Gazzetta n. 175 del 29 luglio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 9 giugno 2011
Richiami per aggiornamento e addestramento di personale militare in congedo per l'anno 2011.


IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 889, comma 1, lettera a), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito denominato Codice, che prevede la possibilita' di richiamare in servizio il personale militare in congedo illimitato, per esigenze di carattere operativo o addestrativo delle Forze armate, nonche' l'articolo 1006 che estende tale facolta' nei confronti dei militari di truppa, con provvedimento del Ministro della difesa;
Visto l'art. 986, commi 1, lettera a), e 2, del Codice, il quale dispone che il militare in congedo puo' essere richiamato in servizio d'autorita', con decreto del Ministro della difesa, secondo le norme e nei casi previsti dallo stesso Codice;
Visto l'art. 997, comma 1, lettera b), del Codice, che prevede l'obbligo in capo all'ufficiale e al sottufficiale di complemento ha l'obbligo di servizio di frequentare i corsi di addestramento e di allenamento prescritti per le singole Forze armate, nonche' l'articolo 939, comma 2, in forza del quale agli ufficiali in ferma prefissata si applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali di complemento;
Ravvisata la necessita' di provvedere, per l'anno 2011, all'aggiornamento e all'addestramento del personale militare in congedo illimitato;

Decreta:

Art. 1

1. Per l'anno 2011 sono autorizzati i seguenti richiami alle armi di personale in congedo illimitato ancora soggetto agli obblighi militari, per aggiornamento ed addestramento:
a) per l'Esercito, 16 ufficiali per periodi di 95 giorni (5+45+45 giorni), ovvero 32 ufficiali per periodi di 45 giorni, ovvero 48 ufficiali per periodi frazionati, ma comunque non inferiori ai 30 giorni, 12 sottufficiali per periodi di 30 giorni e 22 militari di truppa per periodi di 50 giorni, pari complessivamente a 4 ufficiali, 1 sottufficiale e 3 militari di truppa in ragione d'anno;
b) per la Marina militare, 36 ufficiali per periodi di 30 giorni, pari a 3 ufficiali in ragione d'anno.
 
Art. 2

1. Con successivo decreto saranno previsti per ogni arma, corpo, servizio, categoria, specialita' e ruolo il numero dei militari da richiamare, nonche' i tempi, i modi e la durata del richiamo.
 
Art. 3

1. I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita, tempestiva comunicazione.
Roma, 9 giugno 2011

Il Ministro: La Russa
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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