Gazzetta n. 174 del 28 luglio 2011 (vai al sommario)
AGENZIA DEL DEMANIO
DECRETO 18 luglio 2011
Individuazione dei beni immobili di proprieta' dello Stato.


IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare» convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410;
Visto l'art. 1, comma 1 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410 che al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio, demanda all'Agenzia del Demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei singoli beni distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
Vista la documentazione esistente presso gli Uffici dell'Agenzia del Demanio;
Visto l'elenco predisposto dall'Agenzia del Demanio in cui sono individuati beni immobili di proprieta' dello Stato;
Viste le note prott. n. 2011/769/DAO-PP del 22 giugno 2011 e n. 2011/854INT/DAO-PP dell'8 luglio 2011 con le quali la Direzione Area Operativa dell'Agenzia del Demanio, in ragione delle proprie competenze d'ufficio, ha rappresentato la necessita' di procedere all'individuazione di beni immobili di proprieta' dello Stato ai sensi della normativa sopra citata;
Ritenuto pertanto di doversi procedere all'emanazione del decreto direttoriale;

Decreta:

Art. 1

Sono di proprieta' dello Stato i beni immobili di seguito riportati:
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprieta' degli immobili in capo allo Stato e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.
 
Art. 3

Contro l'iscrizione dei beni di cui all'art. 1 e' ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del Demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, fermi gli altri rimedi di legge.
 
Art. 4

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura.
 
Art. 5

Eventuali accertate difformita' relative ai dati catastali indicati non incidono sulla titolarita' del diritto sugli immobili.
 
Art. 6

Resta salva la possibilita' di emanare ulteriori decreti relativi ad altri beni di proprieta' dello Stato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 18 luglio 2011

Il direttore: Prato
 
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