Gazzetta n. 168 del 21 luglio 2011 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERAZIONE 27 giugno 2011
Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneita' dell'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dalla azienda ATB S.p.A. di Bergamo, concluso in data 16 aprile 2007 con la R.S.U., le Segreterie territoriali di Bergamo delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL e la Segreteria provinciale dell'Organizzazione sindacale FAST CONFSAL (Pos.1380/11). (Delibera n. 11/421).


LA COMMISSIONE

Su proposta del Commissario delegato per il settore, avv. prof. Nunzio Pinelli,

Premesso

Che la ATB S.p.A. di Bergamo e' un'azienda che svolge attivita' di trasporto pubblico nella provincia di Bergamo;
Che, in data 16 aprile 2007, la ATB S.p.A. di Bergamo con la R.S.U., le Segreterie territoriali di Bergamo delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL e la Segreteria provinciale dell'Organizzazione sindacale FAST CONFSAL hanno sottoscritto un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda, che sostituisce il precedente accordo concluso il 21 agosto 2066 (valutato idoneo con delibera del 25 gennaio 2007, delibera n. 07/38);
Che in data 19 aprile 2007, prot. n. 208 A.R.U./pa, il testo del predetto accordo e' stato inviato alla Commissione di garanzia per la valutazione di idoneita';
Che, in data 20 giugno 2007, prot. n. 278/RU, e 26 giugno 2007, prot. n. 344/RU, il testo di tale accordo e' stato trasmesso alle Associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere ai sensi dell'art.13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e succ. modd.;
Che, decorso il termine di 30 giorni, nessuna delle predette Associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al predetto accordo;

Considerato

Che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990 e succ. modd., nonche' da una Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;
Che la predetta Regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:
dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera A);
individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art.11, lettera B),
nonche' delle seguenti modalita' operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16);
i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi..);
procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;
procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;
criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;
garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;
eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;
in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessita', di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per la continuita' delle attivita' produttive;
individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;
individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15.
Che l'art. 10, lettera A), stabilisce, anche, che «in via sperimentale l'area del bacino di utenza coincidera' con l'area territoriale di operativita' dell'azienda interessata dallo sciopero»;
Che l'accordo raggiunto tra l'azienda e le Organizzazioni sindacali in data 16 aprile 2007 si conforma alla legge n. 146 del 1990 e succ. modd., nonche' alla Regolamentazione provvisoria in ordine ai requisiti necessari indicati nel punto 2 del «Considerato» nella parte relativa alla determinazione delle fasce, durante le quali deve essere assicurato il servizio completo, nonche' a quelli sulle altre modalita' operative da assicurare in occasione di scioperi;

Rilevato

Che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo individuate nell'accordo oggetto della presente valutazione sono: dalle ore 6.15 alle ore 9.15 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30;

Precisato

Che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., ma non disciplinati negli accordi in esame, restano in vigore le regole contenute nella menzionata Regolamentazione provvisoria del settore;

Valuta idoneo
ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., l'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dalla azienda ATB S.p.A. di Bergamo, concluso in data 16 aprile 2007 con la R.S.U., le Segreterie territoriali di Bergamo delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL e la Segreteria provinciale dell'Organizzazione sindacale FAST CONFSAL;

Dispone
la comunicazione della presente delibera alla azienda ATB S.p.A. di Bergamo, alla R.S.U. della ATB S.p.A. di Bergamo, alle Segreterie territoriali di Bergamo delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, alla Segreteria provinciale dell'Organizzazione sindacale FAST CONFSAL e, per opportuna conoscenza, al Prefetto di Bergamo, nonche' l'inserimento sul sito Internet della Commissione;

Dispone inoltre
la pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2011

Il Presidente: Pitruzzella
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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