Gazzetta n. 168 del 21 luglio 2011 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI |
DELIBERAZIONE 20 giugno 2011 |
Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneita' degli accordi aziendali sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dalla azienda STP S.p.A. di Trani (BA), conclusi in data 28 luglio 2006 con le R.S.A. e le Segreterie territoriali di Bari delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, UGL, FAISA CISAL e RdB (Pos. 26298). (Delibera n. 11/409). |
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LA COMMISSIONE
Su proposta del Commissario delegato per il settore, avv. Prof. Nunzio Pinelli,
Premesso
Che la STP S.p.A. di Bari e' un'azienda che svolge attivita' di trasporto pubblico locale nella provincia di Bari; Che, in data 28 luglio 2006, la STP S.p.A. di Bari con le R.S.A. e le Segreterie territoriali di Bari delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, UGL, FAISA CISAL e RdB hanno sottoscritto un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda, che sostituisce i precedenti accordi conclusi il 1° marzo 2005 (valutati idonei con delibera del 13 luglio 2005, n. 05/391); Che, in data 4 luglio 2007, prot. n. 3561/B, il testo dei predetti accordi e' stato inviato alla Commissione di garanzia per la valutazione di idoneita'; Che, in data 1° agosto 2007, prot. n. 612/RU, il testo di tali accordi e' stato trasmesso alle Associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere ai sensi dell'art.13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e succ. modd.; Che, in data 1° agosto 2007, ASSOUTENTI PUGLIA ha espresso, al riguardo, parere favorevole; Che, decorso il termine di 30 giorni, nessuna altra delle predette Associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine ai citati accordi;
Considerato
Che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990 e succ. modd., nonche' da una Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70; Che la predetta Regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda: dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera A); individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art.11, lettera B), nonche' delle seguenti modalita' operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16); i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi..); procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio; procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce; criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza; garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi; eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali; in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessita', di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per la continuita' delle attivita' produttive; individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero; individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15; Che l'art. 10, lettera A), stabilisce, anche, che «in via sperimentale l'area del bacino di utenza coincidera' con l'area territoriale di operativita' dell'azienda interessata dallo sciopero»; Che gli accordi raggiunti tra l'azienda e le Organizzazioni sindacali in data 28 luglio 2006 si conformano alla legge n. 146 del 1990 e succ. modd., nonche' alla Regolamentazione provvisoria in ordine ai requisiti necessari indicati nel punto 2 del «Considerato» nella parte relativa alla determinazione delle fasce, durante le quali deve essere assicurato il servizio completo, nonche' a quelli sulle altre modalita' operative da assicurare in occasione di scioperi.
Rilevato
Che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo individuate negli accordi oggetto della presente valutazione sono: dalle ore 05.30 alle ore 8.30 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30.
Precisato
Che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., ma non disciplinati negli accordi in esame, restano in vigore le regole contenute nella menzionata Regolamentazione provvisoria del settore.
Valuta idonei ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., gli accordi aziendali sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dalla azienda STP S.p.A. di Trani (BA), concluso in data 28 luglio 2006 con le R.S.A. e le Segreterie territoriali di Bari delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, UGL, FAISA CISAL e RdB.
Dispone la comunicazione della presente delibera alla azienda STP S.p.A. di Trani (BA), alle R.S.A. della STP S.p.A. di Trani (BA), alle Segreterie territoriali di Bari delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, UGL, FAISA CISAL e RdB e, per opportuna conoscenza, al Prefetto di Bari, nonche' l'inserimento sul sito Internet della Commissione.
Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 giugno 2011
p. Il presidente: Vecchione |
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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