Gazzetta n. 180 del 4 agosto 2011 (vai al sommario)
LEGGE 27 luglio 2011, n. 125
Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilita' o indiretta.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1

1. Non hanno diritto alla pensione di reversibilita' o indiretta ovvero all'indennita' una tantum i familiari superstiti che sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per i delitti di cui agli articoli 575, 584 e 586 del codice penale in danno dell'iscritto o del pensionato.
2. I soggetti di cui al comma 1 che sono titolari di una pensione di reversibilita' o indiretta perdono il diritto al relativo trattamento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 luglio 2011

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3333):
Presentato dall'on. Antonino Lo Presti il 18 marzo 2010.
Assegnato alla XI commissione (lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 30 marzo 2010 con pareri delle commissioni I, II, V.
Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, l'8 e il 29 aprile 2010; il 12 e 19 maggio 2010; il 9 giugno 2010.
Esaminato in aula il 26 ottobre 2010 ed approvato, con modificazioni, il 27 ottobre 2010. Senato della Repubblica(atto n. 2417):
Assegnato alla 11ª commissione (lavoro e previdenza sociale) in sede referente, il 3 novembre 2010 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.
Esaminato dalla 11ª commissione, in sede referente, il 23 novembre 2010; il 25 gennaio 2011; il 1° e 16 febbraio 2011; il 23 e 30 marzo 2011; il 24 maggio 2011; il 29 giugno 2011.
Nuovamente assegnato alla 11ª commissione (lavoro e previdenza sociale), in sede deliberante, il 12 luglio 2011 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.
Esaminato dalla 11ª commissione, in sede deliberante, ed approvato, il 20 luglio 2011.



Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta, di seguito, il testo degli articoli 575,
584 e 586 del codice penale:
«Art. 575 (Omicidio). - Chiunque cagiona la morte di un
uomo e' punito con la reclusione non inferiore ad anni
ventuno.».
«Art. 584 (Omicidio preterintenzionale). - Chiunque,
con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti
dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, e'
punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.».
«Art. 586 (Morte o lesioni come conseguenza di altro
delitto). - Quando da un fatto preveduto come delitto
doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole,
la morte o la lesione di una persona, si applicano le
disposizioni dell'art. 83, ma le pene stabilite negli
articoli 589 e 590 sono aumentate.».



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone