Gazzetta n. 163 del 15 luglio 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 maggio 2011, n. 109
Regolamento recante attuazione dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge n. 69/2009, in materia di termini, superiori a 90 giorni, di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia del territorio, dell'Agenzia delle dogane, della Guardia di finanza e dei Fondi previdenziali e assistenziali del personale della Guardia di finanza.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, istitutivo dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e il relativo regolamento di organizzazione, approvato, da ultimo, con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385 e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° ottobre 2004 che individua gli uffici di livello dirigenziale non generale della Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;
Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 568, recante provvedimenti per la Guardia di finanza, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 23 e 33 che istituiscono, rispettivamente, il «Fondo di previdenza per ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri» e la Cassa ufficiali, attribuendo loro la personalita' giuridica;
Visti l'articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 1959, n. 189 e l'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, che dispongono che la Guardia di finanza e' una forza di polizia ad ordinamento militare, con competenza generale in materia economica e finanziaria, che dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro dell'economia e delle finanze, e le disposizioni che regolano l'assetto organizzativo, centrale e periferico, dello stesso Corpo costituite dall'articolo 5 della legge 23 aprile 1959, n. 189, dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34 e dalle determinazioni del Comandate generale;
Vista la legge 20 ottobre 1960, n. 1265, e successive modificazioni, che all'articolo 1 istituisce il Fondo di assistenza per i finanzieri, attribuendogli la personalita' giuridica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, che istituisce il «Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze», ente di diritto pubblico;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, che disciplina l'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 17, comma 3, concernente l'adozione di regolamenti con decreti ministeriali nei casi previsti dalla legge;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare il comma 4 dell'articolo 2, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che determina le modalita' di fissazione dei termini di conclusione dei procedimenti superiori a novanta giorni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che riforma l'organizzazione del Governo, ed in particolare gli articoli da 23 a 25, relativi all'ordinamento del Ministero dell'economia e delle finanze, e gli articoli da 56 a 65 relativi all'ordinamento delle agenzie fiscali ed ai loro rapporti con il ministero vigilante;
Visti il decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, che riordina la Scuola superiore dell'economia e delle finanze che, all'articolo 1 dello stesso decreto, viene definita come una istituzione di alta cultura e formazione, posta alle dirette dipendenze del Ministro, con autonomia organizzativa e contabile e di bilancio, e il decreto del Rettore 22 dicembre 2000, approvato con decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, concernente la disciplina di funzionamento e organizzazione della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, e sue successive modificazioni ed integrazioni, e il decreto del Rettore 20 giugno 2002, recante il regolamento didattico e di ricerca della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, e sue successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile che, tra l'altro, modifica ed integra alcuni articoli della citata legge n. 241/1990, ed, in particolare, l'articolo 7 della stessa legge n. 69/2009;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e il decreto ministeriale 28 gennaio 2009, che individua le attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa del 12 gennaio 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - 1° aprile 2010, n. 76), recante le linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della citata legge n. 69/2009;
Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate approvato con delibera del Comitato direttivo del 30 novembre 2000, n. 4;
Visti il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal Comitato direttivo il 5 dicembre 2000, e le sue successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, deliberato dal Comitato direttivo il 5 dicembre 2000, e le sue successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e l'Agenzia del territorio hanno personalita' giuridica di diritto pubblico ed autonomia regolamentare ai sensi dell'articolo 61 del citato decreto legislativo n. 300/1999;
Considerato che l'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 241/1990, dispone che i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni salvo il diverso termine previsto da disposizioni di legge o dai provvedimenti previsti nei commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo 2;
Ritenuto di dover procedere all'emanazione di un unico regolamento che determini i termini di conclusione del procedimenti superiori a 90 giorni relativi ai dipartimenti in cui si articola il Ministero dell'economia e delle finanze, alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze, all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, all'Agenzia delle entrate, all'Agenzia delle dogane, all'Agenzia del territorio, al Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, alla Guardia di finanza e ai fondi previdenziali e assistenziali del personale dipendente dalla Guardia di finanza (Cassa ufficiali; «Fondo di previdenza per ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri» e Fondo di assistenza per i finanzieri);
Ritenuta la sussistenza delle ragioni per fissare, per i procedimenti contenuti nelle tabelle allegate al presente decreto, termini di conclusione superiori ai novanta giorni, tenendo conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita' del procedimento, criteri previsti dall'articolo 2, comma 4, della citata legge n. 241/1990;
Ritenuto di non ricomprendere negli elenchi dei procedimenti le procedure relative al rapporto di lavoro del personale «contrattualizzato,» regolati dalla contrattazione collettiva di settore e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e di ricomprendere in tali elenchi i procedimenti relativi al personale della Guardia di finanza che e' assoggettato al regime di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165/2001;
Ritenuto, a titolo meramente ricognitivo, su indicazione delle amministrazioni interessate e ferme restando le loro prerogative, nelle more dell'adozione dei provvedimenti applicativi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di individuare contestualmente alla determinazione dei termini del procedimento, anche le unita' organizzative responsabili dello stesso, al fine di evitare le incertezze derivanti dall'adozione, in tempi diversi, di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, che determinino i termini dei procedimenti, e di un altro atto che, per ciascuna amministrazione, individui le unita' organizzative responsabili degli stessi procedimenti;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2010;
Udito il parere n. 287/2011 del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'Adunanza dell'11 febbraio 2011;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 2011;
Sulla proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto, che attua l'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane, dell'Agenzia del territorio, del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, della Guardia di finanza e dei fondi previdenziali e assistenziali del personale dipendente dalla Guardia di finanza (Cassa ufficiali; Fondo di previdenza per il personale appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri e Fondo di assistenza per i finanzieri).
2. I termini conclusivi dei procedimenti superiori a 90 giorni sono determinati, per ciascuna amministrazione, nelle allegate tabelle, di seguito elencate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento:
a) Tabella A - Ministero dell'economia e delle finanze;
b) Tabella B - Scuola superiore dell'economia e delle finanze;
c) Tabella C - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;
d) Tabella D - Agenzia delle entrate:
e) Tabella E - Agenzia delle dogane;
f) Tabella F - Agenzia del territorio;
g) Tabella G - Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze;
h) Tabella H -Guardia di finanza;
i) Tabella I - Fondi previdenziali e assistenziali del personale dipendente dalla Guardia di finanza (Cassa ufficiali - Fondo di previdenza per il personale appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri - Fondo di assistenza per i finanzieri).
3. Continuano ad essere regolati dalla stessa fonte normativa i termini conclusivi di procedimenti determinati da leggi, decreti-legge, decreti legislativi e regolamenti comunitari.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258
(Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato),
convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1927, n.
288.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15
dicembre 2003, n. 385 (Regolamento di organizzazione
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2004, n. 22.
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
1° ottobre 2004 (Regolamento di individuazione degli uffici
di livello dirigenziale non generale nell'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2005, n. 9.
- Si riporta il testo degli articoli 23 e 33 del regio
decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187 (Provvedimenti per la
regia Guardia di finanza), convertito dalla legge 4 aprile
1935, n. 568:
«Art. 23. - E' istituito, presso il comando generale
della regia guardia di finanza, un "fondo di previdenza
sottufficiali e appuntati" al quale e' affidato l'incarico
di corrispondere ai sottufficiali ed agli appuntati del
corpo - all'atto della cessazione dal servizio - un premio
di previdenza indipendentemente dalla indennita' di
buonuscita che corrisponde ai marescialli l'opera di
previdenza per il personale civile e militare dello Stato.
Al "fondo previdenza sottufficiali e appuntati" e'
conferita personalita' giuridica. Esso e' sottoposto alla
vigilanza del Ministro per le finanze.
Agli effetti tributari si applicano al «fondo
previdenza sottufficiali e appuntati» le disposizioni
vigenti per l'opera di previdenza.»;
«Art. 33. - E' istituita, presso il comando generale
della regia guardia di finanza, una "cassa ufficiali", alla
quale spettano gli incarichi e i proventi che, per gli
ufficiali del corpo, la legge 21 dicembre 1931, n. 1710,
attribuisce al "fondo massa della regia guardia di
finanza".
Al consiglio di amministrazione del fondo massa - per
l'amministrazione di detta cassa - e' sostituito il
consiglio di amministrazione della "cassa ufficiali"di cui
al successivo art. 34.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge
23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del corpo della Guardia
di finanza):
«1. Il Corpo della guardia di finanza dipende
direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro per le
finanze.
Esso fa parte integrante delle Forze armate dello Stato
e della forza pubblica ed ha il compito di:
prevenire, ricercare e denunziare le evasioni e le
violazioni finanziarie;
eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia
finanziaria e concorrere a servizi di polizia marittima, di
assistenza e di segnalazione;
vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi,
sull'osservanza delle disposizioni di interesse
politico-economico;
concorrere alla difesa politico-militare delle
frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari;
concorrere al mantenimento dell'ordine e della
sicurezza pubblica;
eseguire gli altri servizi di vigilanza e tutela per
i quali sia dalla legge richiesto il suo intervento.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (Adeguamento dei compiti
del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4
della legge 31 marzo 2000, n. 78):
«Art. 1 (Natura e Dipendenza). - 1. Il Corpo della
Guardia di finanza e' forza di polizia ad ordinamento
militare con competenza generale in materia economica e
finanziaria sulla base delle peculiari prerogative
conferite dalla legge.
2. All'atto della istituzione del Ministero
dell'economia e delle finanze, ai sensi del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la dipendenza del Corpo
della Guardia di finanza di cui all'art. 1 della legge 23
aprile 1959, n. 189, si intende riferita al Ministro
dell'economia e delle finanze.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 della gia' citata
legge n. 189 del 1959:
«Art. 5. - Il Comando generale e' costituito da
reparti, uffici e organi direttivi dei servizi, ai quali
sono assegnati ufficiali della Guardia di finanza; possono
esservi assegnati ufficiali di altre Forze armate, ai sensi
del successivo art. 7.
Per le esigenze addestrative di carattere militare e
per il collegamento con il Ministero della difesa e'
assegnato al Comando generale, dal Capo di Stato maggiore
della difesa, un generale di divisione in servizio
permanente dell'Esercito. Per finalita' di collegamento con
il Comando generale e' assegnato al Ministero della difesa
un generale di divisione in servizio permanente del Corpo
della guardia di finanza.
Per le esigenze dei servizi amministrativi sono
assegnati al Comando generale funzionari ed impiegati del
Ministero delle finanze .
L'ordinamento interno del Comando generale e' stabilito
dal Comandante generale.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio
1999, n. 34 (Regolamento recante norme per la
determinazione della struttura ordinativa del Corpo della
Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1999, n. 44.
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 20
ottobre 1960, n. 1265 (Istituzione del Fondo di assistenza
per i finanzieri):
«Art. 1. - E' istituito il "Fondo di assistenza per i
finanzieri", al quale viene conferita la personalita'
giuridica.
Esso e' posto sotto la vigilanza del Ministro per le
finanze ed ha sede in Roma, presso il Comando generale
della Guardia di finanza.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo
1981, n. 211 (Unificazione dei fondi di previdenza del
personale del Ministero delle finanze), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1981, n. 133.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto Ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interinisteriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti Ministeriali ed interinisteriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il
procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche
amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante
l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un
termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di
trenta giorni.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, sono individuati i termini non
superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
i quali devono concludersi i procedimenti di propria
competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita'
dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici
tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per
la conclusione dei procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i
decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche
dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri. I termini ivi
previsti non possono comunque superare i centottanta
giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti
l'immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di
vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri
ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di
rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento
decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad
iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i termini
di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono
essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non
superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell'art. 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio
dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del
processo amministrativo.
9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini
costituisce elemento di valutazione della responsabilita'
dirigenziale.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 18 giugno
2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di
processo civile):
«Art. 7 (Certezza dei tempi di conclusione del
procedimento). - 1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 1:
1) al comma 1, dopo le parole: "di efficacia" sono
inserite le seguenti: ", di imparzialita'";
2) al comma 1-ter, dopo le parole: "il rispetto"
sono inserite le seguenti: "dei criteri e";
b) l' art. 2 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il
procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche
amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante
l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un
termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di
trenta giorni.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, adottati ai sensi dell' art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, sono individuati i termini non
superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
i quali devono concludersi i procedimenti di propria
competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita'
dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici
tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per
la conclusione dei procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i
decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche
dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri. I termini ivi
previsti non possono comunque superare i centottanta
giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti
l'immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di
vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri
ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di
rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento
decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad
iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i termini
di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono
essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non
superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell'art. 14, comma 2.
8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini
per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il
silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell' art. 21-bis
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, puo' essere proposto
anche senza necessita' di diffida all'amministrazione
inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e
comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di
cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il giudice
amministrativo puo' conoscere della fondatezza
dell'istanza. E' fatta salva la riproponibilita'
dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i
presupposti.
9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini
costituisce elemento di valutazione della responsabilita'
dirigenziale";
c) dopo l' art. 2 e' inserito il seguente:
"Art. 2-bis (Conseguenze per il ritardo
dell'amministrazione nella conclusione del procedimento). -
1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui
all'art. 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del
danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza
dolosa o colposa del termine di conclusione del
procedimento.
2. Le controversie relative all'applicazione del
presente articolo sono attribuite alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al
risarcimento del danno si prescrive in cinque anni";
d) il comma 5 dell' art. 20 e' sostituito dal
seguente:
"5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis".
2. Il rispetto dei termini per la conclusione dei
procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei
dirigenti; di esso si tiene conto al fine della
corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di
concerto con il Ministro per la semplificazione normativa,
adotta le linee di indirizzo per l'attuazione del presente
articolo e per i casi di grave e ripetuta inosservanza
dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per
ciascun procedimento.
3. In sede di prima attuazione della presente legge,
gli atti o i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'
art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo
sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo,
sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge, che
prevedono termini superiori a novanta giorni per la
conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a
decorrere dalla scadenza del termine indicato al primo
periodo. Continuano ad applicarsi le disposizioni
regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, che prevedono termini non superiori a
novanta giorni per la conclusione dei procedimenti. La
disposizione di cui al comma 2 del citato art. 2 della
legge n. 241 del 1990 si applica dallo scadere del termine
di un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai termini
di cui ai commi 3 e 4 del citato art. 2 della legge n. 241
del 1990 entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
4. Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi
concernenti i beni storici, architettonici, culturali,
archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i
termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42. Restano ferme le disposizioni di legge e di
regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono
termini diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 2-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241, come rispettivamente
sostituito e introdotto dal presente articolo.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli da 23 a 25 e da 56
a 65 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999:
«Art. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di politica economica,
finanziaria e di bilancio, programmazione degli
investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
verifica dei suoi andamenti, ivi incluso il settore della
spesa sanitaria, politiche fiscali e sistema tributario,
demanio e patrimonio statale, catasto e dogane. Il
Ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti e
attivita' e le funzioni relative ai rapporti con autorita'
di vigilanza e controllo previsti dalla legge.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e
programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni
conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli
enti locali e alle autonomie funzionali.»;
«Art. 24 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge,
in particolare, le funzioni di spettanza statale nelle
seguenti aree funzionali:
a) politica economica e finanziaria, con particolare
riguardo all'analisi dei problemi economici, monetari e
finanziari interni e internazionali, alla vigilanza sui
mercati finanziari e sul sistema creditizio,
all'elaborazione delle linee di programmazione economica e
finanziaria, alle operazioni di copertura del fabbisogno
finanziario e di gestione del debito pubblico; alla
valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato
alla gestione di partecipazioni azionarie dello Stato,
compreso l'esercizio dei diritti dell'azionista e
l'alienazione dei titoli azionari di proprieta' dello
Stato; alla monetazione; alla prevenzione delle frodi sui
mezzi di pagamento diversi dalla moneta nonche' sugli
strumenti attraverso i quali viene erogato il credito al
consumo e dell'utilizzazione del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio, ferme restando le competenze del
Ministero dell'interno in materia;
b) politiche, processi e adempimenti di bilancio, con
particolare riguardo alla formazione e gestione del
bilancio dello Stato, compresi gli adempimenti di tesoreria
e la verifica dei relativi andamenti e flussi di cassa,
assicurandone il raccordo operativo con gli adempimenti in
materia di copertura del fabbisogno finanziario previsto
dalla lettera a), nonche' alla verifica della
quantificazione degli oneri derivanti dai provvedimenti e
dalle innovazioni normative ed al monitoraggio della spesa
pubblica ivi inclusi tutti i profili attinenti al concorso
dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario
nazionale, anche quanto ai piani di rientro regionali,
coordinandone e verificandone gli andamenti e svolgendo i
controlli previsti dall'ordinamento, ivi comprese le
funzioni ispettive ed i controlli di regolarita'
amministrativa e contabile effettuati, ai sensi della
normativa vigente, dagli Uffici centrali del bilancio
costituiti presso i Ministeri e dalle ragionerie
provinciali dello Stato;
c) programmazione economica e finanziaria,
coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo
economico territoriale e settoriale e delle politiche di
coesione, anche avvalendosi delle Camere di commercio, con
particolare riferimento alle aree depresse, esercitando a
tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di
strumenti di programmazione negoziata e di programmazione
dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari;
d) politiche fiscali, con particolare riguardo alle
funzioni di cui all'art. 56, all'analisi del sistema
fiscale e delle scelte inerenti alle entrate tributarie ed
erariali in sede nazionale, comunitaria e internazionale,
alle attivita' di coordinamento, indirizzo, vigilanza e
controllo previste dalla legge sulle agenzie fiscali e
sugli altri enti o organi che comunque esercitano funzioni
in materia di tributi ed entrate erariali di competenza
dello Stato, al coordinamento, monitoraggio e controllo del
sistema informativo della fiscalita' e della rete unitaria
di settore, alla informazione istituzionale nel settore
della fiscalita', alle funzioni previste dalla legge in
materia di demanio, catasto e conservatorie dei registri
immobiliari;
e) amministrazione generale, servizi indivisibili e
comuni del Ministero, con particolare riguardo alle
attivita' di promozione, coordinamento e sviluppo della
qualita' dei processi e dell'organizzazione e alla gestione
delle risorse; linee generali e coordinamento delle
attivita' concernenti il personale del Ministero; affari
generali ed attivita' di gestione del personale del
Ministero di carattere comune ed indivisibile;
programmazione generale del fabbisogno del Ministero e
coordinamento delle attivita' in materia di reclutamento
del personale del Ministero; rappresentanza della parte
pubblica nei rapporti sindacali all'interno del Ministero;
tenuta della banca dati, del ruolo e del sistema
informativo del personale del Ministero; tenuta
dell'anagrafe degli incarichi del personale del Ministero;
servizi del tesoro, incluso il pagamento delle
retribuzioni, ed acquisti centralizzati; coordinamento
della comunicazione istituzionale del Ministero.
1-bis. Le funzioni in materia di organizzazione,
programmazione del fabbisogno, reclutamento, formazione e
gestione del personale delle singole aree sono svolte
nell'ambito delle stesse aree.»;
«Art. 25 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5
del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo'
essere superiore a cinque, in riferimento alle aree
funzionali definite nel precedente articolo. Il Servizio
consultivo ed ispettivo tributario opera alle dirette
dipendenze del Ministro.
2. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
disciplinata ai sensi dell'art. 4 del presente decreto
legislativo, svolge le funzioni attribuite al Ministero
dell'economia e delle finanze in materia di giochi,
scommesse e concorsi pronostici, ivi comprese quelle
riguardanti i relativi tributi, fatta eccezione per le
imposte dirette e l'imposta sul valore aggiunto, nonche' in
materia di amministrazione, riscossione e contenzioso
concernenti le accise sui tabacchi lavorati.»;
«Art. 56 (Attribuzioni del Ministero delle finanze). -
1. Il Ministero delle finanze svolge le seguenti funzioni
statali:
a) analisi, indagini e studi sulle politiche fiscali
e sulla loro attuazione, ai fini della valutazione del
sistema tributario e delle scelte di settore in sede
nazionale, comunitaria e internazionale;
b) predisposizione dei relativi atti normativi, di
programmazione e di indirizzo e cura dei rapporti interni
ed internazionali per il conseguimento degli obiettivi
fissati;
c) indirizzo, vigilanza e controllo sui risultati di
gestione delle agenzie fiscali, nel rispetto dell'autonomia
gestionale ad esse attribuita; esercizio dei poteri di
coordinamento e vigilanza attribuiti dalla legge su altri
enti o organi che comunque esercitano funzioni in settori
della fiscalita' di competenza dello Stato;
d) coordinamento, secondo le modalita' previste dal
presente decreto e salva la possibilita' di definire
autonomamente forme di diretta collaborazione tra loro,
delle attivita' e dei rapporti tra le agenzie fiscali e con
gli altri enti e organi di cui alla lettera c);
e) coordinamento, monitoraggio e controllo, anche
attraverso apposite strutture per l'attuazione di strategie
di integrazione tra i sistemi del Ministero, delle agenzie
e della guardia di finanza, del sistema informativo della
fiscalita' e della rete unitaria di settore;
f) comunicazione istituzionale con i contribuenti e
con l'opinione pubblica per favorire la corretta
applicazione della legislazione tributaria;
g) amministrazione del personale e delle risorse
necessarie allo svolgimento dei compiti del Ministero e
all'attivita' giurisdizionale delle commissioni tributarie.
2. Fermi restando l'art. 1 della legge 23 aprile 1959,
n. 189, l'autonomia organizzativa ed i compiti di polizia
economica e finanziaria attribuiti al corpo della guardia
di finanza, il coordinamento fra la guardia di finanza e le
agenzie fiscali nelle attivita' operative inerenti alle
funzioni trasferite alle agenzie stesse e' curato sulla
base delle direttive impartite dal Ministro delle finanze
per realizzare la migliore collaborazione nella lotta
all'evasione fiscale.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Ministero
favorisce ed attua la cooperazione con le regioni e gli
enti locali ed il coordinamento con le loro attivita'.»;
«Art. 57 (Istituzione delle agenzie fiscali). - 1. Per
la gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti
delle entrate, delle dogane, del territorio e di quelle
connesse svolte da altri uffici del Ministero sono
istituite l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane,
l'Agenzia del territorio e l'Agenzia del demanio, di
seguito denominate agenzie fiscali. Alle agenzie fiscali
sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e
competenze che vengono esercitate secondo la disciplina
dell'organizzazione interna di ciascuna Agenzia.
2. Le regioni e gli enti locali possono attribuire alle
agenzie fiscali, in tutto o in parte, la gestione delle
funzioni ad essi spettanti, regolando con autonome
convenzioni le modalita' di svolgimento dei compiti e gli
obblighi che ne conseguono.»;
«Art. 58 (Organizzazione del Ministero). - 1. Il
Ministero e' organizzato secondo i principi di distinzione
tra direzione politica e gestione amministrativa.
2. Gli uffici nei quali si articola il Ministero fanno
capo ad un unico dipartimento.
3. L'organizzazione, la disciplina degli uffici e le
dotazioni organiche del Ministero sono stabilite con
regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400.»;
«Art. 59 (Rapporti con le agenzie fiscali). - 1. Il
Ministro delle finanze dopo l'approvazione da parte del
Parlamento del documento di programmazione
economica-finanziaria ed in coerenza con i vincoli e gli
obiettivi stabiliti in tale documento, determina
annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con un
proprio atto di indirizzo e per un periodo almeno
triennale, gli sviluppi della politica fiscale, le linee
generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le
grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si
sviluppa l'attivita' delle agenzie fiscali. Il documento di
indirizzo e' trasmesso al Parlamento.
2. Il Ministro e ciascuna Agenzia, sulla base del
documento di indirizzo, stipulano una convenzione
triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio
finanziario, con la quale vengono fissati:
a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;
b) le direttive generali sui criteri della gestione
ed i vincoli da rispettare;
c) le strategie per il miglioramento;
d) le risorse disponibili;
e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali
misurare l'andamento della gestione.
3. La convenzione prevede, inoltre:
a) le modalita' di verifica dei risultati di
gestione;
b) le disposizioni necessarie per assicurare al
Ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni
all'Agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso
delle risorse. Le informazioni devono essere assunte in
forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire
una appropriata valutazione dell'attivita' svolta
dall'Agenzia;
c) le modalita' di vigilanza sull'operato
dell'Agenzia sotto il profilo della trasparenza,
dell'imparzialita' e della correttezza nell'applicazione
delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i
contribuenti.
4. Nella convenzione solo stabiliti, nei limiti delle
risorse stanziate su tre capitoli che vanno a comporre una
unita' previsionale di base per ciascuna Agenzia, gli
importi che vengono trasferiti, distinti per:
a) gli oneri di gestione calcolati, per le diverse
attivita' svolte dall'Agenzia, sulla base di una efficiente
conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per
esigenze di carattere generale;
b) le spese di investimento necessarie per realizzare
i miglioramenti programmati;
c) la quota incentivante connessa al raggiungimento
degli obiettivi della gestione e' graduata in modo da
tenere conto del miglioramento dei risultati complessivi e
del recupero di gettito nella lotta all'evasione
effettivamente conseguiti.
5. Il Ministero e le agenzie fiscali possono promuovere
la costituzione o partecipare a societa' e consorzi che,
secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad
oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio
delle funzioni pubbliche ad essi attribuite; a tal fine,
puo' essere ampliato l'oggetto sociale della societa'
costituita in base alle disposizioni dell'art. 10, comma
12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, fermo restando che
il Ministero e le agenzie fiscali detengono la maggioranza
delle azioni ordinarie della predetta societa'.»;
«Art. 60 (Controlli sulle agenzie fiscali). - 1. Le
agenzie sono sottoposte all'alta vigilanza del Ministro, il
quale la esercita secondo le modalita' previste nel
presente decreto legislativo.
2. Le deliberazioni del comitato di gestione relative
agli statuti, ai regolamenti e agli atti di carattere
generale, individuati nella convenzione di cui all'art. 59,
che regolano il funzionamento delle agenzie sono trasmesse,
per l'approvazione, al Ministro dell'economia e delle
finanze. L'approvazione puo' essere negata per ragioni di
legittimita' o di merito. Le deliberazioni si intendono
approvate ove nei quarantacinque giorni dalla ricezione
delle stesse non venga emanato alcun provvedimento ovvero
non vengano chiesti chiarimenti o documentazione
integrativa; in tale ultima ipotesi il termine per
l'approvazione e' interrotto sino a che non pervengono gli
elementi richiesti. Per l'approvazione dei bilanci e dei
piani pluriennali di investimento si applicano le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9
novembre 1998, n. 439. Per l'Agenzia del demanio le
disposizioni di cui ai primi tre periodi del presente comma
si applicano con riferimento alle deliberazioni del
comitato di gestione relative agli statuti, ai regolamenti
ed ai bilanci.
3. Fermi i controlli sui risultati e quanto previsto
dal comma 2, gli altri atti di gestione delle agenzie non
sono sottoposti a controllo Ministeriale preventivo.»;
«Art. 61 (Principi generali). - 1. Le agenzie fiscali
hanno personalita' giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia
del demanio e' ente pubblico economico.
2. In conformita' con le disposizioni del presente
decreto legislativo e dei rispettivi statuti, le agenzie
fiscali, hanno autonomia regolamentare, amministrativa,
patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.
3. Le agenzie fiscali operano nell'esercizio delle
funzioni pubbliche ad esse affidate in base ai principi di
legalita', imparzialita' e trasparenza, con criteri di
efficienza, economicita' ed efficacia nel perseguimento
delle rispettive missioni.
4. »;
«Art. 62 (Agenzia delle entrate). - 1. All'Agenzia
delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti
le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla
competenza di altre agenzie, amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, enti od organi, con il compito di
perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi
fiscali sia attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia
attraverso i controlli diretti a contrastare gli
inadempimenti e l'evasione fiscale.
2. L'Agenzia e' competente in particolare a svolgere i
servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e
al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul
valore aggiunto, nonche' di tutte le imposte, diritti o
entrate erariali o locali, entrate anche di natura
extratributaria, gia' di competenza del dipartimento delle
entrate del Ministero delle finanze o affidati alla sua
gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni
stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori.
3. In fase di prima applicazione il Ministro delle
finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla
competenza dell'Agenzia.»;
«Art. 63 (Agenzia delle dogane). - 1. L'Agenzia delle
dogane e' competente a svolgere i servizi relativi
all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei
diritti doganali e della fiscalita' interna negli scambi
internazionali, delle accise sulla produzione e sui
consumi, escluse quelle sui tabacchi lavorati, operando in
stretto collegamento con gli organi dell'Unione europea nel
quadro dei processi di armonizzazione e di sviluppo
dell'unificazione europea. All'Agenzia spettano tutte le
funzioni attualmente svolte dal dipartimento delle dogane
del Ministero delle finanze, incluse quelle esercitate in
base ai trattati dell'Unione europea o ad altri atti e
convenzioni internazionali.
2. L'Agenzia gestisce con criteri imprenditoriali i
laboratori doganali di analisi; puo' anche offrire sul
mercato le relative prestazioni.
3. In fase di prima applicazione il Ministro delle
finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla
competenza dell'Agenzia.»;
«Art. 64 (Agenzia del territorio). - 1. L'Agenzia del
territorio e' competente a svolgere i servizi relativi al
catasto, i servizi geotopocartografici e quelli relativi
alle conservatorie dei registri immobiliari, con il compito
di costituire l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul
territorio nazionale sviluppando, anche ai fini della
semplificazione dei rapporti con gli utenti, l'integrazione
fra i sistemi informativi attinenti alla funzione fiscale
ed alle trascrizioni ed iscrizioni in materia di diritti
sugli immobili. L'Agenzia opera in stretta collaborazione
con gli enti locali per favorire lo sviluppo di un sistema
integrato di conoscenze sul territorio.
2. L'Agenzia costituisce l'organismo tecnico di cui
all'art. 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e
puo' gestire, sulla base di apposite convenzioni stipulate
con i comuni o a livello provinciale con le associazioni
degli enti locali, i servizi relativi alla tenuta e
all'aggiornamento del catasto.
3. L'Agenzia gestisce l'osservatorio del mercato
immobiliare ed i connessi servizi estimativi che puo'
offrire direttamente sul mercato.
4. Il comitato di gestione di cui all'art. 67 del
presente decreto legislativo e' integrato, per l'Agenzia
del territorio, da due membri nominati su designazione
della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.»;
«Art. 65 (Agenzia del demanio). - 1. All'Agenzia del
demanio e' attribuita l'amministrazione dei beni immobili
dello Stato, con il compito di razionalizzarne e
valorizzarne l'impiego, di sviluppare il sistema
informativo sui beni del demanio e del patrimonio,
utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini
conoscitivi ed operativi, criteri di mercato, di gestire
con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di
provvista, anche mediante l'acquisizione sul mercato, di
utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di
tali immobili. All'Agenzia e' altresi' attribuita la
gestione dei beni confiscati.
2. L'Agenzia puo' stipulare convenzioni per le gestioni
dei beni immobiliari con le regioni gli enti locali ed
altri enti pubblici. Puo' avvalersi, a supporto delle
proprie attivita' estimative e sulla base di apposita
convenzione, dei dati forniti dall'osservatorio del mercato
immobiliare dell'Agenzia del territorio.
2-bis. L'Agenzia del demanio e' dotata di un proprio
patrimonio, costituito da un fondo di dotazione e dai beni
mobili ed immobili strumentali alla sua attivita'. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
individuati i beni che costituiscono il patrimonio
iniziale.».
- Il decreto del Ministro delle finanze 28 settembre
2000, n. 301 (Regolamento recante norme per il riordino
della Scuola superiore dell'economia e delle finanze), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2000, n.
250.
- Il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173
(Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle
finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della
legge 6 luglio 2002, n. 137), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 luglio 2003, n. 161.
- La gia' citata legge n. 69 del 2009 e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2009, n. 140, S.O.
- La gia' citata legge n. 241 del 1990 e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio
2008, n. 43 (Regolamento di riorganizzazione del Ministero
dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma
404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2008, n. 66, S.O.
- Il decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze 28 gennaio 2009 (Individuazione e attribuzioni
degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei
Dipartimenti) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°
luglio 2009, n. 150, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 61 del gia' citato
decreto legislativo n. 300 del 1999:
«Art. 61 (Principi generali). - 1. Le agenzie fiscali
hanno personalita' giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia
del demanio e' ente pubblico economico.
2. In conformita' con le disposizioni del presente
decreto legislativo e dei rispettivi statuti, le agenzie
fiscali, hanno autonomia regolamentare, amministrativa,
patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.
3. Le agenzie fiscali operano nell'esercizio delle
funzioni pubbliche ad esse affidate in base ai principi di
legalita', imparzialita' e trasparenza, con criteri di
efficienza, economicita' ed efficacia nel perseguimento
delle rispettive missioni.
4. ».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del gia'
citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
«1. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono
disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e
procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze
di polizia di Stato, il personale della carriera
diplomatica e della carriera prefettizia nonche' i
dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle
materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e
dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive
modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 della gia' citata
legge n. 241 del 1990:
«Art. 4 (Unita' organizzativa responsabile del
procedimento). - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito
per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni
sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento
relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa
responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento
finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono
rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli
ordinamenti.».



 
Art. 2

Modifiche al decreto del Ministro delle finanze
11 settembre 2000, n. 289

1. Nell'articolo 17, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, concernente il regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, le parole «duecentosettanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto del
Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289
(Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad
effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento dei
tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre
entrate delle province e dei comuni, da emanarsi ai sensi
dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446):
«Art. 17 (Domanda per l'iscrizione nell'albo). - 1. La
domanda per l'iscrizione nell'albo, redatta su apposito
modulario con allegato questionario, recante l'indicazione
dei documenti e delle dichiarazioni necessarie, va
presentata alla Direzione centrale per la fiscalita' locale
e deve essere corredata dall'attestazione dell'avvenuto
pagamento della tassa di concessione governativa per l'anno
in corso e di tutti i documenti richiesti per comprovare il
possesso dei prescritti requisiti tecnici, finanziari, di
onorabilita' e l'assenza delle cause di incompatibilita'.
2. La documentazione da produrre per l'iscrizione
nell'albo puo' essere sostituita, a norma degli articoli 2
e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, dalle
relative dichiarazioni sostitutive.
3. Il termine per la conclusione del procedimento di
cui al comma 1 e' fissato in duecentosettanta giorni.».



 
Art. 3

Unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi

1. Nelle more dell'adozione, da parte delle amministrazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, del presente decreto, dei provvedimenti applicativi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi sono quelle indicate, a titolo meramente ricognitivo, per ciascun procedimento, nelle allegate tabelle.
 
Art. 4

Disposizioni finali

1. L'attuazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 5 maggio 2011

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
e l'innovazione
Brunetta

Il Ministro
per la semplificazione normativa
Calderoli
Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2011 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6, Economia e finanze, foglio n. 267
 
Tabella A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella B
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella C
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella D
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella E
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella F
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella G
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella H
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella I
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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