Gazzetta n. 165 del 18 luglio 2011 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO
DECRETO 27 dicembre 2010
Criteri disciplinanti la concentrazione delle esposizioni assunte dalle banche e dai gruppi bancari nei confronti di un cliente o di un gruppo di clienti connessi.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
in qualita' di Presidente del Comitato interministeriale per il credito e il
risparmio

Viste le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 luglio 2006, relative all'accesso all'attivita' degli enti creditizi e al suo esercizio e all'adeguatezza patrimoniale degli enti creditizi e delle imprese di investimento, come successivamente modificate, in particolare, dalle direttive 2009/27/CE, 2009/83/CE e 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio rispettivamente del 7 aprile 2009, del 27 luglio 2009 e del 16 settembre 2009;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» (TUB) e, in particolare, gli articoli:
53, comma 1, lettere b) e d) e 67, comma 1, lettere b) e d) che dispongono che la Banca d'Italia, in conformita' delle delibere del CICR, emana nei confronti delle banche e dei gruppi bancari disposizioni aventi ad oggetto, tra l'altro, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
53, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate al comma 1 dello stesso articolo.
Visto il decreto del Ministro del Tesoro 22 giugno 1993, in materia di «controllo dei grandi fidi»;
Visto il decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze - Presidente del CICR del 27 dicembre 2006, n. 933, in materia di «adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e informativa al pubblico delle banche e dei gruppi bancari»;
Su proposta formulata dalla Banca d'Italia;
Ritenuta l'urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, TUB;

Decreta:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto detta i criteri ai quali la Banca d'Italia si attiene nel disciplinare la materia della concentrazione delle esposizioni assunte dalle banche e dai gruppi bancari nei confronti di un cliente o di un gruppo di clienti connessi.
2. Nel disciplinare la materia della concentrazione dei rischi, la Banca d'Italia si attiene, in conformita' di quanto disposto dall'articolo 6 TUB, alle previsioni delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE e alle linee guida e raccomandazioni fornite dai competenti organismi comunitari al fine di assicurare la convergenza della regolamentazione e delle prassi di vigilanza.
 
Art. 2
Soggetti affidati

1. Ai fini della presente disciplina si considerano soggetti affidati i singoli prenditori di fido nonche' i gruppi di clienti legati da connessione giuridica o economica.
2. La Banca d'Italia definisce le modalita' di individuazione dei gruppi di clienti che costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio in quanto legati da connessione giuridica o economica.
 
Art. 3
Limiti di fido

1. La Banca d'Italia individua i limiti di fido nei confronti dei soggetti affidati e le attivita' non soggette a limiti.
2. Ai fini del comma 1, le esposizioni nei confronti di ogni soggetto affidato devono essere contenute nel limite del 25% del patrimonio di vigilanza della banca e del gruppo bancario.
3. La Banca d'Italia puo' prevedere limiti piu' elevati per le esposizioni:
assunte da singole banche appartenenti a gruppi bancari;
verso una banca o un'impresa di investimento o un gruppo di clienti connessi di cui sia parte una banca o un'impresa di investimento, a condizione che l'esposizione non superi € 150 milioni, e sia in ogni caso contenuta entro il 100% del patrimonio di vigilanza della banca e del gruppo bancario.
4. La Banca d'Italia puo' stabilire limiti piu' stringenti, anche nei confronti di singole banche o di gruppi bancari:
tenuto conto della situazione tecnico-organizzativa degli stessi;
in caso di societa' facenti parte di un gruppo che siano insediate in Paesi extracomunitari, qualora non sussistano adeguati sistemi di vigilanza nei Paesi di insediamento;
per le esposizioni nei confronti di soggetti che, in virtu' delle partecipazioni detenute, possono influenzare la gestione di una banca o di un gruppo bancario.
 
Art. 4
Ponderazione degli affidamenti

1. La Banca d'Italia stabilisce le modalita' di calcolo degli affidamenti prevedendo l'applicazione di specifici fattori di ponderazione per talune tipologie di esposizioni e controparti.
2. In particolare, la Banca d'Italia puo' prevedere l'applicazione di fattori di ponderazione piu' favorevoli per le esposizioni assunte verso soggetti appartenenti al medesimo gruppo bancario e per le esposizioni nei confronti dell'impresa madre o di altre societa' controllate dall'impresa madre purche' tutte soggette a vigilanza consolidata in un Paese dell'UE.
 
Art. 5
Procedure e regole organizzative per l'assunzione di grandi rischi

1. La Banca d'Italia stabilisce le procedure e le regole organizzative che i soggetti eroganti devono rispettare per l'assunzione di esposizioni nei confronti di soggetti affidati che siano rilevanti rispetto al patrimonio di vigilanza ("grandi rischi").
 
Art. 6
Succursali in Italia di banche extracomunitarie

1. La Banca d'Italia disciplina l'applicazione delle disposizioni del presente decreto alle succursali in Italia di banche extracomunitarie.
 
Art. 7
Disposizioni transitorie

1. La Banca d'Italia puo', in armonia con quanto previsto dalle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE e dalle linee guida e raccomandazioni fornite dai competenti organismi comunitari, dettare un regime transitorio per le esposizioni che eccedano i limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 3 per effetto dei criteri di calcolo piu' restrittivi introdotti in attuazione del presente decreto.
 
Art. 8
Attuazione e abrogazioni

1. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente decreto.
2. Il decreto del Ministro del Tesoro del 22 giugno 1993 in materia di "controllo dei grandi fidi" e' abrogato con effetto dall'entrata in vigore delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in attuazione del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 27 dicembre 2010

Il Ministro: Tremonti
 
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