Gazzetta n. 179 del 3 agosto 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 18 luglio 2011 |
Autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Susina di Dro» per la quale e' stata inviata istanza di registrazione come denominazione di origine protetta. |
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IL DIRETTORE GENERALE della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore
Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992; Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n.510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»; Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n.510/2006 concernente i controlli; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2010, con il quale la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento e' stata designata quale autorita' pubblica ad effettuare i controlli della denominazione «Susina di Dro» per la quale e' stata inviata istanza di registrazione come denominazione di origine protetta; Vista la comunicazione effettuata, ai sensi del comma 8 del citato art. 14 della legge n. 526/199, dalla «Cooperativa ortofrutticola Valli del Sarca - Garda Trentino» con la quale la predetta Cooperativa ha indicato quale organismo di controllo da autorizzare per svolgere l'attivita' di controllo sulla denominazione protetta «Susina di Dro» «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene, via San Gaetano n. 74; Considerato che «CSQA Certificazioni Srl» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione protetta «Susina di Dro» conformemente allo schema tipo di controllo; Considerato che «CSQA Certificazioni Srl» ha trasmesso, in data 8 luglio 2011, un prospetto tariffario; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n.510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge 526/1999, sentite le Regioni; Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art.14 della legge n.526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione; Visti i pareri favorevoli espressi dal citato Gruppo tecnico di valutazione per il piano dei controlli ed il prospetto tariffario rispettivamente nelle sedute del 27 giugno e del 12 luglio 2011; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art.14 della legge n. 526/99;
Decreta:
Art. 1
L'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene, via San Gaetano n. 74, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione protetta «Susina di Dro», per la quale e' stata inviata istanza di registrazione come denominazione di origine protetta. |
| Art. 2
La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente. |
| Art. 3
L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» non puo' modificare la denominazione sociale e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Susina di Dro», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» e' tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che potrebbero risultare oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa. |
| Art. 4
L'Organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione protetta «Susina di Dro», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art.10 del Reg. (CE) 510/06». |
| Art. 5
L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'autorizzazione di cui al presente decreto cessera' a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione protetta «Susina di Dro» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire. |
| Art. 6
L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione protetta «Susina di Dro» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto. |
| Art. 7
L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa. |
| Art. 8
La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento dovra' rendere disponibile all'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» la documentazione inerente il controllo svolto sulla denominazione «Susina di Dro» fino alla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
| Art. 9
L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Provincia Autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n.526. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 luglio 2011
Il direttore generale: La Torre |
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