Gazzetta n. 165 del 18 luglio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 24 giugno 2011 |
Riconoscimento dell'idoneita' al Centro «CERZOO - Centro di Ricerche per la Zootecnia e l'Ambiente», in Piacenza ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entita' dei residui di prodotti fitosanitari. |
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IL DIRETTORE GENERALE della competitivita' per lo sviluppo rurale
Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari; Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 4 del predetto decreto legislativo 194/95; Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo 194/95; Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneita' a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari; Visto il D.M. 29 gennaio 1997 con il quale e' stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico "prove sperimentali di campo" con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra; Visto il Certificato di Conformita' al Centro «CERZOO - Centro di Ricerche per la Zootecnia e l'Ambiente», con sede legale in Loc. Possessione di Fondo S. Bonico - 29100 Piacenza, dell'idoneita' a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 7405 del 23 marzo 2009; Visto l'esito favorevole della verifica della conformita' ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entita' dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 27-28 gennaio 2011 presso il Centro «CERZOO - Centro di Ricerche per la Zootecnia e l'Ambiente»; Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» del 4 marzo 2011;
Decreta:
Art. 1
1. Il Centro «CERZOO - Centro di Ricerche per la Zootecnia e l'Ambiente», con sede legale in Loc. Possessione di Fondo S. Bonico - 29100 Piacenza, e' riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni: Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo 194/95); Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo 194/95); Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo 194/95); Fitotossicita' nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo 194/95); Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo 194/95); Individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati ( di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo 194/95); Valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo 194/95); Definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo 194/95); Studi sull'alimentazione e il metabolismo del bestiame per consentire di valutare l'incidenza dei residui negli alimenti di origine animale (di cui all'allegato II, punto 6.5 del decreto legislativo 194/95); Prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entita' dei residui (di cui all'allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo 194/95); Studi sul destino e comportamento nel suolo (di cui all'allegato II, punto 7.1 del decreto legislativo 194/95); Studi sul destino e comportamento nell'acqua e nell'aria (di cui all'allegato II, punto 7.2 del decreto legislativo 194/95); Determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'Allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo 194/95); Prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entita' dei residui (Allegato III, Punto 8.2 del decreto legislativo 194/95); Determinazione degli effetti sull'aspetto, l'odore, il gusto o altri aspetti qualitativi dovuti ai residui nei o sui prodotti freschi o lavorati (Allegato III, Punto 8.3 del decreto legislativo 194/95); Stima dei residui nei prodotti di origine animale, risultanti dall'ingestione di mangimi o risultanti dal contatto con lettiere (Allegato III, Punto 8.4 del decreto legislativo 194/95); Valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'Allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo 194/95); Individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'Allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo 194/95); Valutazione della distribuzione e dissipazione nel suolo (Allegato III, Punto 9.1 del decreto legislativo 194/95); Valutazione della distribuzione e dissipazione nell'acqua (Allegato III, Punto 9.2 del decreto legislativo 194/95); Valutazione della distribuzione e dissipazione nell'aria (Allegato III, Punto 9.3 del decreto legislativo 194/95). Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entita' dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attivita': Colture arboree; Colture erbacee; Colture orticole; Concia sementi; Conservazione post-raccolta; Diserbo. Inoltre il riconoscimento delle prove di campo finalizzate di efficacia riguarda anche i settori di attivita' «Colture ornamentali», «Entomologia», «Nematologia», «Patologia vegetale» e «Produzioni di sementi». |
| Art. 2
1. Il mantenimento dell'idoneita' di cui all'articolo precedente e' subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'articolo 4, comma 8, del citato decreto legislativo 194/95, che viene certificata da questo Ministero. 2. Il Centro «CERZOO - Centro di Ricerche per la Zootecnia e l'Ambiente» e' tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andra' ad eseguire, nonche' la loro localizzazione territoriale. 3. Il citato Centro e' altresi' tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverra' rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonche' a quanto previsto dal presente decreto. 4. Il Centro «CERZOO - Centro di Ricerche per la Zootecnia e l'Ambiente», deve richiedere la verifica ispettiva di cui al comma 1, almeno sei mesi prima della data di scadenza, al fine della convalida della persistenza dei requisiti richiesti. 5. I costi sono a carico del Centro richiedente. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 giugno 2011
Il direttore generale: Blasi |
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