Gazzetta n. 171 del 25 luglio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
COMUNICATO |
Parere relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere» e proposta del relativo disciplinare di produzione. |
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Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda presentata per il tramite della Regione Puglia su istanza delle Organizzazoni di categoria e su richiesta dei produttori interessati, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere» Ha espresso, nella riunione dei giorni 23 e 24 giugno 2011, presente il funzionario della Regione Puglia parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo Decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, Via XX settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione. |
| Allegato Proposta di disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere» Articolo 1
(denominazione e vini)
La denominazione di origine controllata "Tavoliere delle Puglie" o "Tavoliere" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: - "Rosso", anche Riserva e Rosato - "Nero di Troia", anche Riserva
Articolo 2 (base ampelografia)
I vini a denominazione di origine controllata "Tavoliere delle Puglie" o "Tavoliere" devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografia: "Tavoliere delle Puglie" o "Tavoliere" Rosso anche Riserva e Rosato: Nero di Troia per almeno il 65 %. Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, nella misura massima del 35%, anche le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Capitanata" e "Murgia Centrale" - iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011. "Tavoliere delle Puglie" o "Tavoliere" Nero di Troia anche Riserva: Nero di Troia per almeno il 90 % . Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione in Puglia per la zona di produzione omogenea "Capitanata" e "Murgia Centrale" nella misura massima del 10 % come sopra identificati.
Articolo 3 (zona di produzione delle uve)
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Tavoliere delle Puglie" o "Tavoliere" comprende tutto il territorio amministrativo dei seguenti comuni della provincia di Foggia: Lucera, Troia, Torremaggiore, San Severo, S. Paolo Civitate, Apricena, Foggia, Orsara di Puglia, Bovino, Ascoli Satriano, Ortanova, Ordona, Stornara, Stornarella,Cerignola, e dei seguenti comuni della provincia della BAT: Trinitapoli, S. Ferdinando di Puglia e Barletta.
Articolo 4 (norme per la viticoltura)
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Tavoliere delle Puglie" o "Tavoliere" devono essere quelle della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni bene esposti ad esclusione di quelli ad alta dotazione idrica. La densita' di impianto per i nuovi vigneti e per i reimpianti non potra' essere inferiore a 3.500 ceppi per ettaro in coltura specializzata. Per i vigneti piantati prima dell'approvazione del presente disciplinare sono ammesse le densita' reali e tradizionali delle zone di produzione. Le forme di allevamento consentite sono quelle generalmente usate nella zona, ossia l'alberello e le spalliere tenute a guyot e a cordone speronato, o comunque forme atte a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Solo per gli impianti preesistenti sono ammesse le forme di allevamento gia' in uso nella zona, il tendone e la pergola pugliese, con i sesti di impianto adeguati a tali forme di allevamento gia' esistenti. E' consentita l'irrigazione esclusivamente in forma di soccorso. E' vietata ogni pratica di forzatura. Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 1 ed i titoli alcolometrici minimi delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:
------------------------------------------------------------------ Tipologia Produzione Titolo alcolometrico volumico naturale uva t /h minimo ------------------------------------------------------------------ Rosso 15,0 12,00 ------------------------------------------------------------------ Rosato 16,0 11,50 ------------------------------------------------------------------ Nero di Troia 14,0 12,50 ------------------------------------------------------------------
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le rese dovranno essere riportate, purche' la produzione non superi del 20% i limiti medesimi. Oltre detti limiti, tutta la produzione non avra' diritto alla denominazione di origine controllata "Tavoliere delle Puglie" o "Tavoliere". La Regione Puglia, con proprio decreto, sentiti i Consorzi di tutela e le Organizzazioni di categoria interessate, tenuto conto delle condizioni ambientali, di coltivazione e di mercato, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva rivendicabile per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al competente Organismo di controllo.
Articolo 5 (norme per la vinificazione)
Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'Articolo 3 e' tuttavia consentito che dette operazioni siano effettuate anche nell'ambito dei comuni confinanti alla zona come sopra delimitata. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva, per tutte le tipologie non deve essere superiore al 70%. Qualora tale resa superi il limite massimo sopra riportato, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine ma potra' essere destinata, qualora sussistono i requisiti alla produzione di vini ad indicazione geografica nell'ambito geografico delimitato. Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Per tutte le tipologie, e' ammessa colmatura con un massimo del 5% di altri vini anche di altre annate, dello stesso colore e varieta', aventi diritto alla denominazione di origine controllata "Tavoliere delle Puglie" o "Tavoliere". E' consentito l'arricchimento, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti allo Schedario viticolo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo di concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite. E' inoltre consentita la dolcificazione secondo la vigente normativa comunitaria e nazionale. Il vino a denominazione di origine controllata "Tavoliere delle Puglie" o "Tavoliere" Rosso Riserva, prima dell'immissione al consumo, deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 2 anni di cui almeno 8 mesi in botti di legno, a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve. Il vino a denominazione di origine controllata "Tavoliere delle Puglie" o "Tavoliere" Nero di Troia Riserva, prima dell'immissione al consumo deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 2 anni di cui almeno 8 mesi in botti di legno, a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.
Articolo 6 (caratteristiche al consumo)
I vini di cui all'articolo 1, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Tavoliere delle Puglie" o "Tavoliere" Rosso: - colore: rosso rubino piu' o meno intenso talvolta con riflessi tendenti al granato; - odore: caratteristico, intenso, fruttato; - sapore: secco o abboccato, caratteristico; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 %; - acidita' totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo : 22 g/l; - zucchero riduttore residuo non superiore a 9 g/l. "Tavoliere delle Puglie" o "Tavoliere" Rosato: - colore: rosato piu' o meno intenso con l' invecchiamento; - odore: delicato, fruttato; - sapore: secco o abboccato, caratteristico; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 %; - acidita' totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo : 19 g/l. - zucchero riduttore residuo non superiore a 9 g/l. "Tavoliere delle Puglie" o "Tavoliere" Rosso Riserva: - colore: rosso rubino piu' o meno intenso talvolta con riflessi granato con l' invecchiamento; - odore: delicato, caratteristico; - sapore: secco o abboccato, di corpo, caratteristico; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%; - acidita' totale minima : 4,5 g/l - estratto non riduttore minimo: 23 g/l - zucchero riduttore residuo non superiore a 9 g/l. "Tavoliere delle Puglie" o "Tavoliere" Nero di Troia: - colore: rosso rubino piu' o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al granato; - odore: caratteristico, intenso e fruttato; - sapore: secco o abboccato, armonico ; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 %; - acidita' totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 22 g/l - zucchero riduttore residuo non superiore a 9 g/l. "Tavoliere delle Puglie" o "Tavoliere" Nero di Troia Riserva: - colore: rosso rubino piu' o meno intenso talvolta con riflessi granato, con l'invecchiamento; - odore: delicato, caratteristico; - sapore: secco o abboccato, caratteristico; - titolo alcolometrico volumico totale minimo:13,00%; - acidita' totale minima: 4,5 g/l - estratto non riduttore minimo: 24 g/l - zucchero riduttore residuo non superiore a 9 g/l. E' facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.
Articolo 7 (etichettatura e presentazione)
Ai vini di cui all'Articolo 1, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. E' consentito, altresi', l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni , aree, fattorie e localita' comprese nella zona delimitata nel precedente Articolo 3 - cosi' come identificate e delimitate nell'elenco di cui all'Allegato 1 del presente disciplinare di produzione - e dalle quali effettivamente provengono dalle uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto nel rispetto della normativa vigente. La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo e' consentita, alle condizioni previste dalla normativa vigente per tutte le tipologie dei vini indicate all'Articolo 1. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari, sono consentite dalle norme comunitarie e nazionali in materia, oltre alle menzioni tradizionali, del modo di elaborazione e altre, purche' pertinenti ai vini di cui all'Articolo 1. Nell'etichettatura dei vini a denominazione di origine controllata "Tavoliere delle Puglie" o "Tavoliere" e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Articolo 8 (confezionamento)
I vini a denominazione di origine controllata "Tavoliere delle Puglie" o "Tavoliere", possono essere confezionati in bottiglie di vetro con capacita' da litri 0,250 a litri 9, ad esclusione di dame e damigiane. Sono consentiti tutti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente, ad esclusione del tappo a corona. E' consentito l'uso del tappo in vetro. E' altresi' consentito l'uso di contenitori alternativi al vetro tipo "bag in box", costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato idoneo all'uso alimentare, racchiuso in un involucro di cartone o altro materiale rigido, di capacita' non superiore a litri 3. I vini di cui all'articolo recanti la menzione "Riserva", devono essere confezionati solo in bottiglie di vetro, ad esclusione di dame e damigiane, della capacita' da litri 0,375 a litri 9 e chiuse con tappo di sughero raso bocca. |
| Allegato 1 LISTA POSITIVA DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE E/O TOPONIMI PER LA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «TAVOLIERE DELLE PUGLIE» O «TAVOLIERE».
1) Valle Scodella 2) Valleverde 3) Mortellino 4) Posta Crusta 5) Vigna Cenerata 6) Montecigliano 7) Cuparoni 8) Terra dei Bisi 9) Quarto 10) I Parioni 11) Coppa Malva 12) Terra di Corte 13) Quadrone delle Vigne Agro di Foggia; 14) Santa Chiara Agro di Foggia; 15) Marchesa Agro di Lucera; 16) Masseria Celentano Agro di Lucera; 17) Guado San Leo Agro di San Severo; 18) Tenuta Coppanetta Agro di San Severo; 19) Incoronata Agro di Foggia; 20) Posta Uccello Agro di Cerignola; 21) Risicata Agro di Cerignola; 22) Torre Alemanna Agro di Cerignola; 23) Tenuta Capaccio Agro di Orsara. |
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