Gazzetta n. 179 del 3 agosto 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 20 giugno 2011 |
Nuove modalita' sulla disciplina del praticantato necessario per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro; Visto l'art. 3, secondo comma, lettera e), della stessa legge, il quale dispone che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, siano fissate le modalita' sulla disciplina dei due anni di praticantato necessari per l'ammissione all'esame di Stato per il conseguimento dl certificato di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro; Visto il proprio decreto ministeriale 2 dicembre 1997 recante: «Modalita' sulla disciplina dei due anni di praticantato necessari per l'ammissione all'esame di Stato per il conseguimento del certificato di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro»; Vista la nota n. 15/V/10816/14.06 del 12 maggio 2011 con la quale il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha proposto la modifica del citato decreto ministeriale; Ritenuta la necessita' di provvedere agli adempimenti di cui al menzionato art. 3, secondo comma, lettera e), della legge n. 12 del 1979;
Decreta:
Art. 1 Il praticantato
1. L'istituto del praticantato e' il periodo obbligatorio di pratica professionale necessario per l'accesso all'esame di stato abilitante all'esercizio della professione di consulente del lavoro. 2. I consigli provinciali dell'ordine promuovono l'istituto del praticantato, sia presso gli iscritti che presso gli atenei, quale strumento essenziale per accedere alla libera professione. 3. I consigli provinciali dell'ordine promuovono inoltre la disponibilita' dei propri iscritti ad accogliere e formare negli studi coloro che intendono svolgere il periodo di praticantato professionale. 4. Presso ogni consiglio provinciale dell'ordine e' istituito un registro dei praticanti nel quale debbono essere iscritti coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, svolgono pratica professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di consulente del lavoro. 5. Ciascun consiglio provinciale dell'ordine nomina, tra gli iscritti all'albo con almeno cinque anni di anzianita', un tutor dedicato ai rapporti tra praticanti e professionisti. |
| Art. 2 Il periodo di praticantato e le modalita' di svolgimento
1. Il periodo di pratica e' stabilito in 24 mesi e deve essere svolto con diligenza, assiduita' e con una frequenza dello studio atta a consentire al praticante l'acquisizione dei fondamenti etici e deontologici, nonche' della metodologia e delle competenze, necessari allo svolgimento della libera professione. In particolare, il praticante e' tenuto a frequentare io studio, per almeno 20 ore settimanali durante il normale orario di funzionamento dello stesso studio, sotto la diretta supervisione del professionista, collaborando cosi allo svolgimento delle attivita' caratterizzanti la professione. 2. La frequenza dello studio, prevista dal primo comma del presente articolo, puo' essere sostituita, per un periodo massimo di sei mesi, con la partecipazione a specifici corsi di formazione organizzati dall'ordinamento professionale esclusivamente in ambito universitario in conformita' a quanto previsto dalla convenzione quadro indicata al successivo comma 4. 3. Il praticante in possesso di laurea specialistica/magistrale, in una delle classi di laurea individuate dal Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca potra' chiedere una riduzione di dodici mesi del periodo di praticantato, purche' durante il percorso di studi abbia svolto un tirocinio, non inferiore a sei mesi, con riconoscimento di almeno 9 crediti formativi, esclusivamente presso lo studio di un consulente del lavoro. 4. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro stipulano una convenzione quadro contenente le indicazioni per dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo. |
| Art. 3 Le interruzioni del periodo di praticantato
1. Lo svolgimento della pratica puo' essere sospeso per servizio civile e volontariato, per gravidanza e puerperio, per i casi di adozione o affidamento, per motivi di salute dovuti a patologie di particolare gravita' o altri gravi fatti personali che comportino impedimento alla frequenza sino a un periodo massimo di dodici mesi. Il praticantato si prolunghera' di un periodo pari alla sospensione richiesta. 2. Le cause di sospensione debbono essere comunicate entro trenta giorni dall'inizio dell'evento al consiglio provinciale cui e' iscritto il praticante, unitamente a una dichiarazione del professionista attestante la sussistenza della causa di sospensione. 3. Al termine degli eventi che hanno causato la sospensione il praticante deve riprendere la frequenza dello studio e provvedere a darne comunicazione entro trenta giorni al consiglio provinciale, con lettera raccomandata o mail certificata sottoscritta anche dal professionista. Il consiglio ne prende atto, facendo salvo il periodo gia' maturato. 4. In tutti i casi di interruzione del praticantato per eventi diversi o per periodi superiori a quelli previsti al precedente comma 1, il periodo di pratica gia' compiuto, anche se certificato, sara' considerato nullo ad ogni effetto. 5. In caso di sanzioni disciplinari inflitte al professionista che comportino la sospensione dalla professione, il praticantato rimarra' sospeso per Io stesso periodo. E' fatto salvo, in tal caso, il diritto del praticante a trasferirsi presso un altro studio con le modalita' previste dall'art. 10 del presente decreto. |
| Art. 4 Vigilanza sul praticantato
1. I consigli provinciali vigilano sull'effettivo svolgimento della pratica, verificando le dichiarazioni di frequenza dello studio da parte del praticante rese dal professionista. In caso di dichiarazioni mendaci, finalizzate a convalidare periodi di pratica non effettivamente svolti, il consiglio provinciale, sentite le parti, provvede alla cancellazione dell'interessato dal registro dei praticanti per tutti i periodi in questione e avvia obbligatoriamente il procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto all'albo. 2. Se la dichiarazione mendace proviene da un professionista, tra quelli indicati all'art. 1 della legge n. 12/1979, diverso dal consulente del lavoro il consiglio provinciale provvede alla segnalazione all'omologo consiglio dell'ordine competente chiedendo l'apertura del procedimento disciplinare e la comunicazione dell'eventuale provvedimento adottato nei confronti di tale soggetto. 3. I consigli provinciali attuano inoltre delle verifiche, anche a campione, invitando i praticanti a sostenere una prova di valutazione sulle materie oggetto dell'esame di abilitazione. La prova viene svolta annualmente con il sistema del questionario a risposta multipla. 4. Nell'ipotesi di valutazione insufficiente i consigli provinciali convocheranno in audizione il professionista presso cui e' iscritto il praticante interessato e, rappresentandogli la valutazione negativa del periodo di pratica, lo inviteranno a far ripetere al proprio praticante un semestre. Tale ripetizione non puo' superare il massimo di due semestri. 5. Qualora il praticante, regolarmente convocato, non si presenti senza giustificato motivo alla prova di valutazione sara' cancellato dal registro con conseguente annullamento dell'intero periodo di praticantato. |
| Art. 5 Requisiti per l'ammissione al praticantato
1. Sono ammessi alla pratica coloro che, intendendo svolgere il tirocinio professionale, siano in possesso di uno dei titoli di studio validi per l'ammissione all'esame di Stato, determinati dall'art. 3, secondo comma lettera d), della legge n. 12/1979. 2. Non possono essere ammessi al praticantato i soggetti che si trovano in una delle situazioni di incompatibilita' previste dall'art. 4 della legge 11 gennaio 1979, n. 12. 3. La pratica puo' essere svolta presso lo studio professionale di un consulente del lavoro iscritto all'albo da almeno due anni, che operi come libero professionista con attivita' abituale e prevalente e sia in regola con gli adempimenti previsti dal regolamento sulla formazione continua obbligatoria. 4. In caso di ammissione alla pratica presso lo studio di uno degli altri professionisti, previsti dall'art. 1 della citata legge n. 12, questi, oltre a quanto previsto per i consulenti del lavoro, devono aver effettuato la comunicazione di cui al primo comma del medesimo art. 1, da almeno tre anni. 5. Nell'ipotesi prevista dal precedente comma 4, i praticanti, nel numero massimo consentito dall'art. 7, potranno essere ammessi esclusivamente presso lo studio per il quale sia stata effettuata la comunicazione, e nel quale venga effettivamente svolta l'attivita' di cui al primo comma dell'art. 1 della legge n. 12/1979. 6. In considerazione della responsabilita' attribuita al professionista dante pratica e viste le modalita' di controllo sull'esito della pratica stessa, questa non puo' essere svolta per attivita' professionali diverse, presso lo stesso studio professionale, anche se trattasi di studio associato fra iscritti in ordini differenti. 7. La domanda d'iscrizione nel registro dei praticanti deve essere presentata, debitamente sottoscritta al consiglio dell'ordine nella cui provincia e' iscritto il professionista, presso il quale il richiedente svolge la pratica, e deve essere corredata dai seguenti documenti: a) certificato di nascita; b) certificato di residenza; c) certificato di cittadinanza di uno Stato membro UE o di uno Stato estero a condizioni di reciprocita'; d) carta di soggiorno di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in alternativa alla certificazione di cui al punto che precede, per i cittadini extra UE; e) certificati dei carichi pendenti rilasciati dalle competenti procure della Repubblica presso il tribunale e presso la pretura; f) certificato del casellario giudiziale; g) originale, copia autenticata o certificazione del titolo di studio richiesto; h) dichiarazione del professionista che attesti l'ammissione alla pratica nel proprio studio intendendosi per tale il luogo ove con carattere di abitualita' e prevalenza viene esercitata la libera professione, sia in forma individuale che associata, e certifichi, se iscritto a un ordinamento diverso da quello dei consulenti del lavoro, il possesso dei requisiti soggettivi di cui al secondo comma del presente articolo, nonche' il numero di tutti i praticanti presenti nello studio; i) dichiarazione del professionista di elezione di domicilio professionale; j) dichiarazione del professionista, anche se diverso dal consulente del lavoro, di essere in regola con gli adempimenti della formazione continua obbligatoria; k) ricevuta del pagamento del contributo una tantum per l'iscrizione al registro e ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del contributo annuale nelle misure stabilite dal consiglio provinciale ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 23 novembre 1944, n. 382; l) due foto formato tessera firmate dall'interessato; m) la dichiarazione di non svolgere praticantato per attivita' professionali diverse, presso lo stesso studio professionale, anche se trattasi di studio associato fra iscritti in ordini diversi, e di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilita' previste dall'art. 4 della legge 11 gennaio 1979, n. 12. 8. I certificati di cui alle lettere a), b), o), d), e), f) e g) debbono essere in data non anteriore a tre mesi e possono in ogni caso essere sostituiti da dichiarazioni autocertificative, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti. |
| Art. 6 Procedura di iscrizione
1. Il consiglio provinciale dell'ordine delibera in merito alla domanda di iscrizione entro sessanta giorni dalla data di presentazione e l'iscrizione ha effetto dalla data di presentazione della domanda. 2. Il consiglio provinciale provvede a dare comunicazione della delibera assunta al praticante ed al professionista presso cui si svolge la pratica, entro dieci giorni a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mail certificata. 3. Avverso l'operato del consiglio provinciale gli interessati possono proporre ricorso al consiglio nazionale dell'ordine, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione relativa al provvedimento notificato o dalla scadenza del termine di sessanta giorni trascorsi senza che il consiglio provinciale abbia comunicato le proprie decisioni in ordine alle domande proposte. 4. Il consiglio provinciale provvede ad iscrivere il praticante nel registro di cui all'art. 1 del presente decreto, che deve contenere: le generalita' complete degli iscritti; il titolo di studio posseduto; la data di inizio del periodo di pratica; l'indicazione del professionista presso il quale la pratica viene svolta; l'inizio e la fine dei periodi di sospensione ed i motivi giustificativi; i fatti modificativi delle modalita' di svolgimento del tirocinio; la partecipazione ai corsi di formazione o ai corsi di laurea specialistica; le valutazioni riportate nelle prove di verifica; la data e i motivi della cancellazione dal registro. |
| Art. 7 Norme per il professionista
1. Il professionista, anche associato, non puo' ammettere contemporaneamente e complessivamente piu' di due praticanti presso il proprio studio. 2. Il praticantato, gratuito per sua natura e finalita', e' consentito in presenza di un rapporto di lavoro, subordinato - anche a finalita' formativa - o di altre tipologie di lavoro previste dall'ordinamento, sia con lo stesso professionista che con altri soggetti. 3. Il professionista e' libero di stabilire misura e modalita' per la corresponsione di eventuali rimborsi spese o borse di studio da riconoscere al praticante. 4. E' compito del professionista fornire al praticante la preparazione idonea per l'esercizio della libera professione, sia sotto l'aspetto tecnico che sotto il profilo etico e deontologico. Pertanto i reciproci impegni saranno ulteriormente definiti all'atto dell'ammissione alla pratica tramite un patto formativo, redatto secondo le direttive del consiglio nazionale. 5. Sul rispetto delle condizioni indicate nel patto formativo sono tenuti a vigilare i consigli provinciali dell'ordine per il tramite dei tutor nominati ai sensi dell'art. 1 del presente decreto. 6. Il professionista e' tenuto a consentire al praticante la partecipazione a corsi di preparazione specifica per la partecipazione all'esame di Stato, a corsi di studi universitari o post-universitari e alle attivita' di formazione organizzate, o comunque approvate, dal consiglio provinciale competente. 7. Qualora il professionista intenda risolvere il rapporto di praticantato e' tenuto a comunicarlo al tirocinante, in forma scritta, con almeno trenta giorni di anticipo. |
| Art. 8 Fascicolo formativo
1. Per ciascun praticante il consiglio provinciale predispone un fascicolo formativo, conforme al modello predisposto dal consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, sul quale vanno indicate, a cura del praticante, le attivita' professionali e formative alle quali abbia assistito o partecipato. Il professionista e' tenuto a sottoscrivere, convalidandole, le attivita' dichiarate dal praticante. 2. Il fascicolo puo' essere sostituito anche da supporti digitali o informatici, predisposti su iniziativa del consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, purche' ne venga garantita la funzione e l'inalterabilita'. 3. Il fascicolo sara' presentato al consiglio provinciale dell'ordine ogni qualvolta quest'ultimo lo richiedera' in visione e comunque in occasione delle verifiche previste dall'art. 4 del presente decreto. |
| Art. 9 Compimento della pratica
1. Il consiglio provinciale dell'ordine rilascia, entro sessanta giorni dal termine del periodo previsto dall'art. 2 del presente decreto, ovvero di quelli ulteriori di cui all'art. 3 e al comma 4 dell'art. 4 del presente decreto, il certificato di compiuta pratica. 2. Con il rilascio del suddetto certificato il praticante viene cancellato dal relativo registro. |
| Art. 10 Trasferimento presso un altro studio
1. Il praticante che passi ad uno studio professionale diverso da quello presso il quale era stato iscritto deve darne comunicazione al consiglio provinciale entro sessanta giorni dalla data del trasferimento, allegando le attestazioni di cessazione e di ammissione dei professionisti interessati. La data di trasferimento deve essere annotata nel fascicolo della pratica e il periodo di pratica svolto deve essere convalidato dal professionista. In caso di mancata certificazione da parte del professionista, per cause non imputabili allo stesso, il consiglio provinciale potra' accertare l'effettivo svolgimento e rilasciare direttamente la relativa attestazione. 2. Nel caso il trasferimento riguardi uno studio situato in una provincia diversa da quella ove il praticante era stato iscritto o ultimamente trasferito, lo stesso deve chiedere, entro trenta giorni, l'iscrizione nel registro tenuto dal consiglio dell'ordine della provincia nella quale si e' trasferito. 3. La domanda di iscrizione nella nuova provincia deve essere corredata dalla certificazione del consiglio provinciale di provenienza, dalla quale risulti quanto indicato nell'art. 5 e il periodo di praticantato compiuto, rilevato dal fascicolo formativo, e dal versamento del contributo di iscrizione di cui alla lettera k) dell'art. 5. La delibera di iscrizione deve prevedere la decorrenza della pratica dalla data di iscrizione nel registro dei praticanti dell'ordine di provenienza e deve essere comunicata con le modalita' di cui all'art. 6 anche all'ordine di provenienza. 4. I periodi necessari per i passaggi di cui ai commi 1 e 2 non sono configurabili come sospensione del periodo di praticantato, sono quindi da ricomprendere ai fini del calcolo del relativo biennio. Il mancato rispetto degli adempimenti ovvero il superamento dei limiti sopra indicati per il passaggio di studio comporta la cancellazione dal registro dei praticanti. |
| Art. 11 Cancellazione
1. La cancellazione dal registro dei praticanti e' deliberata dal consiglio provinciale d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero per una delle seguenti cause: a) rinuncia dell'iscritto; b) allo scadere del periodo di praticantato ovvero decorsi i termini di cui all'art. 9 per il rilascio del certificato di compiuta pratica; c) perdita dell'esercizio dei diritti civili; d) casi previsti dall'art. 31 della legge n. 12/1979; e) mancato versamento della quota annuale d'iscrizione; f) inadempienza agii obblighi di cui al terzo comma dell'art. 3; g) eventi diversi o di durata superiore a quelli previsti all'art. 3; h) irreperibilita' dell'iscritto; i) rilascio nulla osta per trasferimento presso altro consiglio provinciale; j) non veridicita' delle dichiarazioni, sue e del professionista, sull'effettivo svolgimento del periodo di praticantato. 2. Il consiglio provinciale provvedera' a darne comunicazione agli interessati con le modalita' previste dal secondo comma dell'art. 6. Avverso la delibera del consiglio provinciale gli interessati possono proporre ricorso con le modalita' previste dal terzo comma dell'art. 6. |
| Art. 12 Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Rimane salvo il diritto per coloro che siano iscritti nel registro dei praticantati precedentemente a tale data di portare a termine il periodo di pratica secondo le norme di cui al precedente decreto ministeriale 2 dicembre 1997.
Roma, 20 giugno 2011
Il Ministro: Sacconi |
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