Gazzetta n. 167 del 20 luglio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 2 marzo 2011
Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Zappy DP» a nome dell'Impresa Sulphur Mills Ltd.


IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive nn. 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Vista la domanda del 10 novembre 2009 e la successiva integrazione del 30 dicembre 2009 presentata dall'Impresa Sulphur Mills Ltd con sede legale presso Unity Clothings Ltd, BMW Bld, Off Derby Street, High Street-Bolton BL 36SZ (UK), diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato SUL/DP/06-09, contenente la sostanza attiva zolfo;
Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanita', con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;
Visto il decreto dell'11 dicembre 2009 di inclusione della sostanza attiva zolfo, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 dicembre 2019 in attuazione della direttiva n. 2009/70/CE della Commissione del 25 giugno 2009;
Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva zolfo, l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 11 dicembre 2009, art. 2, comma 2;
Considerato altresi' che il prodotto dovra' essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III da presentarsi entro il 30 giugno 2012, pena la revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva zolfo nell'allegato I;
Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto superiore di sanita' relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;
Vista la nota dell'Ufficio in data 22 novembre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;
Vista la nota pervenuta in data 18 gennaio 2011 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in Zappy DP;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Sulphur Mills Ltd con sede legale presso Unity Clothings Ltd, BMW Bld, Off Derby Street, High Street-Bolton BL 36SZ (UK), e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Zappy DP con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva zolfo nell'allegato I.
Sono fatti salvi inoltre, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di allegato III entro il 30 giugno 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 con le modalita' definite dalla direttiva d'iscrizione n. 2009/70/CE del 25 giugno 2009, per la sostanza attiva zolfo.
Il prodotto e' confezionato nelle taglie da Kg 1-5-10-25.
Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere: Sulphur Mills Ltd con sede in Gujarat (India); Sulphur Mills Ltd con sede in Maharashtra (India).
Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14905.
E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 marzo 2011

Il direttore generale: Borrello
 
Allegato
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