Gazzetta n. 166 del 19 luglio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 1 luglio 2011 |
Obbligo per le unita' da pesca abilitate in licenza ai sistemi «ferrettara» e «palangari», all'utilizzo di uno solo dei suddetti sistemi. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, recante disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 e successive modifiche, concernente il rilascio delle licenze di pesca per l'esercizio della pesca marittima; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2004 in materia di pesca marittima; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 concernente modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2006, concernente le modalita' di impiego della «ferrettara»; Visto il Reg. CE n.809/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 ed, in particolare, l'art. 1; Visto il regolamento (CE) n. 1967/06 del Consiglio, del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94; Visto il Reg. CE n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; Visti i rapporti del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto relativi alle attivita' di contrasto alla pesca con reti da posta derivanti per l'anno 2010; Ritenuto che tali rapporti evidenziano la concreta probabilita' di violazione delle norme della politica comune della pesca; Considerato che ai fini della corretta gestione del rischio di violazione delle norme della politica comune della pesca, si rende necessario adottare efficaci misure intese a consentire agli organi preposti alla vigilanza lo svolgimento di una capillare attivita' di controllo;
Decreta:
Art. 1
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i titolari delle unita' da pesca abilitate in licenza all'utilizzo dei sistemi «ferrettara» e «palangari» sono obbligati, nello svolgimento dell'attivita' di pesca, ad utilizzare uno solo dei suddetti attrezzi. 2. Ai fini della applicazione del presente decreto, e' fatto obbligo di detenere a bordo uno solo dei sopracitati attrezzi. 3. Per garantire la puntuale osservanza degli obblighi di cui al precedente comma, l'interessato comunica, con apposita dichiarazione all'Autorita' Marittima, l'attrezzo detenuto a bordo per lo svolgimento dell'attivita' di pesca. 4. L'autorita' Marittima rilascia apposita attestazione di avvenuta dichiarazione che deve essere esibita agli organi di controllo e vigilanza. |
| Art. 2
1. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto, sono punite ai sensi delle leggi vigenti. Il presente decreto e' immediatamente efficace, ne viene data pubblicita' mediante affissione all'albo di ciascuna Capitaneria di Porto, ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° luglio 2011
Il Ministro: Romano |
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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