Gazzetta n. 167 del 20 luglio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 22 giugno 2011
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la societa' Wagner Colora SRL. (Decreto n. 60365).


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;
Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le Regioni Lombardia (16 aprile 2009) e Veneto (16 aprile 2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;
Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 11 novembre 2010, relativo alla societa' Wagner Colora SRL, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;
Viste le note con le quali le Regioni Lombardia (presente in sede di accordo governativo del 11 novembre 2010) e Veneto (23 novembre 2010) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sara' concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' Wagner Colora SRL, in conformita' agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Wagner Colora SRL;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' autorizzata, per il periodo dal 2 novembre 2010 al 15 marzo 2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 11 novembre 2010, in favore di un numero massimo di 50 unita' lavorative, della societa' Wagner Colora SRL, dipendenti presso le sedi di:
Motta di Livenza (TV) - 4 lavoratori;
Burago di Molgora (MB) - 21 lavoratori;
Gessate (MI) - 25 lavoratori;
cosi' suddivisi:
per il periodo dal 2 novembre 2010 al 30 novembre 2010 - 24 lavoratori;
per il periodo dal 1° dicembre 2010 al 31 dicembre 2010 - 30 lavoratori;
per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 gennaio 2011 - 32 lavoratori;
per il periodo dal 1° febbraio 2011 al 28 febbraio 2011 - 46 lavoratori;
per il periodo dal 1° marzo 2011 al 15 marzo 2011 - 50 lavoratori.
A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata:
l'intera contribuzione figurativa e il 70 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa, (ad esclusione dei lavoratori della Regione Lombardia, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 15 marzo 2011);
l'intera contribuzione figurativa e il 100 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa, limitatamente ai lavoratori della Regione Lombardia, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 15 marzo 2011;
Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale, ad esclusione dei lavoratori della Regione Lombardia, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 15 marzo 2011.
Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima puo' essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.
In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 257.408,40 (duecentocinquantasettemilaquattrocentootto/40).
Matricola INPS: 4937405369.
Pagamento diretto: SI.
 
Art. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 257.408,40 gravera' sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.
 
Art. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 giugno 2011

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
 
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