Gazzetta n. 168 del 21 luglio 2011 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI |
DELIBERAZIONE 20 giugno 2011 |
Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneita' dell'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dalla azienda Autoindustriale VIGO s.r.l. di San Mauro Torinese (TO), concluso in data 26 maggio 2006 con le R.S.U. e le Segreterie provinciali di Torino delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL e UILT UIL (Pos. 28155). (Delibera n. 11/410). |
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LA COMMISSIONE su proposta del Commissario delegato per il settore, avv. prof. Nunzio Pinelli,
Premesso
che la Autoindustriale Vigo s.r.l. di San Mauro Torinese (Torino), e' un'azienda che svolge attivita' di trasporto pubblico locale nella provincia di Torino; che, in data 26 maggio 2006, la Autoindustriale Vigo s.r.l. di San Mauro Torinese (Torino), con le R.S.U. e le Segreterie provinciali di Torino delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL e UILT UIL hanno sottoscritto un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda, che sostituisce il precedente accordo concluso il 12 luglio 1991 (valutato idoneo con delibera del 3 dicembre 1992, verbale 83, delibera 12.n, che a sua volta sostituiva il precedente accordo concluso il 3 giugno 1991 e valutato idoneo con delibera del 21 novembre 1991, verbale 45, delibera 10.d); che in data 15 settembre 2006, prot. 226/2006/VG/gv, il testo del predetto accordo e' stato inviato alla Commissione di garanzia per la valutazione di idoneita'; che, in data 1° agosto 2007, prot. n. 611/RU, il testo di tale accordo e' stato trasmesso alle Associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e succ. modd.; che, decorso il termine di 30 giorni, nessuna delle predette Associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al citato accordo;
Considerato
che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990 e succ. modd., nonche' da una Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70; che la predetta Regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda: dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera A); individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera B), nonche' delle seguenti modalita' operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16); i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi...); procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio; procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce; criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza; garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi; eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali; in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessita', di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per la continuita' delle attivita' produttive; individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero; individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15. che l'art. 10, lettera A), stabilisce, anche, che «in via sperimentale l'area del bacino di utenza coincidera' con l'area territoriale di operativita' dell'azienda interessata dallo sciopero»; che l'accordo raggiunto tra l'azienda e le Organizzazioni sindacali in data 26 maggio 2006 si conforma alla legge n. 146 del 1990 e succ. modd., nonche' alla Regolamentazione provvisoria in ordine ai requisiti necessari indicati nel punto 2 del «Considerato» nella parte relativa alla determinazione delle fasce, durante le quali deve essere assicurato il servizio completo, nonche' a quelli sulle altre modalita' operative da assicurare in occasione di scioperi;
Rilevato
che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo individuate nell'accordo oggetto della presente valutazione sono: dall'inizio del servizio alle ore 8.00 e dalle ore 12.25 alle ore 15.15;
Precisato
che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., ma non disciplinati negli accordi in esame, restano in vigore le regole contenute nella menzionata Regolamentazione provvisoria del settore;
Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., l'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dalla azienda Autoindustriale Vigo s.r.l. di San Mauro Torinese (Torino), concluso in data 26 maggio 2006 con le R.S.U. e le Segreterie provinciali di Torino delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL e UILT UIL;
Dispone la comunicazione della presente delibera alla azienda Autoindustriale Vigo s.r.l. di San Mauro Torinese (Torino), alle R.S.U. della Autoindustriale Vigo s.r.l. di San Mauro Torinese (Torino), alle Segreterie provinciali di Torino delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL e UILT UIL e, per opportuna conoscenza, al Prefetto di Torino, nonche' l'inserimento sul sito Internet della Commissione;
Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 giugno 2011
p. Il presidente: Vecchione |
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