Gazzetta n. 181 del 5 agosto 2011 (vai al sommario)
LEGGE 2 agosto 2011, n. 129
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 agosto 2011

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Maroni, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Palma


LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4449):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro dell'interno (Maroni) in data 23 giugno 2011.
Assegnato alla I commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 23 giugno 2011 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni II, III, V, VII, XII e XIV.
Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 29 e 30 giugno 2011; il 5, 6 e 7 luglio 2011.
Esaminato in aula l'11 e 13 luglio 2011 ed approvato il 14 luglio 2011. Senato della Repubblica (atto n. 2825):
Assegnato alla 1ª commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 15 luglio 2011 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª e 14ª.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 19 luglio 2011.
Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 19, 20, 21 e 26 luglio 2011.
Esaminato in aula il 19 luglio 2011 ed approvato il 2 agosto 2011.



Avvertenza:
Il decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
144 del 23 giugno 2011.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le
modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 109.



 
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23
GIUGNO 2011, N. 89

All'articolo 1, al comma 1:
la lettera a) e' soppressa;
alla lettera c), numero 1), capoverso comma 3-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con particolare riguardo alle spese afferenti all'alloggio, sia esso in locazione, in comodato, di proprieta' o detenuto in base a un altro diritto soggettivo»;
alla lettera f), le parole: «condizione per l'esercizio di un diritto» sono sostituite dalle seguenti: «condizione necessaria per l'esercizio di un diritto».
All'articolo 3, comma 1:
alla lettera c):
al numero 3), capoverso comma 4, lettera a), dopo le parole: «di cui ai commi 1 e 2, lettera c),» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
al numero 9), capoverso comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c),» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
alla lettera d):
al numero 2), capoverso comma 1-bis, al primo periodo, dopo le parole: «articolo 13, commi 1 e 2, lettera c),» sono inserite le seguenti: «del presente testo unico», al settimo periodo, le parole: «di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 13, comma 3,» e all'ultimo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo»;
al numero 5), capoverso comma 5-ter, al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo» e all'ultimo periodo, dopo le parole: «di cui ai commi 1 e 5-bis» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
al numero 10), dopo le parole: «provvedimento di trattenimento» e' inserito il seguente periodo: «Il periodo di trattenimento disposto dal nuovo provvedimento e' computato nel termine massimo per il trattenimento indicato dal comma 5»;
alla lettera e), capoverso articolo 14-ter:
le parole: «14-ter. (Programmi di rimpatrio assistito).» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 14-ter. - (Programmi di rimpatrio assistito).»;
al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo»;
al comma 5, alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale intenazionale»;
e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«g-bis) all'articolo 32, comma 1-bis:
1) le parole: «sempreche' non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33,» sono soppresse;
2) dopo le parole: «ovvero sottoposti a tutela,» sono inserite le seguenti: «previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati».
All'articolo 5, comma 2:
alla lettera a), dopo la parola: «mediante» e' inserita la seguente: «corrispondente»;
alla lettera b), le parole: «nel conto dei residui, relative alla predetta autorizzazione di spesa, che sono versate» sono sostituite dalle seguenti: «nel conto dei residui nell'esercizio 2011, relative alla predetta autorizzazione di spesa, pari a 120 milioni di euro, che e' versata».
 
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