Gazzetta n. 164 del 16 luglio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 4 maggio 2011 |
Ripartizione dei fondi, ai sensi della legge 7 agosto 1997, n. 266, in materia di «Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa». |
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IL DIRETTORE GENERALE del mercato del lavoro
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266 in materia di «Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa», il quale prevede un contributo pari al 50 per cento della contribuzione complessiva dovuta agli Istituti di Previdenza per una durata non superiore a dodici mesi, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di lire 9.599 milioni annui a decorrere dal 1997, alle imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti ed ai consorzi tra di esse che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione; Visto, in particolare, il comma 2, art. cit., il quale prevede che l'erogazione del beneficio avvenga mediante conguaglio e che al termine di ciascun anno gli istituti previdenziali chiedano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il rimborso degli oneri sostenuti; Visto, altresi', il comma 5, art. cit., il quale estende la copertura finanziaria alle attivita' utili a favorire la ricollocazione dei dirigenti il cui rapporto di lavoro sia cessato; Vista la circolare n. 56 del 22 aprile 1998 del Ministero del lavoro e delle previdenza sociale e lo schema di Convenzione ad essa allegato; Viste le Convenzioni stipulate ai sensi del predetto art. 20 della legge n. 266 del 1997 tra le Agenzie per l'impiego, ovvero tra i soggetti individuati dal comma 3 della medesima disposizione, e le Confederazioni sindacali dei dirigenti di azienda maggiormente rappresentative; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante «Delega la Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 in materia di «Conferimento alle Regioni e agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999 «Decreti concernenti l'individuazione delle risorse in materia di mercato del lavoro da trasferire alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto; Considerato che nei decreti relativi agli esercizi finanziari precedenti le risorse sono state ripartite a livello regionale sulla base della tabella di distribuzione per regione delle imprese che occupano fino a 249 dipendenti, cosi' come previsto dal Programma del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 15 aprile 1998 inserito nella circolare n. 56 del 22 aprile 1998; Considerata la disponibilita' dei dati relativi alle imprese che occupano fino a 249 dipendenti riferiti al censimento ISTAT 2001; Visto l'art. 1, comma 4, della Legge 13 novembre 2009 n. 172, il quale prevede l'assunzione della denominazione «Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali», in sostituzione della denominazione «Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali»; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilita' 2011); Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013»; Visto il decreto ministeriale del 21 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze di «Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013», con il quale nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tabella 4, e' stato disposto sul capitolo 3974 «Somme da erogare a titolo di contributo alle imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti ed ali loro consorzi, ai fini del reimpiego del personale con qualifica dirigenziale», uno stanziamento in termini di competenza e di autorizzazione di cassa pari ad euro 1.034.705,00; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 9 febbraio 2011, annotato dall'Ufficio centrale di bilancio l'11 febbraio 2011 al n. 258, di assegnazione delle risorse umane e finanziarie agli uffici di livello dirigenziale generale; Considerata la revisione dell'ordinamento finanziario delle Province autonome di Trento e Bolzano e la regolazione dei loro rapporti finanziari con lo Stato ai sensi dei commi da 106 a 126 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria per l'anno 2010); Considerata, ai sensi dei commi 107, lett. h) e 109 del citato art. 2, la soppressione della partecipazione delle province autonome alla ripartizione di risorse dello stato previste dalle varie leggi di settore in favore delle regioni; Visto, in particolare, il comma 124 dell'art. 2, legge citata, in virtu' del quale lo Stato delega alle Province autonome di Trento e Bolzano le funzioni in materia di gestione di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilita', da esercitare sulla base di conseguenti intese con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per coordinare e raccordare gli interventi; Visto il comma 126 del citato art. 2, il quale dispone che le maggiori entrate e le minori spese derivanti dall'attuazione dei commi da 105 a 125 affluiscono al fondo di cui al comma 250, con le modalita' ivi previste; Visto il comma 250, art. cit., il quale prevede che le risorse, affluite alla contabilita' speciale istituita ai sensi del comma 8 dell'art. 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui all'art. 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; Ritenuta la necessita' di indicare al Ministero dell'economia e delle finanze le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano ai soli fini del relativo ammontare per le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione dei suddetti stanziamenti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2010, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2011, registro n. 1, foglio n. 143, di conferimento dell'incarico di direttore generale della direzione generale del mercato del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla dott.ssa Grazia Strano; Considerato che nel corso degli anni si e' registrato un mancato utilizzo di una parte delle risorse ripartite a livello regionale; Visto che in alcune regioni si registra un numero di richieste di ammissione alla concessione del beneficio dello sgravio contributivo previsto dalla citata legge n. 266/97 piu' alto di quello autorizzato in virtu' del limite delle risorse ripartite; Ritenuto opportuno ammettere alla concessione del beneficio anche quelle aziende le cui richieste di concessione del beneficio non trovano accoglimento pur in presenza di risorse non utilizzate sul capitolo 3974; Ritenuta la necessita' di destinare alle regioni che registrano un maggior numero di richieste le risorse in concreto non utilizzate; Tenuto conto dell'accantonamento previsto da Ministero dell'economia e delle finanze sul capitolo 3974 pari ad euro 107.461,00;
Decreta:
Art. 1
Per quanto in premessa indicato la somma di euro 927.244,00 per l'anno finanziario 2011 sara' considerata quale limite di spesa ripartita a livello regionale per l'importo indicato a fianco di ciascuna Regione nella tabella allegata (Allegato 1) che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 2
Le risorse sono ripartite a livello regionale sulla base della distribuzione delle imprese che occupano fino a 249 dipendenti (Fonte ISTAT riferita al Censimento 2001). |
| Art. 3
Una percentuale pari al 10 per cento dell'importo assegnato a ciascuna Regione e' da destinarsi al finanziamento delle attivita' utili a favorire la ricollocazione dei dirigenti il cui rapporto di lavoro sia cessato. L'importo sara' assegnato alle Regioni che ne facciano espressa richiesta sulla base di programmi definiti ai sensi delle Convenzioni stipulate con gli organismi competenti a norma di legge. |
| Art. 4
Al termine dell'anno gli Istituti di previdenza chiederanno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il rimborso degli oneri sostenuti. |
| Art. 5
Le regioni, attraverso la Agenzie regionali per il lavoro ove presenti, sono tenute a comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i decreti di ammissione delle aziende alla concessione del beneficio di cui alla legge n. 266/97 all'atto della loro emissione. |
| Art. 6
Entro il 30 settembre 2011 le regioni dovranno trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale del mercato del lavoro - Divisione II, una relazione sull'applicazione della norma nella quale saranno riportati: il numero dei decreti emanati nei limiti delle risorse assegnate ad ogni singola regione; il numero e la denominazione delle imprese ammesse ai benefici di legge; il numero dei dirigenti assunti; il totale delle risorse impegnate a fronte delle risorse attribuite con decreto alle singole regioni. |
| Art. 7
Qualora le regioni dovessero ricevere richieste di concessione delle agevolazioni contributive oltre i limiti delle risorse assegnate, possono, in presenza dei requisiti di legge, completare la relativa istruttoria ammettendo l'azienda al beneficio dello sgravio contributivo, subordinando in ogni caso la esecutivita' del provvedimento alla definitiva assegnazione di risorse aggiuntive oltre quelle ripartite con il presente decreto. I decreti ammessi con riserva, dovranno essere trasmessi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali unitamente alla relazione di cui al precedente art. 6, integrata altresi' con le seguenti informazioni: il numero dei decreti emessi con riserva; il numero e la denominazione delle imprese ammesse ai benefici di legge; il numero dei dirigenti assunti; il totale delle risorse aggiuntive necessarie a fronte delle risorse attribuite con decreto alle singole regioni. All'esito, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dell'ordine cronologico di ricezione dei decreti muniti di riserva, comunichera' alle regioni il riconoscimento delle risorse aggiuntive assegnate e la contestuale ammissione al beneficio delle corrispondenti domande. La spesa relativa la presente decreto gravera' sul capitolo 3974 «Somma da erogare a titolo di contributo alle imprese che occupano meno di 250 dipendenti ed ai loro consorzi, al fine del reimpiego del personale con qualifica dirigenziale» - Centro di Responsabilita' 7 - Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro - Missione 26 - Programma 10 - 1.9 - Servizi e sistemi informativi per il lavoro - Funzionamento - dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'esercizio finanziario 2011. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione. Roma, 4 maggio 2011
Il direttore generale: Strano Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 8, foglio n. 306 |
| Allegato 1 Parte di provvedimento in formato grafico
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