Gazzetta n. 172 del 26 luglio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 6 luglio 2011
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della societa' Pneumatica Pirelli. (Decreto n. 60382).


IL DIRETTORE GENERALE
degli ammortizzatori sociali
e degli incentivi alla occupazione

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto legge 1º ottobre 1996, n. 510 convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608 ed in particolare l'art. 4, commi 6 e 21, V periodo e l'art. 9 comma 25 punto b) e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la delibera CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - del 26 gennaio 1996;
Visto l'art. 1, commi 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, n. 60366 del 22 giugno 2011 con il quale, sulla base di quanto disposto dal predetto art. 1, commi 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' stato prorogato l'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilita' per l'anno 2011, sono stati dettati i criteri generali per la concessione del predetto trattamento ed e' stato individuato il relativo onere finanziario, in favore dei lavoratori gia' beneficiari dei predetti trattamenti, sino al 31 dicembre 2010, ai sensi dell'art. 4, comma 21, delle legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerato che la S.p.a. Societa' Pneumatici Pirelli, ha cessato l'attivita' presso l'unita' produttiva di Villafranca Tirrena (Messina);
Considerato che la citata S.p.a. con nota del 2 luglio 1992 aveva comunicato l'apertura della procedura di mobilita', di cui all'art. 4 e 24 della legge n. 223/1991, nei confronti di tutti i propri dipendenti occupati nel richiamato stabilimento di Villafranca Tirrena (Messina);
Preso atto degli accordi intervenuti tra i responsabili delle societa' di cui trattasi ed i rappresentanti sindacali dei lavoratori, che hanno portato alla stipula del verbale d'intesa datato 5 dicembre 1992, nel quale e' stata prevista la sospensione degli effetti dei provvedimenti di collocazione in mobilita' dei lavoratori interessati, con contestuale ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale a decorrere dal 7 dicembre 1992;
Visto il decreto ministeriale datato 22 gennaio 1993 e seguenti, con i quali e' stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale a decorrere dal 7 dicembre 1992 e sino al 31 dicembre 2010;
Visto il progetto dei lavori socialmente utili predisposto dalla Provincia regionale di Messina, con deliberazione n. 48 del 28 aprile 2011;
Ritenuta la necessita' di corrispondere, in favore dei lavoratori dipendenti dalla predetta societa', la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale prevista dall'art. 1, commi 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e dal citato decreto interministeriale n. 60366 del 22 giugno 2011;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 4, comma 21, V periodo, e dell'art. 9, comma 25, punto B del decreto legge 1º ottobre 1996 n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dell'art. 1, commi 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 60366 del 22 giugno 2011, e' concessa in favore di n. massimo 11 lavoratori interessati, dipendenti della S.p.a. Societa' Pneumatici Pirelli unita' di Villafranca Tirrena (Messima) la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1º gennaio 2011 al 31 dicembre 2011;
 
Art. 2

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1 per il periodo successivo alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
 
Art. 3

La misura del trattamento straordinario di integrazione salariale prorogata con l'art. 1 e' ridotta del quaranta per cento.
 
Art. 4

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie individuati dal decreto interministeriale n. 60366, del 22 giugno 2011, l'I.N.P.S. e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Pagamento diretto: SI.
Del presente provvedimento verra' data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 luglio 2011

Il direttore generale: Paduano
 
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