Gazzetta n. 178 del 2 agosto 2011 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 122
Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96 - legge comunitaria 2009, ed in particolare gli articoli 1, 3 e l'allegato A;
Vista la direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata);
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534, recante attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, come modificato dal decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 53, recante attuazione della direttiva 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante l'attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti;
Vista la decisione 2006/778/CE della Commissione, del 14 novembre 2006, relativa ai requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie di animali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2011;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le norme minime per la protezione dei suini confinati in azienda per l'allevamento e l'ingrasso.



Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione conferisce la potesta'
legislativa dello Stato alle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
- La direttiva n.2008/120/CE e' pubblicata nella
G.U.U.E. 18 febbraio 2009, n. L 47.
- Il testo degli articoli 1 e 3 e l'allegato A della
legge 4 giugno 2010 n. 96, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O., cosi' recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di recepimento indicato in
ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i
decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare
attuazione alle medesime direttive. Per le direttive
elencate negli allegati A e B, il cui termine di
recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi
successivi alla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo e' delegato ad adottare i decreti
legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive
elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine
di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i
decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora
il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai
commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta
giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi di informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive
elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art.
117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome, si applicano alle condizioni e secondo le
procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da' conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
politiche europee, ogni sei mesi, informa altresi' la
Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo
stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni
e delle province autonome nelle materie di loro competenza,
secondo modalita' di individuazione delle stesse da
definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di
ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
nuovo parere.».
«Art. 3 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). -
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte
salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o
amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in
direttive comunitarie attuate in via regolamentare o
amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o
in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata
in vigore della presente legge, per i quali non sono gia'
previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con
decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si
informano ai principi e criteri direttivi di cui all'art.
2, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al
presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e
al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da
parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e
nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'art. 1.».
«Allegato A (Art. 1, commi 1 e 3)
2007/33/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativa
alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la
direttiva 69/465/CE;
2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa
alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei
materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle
sementi (Versione codificata);
2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di
formazione per la gente di mare (rifusione);
2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che
stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli
(Versione codificata);
2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che
stabilisce le norme minime per la protezione dei suini
(Versione codificata);
2008/124/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008,
che limita la commercializzazione delle sementi di talune
specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle
sementi ufficialmente certificate «sementi di base» o
«sementi certificate» (Versione codificata);
2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme
comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le
visite di controllo delle navi e per le pertinenti
attivita' delle amministrazioni marittime (rifusione);
2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi
geneticamente modificati (rifusione);
2009/143/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, che
modifica la direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda la
delega dei compiti di analisi di laboratorio;
2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009,
che prevede talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e
varieta' vegetali tradizionalmente coltivati in particolari
localita' e regioni e minacciati dall'erosione genetica,
nonche' di varieta' vegetali prive di valore intrinseco per
la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per
la coltivazione in condizioni particolari e per la
commercializzazione di sementi di tali ecotipi e
varieta'.».
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1993, n. 7,
S.O.
- La direttiva 91/630/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
11 dicembre 1991, n. L 340.
- Il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 53, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2004, n.
49, S.O.
- La direttiva 2001/93/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
1 dicembre 2001, n. L 316.
- Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n.146, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2001, n. 95.
- La direttiva 98/58/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 8
agosto 1998, n. L 221.
- La decisione 2006/778/CE della Commissione del 14
novembre 2006, n. 778, e' pubblicata nella G.U.U.E. 15
novembre 2006, n. L 314.



 
Art. 2
Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
a) suino: un animale della specie suina, di qualsiasi eta', allevato per la riproduzione o l'ingrasso;
b) verro: un suino di sesso maschile che ha raggiunto la puberta' ed e' destinato alla riproduzione;
c) scrofetta: un suino di sesso femminile che ha raggiunto la puberta', ma non ha ancora partorito;
d) scrofa: un suino di sesso femminile che ha gia' partorito una prima volta;
e) scrofa in allattamento: un suino di sesso femminile nel periodo tra la fase perinatale e lo svezzamento dei lattonzoli;
f) scrofa asciutta e gravida: una scrofa nel periodo tra lo svezzamento e la fase perinatale;
g) lattonzolo: un suino dalla nascita allo svezzamento;
h) suinetto: un suino dallo svezzamento all'eta' di 10 settimane;
i) suino all'ingrasso: un suino dall'eta' di 10 settimane alla macellazione o all'impiego come riproduttore;
l) azienda: qualsiasi luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono allevati o detenuti, anche temporaneamente.
 
Art. 3

Requisiti minimi generali per le aziende di animali appartenenti alla
specie suina

1. Le aziende di cui all'articolo 1 devono soddisfare contemporaneamente almeno i seguenti requisiti:
a) le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo, escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe, devono corrispondere ad almeno:
1) 0,15 mq per i suini di peso vivo pari o inferiore a 10 kg;
2) 0,20 mq per i suini di peso vivo compreso tra 10 e 20 kg;
3) 0,30 mq per i suini di peso vivo compreso tra 20 e 30 kg;
4) 0,40 mq per i suini di peso vivo compreso tra 30 e 50 kg;
5) 0,55 mq per i suini di peso vivo compreso tra 50 e 85 kg;
6) 0,65 mq per i suini di peso vivo compreso tra 85 e 110 kg;
7) 1,00 mq per i suini di peso vivo superiore a 110 kg;
b) le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scrofetta dopo la fecondazione e di ciascuna scrofa qualora dette scrofette o scrofe siano allevate in gruppi, devono essere rispettivamente di almeno 1,64 mq e 2,25 mq; se i suini in questione sono allevati in gruppi di:
1) meno di sei animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10 per cento;
2) 40 o piu' animali, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10 per cento;
c) le pavimentazioni devono essere conformi ai seguenti requisiti:
1) per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe gravide una parte della superficie di cui alla lettera b), pari ad almeno 0,95 mq per scrofetta e ad almeno 1,3 mq per scrofa, deve essere costituita da pavimento pieno continuo riservato per non oltre il 15 per cento alle aperture di scarico;
2) qualora si utilizzano pavimenti fessurati in calcestruzzo per suini allevati in gruppo:
2.1) l'ampiezza massima delle aperture deve essere di:
2.1.1) 11 mm per i lattonzoli;
2.1.2) 14 mm per i suinetti;
2.1.3) 18 mm per i suini all'ingrasso;
2.1.4) 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe;
2.2) l'ampiezza minima dei travetti deve essere di:
2.2.1) 50 mm per i lattonzoli e i suinetti;
2.2.2) 80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.
2. E' vietato costruire o convertire impianti in cui le scrofe e le scrofette sono tenute all'attacco, nonche' il relativo utilizzo.
3. Le scrofe e le scrofette sono allevate in gruppo nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto. I lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette hanno una lunghezza superiore a 2,8 m. Allorche' sono allevati meno di 6 animali i lati del recinto dove viene allevato il gruppo devono avere una lunghezza superiore a 2,4 m.
4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, le scrofe e le scrofette allevate in aziende di meno di 10 scrofe possono essere allevate individualmente nel periodo indicato nel medesimo comma 3, a condizione che gli animali possano girarsi facilmente nel recinto.
5. Fatto salvo quanto previsto all'allegato I, le scrofe e le scrofette hanno accesso permanente al materiale manipolabile di cui al punto 4) del citato allegato.
6. Le scrofe e le scrofette allevate in gruppo devono essere alimentate utilizzando un sistema idoneo a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di competitivita'.
7. Per calmare la fame e tenuto conto del bisogno di masticare le scrofe e le scrofette asciutte gravide devono ricevere mangime riempitivo o ricco di fibre in quantita' sufficiente, cosi' come alimenti ad alto tenore energetico.
8. I suini che devono essere allevati in gruppo, che sono particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini o che sono malati o feriti, sono temporaneamente tenuti in recinto individuale. In tal caso, il recinto individuale deve permettere all'animale di girarsi facilmente se cio' non e' in contraddizione con specifici pareri veterinari.
9. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettere b) e c), 3, 4, 5 e al secondo periodo del comma 8 si applicano a tutte le aziende nuove o ricostruite o adibite a tale uso per la prima volta dopo il 1° gennaio 2003. A decorrere dal 1° gennaio 2013 dette disposizioni si applicano a tutte le aziende. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle aziende con meno di dieci scrofe.
 
Art. 4
Condizioni relative all'allevamento

1. Le condizioni relative all'allevamento di suini devono essere conformi alle disposizioni generali stabilite nell'allegato I.
2. Le prescrizioni contenute nell'allegato I possono essere modificate, ove sia necessario, al fine di tenere conto dei progressi scientifici in materia, secondo le procedure comunitarie e fatta salva l'adozione di misure piu' severe.
 
Art. 5
Formazione del personale

1. Qualsiasi persona che assume o comunque impiega personale addetto ai suini garantisce che gli addetti agli animali abbiano ricevuto istruzioni pratiche sulle disposizioni di cui all'articolo 3 e all'allegato I.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano corsi di formazione per gli operatori del settore relativi, in particolare, al benessere degli animali, facendovi fronte con le risorse proprie.
 
Art. 6
Ispezioni

1. Il Ministero della salute, le regioni e le province autonome e le aziende sanitarie locali effettuano ispezioni nell'ambito delle rispettive competenze per accertare l'osservanza delle disposizioni del presente decreto e del suo allegato I. Tali ispezioni riguardano ogni anno un campione statisticamente rappresentativo dei vari sistemi di allevamento nel territorio nazionale e possono essere effettuate in concomitanza di controlli attuati per altri fini.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministero della salute presenta alla Commissione una relazione su supporto elettronico contenente le informazioni raccolte e registrate, conformemente alla decisione 2006/778/CE, nel corso delle ispezioni effettuate durante il precedente anno solare.
3. Il Ministero della salute fornisce l'assistenza necessaria agli esperti della Commissione che effettuano ispezioni secondo le procedure comunitarie ed adotta le misure necessarie per tener conto dei risultati di tali ispezioni. Gli esperti osservano particolari misure di igiene, al fine di escludere qualsiasi rischio di trasmissione di malattie.



Note all'art. 6:
- Per la decisione 2006/778/CE della Commissione del 14
novembre 2006, n. 778, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 7
Condizioni per l'importazione di suini

1. Per essere importati, gli animali provenienti da un Paese terzo devono essere accompagnati da un certificato rilasciato dall'autorita' competente di questo Paese, in cui si attesta che hanno beneficiato di un trattamento almeno equivalente a quello accordato agli animali di origine comunitaria sulla base del presente decreto.
 
Art. 8
Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva le disposizioni di cui all'articolo 3 e dell'allegato I, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.550 euro a 9.296 euro.
2. Nel caso di ripetizione delle violazioni di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata fino alla meta'.
3. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.



Note all'art. 8:
- La legge 24 novembre 1981, n.689 (Modifiche al
sistema penale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S.O.



 
Art. 9
Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 10
Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto prescritto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della direttiva oggetto del presente decreto legislativo, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.



Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 117 della Costituzione, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298, edizione
straordinario, cosi' recita:
«Art. 117. (La potesta' legislativa e' esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali). - Lo Stato ha
legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni .
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato».
- Il testo dell'art. 16, della 4 febbraio 2005, n. 11,
(Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al
processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di
esecuzione degli obblighi comunitari), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2005, n. 37, cosi' recita:
«Art. 16. (Attuazione delle direttive comunitarie da
parte delle regioni e delle province autonome). - 1. Le
regioni e le province autonome, nelle materie di propria
competenza, possono dare immediata attuazione alle
direttive comunitarie. Nelle materie di competenza
concorrente la legge comunitaria indica i principi
fondamentali non derogabili dalla legge regionale o
provinciale sopravvenuta e prevalenti sulle contrarie
disposizioni eventualmente gia' emanate dalle regioni e
dalle province autonome.
2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle
province autonome per dare attuazione alle direttive
comunitarie, nelle materie di propria competenza
legislativa, devono recare nel titolo il numero
identificativo della direttiva attuata e devono essere
immediatamente trasmessi in copia conforme alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche
comunitarie.
3. Ai fini di cui all'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo
Stato per l'adempimento degli obblighi comunitari, nelle
materie di competenza legislativa delle regioni e delle
province autonome, si applicano, per le regioni e le
province autonome, alle condizioni e secondo la procedura
di cui all'art. 11, comma 8, secondo periodo.
4. Nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma,
della Costituzione, cui hanno riguardo le direttive, il
Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si
devono attenere le regioni e le province autonome ai fini
del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del
perseguimento degli obiettivi della programmazione
economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli
obblighi internazionali. Detta funzione, fuori dai casi in
cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di
legge o, sulla base della legge comunitaria, con i
regolamenti previsti dall'art. 11, e' esercitata mediante
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le
politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti
secondo le modalita' di cui all'art. 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59.».



 
Art. 11
Disposizioni finali

1. L'allegato I e' modificato con decreto del Ministro della salute, per adeguarlo alle modifiche strettamente tecniche adottate in sede comunitaria.
2. Il Ministero della salute comunica alla Commissione le disposizioni piu' severe adottate anche in applicazione delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa e delle disposizioni della legge 14 ottobre 1985, n. 623.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534, recante l'attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, come modificato dal decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 53, di attuazione della direttiva 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.
4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 luglio 2011

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Fazio, Ministro della salute

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Romano, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione
territoriale
Visto, il Guardasigilli: Alfano



Note all'art. 11:
- Le legge 14 ottobre 1985, n. 623, (Ratifica ed
esecuzione delle convenzioni sulla protezione degli animali
negli allevamenti e sulla protezione degli animali da
macello, adottate a Strasburgo rispettivamente il 10 marzo
1976 e il 10 maggio 1979), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 novembre 1985, n. 266, S.O.
- Per il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534,
si veda nelle note alle premesse.
- Per la direttiva 91/630/CEE, si veda nelle note alle
premesse.
- Per il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 53,
si veda nelle note alle premesse.
- Per la direttiva 2001/93/CE, si veda nelle note alle
premesse.



 

ALLEGATO I
(previsto dall'articolo 3, comma 5)

PARTE I
Condizioni generali
1. In aggiunta alle disposizioni pertinenti di cui all'allegato del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, relativo alla protezione degli animali negli allevamenti, si applicano i seguenti requisiti: 1) nella parte del fabbricato dove sono stabulati i suini vanno evitati i rumori continui di intensita' pari a 85 dBA nonche' i rumori costanti o improvvisi; 2) i suini devono essere tenuti alla luce di un'intensita' di almeno 40 lux per un periodo minimo di 8 ore al giorno; 3) i locali di stabulazione dei suini devono essere costruiti in modo da permettere agli animali di: a) avere accesso ad una zona in cui coricarsi confortevole dal punto di vista fisico e termico e adeguatamente prosciugata e pulita, che consenta a tutti gli animali di stare distesi contemporaneamente; b) riposare e alzarsi con movimenti normali; c) vedere altri suini; tuttavia, nella settimana precedente al momento previsto del parto e nel corso del medesimo, scrofe e scrofette possono essere tenute fuori dalla vista degli animali della stessa specie; 4) i suini devono avere accesso permanente a una quantita' sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attivita' di esplorazione e manipolazione, quali ad esempio paglia, fieno, legno, segatura, composti di funghi, torba o un miscuglio di questi, salvo che il loro uso possa comprometterne la salute e il benessere; 5) i pavimenti devono essere non sdrucciolevoli e senza asperita' per evitare lesioni ai suini e progettati, costruiti e mantenuti in modo da non arrecare lesioni o sofferenze ai suini. Essi devono essere adeguati alle dimensioni e al peso dei suini e, se non e' prevista una lettiera, costituire una superficie rigida, piana e stabile; 6) tutti suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno. Se i suini sono alimentati in gruppo e non «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione individuale, ciascun suino deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo; 7) a partire dalla seconda settimana di eta', ogni suino deve poter disporre in permanenza di acqua fresca sufficiente; 8) sono vietate tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea, ad eccezione: a) di una riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli mediante levigatura o troncatura, entro i primi sette giorni di vita, che lasci una superficie liscia intatta; delle zanne dei verri che possono essere ridotte, se necessario, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza; b) del mozzamento di una parte della coda; c) della castrazione di suini di sesso maschile con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti; d) dell'apposizione di un anello al naso, che e' ammessa soltanto quando gli animali sono detenuti in allevamenti all'aperto e nel rispetto della normativa nazionale. 9) il mozzamento della coda e la riduzione degli incisivi dei lattonzoli non devono costituire operazioni di routine, ma devono essere praticati soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri suini. Prima di effettuare tali operazioni si devono adottare misure intese ad evitare le morsicature delle code e altri comportamenti anormali tenendo conto delle condizioni ambientali e della densita' degli animali. E' pertanto necessario modificare condizioni ambientali o sistemi di gestione inadeguati. 10) Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona formata ai sensi dell'articolo 5 che disponga di esperienza nell'eseguire le tecniche applicate con mezzi idonei e in condizioni igieniche. Qualora la castrazione o il mozzamento della coda siano praticati dopo il settimo giorno di vita, essi devono essere effettuati unicamente da parte di un veterinario sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici.

PARTE II

Disposizioni specifiche per le varie categorie di suini
A. VERRI 1. I recinti per i verri devono essere sistemati e costruiti in modo da permettere all'animale di girarsi e di avere il contatto uditivo, olfattivo e visivo con gli altri suini. Il verro adulto deve disporre di una superficie libera al suolo di almeno 6 mq. 2. Qualora i recinti siano utilizzati per l'accoppiamento, il verro adulto deve disporre di una superficie al suolo di 10 mq e il recinto deve essere libero da ostacoli. B. SCROFE E SCROFETTE 1. Vanno adottate misure per ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi. 2. Le scrofe gravide e le scrofette devono, se necessario, essere sottoposte a trattamento contro i parassiti interni od esterni. Se sono sistemate negli stalli da parto, esse devono essere pulite. 3. Nella settimana precedente al momento previsto del parto, scrofe e scrofette devono disporre di una lettiera adeguata in quantita' sufficiente, a meno che cio' non sia tecnicamente realizzabile per il sistema di eliminazione dei liquami utilizzato nello stabilimento. 4. Dietro alla scrofa o alla scrofetta deve essere prevista una zona libera che renda agevole il parto naturale o assistito. 5. Gli stalli da parto in cui le scrofe possono muoversi liberamente devono essere provvisti di strutture, quali ad esempio apposite sbarre, destinate a proteggere i lattonzoli. C. LATTONZOLI 1. Una parte del pavimento, sufficientemente ampia per consentire agli animali di riposare insieme contemporaneamente, deve essere piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato. 2. Nel caso si usi uno stallo da parto, i lattonzoli devono disporre di spazio sufficiente per poter essere allattati senza difficolta'. 3. Nessun lattonzolo deve essere staccato dalla scrofa prima che abbia raggiunto un'eta' di 28 giorni, a meno che la permanenza presso la madre influenzi negativamente il benessere o la salute del lattonzolo o di quest'ultima. 4. I lattonzoli possono tuttavia essere svezzati fino a sette giorni prima di tale eta' qualora siano trasferiti in impianti specializzati. Tali impianti devono essere svuotati e accuratamente puliti e disinfettati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo e devono essere separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe, in modo da ridurre al minimo i rischi di trasmissione di malattie ai piccoli. D. SUINETTI E SUINI ALL'INGRASSO 1. Quando i suini sono tenuti in gruppo occorre prendere misure per evitare lotte che vadano oltre il comportamento normale. 2. Essi dovrebbero essere tenuti in gruppi con il minimo di commistione possibile. Qualora si debbano mescolare suini che non si conoscono, occorre farlo il prima possibile, di preferenza prima dello svezzamento o entro una settimana dallo svezzamento. All'atto dei mescolamento, i suini devono disporre di spazi adeguati per allontanarsi e nascondersi dagli altri suini. 3. Qualora si manifestino segni di lotta violenta, occorre immediatamente indagare le cause e adottare idonee misure, quali fornire agli animali abbondante paglia, se possibile, oppure altro materiale per esplorazione. Gli animali a rischio o particolarmente aggressivi vanno separati dal gruppo. 4. La somministrazione di tranquillanti per facilitare la commistione va limitata a condizioni eccezionali e dietro prescrizione di un veterinario.

 
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