IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, contenente norme in materia di vigilanza e controllo sulle radiodiffusioni circolari; Vista la legge 14 aprile 1975 n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva; Visto il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, recante «disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive»; Visto il decreto-legge ottobre 1996, n. 545, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva e delle telecomunicazioni; Vista la legge 3 maggio 2004 n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del Sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 44 del 15 marzo 2010, recante il «Testo unico dei Servizi Media Audiovisivi e Radiofonici»; Visto lo Statuto della Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A., approvato con decreto del Ministro delle Comunicazioni 8 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 ottobre 2004, n. 247 e successive modificazioni; Visto la lettera dell'11 ottobre 2010, prot. n. P/003060, con la quale il presidente della Rai -Radiotelevisione italiana S.p.A. ha chiesto l'approvazione dell'art. 22, comma 3, dell'art. 26, dell'art. 27, dell'art. 28, dell'art. 30, comma 2, dell'art. 31, comma 1, ultimo periodo, dello Statuto sociale, come modificato con delibera dell'Assemblea straordinaria di RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. di cui al verbale del 28 settembre 2010, redatto dal dott. Francesco Maria Ragnisco, notaio in Roma, Repertorio n. 66155, Raccolta n. 18275 e contenente, quale allegato B al n. 18275, lo Statuto medesimo con le succitate modifiche; Visto la lettera del 16 novembre 2010, prot. n. P/003272, con la quale il presidente della Rai -Radiotelevisione italiana S.p.A. ha chiesto l'approvazione del Titolo VIII e dell'art. 30, commi da 6 a 9, dello Statuto sociale, come modificato con delibera dell'Assemblea straordinaria di RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. di cui al verbale del 9 novembre 2010, redatto dal dott. Francesco Maria Ragnisco, notaio in Roma, Repertorio n. 66291, Raccolta n. 18334 e contenente, quale allegato B al n. 18334, lo Statuto medesimo con la succitata modifica; Visto il parere favorevole alle suddette modifiche, espresso dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 2 febbraio 2011;
Decreta: Articolo unico
1. Sono approvate le modifiche di seguito riportate dell'art. 22, comma 3, dell'art. 26, dell'art. 27, dell'art. 28, dell'art. 30, comma 2, dell'art. 31, comma 1, ultimo periodo, dello Statuto della Rai -Radiotelevisione italiana S.p.A., nel testo di cui all'allegato B dell'atto redatto dal dott. Francesco Maria Ragnisco, notaio in Roma, Repertorio n. 66155, raccolta n. 18275, come deliberato dall'Assemblea degli Azionisti nella seduta del 28 settembre 2010 di cui al verbale citato nelle premesse: «22.3 - Il Consiglio di amministrazione puo' nominare tra i suoi membri, senza compensi aggiuntivi, un Vice Presidente. Al Vice Presidente possono essere attribuiti esclusivamente i poteri di sostituzione del Presidente in caso di sua assenza, impedimento o vacanza di carica. La nomina alla carica di Vice Presidente diviene efficace dopo che sia divenuta efficace quella del Presidente ai sensi del precedente art. 22.1.. In mancanza di un Vice Presidente, la funzione e i poteri del Presidente sono esercitati dal consigliere piu' anziano di eta'.»; «26.1 - Il Consiglio di amministrazione, fatte salve le attribuzioni spettanti per legge al Direttore Generale, puo' delegare proprie attribuzioni al solo Presidente, determinandone in concreto il contenuto ed il compenso ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile. Non sono delegabili le materie elencate nell'art. 2381, comma 4, del codice civile. 26.2 - L'organo di amministrazione puo' conferire deleghe per singoli atti anche ad altri membri dell'organo stesso, senza compensi aggiuntivi. 26.3 - Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e sono tenuti a riferire al Consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o caratteristiche effettuate dalla Societa' e dalle sue controllate.»; «27.1 lettera a) - al Presidente del Consiglio di Amministrazione»; «27.1 lettera b) - al Direttore generale, nell'ambito delle proprie attribuzioni»; «27.2 - Il Presidente, al fine di dare esecuzione a delibere del Consiglio di amministrazione, puo' conferire procure a dipendenti o a terzi per il compimento di determinati atti o categorie di atti, ivi comprese la gestione delle liti e la rappresentanza in giudizio; tale facolta' spetta, altresi', al Direttore Generale nell'ambito dei poteri e delle attribuzioni a questi conferiti.»; «28.2 - La remunerazione del Presidente, se investito di particolari cariche, e' stabilita dal Consiglio dei amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.»; All'art. 28, i commi 3 e 4 introdotti ex novo, come segue: «28.3 - e' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali. 28.4 - La remunerazione dei componenti di comitati con funzioni consultive o di proposta, ove sia necessaria la costituzione di detti comitati, puo' essere riconosciuta a ciascuno dei componenti in misura non superiore al trenta per cento del compenso deliberato per la carica di Amministratore.»; «30.2 - l'assemblea determina il corrispettiva dei componenti il collegio sindacale. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza.»; All'art. 31, comma 1, l'ultimo periodo nel modo seguente: «Tale organismo e' dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo per l'esercizio delle proprie funzioni, e riferisce all'organo di amministrazione o ad un apposito comitato eventualmente costituito all'interno dell'organo di amministrazione.». 2. Sono approvate le modifiche di seguito riportate del Titolo VIII e dell'art. 30, commi da 6 a 9, dello Statuto della Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A., nel testo di cui all'allegato B dell'atto redatto dal dott. Francesco Maria Ragnisco, notaio in Roma, Repertorio n. 66291, raccolta n. 18334, come deliberato dall'Assemblea degli Azionisti nella seduta del 9 novembre 2010 di cui al verbale citato nelle premesse: «Titolo VIII - Collegio sindacale e revisione legale dei conti»; «30.6 - La revisione legale dei conti e' affidata ad una societa' di revisione legale iscritta nell'apposito registro. 30.7 - L'incarico della revisione legale dei conti e' conferito dall'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, per una durata di tre esercizi e con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. 30.8 - L'assemblea determina, altresi', il corrispettivo spettante alla societa' di revisione legale per l'intera durata dell'incarico. 30.9 - Da abrogare.» Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 10 maggio 2011
Il Ministro: Romani
Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 348 |