Gazzetta n. 173 del 27 luglio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 23 giugno 2011 |
Riconoscimento, alla sig.ra Aneta Szpolorowska, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; Vista la domanda della sig.ra Aneta Szpolorowska, cittadina polacca, diretta ad ottenere il riconoscimento del Świadectwo Czeladnicze (Certificato di lavorante parrucchiere), conseguito presso la Camera dell'Artigianato a Bydgoszcz -Varsavia (Polonia), della durata di 3 anni con tirocinio, nonche' dell'esperienza professionale maturata in qualita' di lavoratrice dipendente per 2 mesi in Polonia, per l'esercizio in Italia dell'attivita' di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attivita' di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»; Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 23 febbraio 2011, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attivita' di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa, la quale consistera', a scelta, tra un tirocinio di adattamento della durata di 9 mesi presso un esercizio di acconciatura che ne certifichi l'avvenuto tirocinio o in una prova attitudinale in quanto il titolo posseduto appare titolo di conclusione di apprendistato, pertanto differente rispetto alla formazione per analoga qualifica impartita in Italia per l'esercizio della medesima attivita'; Sentito il conforme parere dei rappresentanti delle Associazioni di categoria CNA-Benessere e Confartigianato; Considerato che il Ministero dello sviluppo economico con nota prot. 91441 del 13 maggio 2011 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause ostative all'accoglimento della domanda; Verificato che la richiedente, avvalendosi della facolta' di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, non ha tuttavia presentato documentazione utile all'accoglimento dell'istanza di riconoscimento senza misure compensative, ma ha comunicato con nota n. 119785 del 23 giugno 2011 di voler sostenere quale misura compensativa la prova attitudinale;
Decreta:
Alla sig.ra Aneta Szpolorowska, cittadina polacca, nata a Torun (Polonia) in data 4 luglio 1981, e' riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attivita' di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa consistente in una prova attitudinale volta a colmare la carenza formativa riscontrata, il cui oggetto e modalita' di svolgimento, sono indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. Roma, 23 giugno 2011
Il direttore generale: Vecchio |
| Allegato
II candidato per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale presenta apposita domanda presso la Regione Marche, allegando la copia autenticata del presente decreto. Il predetto organo competente avvia l' interessato all'esame alla prima sessione utile della Commissione d'esame istituita in base alla legge regionale vigente per l'esame finale dei corsi relativi a tale settore ovvero, se tale sessione non sia prevista entro un congruo periodo di tempo, istituisce o promuove la nomina di apposita Commissione d'esame con la medesima composizione di quella prevista dalla citata legislazione regionale. In ambedue le ipotesi gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato, a norma dell' art. 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. La Commissione decide la data di svolgimento della prova attitudinale, dandone immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. La prova attitudinale consiste in un colloquio ed in prove pratiche miranti a verificare il possesso, da parte del candidato, di adeguate conoscenze sui seguenti argomenti: Prova pratica: Taglio moda maschile e femminile: Detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura. Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati progressivi, ecc.). Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a tondeuse. Tecniche di acconciatura: Messa in piega (con spazzola e phon, ferri caldi, diffusore, casco, ecc.). Realizzazione della ondulazione ad acqua (a mano, con bigodini, con la tecnica dei ricci piatti, ecc.). Brushing e touching dei capelli. Realizzazione di acconciature da giomo, sera e per cerimonia. Colluquio: Il colloquio orale vertera' sulle materie oggetto della prova pratica - attitudinale nonche su domande aventi ad oggetto le seguenti materie: conoscenza delle regole di igienizzazione del locale e degli strumenti di lavoro; postazione lavoro sicura. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non puo essere ripetuta prima di sei mesi, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007. La Commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento della prova attitudinale, al fine dell'iscrizione nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane e, contestualmente, ne da comunicazione al Ministero della sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione VI, ai fini del monitoraggio periodicamente richiesto dalla Commissione europea. |
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