Gazzetta n. 161 del 13 luglio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 4 luglio 2011 |
Decadenza della societa' Punto Match S.r.l. dalla concessione n. 4219 per l'affidamento dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. |
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IL DIRETTORE PER I GIOCHI dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Vista la Convenzione di concessione n. 4219 per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'art. 38, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, alla societa' Punto Match S.r.l., via Galletti, 69-71 Domodossola (Verbania); Vista la Convenzione di concessione n. 3501 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli ed eventi non sportivi, sottoscritta dalla societa' B.P. Point S.r.l., via Galletti, 69-71 Domodossola (Verbania); Visto il decreto prot.n. 2011/5129/giochi/SCO del 17 febbraio 2011 con il quale e' stata disposta la decadenza della su indicata concessione n. 3501 per gravi inadempienze posti in essere nell'ambito del relativo rapporto concessorio ed in particolare per non aver provveduto a presentare nuova fideiussione; Considerato che la societa' Punto Match S.r.1 e la societa' B.P. Point S.r.l sono riconducibili allo stesso centro decisionale; Visto l'ingente numero di richieste, pervenute a questa Amministrazione, da parte di giocatori (quantificati dallo stesso centro decisionale nel numero di 70.000) che reclamano nei confronti di Punto Match S.r.l. - Conc. n. 4219 la liquidazione dei propri conti di gioco fermi al 29 settembre 2010; Vista la nota prot. n. 2011/14060/Giochi/SCO del 18 aprile 2011 con la quale questa Amministrazione invitava la societa' Punto Match S.r.l., titolare della concessione 4219, nella persona del Sig. Gianni Alessio Bariletti quale legale rappresentante, alla liquidazione dei summenzionati conti di gioco nel rispetto dell'art. 14, commi 6 e 10 della relativa convenzione; Vista la risposta della societa' Punto Match S.r.l. alla richiamata nota 14060 del 18 aprile 2011, pervenuta a mezzo fax in data 28 aprile 2011, le cui motivazioni sono state ritenute non pertinenti, alla richiesta di provvedere al pagamento delle somme dovute ai giocatori; Vista la nota prot. n. 2011/19509/Giochi/SCO del 25 maggio 2011 con la quale si e' proceduto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della, legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, all'avvio del procedimento di decadenzadella concessione n. 4219, richiamando, nuovamente, il concessionario all'osservanza degli obblighi derivanti dal menzionato art. 14 della convenzione ed assegnando un termine di 10 giorni per regolarizzare la propria posizione nei confronti di tutti i giocatori; Considerato che, con la nota di replica del 3 giugno 2011 la societa' Punto Match S.r.l. sostiene che le somme reclamate dai giocatori sulla concessione n. 4219, nella titolarita' di Punto Match S.r.l., sarebbero imputabili alla concessione 3501, nella titolarita' di BP Point S.r.l. e la cui legale rappresentanza e' anch'essa riconducibile al Sig.. Gianni Alessio Bariletti; Ritenute non soddisfacenti le motivazioni espresse con la menzionata nota del 3 giugno con la quale la societa' in parola, nell'asserire l'indipendenza con la societa' BP Point S.r.l., della quale si definisce «concorrente diretto», reclama un intervento dell'Amministrazione nel rapporto intercorrente tra la stessa e l'ex provider Microgame S.p.a.; Considerato che, come gia' espresso nella comunicazione di avvio del procedimento di decadenza del 25 maggio 2011, l'Amministrazione riveste una posizione di terzieta' rispetto al rapporto intercorrente tra il provider ed il concessionario, come si evince dall'art. 4, comma 5, lettera h) della convenzione di concessione di cui trattasi, il quale richiede, al concessionario medesimo, una semplice comunicazione ad AAMS «dei dati identificativi del fornitore del servizio di connettivita' di cui intende avvalersi». Ritenuta di particolare gravita' il protrarsi dell'inadempienza relativa al pagamento dei su citati conti di gioco;
Dispone la decadenza della concessione n. 4219 per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'art. 38, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, alla societa' Punto Match S.r.l., via Galletti, 69-71 Domodossola (Verbania); Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 4 luglio 2011
Il direttore: Tagliaferri |
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