Gazzetta n. 161 del 13 luglio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 30 giugno 2011 |
Determinazione delle informazioni, dei dati e delle contabilita' relativi alle attivita' di gioco che i soggetti titolari di concessione dell'esercizio e raccolta non a distanza dei giochi pubblici trasmettono al sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. |
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IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo ed, in particolare, l'art. 25, comma 2, recante disposizioni in merito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto l'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che, nell'ambito della gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi, prevede l'emanazione della relativa disciplina ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del citato art. 12 della legge n. 383 del 2001, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, concernente il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato; Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2011)"; Visto, in particolare, il comma 78, n. 19) dell'art. 1 della citata legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2011)" che prevede l'obbligo a carico dei soggetti titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica, dei giochi pubblici di trasmettere al sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato le informazioni, i dati e le contabilita' relativi all'attivita' di gioco specificati con decreto direttoriale dell'Amministrazione stessa;
Decreta:
Art. 1 Oggetto
1. Le disposizioni del presente decreto definiscono le informazioni, i dati e le contabilita' relativi all'attivita' di gioco, che i soggetti titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica, dei giochi pubblici, trasmettono al sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e riguardano sia i sistemi di gioco che l'Amministrazione gestisce direttamente tramite il partner tecnologico SOGEI S.p.A., sia quei sistemi di gioco che, invece, vengono gestiti direttamente dai singoli concessionari, trattandosi di concessioni mono concessionari. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano fermo restando quanto previsto dalle vigenti convenzioni di concessione e dalle specifiche di comunicazione relative ai messaggi di colloquio tra il sistema di elaborazione del concessionario ed il sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e quanto previsto in tema di acquisizione di dati informazioni e contabilita' relativi, all'attivita' di gioco, realizzata mediante accesso effettuato da parte dell'Amministrazione stessa ai sistemi informatici dei concessionari. |
| Art. 2 Informazioni
1. I concessionari per l'esercizio e la raccolta non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica, dei giochi pubblici, trasmettono, con cadenza trimestrale, al sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato le informazioni relative alle iniziative che intendono assumere in materia di: a) pubblicita' di prodotto; b) diffusione della cultura del gioco legale e responsabile; c) tutela dei minori. 2. Le informazioni sono trasmesse entro quindici giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento. |
| Art. 3 Dati di gioco
1. I concessionari per l'esercizio e la raccolta non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica, dei giochi pubblici, trasmettono, con cadenza trimestrale, al sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato i seguenti dati relativi all'attivita' di gioco: a) numero totale dei punti vendita presenti sul territorio nazionale distinti per regione e provincia di ubicazione; b) numero totale di punti vendita presenti sul territorio nazionale, distinti per regione e provincia di ubicazione, che nel corso del mese di riferimento hanno cessato l'attivita', sono stati ceduti a terzi o hanno sospeso la raccolta, con indicazione delle causali analitiche. 2. I concessionari per l'esercizio e la raccolta non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica, dei giochi pubblici i quali dispongono di sistemi di gioco a gestione diretta, trasmettono al sistema centrale dell'Amministrazione stessa, con cadenza trimestrale, tutti i dati relativi all'attivita' di gioco. 3. I dati sono trasmessi entro quindici giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento. 4 Entro il mese di febbraio i concessionari dell'esercizio e raccolta non a distanza dei giochi pubblici trasmettono all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il riepilogo dei dati trasmessi nel corso dell'anno precedente. |
| Art. 4 Contabilita'
1. I concessionari per l'esercizio e raccolta non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica, dei giochi pubblici trasmettono, con cadenza trimestrale, al sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato le seguenti contabilita' relative all'attivita' di gioco: a) l'utile d'esercizio complessivo; b) l'utile d'esercizio distinto per tipologia di gioco; c) l'utile d'esercizio distinto per regione e provincia, di riferimento; d) il ricavo complessivo globale; e) il ricavo distinto per tipologia di gioco; f) il ricavo distinto per regione e provincia di riferimento. 2. Le contabilita' sono trasmesse entro quindici giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento. |
| Art. 5 Modalita' di trasmissione
1. Le informazioni, i dati e le contabilita' di cui al presente decreto sono trasmesse al sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato mediante accesso ad apposita sezione dell'area riservata del sito istituzionale www.aams.gov.it, secondo le specifiche tecniche che saranno comunicate con successivo provvedimento. |
| Art. 6 Entrata in vigore
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 giugno 2011
Il direttore generale: Ferrara |
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