IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visti in particolare l'art. 4, comma 1, e l'art. 8, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»; Visto il parere espresso dalla Commissione europea della Health & Consumers Directorate-General (DGSANCO) nella riunione del Comitato permanente della catena alimentare e della salute animale -Sezione prodotti fitosanitari/Legislazione del 10-11 marzo 2011, secondo il quale alle istanze di autorizzazione provvisoria di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive la cui decisione di completezza, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CE, e' stata adottata prima del 14 giugno 201l, continuano ad applicarsi, ex art. 80 del Regolamento (CE) 1107/2009, le disposizioni della direttiva medesima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Vista la domanda del 14 febbraio 2007 presentata dall'Impresa DuPont De Nemours Italiana Srl con sede legale in Milano, via Pontaccio, 10, diretta ad ottenere l'autorizzazione provvisoria, ai sensi dell'art.8, comma 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, del prodotto fitosanitario denominato ALTACOR contenente la sostanza attiva chlorantraniliprole; Vista la decisione 2007/560/CE della Commissione in data 2 agosto 2007 «che riconosce in linea di massima la conformita' del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento della sostanza attiva chlorantraniliprole nell'Allegato I della Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari»; Vista la decisione 2010/3537UE della Commissione del 24 giugno 2010 che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive tra cui chlorantraniliprole fino al 30 giugno 2012; Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Universita' degli studi di Milano - MURCOR per l'esame dell'istanza del prodotto fitosanitario in questione corredata di dossier di allegato II e III di cui al decreto legislativo 194/95; Vista la valutazione dell'Universita' sopracitata in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa DuPont De Nemours Italiana Srl a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione; Vista la nota dell'Ufficio in data 18 maggio 2011, prot. n. 16591, con la quale e' stata richiesta la documentazione per la conclusione dell'iter di autorizzazione del prodotto di cui trattasi; Vista la nota pervenuta in data 19 maggio 2011, prot. n. 16706, con la quale l'Impresa medesima ha ottemperato a quanto richiesto con la nota sopra citata; Ritenuto di autorizzare il prodotto ALTACOR fino al 30 giugno 2012 conformemente al termine stabilito dalla decisione della Commissione dell'Unione Europea del 24 giugno 2010 sopra citata per il mantenimento delle autorizzazioni provvisorie di prodotti a base di chlorantraniliprole; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;
Decreta:
L'Impresa DuPont De Nemours Italiana Srl con sede legale in Milano, via Pontaccio, 10, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ALTACOR con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 30 giugno 2012. E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da g 100 - 300 - 400 - 500 - 600. Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere: Gowan Milling LLC, 12300 E. County 8 Street, Yuma, Arizona (USA); Dupont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia (confezionamento). Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14137. E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 giugno 2011
Il direttore generale: Borrello |