IL DIRETTORE per le accise
Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative; Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonche' le attivita' di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco; Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'art. 39-quater del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alle tabelle A) - sigarette, e B) - sigaretti, allegate al decreto direttoriale 3 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 115 del 19 maggio 2011, alle tabelle B) - sigari, e D) - tabacco da fiuto o mastico, allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2002, alla tabella C) - altri tabacchi da fumo, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 2 novembre 2005 e alla tabella E) - tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, allegata al decreto direttoriale 29 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011; Viste le istanze con le quali la Philip Morris Italia S.r.l. ha chiesto di variare il prezzo di vendita di alcune marche di sigarette; Considerato che occorre procedere alla variazione dell'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati in conformita' ai prezzi richiesti dalla citata societa' con le sopraindicate istanze, nella tariffa di vendita di cui alla tabella A) - sigarette, allegata al decreto direttoriale 3 maggio 2011;
Decreta:
L'inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di sigarette e' modificato come di seguito riportato: Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 luglio 2011
Il direttore per le accise: Rispoli
Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2011 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 7, Economia e finanze, foglio n. 142 |