Gazzetta n. 168 del 21 luglio 2011 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE |
COMUNICATO |
Procedimenti di verifica dei requisiti ex art. 40, commi 9-ter e quater del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni. (Comunicato alle SOA n. 65 del 12 luglio 2011). |
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A seguito dell'entrata in vigore della legge 12 luglio 2011, n. 106 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, e' stato previsto, per l'ipotesi di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini della qualificazione, che le SOA ne diano segnalazione all'Autorita', la quale se ritiene sussistente l'ipotesi del dolo o della colpa grave in considerazione della rilevanza o gravita' dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico a carico dell'impresa che si sia resa responsabile delle falsita', ai fini dell'interdizione per un periodo di un anno dalla partecipazione alle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, nonche' dal conseguimento dell'attestazione di qualificazione. La norma introduce delle novita' procedurali ponendo a carico delle SOA l'onere di accertare in termini oggettivi l'avvenuta presentazione di documentazione falsa o di false dichiarazioni ai fini della successiva segnalazione all'Autorita' per le valutazioni soggettive in ordine all'imputabilita' dei fatti all'impresa sotto il profilo del dolo o colpa grave. Con il presente Comunicato, al fine di assicurare omogeneita' nell'attuazione del dettato normativo, si definiscono le linee guida per l'attivazione dei relativi procedimenti, fornendo indicazioni finalizzate al coordinamento delle due fasi di accertamento propedeutiche all'annotazione nel casellario informatico ai sensi dell'art. 40, comma 9-quater del decreto legislativo n. 163/2006. La SOA, ricevuta in qualsiasi modo la notizia della falsita' della documentazione o della mendacita' della dichiarazione resa dall'impresa in sede di attestazione, procede al tempestivo avvio del procedimento ex art. 40, commi 9-ter e quater del decreto legislativo n. 163/2006 finalizzato all'accertamento del possesso del requisito di cui all'art. 38, comma 1, lettera m)-bis. L'avvio del procedimento, oltre che essere comunicato all'impresa e all'Autorita', deve essere inserito nel Forum secondo le modalita' indicate nel comunicato alle SOA n. 60/2010. Nell'ambito del procedimento la SOA dovra' svolgere ogni verifica presso i soggetti indicati come committenti e/o firmatari dei certificati di esecuzione lavori, eventualmente ricercandoli con opportune indagini ovvero presso altri soggetti che comunque detengano informazioni utili ai fini dell'accertamento della falsita' venuta in rilievo. Le relative verifiche dovranno essere condotte con la massima cura e puntualita', estendendo le indagini e i correlati approfondimenti sino al raggiungimento di profili di certezza. Nel caso in cui la SOA pervenga all'archiviazione del procedimento per aver accertato, all'esito delle indagini e degli approfondimenti richiesti dal caso concreto, l'infondatezza della notizia della falsita', ne da' segnalazione all'Autorita' trasmettendo i riscontri e i documenti acquisiti unitamente ad una relazione motivata circa l'opportunita' di definire il procedimento a fronte dell'originaria acquisizione della notizia della presunta falsita'. Ove la SOA, viceversa, ritenga che le risultanze istruttorie confermino i profili di falsita', comunica all'impresa e all'Autorita' gli esiti dei relativi accertamenti, dando atto della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di decadenza dell'attestazione di qualificazione per essere stata rilasciata sulla base di documentazione che non ha trovato riscontro oggettivo in atti dei soggetti emittenti o depositari o di diniego al rilascio dell'attestazione. Inoltre la SOA trasmette ogni documentazione acquisita comprovante la presentazione della falsa dichiarazione o falsa documentazione, il documento disconosciuto ed i report istruttori della valutazione dei requisiti dell'impresa stessa. Se la falsita' e' inerente a certificati di esecuzione lavori, la trasmissione dovra' riguardare tutte le certificazioni di esecuzione lavori presentate dall'impresa ai fini del conseguimento dell'attestazione con allegate dichiarazione/i sostitutiva/e dell'impresa attestante/i la presentazione delle stesse ed i relativi riscontri di veridicita' operati da quest'ultima. Nella nota di comunicazione delle risultanze istruttorie, la SOA sara' tenuta a comunicare all'impresa la prosecuzione del procedimento innanzi all'Autorita' per la valutazione dell'eventuale sussistenza del dolo o colpa grave il cui avvio sara' oggetto di apposita comunicazione ai sensi dell'art. 7 e ss. della legge n. 241/1990 da parte dell'Autorita' stessa. Il procedimento di verifica sin qui delineato dovra' concludersi entro i termini segnalati nel precedente Comunicato alle SOA n. 61/2010. Gli esiti delle risultanze istruttorie saranno, in ogni caso, oggetto di inserimento da parte delle SOA nel Forum, secondo le indicazioni di cui al Comunicato alle SOA n. 60/2010 e, nell'ipotesi in cui sussistano profili di falsita', anche di specifica comunicazione alla competente Procura della Repubblica nel rispetto delle indicazioni gia' fornite dall'Autorita' con il Comunicato alle SOA n. 61 del 15 settembre 2010. Nel corso del procedimento svolto dall'Autorita' le SOA potranno essere chiamate a fornire eventuali chiarimenti o invitate in audizione innanzi al Consiglio dell'Autorita'. All'esito delle valutazioni ed accertamenti svolti dall'Autorita' il Consiglio si pronuncera' in merito alla sussistenza dell'imputabilita' in termini di dolo o colpa grave in capo all'impresa, nonche' in ordine all'applicazione delle sanzioni pecuniarie ex art. 6, comma 11 del decreto legislativo n. 163/2006 a carico della medesima impresa. Il relativo provvedimento in cui si accerta la sussistenza o meno dell'imputabilita' dovra' essere comunicato alla SOA demandando alla stessa la formalizzazione della decadenza o del diniego ai fini dell'inserimento della relativa notizia nel casellario informatico. L'annotazione nei casi di sussistenza di dolo o colpa grave riguardera' la notizia della decadenza o del diniego dell'attestazione, nonche' l'iscrizione ai sensi dell'art. 40, comma 9-quater ai fini dell'interdizione prevista dall'art. 38, comma 1, lettera m)-bis per il periodo di un anno. In caso di assenza di dolo o colpa grave, ove la presentazione della falsa documentazione/dichiarazione venga accertata nell'ambito del procedimento per la verifica dei requisiti di qualificazione ex art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, la SOA potra' rilasciare l'attestazione al ricorrere dei presupposti di legge. Nella stessa ipotesi, ove la falsita' sia rilevata in corso di validita' dell'attestazione di qualificazione, essa comportera' la pronuncia di decadenza dell'attestazione rilasciata sulla base della documentazione o dichiarazione non veritiera e l'annotazione in termini oggettivi della notizia della decadenza nel casellario informatico. Le SOA, ai sensi del precedente Comunicato dell'Autorita' n. 60/2010, ai fini della valutazione dei requisiti necessari al rilascio ed al mantenimento dell'Attestazione di qualificazione saranno tenute a controllare, oltre che i dati risultanti dal casellario, le notizie presenti nel Forum. L'inottemperanza da parte delle SOA agli obblighi di inserimento dati e consultazione del Forum costituisce comportamento valutabile dall'Autorita' sotto il profilo del rispetto degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza al fine di procedere, qualora ne ricorrano i presupposti, all'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. Le SOA saranno tenute ad avvertire in sede di qualificazione le imprese, che a qualsiasi titolo vogliano avvalersi dei requisiti speciali degli operatori economici sottoposti a procedimento di verifica, della pendenza del procedimento ex art. 40, commi 9-ter e 9-quater del decreto legislativo n. 163/2006 a carico dell'impresa dante causa. Le SOA dovranno segnalare, altresi', che in caso di accertamento di dolo o colpa grave a carico dell'impresa cedente quest'ultima incorrera' nelle conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 38, comma 1, lettera m)-bis del decreto legislativo n. 163/2006 richiamando, altresi', l'operativita' dei principi di cui alla Determina n. 05/2003 a carico della stessa impresa cessionaria.
Il Presidente: Brienza Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 13 luglio 2011.
Il segretario: Esposito |
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