Gazzetta n. 171 del 25 luglio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 13 luglio 2011 |
Modifica degli articoli 5 e 6 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Ramandolo». |
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IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo agroalimentare e della qualita'
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, recante disposizioni sulla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 legge 7 luglio 2009, n. 88; Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole del 9 ottobre 2001, con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di origine controllata e garantita del vino «Ramandolo» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dalla Regione Friuli Venezia Giulia, intesa ad ottenere modifiche degli articoli 5 e 6 del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata e garantita del vino «Ramandolo»; Visto il parere favorevole della Regione Friuli Venezia Giulia sull'istanza di cui sopra; Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle Denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta degli articoli 5 e 6 del disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 38 del 16 febbraio 2011; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta degli articoli 5 e 6 del disciplinare sopra citati; Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica della degli articoli 5 e 6 del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata e garantita del vino «Ramandolo»;
Decreta: Articolo unico
1. Gli articoli 5 e 6 del disciplinare di produzione del vino a Denominazione di origine controllata e garantita «Ramandolo», approvato con decreto del Ministero delle politiche agricole del 9 ottobre 2001, sono sostituiti per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 luglio 2011
Il Capo Dipartimento: Caldogno |
| Annesso MODIFICA DEGLI ARTICOLI 5 E 6 DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEL VINO «RAMANDOLO» Art. 5.
1. Nell'interno della zona di produzione devono essere effettuate tutte le operazioni di vinificazione e di eventuale arricchimento del grado alcolico, compreso l'appassimento delle uve che potra' verificarsi sulla pianta o in locali idonei sia termocondizionati che a ventilazione forzata. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che la vinificazione possa avvenire anche all'interno dei territori dei comuni di Nimis e Tarcento. 2. Le uve destinate alla vinificazione del vino a Denominazione di origine controllata e garantita «Ramandolo» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 11%. 3. La resa massima dell'uva in vino compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro non puo' superare il 65%. Per rese fino al limite massimo del 70%, il 65% sara' considerato vino a Denominazione di origine controllata e garantita ed il restante 5% non avra' diritto alla Denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla Denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. 4. Nella vinificazione e nell'affinamento del vino a Denominazione di origine controllata e garantita «Ramandolo» e' consentito l'uso di botti in legno.
Art. 6.
1. Il vino a Denominazione di origine controllata e garantita «Ramandolo» messo al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: giallo dorato piu' o meno intenso; odore: intenso e caratteristico; sapore: gradevolmente dolce, vellutato piu' o meno tannico e di corpo con eventuale sentore di legno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol; acidita' totale minima: 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l; acidita' volatile massima: 30 meq/l. 2. E' facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto. |
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