Gazzetta n. 175 del 29 luglio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 27 giugno 2011
Misura e modalita' di versamento all'Istituto di vigilanza delle assicurazioni private, del contributo dovuto per l'anno 2011 dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione e dai periti assicurativi.


IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, entrato in vigore il 1° gennaio 2006, ed, in particolare, l'art. 109, concernente l'istituzione del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) in attuazione della direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa; l'art. 157, concernente l'istituzione del ruolo dei periti assicurativi; gli articoli 335, 336 e 337 riguardanti la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale di un contributo di vigilanza da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari di assicurazione e riassicurazione e dei periti assicurativi, e 354 recante abrogazioni e norme transitorie;
Visto il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, che ha posticipato al 28 febbraio 2007 l'entrata in vigore delle norme per l'istituzione del RUI;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio 2010, con il quale sono state determinate la misura e le modalita' di versamento all'ISVAP del contributo di vigilanza da parte degli intermediari di assicurazione e riassicurazione e dai periti assicurativi per l'anno 2010;
Visto il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa e del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui al citato art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Visto il regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, concernente l'attivita' peritale, l'istituzione e il funzionamento del ruolo dei periti assicurativi di cui all'art. 157 del citato decreto legislativo n. 209 del 2005;
Considerato che occorre provvedere, per l'anno 2011, alla determinazione del contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione, iscritti nel registro unico, e dai periti assicurativi, iscritti nel relativo molo, nella misura e con le modalita' di versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'ISVAP;
Visto il bilancio di previsione per l'esercizio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 24 gennaio 2011 nel quale sono stati appostati 9.000.000,00 di euro quale ammontare proposto dei contributi, calcolato sulla base degli oneri diretti dell'unita' organizzativa preposta alla tenuta del Registro unico degli intermediari (RUI) e del ruolo periti, degli oneri indiretti relativi all'attivita' ispettiva, di vigilanza e di coordinamento giuridico e operativo nonche' di una quota delle spese generali sostenute dall'Autorita';
Vista la comunicazione dell'ISVAP del 18 maggio 2011, con la quale e' individuato il fabbisogno dell'Istituto per l'anno 2011, relativamente al contributo di vigilanza a carico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione e dei periti assicurativi pari a euro 9.000.000,00;
Considerata la delibera del consiglio dell'ISVAP nella seduta dell'11 maggio 2011 con la quale sono proposte le misure degli importi dei contributi di vigilanza per l'anno 2011 a carico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione e a carico dei periti assicurativi;

Decreta:

Art. 1
Contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e
riassicurazione per l'anno 2011 all'ISVAP.
1. Il contributo di vigilanza dovuto all'ISVAP ai sensi dell'art. 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti al registro unico di cui all'art. 109 del medesimo decreto n. 209 del 2005, e' determinato, per l'anno 2011 nella misura di: euro sessantacinque per le persone fisiche ed euro duecentonovantacinque per le persone giuridiche iscritte nelle sezioni A e B del registro; euro diciannove per i produttori diretti iscritti nella sezione C del registro. Per le persone giuridiche iscritte nella sezione D del registro, il contributo di vigilanza e' determinato nella misura di: euro diecimila per le Banche con raccolta premi superiore a un miliardo di euro e per la societa' Poste Italiane S.p.a; euro novemiladuecento per le Banche con raccolta premi da cento milioni di euro a un miliardo di euro; euro seimilanovecento per le Banche con raccolta premi da dieci milioni di euro a novantanove milioni di euro; euro cinquemilasettecentocinquanta per le Banche con raccolta premi da un milione di euro a nove milioni di euro; euro duemilatrecento per le Banche con raccolta premi inferiore a un milione di euro, per le societa' di intermediazione mobiliare (SIM) e per gli intermediari finanziari.
2. Ai fini del comma 1 sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel registro alla data del 30 maggio 2011.
 
Art. 2
Contributo di vigilanza dovuto dai periti
assicurativi per l'anno 2011 all'ISVAP

1. Il contributo di vigilanza dovuto all'ISVAP, ai sensi dell'art. 337 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dai periti assicurativi iscritti nel relativo ruolo di cui all'art. 157 dello stesso decreto n. 209 del 2005, e' determinato, per l'anno 2011, nella misura di euro cinquanta;
2. Ai fini del comma 1 sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel ruolo alla data del 30 maggio 2011.
 
Art. 3
Versamento del contributo di vigilanza per l'anno 2011

1. Gli intermediari di assicurazione e riassicurazione e i periti assicurativi versano il contributo di vigilanza di cui agli articoli 1 e 2, per l'anno 2011, sulla base di apposito provvedimento dell'ISVAP concernente le modalita' ed i termini di versamento del contributo stesso.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 27 giugno 2011

Il Ministro: Tremonti
 
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