IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute; Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato». Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di' semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Vista la domanda del 11 dicembre 2001 e successiva integrazione del 26 febbraio 2004 presentata dall'Impresa CIFO S.p.a, con sede legale in San Giorgio di Piano (Bologna), via Oradour 6/8, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Baforen 90, contenente la sostanza attiva Difenacoum; Visto il decreto dell'11 dicembre 2009 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 2010) di inclusione della sostanza attiva Difenacoum, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 dicembre 2019, in attuazione della direttiva 2009/70/EC della Commissione del 25 giugno 2009; Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva Difenacoum l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato decreto ministeriale dell'11 dicembre 2009 art. 2 comma 2; Considerato altresi' che il prodotto dovra' essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 30 giugno 2012 pena la revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva Difenacoum nell'Allegato I; Visto il parere favorevole espresso in data 5 novembre 2009 dalla Commissione Consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo all'autorizzazione fino al 30 dicembre 2019,data di scadenza dell'inclusione della sostanza attiva Difenacoum in Allegato I, del prodotto fitosanitario in questione; Vista la nota dell'Ufficio in data 21 gennaio 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi; Vista la nota pervenuta in data 30 novembre 2010 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; Visti gli atti da cui risulta che la titolarita' del prodotto in questione, in corso di registrazione, e' stata trasferita all'impresa Filia S.p.a. con sede legale in San Michele all'Adige, via Postal 41/B; Vista la nota pervenuta in data 1° marzo 2011 presentata dall'Impresa Filia S.p.a relativa alla presentazione degli atti definitivi per la registrazione del prodotto in questione a proprio nome, chiedendo nel contempo il cambio della denominazione da Baforen 90 ad AGRIFIL T-2; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999.
Decreta:
L'Impresa Filia S.p.a. con sede legale in San Michele all'Adige, via Postal 41/B, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato AGRIFIL T-2, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 30 dicembre 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva Difenacoum nell'Allegato I. Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 30 giugno 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/19 95 con le modalita' definite dalla direttiva d'iscrizione 2009/70/EC del 25 giugno 2009per la sostanza attiva Difenacoum. Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13965. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da g 10 - 25 - 50 - 100 - 200 - 250 - 500 -750; kg 1 -2 -5 -10 - 15 - 20 - 25. Il prodotto in questione e' prodotto nello stabilimento delle Imprese: ISAGRO S.p.a Aprilia (Latina); Terranalisi S.r.1 Cento (FE); Vebi S.r.l. S. Eufemia di Borgoricco (Padova). E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 marzo 2011
Il direttore generale: Borrello |