Gazzetta n. 180 del 4 agosto 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 22 giugno 2011
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la societa' Fallimento Borghi International S.p.a. (Decreto n. 60373).


IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;
Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le regioni Lombardia (16.04.2009), Emilia Romagna (l6.04.2009) Piemonte (22.04.2009) e Veneto (16.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;
Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 21.09.2010, relativo alla societa' Fallimento Borghi International Spa in liquidazione, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;
Viste le note con le quali le regioni Lombardia (03.11.2010), Emilia Romagna (05.10.2010) Piemonte (06.10.2010) e Veneto (23.11.2010) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sara' concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' Fallimento Borghi International Spa in liquidazione, in conformita' agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Fallimento Borghi International Spa in liquidazione;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009. n. 191, e' autorizzata, per il periodo dal 16.07.2010 al 15.07.2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 21.09.2010, in favore di un numero massimo di 36 unita' lavorative, della societa' Fallimento Borghi International Spa in liquidazione, dipendenti presso le sedi di:
Bologna (BO) - 14 lavoratori;
Reggio Emilia (RE) - 3 lavoratori;
Milano (MI) - 11 lavoratori;
Torino (TO) - 4 lavoratori;
Vicenza (VI) - 4 lavoratori;
cosi' suddivisi:
per il periodo dal 16.07.2010 al 31.07.2010 - 36 lavoratori;
per il periodo dal 01.08.2010 al 31.08.2010 - 32 lavoratori;
per il periodo dal 01.09.2010 al 30.09.2010 - 29 lavoratori;
per il periodo dal 01.10.2010 al 31.12.2010 - 19 lavoratori;
per il periodo dal 01.01.2011 al 15.07.2011 - 22 lavoratori.
A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata:
l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa (ad esclusione dei lavoratori delle regioni Lombardia, Veneto e Piemonte, per il periodo dall'01.01.201 l al 15.07.2011);
l'intera contribuzione figurativa e il 100% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa, limitatamente ai lavoratori delle Regioni Lombardia, Veneto e Piemonte, per il periodo dall'01.01.2011 al 15.07.2011.
Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale (ad esclusione dei lavoratori delle regioni Lombardia, Veneto e Piemonte, per il periodo dall'01.01.2011 al 15.07.2011).
Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima puo' essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.
In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 429.994,26
Matricola INPS: 1308042530.
Pagamento diretto: SI.
 
Art. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 429.994,26, gravera' sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.
 
Art. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 giugno 2011

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
 
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