IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il comma 17, primo periodo, dell'art. 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al medesimo art. 61, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato; Visto il citato comma 17, periodi terzo e quarto, ove e' previsto che le somme versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente, la cui dotazione finanziaria e' stabilita in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009; Visto il citato comma 17, periodo quinto, ove e' previsto che una quota del predetto fondo puo' essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, inclusa l'assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente ai sensi e nei limiti di cui al comma 22 del medesimo art. 61, e che un'ulteriore quota del predetto fondo puo' essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'art. 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell'art. 67, comma 2; Visto il comma 22 del citato art. 61, con il quale la Polizia di Stato, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo della polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, a valere, quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2009 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, sulle risorse di cui al citato comma 17; Visti i commi 43 e 65 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formulazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010), che hanno stanziato per il biennio 2008-2009 del personale del comparto sicurezza, difesa 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010; Considerato che le citate previsioni normative relative alla destinazione di una quota del fondo di cui al comma 17 dell'art. 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico sono state interamente attuate con l'attribuzione a regime delle risorse di cui ai citati articoli 61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e 2, commi 43 e 65, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; Visto l'art. 2, comma 32, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante «Disposizioni per la formulazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2009), in base al quale, a decorrere dall'anno 2009, il trattamento economico accessorio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e' corrisposto in base alla qualita', produttivita' e capacita' innovativa della prestazione lavorativa; Visto l'art. 40, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel testo sostituito dall'art. 54 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, emanato in attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, il quale prevede che la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttivita' dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualita' della perfomance; Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2009, recante «Ripartizione, per l'anno 2009, del fondo di cui all'art. 61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», ed in particolare l'art. 4, comma 3; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 127536 del 30 dicembre 2009 di riassegnazione di risorse di cui al terzo periodo del comma 17 a favore del capitolo 3077, in corso di perfezionamento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, con il quale l'on. prof. Renato Brunetta e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2008, con il quale all'on. prof. Renato Brunetta, Ministro senza portafoglio, e' stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, con il quale per la pubblica amministrazione e l'innovazione e' stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni riguardanti «... le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni ...»;
Decreta:
Art. 1 Risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa
1. La somma di € 12.119.675, iscritta in conto residui per l'anno 2010 sul capitolo n. 3077 dello stato di previsione della spesa del Ministero del'economia e delle finanze, viene mantenuta in bilancio per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione ai bilanci delle amministrazioni indicate nell'art. 67, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le quali abbiano destinato alla produttivita' una percentuale non inferiore al 50 per cento del fondo «storico», con esclusione pertanto delle risorse aggiuntive derivanti da speciali disposizioni o da integrazioni non definite contrattualmente, riferito all'anno 2009, come certificato dai competenti organi di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 55 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine del'utilizzazione per la contrattazione integrativa delle amministrazioni medesime. 2. Le amministrazioni di cui al comma 1, ai fini dell'assegnazione delle risorse, trasmettono apposita comunicazione, accompagnata da specifica certificazione dell'organo di controllo, al Dipartimento della funzione pubblica e al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. 3. La misura delle risorse assegnabili sara' determinata, con successivo provvedimento, sulla base della percentuale realizzata ai sensi del comma 1 nonche' del personale in servizio al 31 dicembre 2009. 4. Sulla base dei criteri indicati nei commi 1, 2 e 3 verranno assegnate le risorse confluite sul capitolo 3077 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in applicazione dell'art. 61, comma del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per l'anno 2010. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 dicembre 2010
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2011 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 14, foglio n. 168. |