Gazzetta n. 179 del 3 agosto 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 23 giugno 2011 |
Caratteristiche, modalita' di distribuzione e prezzi di fornitura dei contrassegni di legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE dell'amministrazione autonoma dei monopoli di stato
Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni; Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sull'istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto e successive modificazioni; Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi della Comunita' europea; Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative; Visto, in particolare, l'art. 39-duodecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale stabilisce che la circolazione dei tabacchi lavorati e' legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di Stato e che con provvedimento del direttore dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sono determinate le caratteristiche dei contrassegni, le indicazioni che essi devono contenere anche al fine di assicurare la legittimita' della provenienza dei tabacchi, le modalita' di distribuzione, nonche' il prezzo di fornitura ai produttori; Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonche' le attivita' di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Viste le lettere del 5 febbraio 2009 e del 14 dicembre 2010, dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato relative alla implementazione del livello di sicurezza dei contrassegni con l'indicazione dei relativi costi di fornitura; Considerato che le prove tecniche effettuate dai principali fornitori di tabacchi lavorati di applicazione sulle confezioni di prodotto dei campioni dei contrassegni hanno avuto esito positivo; Considerato che ai fini dell'attuazione del comma 2 dell'art. 39-duodecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, occorre determinate le caratteristiche dei contrassegni, le indicazioni che essi devono contenere anche al fine di assicurare la legittimita' della provenienza dei tabacchi, le modalita' di distribuzione, nonche' il prezzo di fornitura ai produttori;
Determina:
Art. 1
1. La circolazione dei tabacchi lavorati e' legittimata dall'applicazione sull'unita' di condizionamento destinata alla vendita al pubblico, di appositi contrassegni di Stato che hanno le seguenti caratteristiche: a) stampa su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro; b) filigrana: stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio; c) formato carta: mm 20x44; d) stampa: a due colori, bruno ed avana; e) numerazione. 2. I contrassegni sono stampati con una cornice in microscritture; 3. Sul fondo dei contrassegni sono riportate in orizzontale, rispettivamente in alto e in basso ed in colore bruno, le leggende «MONOPOLIO FISCALE» e «TABACCHI LAVORATI». Sul lato destro e' riportato l'emblema della Repubblica italiana e sul lato sinistro una riserva bianca circolare. Al centro sono riportati, in colore nero, la numerazione progressiva in carattere OCR-B, un bar code bidimensionale e, in basso, un ulteriore codice in caratteri OCR-B; |
| Art. 2
1. Per ottenere i contrassegni di Stato i fornitori di tabacchi lavorati inoltrano apposita richiesta all'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato precisando la quantita' e indicando l'ubicazione dell'unita' produttiva ove sono utilizzati i contrassegni stessi. 2. I contrassegni di Stato sono forniti in relazione alle richieste in fogli interi da 100 pezzi, in fogli pretagliati o in bobine. 3. Il pagamento del prezzo dei contrassegni di Stato e' effettuato all'atto del ritiro o della spedizione da parte dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. 4. Sono a carico del richiedente le spese relative alla spedizione e al ritiro dei contrassegni di Stato, nonche' ogni responsabilita' per l'avaria e perdita degli stessi. 5. Il fornitore di tabacchi lavorati che ha acquistato i contrassegni di Stato non puo' cedere, a titolo gratuito o oneroso, ne' scambiare con altri fornitori, i contrassegni in suo possesso. 6. I contrassegni di Stato sono soggetti a rigorosa rendicontazione secondo le modalita' stabilite dall'amministrazione dei Monopoli di Stato, la quale potra' effettuare ispezioni e controlli presso le unita' produttive nelle quali sono detenuti i contrassegni stessi. |
| Art. 3
I contrassegni di Stato di cui all'art. 1 sono applicati sull'unita' minima di condizionamento dei tabacchi lavorati destinata alla vendita al pubblico. 2. I contrassegni di Stato assicurano la chiusura della confezione e sono incollati per tutta la loro superficie sulla confezione, in modo da renderne impossibile l'apertura senza lacerare il contrassegno. 3. I contrassegni di Stato di cui all'art. 1, di colore rosso, sono applicati sull'unita' minima di condizionamento dei tabacchi lavorati destinata alla vendita in esenzione di imposta, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni. |
| Art. 4
I prezzi dei contrassegni sono stabiliti, in: a) euro 0,29412 per 100 pezzi in fogli; b) euro 0,3483 per 100 pezzi in fogli pretagliati; c) euro 0,4902 per 100 pezzi in bobine. 2. Le variazioni dei prezzi di cui al comma 1, sono stabilite in relazione dell'andamento dei costi di produzione, trasporto, stoccaggio e allestimento delle spedizioni, |
| Art. 5
I contrassegni di Stato con le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 26 luglio 1983, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi della Comunita' europea, continueranno ad applicarsi sui condizionamenti dei tabacchi lavorati fino ad esaurimento delle scorte. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 giugno 2011
Il direttore generale: Ferrara Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2011 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 141 |
|
|
|