Gazzetta n. 171 del 25 luglio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Montecucco Sangiovese».



Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda presentata dall'Associazione produttori vitivinicoli toscani, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Montecucco Sangiovese»;
Visto il parere favorevole della Regione Toscana sull'istanza di cui sopra;
Ha espresso, nella riunione del 20 e 21 aprile 2011, presente il funzionario della regione Toscana, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione.
 
Allegato

Annesso PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI «MONTECUCCO SANGIOVESE».

Art. 1.
Denominazione

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Montecucco Sangiovese», anche nella tipologia riserva, e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Base ampelografica

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Montecucco Sangiovese» devono essere ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 3 e provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Sangiovese: minimo 90%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini da sole o congiuntamente, fino a un massimo del 10%, le uve a bacca rossa, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana, con l'esclusione della Malvasia nera, Malvasia nera di Brindisi e Aleatico.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Montecucco Sangiovese» comprende i terreni vocati alla qualita' ed idonei alla coltura della vite nei territori all'interno della provincia di grosseto nei seguenti comuni: Cinigiano, Civitella Paganico, Campagnatico, Castel del Piano, Roccalbegna, Arcidosso e Seggiano. Tale zona e' cosi' delimitata: a nord il confine parte dall' incrocio della s.s. 223 con il confine amministrativo del comune di Civitella Paganico e lungo di esso prosegue fino ad incrociare in direzione sud-est il confine amministrativo del comune di Cinigiano in prossimita' della linea ferroviaria Siena-Monte Antico.
Da qui, seguendo il confine del comune di Cinigiano, prosegue in direzione est fino ad incontrare il confine amministrativo del comune di Castel del Piano lungo di esso in direzione nord-est fino ad incontrare il confine amministrativo del comune di Seggiano, segue detto confine fino ad incontrare la s.s. 323 al ponte sul fosso Ansitonia, si prosegue lungo detta statale 323 in direzione sud e fino all'incrocio con la strada provinciale 64 nei pressi del centro abitato di Castel del Piano. Da qui la delimitazione prosegue fino a quando la strada non incontra il confine amministrativo del comune di Castel del Piano, si continua lungo detto confine in direzione sud-est lungo il torrente Ente fino al ponte della Peve sul torrente Ente stesso, si prosegue lungo la provinciale n. 26 (Arcidosso) in direzione nord fino ad incontrare il confine amministrativo del comune di Arcidosso e si segue detto confine fino a quando non si incrocia il torrente Zancona in direzione sud fino ad incontrare il confine amministrativo del comune di Cinigiano a sud dell'abitato di Monticello Amiata in localita' Banditaccia. Da qui si prosegue lungo il confine di Cinigiano fino ad incontrare la strada provinciale n. 55 (Cinigiano-Stribugliano-Vallerona), si prosegue a sud-ovest, lungo detta strada sino al centro abitato di Stribugliano. Da qui si procede, in direzione sud-ovest, lungo la strada provinciale che si ricongiunge alla strada provinciale cinigianese, sino in prossimita' del podere «Il Cavallino». Da qui si prosegue sino al torrente Trasubie a quota 308 e quindi lungo il fosso Istrico, in direzione sud-ovest, sino a quota 400, dove percorrendo la strada interna per podere Pian di Simone, in direzione sud ci si ricollega alla strada provinciale n. 24 (Baccinello-Cana). Da qui si prosegue in direzione Baccinello sino all'incrocio della strada vicinale dell'Orto di Boccio che si segue sino ad intersecare con il fosso dell'Atleta. Da questo punto seguendo il corso del fosso dell'Atleta, il confine di ricongiunge alla strada provinciale n. 24. Detta strada si percorre sino al limite amministrativo del comune di Scansano e di seguito, in direzione ovest, sino al limite amministrativo del comune di Campagnatico in prossimita' del podere Repenti. Lungo il confine del comune di Campagnatico si prosegue in direzione sud-ovest e poi verso nord fino al punto di incrocio con il comune di Civitella Paganico nei pressi della localita' Poggio dei Massani. Lungo il confine del comune di Civitella Paganico si prosegue verso nord fino al punto di partenza dove questo incrocia la s.s. 223.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Montecucco Sangiovese» di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve, al mosto e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono da considerarsi pertanto idonei ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo unicamente quelli collinari di giacitura e orientamento adatti con sufficiente altitudine e buona sistemazione idraulico-agraria.
Sono da considerarsi invece inadatti, e non possono essere quindi iscritti al predetto Schedario, quei vigneti situati in terreni umidi, su fondi valle ed in terreni fortemente argillosi.
2. La densita' di impianto deve essere quella generalmente usata in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini. Per i nuovi impianti e i reimpianti la densita' dei ceppi, calcolata sul sesto d'impianto, non puo' essere inferiore a 3300 piante ad ettaro.
3. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.
4. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare 7 tonnellate.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
L'eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.
Fermo restando il limite sopra indicato la produzione per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, sulla base dell'effettiva superficie coperta dalla vite.
5. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Toscana, su proposta del consorzio di tutela, fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona della produzione di cui all'art. 3.
Nell'ambito della resa massima fissata nel presente articolo, la regione Toscana, su proposta del consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria, puo' fissare i limiti massimi di uva rivendicabili per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare di produzione in rapporto alla necessita' di conseguire un migliore equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui all'articolo precedente.
6. Le uve destinate alla vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Montecucco Sangiovese», devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12% vol.
7. Le uve destinate alla vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Montecucco Sangiovese» riserva, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,50% vol.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Montecucco Sangiovese» devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui al precedente art. 3 e nelle relative aree amministrative comunali.
2. L'imbottigliamento deve essere effettuato nell'ambito della provincia di Grosseto.
3. Nella vinificazione ed elaborazione devono essere seguiti i criteri tecnici piu' razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al prodotto finale le migliori caratteristiche di qualita'.
4. E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti e condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 o, in alternativa, con mosto concentrato rettificato o a mezzo di altre tecnologie consentite.
5. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
6. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Montecucco Sangiovese» non puo' essere immesso al consumo prima del 1° aprile del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve, fermo restando il periodo di affinamento obbligatorio minimo di dodici mesi in contenitori di rovere e di quattro mesi in bottiglia.
7. Il vino denominazione di origine controllata e garantita «Montecucco Sangiovese» riserva non puo' essere immesso al consumo prima del 1° settembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve, fermo restando il periodo di affinamento obbligatorio minimo di trenta mesi, di cui ventiquattro mesi in contenitori di rovere e di sei mesi in bottiglia.
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Montecucco Sangiovese» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Montecucco Sangiovese»:
colore: rosso rubino intenso;
odore: fruttato e caratteristico;
sapore: armonico, asciutto, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l;
«Montecucco Sangiovese» riserva:
colore: rosso rubino intenso tendente al granato;
odore: ampio vinoso,elegante, caratteristico;
sapore: pieno, asciutto, caldo, elegante, con eventuale sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.
2. E' facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra menzionati per l'acidita' totale e per l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione

1. Ai vini a denominazione di origine controllata e garantita «Montecucco Sangiovese» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e «similari».
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
2. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Montecucco Sangiovese» puo' inoltre essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dai relativi toponimi o nomi tradizionali che devono figurare in un apposito elenco regionale ai sensi dell' art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010 e che la relativa superficie sia distintamente specificata nello schedario viticolo. Inoltre, la vinificazione, l'elaborazione e la conservazione del vino devono avvenire in recipienti separati, e, tale menzione, seguita dal toponimo o nome tradizionale, deve essere riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento.
3. Per tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Montecucco Sangiovese» e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.
Confezionamento

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Montecucco Sangiovese» devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie dei tipi Bordolese o Borgognona di capacita' non superiore a 6 litri chiuse con tappo di sughero raso bocca.
2. Tuttavia, per i contenitori di vetro con capacita' fino a 0,250 litri, e' ammesso l'utilizzo di altri dispositivi di chiusura previsti dalla normativa vigente in materia.
 
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