In sostituzione di quanto riportato nella modifica del disciplinare di produzione della denominazione Valle d'Aosta Lard d'Arnad/Vallee d'Aoste Lard d'Arnad pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2011, all'art. 4, comma 3, anziche' «Il lardo deve essere tagliato e collocato negli appositi contenitori di legno (doils) dopo non oltre 48 ore dall'avvenuta macellazione», leggi «Il lardo deve essere tagliato e collocato negli appositi contenitori di legno (doils) dopo non oltre 48 ore dal giorno successivo alla macellazione». |