Gazzetta n. 169 del 22 luglio 2011 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 2011, n. 117 |
Regolamento recante criteri e modalita' di riconoscimento a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche di forme organizzative speciali, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera f); Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2010; Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, nella seduta del 16 dicembre 2010; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 9 dicembre 2010 e del 27 gennaio 2011; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011; Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1 Oggetto
1. Il presente regolamento reca disposizioni per la disciplina dei presupposti e dei requisiti richiesti alle fondazioni lirico-sinfoniche ai fini del riconoscimento del diritto di dotarsi di forme organizzative speciali. Definisce e disciplina, altresi', i contenuti e le modalita' di attuazione delle forme organizzative speciali contemplate dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, di seguito denominato: «decreto-legge». 2. La fondazione dotata di forma organizzativa speciale ha personalita' giuridica di diritto privato ed e' disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo. 3. Alla fondazione dotata di forma organizzativa speciale continuano, inoltre, ad applicarsi le disposizioni vigenti nel settore lirico-sinfonico, non incompatibili con il presente regolamento, ed in particolare quelle di cui dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, di seguito denominato: «decreto legislativo», per cio' che attiene: a) alle finalita' di diffusione dell'arte musicale, di formazione professionale dei quadri artistici e di educazione musicale della collettivita', nel rispetto del vincolo di bilancio, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo; b) alla disciplina in tema di patrimonio e di gestione, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo; c) alla disciplina in materia di scritture contabili e di bilancio, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo; d) alla disciplina in materia di conservazione di diritti, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo; e) alla disciplina in materia di decadenza dai diritti e dalle prerogative riconosciute, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo; f) alla disciplina in materia di vigilanza, di insolvenza, di amministrazione straordinaria, di personale, di corpi artistici e di disposizioni tributarie, di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del decreto legislativo. 4. Alla fondazione dotata di forma organizzativa speciale continua, altresi', ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 23 della legge 14 agosto 1967, n. 800, in base alla quale il Comune in cui ha sede la fondazione e' tenuto a mettere a disposizione della medesima i teatri ed i locali occorrenti per lo svolgimento delle attivita' nonche' le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1, 2 e 3, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in materia di incompatibilita' di impieghi e di attivita' di lavoro autonomo o professionale svolta dai dipendenti a tempo indeterminato.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214: «Art. 17. Regolamenti- 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64 (Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attivita' culturali), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 giugno 2010, n. 150: «Art. 1. Disposizioni per il riordino del settore lirico-sinfonico. - 1. Con uno o piu' regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, il Governo provvede alla revisione dell'attuale assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui allalegge 11 novembre 2003, n. 310, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, attenendosi ai seguenti criteri: a) razionalizzazione dell'organizzazione e del funzionamento sulla base dei principi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, di efficienza, corretta gestione, economicita', imprenditorialita' e sinergia tra le fondazioni, anche al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati nelle fondazioni tenendo in ogni caso conto dell'importanza storica e culturale del teatro di riferimento della fondazione lirico-sinfonica, desunta dalla data di fondazione del teatro e dalla sua collocazione nella tradizione operistica italiana; a-bis) miglioramento e responsabilizzazione della gestione attraverso l'individuazione di indirizzi imprenditoriali e di criteri, da recepire negli statuti delle fondazioni, volti alla designazione di figure manageriali di comprovata e specifica esperienza alle quali compete di indicare il direttore artistico e che rispondono del proprio operato sotto il controllo di un collegio dei revisori presieduto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e composto da altri due membri, di cui almeno uno magistrato della Corte dei conti; b) individuazione degli indirizzi ai quali dovranno informarsi le decisioni attribuite alla autonomia statutaria di ciascuna fondazione, con particolare riferimento alla composizione degli organi, alla gestione e al controllo dell'attivita', nonche' alla partecipazione di soggetti pubblici e privati finanziatori nel rispetto dell'autonomia e delle finalita' culturali della fondazione; lo statuto di ciascuna fondazione e le relative modificazioni sono approvati dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; c) previsione del controllo e della vigilanza sulla gestione economico-finanziaria della fondazione, in ordine alla quale e' attribuita totale responsabilita' al sovrintendente e al consiglio di amministrazione circa il rispetto dei vincoli e dell'equilibrio di bilancio; c-bis) previsione di specifici strumenti di raccordo dell'operato delle fondazioni al fine di realizzare la piu' ampia sinergia operativa possibile; d) incentivazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la rideterminazione dei criteri di ripartizione del contributo statale, salvaguardando in ogni caso la specificita' della fondazione nella storia della cultura operistica italiana e tenendo conto degli interventi strutturali effettuati a carico della finanza pubblica nei dieci anni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; d-bis) ottimizzazione delle risorse attraverso l'individuazione di criteri e modalita' di collaborazioni nelle produzioni; d-ter) destinazione di una quota crescente del finanziamento statale in base alla qualita' della produzione; e) disciplina organica del sistema di contrattazione collettiva; e-bis) incentivazione di un'adeguata contribuzione da parte degli enti locali; f) eventuale previsione di forme organizzative speciali per le fondazioni lirico-sinfoniche in relazione alla loro peculiarita', alla loro assoluta rilevanza internazionale, alle loro eccezionali capacita' produttive, per rilevanti ricavi propri o per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, con attribuzione al Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del potere di approvazione dello statuto e delle relative modifiche. Lo statuto di ciascuna delle predette fondazioni prevede, tra l'altro, che l'erogazione del contributo statale avvenga sulla base di programmi di attivita' triennali in ragione di una percentuale minima prestabilita a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, con verifica successiva dei programmi da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali. Lo statuto dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia prevede la presenza del presidente-sovrintendente e della componente del corpo accademico, eletti direttamente dall'assemblea degli accademici. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' sentito per le materie di sua specifica competenza; f-bis) individuazione delle modalita' con cui le regioni concorrono all'attuazione dei principi fondamentali in materia di spettacolo dal vivo secondo i criteri di sussidiarieta', adeguatezza, prossimita' ed efficacia, nell'ambito delle competenze istituzionali previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione. 1-bis. Ai fini della riorganizzazione e della revisione dell'assetto delle fondazioni lirico-sinfoniche, i regolamenti di cui al comma 1 rispondono altresi' ai seguenti criteri direttivi: a) prevedere l'attivazione di un percorso che coinvolga tutti i soggetti interessati, quali le regioni, i comuni, i sovrintendenti delle fondazioni, le organizzazioni sindacali rappresentative; b) costituire un tavolo di confronto con le diverse fondazioni ed i rappresentanti sindacali dei lavoratori, al fine di revisionare gli aspetti carenti della riforma attuata con il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367; c) prevedere interventi, ove necessario anche a carattere normativo, volti a favorire una maggiore stabilita' del settore tramite strumenti di finanziamento a carattere pluriennale che permettano di conoscere con il giusto anticipo le risorse di cui disporre al fine di mettere in atto una corretta gestione delle stesse; d) stabilire che gli statuti delle fondazioni lirico-sinfoniche attribuiscano con chiarezza all'amministratore generale, ovvero sovrintendente, la responsabilita' della gestione, che dovra' rispondere alle linee di indirizzo e di bilancio disposte dal consiglio di amministrazione, nonche' l'adeguata autonomia decisionale; e) prevedere la valorizzazione del sistema dei grandi teatri d'opera italiani, come definiti dalla legge 14 agosto 1967, n. 800, all'interno di un progetto di riforma che valorizzi le eccellenze specifiche, ripartendo dal principio dell'intervento culturale inteso come investimento e non come spesa; f) prevedere che siano mantenuti la capacita' di produzione culturale sul territorio e il genere di spettacolo, lirica, balletto, musica sinfonica, come tipicita' caratterizzanti l'identita' e i fini istituzionali delle fondazioni; g) valorizzare le finalita' ed il carattere sociale delle fondazioni lirico-sinfoniche, il loro ruolo educativo verso i giovani, la loro mission di trasmissione dei valori civili fondamentali, verso cui sono sempre state orientate le grandi istituzioni teatrali e culturali italiane. 2. Sugli schemi di regolamento di cui al comma 1 e' acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, del Consiglio di Stato e delle competenti commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento e' comunque emanato. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al presente articolo sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili, delle quali si procede alla ricognizione in sede di emanazione delle disposizioni regolamentari previste dal presente articolo. 3. I regolamenti previsti dal comma 1 sono emanati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.». - Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202. Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 64 del 2010, si veda nelle note alle premesse. - Il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 (Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 1996, n. 161. - Si riporta il testo dell'art. 23 della legge 14 agosto 1967, n. 800 (Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 settembre 1967, n. 233: «Art. 23. Teatri e locali. - I Comuni, nei quali ha sede l'ente lirico o l'istituzione concertistica, sono tenuti a mettere a disposizione dell'ente o istituzione medesimi, i teatri ed i locali occorrenti per lo svolgimento dell'attivita'.». - Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1992, n. 304: «Art. 9 - 1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale amministrativo, artistico e tecnico degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate e' incompatibile con qualsiasi altro lavoro dipendente pubblico o privato. 2. Coloro che vengono a trovarsi in situazione di incompatibilita' possono optare entro trenta giorni per la trasformazione del rapporto in contratto a tempo determinato di durata biennale. 3. Le attivita' di lavoro autonomo o professionale svolte dai dipendenti a tempo indeterminato sono consentite solo, a carattere saltuario, per prestazioni di alto valore artistico e professionale, fatti salvi i principi del non aggravio economico e le esigenze produttive degli enti o istituzioni di cui al comma 1. Tali attivita' devono essere preventivamente autorizzate dal sovrintendente, sentito il direttore artistico. I criteri per la concessione delle autorizzazioni sono stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Per il 1993, gli enti e le istituzioni di cui al comma 1 non possono assumere personale a tempo indeterminato, neanche in sostituzione di personale cessato dal servizio. Sono altresi' vietate assunzioni di personale a tempo determinato, salvo che si tratti di personale artistico e tecnico da impiegare per singole opere o spettacoli, o di personale tecnico, artistico e amministrativo addetto alla preparazione e allo svolgimento di festival estivi o all'aperto di fama internazionale che risultino realta' consolidate e con carattere di continuita'. Non si applicano le disposizioni della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni. 5. La permanenza della idoneita' professionale artistica ai fini della continuazione del rapporto a tempo indeterminato del personale artistico in servizio al 31 dicembre 1992 e' accertata su richiesta del sovrintendente, sentito il direttore artistico, da apposita commissione, nominata dal sovrintendente stesso, attenendosi ai criteri fissati per l'espletamento dei concorsi pubblici. Gli effetti della verifica e le conseguenti modalita' attuative sono regolate dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza oneri finanziari aggiuntivi a carico degli enti. 6. Il Ministro del turismo e dello spettacolo con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta direttive agli enti lirici per l'individuazione degli interventi da attuarsi in ordine alla eventuale mobilita' del personale anche a seguito dell'applicazione del comma 5. 7. Per il 1993, la diaria per gli spettacoli fuori sede non puo' essere superiore alla quota giornaliera dello stipendio base lordo del dipendente non dirigente di qualifica piu' elevata. Per lo stesso anno, non puo' essere autorizzata una spesa complessiva per lavoro straordinario superiore al 90 per cento della media di quella sostenuta negli anni 1990, 1991 e 1992. 8. Sono vietati contratti integrativi aziendali che comportino oneri finanziari diretti o indiretti a carico degli enti, anche tramite riduzione dell'orario ordinario di lavoro. 9. Al fine di contenere i costi per compensi degli artisti, nonche' per i contratti di carattere professionale o di collaborazione, l'Autorita' competente in materia di spettacolo, sentito il comitato di coordinamento di cui all'articolo 20 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e la Commissione centrale per la musica, puo' procedere biennalmente a stabilire un tariffario dei livelli massimi dei suddetti compensi tenendo conto del livello dei tariffari degli ultimi tre anni. 10. Entro due mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario sara' liquidato agli enti lirici ed alle istituzioni concertistiche assimilate un acconto di importo pari al 60 per cento del contributo ordinario dell'anno precedente. L'assegnazione di una quota del contributo ordinario, da quantificare con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, e' condizionata per ciascun ente ad una contribuzione annua della regione e degli enti locali complessivamente non inferiore alla quota di spesa globale di ciascun ente accertata nel conto consuntivo dell'anno precedente, al netto delle partite di giro e delle anticipazioni bancarie, stabilita con il medesimo decreto. 11. Una seconda quota dell'acconto, pari ad un ulteriore 20 per cento, e' erogata entro il 30 giugno 1993 qualora entro tale data non siano stati individuati nuovi parametri e approvati nuovi organici per i singoli enti lirici da parte del Ministro del turismo e dello spettacolo. 12. Le minori entrate derivanti da riduzione del contributo statale costituiscono causa di forza maggiore ai fini della risoluzione senza penalita' dei contratti di scrittura artistica.».
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| Art. 2 Presupposti e requisiti
1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali riconosce con proprio decreto, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, la qualifica di «Fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale» alle fondazioni lirico-sinfoniche che presentano tutti i requisiti di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge. 2. I presupposti e i requisiti consistono: a) nella peculiarita' in campo lirico-sinfonico, desunta dalla specificita' della fondazione nella storia della cultura operistica e sinfonica italiana; b) nella assoluta rilevanza internazionale, desunta dall'accertata capacita' della fondazione di programmare e realizzare, in modo sistematico e non occasionale, una parte significativa della propria attivita' lirico-sinfonica in ambito internazionale; c) nella eccezionale capacita' produttiva, desunta dall'ampia offerta culturale, ben articolata, diversificata e positivamente caratterizzata dal ricorso sistematico e non occasionale a forme di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati; d) nella capacita' di conseguire l'equilibrio economico-patrimoniale di bilancio, che non deve derivare da operazioni di rivalutazioni del patrimonio, realizzato per almeno quattro volte consecutive nei cinque esercizi precedenti l'istanza di riconoscimento della forma organizzativa speciale, a tal fine desunta: 1) dalla realizzazione di rilevanti ricavi propri; 2) dal significativo e continuativo apporto finanziario, alla gestione o al patrimonio, da parte di soggetti privati, nonche' dalla capacita' di attrarre, nell'ultimo triennio, sponsor privati; 3) dalla entita' dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni rese, non inferiore, nell'ultimo bilancio approvato, al 40 per cento dell'ammontare del contributo statale. |
| Art. 3 Forme organizzative speciali
1. Lo statuto della fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale e' adeguato, entro sessanta giorni dal riconoscimento della forma organizzativa speciale, alle disposizioni del presente regolamento e dell'articolo 1 del decreto-legge. 2. Lo statuto della fondazione dotata di forma organizzativa speciale, deliberato dall'organo della fondazione a cio' deputato, prevede: a) i seguenti organi: il presidente, un organo di indirizzo, un organo di gestione, un organo di controllo ed eventualmente un organo assembleare. Negli organi di indirizzo sono, comunque, rappresentati i soci fondatori di diritto. I soci fondatori privati partecipano in proporzione agli apporti finanziari alla gestione o al patrimonio della fondazione. Lo statuto determina la durata degli organi della fondazione. I componenti dell'organo di indirizzo possono essere riconfermati senza limite di mandato e non percepiscono compensi, gettoni di presenza o altre indennita'. L'organo di controllo e' nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali ed e' composto da tre membri di cui uno, con funzioni di presidente, in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, uno in rappresentanza del Ministero per i beni e le attivita' culturali e uno designato dalla fondazione scelto tra persone in possesso dell'iscrizione al registro dei Revisori legali; b) l'univoca attribuzione all'organo di gestione di adeguata autonomia decisionale; c) la condizione che la partecipazione dei privati finanziatori alla gestione o al patrimonio della fondazione sia in linea con le finalita' culturali dell'ente; d) l'erogazione del contributo statale sulla base di programmi di attivita' triennali corredati dei relativi budget preventivi, in ragione della percentuale stabilita ai sensi del comma 4. 3. I programmi di attivita' sono sottoposti a verifica successiva del Ministero per i beni e le attivita' culturali. In caso di mancata trasmissione dei programmi suddetti e della relativa documentazione, ovvero in caso di accertata inattivita' della fondazione, il Direttore generale competente per materia dispone la revoca del contributo assegnato. L'accertamento di attivita' inferiori a quelle valutate ai fini del contributo assegnato, ovvero la variazione sostanziale di elementi artistici dei programmi di attivita', comporta la corrispondente riduzione del contributo triennale, da adottarsi con provvedimento del Direttore generale competente per materia. E', comunque, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 145, comma 87, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 4. In sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, alla fondazione dotata di forma organizzativa speciale e' assegnato un contributo a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinato al settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, almeno pari alla percentuale conseguita dalla medesima fondazione in occasione dell'ultima assegnazione precedente al riconoscimento della forma organizzativa speciale. Al termine del primo triennio, verificate le attivita' di cui al comma 3 ed esaminati i programmi svolti, il Direttore generale competente per materia, sentita la Commissione consultiva per la musica, tenuto conto dei criteri vigenti nel settore lirico-sinfonico, conferma o aumenta la percentuale di contributo assegnata. Il triennio di cui al presente comma decorre dal primo contributo assegnato sulla base delle disposizioni contenute nel presente regolamento. E' fatta, comunque, salva la facolta' della Direzione generale competente di concedere anticipazioni fino all'80 per cento dell'ultimo contributo assegnato, secondo i criteri e le modalita' previsti dai decreti ministeriali vigenti in tale ambito. 5. La fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale ha facolta' di contrattare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative un autonomo contratto di lavoro che regoli all'unico livello aziendale tutte le materie che sono regolate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) di settore e dagli accordi integrativi aziendali. La definizione di tale autonomo contratto di lavoro e' demandata all'autonomia negoziale delle parti sociali, previa dimostrazione alle autorita' vigilanti della compatibilita' economica-finanziaria degli istituti previsti e degli impegni assunti. In mancanza di accordo fra le parti, protrattasi per piu' di sei mesi, si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) delle fondazioni lirico-sinfoniche fino alla data di efficacia dell'autonomo contratto di lavoro, ai sensi della normativa vigente nel settore di riferimento.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 145, comma 87, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302: «87. A decorrere dall'anno 2001, il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e' incrementato, in favore dei soggetti disciplinati dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, della somma di lire 10 miliardi nonche' dell'ulteriore somma di lire 15 miliardi per le specifiche finalita' di cui agli articoli 6, terzo comma, e 7 della legge 14 agosto 1967, n. 800, con ripartizione tra le predette finalita' effettuata con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali.». - La legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 1985, n. 104.
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| Art. 4 Alta vigilanza ministeriale
1. La fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale e' sottoposta all'alta vigilanza del Ministro per i beni e le attivita' culturali. L'alta vigilanza si estrinseca: a) nella verifica del perseguimento, da parte della fondazione, delle finalita' di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367; b) nell'approvazione dello statuto e delle relative modifiche statutarie, proposte dalla fondazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; c) nell'esame dei bilanci consuntivi, trasmessi dalla fondazione entro trenta giorni dall'approvazione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze; d) nella verifica del rispetto, da parte della fondazione, degli impegni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ai fini della conservazione dei diritti e delle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari; e) nella verifica dei presupposti e delle condizioni per l'applicazione delle misure di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367; f) nello svolgimento delle funzioni indicate all'articolo 3, comma 4, e all'articolo 5, comma 2, del presente regolamento.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo degli articoli 3, 17 e 21 del citato decreto legislativo n. 367 del 1996: «Art. 3 Finalita' delle fondazioni. - 1. Le fondazioni di cui all'art. 1 perseguono, senza scopo di lucro, la diffusione dell'arte musicale, per quanto di competenza la formazione professionale dei quadri artistici e l'educazione musicale della collettivita'. 2. Per il perseguimento dei propri fini, le fondazioni provvedono direttamente alla gestione dei teatri loro affidati, conservandone il patrimonio storico-culturale e realizzano, anche in sedi diverse, nel territorio nazionale o all'estero, spettacoli lirici, di balletto e concerti; possono altresi' svolgere, in conformita' degli scopi istituzionali, attivita' commerciali ed accessorie. Esse operano secondo criteri di imprenditorialita' ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio.»; «Art. 17. Conservazione dei diritti. - 1. I diritti e le prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari sono conservati quando le fondazioni: a) abbiano assunto l'impegno di inserire nei programmi annuali di attivita' artistica opere di compositori nazionali; b) abbiano assunto l'impegno di prevedere incentivi per promuovere l'accesso ai teatri da parte di studenti e lavoratori; c) abbiano assunto l'impegno di coordinare la propria attivita' con quella di altri enti operanti nel settore delle esecuzioni musicali; d) abbiano previsto forme di incentivazione della produzione musicale nazionale, nel rispetto dei principi comunitari. 2. Le fondazioni conservano i diritti, le attribuzioni e le situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari. In particolare, le fondazioni conservano il diritto a percepire i contributi pubblici, ivi compresi quelli statali, regionali, provinciali o comunali, spettanti all'ente prima della trasformazione, fatta salva ogni successiva determinazione della loro misura; continuano ad utilizzare, al medesimo titolo dell'ente originario, i locali di proprieta' comunale, o comunque pubblica, attualmente utilizzati; conservano la qualificazione di particolare importanza eventualmente riconosciuta all'ente originario.»; «Art. 21. Amministrazione straordinaria. - 1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, anche su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze: a) puo' disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivita' della fondazione o venga presentato il bilancio preventivo in perdita; b) [abrogata]. 1-bis. L'autorita' di cui al comma 1 dispone in ogni caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo complessivamente superiore al 30 per cento del patrimonio disponibile, ovvero sono previste perdite del patrimonio disponibile di analoga gravita'. 2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o piu' commissari straordinari, viene determinata la durata del loro incarico, non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta, nonche' il compenso loro spettante. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri del consiglio di amministrazione. 3. I commissari straordinari provvedono alla gestione della fondazione; ad accertare e rimuovere le irregolarita'; a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali. Possono motivatamente proporre la liquidazione. 4. I commissari straordinari, ricorrendone i presupposti, promuovono la dichiarazione di decadenza dai diritti e dalle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari. 5. Spetta ai commissari straordinari l'esercizio dell'azione di responsabilita' contro i componenti del disciolto consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo.».
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| Art. 5
Procedimento per il riconoscimento delle forme organizzative speciali
1. Le fondazioni lirico-sinfoniche in possesso dei requisiti e dei presupposti di cui all'articolo 2 presentano al Ministero per i beni e le attivita' culturali apposita istanza per ottenere il riconoscimento delle forme organizzative speciali di cui al presente regolamento. La Direzione generale competente, acquisiti tutti gli elementi istruttori necessari, entro quarantacinque giorni dalla ricezione dell'istanza di riconoscimento, formula una motivata proposta di accoglimento dell'istanza medesima oppure comunica i motivi ostativi all'accoglimento, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, entro i successivi quarantacinque giorni, provvede motivatamente sull'istanza di riconoscimento. 2. In caso di accertata carenza sopravvenuta dei requisiti e dei presupposti per il riconoscimento delle forme organizzative speciali, la Direzione generale competente comunica l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di riconoscimento. Il procedimento si conclude nel termine di centottanta giorni dalla comunicazione di avvio con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, di revoca o di conferma del riconoscimento. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, all'esito del procedimento, puo' altresi' assegnare alla fondazione lirico-sinfonica un termine, non superiore a sei mesi, prorogabile una sola volta, per superare le carenze riscontrate e ricostituire le condizioni per il godimento delle forme organizzative speciali. 3. In caso di revoca o di annullamento del provvedimento di riconoscimento, la fondazione lirico-sinfonica provvede, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento, alle conseguenti modifiche statutarie ai sensi della normativa generale vigente in materia di fondazioni lirico-sinfoniche. 4. In sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, le fondazioni lirico-sinfoniche in possesso dei requisiti e dei presupposti previsti, contestualmente all'istanza di riconoscimento della forma organizzativa speciale, possono trasmettere al Ministero per i beni e le attivita' culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'approvazione, lo statuto adeguato ai sensi dell'articolo 3, comma 1. In tal caso, ricorrendone i presupposti e i requisiti previsti, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nei termini previsti dal comma 1, si provvede al riconoscimento della forma organizzativa speciale contestualmente all'approvazione dello statuto.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192: «Art. 10-bis. Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. - 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorita' competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e' data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.».
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| Art. 6 Disposizioni transitorie e finali
1. Dalla data di approvazione del nuovo statuto, adeguato alle disposizioni del presente regolamento, non si applicano alla fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale le seguenti disposizioni: a) il titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, ad eccezione dell'articolo 6, terzo comma, e degli articoli 7, 16 e 19; b) gli articoli 2 e 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 450; c) gli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, 367; d) l'articolo 2, nonche' il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6. 2. Dalla data di efficacia del contratto di cui all'articolo 3, comma 5, del presente regolamento non si applicano alla fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale l'articolo 2 e l'articolo 3, commi 1, 3 e 3-bis), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100.
Note all'art. 6: - Il titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800 (Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 settembre 1967, n. 233, reca la rubrica: «Enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate.». - Si riporta il testo degli articoli 6, 7, 16 e 19 della citata legge del 1967 n. 800: «Art. 6. Enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate. - Il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze, il Teatro Comunale dell'Opera di Genova, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona sono riconosciuti enti autonomi lirici. Sono riconosciute istituzioni concertistiche assimilate l'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma per la gestione autonoma dei concerti e l'istituzione dei concerti del Conservatorio musicale di Stato Giovanni Pierluigi da Palestina di Cagliari la quale, dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la denominazione di «Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina», fermo restando il disposto dell'art. 17 della convenzione approvata con regio decreto-legge 12 gennaio 1941, n. 634. Al Teatro dell'Opera di Roma e' riconosciuta una particolare considerazione per la funzione di rappresentanza svolta nella sede della capitale dello Stato.»; «Art. 7. Teatro alla Scala. - Il Teatro alla Scala di Milano e' riconosciuto ente di particolare interesse nazionale nel campo musicale.». «Art. 16. Entrate degli enti. - Le entrate degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate sono costituite da: a) contributi dello Stato, della Regione e degli enti locali; b) contributi di enti, associazioni e privati; c) proventi patrimoniali e di gestione; d) entrate eventuali. I contributi assegnati dallo Stato, dagli enti locali e dagli enti pubblici non concorrono a formare il reddito mobiliare degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate.»; «Art. 19. Rappresentazioni a prezzi ridotti- Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate devono programmare per gli studenti ed i lavoratori almeno il 20 per cento delle rappresentazioni e delle esecuzioni a prezzi ridotti, anche sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate, o di riserva di una parte dei posti in ciascuna manifestazione.». - Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374 (Disposizioni urgenti relative alla gestione finanziaria ed al funzionamento degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1987, n. 213, e convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 450, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre 1987, n. 257: «Art. 2. -1. Gli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, fermo restando l'obbligo di presentazione del bilancio preventivo e del conseguente conto consuntivo nei termini vigenti, sono tenuti a trasmettere al Ministero del turismo e dello spettacolo, entro il 30 giugno, ed in prima applicazione del presente decreto entro quaranta giorni dalla sua entrata in vigore, il certificato del conto consuntivo dell'esercizio precedente redatto secondo lo schema approvato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Il certificato del conto consuntivo deve essere sottoscritto dal sovrintendente, il quale lo inviera' al Ministero vigilante e depositera' copia per il collegio dei revisori dei conti cui compete l'effettuazione di apposita verifica e successivo referto al Ministero stesso. 3. Fermo restando l'obbligo del pareggio di ciascun bilancio preventivo nonche' del conto consuntivo, il disavanzo eventualmente verificatosi anche nella gestione degli esercizi anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto, evidenziato nel certificato di bilancio, dovra' essere autonomamente riassorbito con apposito piano finanziario triennale che ne preveda il ripiano entro il biennio successivo all'anno in cui e' stato approvato il conto consuntivo in deficit o e' stato presentato il certificato di conto consuntivo. 4. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, rilevata dal conto consuntivo o dal certificato di bilancio l'esistenza del disavanzo e comunque entro sessanta giorni dalla ricezione di uno dei documenti anzidetti, notifica al consiglio di amministrazione dell'ente lirico o istituzione concertistica assimilata l'ammontare del disavanzo stesso e, trascorsi ulteriori 120 giorni, procede a dichiarare decaduto il consiglio di amministrazione dell'ente lirico o istituzione assimilata, nominando con lo stesso decreto il commissario straordinario, cui e' affidato il compito di procedere al riassorbimento, entro il successivo esercizio finanziario, del disavanzo accertato e di presentare al Ministero vigilante il certificato del conto consuntivo corredato del referto predisposto ai sensi del comma 2, entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio. 5. In caso di mancato riassorbimento del disavanzo nei termini di cui al comma 4, cessa il finanziamento statale ed il commissario procede, entro un anno dalla presentazione del certificato di conto consuntivo, alla definizione dei rapporti giuridici ed alla devoluzione dei beni al comune. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro novanta giorni dalla presentazione del predetto certificato, e' disposto il trasferimento del personale ad altro ente similare.»; «Art. 3. - 1. Ai dipendenti degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate si applica la normativa vigente per i dipendenti degli enti pubblici economici. Il trattamento economico del sovrintendente, per il periodo dell'incarico, e' stabilito dal consiglio di amministrazione di ciascun ente con contratto di dirigente d'azienda. E' abrogato il comma sesto dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1967, n. 800 . Per il sovrintendente della gestione autonoma dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia l'indennita' di carica, gravante sul bilancio della gestione medesima, e' stabilita dal consiglio di amministrazione. 2. I benefici gia' concessi o definiti, anche in sede di contratto collettivo stipulato il 4 gennaio 1985, nonche' gli eventuali accordi aziendali integrativi, qualora superiori ai limiti fissati dalla legge per il periodo di riferimento, costituiscono assegno ad personam riassorbibile con i miglioramenti economici derivanti dai successivi rinnovi contrattuali.». - Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 24 del citato decreto legislativo n. 367 del 1996: «Art. 1. Trasformazione. - 1. Gli enti di prioritario interesse nazionale che operano nel settore musicale devono trasformarsi in fondazioni di diritto privato secondo le disposizioni previste dal presente decreto.»; «Art. 2. Enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale- 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, sono considerati enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale: a) gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate di cui al titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni; b) ad altri enti operanti nel settore della musica, del teatro e della danza, identificati, sulla base di criteri previamente definiti dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, anche con riferimento alle categorie previste dal titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni. 2. Gli enti di cui alla lettera b) del comma 1, sono individuati entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dall'autorita' di Governo competente per lo spettacolo, d'intesa con le regioni e sentiti i comuni nel cui territorio tali enti, associazioni ed istituzioni sono ubicati. 3. Gli enti di cui al comma 2 definiscono con lo statuto, adottato ai sensi dell'art. 6, i propri organi, nonche' i poteri, i compiti e la durata dei medesimi. A tali enti si applicano l'art. 14 in tema di collegio dei revisori e le altre disposizioni del presente decreto, in quanto compatibili.»; «Art. 5. Deliberazione di trasformazione - 1. La deliberazione di trasformazione deve essere assunta dall'organo dell'ente competente in materia statutaria, nella forma di atto pubblico, entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), il termine decorre dall'adozione del decreto previsto dall'art. 2, comma 2. 2. Alla seduta devono prendere parte i componenti in carica eventualmente nominati dallo Stato, dalla regione e dal comune. L'organo puo' deliberare in loro assenza nella terza seduta consecutiva nella quale l'argomento e' posto all'ordine del giorno. 3. La fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia assorbe la «Fondazione gestione autonoma dei concerti di Santa Cecilia», assumendo la titolarita' di tutti i rapporti attivi e passivi di tale ultima fondazione.»; «Art. 6. Contenuto della deliberazione - 1. La deliberazione di trasformazione deve contenere: a) lo statuto della fondazione, deliberato dai fondatori, recante le indicazioni prescritte dall'art. 16 del codice civile e dal presente decreto; b) indicazione dei soggetti pubblici o privati che hanno dichiarato di voler concorrere o che sono tenuti a concorrere alla formazione del patrimonio iniziale o al finanziamento della gestione della fondazione e, in particolare, i soggetti privati che si sono obbligati per i tre anni successivi alla trasformazione a versare una somma costante per i primi tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del decreto di trasformazione in fondazione; c) un piano economico-finanziario triennale dal quale risulti che la gestione potra' svolgersi in condizioni di equilibrio economico-finanziario, tenuto conto degli apporti al patrimonio, dei trasferimenti pubblici, come ridefiniti dal successivo art. 24, dei nuovi ricavi e dei contributi acquisibili per effetto delle disposizioni del presente decreto. 2. L'apporto dello Stato al patrimonio della fondazione e' costituito da una parte della somma spettante alla fondazione stessa per l'anno in cui avviene la trasformazione in conseguenza della ripartizione della quota del Fondo unico dello spettacolo destinata all'ente trasformato, ai sensi dell'art. 24. La misura dell'apporto corrisponde alla somma complessivamente conferita dai fondatori privati al patrimonio iniziale della fondazione. 3. La regione ed il comune in cui ha sede la fondazione definiscono la misura del proprio apporto al patrimonio.»; «Art. 7. Stima del patrimonio iniziale della fondazione - 1. La deliberazione di trasformazione deve essere accompagnata da una relazione di stima del patrimonio iniziale della fondazione, comprensivo degli apporti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), redatta da un esperto designato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'ente ha sede. 2. La relazione contiene la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione seguiti. 3. All'esperto designato dal presidente del tribunale si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile.»; «Art. 8. Approvazione della deliberazione di trasformazione - 1. La deliberazione di trasformazione, corredata della relazione di stima del patrimonio iniziale della fondazione, e' trasmessa all'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, al Ministero del tesoro, alla regione ed al comune nei quali ha sede l'ente sottoposto a trasformazione. Alla deliberazione sono altresi' allegate le dichiarazioni rese nella forma di atto pubblico dai soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), di impegno a concorrere alla formazione del patrimonio o al finanziamento della gestione della fondazione. 2. La deliberazione e' approvata entro novanta giorni dalla data di ricezione, con decreto dell'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, valutate la conformita' dello statuto alle disposizioni del presente decreto, la situazione di equilibrio economico-finanziario della fondazione e la congruita' delle previsioni del piano triennale, nonche' le osservazioni della regione e del comune, se pervenute. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro trenta giorni dalla sua adozione. 3. L'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo puo' chiedere modifiche ed integrazioni della deliberazione, che sono adottate dall'ente con le modalita' di cui all'art. 5. La richiesta sospende il termine previsto dal comma 2 del presente articolo, che riprende a decorrere dalla ricezione delle modifiche o integrazioni.»; «Art. 9. Effetti dell'approvazione - 1. L'approvazione della deliberazione di trasformazione determina il riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato. 2. Gli effetti della trasformazione possono essere opposti ai terzi dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione, a meno che si provi che essi erano a conoscenza della trasformazione stessa. 3. Nel periodo intercorrente tra l'adozione della deliberazione di trasformazione e l'iscrizione della fondazione nel registro di cui all'art. 33 del codice civile non si applica la disposizione del quarto comma dello stesso articolo.»; «Art. 10. Statuto- 1. Lo statuto deve garantire l'autonomia degli organi della fondazione, i componenti dei quali non rappresentano coloro che li hanno nominati ne' ad essi rispondono. 2. Lo statuto della fondazione determina, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, lo scopo della fondazione; la composizione, le competenze e i poteri dei suoi organi; i soggetti pubblici o privati che ad essa concorrono; i criteri in base ai quali altri soggetti, pubblici o privati, possono intervenire; i diritti a questi spettanti; le procedure di modificazione; la destinazione totale degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali, con il divieto di distribuzione di utili od altre utilita' patrimoniali durante la vita della fondazione; i criteri di devoluzione del patrimonio ad enti che svolgono attivita' similari e a fini di pubblica utilita', in sede di liquidazione. 3. Lo statuto deve prevedere altresi' le modalita' di partecipazione dei fondatori privati, il cui apporto complessivo al patrimonio della fondazione non puo' superare la misura del 40 per cento del patrimonio stesso. Lo statuto prevede altresi' che possono nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione fondatori che, come singoli o cumulativamente, oltre ad un apporto al patrimonio, assicurano per almeno due anni consecutivi un apporto annuo non inferiore all'8 per cento del totale dei finanziamenti statali erogati per la gestione dell'attivita' della fondazione, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella fondazione, fermo restando quanto previsto in materia di composizione del consiglio di amministrazione. La permanenza nel consiglio di amministrazione dei rappresentanti nominati dai fondatori privati e' subordinata all'erogazione da parte di questi dell'apporto annuo per la gestione dell'ente. Per raggiungere tale entita' dell'apporto, i fondatori privati interessati dichiarano per atto scritto di volere concorrere collettivamente alla gestione dell'ente nella misura economica indicata. Ciascun fondatore privato non puo' sottoscrivere piu' di una dichiarazione. 4. La fondazione ha sede nel comune dove aveva sede l'ente trasformato. La sede cosi' stabilita non e' modificabile. 5. Le modificazioni dello statuto, deliberate in conformita' delle previsioni statutarie sono approvate dall'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, entro il termine di novanta giorni dalla loro ricezione.»; «Art. 11. Presidente - 1. Il presidente della fondazione e' il sindaco del comune nel quale essa ha sede, indipendentemente dalla misura dell'apporto al patrimonio della fondazione da parte del comune stesso. 2. La fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, di cui all'art. 5, comma 3, e' presieduta dal presidente dell'Accademia stessa, il quale svolge anche funzioni di sovrintendente. 3. Il presidente ha la legale rappresentanza della fondazione, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e cura che abbiano esecuzione gli atti da esso deliberati. 4. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti un vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.»; «Art. 12 Consiglio di amministrazione- 1. Lo statuto deve prevedere che la fondazione sia gestita da un consiglio di amministrazione, composto da sette a nove membri, compreso chi lo presiede. 2. Lo statuto disciplina la nomina dei componenti, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 10, comma 3, e 11, e prevede requisiti di onorabilita' e professionalita' dei componenti dell'organo, anche con riferimento al settore specifico di attivita' della fondazione. In ogni caso, nel consiglio di amministrazione devono essere rappresentati l'autorita' di Governo competente per lo spettacolo e la regione nel territorio della quale ha sede la fondazione. A ciascuno di tali soggetti e' attribuito almeno un rappresentante nel consiglio di amministrazione, indipendentemente dalla misura del loro apporto al patrimonio. Per le fondazioni il cui consiglio di amministrazione e' composto da nove membri, lo statuto deve prevedere che all'autorita' di Governo in materia di spettacolo siano attribuiti almeno due rappresentanti. 3. Il consiglio di amministrazione della fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia e' composto da tredici membri, compresi il presidente ed il sindaco di Roma, dei quali uno designato dall'autorita' di Governo competente per lo spettacolo, uno dalla regione nel cui territorio la fondazione ha sede e cinque eletti dal corpo accademico. 4. Il consiglio di amministrazione: a) approva il bilancio di esercizio; b) nomina e revoca il sovrintendente; c) approva le modifiche statutarie; d) approva, su proposta del sovrintendente, con particolare attenzione ai vincoli di bilancio, i programmi di attivita' artistica, che devono essere accompagnati da proiezioni che ne dimostrino la compatibilita' con i bilanci degli esercizi precedenti e con i bilanci preventivi dell'esercizio in corso e degli esercizi futuri per i quali si estende il programma di attivita'; e) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della fondazione; f) ha ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria o straordinaria che non sia attribuito dalla legge o dallo statuto ad altro organo. 5. I componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del presidente, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. 6. Il consiglio di amministrazione puo' delegare ad uno o piu' dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega. 7. Il sovrintendente partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, con i medesimi poteri e prerogative degli altri consiglieri, ad eccezione dei casi di cui al comma 4, lettere b) e d). Alle riunioni del consiglio di amministrazione possono partecipare i componenti del collegio dei revisori. 8. Lo statuto puo' prevedere che determinate deliberazioni siano prese con maggioranze qualificate.»; «Art. 13. Sovrintendente - 1. Il sovrintendente: a) tiene i libri e le scritture contabili di cui all'art. 16; b) predispone il bilancio d'esercizio, nonche', di concerto con il direttore artistico, i programmi di attivita' artistica da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione; c) dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati e del vincolo di bilancio, l'attivita' di produzione artistica della fondazione e le attivita' connesse e strumentali; d) nomina e revoca, sentito il consiglio di amministrazione, il direttore artistico, i cui requisiti professionali sono individuati dallo statuto; e) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, come disposto dall'art. 12, comma 7. 2. Il sovrintendente e' scelto tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione musicale e della gestione di enti consimili; puo' nominare collaboratori, tra cui il direttore musicale, ferme restando le competenze del direttore artistico, della cui attivita' risponde direttamente. 3. Il sovrintendente cessa dalla carica unitamente al consiglio di amministrazione che lo ha nominato e puo' essere riconfermato. Il consiglio di amministrazione puo' revocare il sovrintendente, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo per gravi motivi. 4. Il direttore artistico o musicale cessa dal suo incarico insieme al sovrintendente, e puo' essere riconfermato.»; «Art. 14.Collegio dei revisori - 1. Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con l'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo. Il collegio si compone di tre membri effettivi e di un supplente, di cui un membro effettivo ed uno supplente designati in rappresentanza del Ministero del tesoro, un membro effettivo designato dall'autorita' di governo competente in materia di spettacolo, e l'altro scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia. 2. Il collegio e' presieduto dal rappresentante del Ministero del tesoro. 3. Il collegio dei revisori esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione, riferendone almeno ogni trimestre con apposita relazione all'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo ed al Ministero del tesoro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio sindacale delle societa' per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del codice civile. 4. Il compenso dei revisori e' determinato, all'atto della nomina, dal Ministro del tesoro ed e' a carico della fondazione. 5. I revisori restano in carica per quattro anni. Essi possono essere revocati per giusta causa dal Ministro del tesoro, di concerto con l'autorita' di Governo competente per lo spettacolo. 6. In caso di vacanza nel corso del quadriennio, si provvede alla sostituzione con le modalita' di cui al comma 1; nelle more il revisore e' sostituito dal supplente. Il nuovo revisore scade insieme con quelli in carica. 7. Il collegio dei revisori rimane in carica durante l'amministrazione straordinaria di cui all'art. 21.»; «Art. 24. Contributi dello Stato. - 1. I criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali. Tali criteri sono determinati sulla base degli elementi quantitativi e qualitativi della produzione offerta e tengono conto degli interventi di riduzione delle spese. Gli interventi di riduzione delle spese sono individuati nel rapporto tra entita' della attivita' consuntivata e costi della produzione nell'anno precedente la ripartizione, nonche' nell'andamento positivo dei rapporti tra ricavi della biglietteria e costi della produzione consuntivati negli ultimi due esercizi precedenti la ripartizione .». - Si riporta il testo degli articoli 2 e 4 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345 (Disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 2000, n. 277, e convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2001, n. 21: «Art. 2. Organi. - 1. In attesa della partecipazione di soggetti privati alle fondazioni ai sensi e nei limiti del decreto legislativo, il consiglio di amministrazione delle medesime e' nominato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, opera con la nomina della maggioranza dei suoi componenti ed e' composto dal presidente della fondazione, individuato ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto legislativo, il quale lo presiede, e da quattro membri, cosi' individuati: a) un componente, designato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali; b) un componente, designato dalla regione nel territorio della quale ha sede la fondazione; c) due componenti, designati dal sindaco del comune nel cui territorio la fondazione ha sede, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera m), del testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fino al conseguimento della partecipazione di soggetti privati, il consiglio di amministrazione della fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia e' composto di sette membri, individuati secondo quanto gia' previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo. 2. Lo statuto e' eventualmente modificato, in conseguenza della partecipazione di soggetti privati alla fondazione. In ogni caso, di tale partecipazione, unitamente ai diritti, obblighi ed impegni dei soggetti privati che intendono partecipare alla fondazione, e' dato atto con deliberazione del consiglio di amministrazione, per la quale si applica l'articolo 6 del decreto legislativo. Il procedimento di approvazione ed il relativo decreto, disciplinati dall'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, si intendono riferiti alla predetta deliberazione. 3. Nell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Lo statuto prevede altresi' che possono nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione esclusivamente i soggetti privati che, come singoli o cumulativamente, assicurano, oltre ad un apporto al patrimonio, per i tre anni successivi al loro ingresso nella fondazione un apporto annuo non inferiore al dodici per cento del totale dei finanziamenti statali per la gestione dell'attivita' della fondazione, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella fondazione.». 4. Per le fondazioni risultanti dalla trasformazione operata con il presente decreto, che non hanno conseguito la partecipazione di soggetti privati, secondo le modalita' ed i limiti previsti dal decreto legislativo, entro il 31 dicembre 2004 il contributo erogato dallo Stato non puo' subire variazioni in aumento fino all'esercizio successivo a quello durante il quale le condizioni predette si realizzano. Resta fermo quanto erogato per il triennio 1998-2000, sulla base del decreto 10 giugno 1999, n. 239 del Ministro per i beni e le attivita' culturali.»; «Art. 4. Disposizioni finali - 1. I componenti del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ed il sovrintendente decadono all'atto della approvazione della deliberazione di cui all'articolo 2, comma 2. Il consiglio di amministrazione, costituito a seguito dell'ingresso dei soggetti privati, nomina, nella prima seduta, il sovrintendente. 2. Per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento di studi superiori musicali presso l'Accademia nazionale di Santa Cecilia, il cui numero e modalita' di svolgimento e la determinazione delle discipline sono disposti con delibera del consiglio di amministrazione, approvata con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, possono essere utilizzati come docenti anche musicisti italiani e stranieri di riconosciuta levatura artistica, senza oneri aggiuntivi per lo Stato.».. - Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 64 del 2010: «Art. 2 Procedimento di contrattazione collettiva nel settore lirico-sinfonico. - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni e' sottoscritto, per la parte datoriale, da una delegazione rappresentativa individuata dalle fondazioni lirico-sinfoniche e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti dalle fondazioni. La delegazione datoriale si avvale dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni (ARAN). Le competenze inerenti alla contrattazione collettiva del personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche sono esercitate dal Ministro per i beni e le attivita' culturali. L'accordo e' sottoposto al controllo della Corte dei conti, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione e fino alla verifica della maggiore rappresentativita' dei lavoratori dipendenti dalle fondazioni, il contratto nazionale di lavoro e' stipulato con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»; «Art. 3. Disposizioni in materia di personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche - 1. Il personale dipendente delle fondazioni lirico-sinfoniche, previa autorizzazione del sovrintendente, puo' svolgere attivita' di lavoro autonomo per prestazioni di alto valore artistico e professionale, nei limiti, definiti anche in termini di impegno orario percentuale in relazione a quello dovuto per il rapporto di lavoro con la fondazione di appartenenza, e con le modalita' previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto e dell'articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, e secondo i criteri determinati in sede di contratto aziendale, sempre che cio' non pregiudichi le esigenze produttive della fondazione. Nelle more della sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro, sono vietate tutte le prestazioni di lavoro autonomo rese da tale personale, a decorrere dal 1° gennaio 2012. Restano, comunque, ferme le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274 e508 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e quelle di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498. 2. Nell'ambito delle attivita' consentite ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, l'impegno di cui alla lettera c) del comma 2 del medesimo articolo, assunto da parte dei costituendi corpi artistici autonomi, e' condizione necessaria ai fini dell'autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione, e' riportato nell'atto di convenzione appositamente stipulato con la fondazione di appartenenza e costituisce oggetto di specifica obbligazione con effetti di clausola risolutiva espressa dell'atto di convenzione, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile. 3. Il comma 5 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale, le clausole e gli istituti dei contratti integrativi aziendali stipulati in contrasto con i principi di cui ai commi 2 e 4 e con il medesimo contratto collettivo nazionale non possono essere applicati e vengono rinegoziati tra le parti. Sono comunque nulli e improduttivi di effetti i preaccordi o le intese non formalmente qualificabili come contratti integrativi aziendali ai sensi del comma 4». 3-bis. I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. 4. Al fine di perseguire l'obiettivo della sostenibilita' finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche, atteso lo stato di crisi, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro e dei successivi contratti integrativi con le modalita' di cui al presente articolo, eventuali trattamenti economici aggiuntivi sono riconosciuti solo in caso di pareggio di bilancio, fatti salvi i diritti acquisiti. 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011, alle fondazioni lirico-sinfoniche e' fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nonche' di indire procedure concorsuali per tale scopo, fatto salvo che per quelle professionalita' artistiche necessarie per la copertura di ruoli di primaria importanza indispensabili per l'attivita' produttiva, previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali. Le procedure concorsuali non compatibili con le disposizioni del presente decreto, in atto al momento della sua entrata in vigore, sono prive di efficacia. A decorrere dall'anno 2012 le assunzioni a tempo indeterminato sono annualmente contenute in un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore a quella relativa al personale cessato nel corso dell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' da assumere non potra' essere superiore a quello delle unita' cessate nell'anno precedente, fermo restando le compatibilita' di bilancio della fondazione. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le assunzioni a tempo determinato, a copertura dei posti vacanti in organico, con esclusione delle prestazioni occasionali d'opera professionale dei lavoratori cosi' detti aggiunti, non possono superare il quindici per cento dell'organico approvato. Per le assunzioni a tempo determinato le fondazioni lirico-sinfoniche possono avvalersi delle tipologie contrattuali disciplinate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. 5-bis. Le fondazioni lirico-sinfoniche, che abbiano conseguito il pareggio di bilancio nei tre esercizi precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che presentino un rapporto percentuale tra i ricavi dalle vendite e prestazioni e l'ammontare del contributo statale non inferiore al 40 per cento nell'ultimo bilancio approvato, possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato nei limiti della pianta organica approvata e assumere personale a tempo determinato, con esclusione delle prestazioni occasionali d'opera professionale dei lavoratori cosiddetti aggiunti, nei limiti del 15 per cento dell'organico approvato. 6. Alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, continua ad applicarsi l'articolo 3, quarto e quinto comma, della legge 22 luglio 1977, n. 426, e successive modificazioni, anche con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati dopo la loro trasformazione in soggetti di diritto privato e al periodo anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Sono altresi' inefficaci i contratti di scrittura artistica non concretamente riferiti a specifiche attivita' artistiche espressamente programmate. Non si applicano, in ogni caso, alle fondazioni lirico-sinfoniche le disposizioni dell'articolo 1, commi 01 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Ai dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, per le missioni all'estero, si applicano come tetto massimo le disposizioni in materia di trattamento economico di cui alla lettera D (Gruppo IV) della tabella A allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998. 7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato l'articolo 4, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 e successive modificazioni. L'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto e' sostituito dal seguente: «4. Per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini, l'eta' pensionabile e' fissata per uomini e donne al compimento del quarantacinquesimo anno di eta' anagrafica, con l'impiego, per i lavoratori cui si applica integralmente il sistema contributivo o misto, del coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo all'eta' superiore. Per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai lavoratori di cui al presente comma assunti a tempo indeterminato, che hanno raggiunto o superato l'eta' pensionabile, e' data facolta' di esercitare opzione, rinnovabile annualmente, per restare in servizio. Tale opzione deve essere esercitata attraverso formale istanza da presentare all'ENPALS entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione o almeno tre mesi prima del perfezionamento del diritto alla pensione, fermo restando il limite massimo di pensionamento di vecchiaia di anni quarantasette per le donne e di anni cinquantadue per gli uomini». 8. A decorrere dal 2010, all'onere derivante dal comma 7, valutato in euro 2.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 7 e riferisce in merito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per i beni e le attivita' culturali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al presente comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attivita' culturali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della Missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 8-bis. Esclusivamente nei limiti delle risorse assegnate alla Fondazione per le proprie attivita' e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, la Fondazione di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, in deroga alle disposizioni di cui al comma 5, puo' effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, selezionato esclusivamente a seguito dello svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, nei limiti della pianta organica approvata, preventivamente autorizzate dal Ministero per i beni e le attivita' culturali.».
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| Art. 7 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 maggio 2011
NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Galan, Ministro per i beni e le attivita' culturali Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 9, foglio n. 303 |
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