IL DIRETTORE GENERALE della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM); Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164; Visto, in particolare l'art. 19, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente le disposizioni per i recipienti ed i contrassegni di Stato dei vini DOP; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonche' lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario; Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Bardolino» nonche' l'approvazione del relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto dirigenziale prot. 17100 del 27 luglio 2009 relativo al conferimento alla «Societa' italiana per la qualita' e la rintracciabilita' degli alimenti S.r.l.» in breve «Siquria S.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Bardolino»; Visto il decreto dirigenziale prot. 817 del 17 gennaio 2011 relativo all'adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Bardolino» al decreto ministeriale 2 novembre 2010; Vista l'istanza presentata, in data 18 febbraio 2011, dal Consorzio di tutela della vino Bardolino DOC in riferimento alla richiesta di modifica del piano dei controlli ed alla scelta del contrassegno di Stato previsto dall'art. 19 comma 4 del decreto legislativo n. 61/2010 come sistema di rintracciabilita' delle produzioni vitivinicole a D.O.; Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla «Societa' italiana per la qualita' e la rintracciabilita' degli alimenti S.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra; Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Veneto, con nota prot. n. 301339/60.02.05.04 del 23 giugno 2011 nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13, comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di modifica del decreto dirigenziale prot. n. 17100 del 27 luglio 2009;
Decreta:
Art. 1
1. L'art. 2, comma 2, lettera c) del decreto dirigenziale n. 17100 del 27 luglio 2009 pubblicato in nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 198 del 27 agosto 2009 e' cosi' sostituito: c) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacita' non superiore a 60 litri l'apposita fascetta identificativa prevista dall'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, stampata dall'Istituto Poligrafico dello Stato ed applicata secondo le disposizioni previste dal decreto ministeriale 19 aprile 2011. 2. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore dalla data di emanazione dello stesso. Il presente decreto ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 giugno 2011
Il direttore generale: La Torre |