Gazzetta n. 163 del 15 luglio 2011 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 maggio 2011, n. 109 |
Regolamento recante attuazione dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge n. 69/2009, in materia di termini, superiori a 90 giorni, di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia del territorio, dell'Agenzia delle dogane, della Guardia di finanza e dei Fondi previdenziali e assistenziali del personale della Guardia di finanza. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visti il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, istitutivo dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e il relativo regolamento di organizzazione, approvato, da ultimo, con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385 e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° ottobre 2004 che individua gli uffici di livello dirigenziale non generale della Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato; Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 568, recante provvedimenti per la Guardia di finanza, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 23 e 33 che istituiscono, rispettivamente, il «Fondo di previdenza per ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri» e la Cassa ufficiali, attribuendo loro la personalita' giuridica; Visti l'articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 1959, n. 189 e l'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, che dispongono che la Guardia di finanza e' una forza di polizia ad ordinamento militare, con competenza generale in materia economica e finanziaria, che dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro dell'economia e delle finanze, e le disposizioni che regolano l'assetto organizzativo, centrale e periferico, dello stesso Corpo costituite dall'articolo 5 della legge 23 aprile 1959, n. 189, dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34 e dalle determinazioni del Comandate generale; Vista la legge 20 ottobre 1960, n. 1265, e successive modificazioni, che all'articolo 1 istituisce il Fondo di assistenza per i finanzieri, attribuendogli la personalita' giuridica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, che istituisce il «Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze», ente di diritto pubblico; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, che disciplina l'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 17, comma 3, concernente l'adozione di regolamenti con decreti ministeriali nei casi previsti dalla legge; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare il comma 4 dell'articolo 2, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che determina le modalita' di fissazione dei termini di conclusione dei procedimenti superiori a novanta giorni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che riforma l'organizzazione del Governo, ed in particolare gli articoli da 23 a 25, relativi all'ordinamento del Ministero dell'economia e delle finanze, e gli articoli da 56 a 65 relativi all'ordinamento delle agenzie fiscali ed ai loro rapporti con il ministero vigilante; Visti il decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, che riordina la Scuola superiore dell'economia e delle finanze che, all'articolo 1 dello stesso decreto, viene definita come una istituzione di alta cultura e formazione, posta alle dirette dipendenze del Ministro, con autonomia organizzativa e contabile e di bilancio, e il decreto del Rettore 22 dicembre 2000, approvato con decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, concernente la disciplina di funzionamento e organizzazione della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, e sue successive modificazioni ed integrazioni, e il decreto del Rettore 20 giugno 2002, recante il regolamento didattico e di ricerca della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, e sue successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali; Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile che, tra l'altro, modifica ed integra alcuni articoli della citata legge n. 241/1990, ed, in particolare, l'articolo 7 della stessa legge n. 69/2009; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e il decreto ministeriale 28 gennaio 2009, che individua le attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa del 12 gennaio 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - 1° aprile 2010, n. 76), recante le linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della citata legge n. 69/2009; Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate approvato con delibera del Comitato direttivo del 30 novembre 2000, n. 4; Visti il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal Comitato direttivo il 5 dicembre 2000, e le sue successive modifiche ed integrazioni; Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, deliberato dal Comitato direttivo il 5 dicembre 2000, e le sue successive modifiche ed integrazioni; Considerato che l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e l'Agenzia del territorio hanno personalita' giuridica di diritto pubblico ed autonomia regolamentare ai sensi dell'articolo 61 del citato decreto legislativo n. 300/1999; Considerato che l'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 241/1990, dispone che i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni salvo il diverso termine previsto da disposizioni di legge o dai provvedimenti previsti nei commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo 2; Ritenuto di dover procedere all'emanazione di un unico regolamento che determini i termini di conclusione del procedimenti superiori a 90 giorni relativi ai dipartimenti in cui si articola il Ministero dell'economia e delle finanze, alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze, all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, all'Agenzia delle entrate, all'Agenzia delle dogane, all'Agenzia del territorio, al Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, alla Guardia di finanza e ai fondi previdenziali e assistenziali del personale dipendente dalla Guardia di finanza (Cassa ufficiali; «Fondo di previdenza per ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri» e Fondo di assistenza per i finanzieri); Ritenuta la sussistenza delle ragioni per fissare, per i procedimenti contenuti nelle tabelle allegate al presente decreto, termini di conclusione superiori ai novanta giorni, tenendo conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita' del procedimento, criteri previsti dall'articolo 2, comma 4, della citata legge n. 241/1990; Ritenuto di non ricomprendere negli elenchi dei procedimenti le procedure relative al rapporto di lavoro del personale «contrattualizzato,» regolati dalla contrattazione collettiva di settore e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e di ricomprendere in tali elenchi i procedimenti relativi al personale della Guardia di finanza che e' assoggettato al regime di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165/2001; Ritenuto, a titolo meramente ricognitivo, su indicazione delle amministrazioni interessate e ferme restando le loro prerogative, nelle more dell'adozione dei provvedimenti applicativi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di individuare contestualmente alla determinazione dei termini del procedimento, anche le unita' organizzative responsabili dello stesso, al fine di evitare le incertezze derivanti dall'adozione, in tempi diversi, di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, che determinino i termini dei procedimenti, e di un altro atto che, per ciascuna amministrazione, individui le unita' organizzative responsabili degli stessi procedimenti; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2010; Udito il parere n. 287/2011 del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'Adunanza dell'11 febbraio 2011; Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 2011; Sulla proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto, che attua l'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane, dell'Agenzia del territorio, del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, della Guardia di finanza e dei fondi previdenziali e assistenziali del personale dipendente dalla Guardia di finanza (Cassa ufficiali; Fondo di previdenza per il personale appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri e Fondo di assistenza per i finanzieri). 2. I termini conclusivi dei procedimenti superiori a 90 giorni sono determinati, per ciascuna amministrazione, nelle allegate tabelle, di seguito elencate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento: a) Tabella A - Ministero dell'economia e delle finanze; b) Tabella B - Scuola superiore dell'economia e delle finanze; c) Tabella C - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato; d) Tabella D - Agenzia delle entrate: e) Tabella E - Agenzia delle dogane; f) Tabella F - Agenzia del territorio; g) Tabella G - Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze; h) Tabella H -Guardia di finanza; i) Tabella I - Fondi previdenziali e assistenziali del personale dipendente dalla Guardia di finanza (Cassa ufficiali - Fondo di previdenza per il personale appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri - Fondo di assistenza per i finanzieri). 3. Continuano ad essere regolati dalla stessa fonte normativa i termini conclusivi di procedimenti determinati da leggi, decreti-legge, decreti legislativi e regolamenti comunitari.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258 (Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato), convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1927, n. 288. - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385 (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2004, n. 22. - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° ottobre 2004 (Regolamento di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2005, n. 9. - Si riporta il testo degli articoli 23 e 33 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187 (Provvedimenti per la regia Guardia di finanza), convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 568: «Art. 23. - E' istituito, presso il comando generale della regia guardia di finanza, un "fondo di previdenza sottufficiali e appuntati" al quale e' affidato l'incarico di corrispondere ai sottufficiali ed agli appuntati del corpo - all'atto della cessazione dal servizio - un premio di previdenza indipendentemente dalla indennita' di buonuscita che corrisponde ai marescialli l'opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato. Al "fondo previdenza sottufficiali e appuntati" e' conferita personalita' giuridica. Esso e' sottoposto alla vigilanza del Ministro per le finanze. Agli effetti tributari si applicano al «fondo previdenza sottufficiali e appuntati» le disposizioni vigenti per l'opera di previdenza.»; «Art. 33. - E' istituita, presso il comando generale della regia guardia di finanza, una "cassa ufficiali", alla quale spettano gli incarichi e i proventi che, per gli ufficiali del corpo, la legge 21 dicembre 1931, n. 1710, attribuisce al "fondo massa della regia guardia di finanza". Al consiglio di amministrazione del fondo massa - per l'amministrazione di detta cassa - e' sostituito il consiglio di amministrazione della "cassa ufficiali"di cui al successivo art. 34.». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del corpo della Guardia di finanza): «1. Il Corpo della guardia di finanza dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro per le finanze. Esso fa parte integrante delle Forze armate dello Stato e della forza pubblica ed ha il compito di: prevenire, ricercare e denunziare le evasioni e le violazioni finanziarie; eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e concorrere a servizi di polizia marittima, di assistenza e di segnalazione; vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico; concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari; concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica; eseguire gli altri servizi di vigilanza e tutela per i quali sia dalla legge richiesto il suo intervento.». - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78): «Art. 1 (Natura e Dipendenza). - 1. Il Corpo della Guardia di finanza e' forza di polizia ad ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge. 2. All'atto della istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la dipendenza del Corpo della Guardia di finanza di cui all'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, si intende riferita al Ministro dell'economia e delle finanze.». - Si riporta il testo dell'art. 5 della gia' citata legge n. 189 del 1959: «Art. 5. - Il Comando generale e' costituito da reparti, uffici e organi direttivi dei servizi, ai quali sono assegnati ufficiali della Guardia di finanza; possono esservi assegnati ufficiali di altre Forze armate, ai sensi del successivo art. 7. Per le esigenze addestrative di carattere militare e per il collegamento con il Ministero della difesa e' assegnato al Comando generale, dal Capo di Stato maggiore della difesa, un generale di divisione in servizio permanente dell'Esercito. Per finalita' di collegamento con il Comando generale e' assegnato al Ministero della difesa un generale di divisione in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza. Per le esigenze dei servizi amministrativi sono assegnati al Comando generale funzionari ed impiegati del Ministero delle finanze . L'ordinamento interno del Comando generale e' stabilito dal Comandante generale.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34 (Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1999, n. 44. - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1265 (Istituzione del Fondo di assistenza per i finanzieri): «Art. 1. - E' istituito il "Fondo di assistenza per i finanzieri", al quale viene conferita la personalita' giuridica. Esso e' posto sotto la vigilanza del Ministro per le finanze ed ha sede in Roma, presso il Comando generale della Guardia di finanza.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211 (Unificazione dei fondi di previdenza del personale del Ministero delle finanze), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1981, n. 133. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «3. Con decreto Ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interinisteriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti Ministeriali ed interinisteriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): «Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. 3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. 4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita' del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione. 5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza. 6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 2. 8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. 9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilita' dirigenziale.». - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile): «Art. 7 (Certezza dei tempi di conclusione del procedimento). - 1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 1: 1) al comma 1, dopo le parole: "di efficacia" sono inserite le seguenti: ", di imparzialita'"; 2) al comma 1-ter, dopo le parole: "il rispetto" sono inserite le seguenti: "dei criteri e"; b) l' art. 2 e' sostituito dal seguente: "Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. 3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. 4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita' del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione. 5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza. 6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 2. 8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell' art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, puo' essere proposto anche senza necessita' di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il giudice amministrativo puo' conoscere della fondatezza dell'istanza. E' fatta salva la riproponibilita' dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti. 9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilita' dirigenziale"; c) dopo l' art. 2 e' inserito il seguente: "Art. 2-bis (Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento). - 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. 2. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni"; d) il comma 5 dell' art. 20 e' sostituito dal seguente: "5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis". 2. Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti; di esso si tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta le linee di indirizzo per l'attuazione del presente articolo e per i casi di grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento. 3. In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti o i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell' art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine indicato al primo periodo. Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 del citato art. 2 della legge n. 241 del 1990 si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai termini di cui ai commi 3 e 4 del citato art. 2 della legge n. 241 del 1990 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come rispettivamente sostituito e introdotto dal presente articolo.». - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O. - Si riporta il testo degli articoli da 23 a 25 e da 56 a 65 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999: «Art. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, ivi incluso il settore della spesa sanitaria, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane. Il Ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti e attivita' e le funzioni relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo previsti dalla legge. 3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.»; «Art. 24 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge, in particolare, le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: a) politica economica e finanziaria, con particolare riguardo all'analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni e internazionali, alla vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema creditizio, all'elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria, alle operazioni di copertura del fabbisogno finanziario e di gestione del debito pubblico; alla valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato alla gestione di partecipazioni azionarie dello Stato, compreso l'esercizio dei diritti dell'azionista e l'alienazione dei titoli azionari di proprieta' dello Stato; alla monetazione; alla prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento diversi dalla moneta nonche' sugli strumenti attraverso i quali viene erogato il credito al consumo e dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, ferme restando le competenze del Ministero dell'interno in materia; b) politiche, processi e adempimenti di bilancio, con particolare riguardo alla formazione e gestione del bilancio dello Stato, compresi gli adempimenti di tesoreria e la verifica dei relativi andamenti e flussi di cassa, assicurandone il raccordo operativo con gli adempimenti in materia di copertura del fabbisogno finanziario previsto dalla lettera a), nonche' alla verifica della quantificazione degli oneri derivanti dai provvedimenti e dalle innovazioni normative ed al monitoraggio della spesa pubblica ivi inclusi tutti i profili attinenti al concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, anche quanto ai piani di rientro regionali, coordinandone e verificandone gli andamenti e svolgendo i controlli previsti dall'ordinamento, ivi comprese le funzioni ispettive ed i controlli di regolarita' amministrativa e contabile effettuati, ai sensi della normativa vigente, dagli Uffici centrali del bilancio costituiti presso i Ministeri e dalle ragionerie provinciali dello Stato; c) programmazione economica e finanziaria, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, anche avvalendosi delle Camere di commercio, con particolare riferimento alle aree depresse, esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari; d) politiche fiscali, con particolare riguardo alle funzioni di cui all'art. 56, all'analisi del sistema fiscale e delle scelte inerenti alle entrate tributarie ed erariali in sede nazionale, comunitaria e internazionale, alle attivita' di coordinamento, indirizzo, vigilanza e controllo previste dalla legge sulle agenzie fiscali e sugli altri enti o organi che comunque esercitano funzioni in materia di tributi ed entrate erariali di competenza dello Stato, al coordinamento, monitoraggio e controllo del sistema informativo della fiscalita' e della rete unitaria di settore, alla informazione istituzionale nel settore della fiscalita', alle funzioni previste dalla legge in materia di demanio, catasto e conservatorie dei registri immobiliari; e) amministrazione generale, servizi indivisibili e comuni del Ministero, con particolare riguardo alle attivita' di promozione, coordinamento e sviluppo della qualita' dei processi e dell'organizzazione e alla gestione delle risorse; linee generali e coordinamento delle attivita' concernenti il personale del Ministero; affari generali ed attivita' di gestione del personale del Ministero di carattere comune ed indivisibile; programmazione generale del fabbisogno del Ministero e coordinamento delle attivita' in materia di reclutamento del personale del Ministero; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali all'interno del Ministero; tenuta della banca dati, del ruolo e del sistema informativo del personale del Ministero; tenuta dell'anagrafe degli incarichi del personale del Ministero; servizi del tesoro, incluso il pagamento delle retribuzioni, ed acquisti centralizzati; coordinamento della comunicazione istituzionale del Ministero. 1-bis. Le funzioni in materia di organizzazione, programmazione del fabbisogno, reclutamento, formazione e gestione del personale delle singole aree sono svolte nell'ambito delle stesse aree.»; «Art. 25 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a cinque, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo. Il Servizio consultivo ed ispettivo tributario opera alle dirette dipendenze del Ministro. 2. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, disciplinata ai sensi dell'art. 4 del presente decreto legislativo, svolge le funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici, ivi comprese quelle riguardanti i relativi tributi, fatta eccezione per le imposte dirette e l'imposta sul valore aggiunto, nonche' in materia di amministrazione, riscossione e contenzioso concernenti le accise sui tabacchi lavorati.»; «Art. 56 (Attribuzioni del Ministero delle finanze). - 1. Il Ministero delle finanze svolge le seguenti funzioni statali: a) analisi, indagini e studi sulle politiche fiscali e sulla loro attuazione, ai fini della valutazione del sistema tributario e delle scelte di settore in sede nazionale, comunitaria e internazionale; b) predisposizione dei relativi atti normativi, di programmazione e di indirizzo e cura dei rapporti interni ed internazionali per il conseguimento degli obiettivi fissati; c) indirizzo, vigilanza e controllo sui risultati di gestione delle agenzie fiscali, nel rispetto dell'autonomia gestionale ad esse attribuita; esercizio dei poteri di coordinamento e vigilanza attribuiti dalla legge su altri enti o organi che comunque esercitano funzioni in settori della fiscalita' di competenza dello Stato; d) coordinamento, secondo le modalita' previste dal presente decreto e salva la possibilita' di definire autonomamente forme di diretta collaborazione tra loro, delle attivita' e dei rapporti tra le agenzie fiscali e con gli altri enti e organi di cui alla lettera c); e) coordinamento, monitoraggio e controllo, anche attraverso apposite strutture per l'attuazione di strategie di integrazione tra i sistemi del Ministero, delle agenzie e della guardia di finanza, del sistema informativo della fiscalita' e della rete unitaria di settore; f) comunicazione istituzionale con i contribuenti e con l'opinione pubblica per favorire la corretta applicazione della legislazione tributaria; g) amministrazione del personale e delle risorse necessarie allo svolgimento dei compiti del Ministero e all'attivita' giurisdizionale delle commissioni tributarie. 2. Fermi restando l'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, l'autonomia organizzativa ed i compiti di polizia economica e finanziaria attribuiti al corpo della guardia di finanza, il coordinamento fra la guardia di finanza e le agenzie fiscali nelle attivita' operative inerenti alle funzioni trasferite alle agenzie stesse e' curato sulla base delle direttive impartite dal Ministro delle finanze per realizzare la migliore collaborazione nella lotta all'evasione fiscale. 3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Ministero favorisce ed attua la cooperazione con le regioni e gli enti locali ed il coordinamento con le loro attivita'.»; «Art. 57 (Istituzione delle agenzie fiscali). - 1. Per la gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti delle entrate, delle dogane, del territorio e di quelle connesse svolte da altri uffici del Ministero sono istituite l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio e l'Agenzia del demanio, di seguito denominate agenzie fiscali. Alle agenzie fiscali sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze che vengono esercitate secondo la disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna Agenzia. 2. Le regioni e gli enti locali possono attribuire alle agenzie fiscali, in tutto o in parte, la gestione delle funzioni ad essi spettanti, regolando con autonome convenzioni le modalita' di svolgimento dei compiti e gli obblighi che ne conseguono.»; «Art. 58 (Organizzazione del Ministero). - 1. Il Ministero e' organizzato secondo i principi di distinzione tra direzione politica e gestione amministrativa. 2. Gli uffici nei quali si articola il Ministero fanno capo ad un unico dipartimento. 3. L'organizzazione, la disciplina degli uffici e le dotazioni organiche del Ministero sono stabilite con regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»; «Art. 59 (Rapporti con le agenzie fiscali). - 1. Il Ministro delle finanze dopo l'approvazione da parte del Parlamento del documento di programmazione economica-finanziaria ed in coerenza con i vincoli e gli obiettivi stabiliti in tale documento, determina annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con un proprio atto di indirizzo e per un periodo almeno triennale, gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attivita' delle agenzie fiscali. Il documento di indirizzo e' trasmesso al Parlamento. 2. Il Ministro e ciascuna Agenzia, sulla base del documento di indirizzo, stipulano una convenzione triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, con la quale vengono fissati: a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere; b) le direttive generali sui criteri della gestione ed i vincoli da rispettare; c) le strategie per il miglioramento; d) le risorse disponibili; e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali misurare l'andamento della gestione. 3. La convenzione prevede, inoltre: a) le modalita' di verifica dei risultati di gestione; b) le disposizioni necessarie per assicurare al Ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni all'Agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse. Le informazioni devono essere assunte in forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire una appropriata valutazione dell'attivita' svolta dall'Agenzia; c) le modalita' di vigilanza sull'operato dell'Agenzia sotto il profilo della trasparenza, dell'imparzialita' e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti. 4. Nella convenzione solo stabiliti, nei limiti delle risorse stanziate su tre capitoli che vanno a comporre una unita' previsionale di base per ciascuna Agenzia, gli importi che vengono trasferiti, distinti per: a) gli oneri di gestione calcolati, per le diverse attivita' svolte dall'Agenzia, sulla base di una efficiente conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per esigenze di carattere generale; b) le spese di investimento necessarie per realizzare i miglioramenti programmati; c) la quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi della gestione e' graduata in modo da tenere conto del miglioramento dei risultati complessivi e del recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente conseguiti. 5. Il Ministero e le agenzie fiscali possono promuovere la costituzione o partecipare a societa' e consorzi che, secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche ad essi attribuite; a tal fine, puo' essere ampliato l'oggetto sociale della societa' costituita in base alle disposizioni dell'art. 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, fermo restando che il Ministero e le agenzie fiscali detengono la maggioranza delle azioni ordinarie della predetta societa'.»; «Art. 60 (Controlli sulle agenzie fiscali). - 1. Le agenzie sono sottoposte all'alta vigilanza del Ministro, il quale la esercita secondo le modalita' previste nel presente decreto legislativo. 2. Le deliberazioni del comitato di gestione relative agli statuti, ai regolamenti e agli atti di carattere generale, individuati nella convenzione di cui all'art. 59, che regolano il funzionamento delle agenzie sono trasmesse, per l'approvazione, al Ministro dell'economia e delle finanze. L'approvazione puo' essere negata per ragioni di legittimita' o di merito. Le deliberazioni si intendono approvate ove nei quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse non venga emanato alcun provvedimento ovvero non vengano chiesti chiarimenti o documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il termine per l'approvazione e' interrotto sino a che non pervengono gli elementi richiesti. Per l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Per l'Agenzia del demanio le disposizioni di cui ai primi tre periodi del presente comma si applicano con riferimento alle deliberazioni del comitato di gestione relative agli statuti, ai regolamenti ed ai bilanci. 3. Fermi i controlli sui risultati e quanto previsto dal comma 2, gli altri atti di gestione delle agenzie non sono sottoposti a controllo Ministeriale preventivo.»; «Art. 61 (Principi generali). - 1. Le agenzie fiscali hanno personalita' giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia del demanio e' ente pubblico economico. 2. In conformita' con le disposizioni del presente decreto legislativo e dei rispettivi statuti, le agenzie fiscali, hanno autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. 3. Le agenzie fiscali operano nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esse affidate in base ai principi di legalita', imparzialita' e trasparenza, con criteri di efficienza, economicita' ed efficacia nel perseguimento delle rispettive missioni. 4. »; «Art. 62 (Agenzia delle entrate). - 1. All'Agenzia delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla competenza di altre agenzie, amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, enti od organi, con il compito di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia attraverso i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale. 2. L'Agenzia e' competente in particolare a svolgere i servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali, entrate anche di natura extratributaria, gia' di competenza del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori. 3. In fase di prima applicazione il Ministro delle finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'Agenzia.»; «Art. 63 (Agenzia delle dogane). - 1. L'Agenzia delle dogane e' competente a svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei diritti doganali e della fiscalita' interna negli scambi internazionali, delle accise sulla produzione e sui consumi, escluse quelle sui tabacchi lavorati, operando in stretto collegamento con gli organi dell'Unione europea nel quadro dei processi di armonizzazione e di sviluppo dell'unificazione europea. All'Agenzia spettano tutte le funzioni attualmente svolte dal dipartimento delle dogane del Ministero delle finanze, incluse quelle esercitate in base ai trattati dell'Unione europea o ad altri atti e convenzioni internazionali. 2. L'Agenzia gestisce con criteri imprenditoriali i laboratori doganali di analisi; puo' anche offrire sul mercato le relative prestazioni. 3. In fase di prima applicazione il Ministro delle finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'Agenzia.»; «Art. 64 (Agenzia del territorio). - 1. L'Agenzia del territorio e' competente a svolgere i servizi relativi al catasto, i servizi geotopocartografici e quelli relativi alle conservatorie dei registri immobiliari, con il compito di costituire l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale sviluppando, anche ai fini della semplificazione dei rapporti con gli utenti, l'integrazione fra i sistemi informativi attinenti alla funzione fiscale ed alle trascrizioni ed iscrizioni in materia di diritti sugli immobili. L'Agenzia opera in stretta collaborazione con gli enti locali per favorire lo sviluppo di un sistema integrato di conoscenze sul territorio. 2. L'Agenzia costituisce l'organismo tecnico di cui all'art. 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e puo' gestire, sulla base di apposite convenzioni stipulate con i comuni o a livello provinciale con le associazioni degli enti locali, i servizi relativi alla tenuta e all'aggiornamento del catasto. 3. L'Agenzia gestisce l'osservatorio del mercato immobiliare ed i connessi servizi estimativi che puo' offrire direttamente sul mercato. 4. Il comitato di gestione di cui all'art. 67 del presente decreto legislativo e' integrato, per l'Agenzia del territorio, da due membri nominati su designazione della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.»; «Art. 65 (Agenzia del demanio). - 1. All'Agenzia del demanio e' attribuita l'amministrazione dei beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi ed operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante l'acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili. All'Agenzia e' altresi' attribuita la gestione dei beni confiscati. 2. L'Agenzia puo' stipulare convenzioni per le gestioni dei beni immobiliari con le regioni gli enti locali ed altri enti pubblici. Puo' avvalersi, a supporto delle proprie attivita' estimative e sulla base di apposita convenzione, dei dati forniti dall'osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio. 2-bis. L'Agenzia del demanio e' dotata di un proprio patrimonio, costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili ed immobili strumentali alla sua attivita'. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i beni che costituiscono il patrimonio iniziale.». - Il decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301 (Regolamento recante norme per il riordino della Scuola superiore dell'economia e delle finanze), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2000, n. 250. - Il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173 (Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2003, n. 161. - La gia' citata legge n. 69 del 2009 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2009, n. 140, S.O. - La gia' citata legge n. 241 del 1990 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43 (Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2008, n. 66, S.O. - Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 28 gennaio 2009 (Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150, S.O. - Si riporta il testo dell'art. 61 del gia' citato decreto legislativo n. 300 del 1999: «Art. 61 (Principi generali). - 1. Le agenzie fiscali hanno personalita' giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia del demanio e' ente pubblico economico. 2. In conformita' con le disposizioni del presente decreto legislativo e dei rispettivi statuti, le agenzie fiscali, hanno autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. 3. Le agenzie fiscali operano nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esse affidate in base ai principi di legalita', imparzialita' e trasparenza, con criteri di efficienza, economicita' ed efficacia nel perseguimento delle rispettive missioni. 4. ». - Il decreto legislativo 30 marzo 2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del gia' citato decreto legislativo n. 165 del 2001: «1. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonche' i dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.». - Si riporta il testo dell'art. 4 della gia' citata legge n. 241 del 1990: «Art. 4 (Unita' organizzativa responsabile del procedimento). - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale. 2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.».
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| Art. 2
Modifiche al decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289
1. Nell'articolo 17, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, concernente il regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, le parole «duecentosettanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289 (Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da emanarsi ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446): «Art. 17 (Domanda per l'iscrizione nell'albo). - 1. La domanda per l'iscrizione nell'albo, redatta su apposito modulario con allegato questionario, recante l'indicazione dei documenti e delle dichiarazioni necessarie, va presentata alla Direzione centrale per la fiscalita' locale e deve essere corredata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa per l'anno in corso e di tutti i documenti richiesti per comprovare il possesso dei prescritti requisiti tecnici, finanziari, di onorabilita' e l'assenza delle cause di incompatibilita'. 2. La documentazione da produrre per l'iscrizione nell'albo puo' essere sostituita, a norma degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, dalle relative dichiarazioni sostitutive. 3. Il termine per la conclusione del procedimento di cui al comma 1 e' fissato in duecentosettanta giorni.».
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| Art. 3
Unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi
1. Nelle more dell'adozione, da parte delle amministrazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, del presente decreto, dei provvedimenti applicativi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi sono quelle indicate, a titolo meramente ricognitivo, per ciascun procedimento, nelle allegate tabelle. |
| Art. 4
Disposizioni finali
1. L'attuazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 5 maggio 2011
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta
Il Ministro per la semplificazione normativa Calderoli Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2011 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6, Economia e finanze, foglio n. 267 |
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