Gazzetta n. 167 del 20 luglio 2011 (vai al sommario) |
BANCA D'ITALIA |
PROVVEDIMENTO 27 giugno 2011 |
Disciplina della procedura sanzionatoria amministrativa ai sensi dell'art. 145 del decreto legislativo n. 385/1993 e dell'art. 195 del decreto legislativo n. 58/1998 e delle modalita' organizzative per l'attuazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie (art. 24, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262). (Provvedimento n. 726 del 27 giugno 2011). |
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LA BANCA D'ITALIA
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Testo unico bancario) e in particolare l'art. 145, che disciplina la procedura sanzionatoria per le violazioni alle quali si applica una sanzione amministrativa; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Testo unico dell'intermediazione finanziaria) e in particolare l'art. 195, che disciplina la procedura sanzionatoria applicabile alle sanzioni del Titolo II della Parte V dello stesso decreto legislativo; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 ed in particolare le Sezioni I e II del Capo I, che disciplinano i principi generali ed il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative; Visto l'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari), recante i principi generali per i procedimenti sanzionatori della Banca d'Italia; Viste le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in particolare l'art. 1, recante i principi generali dell'attivita' amministrativa; Visto il Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008, recante l'individuazione dei termini e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; Considerata l'esigenza di garantire il buon funzionamento e l'efficacia dell'azione amministrativa della Banca d'Italia in materia di vigilanza bancaria e finanziaria, anche con riguardo allo svolgimento dei connessi procedimenti sanzionatori;
Adotta il seguente provvedimento: Avvio della procedura sanzionatoria. L'avvio della procedura sanzionatoria amministrativa disciplinata dagli articoli 145 del decreto legislativo n. 385/1993 (Testo unico bancario) e 195 del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo unico dell'intermediazione finanziaria), con riferimento alle irregolarita' riscontrate in materia di vigilanza bancaria e finanziaria, di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e di correttezza nei rapporti con la clientela, nonche' in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, e' disposto dal Capo del Servizio o della Filiale responsabile della vigilanza sull'intermediario ovvero competente in base alle disposizioni organizzative interne della Banca d'Italia, previo visto del Direttore Centrale per la Vigilanza Bancaria e Finanziaria. La contestazione formale delle irregolarita' ai soggetti responsabili e alle societa' o enti responsabili in solido e' effettuata dalla Banca d'Italia con le modalita' previste dalla legge n. 689/1981 e nei termini fissati dalle vigenti disposizioni, che decorrono dalla conclusione della fase di accertamento delle irregolarita'. Nella lettera di contestazione e' indicata l'unita' organizzativa alla quale devono essere presentate, entro trenta giorni dalla notifica, le controdeduzioni e le eventuali richieste di audizione personale da parte dei soggetti interessati, nonche' l'unita' organizzativa presso la quale puo' essere presa visione dei documenti istruttori. Istruttoria. L'istruttoria e' curata dal Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali (REA), unita' organizzativa responsabile del procedimento, che procede alla valutazione delle fattispecie per le quali e' prevista l'applicazione di sanzioni amministrative, esaminando gli atti del procedimento, con particolare riguardo alle deduzioni difensive presentate dagli interessati. Nei casi di particolare complessita', di novita' delle questioni emerse o di rilevanza sistemica, il Servizio REA, anche su indicazione del Direttore Centrale per la Vigilanza Bancaria e Finanziaria, sottopone gli atti del procedimento alla Commissione per l'esame delle irregolarita' (CEI). In tal caso, la CEI procede alla valutazione della fattispecie, esaminando gli atti del procedimento, con particolare riguardo alle deduzioni difensive presentate dagli interessati. A conclusione dell'istruttoria, il Servizio REA formula la proposta in ordine all'applicazione di sanzioni amministrative o all'archiviazione del procedimento. La proposta, previo visto del Direttore Centrale per la Vigilanza Bancaria e Finanziaria, e' trasmessa, unitamente agli atti del procedimento, al Direttorio. L'Avvocato Generale - o, in caso di sua assenza o impedimento, l'Avvocato Capo - formula un parere al Direttorio sui profili di legittimita' della proposta. Decisione. La decisione in merito all'irrogazione delle sanzioni o all'archiviazione delle procedure e' assunta dal Direttorio, in conformita' alle disposizioni dello Statuto della Banca d'Italia. Il Direttorio puo' richiedere supplementi d'istruttoria; puo' altresi' discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria, indicandone le motivazioni nel provvedimento finale. Resta ferma, in ogni fase del procedimento, la possibilita' di adottare, ai sensi delle vigenti disposizioni, provvedimenti specifici nei confronti degli intermediari vigilati, anche volti alla cessazione dei comportamenti non conformi al principio di sana e prudente gestione, nonche' lettere di richiamo. Il presente Provvedimento sostituisce il Provvedimento del 27 aprile 2006 recante «Modalita' organizzative per l'attuazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie nell'ambito della procedura sanzionatoria». Le presenti disposizioni si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della pubblicazione delle stesse, con salvezza delle attivita' gia' compiute. Roma, 27 giugno 2011
Il Governatore: Draghi |
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