Gazzetta n. 174 del 28 luglio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 20 maggio 2011
Revisione della tariffa per la spedizione dei pacchi all'interno del territorio della Repubblica.


IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale del 7 gennaio 1992, recante «Revisione delle tariffe postali per l'estero»;
Vista la deliberazione CIPE 24 aprile 1996, n. 65, recante «Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita'»;
Vista la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualita' del servizio;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, con il quale e' stata recepita nell'ordinamento nazionale la Direttiva 97/67/CE ed in particolare l'art. 13;
Visto il decreto ministeriale 18 aprile 2001, recante «Spedizione dei pacchi nell'interno della Repubblica»;
Vista la direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunita';
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, con il quale e' stata recepita nell'ordinamento nazionale la Direttiva 2002/39/CE;
Vista la deliberazione CIPE 29 settembre 2003, n. 77 recante «Linee guida per la regolazione del settore postale»:
Vista il decreto ministeriale 16 dicembre 2004, recante "Prezzo del prodotto Pacco ordinario per spedizioni all'interno della Repubblica italiana";
Visto il contratto di programma 2006-2008 stipulato in data 17 settembre 2008 tra il Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e Poste Italiane S.p.A. nonche' l'atto aggiuntivo al predetto Contratto di programma del 22 giugno 2011;
Visto il decreto ministeriale 1º ottobre 2008 recante "Approvazione delle condizioni generali per l'espletamento del Servizio Postale Universale";
Visto il decreto ministeriale 23 novembre 2009, recante, tra gli altri obiettivi di qualita' per il triennio 2009/2011 del servizio di Pacco ordinario;
Viste le proposte di adeguamento del prezzo del prodotto Pacco ordinario, formulate dalla societa' Poste Italiane S.p.A. in data 12 luglio 2010 e 10 febbraio 2011;
Verificata la coerenza della predetta proposta di adeguamento dei prezzi alle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, alle Linee guida sopra menzionate del 1996 e del 2003, nonche' a quanto previsto dall'art. 8 del Contratto di programma 2006-2008:
Ritenuta la necessita' di migliorare le caratteristiche di qualita' dell'offerta del prodotto Pacco ordinario del servizio postale universale in ordine alla tracciatura della spedizione, nonche' in ordine ai tempi di consegna della stessa.

Decreta:

Art. 1
Tariffe e dimensioni

1. La tariffa per la spedizione del Pacco ordinario di peso compreso da 0 a 20 kg all'interno del territorio della Repubblica e' fissato in euro 9,10.
2. Le dimensioni massime del Pacco ordinario sono le seguenti: lunghezza m 1; somma di questa e del giro massimo, misurato in un senso che non sia quello della lunghezza, m 2.
3. La tariffa per la spedizione del Pacco ingombrante di peso compreso da 0 a 20 kg all'interno del territorio della Repubblica resta fissato in euro 14,00, cosi' come disposto dal decreto ministeriale 16 dicembre 2004 sopra menzionato.
4. Le dimensioni massime del Pacco ingombrante sono le seguenti: lunghezza m 1.5; somma di questa e del giro massimo misurato in un senso che non sia quello della lunghezza m 3.
5. Il premio di assicurazione del Pacco ordinario e' fissato in euro 2,58 per un valore massimo dichiarato di euro 1.032,91.
 
Art. 2
Servizi accessori

1. Il Fornitore del servizio universale ha facolta' - nel rispetto dei principi e delle disposizioni volte alla tutela della concorrenza e del mercato di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287 - di offrire servizi accessori relativi all'offerta del prodotto Pacco ordinario in conformita' alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 18 aprile 2001, nonche' nel rispetto delle condizioni generali di servizio di cui al decreto ministeriale del 1° ottobre 2008.
 
Art. 3
Spedizioni per l'estero

1. Per la spedizione di pacchi per l'estero continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni e le condizioni di cui al decreto ministeriale 7 gennaio 1992.
 
Art. 4
Qualita' del servizio

1. A parziale modifica di quanto previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 23 novembre 2009, all'art. 5, l'obiettivo di qualita' per il servizio Pacco ordinario per fanno 2011 e' determinato come segue:
94,00 % (J + 3).
2. Il Fornitore del servizio universale adotta le misure necessarie al fine di consentire all'utenza di' verificare lo stato di lavorazione dell'invio, anche in corso di spedizione.
 
Art. 5
Condizioni generali di servizio

l. Il fornitore del servizio universale ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, adegua le Condizioni generali di servizio in base alle previsioni contenute nel presente decreto e le sottopone all'Autorita' di regolamentazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini della loro approvazione.
 
Art. 6
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il primo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 maggio 2011

Il Ministro: Romani

Registrato alla Corte dei conti il 13 giungo 2011 Ufficio controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 132
 
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