Gazzetta n. 169 del 22 luglio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 15 giugno 2011 |
Riconoscimento, alla prof.ssa Ramona Chiritescu, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante. |
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IL DIRETTORE GENERALE per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica
Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81; Vista l'istanza presentata dalla prof.ssa Ramona Chiritescu, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea; Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato; Vista la nota 14 gennaio 2009, prot. n. 24475, con la quale il «Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Centrul naţional de recunoaştere şi echivalare a diplomeor» ha dichiarato che il certificato di «definitivatul» deve essere considerato quale superamento del periodo biennale di prova previsto dall'ordinamento scolastico romeno, la cui mancanza non pregiudica il riconoscimento professionale richiesto; Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie; Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione di novembre 2010, il certificato di conoscenza della lingua italiana - Livello C2 - CELI 5 DOC con prova orale aggiuntiva, presso il Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Universita' per stranieri di Perugia; Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata e' qualificata nello Stato membro d'origine; Rilevato che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento e' subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, comprensiva della formazione didattico-pedagogica; Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 8 ottobre 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007; Visto il decreto direttoriale, prot. n. 2663 del 13 aprile 2011, che subordina, al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento; Vista la nota 26 maggio 2011, prot. n. 21204, acquisita agli atti di questa direzione con prot. n. 3851 del 8 giugno 2011, con la quale l'Assessorato istruzione e cultura - Dipartimento sovrintendenza agli studi della Regione autonoma della Valle d'Aosta, ha comunicato l'esito favorevole della prova attitudinale sostenuta dall'interessata; Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;
Decreta:
1. Il titolo di formazione professionale: diploma di istruzione post-secondaria: «Diploma de Licenţă - Seie U Nr. 0005205 - Licentiat in Filologie - specializarea Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română», comprensivo della formazione didattico pedagogica, conseguito nella sessione giugno 2002 presso la Facolta' di lettere dell'Universita' «Al. I. Cuza» di Iaşi, posseduto dalla prof.ssa Ramona Chiritescu, cittadina romena nata a Radauti (Romania) il 27 gennaio 1980, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e' titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole secondarie, per le classi di abilitazione o concorso: 45/A - Seconda lingua straniera (Inglese); 46/A - Lingue e civilta' straniere (Inglese). 2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 giugno 2011
Il direttore generale: Palumbo |
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