Gazzetta n. 172 del 26 luglio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 7 luglio 2011 |
Concessione del trattamento di CIGS, per i lavoratori della societa' Flightcare Italia S.p.a. (Decreto n. 60522). |
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IL DIRETTORE GENERALE degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione
Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; Visto l'art. 1, comma 36, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; Visto l'accordo governativo del 25 gennaio 2010, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si e' trovata la societa' Flightcare Italia S.p.a., e' stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 85 unita' lavorative che verranno poste in CIGS a decorrere dal 15 febbraio 2010; Visto il decreto n. 52790 del 22 giugno 2010 che ha autorizzato la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di 85 unita' lavorative, per il periodo dal 15 febbraio 2010 al 14 agosto 2010; Visto il decreto n. 55041 del 2 novembre 2010, con il quale e' stato autorizzato il trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 85 unita' lavorative per il periodo dal 15 agosto 2010 al 14 febbraio 2011; Visto il decreto n. 58160 del 21 marzo 2011, con il quale e' stato autorizzato il trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 85 unita' lavorative per il periodo dal 15 febbraio 2011 al 14 agosto 2011; Visto l'accordo governativo del 9 maggio 2011, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si e' trovata la societa' Flightcare Italia S.p.a., e' stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 14 mesi, in favore di un numero massimo di 255 unita' lavorative ivi compresi i lavoratori gia' sospesi in virtu' dell' accordo del governativo del 25 gennaio 2010che verranno poste in CIGS a decorrere dal 1º giugno 2011; Vista l'istanza con la quale la societa' Flightcare Italia S.p.a., ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 255 unita' lavorative per il periodo dal 1° giugno 2011 al 30 novembre 2011; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 255 unita' lavorative per il periodo dal 1° giugno 2011 al 30 novembre 2011;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi dell'art. 2 , commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e' autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 255 unita' lavorative, della societa' Flightcare Italia S.p.a., per il periodo dal 1° giugno 2011 al 30 novembre 2011; Unita': Fiumicino Roma (Roma) - aeroporti di Fiumicino, G.B. Pastine, Ciampino; Matricola INPS: 7041486615. Pagamento diretto: SI. Il presente decreto annulla e sostituisce limitatamente al periodo dal 1° giugno 2011 al 14 agosto 2011 il decreto n. 58160 del 21 marzo 2011. |
| Art. 2
La societa' predetta e' tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati. |
| Art. 3
L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. |
| Art. 4
La societa' e' tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 luglio 2011
Il direttore generale: Paduano |
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