Gazzetta n. 172 del 26 luglio 2011 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2011, n. 118
Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, 117 e 119 della Costituzione;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, e in particolare l'articolo 2, comma 1 e comma 2, lettera h);
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la legge di contabilita' e finanza pubblica e, in particolare, l'articolo 1, comma 4, e l'articolo 2, comma 6;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;
Vista l'intesa sancita in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 3 marzo 2011;
Visti il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Le disposizioni recate dal presente decreto costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unita' economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
2. Le Regioni adeguano con legge i propri ordinamenti alle presenti disposizioni. Qualora le regioni non provvedano all'adeguamento di cui al primo periodo entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 36, comma 5, sino all'adozione delle disposizioni regionali, trovano immediata e diretta applicazione le disposizioni di cui al Titolo I del presente decreto e ai decreti di cui all'articolo 36, comma 5.
3. Il presente titolo contiene i principi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dei loro enti e organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo secondo del presente decreto.
4. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono identificate le tipologie di soggetti giuridici che costituiscono enti ed organismi strumentali ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.
5. Per gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, come individuati all'articolo 19, si applicano le disposizioni recate dal Titolo II.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 117 e 119
della Costituzione:
«Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.»;
«Art. 119. I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e
Regioni.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
sui prestiti dagli stessi contratti .».
- La legge 5 maggio 2009, n. 42, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2009, n. 103.
- La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilita' e finanza pubblica), e' pubblicata nella Gazz.
Uff. 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 2, commi 1 e 5, della
citata legge n. 196 del 2009:
«1. Per consentire il perseguimento degli obiettivi di
cui all'art. 1, il Governo e' delegato ad adottare, entro
il 31 maggio 2011, uno o piu' decreti legislativi per
l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione
delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini
di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze
di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza
pubblica. I sistemi e gli schemi di cui al primo periodo
sono raccordabili con quelli adottati in ambito europeo ai
fini della procedura per i disavanzi eccessivi.»;
«5. Ai fini della predisposizione dei decreti
legislativi di cui al comma 1 e' istituito, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, senza oneri a carico della finanza pubblica, il
comitato per i principi contabili delle amministrazioni
pubbliche, composto da ventitre' componenti, cosi'
suddivisi:
a) quattro rappresentanti del Ministero dell'economia
e delle finanze, uno dei quali con funzioni di presidente,
e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri
dell'interno, della difesa, dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, nonche' un rappresentante della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) un rappresentante tecnico dell'amministrazione
della Camera dei deputati e uno dell'amministrazione del
Senato della Repubblica, designati dai rispettivi
Presidenti, come invitati permanenti, e un rappresentante
della Corte dei conti;
c) un rappresentante dell'ISTAT;
d) sette rappresentanti degli enti territoriali, di
cui tre designati dalla Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
uno dei quali per le autonomie speciali, uno designato
dall'Unione delle province d'Italia (UPI), uno designato
dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno
designato dall'Unione nazionale comuni, comunita', enti
montani (UNCEM) e uno designato dalle Assemblee legislative
regionali e delle province autonome, d'intesa tra di loro
nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea,
dei Consigli regionali e delle province autonome di cui
agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
e) tre esperti in materia
giuridico-contabile-economica.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della legge
1° ottobre 2010, n. 163 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125,
recante misure urgenti per il settore dei trasporti e
disposizioni in materia finanziaria. Proroga del termine di
esercizio della delega legislativa in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio di amministrazioni pubbliche):
«2. All'art. 2, comma 1, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, le parole:"un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il
31 maggio 2011."».
- La legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119
della Costituzione) e' pubblicata nella Gazz. Uff. 6 maggio
2009, n. 103.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della
citata legge n. 196 del 2009:
«2. Ai fini della presente legge, per amministrazioni
pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che
costituiscono il settore istituzionale delle
amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle
definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari.».



 
Art. 2
Adozione di sistemi contabili omogenei

1. Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilita' finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilita' economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.
2. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui al comma 1 che adottano la contabilita' finanziaria affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilita' economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.
3. Le istituzioni degli enti locali di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e gli altri organismi strumentali delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 adottano il medesimo sistema contabile dell' amministrazione di cui fanno parte.
4. In relazione al riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, si procede ai sensi dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, previa apposita sperimentazione, alla graduale estensione della disciplina adottata in applicazione del medesimo articolo alle amministrazioni di cui ai commi 1 e 2.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 52,comma 4, della
citata legge n. 196 del 2009:
«4. Le disposizioni di cui alla presente legge sono
applicate dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato
della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte
costituzionale in quanto ritenute compatibili con la sfera
di autonomia costituzionalmente riconosciuta a tali
organi.».



 
Art. 3
Principi contabili generali e applicati

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1, parte integrante al presente decreto, ed ai principi contabili applicati definiti con le modalita' di cui all'articolo 36, comma 5.
2. I principi applicati di cui al comma 1 garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili.
3. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, che adottano la contabilita' economico-patrimoniale conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell' allegato 1 e ai principi del codice civile.
 
Art. 4
Piano dei conti integrato

1. Al fine di consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonche' il miglioramento della raccordabilita' dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili, le amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, adottano un comune piano dei conti integrato definito con le modalita' di cui all'articolo 36, comma 5.
2. Il piano dei conti integrato, ispirato a comuni criteri di contabilizzazione, e' costituito dall'elenco delle articolazioni delle unita' elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, definito in modo da evidenziare, attraverso i principi contabili applicati, le modalita' di raccordo, anche in una sequenza temporale, dei dati finanziari ed economico-patrimoniali, nonche' consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali.
3. L'elenco dei conti economico-patrimoniali comprende i conti necessari per le operazioni di integrazione, rettifica e ammortamento, effettuate secondo le modalita' e i tempi necessari alle esigenze conoscitive della finanza pubblica.
4. Il piano dei conti di ciascun comparto di enti puo' essere articolato in considerazione alla specificita' dell' attivita' svolta, fermo restando la riconducibilita' delle predette voci alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrato comune di cui al comma 1.
5. Il livello del piano dei conti integrato comune rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica delle amministrazioni pubbliche.
6. Al fine di facilitare il monitoraggio e il confronto delle grandezze di finanza pubblica rispetto al consuntivo, le amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, allegano al bilancio annuale di previsione un documento conoscitivo concernente le previsioni relative agli aggregati corrispondenti alle voci articolate secondo la struttura del piano dei conti integrato di cui al comma 1.
7. Al fine di fornire supporto all' analisi degli scostamenti in sede di consuntivo rispetto alle previsioni, la nota integrativa al rendiconto che espone i risultati della gestione, deve essere corredata di un allegato conoscitivo che esponga le risultanze degli aggregati corrispondenti alle voci articolate secondo la struttura del piano dei conti integrato.



Note all'art. 4:
- Il Regolamento (CE) 25 maggio 2009, n. 479/2009, del
Consiglio relativo all'applicazione del protocollo sulla
procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato
che istituisce la Comunita' europea (Versione codificata)
e' pubblicato nella G.U.U.E. 10 giugno 2009, n. L 145.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) .».
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 27
febbraio 2003, n. 97 (Regolamento concernente
l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di
cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70), e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 6 maggio 2003, n. 103, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 8, della
citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:
«8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza unificata, stabilisce con propri decreti la
codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione
delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7. Analogamente il
Ministro provvede, con propri decreti, ad apportare
modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
citata legge n. 400 del 1988:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».



 
Art. 5
Definizione della transazione elementare

1. Ogni atto gestionale genera una transazione elementare.
2. Ad ogni transazione elementare e' attribuita una codifica che deve consentire di tracciare le operazioni contabili e di movimentare il piano dei conti integrato.
3. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, organizzano il proprio sistema informativo-contabile in modo tale da non consentire l'esecuzione delle transazioni in assenza di una codifica completa che ne permetta l'identificazione.



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, della
citata legge n. 196 del 2009:
«2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) adozione di regole contabili uniformi e di un
comune piano dei conti integrato al fine di consentire il
consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione,
gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni
pubbliche;
b) definizione di una tassonomia per la
riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le
amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilita'
civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili
uniformi di cui alla lettera a);
c) adozione di comuni schemi di bilancio articolati
in missioni e programmi coerenti con la classificazione
economica e funzionale individuata dagli appositi
regolamenti comunitari in materia di contabilita' nazionale
e relativi conti satellite, al fine di rendere piu'
trasparenti e significative le voci di bilancio dirette
all'attuazione delle politiche pubbliche, e adozione di un
sistema unico di codifica dei singoli provvedimenti di
spesa correlati alle voci di spesa riportate nei bilanci;
d) affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di
contabilita' finanziaria di un sistema e di schemi di
contabilita' economico-patrimoniale che si ispirino a
comuni criteri di contabilizzazione;
e) adozione di un bilancio consolidato delle
amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, societa'
o altri organismi controllati, secondo uno schema tipo
definito dal Ministro dell'economia e delle finanze
d'intesa con i Ministri interessati;
f) definizione di un sistema di indicatori di
risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del
bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni
alle diverse amministrazioni individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, della
citata legge n. 42 del 2009:
«2. Fermi restando gli specifici principi e criteri
direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli
5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24,
25, 26, 28 e 29, i decreti legislativi di cui al comma 1
del presente articolo sono informati ai seguenti principi e
criteri direttivi generali:
a) autonomia di entrata e di spesa e maggiore
responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e
contabile di tutti i livelli di governo;
b) lealta' istituzionale fra tutti i livelli di
governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale
in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea e dai
trattati internazionali;
c) razionalita' e coerenza dei singoli tributi e del
sistema tributario nel suo complesso; semplificazione del
sistema tributario, riduzione degli adempimenti a carico
dei contribuenti, trasparenza del prelievo, efficienza
nell'amministrazione dei tributi; rispetto dei principi
sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente di cui
alla legge 27 luglio 2000, n. 212;
d) coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali
nell'attivita' di contrasto all'evasione e all'elusione
fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale;
e) attribuzione di risorse autonome ai comuni, alle
province, alle citta' metropolitane e alle regioni, in
relazione alle rispettive competenze, secondo il principio
di territorialita' e nel rispetto del principio di
solidarieta' e dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza di cui all' art. 118 della
Costituzione; le risorse derivanti dai tributi e dalle
entrate propri di regioni ed enti locali, dalle
compartecipazioni al gettito di tributi erariali e dal
fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il
normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite;
f) determinazione del costo e del fabbisogno standard
quale costo e fabbisogno che, valorizzando l'efficienza e
l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale
comparare e valutare l'azione pubblica; definizione degli
obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni
regionali e locali nell'esercizio delle funzioni
riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o
alle funzioni fondamentali di cui all' art. 117, secondo
comma, lettere m) e p), della Costituzione;
g) adozione per le proprie politiche di bilancio da
parte di regioni, citta' metropolitane, province e comuni
di regole coerenti con quelle derivanti dall'applicazione
del patto di stabilita' e crescita;
h) adozione di regole contabili uniformi e di un
comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi
di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con
la classificazione economica e funzionale individuata dagli
appositi regolamenti comunitari in materia di contabilita'
nazionale e relativi conti satellite; adozione di un
bilancio consolidato con le proprie aziende, societa' o
altri organismi controllali, secondo uno schema comune;
affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di
contabilita' finanziaria di un sistema e di schemi di
contabilita' economico-patrimoniale ispirati a comuni
criteri di contabilizzazione; raccordabilita' dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio degli enti
territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini
della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di
una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili
e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla
presente legge tenute al regime di contabilita'
civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili
uniformi; definizione di un sistema di indicatori di
risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del
bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai
diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli
articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale
regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i
propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e
previsione di sanzioni ai sensi dell'art. 17, comma 1,
lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine;
i) previsione dell'obbligo di pubblicazione in siti
internet dei bilanci delle regioni, delle citta'
metropolitane, delle province e dei comuni, tali da
riportare in modo semplificato le entrate e le spese pro
capite secondo modelli uniformi concordati in sede di
Conferenza unificata;
l) salvaguardia dell'obiettivo di non alterare il
criterio della progressivita' del sistema tributario e
rispetto del principio della capacita' contributiva ai fini
del concorso alle spese pubbliche;
m) superamento graduale, per tutti i livelli
istituzionali, del criterio della spesa storica a favore:
1) del fabbisogno standard per il finanziamento dei
livelli essenziali di cui all' art. 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione, e delle funzioni
fondamentali di cui all' art. 117, secondo comma, lettera
p), della Costituzione;
2) della perequazione della capacita' fiscale per
le altre funzioni;
n) rispetto della ripartizione delle competenze
legislative fra Stato e regioni in tema di coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario;
o) esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo
presupposto, salvo le addizionali previste dalla legge
statale o regionale;
p) tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e
beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio
in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilita'
finanziaria e amministrativa; continenza e responsabilita'
nell'imposizione di tributi propri;
q) previsione che la legge regionale possa, con
riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da
parte dello Stato:
1) istituire tributi regionali e locali;
2) determinare le variazioni delle aliquote o le
agevolazioni che comuni, province e citta' metropolitane
possono applicare nell'esercizio della propria autonomia
con riferimento ai tributi locali di cui al numero 1);
r) previsione che la legge regionale possa, nel
rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti
dalla legge statale, valutare la modulazione delle accise
sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio
liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle
imprese con sede legale e operativa nelle regioni
interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all'
art. 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e
successive modificazioni;
s) facolta' delle regioni di istituire a favore degli
enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e
delle compartecipazioni regionali;
t) esclusione di interventi sulle basi imponibili e
sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio
livello di governo; ove i predetti interventi siano
effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle
aliquote riguardanti i tributi degli enti locali e quelli
di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2),
essi sono possibili, a parita' di funzioni amministrative
conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di
misure per la completa compensazione tramite modifica di
aliquota o attribuzione di altri tributi e previa
quantificazione finanziaria delle predette misure nella
Conferenza di cui all'art. 5; se i predetti interventi sono
accompagnati da una riduzione di funzioni amministrative
dei livelli di governo i cui tributi sono oggetto degli
interventi medesimi, la compensazione e' effettuata in
misura corrispondente alla riduzione delle funzioni;
u) previsione di strumenti e meccanismi di
accertamento e di riscossione che assicurino modalita'
efficienti di accreditamento diretto o di riversamento
automatico del riscosso agli enti titolari del tributo;
previsione che i tributi erariali compartecipati abbiano
integrale evidenza contabile nel bilancio dello Stato;
v) definizione di modalita' che assicurino a ciascun
soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle
anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attivita' di
gestione tributaria, assicurando il rispetto della
normativa a tutela della riservatezza dei dati personali;
z) premialita' dei comportamenti virtuosi ed
efficienti nell'esercizio della potesta' tributaria, nella
gestione finanziaria ed economica e previsione di
meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli
equilibri economico-finanziari o non assicurano i livelli
essenziali delle prestazioni di cui all' art. 117, secondo
comma, lettera m), della Costituzione o l'esercizio delle
funzioni fondamentali di cui all' art. 117, secondo comma,
lettera p), della Costituzione; previsione delle specifiche
modalita' attraverso le quali il Governo, nel caso in cui
la regione o l'ente locale non assicuri i livelli
essenziali delle prestazioni di cui all' art. 117, secondo
comma, lettera m), della Costituzione, o l'esercizio delle
funzioni fondamentali di cui all'art. 117, secondo comma,
lettera p), della Costituzione, o qualora gli scostamenti
dal patto di convergenza di cui all'art. 18 della presente
legge abbiano caratteristiche permanenti e sistematiche,
adotta misure sanzionatorie ai sensi dell'art. 17, comma 1,
lettera e), che sono commisurate all'entita' di tali
scostamenti e possono comportare l'applicazione di misure
automatiche per l'incremento delle entrate tributarie ed
extra-tributarie, e puo' esercitare nei casi piu' gravi il
potere sostitutivo di cui all'art. 120, secondo comma,
della Costituzione, secondo quanto disposto dall'art. 8
della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo il principio
di responsabilita' amministrativa e finanziaria;
aa) previsione che le sanzioni di cui alla lettera z)
a carico degli enti inadempienti si applichino anche nel
caso di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione
dei bilanci, predefiniti ai sensi della lettera h), o nel
caso di mancata o tardiva comunicazione dei dati ai fini
del coordinamento della finanza pubblica;
bb) garanzia del mantenimento di un adeguato livello
di flessibilita' fiscale nella costituzione di insiemi di
tributi e compartecipazioni, da attribuire alle regioni e
agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata in
misura rilevante da tributi manovrabili, con
determinazione, per ciascun livello di governo, di un
adeguato grado di autonomia di entrata, derivante da tali
tributi;
cc) previsione di una adeguata flessibilita' fiscale
articolata su piu' tributi con una base imponibile stabile
e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul
territorio nazionale, tale da consentire a tutte le regioni
ed enti locali, comprese quelle a piu' basso potenziale
fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialita',
il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali
delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti
locali;
dd) trasparenza ed efficienza delle decisioni di
entrata e di spesa, rivolte a garantire l'effettiva
attuazione dei principi di efficacia, efficienza ed
economicita' di cui all'art. 5, comma 1, lettera b);
ee) riduzione della imposizione fiscale statale in
misura corrispondente alla piu' ampia autonomia di entrata
di regioni ed enti locali calcolata ad aliquota standard e
corrispondente riduzione delle risorse statali umane e
strumentali; eliminazione dal bilancio dello Stato delle
previsioni di spesa relative al finanziamento delle
funzioni attribuite a regioni, province, comuni e citta'
metropolitane, con esclusione dei fondi perequativi e delle
risorse per gli interventi di cui all' art. 119, quinto
comma, della Costituzione;
ff) definizione di una disciplina dei tributi locali
in modo da consentire anche una piu' piena valorizzazione
della sussidiarieta' orizzontale;
gg) individuazione di strumenti idonei a favorire la
piena attuazione degli articoli 29, 30 e 31 della
Costituzione, con riguardo ai diritti e alla formazione
della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti;
hh) territorialita' dei tributi regionali e locali e
riferibilita' al territorio delle compartecipazioni al
gettito dei tributi erariali, in conformita' a quanto
previsto dall' art. 119 della Costituzione;
ii) tendenziale corrispondenza tra autonomia
impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse
umane e strumentali da parte del settore pubblico;
previsione di strumenti che consentano autonomia ai diversi
livelli di governo nella gestione della contrattazione
collettiva;
ll) certezza delle risorse e stabilita' tendenziale
del quadro di finanziamento, in misura corrispondente alle
funzioni attribuite;
mm) individuazione, in conformita' con il diritto
comunitario, di forme di fiscalita' di sviluppo, con
particolare riguardo alla creazione di nuove attivita' di
impresa nelle aree sottoutilizzate.».



 
Art. 6
Struttura della codifica della transazione elementare

1. La struttura della codifica della transazione elementare e' definita con le modalita' di cui all'articolo 36, comma 5, ed e' integrata o modificata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.



Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 2, comma 2, lettera b), della
citata legge n. 196 del 2009, si veda nelle note all'art.
5.



 
Art. 7
Modalita' di codificazione delle transazioni elementari

1. Al fine di garantire l'omogeneita' dei bilanci pubblici, le amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, codificano le transazioni elementari uniformandosi alle istruzioni degli appositi glossari. E' vietato:
a) l'adozione del criterio della prevalenza;
b) l'imputazione provvisoria di operazioni alle partite di giro/servizi per conto terzi;
c) assumere impegni sui fondi di riserva.
 
Art. 8
Adeguamento SIOPE

1. Con le modalita' definite dall'articolo 14, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono aggiornate le codifiche SIOPE secondo la struttura del piano dei conti integrato.
2. Eventuali ulteriori livelli di articolazione delle codifiche SIOPE sono riconducibili alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrati.
 
Art. 9
Il sistema di bilancio

1. Il sistema di bilancio delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione. Le sue finalita' sono quelle di fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione ed all'andamento dell'ente, a favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica, sociale ed economico-finanziaria.



Note all'art. 9:
- Il Regolamento (CE) 25 giugno 1996, n. 2223/96, del
Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e
regionali nella Comunita' e' pubblicato nella G.U.C.E. 30
novembre 1996, n. L 310.



 
Art. 10
Bilanci di previsione finanziari

1. Il bilancio di previsione finanziario annuale ed il bilancio di previsione finanziario pluriennale hanno carattere autorizzatorio.
2. Il bilancio di previsione pluriennale e' almeno triennale ed e' aggiornato annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.
3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, allegano ai propri bilanci di previsione e di rendicontazione, l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto dall'articolo 172, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Le predette amministrazioni comunicano periodicamente, e comunque in sede di rendicontazione, l'elenco delle partecipazioni possedute e il tipo di contabilita' adottato dalle partecipate stesse.



Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 21, comma 2, della
citata legge n. 196 del 2009:
«2. Il disegno di legge del bilancio di previsione
espone per l'entrata e, per ciascun Ministero, per la spesa
le unita' di voto parlamentare determinate con riferimento
rispettivamente alla tipologia di entrata e ad aree
omogenee di attivita'. Per la spesa, le unita' di voto sono
costituite dai programmi quali aggregati diretti al
perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle
missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali
e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La
realizzazione di ciascun programma e' affidata ad un unico
centro di responsabilita' amministrativa, corrispondente
all'unita' organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai
sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla
nomenclatura COFOG (Classification of the functions of
government) di secondo livello. Nei casi in cui cio' non
accada perche' il programma corrisponde in parte a due o
piu' funzioni COFOG di secondo livello, deve essere
indicata la relativa percentuale di attribuzione da
calcolare sulla base dell'ammontare presunto dei capitoli
di diversa finalizzazione ricompresi nel programma.».



 
Art. 11
Schemi di bilancio

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1 e 2, adottano comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, societa' controllate e partecipate e altri organismi controllati.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1 e 2, redigono un rendiconto semplificato per il cittadino, da divulgare sul proprio sito internet, recante una esposizione sintetica dei dati di bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie umane e strumentali utilizzate dall'ente nel perseguimento delle diverse finalita' istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento a livello di copertura ed alla qualita' dei servizi pubblici forniti ai cittadini e del'eventuale relativo scostamento tra costi standard e costi effettivi, predisposto sulla base di un apposito schema tipo definito con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42.
3. Gli schemi di bilancio di cui al comma 1, unitamente alle metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, sono definiti con le modalita' di cui all'articolo 36, comma 5.



Note all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 21, comma 2, della legge n.
196 del 2009, si veda nella nota all'art. 10.
- Si riporta il testo dell'art. 25, comma 2, della
citata legge n. 196 del 2009:
«2. Le spese dello Stato sono ripartite in:
a) missioni, come definite all'art. 21, comma 2,
terzo periodo;
b) programmi, ai fini dell'approvazione parlamentare.
I programmi, come definiti all'art. 21, comma 2, secondo
periodo, sono suddivisi in macroaggregati per spese di
funzionamento, per interventi, per trattamenti di
quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di
questi ultimi, per oneri del debito pubblico, per oneri
comuni di parte corrente, per investimenti e per oneri
comuni in conto capitale. In autonome previsioni e' esposto
il rimborso di passivita' finanziarie;
c) capitoli, secondo l'oggetto della spesa. I
capitoli, classificati secondo il contenuto economico e
funzionale, costituiscono le unita' elementari ai fini
della gestione e della rendicontazione e possono essere
ripartiti in articoli.».
- Si riporta il testo dell'art. 40, comma 2, della
citata legge n. 196 del 2009:
«2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) revisione delle missioni in relazione alle
funzioni principali e agli obiettivi perseguiti con la
spesa pubblica, delineando un'opportuna correlazione tra
missioni e Ministeri ed enucleando eventuali missioni
trasversali;
b) revisione del numero e della struttura dei
programmi, che devono essere omogenei con riferimento ai
risultati da perseguire in termini di prodotti e servizi
finali, in modo da assicurare:
1) l'univoca corrispondenza tra il programma, le
relative risorse e strutture assegnate, e ciascun
Ministero, in relazione ai compiti e alle funzioni
istituzionali proprie di ciascuna amministrazione, evitando
ove possibile la condivisione di programmi tra piu'
Ministeri;
2) l'affidamento di ciascun programma di spesa ad
un unico centro di responsabilita' amministrativa;
3) il raccordo dei programmi alla classificazione
COFOG di secondo livello;
c) revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun
programma e della relativa legislazione in coerenza con gli
obiettivi da perseguire;
d) revisione, per l'entrata, delle unita' elementari
del bilancio per assicurare che la denominazione richiami
esplicitamente l'oggetto e ripartizione delle unita'
promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di
gettito sia chiaramente e univocamente individuabile;
e) adozione, per la spesa, anche a fini gestionali e
di rendicontazione, delle azioni quali componenti del
programma e unita' elementari del bilancio dello Stato
affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri il
loro raccordo alla classificazione COFOG e alla
classificazione economica di terzo livello. Ai fini
dell'attuazione del precedente periodo, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, avvia, per l'esercizio
finanziario 2012, un'apposita sperimentazione di cui si da'
conto nel rapporto di cui all'art. 3;
f) previsione che le nuove autorizzazioni legislative
di spesa debbano essere formulate in termini di
finanziamento di uno specifico programma di spesa;
g) introduzione della programmazione triennale delle
risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato
e individuazione di metodologie comuni di definizione di
indicatori di risultato semplici, misurabili e riferibili
ai programmi del bilancio;
g-bis) introduzione in via sperimentale di un
bilancio di genere, per la valutazione del diverso impatto
della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in
termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito;
h) introduzione di criteri e modalita' per la
fissazione di limiti per le spese del bilancio dello Stato,
tenendo conto della peculiarita' delle spese di cui
all'art. 21, comma 6. I predetti limiti, individuati in via
di massima nel DEF e adottati con la successiva legge di
bilancio, devono essere coerenti con la programmazione
triennale delle risorse;
i) adozione, in coerenza con i limiti di spesa
stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro
dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in cui
vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio
e i relativi tempi;
l) riordino delle norme che autorizzano provvedimenti
di variazione al bilancio in corso d'anno;
m) accorpamento dei fondi di riserva e speciali
iscritti nel bilancio dello Stato;
n) affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di
contabilita' finanziaria di un sistema di contabilita'
economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei
risultati conseguiti dalle amministrazioni;
o) revisione del conto riassuntivo del tesoro allo
scopo di garantire maggiore chiarezza e significativita'
delle informazioni in esso contenute attraverso
l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato
e di quelli della tesoreria;
p) progressiva eliminazione, entro il termine di
ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a
valere su contabilita' speciali o conti correnti di
tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti
mediante il versamento di somme originariamente iscritte in
stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad
eccezione della gestione relativa alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, nonche' delle gestioni fuori
bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971,
n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per
legge, dei programmi comuni tra piu' amministrazioni, enti,
organismi pubblici e privati, nonche' dei casi di urgenza e
necessita'. A tal fine, andra' disposto il contestuale
versamento delle dette disponibilita' in conto entrata al
bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella
competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno
dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero
piu' esistenti in bilancio, a nuove imputazioni
appositamente istituite; previsione, per le gestioni fuori
bilancio che resteranno attive, dell'obbligo di
rendicontazione annuale delle risorse acquisite e delle
spese effettuate secondo schemi classificatori armonizzati
con quelli del bilancio dello Stato e a questi aggregabili
a livello di dettaglio sufficientemente elevato;
q) previsione della possibilita' di identificare i
contributi speciali iscritti nel bilancio dello Stato
finalizzati agli obiettivi di cui all'art. 119, quinto
comma, della Costituzione e destinati ai comuni, alle
province, alle citta' metropolitane e alle regioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 21, comma 11, della
citata legge n. 196 del 2009:
«11. Ciascuno stato di previsione riporta i seguenti
elementi informativi, da aggiornare al momento
dell'approvazione della legge di bilancio per le lettere
a), b), c), d) ed e):
a) la nota integrativa al bilancio di previsione. Per
le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione
relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica,
per ciascun titolo, la quota non avente carattere
ricorrente e quella avente carattere ricorrente, nonche'
gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti,
con separata indicazione di quelle introdotte
nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo
obbligatorio, con l'indicazione della natura delle
agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei
beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Per la spesa, si
compone di due sezioni:
1) la prima sezione, concernente il piano degli
obiettivi correlati a ciascun programma ed i relativi
indicatori di risultato, riporta le informazioni relative
al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera,
illustra le priorita' politiche, espone le attivita' e
indica gli obiettivi riferiti a ciascun programma di spesa,
che le amministrazioni intendono conseguire in termini di
livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il
programma generale dell'azione di Governo. A tal fine il
documento indica le risorse destinate alla realizzazione
dei predetti obiettivi e riporta gli indicatori di
realizzazione ad essi riferiti, nonche' i criteri e i
parametri utilizzati per la loro quantificazione,
evidenziando il collegamento tra i predetti indicatori e
parametri e il sistema di indicatori e obiettivi adottati
da ciascuna amministrazione per le valutazioni previste
dalla legge 4 marzo 2009, n. 15, e dai successivi decreti
attuativi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono individuati i criteri e le metodologie
per la definizione degli indicatori di realizzazione
contenuti nella nota integrativa;
2) la seconda sezione, relativa ai programmi e alle
corrispondenti risorse finanziarie, illustra il contenuto
di ciascun programma di spesa e i criteri di formulazione
delle previsioni, con riguardo in particolare alle varie
tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi,
con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del
bilancio triennale;
b) una scheda illustrativa di ogni programma e delle
leggi che lo finanziano, con indicazione dei corrispondenti
stanziamenti del bilancio triennale, con l'articolazione
per le categorie di spesa di cui ai commi 4, 5, 6 e 7.
Nella stessa scheda sono contenute tutte le informazioni e
i dati relativi alle spese di funzionamento, ivi comprese
quelle del personale, necessarie all'attuazione del
programma, nonche' gli interventi programmati, con separata
indicazione delle spese correnti e di quelle in conto
capitale. Tali schede sono aggiornate semestralmente in
modo da tenere conto dell'eventuale revisione
dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse ai
Ministeri nonche' delle modifiche apportate alle previsioni
iniziali del programma attraverso le variazioni di bilancio
adottate in corso d'anno ai sensi delle disposizioni
normative vigenti. Le variazioni rispetto alle previsioni
iniziali sono analiticamente motivate anche in relazione
alla loro tipologia e natura. Il Ministro dell'economia e
delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro
trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento;
c) per ogni programma l'elenco dei capitoli, articoli
e relativi stanziamenti;
d) per ogni programma un riepilogo delle dotazioni
secondo l'analisi economica e funzionale;
e) una scheda illustrativa dei capitoli recanti i
fondi settoriali correlati alle principali politiche
pubbliche di rilevanza nazionale, nella quale sono indicati
i corrispondenti stanziamenti previsti dal bilancio
triennale, il riepilogo analitico dei provvedimenti
legislativi e amministrativi che hanno determinato i
suddetti stanziamenti e le relative variazioni, e gli
interventi previsti a legislazione vigente a valere su
detti fondi, con separata indicazione delle spese correnti
e di quelle in conto capitale. La scheda di cui alla
presente lettera e' aggiornata semestralmente in modo da
tenere conto delle modifiche apportate agli stanziamenti
previsti dalla legge di bilancio con le variazioni di
bilancio adottate in corso d'anno. Le variazioni rispetto
alle previsioni iniziali indicano analiticamente i
provvedimenti legislativi e amministrativi ai quali sono
correlate le variazioni di cui al secondo periodo. Il
Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede
al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre
di riferimento;
f) il budget dei costi della relativa
amministrazione. Le previsioni economiche sono
rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte
per programmi e per centri di costo. Il budget espone le
previsioni formulate dai centri di costo
dell'amministrazione ed include il prospetto di
riconciliazione al fine di collegare le previsioni
economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.».



 
Art. 12
Omogeneita' della classificazione delle spese

1. Allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali, e al fine di consentire la confrontabilita' dei dati di bilancio in coerenza con le classificazioni economiche e funzionali individuate dai regolamenti comunitari in materia di contabilita' nazionale e relativi conti satellite, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, adottano uno schema di bilancio articolato per missioni e programmi che evidenzi le finalita' della spesa.
 
Art. 13
Definizione del contenuto di missione e programma

1. La rappresentazione della spesa per missioni e programmi costituisce uno dei fondamentali principi contabili di cui all'articolo 3. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attivita' volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.
2. L'unita' di voto per l'approvazione del bilancio di previsione delle amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, e' costituita dai programmi.



Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 2429 del codice civile:
«Art. 2429. Relazione dei sindaci e deposito del
bilancio.
Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori
al collegio sindacale e al soggetto incaricato della
revisione legale dei conti, con la relazione, almeno trenta
giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve
discuterlo.
Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui
risultati dell'esercizio sociale e sull'attivita' svolta
nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni
e le proposte in ordine al bilancio e alla sua
approvazione, con particolare riferimento all'esercizio
della deroga di cui all'art. 2423, quarto comma. [Il
collegio sindacale, se esercita il controllo contabile,
redige anche la relazione prevista dall'art. 2409-ter].
Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo
bilancio delle societa' controllate e un prospetto
riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio
delle societa' collegate, deve restare depositato in copia
nella sede della societa', insieme con le relazioni degli
amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della
revisione legale dei conti, durante i quindici giorni che
precedono l'assemblea, e finche' sia approvato. I soci
possono prenderne visione.
Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle
societa' controllate prescritto dal comma precedente puo'
essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento,
dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati
essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime.».
- Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97
(Regolamento concernente l'amministrazione e la
contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70):
«Art. 47. La relazione del collegio dei revisori dei
conti.
1. Il collegio dei revisori dei conti, nei termini
previsti dal comma 4, dell'art. 38, redige la propria
relazione formulando valutazioni e giudizi sulla
regolarita' amministrativo-contabile della gestione ed, in
uno con le altre strutture facenti parte del controllo
interno, anche valutazioni in ordine alla realizzazione del
programma e degli obiettivi fissati all'inizio
dell'esercizio, ponendo in evidenza le cause che ne hanno
determinato eventuali scostamenti.
2. Il collegio dei revisori dei conti, in particolare,
deve:
- attestare:
a) la corrispondenza dei dati riportati nel
rendiconto generale con quelli analitici desunti dalla
contabilita' generale tenuta nel corso della gestione;
b) l'esistenza delle attivita' e passivita' e la
loro corretta esposizione in bilancio nonche'
l'attendibilita' delle valutazioni di bilancio;
c) la correttezza dei risultati finanziari,
economici e patrimoniali della gestione;
d) l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili
presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi
allegati:
- effettuare analisi e fornire informazioni in
ordine alla stabilita' dell'equilibrio di bilancio e, in
caso di disavanzo, fornire informazioni circa la struttura
dello stesso e le prospettive di riassorbimento perche',
comunque, venga, nel tempo, salvaguardato l'equilibrio;
- esprimere valutazioni sull'adeguatezza della
struttura organizzativa dell'ente e sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione;
- concorrere con altri organi a cio' deputati
alla valutazione dell'adeguatezza del sistema di controllo
interno;
- verificare l'osservanza delle norme che
presiedono la formazione, l'impostazione del rendiconto
generale e della relazione sulla gestione predisposta
dall'organo di vertice;
- proporre l'approvazione o meno del rendiconto
generale da parte degli organi a cio' deputati sulla base
degli specifici ordinamenti dei singoli enti.
3. La proposta o meno di approvazione da parte del
collegio dei revisori si conclude con un giudizio senza
rilievi, se il rendiconto generale e' conforme alle norme
che ne disciplinano i criteri di redazione e di valutazione
di cui all'allegato n. 14, con un giudizio con rilievi o
con un giudizio negativo.».



 
Art. 14
Criteri per la specificazione e classificazione delle spese

1. Unitamente alle rilevazioni contabili in termini finanziari, economici e patrimoniali, i documenti di bilancio previsivi e consuntivi delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13 ripartiscono le spese in:
a) missioni, come definite all'articolo 13, comma 1, secondo periodo. Le missioni sono definite in relazione al riparto di competenza di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione. Al fine di assicurare un piu' agevole consolidamento e monitoraggio dei conti pubblici, le missioni sono definite anche tenendo conto di quelle individuate per il bilancio dello Stato;
b) programmi, come definiti all'articolo 13, comma 1, terzo periodo. In attuazione dell'articolo 12, ferma restando l'autonomia delle amministrazioni nella individuazione dei programmi di propria pertinenza, al fine di permettere l'analisi coordinata dei risultati dell'azione amministrativa nel quadro delle politiche pubbliche settoriali e una maggiore effettivita' del consolidamento funzionale dei dati contabili, i programmi andranno individuati nel rispetto dei criteri e metodologie individuate nell'articolo 36 comma 5. Il programma e'. inoltre, raccordato alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi). Nel caso di corrispondenza non univoca tra programma e classificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), vanno individuate due o piu' funzioni COFOG con l'indicazione delle percentuali di attribuzione della spesa del programma a ciascuna di esse;
c) macroaggregati, che costituiscono un'articolazione dei programmi, secondo la natura economica della spesa. I macroaggregati si raggruppano in titoli e, ai fini della gestione, sono ripartiti in capitoli ed in articoli. I capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4.
2. La realizzazione di ciascun programma e' attribuita ad un unico centro di responsabilita' amministrativa.
3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, allegano al bilancio consuntivo un apposito allegato che includa una rappresentazione riassuntiva dei costi sostenuti per le funzioni riconducibili al vincolo di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e alle funzioni fondamentali di cui al medesimo articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonche' dei relativi costi e fabbisogni standard. I contenuti e lo schema dell'allegato di cui al presente comma sono definiti secondo le modalita' di cui all'articolo 36, comma 5, anche al fine di consentire una comparazione tra i costi e i fabbisogni effettivi e i costi e fabbisogni standard.
 
Art. 15
Criteri per la specificazione e la classificazione delle entrate

1. Le entrate degli schemi di bilancio finanziario di cui all' articolo 11 sono classificate secondo i successivi livelli di dettaglio:
a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;
b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unita' di voto;
c) categorie, definite in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza. Nell'ambito delle categorie e' data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente.
2. I capitoli, eventualmente suddivisi in articoli secondo il rispettivo oggetto, costituiscono le unita' elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.



Note all'art. 15:
- Per il testo dell'art. 40, comma 2, della citata
legge n. 196 del 2009, si veda nelle note all'art. 11.



 
Art. 16
Flessibilita' degli stanziamenti di bilancio

1. Al fine di migliorare l'utilizzo delle risorse pubbliche, anche in termini di riqualificazione della spesa, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, possono effettuare:
a) in sede di gestione, variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;
b) in sede di gestione o di predisposizione del progetto di bilancio di previsione, variazioni tra le dotazioni finanziarie rimodulabili interne a ciascun programma ovvero rimodulazioni compensative tra programmi di diverse missioni.
Ai fini del comma 1, lettera b), si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di rimodulazione delle spese di cui all'articolo 21, commi 5, 6, 7 e 8 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Resta in ogni caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.



Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 13 della citata legge
n. 196 del 2009:
«Art. 13. Banca dati delle amministrazioni pubbliche
1. Al fine di assicurare un efficace controllo e
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica,
nonche' per acquisire gli elementi informativi necessari
alla ricognizione di cui all'art. 1, comma 3, e per dare
attuazione e stabilita' al federalismo fiscale, le
amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una
banca dati unitaria istituita presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle
stesse amministrazioni pubbliche secondo modalita' da
stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica, l'ISTAT e il Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le
relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi
alle operazioni gestionali, nonche' tutte le informazioni
necessarie all'attuazione della presente legge. Con
apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica sono definite le
modalita' di accesso degli enti territoriali alla banca
dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' individuata la struttura dipartimentale
responsabile della suddetta banca dati.
2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma
1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione
al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a
disposizione, anche mediante accesso diretto, della
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento
delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5
maggio 2009, n. 42, come modificata dall'art. 2, comma 6,
della presente legge.
3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di
schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e
la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica relativamente agli enti territoriali.
L'acquisizione dei dati potra' essere effettuata anche
attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre
amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede
ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e
delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e
al consolidamento dei conti pubblici.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari complessivamente a 10 milioni di euro per
l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
prevista dall'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica. Con il
medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite
le modalita' di ripartizione delle risorse tra le
amministrazioni preposte alla realizzazione della banca
dati.».



 
Art. 17
Tassonomia per gli enti in contabilita' civilistica

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 3, comma 2, predispongono un budget economico.
2. Al fine di consentire il consolidamento dei propri dati di cassa con quelli delle altre amministrazioni pubbliche, gli enti di cui all'articolo 3, comma 2, individuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, riclassificano i propri dati contabili attraverso la rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Al fine di fornire informazioni in merito alla classificazione della propria spesa complessiva in missioni e programmi, come definiti dall'articolo 13 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2, elaborano un apposito prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello. Nel caso di corrispondenza non univoca tra programma e funzioni COFOG di secondo livello, vanno individuate due o piu' funzioni COFOG con l'indicazione delle percentuali di attribuzione della spesa del programma a ciascuna di esse.
4. Tale prospetto, definito secondo le modalita' di cui all'articolo 36, comma 5, e' allegato al budget e al bilancio di esercizio in coerenza con i risultati della tassonomia effettuata attraverso la rilevazione SIOPE.
5. La relazione sulla gestione attesta - nell'ambito del quadro di riferimento in cui operano i soggetti di cui al comma 1, a corredo delle informazioni, e in coerenza con la missione - le attivita' riferite a ciascun programma di spesa.
6. Gli organi interni di controllo vigilano sull'attuazione di quanto previsto dai precedenti commi, attestando tale adempimento nella relazione di cui all'articolo 2429 del codice civile.



Note all'art. 17:
- Per il testo dell'art. 13 della citata legge n. 196
del 2009, si veda nelle note all'art. 16.
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 6, della
citata legge n. 196 del 2009:
«6. Le amministrazioni pubbliche, con esclusione di
quelle di cui al comma 7, trasmettono quotidianamente alla
banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i
dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti
effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il
territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non possono
accettare disposizioni di pagamento prive della
codificazione uniforme. Le disposizioni del presente comma
non si applicano agli organi costituzionali.»
- Si riporta il testo dell'art. 77-quater, comma 11,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
«11. Gli enti pubblici soggetti al Sistema Informativo
delle Operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai
sensi dell' art. 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e i
rispettivi tesorieri o cassieri non sono tenuti agli
adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici
di cassa, di cui all' art. 30 della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. I prospetti dei dati SIOPE
e delle disponibilita' liquide costituiscono un allegato
obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono
stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, le
relative modalita' di attuazione. Le sanzioni previste
dagli articoli 30 e 32 della legge n. 468 del 1978 per il
mancato invio dei prospetti di cassa operano per gli enti
inadempienti al SIOPE.».
- Per il testo dell'art. 2429 del codice civile, si
veda nelle note all'art. 13.
- Per il riferimento al testo dell'art. 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, si
veda nelle note all'art. 13.



 
Art. 18
Termini di approvazione dei bilanci

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, approvano:
a) il bilancio di previsione o il budget economico entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
b) il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell' anno successivo;
c) il bilancio consolidato entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 trasmettono i loro bilanci preventivi, le relative variazioni ed i bilanci consuntivi alla Banca dati unitaria delle· amministrazioni pubbliche, secondo gli schemi e le modalita' previste dall'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi , standardizzati ed omogenei, assicurano l'effettiva comparabilita' delle informazioni tra i diversi enti territoriali.



Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
citata legge n. 400 del 1988:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».



 
Art. 19
Oggetto e ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unita' economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, al fine di garantire che gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base di principi di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci, sono dirette a disciplinare le modalita' di redazione e di consolidamento dei bilanci da parte dei predetti enti, nonche' a dettare i principi contabili cui devono attenersi gli stessi per l'attuazione delle disposizioni ivi contenute.
2. Gli enti destinatari delle disposizioni del presente titolo sono:
a) le regioni, per la parte del bilancio regionale che riguarda il finanziamento e la spesa del relativo servizio sanitario, rilevata attraverso scritture di contabilita' finanziaria;
b) le regioni:
i) per la parte del finanziamento del servizio sanitario, regionale direttamente gestito, rilevata attraverso scritture di contabilita' economico-patrimoniale, qualora le singole regioni esercitino la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, d'ora in poi denominata gestione sanitaria accentrata presso la regione;
ii) per il consolidamento dei conti degli enti sanitari di cui alla lettera c) e, ove presente ai sensi del punto i), della gestione sanitaria accentrata presso la regione;
c) aziende sanitarie locali; aziende ospedaliere; istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni; aziende. ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale;
d) istituti zooprofilattici di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270.



Note all'art. 19:
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
(Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni),
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 2009, n. 254,
S.O.
- Per il testo dell'art. 21, comma 11, della citata
legge n. 196 del 2009, si veda nelle note all'art. 11.
- Si riporta il testo dell'art. 35, comma 2, della
citata legge n. 196 del 2009:
«2. Al rendiconto di cui al comma 1 e' allegata per
ciascuna amministrazione una nota integrativa, articolata
per missioni e programmi in coerenza con le indicazioni
contenute nella nota integrativa al bilancio di previsione.
La nota integrativa al rendiconto si compone di due
sezioni:
a) la prima sezione contiene il rapporto sui
risultati, che espone l'analisi e la valutazione del grado
di realizzazione degli obiettivi indicati nella nota
integrativa di cui all'art. 21, comma 11, lettera a),
numero 1). Ciascuna amministrazione, in coerenza con lo
schema e gli indicatori contenuti nella nota integrativa al
bilancio di previsione, illustra, con riferimento allo
scenario socioeconomico e alle priorita' politiche, lo
stato di attuazione degli obiettivi riferiti a ciascun
programma, i risultati conseguiti e le relative risorse
utilizzate, anche con l'indicazione dei residui accertati,
motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto
previsto nella nota di cui all'art. 21, comma 11, lettera
a);
b) la seconda sezione illustra, con riferimento ai
programmi, i risultati finanziari ed espone i principali
fatti della gestione, motivando gli eventuali scostamenti
tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali
indicate nel rendiconto generale.».
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della citata
legge n. 400 del 1988, si veda nelle note all'art. 18.



 
Art. 20
Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al
finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali

1. Nell'ambito del bilancio regionale le regioni garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al fine di consentire la confrontabilita' immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonche' un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale per l'esercizio in corso. A tal fine le regioni adottano un'articolazione in capitoli tale da garantire, sia nella sezione dell'entrata che nella sezione della spesa, ivi compresa l'eventuale movimentazione di partite di giro, separata evidenza delle seguenti grandezze:
A) Entrate:
a) finanziamento sanitario ordinario corrente quale derivante dalle fonti di finanziamento definite nell'atto formale di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle relative fonti di finanziamento intercettate dall'ente regionale, ivi compresa la mobilita' attiva programmata per l'esercizio;
b) finanziamento sanitario aggiuntivo corrente, quale derivante dagli eventuali atti regionali di incremento di aliquote fiscali per il finanziamento della sanita' regionale, dagli automatismi fiscali intervenuti ai sensi della vigente legislazione in materia di copertura dei disavanzi sanitari, da altri atti di finanziamento regionale aggiuntivo, ivi compresi quelli di erogazione dei livelli di assistenza superiori rispetto ai LEA, da pay back e da iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale;
c) finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso;
d) finanziamento per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell' articolo 20, della legge n. 67 del 1988;
B) Spesa:
a) spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilita' passiva programmata per l'esercizio e il pay back;
b) spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA;
c) spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso;
d) spesa per investimenti in. ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell' articolo 20, della legge n. 67 del 1988.
2. Per garantire effettivita' al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria, le regioni:
a) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate, nonche' gli importi delle manovre fiscali regionali destinate, nell'esercizio di competenza, al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard, come stimati dal competente Dipartimento delle finanze. Ove si verifichino la perdita definitiva di quote di finanziamento condizionate alla verifica di adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente, ovvero un minore importo effettivo delle risorse derivanti dalla manovra fiscale regionale che finanzia l'esercizio, detti eventi sono registrati come cancellazione dei residui attivi nell'esercizio nel quale la perdita si determina definitivamente;
b) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso;
3. Per la parte in conto capitale riferita all'edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, le regioni accertano e impegnano nel corso dell'esercizio l'importo corrispondente a quello indicato nel decreto di ammissione al finanziamento. In caso di revoca dell' ammissione a finanziamento ai sensi dell'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le regioni registrano detto evento nell'esercizio nel quale la revoca e' disposta.



Note all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto
legislativo n. 150 del 2009:
«Art. 10. Piano della performance e Relazione sulla
performance
1. Al fine di assicurare la qualita', comprensibilita'
ed attendibilita' dei documenti di rappresentazione della
performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto
stabilito dall'art. 15, comma 2, lettera d), redigono
annualmente:
a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico
triennale, denominato Piano della performance da adottare
in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione
finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e
gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con
riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle
risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione
della performance dell'amministrazione, nonche' gli
obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi
indicatori;
b) un documento, da adottare entro il 30 giugno,
denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a
consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i
risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai
singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con
rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di
genere realizzato.
2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1
sono immediatamente trasmessi alla Commissione di cui
all'art. 13 e al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Eventuali variazioni durante l'esercizio degli
obiettivi e degli indicatori della performance
organizzativa e individuale sono tempestivamente inserite
all'interno nel Piano della performance.
4. Per le amministrazioni dello Stato il Piano della
performance contiene la direttiva annuale del Ministro di
cui all'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
5. In caso di mancata adozione del Piano della
performance e' fatto divieto di erogazione della
retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere
concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o
inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e
l'amministrazione non puo' procedere ad assunzioni di
personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di
collaborazione comunque denominati.».



 
Art. 21
Accensione di conti di tesoreria intestati alla sanita'

1. Per garantire trasparenza e confrontabilita' dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard:
a) le risorse destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard che affluiscono nei conti di tesoreria unica intestati alle singole regioni e a titolo di trasferimento dal Bilancio dello Stato e di anticipazione mensile di tesoreria sono versate in conti di tesoreria unica appositamente istituiti per il finanziamento del servizio sanitario nazionale e funzionanti secondo le modalita' di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
b) le ulteriori risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale sono versate in appositi conti correnti intestati alla sanita' presso i tesorieri delle regioni secondo le modalita' previste dall'articolo 77-quater, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Ai fini della rilevazione SIOPE le regioni sono identificate da distinti codici-ente, riguardanti la gestione non sanitaria e la gestione sanitaria.
 
Art. 22
Individuazione delle responsabilita' all'interno delle regioni nel
caso di sussistenza della gestione sanitaria accentrata presso la
regione

1. Le regioni che esercitano la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), individuano nella propria struttura organizzativa uno specifico centro di responsabilita', d'ora in poi denominato gestione sanitaria accentrata presso la regione, deputato all'implementazione ed alla tenuta di una contabilita' di tipo economico-patrimoniale atta a rilevare, in maniera sistematica e continuativa, i rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti fra la singola regione e lo Stato, le altre regioni, le aziende sanitarie, gli altri enti pubblici ed i terzi vari, inerenti le operazioni finanziate con risorse destinate ai rispettivi servizi sanitari regionali.
2. Il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione registra i fatti gestionali nel libro giornale e li imputa ai conti relativi a singole categorie di valori omogenei, provvedendo alla rilevazione dei costi, dei ricavi e delle variazioni negli elementi attivi e passivi del patrimonio, in modo da dame rappresentazione nel bilancio di esercizio.
3. Le regioni individuano il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione che e' tenuto:
a) all'elaborazione e all'adozione del bilancio di esercizio della gestione sanitaria accentrata presso la regione;
b) alla coerente compilazione, con il bilancio di esercizio della gestione sanitaria accentrata presso la regione, dei modelli ministeriali CE e SP di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, e relativi all'ente ivi identificato con il codice "000";
c) alla redazione del bilancio sanitario consolidato mediante il consolidamento dei conti della gestione accentrata stessa e dei conti degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), secondo le modalita' definite nell'articolo 32. In sede di consolidamento, il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione garantisce la coerenza del bilancio sanitario consolidato con le risultanze dei modelli ministeriali CE e SP di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e s.m.i. e relative all'ente ivi identificato con il codice "999". In sede di consolidamento, il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione ed il responsabile della predisposizione del bilancio regionale, assicurano l'integrale raccordo e riconciliazione tra le poste iscritte e contabilizzate in termini di contabilita' economico-patrimoniale e quelle iscritte in termini di contabilita' finanziaria. Tale riconciliazione e' obbligatoriamente riportata nella nota integrativa di cui all'articolo 32;
d) Le regioni individuano un responsabile regionale che certifichi, con riferimento alla gestione sanitaria accertata presso la regione:
i. in sede di rendicontazione trimestrale, la regolare tenuta dei libri contabili e della contabilita', la riconciliazione dei dati della gestione accentrata con le risultanze del bilancio finanziario, la riconciliazione dei dati di cassa, la coerenza dei dati inseriti nei modelli ministeriali di rilevazione dei conti con le risultanze della contabilita';
ii. in sede di rendicontazione annuale, quando indicato al punto i), nonche' la corrispondenza del bilancio alle risultanze della contabilita'.
 
Art. 23
Individuazione delle responsabilita' all'interno delle regioni nel
caso di gestione integrale del finanziamento del servizio sanitario
regionale presso gli enti di cui del servizio sanitario regionale

1. Le regioni che non esercitano la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario di cui all' articolo 19, comma 2, lettera b), punto i):
a) ne danno preventivamente comunicazione ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute;
b) trattano presso la regione le sole operazioni di consolidamento dei conti sanitari degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), come disciplinato dall'articolo 22, comma 3, lettera c). A tal fine e' comunque formalmente individuato un responsabile presso la regione, al quale si applicano le disposizioni recate dall'articolo 32;
c) non possono effettuare, a valere sui capitoli di spesa del servizio sanitario regionale, operazioni di gestione diverse dal mero trasferimento delle somme agli enti del servizio sanitario regionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c). A tal fine le regioni destinano in ciascun esercizio agli enti del servizio sanitario regionale l'intero importo del finanziamento previsto nell'esercizio di riferimento.
 
Art. 24

Libri obbligatori della gestione sanitaria accentrata presso la
regione

1. Nelle regioni che esercitano la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), i libri contabili obbligatori della gestione sanitaria accentrata presso la regione sono il libro giornale ed il libro degli inventari. Il libro giornale registra indistintamente, in ordine cronologico, tutti i fatti di gestione che abbiano rilievo sui risultati d'esercizio. Il libro degli inventari contiene l'indicazione e la valutazione di tutte le attivita' e le passivita' relative alla gestione sanitaria accentrata presso la regione. All'aggiornamento del libro degli inventari si provvede al termine dell'esercizio.



Note all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'art. 35, comma 1, della
citata legge n. 196 del 2009:
«1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta
alle Camere, entro il mese di giugno, il rendiconto
generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno
precedente, articolato per missioni e programmi. Il
relativo disegno di legge e' corredato di apposita nota
preliminare generale.».
- Per il testo dell'art. 13, comma 3, della citata
legge n. 196 del 2009, si veda nella nota all'art. 16.



 
Art. 25
Bilancio preventivo economico annuale

1. Gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, e lettera c) predispongono un bilancio preventivo economico annuale, in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della regione.
2. Il bilancio preventivo economico annuale include un conto economico preventivo e un piano dei flussi di cassa prospettici, redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previsti dall'articolo 26. Al conto economico preventivo e' allegato il conto economico dettagliato, secondo lo schema CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il bilancio preventivo economico annuale e' corredato da una nota illustrativa, dal piano degli investimenti e da una relazione redatta dal direttore generale per gli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 e dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione per gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste. La nota illustrativa esplicita i criteri impiegati nell' elaborazione del bilancio preventivo economico annuale; la relazione del direttore generale o del responsabile della gestione sanitaria accentrata evidenzia i collegamenti con gli altri atti di programmazione aziendali e regionali; il piano degli investimenti definisce gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalita' di finanziamento. Il bilancio preventivo economico annuale degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, deve essere corredato dalla relazione del collegio sindacale.
4. Gli enti di cui alla lettera d), del comma 2 dell'articolo 19 predispongono un bilancio preventivo economico annuale, corredato da una nota illustrativa che espliciti i criteri impiegati nell'elaborazione dello stesso, nonche' da un piano degli investimenti che definisca gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalita' di finanziamento. Il bilancio preventivo economico annuale deve essere corredato dalla relazione del collegio dei revisori. Con delibera del direttore generale, il bilancio preventivo economico annuale, corredato dalla nota illustrativa, dal piano triennale degli investimenti e dalla relazione del collegio dei revisori, viene sottoposto al Consiglio di amministrazione dell'ente per l'approvazione.
 
Art. 26
Bilancio di esercizio e schemi di bilancio degli enti del SSN

1. Il bilancio d'esercizio e' redatto con riferimento all'anno solare. Si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario e della nota integrativa ed e' corredato da una relazione sulla gestione sottoscritta dal direttore generale, per gli enti di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 19, e dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione, per gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste.
2. Il bilancio di esercizio predisposto dagli enti di cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 19 viene sottoposto al Consiglio di amministrazione dell'ente per l'approvazione.
3. Per conferire struttura uniforme alle voci del bilancio preventivo economico annuale e del bilancio d'esercizio, nonche' omogeneita' ai valori inseriti in tali voci, gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste redigono il bilancio di esercizio secondo gli appositi schemi di cui all'allegato n. 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto legislativo. Gli enti di cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 19 adottano i medesimi schemi di bilancio, adattando la nota integrativa e la relazione sulla gestione alle specificita' del proprio ambito operativo.
4. Per gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, la nota integrativa deve contenere anche i modelli CE ed SP per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente e la relazione sulla gestione deve contenere anche il modello di rilevazione LA, di cui al decreto ministeriale 18 giugno 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente, nonche' un'analisi dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi sanitari, distinti per ciascun livello essenziale di assistenza.
 
Art. 27
Piano dei conti

1. Al fine di soddisfare le esigenze di standardizzazione delle procedure contabili e dei debiti informativi previsti dalla normativa vigente, ciascuna voce del piano dei conti degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, deve essere univocamente riconducibile ad una sola voce dei modelli di rilevazione SP o CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono dettagliare il proprio piano dei conti inserendo ulteriori sottovoci, rispetto a quelle di cui ai modelli di rilevazione SP e CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le proprie esigenze informative.
 
Art. 28
Norme generali di riferimento

1. Per la redazione del bilancio d'esercizio gli enti di cui alle lettere b), punto i), c) e d) del comma 2 dell'articolo 19 applicano gli articoli da 2423 a 2428 del codice civile, fatto salvo quanto diversamente disposto nel presente titolo.
 
Art. 29
Principi di valutazione specifici del settore sanitario

1. Al fine di soddisfare il principio generale di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta, nonche' di garantire l'omogeneita', la confrontabilita' ed il consolidamento dei bilanci dei servizi sanitari regionali, sono individuate le modalita' di rappresentazione, da parte degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, delle seguenti fattispecie:
a) il costo delle rimanenze di beni fungibili e' calcolato con il metodo della media ponderata;
b) l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali si effettua per quote costanti, secondo le aliquote indicate nella tabella di cui all'allegato n. 3, che costituisce parte integrante del presente decreto legislativo. E' fatta salva la possibilita' per la Regione di autorizzare l'utilizzo di aliquote piu' elevate; in tal caso, gli enti devono darne evidenza in nota integrativa. Nell'esercizio di acquisizione dell'immobilizzazione l'aliquota di ammortamento e' rapportata alla frazione d'anno di effettivo utilizzo del cespite. E' alternativamente consentito applicare forfetariamente la meta' dell'aliquota normale. I cespiti di valore inferiore a € 516, 46 possono essere ammortizzati integralmente nell'esercizio in cui divengono disponibili e pronti per l'uso, ad eccezione di quelli che fanno parte di un'universalita' ai sensi dell'art. 816 del codice civile. I cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione. Sono fatti salvi gli ammortamenti effettuati fino all'esercizio precedente a quello di applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo;
c) i contributi in conto capitale da regione sono rilevati sulla base del provvedimento di assegnazione. I contributi sono iscritti in un'apposita voce di patrimonio netto, con contestuale rilevazione di un credito verso regione. Laddove siano impiegati per l'acquisizione di cespiti ammortizzabili, i contributi vengono successivamente stornati a proventi con un criterio sistematico, commisurato all'ammortamento dei cespiti cui si riferiscono, producendo la sterilizzazione dell'ammortamento stesso. Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale con generazione di minusvalenza, viene stornata a provento una quota di contributo commisurata alla minusvalenza. La quota di contributo residua resta iscritta nell'apposita voce di patrimonio netto ed e' utilizzata per sterilizzare l'ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilita' generate dalla dismissione. Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale con generazione di plusvalenza, la plusvalenza viene direttamente iscritta in una riserva del patrimonio netto, senza influenzare il risultato economico dell'esercizio. La quota di contributo residua resta iscritta nell'apposita voce di patrimonio netto ed e' utilizzata, unitamente alla riserva derivante dalla plusvalenza, per sterilizzare l'ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilita' generate dalla dismissione. Le presenti disposizioni si applicano anche ai contributi in conto capitale dallo Stato e da altri enti pubblici, a lasciti e donazioni vincolati all'acquisto di immobilizzazioni, nonche' a conferimenti, lasciti e donazioni di immobilizzazioni da parte dello Stato, della regione, di altri soggetti pubblici o privati;
d) i contributi per ripiano perdite sono rilevati in un'apposita voce del patrimonio netto sulla base del provvedimento regionale di assegnazione, con contestuale iscrizione di un credito verso regione. Al momento dell'incasso del credito, il contributo viene stornato dall'apposita voce del patrimonio netto e portato a diretta riduzione della perdita all'interno della voce «utili e perdite portati a nuovo»;
e) le quote di contributi di parte corrente finanziati con somme relative al fabbisogno sanitario regionale standard, vincolate ai sensi della normativa nazionale vigente e non utilizzate nel corso dell'esercizio, sono accantonate nel medesimo esercizio in apposito fondo spese per essere rese disponibili negli esercizi successivi di effettivo utilizzo;
f) le plusvalenze, le minusvalenze, le donazioni che non consistano in immobilizzazioni, ne' siano vincolate all'acquisto di immobilizzazioni, nonche' le sopravvenienze e le insussistenze, sono iscritte fra i proventi e gli oneri straordinari;
g) lo stato dei rischi aziendali e' valutato dalla regione, che verifica l'adeguatezza degli accantonamenti ai fondi rischi e oneri iscritti nei bilanci di esercizio degli enti. Il collegio sindacale dei suddetti enti attesta l'avvenuto rispetto degli adempimenti necessari per procedere all'iscrizione dei fondi rischi ed oneri ed al relativo utilizzo;
h) le somme di parte corrente assegnate alle regioni, a titolo di finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale, tramite atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento, sono iscritte, ove sussista la gestione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione nella propria contabilita' generale, come credito e contestualmente come passivita' per finanziamenti da allocare. Ai fini della contabilizzazione della mobilita' sanitaria extraregionale attiva e passiva, si prende a riferimento la matrice della mobilita' extraregionale approvata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed inserita nell' atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento dell'anno di riferimento;
i) ove sussista la gestione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), per la parte di finanziamento assegnata dalla regione agli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19, mensilmente il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione storna la passivita' per finanziamenti da allocare in ragione di un dodicesimo dell'intero importo, iscrivendo parimenti debiti verso le singole aziende in dodicesimi. Gli enti di cui alla predetta lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 contestualmente rilevano un credito verso la regione e un ricavo sempre in ragione di un dodicesimo. Per la parte di finanziamento assegnata agli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), limitatamente alla quota riferita alla spesa sanitaria direttamente gestita, dal momento dell'assegnazione il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione storna la passivita' per finanziamenti da allocare, iscrivendo proventi in ragione di un dodicesimo per ogni mese. Al termine dell'esercizio, eventuali quote non assegnate ne' agli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), ne' agli enti di cui alla predetta lettera c) si intendono attribuite alla gestione sanitaria accentrata presso la regione e, conseguentemente, stornate da passivita' per finanziamenti da allocare a proventi della stessa gestione sanitaria accentrata. Il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione impartisce disposizioni agli enti di cui alla predetta lettera c) sulla rilevazione dei proventi e dei costi per mobilita' extraregionale, al fine di garantire la corrispondenza dei dati aziendali con quanto disposto nell'ultimo periodo della lettera h);
j) con modalita' analoghe a quelle previste per le somme di parte corrente, di cui al primo periodo della lettera h), ove sussista la gestione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione iscrive nella propria contabilita' generale le altre entrate regionali per l'assistenza sanitaria e ne definisce l'assegnazione alle aziende sanitarie. Tali assegnazioni sono rilevate dalle aziende con le modalita' stabilite alla lettera i) se destinate al finanziamento di parte corrente; sono invece rilevate con le modalita' stabilite alle lettere c) e d) se destinate rispettivamente al finanziamento degli investimenti o al ripiano delle perdite. In tutti i casi va garantita la corrispondenza tra i crediti verso regione iscritti nei bilanci degli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 del presente titolo e i debiti verso aziende iscritti nel bilancio della gestione sanitaria accentrata presso la regione;
k) alle disposizioni recate dalle lettere h), i) e j), qualora le singole regioni non esercitino la scelta di gestire direttamente presso la regione o la provincia autonoma una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, provvedono le singole aziende di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), per quanto di loro competenza, sulla base delle assegnazioni del finanziamento del servizio sanitario regionale effettuate dalla regione in loro favore a seguito di atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento. In tutti i casi va garantita la corrispondenza fra il finanziamento complessivo del servizio sanitario regionale e la somma dei finanziamenti registrati dalle aziende di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c).
 
Art. 30
Destinazione del risultato d'esercizio degli enti del SSN

1. L'eventuale risultato positivo di esercizio degli enti di cui alle lettere b), punto i), c) e d) del comma 2 dell'articolo 19 e' portato a ripiano delle eventuali perdite di esercizi precedenti. L'eventuale eccedenza e' accantonata a riserva ovvero, limitatamente agli enti di cui alle lettere b) punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19, e' reso disponibile per il ripiano delle perdite del servizio sanitario regionale. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, dell'Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2013, sancita nella riunione della conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009.
 
Art. 31
Adozione del bilancio d'esercizio

1. Il bilancio di esercizio e' adottato entro il 30 aprile dell' anno successivo a quello di riferimento dal direttore generale per gli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell' articolo 19, e dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione per gli enti di cui alla lettera b), punto i), del comma 2 dell' articolo 19, ed e' corredato dalla relazione del collegio sindacale. Gli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 provvedono, altresi', a trasmettere al responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione il bilancio di esercizio e la relazione del collegio sindacale ai fini della: predisposizione delle necessarie operazioni di consolidamento, di cui all'articolo 32.
2. Entro la medesima data del 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, gli enti di cui alla lettera d) del comma 2 dell' articolo 19 devono trasmettere al Ministero della Salute il bilancio di esercizio corredato dalla relazione del collegio dei revisori.
 
Art. 32
Bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale

1. La gestione sanitaria accentrata presso la regione predispone e sottopone all'approvazione della giunta regionale sia il bilancio preventivo economico annuale consolidato del Servizio Sanitario Regionale, di cui al comma 5, sia il bilancio d'esercizio consolidato del Servizio Sanitario Regionale, di cui al comma 7.
2. Per la redazione dei bilanci consolidati di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del Decreto legislativo n. 127 del 1991, fatto salvo quanto disposto dal presente titolo.
3. L'area di consolidamento comprende tutti gli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell' articolo 19 ed esclude soggetti eventualmente partecipati da questi ultimi. Il patrimonio netto consolidato e' determinato dalla somma dei valori di patrimonio netto degli enti consolidati. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 2, sono definite le modalita' di sperimentazione riguardanti la previsione di un ulteriore bilancio consolidato che comprenda i soggetti controllati dagli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b), punto i), e c).
4. Il bilancio preventivo economico annuale consolidato si compone ed e' corredato dagli stessi documenti che compongono e corredano il bilancio preventivo economico annuale dei singoli enti di cui all'articolo 25. La relazione del direttore generale e' sostituita da una relazione del responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione. Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dei documenti che compongono e corredano il bilancio preventivo economico annuale consolidato sono quelli prescritti per il bilancio preventivo economico annuale dei singoli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b), punto i), e c) del presente titolo.
5. La giunta regionale approva i bilanci preventivi economici annuali degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 e il bilancio preventivo economico annuale consolidato di cui al comma 4 entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui i bilanci economici preventivi si riferiscono. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione, i bilanci in oggetto sono pubblicati integralmente sul sito internet della regione.
6. Il bilancio d'esercizio consolidato si compone ed e' corredato dagli stessi documenti che compongono e corredano il bilancio d'esercizio dei singoli enti di cui all'articolo 26. La relazione del direttore generale e' sostituita da una relazione del responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione. Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dei documenti che compongono e corredano il bilancio d'esercizio consolidato sono quelli prescritti per il bilancio d'esercizio dei singoli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b), punto i), e c). I modelli SP e CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, da inserire nella nota integrativa del bilancio d'esercizio consolidato, ed il modello LA di cui al decreto ministeriale 18 giugno 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, da inserire nella relazione sulla gestione, sono quelli relativi al codice 999. La nota integrativa al bilancio consolidato deve in ogni caso contenere: (a) il prospetto di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), che illustri l'integrale raccordo tra le poste iscritte nel bilancio d'esercizio consolidato e quelle iscritte nel rendiconto di contabilita' finanziaria; (b) un prospetto che, per ogni eventuale partecipazione detenuta dalle aziende di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 presso altri soggetti, indichi denominazione, sede, importo totale dell'attivo, importo del patrimonio netto, utile o perdita dell'ultimo esercizio, quota posseduta da ciascuna azienda del servizio sanitario regionale ed eventualmente dalla regione, valore attribuito nel bilancio consolidato e criterio di valutazione adottato; (c) un prospetto che, per ogni altra societa' partecipata o ente dipendente della regione che riceva a qualsiasi titolo una quota delle risorse destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard o delle ulteriori risorse destinate al finanziamento del servizio sanitario regionale, indichi denominazione, sede, importo totale dell' attivo, importo del patrimonio netto, utile o perdita dell'ultimo esercizio, quota posseduta dalla regione.
7. La giunta regionale approva i bilanci d'esercizio degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 entro il termine del 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento e il bilancio consolidato nel termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione, i bilanci in oggetto sono pubblicati integralmente sul sito internet della regione.
8. Per favorire la compatibilita' e l'uniformita' dei bilanci da consolidare, il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione puo' stabilire specifici obblighi informativi a carico degli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 e prescrivere trattamenti contabili omogenei, nei limiti di quanto stabilito dagli articoli 28 e 29.
 
Art. 33
Tassonomia per gli enti in contabilita' civilista

1. Al fine di consentire l'elaborazione dei conti di cassa consolidati delle amministrazioni pubbliche, la riclassificazione dei dati contabili degli enti di cui all'articolo 19, lettere c) e d), e' operata attraverso la rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 2, e' definito lo schema di transcodifica delle voci dei modelli LA, CE ed SP di cui rispettivamente al decreto ministeriale 18 giugno 2004 e successive modificazioni ed integrazioni e al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni necessarie per la predisposizione dell'articolazione della spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello, di cui all'articolo 17, comma 3. Nel caso di corrispondenza non univoca tra programma e funzioni COFOG di secondo livello, vanno individuate due o piu' funzioni COFOG con l'indicazione delle percentuali di attribuzione della spesa del programma a ciascuna di esse.
 
Art. 34
Aggiornamento schemi tecnici

1. In funzione di eventuali emergenti fabbisogni informativi, anche in conseguenza dell'attivita' di monitoraggio dei conti sanitari e dell'erogazione dei livelli di assistenza, ovvero di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, nonche' della definizione del livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 36, comma 2, i relativi necessari aggiornamenti degli schemi allegati al presente decreto legislativo, di cui agli articoli 26 e 32 nonche' la tabella di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) sono effettuati con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
 
Art. 35
Sistemi informativi e statistici della Sanita'

1. Al fine di migliorare i sistemi informativi e statistici della sanita' e per il loro migliore utilizzo in termini di monitoraggio dell'organizzazione dei livelli di assistenza, con procedure analoghe a quanto previsto dall'articolo 34, con decreto del Ministro della salute vengono stabilite le procedure di anonimizzazione dei dati individuali presenti nei flussi informativi, gia' oggi acquisiti in modo univoco sulla base del codice fiscale dell'assistito, con la trasformazione del codice fiscale, ai fini di ricerca per scopi di statistica sanitaria, in codice anonimo, mediante apposito algoritmo biunivoco, in modo da tutelare l'identita' dell'assistito nel procedimento di elaborazione dei dati. I dati cosi' anonimizzati sono utilizzati per migliorare il monitoraggio e la valutazione della qualita' e dell'efficacia dei percorsi di cura, con un pieno utilizzo degli archivi informatici dell'assistenza ospedaliera, specialistica, farmaceutica.
 
Art. 36
Sperimentazione

1. Al fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile definito dal presente decreto alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e per individuare eventuali criticita' del sistema e le conseguenti modifiche intese a realizzare una piu' efficace disciplina della materia, a decorrere dal 2012 e' avviata una sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari, riguardante l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I, con particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione per missioni e programmi di cui all'articolo 33.
2. Ai fini della sperimentazione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalita' della sperimentazione, i principi contabili applicati di cui all'articolo 3, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto di cui all'articolo 4, la codifica della transazione elementare di cui all'articolo 6, gli schemi di bilancio di cui agli articoli 11 e 12, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio e le modalita' di attuazione della classificazione per missioni e programmi di cui all'articolo 17 e le eventuali ulteriori modifiche e integrazioni alle disposizioni concernenti il sistema contabile delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione di cui al comma 1. Il decreto di cui al primo periodo prevede la sperimentazione della tenuta della contabilita' finanziaria sulla base di una configurazione del principio della competenza finanziaria secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l'ente di riferimento sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attivita' di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in piu' esercizi finanziari, la necessita' di predisporre, sin dal primo anno, la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento. Ai fini della sperimentazione il bilancio di previsione annuale e il bilancio di previsione pluriennale hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per le partite di giro, i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa. Per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono essere sperimentati sistemi di contabilita' e schemi di bilancio semplificati. La tenuta della contabilita' delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione e' disciplinata dalle disposizioni di cui al Titolo I e al decreto di cui al presente comma, nonche' dalle discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quanto con esse compatibili. Al termine del primo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sui relativi risultati. Nella relazione relativa all'ultimo semestre della sperimentazione il Governo fornisce una valutazione sulle risultanze della medesima sperimentazione, anche ai fini dell'attuazione del comma 4.
3. Lo schema del decreto di cui al comma 2 e' trasmesso alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo' comunque essere adottato.
4. Entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, secondo criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica. Per le amministrazioni non interessate dalla sperimentazione continua ad applicarsi, sino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 5, la vigente disciplina contabile.
5. In considerazione degli esiti della sperimentazione, con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009 n. 42, sono definiti i contenuti specifici del principio della competenza finanziaria di cui al punto 16 dell'allegato 1 e possono essere ridefiniti i principi contabili generali; inoltre sono definiti i principi contabili applicati di cui all'articolo 3, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto di cui all'articolo 4, la codifica della transazione elementare di cui all'articolo 6, gli schemi di bilancio di cui agli articoli 11 e 12, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, le modalita' di attuazione della classificazione per missioni e programmi di cui all' articolo 17, nonche' della definizione di spese rimodulabili e non rimodulabili di cui all'articolo 16.
6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, individua un sistema premiante, senza oneri per la finanza pubblica, a favore delle amministrazioni pubbliche che partecipano alla sperimentazione.
 
Art. 37

Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano

1. La decorrenza e le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e province autonome, sono stabilite, in conformita' con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 36, comma 5, non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni di cui al presente decreto e ai decreti legislativi di cui all'articolo 36, comma 5, trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
 
Art. 38
Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Le disposizioni del Titolo I si applicano a decorrere dal 2014 e le disposizioni del Titolo II si applicano a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2. Per quanto non diversamente disposto dal titolo secondo del presente decreto, restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 giugno 2011

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Bossi, Ministro per le riforme per il
federalismo

Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa

Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione
territoriale

Maroni, Ministro dell'interno

Fazio, Ministro della salute

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
Allegato 1

(previsto dall'articolo 3, comma 1)

Principi generali o postulati

1. Principio dell'annualita'
2. Principio dell'unita'
3. Principio dell'universalita'
4. Principio dell'integrita'
5. Principio della veridicita', attendibilita', correttezza, e comprensibilita'
6. Principio della significativita' e rilevanza
7. Principio della flessibilita'
8. Principio della congruita'
9. Principio della prudenza
10. Principio della coerenza
11. Principio della continuita' e della costanza
12. Principio della comparabilita' e della verificabilita'
13. Principio della neutralita'
14. Principio della pubblicita'
15. Principio dell'equilibrio di bilancio
16. Principio della competenza finanziaria
17. Principio della competenza economica
18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma

1. Principio della annualita'

I documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono. ad un periodo di gestione che coincide con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti annuali di bilancio, le previsioni per l'esercizio di riferimento sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale

2. Principio dell'unita'

La singola amministrazione pubblica e' una entita' giuridica unica e unitaria, pertanto, deve essere unico e unitario sia il suo bilancio di previsione, sia il suo rendiconto e bilancio d'esercizio.
E' il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene cosi' la totalita' delle sue spese durante la gestione.
I documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa.

3. Principio della universalita'

Il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalita' e gli obiettivi di gestione, nonche' i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attivita' amministrativa svolta nell'esercizio e degli andamenti dell'amministrazione, anche nell'ottica degli equilibri economico - finanziari del sistema di bilancio.
Sono incompatibili con il principio dell'universalita' le gestioni fuori bilancio, consistenti in gestioni poste in essere dalla singola amministrazione o da sue articolazioni organizzative - che non abbiano autonomia gestionale - che non transitano nel bilancio. Le contabilita' separate, ove ammesse dalla normativa, devono essere ricondotte al sistema di bilancio dell'amministrazione entro i termini dell'esercizio.

4. Principio della integrita'

Nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite.
Lo stesso principio si applica a tutti i valori del sistema di bilancio, quindi anche ai valori economici ed alle grandezze patrimoniali che si ritrovano nel conto economico e nel conto del patrimonio.
5. Principio della veridicita' attendibilita', correttezza, e
comprensibilita'

Il principio della «veridicita'» fa esplicito riferimento al principio del true and fair view che ricerca nei dati contabili di bilancio la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio.
Il principio della veridicita' non si applica solo ai documenti di rendicontazione e alla gestione, ma anche ai documenti di previsione nei quali e' da intendersi come rigorosa valutazione dei flussi finanziari (e nel caso anche economici) generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento. Si devono quindi evitare le sottovalutazioni e le sopravalutazioni delle singole poste che invece devono essere valutate secondo una rigorosa analisi di controllo.
Una corretta interpretazione del principio della veridicita' richiede anche l'enunciazione degli altri postulati di bilancio (attendibilita', correttezza e comprensibilita'). Il principio di veridicita' e' quindi da considerarsi un obiettivo a cui tendono i postulati e i principi contabili generali.
Le previsioni e in generale tutte le valutazioni a contenuto economico - finanziario e patrimoniale, devono essere, inoltre, sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonche' da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse al fine di rendere attendibili i documenti predisposti (principio dell'attendibilita'). Tale principio non e' applicabile solo ai documenti contabili di programmazione e previsione, ma anche al rendiconto e al bilancio d'esercizio, per la redazione dei quali occorre un processo di valutazione. Il principio in argomento di estende ai documenti descrittivi ed accompagnatori. Un'informazione contabile e' attendibile se e' scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa. L'oggettivita' degli andamenti storici e dei suddetti parametri di riferimento, ad integrazione di quelli eventualmente previsti dalle norme, consente di effettuare razionali e significative comparazioni nel tempo e nello spazio e, a parita' di altre condizioni, di avvicinarsi alla realta' con un maggior grado di approssimazione.
Il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione deve, inoltre, caratterizzare la formazione dei citati documenti (principio della correttezza). Infatti, il principio della correttezza si estende anche ai principi contabili generali e applicati che costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui deve informarsi l'intero sistema di bilancio, anche non previste da norme giuridiche, ma che ispirano il buon andamento dei sistemi contabili adottati da ogni specifica amministrazione pubblica. Il principio della correttezza si applica anche alle comunicazioni e ai dati oggetto del monitoraggio da parte delle istituzioni preposte al governo della finanza pubblica.
Infine, il sistema di bilancio deve essere comprensibile e deve percio' presentare una chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali (principio della chiarezza o comprensibilita'). Il principio della chiarezza o comprensibilita' e' rafforzativo del principio base della veridicita' .Al fine di consentire una rappresentazione chiara dell'attivita' svolta, le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottano il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari. L'articolazione del sistema di bilancio deve essere tale da facilitarne - tra l'altro - la comprensione e permetterne la consultazione rendendo evidenti le informazioni previsionali, gestionali e di rendicontazione in esso contenute. . Il sistema di bilancio deve essere corredato da una informativa supplementare che faciliti la comprensione e l'intelligibilita' dei documenti. L'adozione di una corretta classificazione dei documenti contabili costituisce una condizione necessaria per garantire il corretto monitoraggio e consolidamento dei conti pubblici da parte delle istituzioni preposte al coordinamento e controllo della finanza pubblica.
Una qualita' essenziale delle informazioni contenute nel sistema di bilancio e' che esse siano prontamente comprensibili dagli utilizzatori e che abbiano la capacita' di garantire sinteticita' ed al tempo stesso analiticita' delle conoscenze. A tale scopo, si assume che gli utilizzatori possano con la normale diligenza esaminare i dati contabili dei bilanci ed abbiano una ragionevole conoscenza dell'attivita' svolta dall'amministrazione pubblica considerata e dei sistemi contabili adottati, al fine di ottenere, dagli elementi quantitativi e qualitativi disponibili, chiare e trasparenti informazioni.
I documenti contabili che non rispettano il principio della veridicita' e tutti gli altri principi allo stesso collegati, non possono acquisire il parere favorevole da parte degli organi preposti al controllo e alla revisione contabile.

6. Principio della significativita' e rilevanza

Per essere utile, un'informazione deve essere significativa per le esigenze informative connesse al processo decisionale degli utilizzatori. L'informazione e' qualitativamente significativa quando e' in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri, oppure confermando o correggendo valutazioni da loro effettuate precedentemente.
Il procedimento di formazione del sistema di bilancio implica delle stime o previsioni. Pertanto, la correttezza dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensi' alla ragionevolezza, ed all'applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio.
Errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi cioe' non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari.
L'effetto deve essere anche valutato ai fini degli equilibri finanziari ed economici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio.
L'informazione e' rilevante se la sua omissione o errata presentazione puo' influenzare le decisioni degli utilizzatori prese sulla base del sistema di bilancio. La rilevanza dipende dalla dimensione quantitativa della posta, valutata comparativamente con i valori complessivi del sistema di bilancio, e dall'errore giudicato nelle specifiche circostanze di omissione o errata presentazione.

7. Principio della flessibilita'

Nel sistema del bilancio di previsione i documenti non debbono essere interpretati come immodificabili, perche' questo comporterebbe una rigidita' nella gestione che puo' rivelarsi controproducente.
Il principio di flessibilita' e' volto a trovare all'interno dei documenti contabili di programmazione e previsione di bilancio la possibilita' di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo.
Per tale finalita' la legge disciplina l'utilizzo di strumenti ordinari, come il fondo di riserva, destinati a garantire le risorse da impiegare a copertura delle spese relative a eventi prevedibili e straordinari.
Un eccessivo ricorso agli altri strumenti di flessibilita', quali le variazioni di bilancio, va visto come fatto negativo, in quanto inficia l'attendibilita' del processo di programmazione e rende non credibile il complesso del sistema di bilancio.
Differente funzione ha la flessibilita' dei bilanci in sede gestionale, volta a consentire variazioni compensative tra le missioni e tra programmi conseguenti a provvedimenti di trasferimenti del personale all'interno di ciascuna amministrazione e la rimodulazione delle dotazioni finanziarie interne a ogni programma. Non e' consentito l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.
Il principio di flessibilita' si applica non solo ai valori finanziari contenuti nel bilancio di previsione su cui transita la funzione autorizzatoria, ma anche ai documenti di programmazione sui quali si fonda la gestione ed il relativo controllo interno.
E' necessario che nella relazione illustrativa delle risultanze di esercizio si dia adeguata informazione sul numero, sull'entita' e sulle ragioni che hanno portato a variazioni di bilancio in applicazione del principio e altresi' sull'utilizzo degli strumenti ordinari di flessibilita' previsti nel bilancio di previsione.

8. Principio della congruita'

La congruita' consiste nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti. Il principio si collega a quello della coerenza, rafforzandone i contenuti di carattere finanziario, economico e patrimoniale, anche nel rispetto degli equilibri di bilancio.
La congruita' delle entrate e delle spese deve essere valutata in relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali che sono coerentemente rappresentati nel sistema di bilancio nelle fasi di previsione e programmazione, di gestione e rendicontazione.

9. Principio della prudenza

Il principio della prudenza si applica sia nei documenti contabili di programmazione e del bilancio di previsione, sia nel rendiconto e bilancio d'esercizio.
Nel bilancio di previsione, piu' precisamente nei documenti sia finanziari sia economici, devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste.
Nei documenti contabili di rendicontazione il principio della prudenza comporta che le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate, mentre tutte le componenti negative devono essere contabilizzate e quindi rendicontate, anche se non sono definitivamente realizzate.
Il principio della prudenza cosi' definito rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo formativo delle valutazioni presenti nei documenti contabili del sistema di bilancio. I suoi eccessi devono pero' essere evitati perche' sono pregiudizievoli al rispetto della rappresentazione veritiera e corretta delle scelte programmatiche e degli andamenti effettivi della gestione e quindi rendono il sistema di bilancio inattendibile.
Il principio della prudenza non deve condurre all'arbitraria e immotivata riduzione delle previsioni di entrata, proventi e valutazioni del patrimonio, bensi' esprimere qualita' di giudizi a cui deve informarsi un procedimento valutativo e di formazione dei documenti del sistema di bilancio che risulti veritiero e corretto. Cio' soprattutto nella ponderazione dei rischi e delle incertezze connessi agli andamenti operativi degli enti e nella logica di assicurare ragionevoli stanziamenti per la continuita' dell' amministrazione.

10. Principio della coerenza

Occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico infatti deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine.
La coerenza interna implica:
- in sede preventiva, che gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale siano conseguenti alla pianificazione dell'ente;
- in sede di gestione, che le decisioni e gli atti non siano in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione pluriennale e annuale e non pregiudichino gli equilibri finanziari ed economici;
- in sede di rendicontazione, che sia dimostrato e motivato lo scostamento fra risultati ottenuti e quelli attesi.
La coerenza interna del sistema di bilancio riguarda anche i criteri particolari di valutazione delle singole poste in conformita' ai postulati e principi generali e concerne le strutture e le classificazioni dei conti nel bilancio di previsione, nel rendiconto e nel bilancio d'esercizio. Le strutture dei conti devono essere tra loro comparabili non solo da un punto di vista formale ma anche di omogeneita' e correttezza negli oggetti di analisi e negli aspetti di contenuto dei fenomeni esaminati.
La coerenza esterna comporta una connessione fra il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione dell'amministrazione pubblica, le direttive e le scelte strategiche di altri livelli di governo del sistema pubblico anche secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica.

11. Principio della continuita' e della costanza

La valutazione delle poste contabili di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuazione delle attivita' istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica e' costituita. Il principio della continuita' si fonda sulla considerazione che ogni sistema aziendale, sia pubblico sia privato, deve rispondere alla preliminare caratteristica di essere atto a perdurare nel tempo. Pertanto le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilita' di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti. Il principio si applica anche al fine di garantire equilibri economico - finanziari che siano salvaguardati e perdurino nel tempo. Il principio della continuita' riguarda anche i dati contabili che nella successione del tempo devono essere rilevati e rappresentati con correttezza nelle situazioni contabili di chiusura e di riapertura dei conti e in tutti i documenti contabili.
Inoltre, la costanza di applicazione dei principi contabili generali e di quelli particolari di valutazione e' uno dei cardini delle determinazioni finanziarie, economiche e patrimoniali dei bilanci di previsione, della gestione, del rendiconto e bilancio d'esercizio (principio della costanza). Infatti, Il principio della continuita' e quello della costanza dei criteri applicati introducono le condizioni essenziali per la comparabilita' delle valutazioni tra i documenti contabili del bilancio di previsione e della rendicontazione e delle singole e sintetiche valutazioni nel tempo, anche connesse con i processi gestionali. L'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati, deve rappresentare un' eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio. Il principio della costanza, insieme agli altri postulati, risponde alla logica unitaria di rappresentare nel sistema di bilancio, mediante i diversi valori contabili di tipo finanziario, economico e patrimoniale, la coerenza, la chiarezza e la significativita' delle scelte di programmazione, della gestione e delle risultanze finali di esercizio.

12. Principio della comparabilita' e verificabilita'

Gli utilizzatori delle informazioni di bilancio devono essere in grado di comparare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali. Gli utilizzatori, inoltre, devono poter comparare le informazioni di bilancio anche tra enti pubblici diversi, e dello stesso settore, al fine di valutarne le diverse potenzialita' gestionali, gli orientamenti strategici e le qualita' di una sana e buona amministrazione. Deve essere consentita anche la valutazione delle situazioni patrimoniali, degli andamenti economici e finanziari, nonche' delle relative modificazioni.
Il costante e continuo rispetto dei principi contabili e' condizione necessaria per la comparabilita' spazio-temporale dei documenti del sistema di bilancio sia per gli organi di governance interna ed esterna alla stessa singola amministrazione pubblica a cui ci si riferisce, sia per ogni categoria di portatori di interesse che vuole ottenere informazioni sulla gestione pubblica.
Un'importante implicazione della caratteristica qualitativa della comparabilita' e' che gli utilizzatori siano informati dei principi contabili impiegati nella preparazione dei documenti e dei dati che compongono il sistema di bilancio, di qualsiasi cambiamento nell'applicazione di tali principi e degli effetti di tali cambiamenti.
Il requisito di comparabilita' non deve essere un impedimento all'introduzione dei principi contabili applicativi piu' adeguati alla specifica operazione. Non e' appropriato che un'amministrazione pubblica continui a contabilizzare nel medesimo modo un'operazione od un evento se il criterio adottato non e' conforme al disposto normativo ed ai principi contabili.
Nell'ambito della stessa amministrazione pubblica la comparabilita' dei bilanci in periodi diversi e' possibile se sussistono le seguenti condizioni:
- la forma di presentazione e' costante, cioe' il modo di esposizione delle voci deve essere uguale o almeno comparabile;
- i criteri di valutazione adottati sono mantenuti costanti. L'eventuale cambiamento deve essere giustificato da circostanza eccezionale per frequenza e natura. In ogni caso l'effetto del cambiamento dei criteri di valutazione sul risultato dell'esercizio e sul patrimonio netto deve essere adeguatamente illustrato e motivato;
- i mutamenti strutturali nell'organizzazione e gli eventi di natura straordinaria devono essere chiaramente evidenziati.
Inoltre, l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria (principio della Verificabilita'). La verificabilita' delle informazioni non riguarda solo la gestione e la rendicontazione ma anche il processo di programmazione e di bilancio per ricostruire adeguatamente e documentalmente il procedimento di valutazione che ha condotto alla formulazione delle previsioni e dei contenuti della programmazione e dei relativi obiettivi.

13. Principio di neutralita' o imparzialita'

La redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi. La neutralita' o imparzialita' deve essere presente in tutto il procedimento formativo del sistema di bilancio, sia di programmazione e previsione, sia di gestione e di rendicontazione, soprattutto per quanto concerne gli elementi soggettivi.
La presenza di elementi soggettivi di stima non e' condizione per far venir meno l'imparzialita', la ragionevolezza e la verificabilita'. Discernimento, oculatezza e giudizio sono alla base dei procedimenti e delle metodologie di ragioneria a cui la preparazione dei documenti contabili deve informarsi e richiedono due requisiti essenziali, la competenza e la correttezza tecnica. L'imparzialita' contabile va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi.

14. Principio della pubblicita'

Il sistema di bilancio assolve una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili. E' compito dell'amministrazione pubblica rendere effettiva tale funzione assicurando ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie.
Affinche' i documenti contabili di previsione e di rendicontazione assumano a pieno la loro valenza politica, giuridica, economica e sociale devono essere resi pubblici secondo le norme vigenti.
Il rispetto del principio della pubblicita' presuppone un ruolo attivo dell'amministrazione pubblica nel contesto della comunita' amministrata, garantendo trasparenza e divulgazione alle scelte di programmazione contenute nei documenti previsionali ed ai risultati della gestione descritti in modo veritiero e corretto nei documenti di rendicontazione; cio' e' fondamentale per la fruibilita' delle informazioni finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio.

15. Principio dell'equilibrio di bilancio

Le norme di contabilita' pubblica pongono come vincolo del bilancio di previsione il pareggio finanziario.
L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa.
Il rispetto del principio di pareggio finanziario invero non basta per soddisfare il principio generale dell'equilibrio del sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione.
Il pareggio finanziario nel bilancio di previsione infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione.
Nel sistema di bilancio di un'amministrazione pubblica, gli equilibri stabiliti in bilancio devono essere rispettato considerando non solo la fase di previsione, ma anche la fase di rendicontazione come prima forma del controllo interno, concernente tutti i flussi finanziari generati dalla produzione, diretta o indiretta e quindi effettuata anche attraverso le altre forme di gestione dei servizi erogati e di altre attivita' svolte.
Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi e' piu' ampio del normato principio del pareggio finanziario di competenza nel bilancio di previsione autorizzatorio. Anche la realizzazione dell'equilibrio economico (sia nei documenti contabili di programmazione e previsione e quindi con riferimento al budget ed al preventivo economico sia nei documenti contabili di rendicontazione e quindi nel conto economico di fine esercizio) e' garanzia della capacita' di perseguire le finalita' istituzionali ed innovative di un'amministrazione pubblica in un mercato dinamico.
L'equilibrio finanziario del bilancio non comporta necessariamente una stabilita' anche di carattere economico e patrimoniale.
Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunita' amministrata.

16. Principio della competenza finanziaria

Il principio della competenza finanziaria, i cui contenuti specifici saranno definiti ai sensi dell'articolo 36, comma 5, del presente decreto, costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).

17. Principio della competenza economica

Il principio della competenza economica rappresenta il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle diverse operazioni ed attivita' amministrative che la singola amministrazione pubblica svolge durante ogni esercizio e mediante le quali si evidenziano "utilita' economiche" cedute e/o acquisite anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari. Per il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.
La determinazione dei risultati di esercizio di ogni pubblica amministrazione implica un procedimento contabile di identificazione, di misurazione e di correlazione tra le entrate e le uscite dei documenti finanziari e tra i proventi ed i costi e le spese dei documenti economici del bilancio di previsione e di rendicontazione. Il risultato economico d'esercizio implica un procedimento di analisi della competenza economica e delle componenti economiche positive e negative relative all'esercizio cui il rendiconto si riferisce.
Il presente principio della competenza economica e' riferibile ai soli prospetti di natura economica e patrimoniale facenti parte di ogni sistema di bilancio; in particolare si fa riferimento al budget economico e/o preventivo economico, al conto economico ed al conto del patrimonio nel rendiconto della gestione.
La rilevazione contabile dell'aspetto economico della gestione e' necessaria in considerazione degli obiettivi che l'ordinamento assegna al sistema informativo obbligatorio.
I documenti di programmazione e di previsione esprimono la dimensione finanziaria di fatti economici complessivamente valutati in via preventiva.
Il rendiconto deve rappresentare la dimensione finanziaria, economica e patrimoniale dei fatti amministrativi che la singola amministrazione pubblica ha realizzato nell'esercizio.
L'analisi economica dei fatti amministrativi di una singola amministrazione pubblica richiede una distinzione tra fatti gestionali direttamente collegati ad un processo di scambio sul mercato (acquisizione, trasformazione e vendita) che danno luogo a costi o ricavi, e fatti gestionali non caratterizzati da questo processo in quanto finalizzati ad altre attivita' istituzionali e/o erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro), che danno luogo a oneri e proventi.
Nel primo caso la competenza economica dei costi e dei ricavi e' riconducibile al principio contabile n. 11 dei Dottori Commercialisti, mentre nel secondo caso, e quindi per la maggior parte delle attivita' amministrative pubbliche, e' necessario fare riferimento alla competenza economica delle componenti positive e negative della gestione direttamente collegate al processo erogativo delle prestazioni e servizi offerti alla comunita' amministrata e quindi alle diverse categorie di portatori di interesse.
Nel secondo caso quindi, i ricavi, come regola generale, devono essere imputati all'esercizio nel quale si verificano le seguenti due condizioni:
il processo produttivo dei beni o dei servizi e' stato completato;
l'erogazione e' gia' avvenuta, si e' cioe' verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprieta' o i servizi sono stati resi.
Le risorse finanziarie rese disponibili per le attivita' istituzionali dell'amministrazione, come i diversi proventi o trasferimenti correnti di natura tributaria o non, si imputano all'esercizio nel quale si e' verificata la manifestazione finanziaria e se tali risorse sono risultate impiegate per la copertura dei costi sostenuti per le attivita' istituzionali programmate. Fanno eccezione i trasferimenti a destinazione vincolata, siano questi correnti o in conto capitale, che vengono imputati in ragione del costo o dell'onere di competenza economica alla copertura del quale sono destinati.
I componenti economici negativi devono essere correlati con i ricavi dell'esercizio o con le altre risorse rese disponibili per il regolare svolgimento delle attivita' istituzionali. Detta correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio della competenza economica ed intende esprimere la necessita' di contrapporre ai componenti economici positivi dell'esercizio i relativi componenti economici negativi ed oneri, siano essi certi che presunti. Tale correlazione si realizza:
per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione o cessione del prodotto o servizio realizzato. L'associazione puo' essere effettuata analiticamente e direttamente o sulla base di assunzioni del flusso dei costi;
per ripartizione dell'utilita' o funzionalita' pluriennale su base razionale e sistematica, in mancanza di una piu' diretta associazione. Tipico esempio e' rappresentato dall'ammortamento;
per imputazione diretta di costi al conto economico dell'esercizio o perche' associati a funzioni istituzionali, o perche' associati al tempo, o perche' sia venuta meno l'utilita' o la funzionalita' del costo. In particolare quando:
a) i costi sostenuti in un esercizio esauriscono la loro utilita' gia' nell'esercizio stesso, o non sia identificabile o valutabile la futura utilita';
b) viene meno o non sia piu' identificabile o valutabile la futura utilita' o la funzionalita' dei fattori produttivi i cui costi erano stati sospesi in esercizi precedenti;
c) L'associazione al processo produttivo o la ripartizione delle utilita' del costo a cui ci si riferisce su base razionale e sistematica non risulti piu' di sostanziale rilevanza.
I componenti economici positivi quindi devono essere correlati ai componenti economici negativi o costi o spese dell'esercizio. Tale correlazione costituisce il corollario fondamentale del principio della competenza economica dei fatti gestionali caratterizzanti l'attivita' amministrativa di ogni amministrazione pubblica.

18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma

Se l'informazione contabile deve rappresentare fedelmente ed in modo veritiero le operazioni ed i fatti che sono accaduti durante l'esercizio, e' necessario che essi siano rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformita' alla loro sostanza effettiva e quindi alla realta' economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale.
La sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.
 
Allegato 2

(previsto dall'articolo 26, comma 3)
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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