Gazzetta n. 179 del 3 agosto 2011 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 124 |
Attuazione della direttiva 2008/72/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009 ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A; Vista la direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attivita' sementiera; Vista il decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2005, n. 5, recante disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698, recante regolamento di attuazione della direttiva 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi; Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali in data 14 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 2 giugno 1997, recante recepimento delle direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2 luglio 1993 e n. 93/62/CEE del 5 luglio, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi; Visto il decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 414, recante disciplina sanzionatoria per le violazioni di disposizioni comunitarie in materia ortofrutticola, a norma dell'articolo 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128; Visto il decreto legislativo 13 dicembre 2004, n. 331, recante attuazione della direttiva 2003/61/CE in materia di sementi e materiali di moltiplicazione, ed in particolare l'articolo 4; Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali in data 18 giugno 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2007, recante modifica dell'allegato III alla legge 20 aprile 1976, n. 195, degli allegati II e V al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698, recante recepimento della direttiva 2006/124/CE; Visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati; Visto il regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilita' e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilita' di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonche' recante modifica della direttiva 2001/18/CE; Vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, recepita dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 12 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 2010, recante determinazione dei requisiti di professionalita' e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attivita' di commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale l'Ente nazionale delle sementi elette (ENSE) e' stato soppresso e i compiti e le attribuzioni esercitati sono stati trasferiti all'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN); Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011; Tenuto conto che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, non ha espresso il parere nei termini previsti; Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2011; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, ai fini della commercializzazione nell'Unione europea delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, ai generi e alle specie elencati nell'Allegato A ed ai loro ibridi, nonche' ai portainnesto e ad altre parti di piante di altri generi o specie e ai loro ibridi se i materiali dei generi o specie elencati nell'allegato o i loro ibridi sono innestati o destinati ad essere innestati su di essi. 2. Ai fini del presente decreto la direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, e' di seguito denominata: 'direttiva'.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'articolo 1 e dell'allegato A della legge 4 giugno 2010, n. 96, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O., cosi' recita: Art. 1. Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive. Per le direttive elencate negli allegati A e B, il cui termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell' allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell' allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all' articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell' articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6. 6. I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell' articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all' articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11. 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che da' conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee, ogni sei mesi, informa altresi' la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalita' di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere." "Allegato A (Articolo 1, commi 1 e 3) 2007/33/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CE (9); 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (Versione codificata); 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione); 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata); 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata); 2008/124/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate "sementi di base" o "sementi certificate" (Versione codificata); 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime (rifusione); 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (rifusione); 2009/143/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, che modifica la direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda la delega dei compiti di analisi di laboratorio; 2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che prevede talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varieta' vegetali tradizionalmente coltivati in particolari localita' e regioni e minacciati dall'erosione genetica, nonche' di varieta' vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varieta' .": - La direttiva 2008/72/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 1° agosto 2008, n. L 205. - La legge 20 aprile 1976, n. 195, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1976, n. 124. - La legge 25 novembre 1971, n. 1096, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 1971, n. 322. - Il decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2004, n. 280. - La legge 28 gennaio 2005, n. 5, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2005, n. 22. - Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2005, n. 248, S.O. - La direttiva 2002/89/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 30 dicembre 2002, n. L 355. - Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 1997, n. 34. - La direttiva 92/33/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 10 giugno 1992, n. L 157. - La direttive 93/61/CEE e 93/62/CEE sono pubblicata nella G.U.C.E. 7 ottobre 1993, n. 250. - Il decreto legislativo 3 novembre 1998, n.414, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1998, n. 283 - Il testo dell'articolo 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee-Legge comunitaria 1995-1997), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1998, n. 104, S.O.., cosi' recita: "Art. 8. Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie. 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle Comunita' europee attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146 , della legge 6 febbraio 1996, n. 52, nonche' della presente legge e per le violazioni di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. La delega e' esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).". - L'art. 4 del decreto legislativo 13 dicembre 2004, n.331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 2005, n. 27, cosi' recita: "Art. 4. Prove ed analisi sulle piantine di ortaggi e sui materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti e sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali. 1. Nell'ambito dei controlli previsti dalle disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie concernenti le piantine di ortaggi ed i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, nonche' i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali sono effettuate prove ed analisi su campioni per verificare la conformita' delle piante e dei materiali di moltiplicazione alle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti anche nel settore fitosanitario. 2. Nell'ambito dei controlli previsti dalle disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie concernenti le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, nonche' i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali sono effettuate le prove e le analisi comparative, stabilite a livello comunitario, volte ad armonizzare i metodi tecnici di controllo delle piante e dei materiali di moltiplicazione ed a verificare che le piante e i materiali di moltiplicazione soddisfano le condizioni previste. 3. Le prove e le analisi comparative di cui al comma 2 riguardano il controllo a posteriori di campioni, inclusi quelli riguardanti lo stato fitosanitario, di piantine di ortaggi e di materiali di moltiplicazione di ortaggi, di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e di piante da frutto destinate alla produzione di frutti, nonche' di materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, immessi sul mercato a norma delle relative disposizioni nazionali e comunitarie, sia di carattere obbligatorio che facoltativo, e possono includere: a) materiali di moltiplicazione di ortaggi, di piante da frutto e di piante ornamentali, nonche' piantine di ortaggi e piante da frutto destinate alla produzione di frutti prodotti in Paesi terzi; b) materiali di moltiplicazione di ortaggi, di piante da frutto e di piante ornamentali, nonche' piantine di ortaggi e piante da frutto destinate alla produzione di frutti adatti all'agricoltura biologica; c) materiali di moltiplicazione di ortaggi, di piante da frutto e di piante ornamentali, nonche' piantine di ortaggi e piante da frutto destinate alla produzione di frutti commercializzati nel contesto di misure volte alla conservazione della diversita' genetica.". - La direttiva 2003/61/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 3 luglio 2003, n. L 165. L'allegato III alla legge 20 aprile 1976, n.195 (Modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina della attivita' sementiera), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1976, n. 124., cosi' recita: "Elenco delle specie di piante orticole per le quali l'istituzione dei «Registri di varieta'» e' obbligatoria ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 aprile 1976, n. 195
Allium cepa L.
- var. cepa . cipolla, anche di tipo lungo (echalion) - var. aggregatum . scalogno Allium fistulosum L . cipolletta Allium porrum L . porro Allium sativum L . aglio Allium schoenoprasum L . erba cipollina Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm cerfoglio Apium graveolens L . sedano sedano rapa Asparagus officinalis L . asparago Beta vulgaris L . barbabietola rossa (compresa la Cheltenham beet) bietola da coste Brassica oleracea L . cavolo laciniato cavolfiore broccoli asparagi o a getto cavolo di Bruxelles cavolo verza cavolo cappuccio bianco cavolo cappuccio rosso cavolo rapa Brassica rapa L . cavolo cinese rapa Capsicum annuum L . peperoncino rosso o peperone Cichorium endivia L . indivia riccia indivia scarola Cichorium intybus L . cicoria tipo Witloof cicoria di tipo italiano o cicoria a foglia larga cicoria industriale Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. E Nakai cocomero Cucumis melo L . melone Cucumis sativus L . cetriolo cetriolino Cucurbita maxima Duchesne . zucca Cucurbita pepo L . zucchino Cynara cardunculus L . carciofo cardo Daucus carota L . carota carota da foraggio Foeniculum vulgare Mill . finocchio Lactuca sativa L . lattuga Lycopersicon esculentum Mill . pomodoro Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex prezzemolo A.W.Hill Phaseolus coccineus L . fagiolo di Spagna Phaseolus vulgaris L fagiolo nano fagiolo rampicante Pisum sativum L. (partim) pisello a grano rugoso pisello rotondo pisello dolce Raphanus sativus L . ravanello Rheum rhabarbarum L rabarbaro Scorzonera hispanica L . scorzonera Solarium melongena L . melanzana Spinacia oleracea L . spinaci Valerianella locusta (L.) Laterr valerianella o lattughella Viciafaba L. (partim) . fava Zea mays L. (partim) . mais dolce popcorn
.". - Il testo degli allegati II e V al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.1065,(Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1974, n. 95, S.O., cosi' recita: "Gli allegati sono stati sostituiti con D.P.R. 18 gennaio 1984, n. 27 (Gazz. Uff. 20 marzo 1984, n. 79, S.O.) e con D.P.R. 10 giugno 1987, n. 308 (Gazz. Uff. 31 luglio 1987, n. 177). Successivamente sono stati modificati dall'allegato IV al D.M. 14 dicembre 1987, n. 600, dall'allegato IV al D.M. 27 aprile 1989 (Gazz. Uff. 15 marzo 1990, n. 62), dal D.M. 29 agosto 1990 (Gazz. Uff. 15 ottobre 1990, n. 241), dal D.M. 7 giugno 1991, n. 206 (Gazz. Uff. 15 luglio 1991, n. 164), dal D.M. 12 ottobre 1992 (Gazz. Uff. 10 novembre 1992, n. 265, S.O.), dal D.M. 12 ottobre 1992 (Gazz. Uff. 10 novembre 1992, n. 265, S.O.), dal D.M. 9 luglio 1993 (Gazz. Uff. 30 luglio 1993, n. 177), dal D.M. 27 aprile 1994 (Gazz. Uff. 24 maggio 1994, n. 119), dal D.P.R. 8 agosto 1994, n. 576 (Gazz. Uff. 15 ottobre 1994, n. 242), dal D.M. 11 ottobre 1995 (Gazz. Uff. 30 ottobre 1995, n. 254), dal D.M. 23 agosto 1996 (Gazz. Uff. 4 settembre 1996, n. 207), dal D.M. 6 novembre 1996 (Gazz. Uff. 14 novembre 1996, n. 267), dagli articoli da 3 a 7, D.M. 7 febbraio 2000 (Gazz. Uff. 8 marzo 2000, n. 56), dall'art. 2, D.M. 7 febbraio 2000 (Gazz. Uff. 8 marzo 2000, n. 56), dagli articoli da 20 a 23, D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322 (Gazz. Uff. 9 agosto 2001, n. 184), dagli articoli 2, 3 e 4, D.M. 12 marzo 2004 (Gazz. Uff. 24 marzo 2004, n. 70), dagli articoli 1, 2 e 3, D.M. 4 giugno 2004 (Gazz. Uff. 14 giugno 2004, n. 137) - modificato dal D.M. 6 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2005, n. 4) - dall'art. 1, D.M. 6 luglio 2006 (Gazz. Uff. 19 luglio 2006, n. 166), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, dagli articoli 2 e 3, D.M. 18 giugno 2007, dagli articoli 2, 4, 5 e 6, D.M. 3 novembre 2008 e, a decorrere dal 27 giugno 2010, dagli articoli 3, 4 e 5, D.M. 15 aprile 2010.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n.698, (Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei relativi materiali di moltiplicazione ad eccezione delle sementi), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 1997, n. 34. - La direttiva 2006/124/CE, (Direttiva della Commissione che modifica la direttiva 92/33/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, e la direttiva 2002/55/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi), e' pubblicata nella G.U.U.E. 6 dicembre 2006, n. L 339. - I regolamenti (CE) n.1829/2003 e (CE) n.1830/2003 sono pubblicati nella G.U.U.E. 18 ottobre 2003, n. L 268. - La direttiva 2001/18/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 17 aprile 2001, n. L 106. - La direttiva 90/220/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 8 maggio 1990, n. L 117. - Il decreto legislativo 8 luglio 2003, n.224, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2003, n. 194, S.O. - Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125, S.O. - La legge 30 luglio 2010, n. 122, (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2010, n. 176, S.O. Note all'art. 1: - Per la direttiva 2008/72/CE, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 2 Deroghe al campo di applicazione
1. Fatte salve le norme in materia fitosanitaria di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il presente decreto non si applica alle piantine, ne' ai materiali di moltiplicazione di cui sia comprovata la destinazione all'esportazione in Paesi terzi, se correttamente identificati come tali e sufficientemente isolati, secondo standard stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 2.
Note all'art. 2: - Per il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.214, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 3 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) materiali di moltiplicazione: le parti di piante e tutti i materiali di piante destinati alla moltiplicazione e alla produzione di ortaggi, compresi i portainnesto; b) piantine: le parti di piante e le piante intere, comprese, per le piante innestate, le marze, destinate ad essere piantate per la produzione di ortaggi; c) fornitore: qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita professionalmente almeno una delle seguenti attivita' riguardanti i materiali di moltiplicazione o le piantine di ortaggi: riproduzione, produzione, protezione, trattamento e commercializzazione; d) commercializzazione: la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento di materiali di moltiplicazione o di piantine, mirante allo sfruttamento commerciale con o senza compenso; e) organismo ufficiale responsabile: il Servizio fitosanitario nazionale di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214; f) misure ufficiali: le misure adottate dall'organismo ufficiale responsabile; g) ispezione ufficiale: l'ispezione effettuata dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua responsabilita'; h) dichiarazione ufficiale: la dichiarazione rilasciata dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua responsabilita'; i) partita: un certo numero di elementi di un prodotto unico, che puo' essere identificato grazie all'omogeneita' della sua composizione e della sua origine; l) laboratorio: un ente di diritto pubblico o privato che effettua analisi e stabilisce una diagnosi esatta che consente al produttore di controllare la qualita' della produzione.
Note all'art. 3: - Il testo dell'articolo 48 del ciatato decreto legislativo n. 214 del 2005, cosi' recita: "Art. 48. Servizio fitosanitario nazionale. 1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al presente decreto opera, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il Servizio fitosanitario nazionale, gia' istituito a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, costituito dal Servizio fitosanitario centrale e dai Servizi fitosanitari regionali per le regioni a statuto ordinario o speciale e dai Servizi fitosanitari delle province autonome per le province di Trento e Bolzano, di seguito denominati «Servizi fitosanitari regionali.".
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| Art. 4
Competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rappresenta l'autorita' unica a livello nazionale responsabile per le questioni concernenti la qualita' ed effettua il coordinamento delle attivita' scientifiche, tecniche ed amministrative relative all'attuazione della direttiva. 2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede ad adottare le norme necessarie a: a) recepire le direttive di natura esclusivamente tecnica relative alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi; b) recepire le schede tecniche di cui all'articolo 4 della direttiva; c) determinare gli standard tecnici per il riconoscimento dei fornitori e dei laboratori, nonche' per l'esercizio dell'attivita' di vigilanza e di controllo; d) stabilire le modalita' ed i criteri relativi ad eventuali esoneri e deroghe di applicazione delle norme contenute nel presente decreto. 3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati, acquisito il parere del Comitato fitosanitario di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.
Note all'art. 4: - Il testo dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n.214 del 2005, cosi' recita: "Art. 52. Comitato fitosanitario nazionale. 1. Presso il Servizio fitosanitario centrale e' istituito, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il Comitato fitosanitario nazionale, di seguito denominato Comitato, composto: a) dal Responsabile del Servizio fitosanitario centrale o suo delegato, con funzioni di Presidente; b) dai Responsabili dei Servizi fitosanitari regionali o loro delegati; c) da un funzionario del Servizio fitosanitario centrale, con funzioni di segretario. 2. Il Comitato ha compiti tecnici consultivi e propositivi per tutto quello che concerne l'applicazione del presente decreto, compresa l'elaborazione delle procedure necessarie al Servizio fitosanitario nazionale e delle linee guida per i programmi di aggiornamento degli Ispettori fitosanitari. 3. Ai componenti del Comitato non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento a qualsiasi titolo derivante dalla loro partecipazione al Comitato ed ai relativi lavori.".
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| Art. 5 Disposizioni per l'organismo ufficiale
1. L'organismo ufficiale responsabile accorda ai fornitori il riconoscimento di cui all'articolo 7, comma 1, dopo avere constatato che i metodi di produzione ed i loro stabilimenti corrispondono agli standard tecnici di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) e d), per quanto riguarda la natura delle attivita' per le quali e' richiesto il riconoscimento. 2. L'organismo ufficiale responsabile accorda il riconoscimento ai laboratori, dopo avere constatato che questi, i loro metodi ed i loro stabilimenti corrispondono agli standard tecnici di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), per quanto riguarda la natura delle attivita' per le quali e' richiesto il riconoscimento. 3. L'organismo ufficiale responsabile effettua, almeno per sondaggio, ispezioni ufficiali negli stabilimenti dei fornitori, nei laboratori, sulle piantine di ortaggi e sui materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, secondo le procedure e le modalita' stabilite ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c). |
| Art. 6 Competenze dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione
1. I servizi fitosanitari regionali per l'effettuazione dei controlli qualitativi presso le aziende dei fornitori, possono avvalersi dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione in applicazione della legge 25 novembre 1971, n. 1096. 2. Nel caso di cui al comma 1, l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione svolge le operazioni di controllo con il personale di cui all'articolo 21 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, utilizzando i propri laboratori, ai quali non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4, comma 2, lettera c), relative al riconoscimento dei laboratori.
Note all'art. 6: - Il testo dell'articolo 21 della citata legge n.1096 del 1971, cosi' recita: "Art. 21. Il controllo dei prodotti sementieri, ai fini dell'accertamento delle caratteristiche e condizioni richieste per l'immissione in commercio, e' demandato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il Ministero dell'agricoltura delle foreste puo' delegare l'esercizio delle funzioni di controllo ad enti che, per statuto o regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera e non perseguono fini commerciali. Il controllo si esercita sulle colture in campo, durante la manipolazione e conservazione dei prodotti da immettere in commercio, nonche' mediante prove colturali che si eseguono a mezzo di allevamento di campioni. Le operazioni di controllo devono essere affidate a personale preventivamente autorizzato, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, all'esercizio di tali compiti. Il personale di cui al precedente comma, durante l'espletamento delle funzioni affidategli, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.".
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| Art. 7 Requisiti ed obblighi dei fornitori
1. I soggetti che producono o commercializzano piantine di ortaggi e materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, cosi' come definiti all'articolo 3, comma 1, devono soddisfare le condizioni previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 12 novembre 2009 ed essere riconosciuti ufficialmente in relazione alla propria attivita' dal servizio fitosanitario regionale competente per territorio, secondo le procedure previste dai titoli IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. 2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a: a) informare immediatamente il servizio fitosanitario regionale competente per territorio della presenza di eventuali organismi nocivi elencati negli allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, e successive modificazioni; b) informare tempestivamente il servizio fitosanitario regionale competente per territorio della presenza di un organismo nocivo menzionato nei requisiti specifici adottati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), ad un livello superiore a quello consentito in tali requisiti specifici; c) individuare e tenere sotto controllo i punti critici dei propri processi di produzione che influenzano la qualita' delle piantine di ortaggi e dei relativi materiali di moltiplicazione; d) tenere a disposizione le informazioni sul controllo di cui alla lettera c), in modo che possano essere esaminate, quando cio' sia richiesto, dall'organismo ufficiale responsabile; e) prelevare campioni per eventuali analisi da far effettuare presso un laboratorio riconosciuto dal Servizio fitosanitario nazionale; f) garantire che, durante la produzione, i lotti di materiali di moltiplicazione rimangano identificabili separatamente; g) dare attuazione a tutte le misure prescritte dall'organismo ufficiale responsabile; h) registrare e conservare per almeno un anno tutte le informazioni di cui alle lettere a), b), c) ed e), nonche' quelle relative alle vendite ed agli acquisti, quando vengono commercializzati piantine di ortaggi e materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi; i) concedere il libero accesso a tutti i locali dell'azienda e degli stabilimenti ai soggetti incaricati delle verifiche. 3. Le modalita' di applicazione del comma 2, nonche' eventuali deroghe per i fornitori che vendono soltanto a consumatori finali non professionisti o che operano nel mercato locale, sono adottate ai sensi dell'articolo 4, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Note all'art. 7: - Il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 novembre 2009 (Modifica del decreto 14 gennaio 2004, relativo ai caratteri e alle condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varieta' di specie di piante agrarie e di ortaggi nel registro nazionale: recepimento della direttiva n. 2009/97/CE della Commissione del 3 agosto 2009), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 2009, n. 285. - Il testo dei titoli IV e V del citato decreto legislativo n. 214 del 2005, e' il seguente: "TITOLO IV - Autorizzazione e registrazione dei produttori. TITOLO V - Passaporto delle piante" - La direttiva 2000/29/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 10 luglio 2000, n. L 169.
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| Art. 8 Condizioni generali per la commercializzazione
1. Fatte salve le norme in materia fitosanitaria di cui decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, le piantine di ortaggi ed i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, possono essere commercializzati soltanto da fornitori riconosciuti e se: a) soddisfano i requisiti fissati ai sensi dell'articolo 4, comma 2; b) sono accompagnati da un documento rilasciato dal fornitore conformemente alle condizioni fissate ai sensi dell'articolo 4, comma 2; c) fanno riferimento ad una varieta' ufficialmente iscritta appartenente ai generi ed alle specie di cui all'allegato III della legge 20 aprile 1976, n. 195, oppure ad una varieta' ufficialmente iscritta in almeno uno Stato membro, se appartenente a generi o specie diversi da quelli di cui all'allegato III della legge 20 aprile 1976, n. 195. 2. Le piantine di ortaggi ed i materiali di moltiplicazione di ortaggi costituiti da un organismo geneticamente modificato ai sensi dell'articolo 2, numeri 1) e 2) della direttiva 2001/18/CE, possono essere immessi sul mercato solo se l'organismo geneticamente modificato e' stato autorizzato in conformita' a tale direttiva o al regolamento (CE) n. 1829/2003. 3. Le piantine di ortaggi ed i materiali di moltiplicazione di ortaggi costituiti da un organismo geneticamente modificato devono essere detenuti, prodotti e coltivati nel rispetto delle vigenti norme di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche. 4. Qualora i prodotti ottenuti dalle piantine di ortaggi o dai materiali di moltiplicazione di ortaggi siano destinati ad essere utilizzati in qualita' di alimenti o in alimenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 o in qualita' di mangime o in un mangime rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1829/2003, il materiale di moltiplicazione e le piante da frutto interessati sono immessi sul mercato solo se l'alimento o il mangime derivati da tale materiale sono stati autorizzati a norma del suddetto regolamento. 5. Fatte salve le norme in materia fitosanitaria di cui decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 1 non si applica alle piantine di ortaggi ed ai materiali di moltiplicazione destinati a: a) prove o a scopi scientifici; o a b) a lavori di selezione; o a c) contribuire alla conservazione della diversita' genetica. 6. Le modalita' di applicazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 5, sono adottate ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Note all'art. 8: - Per il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, si vedano le note alle premesse. - Per l'allegato III della legge 20 aprile 1976, n. 195, si vedano le note alle premesse. - Per la direttiva 2001/18/CE, si vedano le note alle premesse. - Per il regolamento (CE) n. 1829/2003, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 9 Identificazione dei lotti e delle partite
1. Durante la vegetazione, la raccolta o il prelievo delle marze sul materiale parentale, i materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi sono tenuti in partite separate. 2. Qualora materiali di moltiplicazione o piantine di ortaggi di origine diversa siano riuniti o mescolati in occasione dell'imballaggio, dell'immagazzinamento, del trasporto o alla consegna, il fornitore segna in un registro i dati seguenti: composizione della partita e origine delle sue varie componenti. 3. Le modalita' di cui ai commi 1 e 2 saranno stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 2. |
| Art. 10 Etichettatura ed identificazione dei materiali e delle piante GM
1. Nel caso di materiali di moltiplicazione o di piantine di ortaggi di una varieta' che e' stata geneticamente modificata, qualunque etichetta e documento ufficiale o di altro tipo, apposto sui materiali o che accompagna gli stessi a norma del presente decreto, deve indicare chiaramente che la varieta' e' stata geneticamente modificata e deve specificare la modifica geneticamente introdotta. |
| Art. 11 Importazioni da Paesi terzi
1. Fatte salve le disposizioni in materia fitosanitaria stabilite dalla direttiva 2000/29/CE ,e successive modificazioni, l'importazione di piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi da Paesi terzi puo' essere ammessa qualora questi siano stati prodotti secondo criteri equivalenti a quelli previsti dal presente decreto e soddisfino detti requisiti al momento dell'importazione. 2. Le disposizioni riguardanti il riconoscimento delle condizioni di equivalenza alle prescrizioni del presente decreto per le piantine di ortaggi ed i materiali di moltiplicazione di ortaggi, prodotti nei Paesi terzi, con particolare riguardo agli obblighi del fornitore, all'identita', ai caratteri, agli aspetti fitosanitari, al substrato colturale, all'imballaggio, alle modalita' di ispezione, al contrassegno ed alla chiusura, sono adottate ai sensi dell'articolo 4. 3. In attesa dell'adozione delle disposizioni di cui al comma 2, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali puo' riconoscere l'equivalenza per determinate specie prodotte nei singoli Paesi terzi.
Note all'art. 11: - Per la direttiva 2000/29/CE, si vedano le note all'articolo 7.
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| Art. 12 Sanzioni amministrative
1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto, si applicano le sanzioni amministrative di cui al presente articolo. 2. A chiunque produce o commercializza piantine di ortaggi o materiali di moltiplicazione di ortaggi senza essere riconosciuto conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, e' applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro. 3. A chiunque produce o commercializza piantine di ortaggi o materiali di moltiplicazione di ortaggi senza rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 7, comma 2, e' applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro. 4. A chiunque commercializza piantine di ortaggi o materiali di moltiplicazione di ortaggi non conformi alle condizioni stabilite dall'articolo 8, comma 1, e' applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 9.000 euro. 5. A chiunque commercializza piantine di ortaggi o materiali di moltiplicazione di ortaggi non conformi alle condizioni stabilite dall'articolo 8, commi 4 e 5, e' applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 6.000 euro. 6. A chiunque commercializza piantine di ortaggi o materiali di moltiplicazione di ortaggi senza riferimento alla varieta', come previsto dall'articolo 8, comma 2, e' applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 euro a 12.000 euro. 7. A chiunque produce o commercializza piantine di ortaggi o materiali di moltiplicazione di ortaggi utilizzando denominazioni di varieta' non conformi a quanto previsto dall'articolo 8 e' applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro. 8. Le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione, si applicano al presente articolo.
Note all'art. 12: - La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.
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| Art. 13 Misure transitorie
1. Fino alla loro sostituzione, restano in vigore le disposizioni dei decreti applicativi adottati in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697.
Note all'art. 13: - Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697 (Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/34/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine da frutto destinate alla produzione e dei relativi materiali di moltiplicazione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1997, n. 33.
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| Art. 14 Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della direttiva oggetto del presente decreto legislativo, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
Note all'art. 14: - Il testo dell'articolo 117 della Costituzione cosi' recita: "Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.". - Il testo dell'articolo 16 della legge 4 febbraio 2005, n.11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2005, n. 37, cosi' recita: "Art. 16. Attuazione delle direttive comunitarie da parte delle regioni e delle province autonome. 1. Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie. Nelle materie di competenza concorrente la legge comunitaria indica i principi fondamentali non derogabili dalla legge regionale o provinciale sopravvenuta e prevalenti sulle contrarie disposizioni eventualmente gia' emanate dalle regioni e dalle province autonome. 2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome per dare attuazione alle direttive comunitarie, nelle materie di propria competenza legislativa, devono recare nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e devono essere immediatamente trasmessi in copia conforme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie. 3. Ai fini di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi comunitari, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 11, comma 8, secondo periodo. 4. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, cui hanno riguardo le direttive, il Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Detta funzione, fuori dai casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge o, sulla base della legge comunitaria, con i regolamenti previsti dall'articolo 11, e' esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti secondo le modalita' di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.".
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| Art. 15 Tariffe
1. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, e all'articolo 6, comma 2, si provvede con gli introiti derivanti dal pagamento delle tariffe di cui al comma 2, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite, sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe per le attivita' previste dal comma 1 e le relative modalita' di versamento. Le tariffe sono aggiornate, con lo stesso criterio, almeno ogni tre anni. 3. Con disposizioni regionali sono determinate, in base al criterio previsto al comma 2, le tariffe per le attivita' di cui all'articolo 6, comma 1, e le relative modalita' di versamento. 4. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, si applicano le disposizioni tariffarie vigenti, in quanto compatibili. |
| Art. 16 Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
| Art. 17 Abrogazioni
1. Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698, e' abrogato. 2. Il decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 414, e' abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 luglio 2011
NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Romano, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Alfano, Ministro della giustizia
Frattini, Ministro degli affari esteri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Palma
Note all'art. 17: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698, si vedano le note alle premesse. - Per il decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 414, si vedano le note alle premesse.
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| Allegato A (previsto dall'articolo 1)
Allium cepa L. - Cepa (gruppo) cipolla, anche di tipo lungo (echalion) - Aggregatum (gruppo) scalogno Allium fistulosum L. cipolletta Allium porrum L. porro Allium sativum L. aglio Allium schoenoprasum L. erba cipollina Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. cerfoglio Apium graveolens L. sedano, sedano rapa Asparagus officinalis L. asparago Beta vulgaris L. bietola da orto o barbabietola rossa (compresa la Cheltenham beet), bietola da coste Brassica oleracea L. cavolo broccolo, cavolfiore, broccoli asparagi o a getto, cavolo di Bruxelles, cavolo verza, cavolo cappuccio bianco, cavolo cappuccio rosso, cavolo rapa Brassica rapa L. cavolo cinese, rapa Capsicum annuum L. peperoncino o peperone Chicorium endivia L. indivia riccia, indivia scarola Chicorium intybus L. cicoria Witloof, cicoria italiana o cicoria a foglia larga, cicoria industriale Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. anguria o cocomero et Nakai Cucumis melo L. melone Cucumis sativus L. cetriolo cetriolino Cucurbita maxima Duchesne zucca Cucurbita pepo L. zucchino Cynara cardunculus L. carciofo, cardo Daucus carota L. carota, carota da foraggio Foeniculum vulgare Mill. finocchio Lactuca sativa L. lattuga Lycopersicon esculentum Mill. pomodoro Petroselinum crispum (Mill.) Nyman prezzemolo ex A. W. Hill Phaseolus coccineus L. fagiolo di Spagna Phaseolus vulgaris L. fagiolo nano, fagiolo rampicante Pisum sativum L. (partim) pisello a grano rugoso, pisello rotondo pisello dolce Raphanus sativus L. ravanello, ramolaccio Rheum rhabarbarum L. rabarbaro Scorzonera hispanica L. scorzonera Solanum melongena L. melanzana Spinacia oleracea L. spinaci Valerianelle locusta (L.) Laterr. valerianella o lattughella Vicia faba L. (partim) fava Zea mays L. (partim) mais dolce, popcorn
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