Gazzetta n. 174 del 28 luglio 2011 (vai al sommario) |
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 21 luglio 2011 |
Rimborso per le spese sostenute dai Comitati promotori dei quattro referendum popolari, ex art. 75 della Costituzione, svoltisi il 12 e 13 giugno 2011. |
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IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Visto l'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni; Vista la deliberazione con la quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, in data 21 luglio 2011, ha attribuito ai Comitati promotori dei referendum popolari nn. 3 e 4, svoltisi il 12 e 13 giugno 2011, il rimborso delle relative spese sostenute; Visti gli articoli 2 e 7 del Regolamento dei Servizi e del personale;
Decreta:
E' resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante. Roma, 21 luglio 2011
Il Presidente: Fini Il Segretario generale: Zampetti |
| XVI LEGISLATURA Deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 152/2011 Oggetto: Rimborso per le spese sostenute dai Comitati promotori dei quattro referendum popolari ex art. 75 della Costituzione, svoltisi il 12 e 13 giugno 2011. Riunione di giovedi' 21 luglio 2011.
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
Visto l'articolo 1, commi 4 e 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni; Viste le ordinanze dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione in data 6 dicembre 2010, trasmesse alla Presidenza della Camera dei deputati il 9 dicembre 2010, con le quali l'Ufficio medesimo ha dichiarato la legittimita' delle quattro richieste di referendum in oggetto; Viste le denominazioni sintetiche in relazione a ciascuno dei quattro quesiti referendari dichiarati ammissibili, formulate come segue dal menzionato Ufficio centrale per il referendum medesimo: referendum popolare n. 1 - Modalita' di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Abrogazione; referendum popolare n. 2 - Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norma; referendum popolare n. 3 - Nuove centrali per la produzione di energia nucleare. Abrogazione parziale di norme; referendum popolare n. 4 - Abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte Costituzionale; Viste le sentenze della Corte Costituzionale in data 12 gennaio 2011, trasmesse alla Presidenza della Camera dei deputati il 26 gennaio 2011, con le quali sono state dichiarate ammissibili le suddette quattro richieste di referendum popolare; Vista l'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione in data 1° giugno 2011, trasmessa alla Presidenza della Camera dei deputati con note del 1° e del 3 giugno 2011, con la quale l'Ufficio medesimo ha disposto il trasferimento della richiesta di referendum n. 3, ferma restando la legittimita' della richiesta medesima, sulle nuove disposizioni recate dai commi 1 e 8 dell'art. 5 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, riformulando il relativo quesito referendario come segue: Abrogazione delle nuove norme che consentono la produzione nel territorio di energia elettrica nucleare; Vista la sentenza della Corte costituzionale in data 7 giugno 2011, trasmessa alla Presidenza della Camera dei deputati con note del 7 e dell'8 giugno 2011, con la quale la medesima Corte ha ribadito l'ammissibilita' della richiesta di referendum n. 3, cosi' come trasferita sulle nuove disposizioni di legge; Visto il verbale, trasmesso alla Presidenza della Camera dei Deputati il 14 luglio 2011, con il quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha proclamato i risultati dei quattro referendum in oggetto e ha accertato l'avvenuto raggiungimento del quorum di validita' di partecipazione al voto; Viste le richieste di rimborso al Presidente della Camera dei deputati, allo stato formulate da due dei quattro Comitati promotori interessati e piu' precisamente dal Comitato promotore del referendum per l'abrogazione di norme relative a nuove centrali per la produzione di energia nucleare (referendum n. 3) e dal Comitato promotore del referendum per l'abrogazione della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza (referendum n. 4); Rilevato che non risultano pervenute, alla data della presente deliberazione, richieste di rimborso da parte dei promotori dei referendum n. 1 e 2 sopra menzionati; Considerato che occorre procedere all'erogazione, ai sensi dei commi 4 e 6 del menzionato art. 1 della legge n. 157 del 1999, del rimborso delle spese sostenute dai Comitati promotori che, allo stato, ne abbiano validamente effettuato richiesta;
Delibera: Art. 1.
1. E' attribuito ai Comitati promotori dei referendum n. 3 e 4 di cui in premessa il rimborso di euro 500.000 ciascuno. 2. I rimborsi di cui al comma 1 verranno corrisposti in un'unica soluzione il 29 luglio 2011, secondo le modalita' indicate dai Comitati promotori beneficiari, subordinatamente al trasferimento della occorrente provvista finanziaria dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 2.
1. Le erogazioni di cui alla presente deliberazione sono eseguite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1189 del codice civile.
Art. 3.
1. Eventuali controversie relative alla presente deliberazione ed alla sua esecuzione sono disciplinate dall'articolo 1, commi 2 e 3, del Regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1994, relativamente all'Organo decidente, alla procedura ed ai termini. Si applica la sospensione feriale dei termini prevista dall'articolo 9, comma 1, del Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 1999, come modificato dal decreto del Presidente della Camera dei deputati 18 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2001.
Art. 4.
1. Gli interessi maturati alla data di erogazione di cui all'articolo 1, comma 1, della presente deliberazione, sul deposito bancario della provvista saranno rimessi al Ministero dell'economia e delle finanze, una volta intervenuta la definitivita' dell'assegnazione dei rimborsi di cui all'articolo 1.
Art. 5.
1. La presente deliberazione e' efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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