Gazzetta n. 164 del 16 luglio 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 luglio 2011
Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa. (Ordinanza n. 3951).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 febbraio 2011, con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 7 aprile 2011 recante la dichiarazione dello stato di emergenza umanitaria nel territorio del Nord Africa per consentire un efficace contrasto dell'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale;
Visti l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonche' per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea», l'art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011 e le ordinanze n. 3933, n. 3934 e n. 3935;
Considerato che lo stato d'emergenza derivato dall'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari dal Nord Africa si e' acuito a causa del conflitto in corso nel territorio libico e della evoluzione degli assetti politico sociali degli altri Paesi della fascia del Maghreb;
Ritenuto che si siano aggravate le condizioni per la predisposizione delle misure adeguate all'accoglienza dei migranti la cui dislocazione, nell'attesa della corretta definizione delle condizioni giuridiche soggettive coinvolge l'intero territorio nazionale;
Visto l'accordo tra il Ministro del'interno della Repubblica italiana ed il Ministro dell'interno della Repubblica tunisina del 5 aprile 2011;
Visto l'accordo stipulato il 6 aprile 2011 tra il Governo, le Regioni italiane, l'ANCI e l'UPI con il quale e' stato, tra l'altro, affidato al Sistema di protezione civile nazionale il compito della pianificazione delle attivita' necessarie alla dislocazione nelle singole regioni dei cittadini extracomunitari in modo equilibrato, nonche' l'utilizzazione del Fondo di protezione civile per il reperimento delle risorse occorrenti, previo adeguato rifinanziamento, e l'utilizzo dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri per la determinazione degli obiettivi degli strumenti derogatori occorrenti;
Viste le note n. 14520/126 del 9 marzo 2011, n. 1000 del 29 marzo 2011 e n. 14520/126, del 4 e 6 aprile 2011 del Ministero dell'interno - Gabinetto del Ministro;
Viste le note del 24 marzo 2011 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero della difesa e del 1° e 4 aprile 2011 dell'Ufficio legislativo del medesimo Dicastero;
Vista la nota del 13 aprile 2011 del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera;
Viste le richieste di chiarimenti formulate con note del 18 e 21 aprile 2011 dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze;
Viste le note del 31 maggio 2011 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'interno e del 3 giugno e 7 luglio 2011 dell'Ufficio legislativo del Ministero della difesa, con cui sono stati forniti i chiarimenti richiesti dal Ministero dell'economia e delle finanze;
Vista la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane n. 77579/RU adottata in data 28 giugno 2011 ai sensi dell'art. 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Considerato che per gli ulteriori interventi correlati all'emergenza per le voci di spesa pure in premessa richiamate, determinati, alla data del presente provvedimento, complessivamente in euro 728.459.864,32 fino al 31 dicembre 2011, si provvede con successive ordinanze nei limiti delle risorse progressivamente derivanti dalle maggiori entrate conseguenti alla predetta determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane n. 77579/RU adottata in data 28 giugno 2011, che vengono pertanto destinate in via prioritaria alla predetta finalita';
Su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. Al personale delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco concretamente impiegato per lo svolgimento di attivita' di ordine pubblico o di soccorso pubblico, sono corrisposte le speciali indennita', compreso il trattamento di missione, previste dai rispettivi ordinamenti. Al predetto personale, impiegato negli interventi emergenziali, e' autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla normativa vigente. Per il personale con qualifica dirigenziale appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e' autorizzata la corresponsione di una indennita' mensile, commisurata ai giorni di effettivo impiego, fino al 20% della retribuzione annua di posizione e/o di rischio prevista dall'ordinamento di settore. In favore del personale in servizio presso i Centri di assistenza e pronto intervento, impiegato nell'emergenza, e' autorizzata la corresponsione di compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 100 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla normativa vigente.
2. Al fine di assicurare gli interventi connessi al superamento dell'emergenza, e' autorizzata la spesa per la gestione, l'approvvigionamento e la manutenzione delle attrezzature, dei carburanti e dei mezzi del Dipartimento della Pubblica sicurezza, delle altre Forze di Polizia e del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nonche' per gli oneri necessari per il vettovagliamento, per l'alloggiamento, per il funzionamento dei sistemi di telecomunicazioni e per le dotazioni individuali del personale e per i richiami del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
3. Al personale dell'Amministrazione civile dell'Interno in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno, e a quello del Settore amministrativo tecnico e informatico in servizio presso il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, previamente autorizzato e concretamente impiegato, con apposito ordine di servizio, in attivita' connesse con l'emergenza possono essere corrisposte fino a 70 ore di lavoro straordinario effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla normativa vigente. Al personale dirigente in servizio presso gli Uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno, appartenente alla carriera prefettizia e all'Area I dell'Amministrazione civile dell'Interno, previamente autorizzato e concretamente impiegato, con apposito ordine di servizio, nelle attivita' necessarie alla gestione del contesto emergenziale in atto, e' altresi' autorizzata la corresponsione di una indennita' mensile, commisurata ai giorni di effettivo impiego, fino al 20% della retribuzione annua di posizione.
4. I compensi di cui al presente articolo sono corrisposti in deroga a quanto disposto dall'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
5. Le disposizioni del presente articolo si attuano nel limite di euro 81.200.000,00 cui si provvede secondo le modalita' di cui all'art. 5, comma 1.
 
Art. 2

1. Al fine di garantire il pronto impiego in caso di emergenza, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e' autorizzato a provvedere, in termini di assoluta urgenza, anche avvalendosi delle deroghe di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3924 e n. 3933 del 2011, all'acquisizione e al reintegro dei materiali dei Centri assistenziali di pronto intervento del Ministero dell'interno e dei materiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati negli interventi emergenziali, con oneri stabiliti nella misura massima di euro 14.000.000,00, da porre a carico delle risorse di cui all'art. 5, comma 1.
 
Art. 3

1. Per il rifornimento straordinario di acqua potabile nel comune di Lampedusa e Linosa, indispensabile a mantenere idonee condizioni igienico sanitarie, commisurate alle maggiori esigenze derivanti dai flussi migratori in atto, e' autorizzata la spesa di 1.000.000,00 di euro da assegnare al Ministero della difesa.
2. Per le attivita' di trasporto degli stranieri coinvolti nell'emergenza dell'isola di Lampedusa effettuato con una unita' navale militare, e' autorizzata la spesa di euro 2.105.915,00 per le spese di funzionamento e per i costi del personale ivi impiegato, da assegnare al Ministero della difesa.
3. Al fine di concorrere al ripristino e mantenimento delle condizioni igienico sanitarie nel territorio dell'isola di Lampedusa compromesse dall'eccezionale flusso migratorio verificatosi durante lo stato di emergenza umanitaria, e' autorizzato, per un periodo di trenta giorni, l'impiego di un contingente di militari delle Forze armate in misura non superiore a venti unita', dei relativi mezzi e di volontari delle Associazioni d'arma in misura non superiore a quaranta unita', nonche' l'utilizzo dei materiali e l'acquisto dei beni e servizi allo scopo necessari, con oneri quantificati in euro 198.847,00. Al personale militare e' corrisposto il trattamento economico di cui all'art. 3, comma 3, secondo periodo, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011.
4. Per le finalita' di cui ai commi 3, 5 e 6 il Commissario delegato puo' avvalersi di un soggetto attuatore individuato dal Ministero della difesa senza nuovi o maggiori oneri.
5. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3 il soggetto attuatore e' autorizzato a sostenere le spese per l'approvvigionamento diretto dei beni e dei servizi necessari per lo svolgimento dell'attivita', per il rimborso delle spese sostenute dai volontari o dalle associazioni di cui al comma 3, nonche' per assicurare il trasporto, il vitto e l'alloggio degli stessi.
6. Per le esigenze connesse al concorso delle Forze armate alle attivita' finalizzate al superamento dell'emergenza umanitaria di cui in premessa, il Ministero della difesa e' autorizzato, previo consenso degli interessati, a richiamare o trattenere in servizio con il grado posseduto, fino al 30 settembre 2011, i volontari di cui all'art. 2199, comma 4, lettera b), n. 1), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al termine della ferma quadriennale e nelle more dell'immissione nel ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze organiche dei volontari in ferma prefissata determinate, per l'anno 2011, ai sensi dell'art. 2215 del codice del medesimo codice.
7. Al fine di fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale, in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai paesi del Nord Africa, e' autorizzato, fino al 31 dicembre 2011, l'impiego, anche per attivita' di cooperazione con la Marina della Repubblica tunisina, di una unita' navale della Marina militare italiana e di cinque militari in Tunisia, presso le Centrali operative marittime, quali ufficiali di collegamento e ausilio all'utilizzo di apparati e strumentazioni.
8. Al personale di cui al comma 7 si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, commi 6 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e all'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, e, per quello impiegato in Tunisia, anche l'art. 3, commi 1, lettera a), e 2 della legge 3 agosto 2009, n. 108.
9. Le disposizioni del presente articolo si attuano nel limite di euro 14.800.000,00 da assegnare al Ministero della difesa cui si provvede secondo le modalita' di cui all'art. 5, comma 1.
 
Art. 4

1. All'attuazione dell'accordo tra il Ministro dell'interno della Repubblica italiana ed il Ministro dell'interno della Repubblica tunisina del 5 aprile 2011, si fa fronte nel limite di euro 40.000.000,00.
2. Il Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del 15 aprile 2011, fa fronte alle ulteriori attivita' di cui alla stessa ordinanza nel limite di euro 50.000.000,00.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede a carico delle risorse di cui all'art. 5, comma 1.
 
Art. 5

1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza, nel limite di euro 200.000.000,00 si fa fronte a carico del fondo nazionale della protezione civile con le modalita' di cui all'art. 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni, e messe a disposizione del Ministero dell'interno, ad esclusione delle risorse di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 7 che verranno messe a disposizione del Ministero della difesa e dell'art. 4, comma 2, che verranno gestite dal Dipartimento della protezione civile in regime di contabilita' ordinaria.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 luglio 2011

Il Presidente: Berlusconi
 
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