Gazzetta n. 160 del 12 luglio 2011 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70
Testo del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 110 del 13 maggio 2011), coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Credito di imposta per la ricerca scientifica

1. E' istituito, sperimentalmente per gli anni 2011 e 2012, un credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Universita' ovvero enti pubblici di ricerca. Universita' ovvero enti pubblici di ricerca possono sviluppare i progetti cosi' finanziati anche in associazione, in consorzio, in joint venture ecc. con altre qualificate strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico. Altre strutture finanziabili via credito di imposta possono essere individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, (( previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere deve essere espresso entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso il parere di rispettiva competenza, il decreto puo' essere adottato. ))
2. Il credito di imposta compete in tre quote annuali a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012 per l'importo percentuale che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010. Resta fermo che l'importo degli investimenti in progetti di ricerca di cui al comma 1 e' integralmente deducibile dall'imponibile delle imprese.
3. Operativamente:
a) per Universita' ed enti pubblici di ricerca si intendono:
1) le Universita', statali e non statali, e gli Istituti Universitari, statali e non statali, legalmente riconosciuti;
2) gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 6 del Contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009, nonche' l'ASI-Agenzia Spaziale Italiana (( e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; ))
3) gli organismi di ricerca cosi' come definiti dalla (( lettera d) del paragrafo 2.2 della comunicazione della Commissione n. 2006/C 323/01, recante disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n.C 323 del 30 dicembre 2006; ))
b) il credito di imposta:
1) spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012;
2) compete nella misura del 90 per cento della spesa incrementale di investimento se lo stesso e' commissionato ai soggetti di cui alla lettera a);
3) deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;
4) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
5) e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione delle fattispecie di cui al comma 2, lettere e), f), g), h-ter) e h-quater) del medesimo articolo;
6) non e' soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Le disposizioni applicative del presente articolo sono adottate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Le disposizioni del presente articolo assorbono il credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo di cui al comma 25 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.220, che e' conseguentemente (( abrogato )).
5. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di 55 milioni di euro per l'anno 2011, di 180,8 milioni di euro per l'anno 2012, di 157,2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 91 milioni di euro per l'anno 2014. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n.196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n.196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', nonche' le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonche' il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo.



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente della lettera d) del
paragrafo 2.2 della comunicazione della Commissione
n.2006/C 323/01, recante "Disciplina comunitaria in materia
di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e
innovazione":
"2.2. Definizioni
.(omissis).
D) «organismo di ricerca»: soggetto senza scopo di
lucro, quale un'universita' o un istituto di ricerca,
indipendentemente dal suo status giuridico (costituito
secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di
finanziamento, la cui finalita' principale consiste nello
svolgere attivita' di ricerca di base, di ricerca
industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i
risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il
trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono
interamente reinvestiti nelle attivita' di ricerca, nella
diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le
imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente,
ad esempio in qualita' di azionisti o membri, non godono di
alcun accesso preferenziale alle capacita' di ricerca
dell'ente medesimo ne' ai risultati prodotti;
(omissis)."
- Si riporta il testo vigente degli articoli 61 e 109,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi):
"Art. 61. Interessi passivi
1. Gli interessi passivi inerenti all'esercizio
d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al
rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che
concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi
concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di
tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai
sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto
alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'articolo 15."
"Art. 109. Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa
1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e
negativi, per i quali le precedenti norme della presente
Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare
il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi,
le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di
competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile
in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo
nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di
competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano
conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si
considerano sostenute, alla data della consegna o
spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e
successiva, alla data in cui si verifica l'effetto
traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro
diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
della proprieta'. La locazione con clausola di
trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le
parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta';
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si
considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei
servizi si considerano sostenute, alla data in cui le
prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri
contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla
data di maturazione dei corrispettivi;
c) per le societa' e gli enti che hanno emesso
obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme
dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza
dell'emissione e' deducibile in ciascun periodo di imposta
per una quota determinata in conformita' al piano di
ammortamento del prestito.
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le
rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non
risultano imputati al conto economico.
3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi
dell'articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti
finanziari similari alle azioni che non possiedono i
requisiti di cui all'articolo 87 non rilevano fino a
concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi,
ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi
precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche
alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui
all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi
costi.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con
riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi
precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti
per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1
dell'articolo 87.
3-quater. Resta ferma l'applicazione dell'articolo
37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai
differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da
operazioni iniziate nel periodo d'imposta o in quello
precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni di cui al comma 3-bis.
3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si
applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002.
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono
ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
imputati al conto economico relativo all'esercizio di
competenza. Si considerano imputati a conto economico i
componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto
dei principi contabili internazionali. Sono tuttavia
deducibili:
a) quelli imputati al conto economico di un esercizio
precedente, se la deduzione e' stata rinviata in
conformita' alle precedenti norme della presente sezione
che dispongono o consentono il rinvio;
b) quelli che pur non essendo imputabili al conto
economico, sono deducibili per disposizione di legge. Le
spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli
altri proventi, che pur non risultando imputati al conto
economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in
deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi
certi e precisi.
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo
95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.
6. [Comma abrogato].
7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora
concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in
cui sono percepiti o corrisposti.
8. In deroga al comma 5 non e' deducibile il costo
sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro
diritto analogo relativamente ad una partecipazione
societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi
dell'articolo 89.
9. Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:
a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati,
di cui all'articolo 44, per la quota di essa che
direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai
risultati economici della societa' emittente o di altre
societa' appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in
relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati
emessi;
b) relativamente ai contratti di associazione in
partecipazione ed a quelli di cui all'articolo 2554 del
codice civile allorche' sia previsto un apporto diverso da
quello di opere e servizi."
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 17, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, recante "Norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni":
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241(Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni.):
"Art. 17. Oggetto.
1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle
imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
a favore dello Stato, delle regioni e degli enti
previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti,
dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti,
risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche
presentate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Tale compensazione deve essere
effettuata entro la data di presentazione della
dichiarazione successiva. La compensazione del credito
annuale o relativo a periodi inferiori all'anno
dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a
10.000 euro annui, puo' essere effettuata a partire dal
giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione
della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito
emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali
e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento
diretto ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 ; per le ritenute di cui al secondo comma del
citato articolo 3 resta ferma la facolta' di eseguire il
versamento presso la competente sezione di tesoreria
provinciale dello Stato; in tal caso non e' ammessa la
compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ,
e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera
a), della L. 23 dicembre 1996, n. 662 ;
d-bis) [lettera soppressa];
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa di cui
all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917 ;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
ai sensi dell'articolo 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
netto delle imprese, istituita con D.L. 30 settembre 1992,
n. 394, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 novembre
1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario
nazionale di cui all'art. 31 della L. 28 febbraio 1986, n.
41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del D.L. 23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
L. 22 marzo 1995, n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
sale cinematografiche.
2-bis.".
- Si riporta il testo vigente del comma 53,
dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008):
"53. A partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga
alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive,
i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della
dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel
limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente e'
riportato in avanti anche oltre il limite temporale
eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
comunque compensabile per l'intero importo residuo a
partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si
applica al credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma
280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto
previsto dal presente comma non si applica al credito
d'imposta di cui all'articolo 1, comma 271, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1° gennaio
2010.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 17, della
legge 31 dicembre 2009, n.196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica):
"Art. 17 Copertura finanziaria delle leggi
1. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori
oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni
intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si
intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative
previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di
salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma
12, per la compensazione degli effetti che eccedano le
previsioni medesime. In ogni caso la clausola di
salvaguardia deve garantire la corrispondenza, anche dal
punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa
copertura. La copertura finanziaria delle leggi che
comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate,
e' determinata esclusivamente attraverso le seguenti
modalita':
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei
fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando precluso
sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per
iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalita'
difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e
debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi
internazionali;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni
legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero
affluite in conti correnti o in contabilita' speciali
presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale
iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle
risorse da utilizzare come copertura;
c) mediante modificazioni legislative che comportino
nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la
copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente
attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in
conto capitale.
1-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte
nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli
andamenti a legislazione vigente non possono essere
utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori
spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi
di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti
legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i
disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli
emendamenti di iniziativa governativa che comportino
conseguenze finanziarie devono essere corredati di una
relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri
recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative
coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e
per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla
completa attuazione delle norme e, per le spese in conto
capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel
bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione
agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica e'
allegato un prospetto riepilogativo degli effetti
finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto
da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa
delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto
del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.
Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati
per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile
per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le
norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonche' il
raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello
Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico
delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed
eventuali successivi aggiornamenti.
4. Ai fini della definizione della copertura
finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione
tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di
ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo
di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni per la verifica del rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, indicando altresi' i criteri
per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito
della stessa copertura finanziaria.
5. Le Commissioni parlamentari competenti possono
richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per
tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro
esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione
degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve
essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime
Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione
dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta
giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado
di trasmettere la relazione tecnica entro il termine
stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I
dati devono essere trasmessi in formato telematico. I
regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in
cui il Governo e' tenuto alla presentazione della relazione
tecnica di cui al comma 3.
6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)
devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una
relazione tecnica formulata secondo le modalita' di cui al
comma 3.
7. Per le disposizioni legislative in materia
pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al
comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni
finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle
variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto
di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia
di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul
numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli
automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il
comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche
e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle
previsioni della popolazione scolastica, nonche' ogni altro
elemento utile per la verifica delle quantificazioni. Per
le disposizioni corredate di clausole di neutralita'
finanziaria, la relazione tecnica riporta i dati e gli
elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli
effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso
l'indicazione dell'entita' delle risorse gia' esistenti e
delle somme gia' stanziate in bilancio, utilizzabili per le
finalita' indicate dalle disposizioni medesime. La
relazione tecnica fornisce altresi' i dati e gli elementi
idonei a consentire la verifica della congruita' della
clausola di salvaguardia di cui al comma 1 sulla base dei
requisiti indicati dal comma 12.
8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il
prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati
all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i
due rami del Parlamento.
9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alle
Camere una relazione sulla tipologia delle coperture
finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo
considerato e sulle tecniche di quantificazione degli
oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti
riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie
adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo
considerato e sulla congruenza tra le conseguenze
finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di
copertura recate dalla legge di delega.
10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori
spese hanno effetto entro i limiti della spesa
espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti
legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti
espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per
l'anno in corso alla medesima data.
11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero
dell'economia e delle finanze -. Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli
uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali
dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi
pubblici non territoriali gli organi di revisione e di
controllo provvedono agli analoghi adempimenti di
vigilanza, dandone completa informazione al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve
essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure
di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con
esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della
copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito
monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze
adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate
nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con
apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi
pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative
legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo
81, quarto comma, della Costituzione. La medesima procedura
e' applicata in caso di sentenze definitive di organi
giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti
interpretazioni della normativa vigente suscettibili di
determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto
in materia di personale dall'articolo 61 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti
legislativi di iniziativa governativa che prevedono
l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio
indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi
interessati.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 21, della
citata legge 31 dicembre 2009, n.196:
"Art. 21 Bilancio di previsione
1. Il disegno di legge del bilancio annuale di
previsione e' formato sulla base della legislazione
vigente, tenuto conto dei parametri indicati, ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, lettera c), nel DEF.
2. Il disegno di legge del bilancio di previsione
espone per l'entrata e, per ciascun Ministero, per la spesa
le unita' di voto parlamentare determinate con riferimento
rispettivamente alla tipologia di entrata e ad aree
omogenee di attivita'. Per la spesa, le unita' di voto sono
costituite dai programmi quali aggregati diretti al
perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle
missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali
e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La
realizzazione di ciascun programma e' affidata ad un unico
centro di responsabilita' amministrativa, corrispondente
all'unita' organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla
nomenclatura COFOG (Classification of the functions of
government) di secondo livello. Nei casi in cui cio' non
accada perche' il programma corrisponde in parte a due o
piu' funzioni COFOG di secondo livello, deve essere
indicata la relativa percentuale di attribuzione da
calcolare sulla base dell'ammontare presunto dei capitoli
di diversa finalizzazione ricompresi nel programma.
3. In relazione ad ogni singola unita' di voto sono
indicati:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi
alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il
bilancio si riferisce;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di
accertare e delle spese che si prevede di impegnare
nell'anno cui il bilancio si riferisce;
c) le previsioni delle entrate e delle spese relative
al secondo e terzo anno del bilancio triennale;
d) l'ammontare delle entrate che si prevede di
incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno
cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra
operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si
intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per
pagate le somme erogate dalla Tesoreria.
4. Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione a
ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le spese
correnti, con indicazione delle spese di personale, e le
spese d'investimento. Sino all'esercizio della delega di
cui all'articolo 40, in appositi allegati agli stati di
previsione della spesa sono indicate, per ciascun
programma, per macroaggregato e distinte per capitolo, le
spese rimodulabili e quelle non rimodulabili.
5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si
ripartiscono in:
a) spese non rimodulabili;
b) spese rimodulabili.
6. Le spese non rimodulabili di cui al comma 5, lettera
a), sono quelle per le quali l'amministrazione non ha la
possibilita' di esercitare un effettivo controllo, in via
amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro
formazione, allocazione e quantificazione. Esse
corrispondono alle spese definite «oneri inderogabili», in
quanto vincolate a particolari meccanismi o parametri che
regolano la loro evoluzione, determinati sia da leggi sia
da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri
inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle
relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e
altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle
derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese
per ammortamento di mutui, nonche' quelle cosi'
identificate per espressa disposizione normativa.
7. . Le spese rimodulabili di cui al comma 5, lettera
b), si dividono in:
a) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da
espressa disposizione legislativa che ne determina
l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il
periodo di iscrizione in bilancio;
b) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non
predeterminate legislativamente che sono quantificate
tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.
8. Le spese di cui al comma 7, lettera a), sono
rimodulabili ai sensi dell'articolo 23, comma 3.
9. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le
previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3. Le
previsioni di spesa di cui alle lettere b) e d)
costituiscono, rispettivamente, i limiti per le
autorizzazioni di impegno e di pagamento.
10. Il bilancio di previsione, oggetto di un unico
disegno di legge, e' costituito dallo stato di previsione
dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa
distinti per Ministeri, con le allegate appendici dei
bilanci delle amministrazioni autonome, e dal quadro
generale riassuntivo con riferimento al triennio.
11. Ciascuno stato di previsione riporta i seguenti
elementi informativi, da aggiornare al momento
dell'approvazione della legge di bilancio per le lettere
a), b), c), d) ed e):
a) la nota integrativa al bilancio di previsione. Per
le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione
relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica,
per ciascun titolo, la quota non avente carattere
ricorrente e quella avente carattere ricorrente, nonche'
gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti,
con separata indicazione di quelle introdotte
nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo
obbligatorio, con l'indicazione della natura delle
agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei
beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Per la spesa, si
compone di due sezioni:
1) la prima sezione, concernente il piano degli
obiettivi correlati a ciascun programma ed i relativi
indicatori di risultato, riporta le informazioni relative
al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera,
illustra le priorita' politiche, espone le attivita' e
indica gli obiettivi riferiti a ciascun programma di spesa,
che le amministrazioni intendono conseguire in termini di
livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il
programma generale dell'azione di Governo. A tal fine il
documento indica le risorse destinate alla realizzazione
dei predetti obiettivi e riporta gli indicatori di
realizzazione ad essi riferiti, nonche' i criteri e i
parametri utilizzati per la loro quantificazione,
evidenziando il collegamento tra i predetti indicatori e
parametri e il sistema di indicatori e obiettivi adottati
da ciascuna amministrazione per le valutazioni previste
dalla legge 4 marzo 2009, n. 15, e dai successivi decreti
attuativi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono individuati i criteri e le metodologie
per la definizione degli indicatori di realizzazione
contenuti nella nota integrativa;
2) la seconda sezione, relativa ai programmi e alle
corrispondenti risorse finanziarie, illustra il contenuto
di ciascun programma di spesa e i criteri di formulazione
delle previsioni, con riguardo in particolare alle varie
tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi,
con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del
bilancio triennale;
b) una scheda illustrativa di ogni programma e delle
leggi che lo finanziano, con indicazione dei corrispondenti
stanziamenti del bilancio triennale, con l'articolazione
per le categorie di spesa di cui ai commi 4, 5, 6 e 7.
Nella stessa scheda sono contenute tutte le informazioni e
i dati relativi alle spese di funzionamento, ivi comprese
quelle del personale, necessarie all'attuazione del
programma, nonche' gli interventi programmati, con separata
indicazione delle spese correnti e di quelle in conto
capitale. Tali schede sono aggiornate semestralmente in
modo da tenere conto dell'eventuale revisione
dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse ai
Ministeri nonche' delle modifiche apportate alle previsioni
iniziali del programma attraverso le variazioni di bilancio
adottate in corso d'anno ai sensi delle disposizioni
normative vigenti. Le variazioni rispetto alle previsioni
iniziali sono analiticamente motivate anche in relazione
alla loro tipologia e natura. Il Ministro dell'economia e
delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro
trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento;
c) per ogni programma l'elenco dei capitoli, articoli e
relativi stanziamenti;
d) per ogni programma un riepilogo delle dotazioni
secondo l'analisi economica e funzionale;
e) una scheda illustrativa dei capitoli recanti i fondi
settoriali correlati alle principali politiche pubbliche di
rilevanza nazionale, nella quale sono indicati i
corrispondenti stanziamenti previsti dal bilancio
triennale, il riepilogo analitico dei provvedimenti
legislativi e amministrativi che hanno determinato i
suddetti stanziamenti e le relative variazioni, e gli
interventi previsti a legislazione vigente a valere su
detti fondi, con separata indicazione delle spese correnti
e di quelle in conto capitale. La scheda di cui alla
presente lettera e' aggiornata semestralmente in modo da
tenere conto delle modifiche apportate agli stanziamenti
previsti dalla legge di bilancio con le variazioni di
bilancio adottate in corso d'anno. Le variazioni rispetto
alle previsioni iniziali indicano analiticamente i
provvedimenti legislativi e amministrativi ai quali sono
correlate le variazioni di cui al secondo periodo. Il
Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede
al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre
di riferimento;
f) il budget dei costi della relativa amministrazione.
Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci
del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di
costo. Il budget espone le previsioni formulate dai centri
di costo dell'amministrazione ed include il prospetto di
riconciliazione al fine di collegare le previsioni
economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.
12. Le modifiche apportate al bilancio nel corso della
discussione parlamentare formano oggetto di apposita nota
di variazioni.
13. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle
Camere una relazione, allegata al disegno di legge del
bilancio di previsione, con motivata indicazione
programmatica sulla destinazione alle aree sottoutilizzate
del territorio nazionale, di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,
convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e alle aree
destinatarie degli interventi di cui all'articolo 1, comma
1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in
conformita' alla normativa comunitaria, nonche' alle aree
montane, delle spese di investimento iscritte negli stati
di previsione dei singoli Ministeri per gli interventi di
rispettiva competenza nell'ammontare totale e suddiviso per
regioni.
14. L'approvazione dello stato di previsione
dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e
dei totali generali della spesa nonche' del quadro generale
riassuntivo e' disposta, nell'ordine, con distinti articoli
del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di
competenza sia a quelle di cassa.
15. L'approvazione dei fondi previsti dagli articoli
26, 27, 28 e 29e' disposta con apposite norme.
16. Con apposita norma della legge che approva il
bilancio di previsione dello Stato e' annualmente
stabilito, in relazione alla indicazione del fabbisogno del
settore statale, effettuata ai sensi dell'articolo 10-bis,
comma 1, lettera b), l'importo massimo di emissione di
titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di
quelli da rimborsare.
17. Alla data di entrata in vigore della legge di
bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le
unita' di voto parlamentare sono ripartite in capitoli ai
fini della gestione e della rendicontazione. Entro dieci
giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i
Ministri assegnano le risorse ai responsabili della
gestione. Viene altresi' data informazione del raccordo tra
il bilancio di previsione dello Stato approvato e il
sistema di contabilita' nazionale per i conti del settore
della pubblica amministrazione.
18. Agli stati di previsione della spesa dei singoli
Ministeri sono annessi, secondo le rispettive competenze, i
conti consuntivi degli enti cui lo Stato contribuisce in
via ordinaria."
- La legge 30 aprile 1985, n.163, reca "Nuova
disciplina degli interventi dello Stato a favore dello
spettacolo.".



 
Art. 2
Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile
nel Mezzogiorno

1. In funzione e nella prospettiva di una sistematica definizione a livello europeo della fiscalita' di vantaggio per le regioni del Mezzogiorno, fiscalita' che deve essere relativa a lavoro, ricerca e imprese, coerentemente con la decisione assunta nel «Patto Euro plus» del 24-25 marzo 2011 dove si prevedono strumenti specifici ai fini della promozione della produttivita' nelle regioni in ritardo di sviluppo, viene, per cominciare, introdotto un credito d'imposta per ogni lavoratore assunto nel Mezzogiorno a tempo indeterminato. L'assunzione deve essere operata nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. In attesa di una estensione coerente con il citato «Patto Euro plus», il funzionamento del credito di imposta si basa sui requisiti oggi previsti dalla Commissione Europea e specificati nei successivi commi.
2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n.800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, ai sensi dell'articolo 40 del predetto Regolamento, ai datori di lavoro che, nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratori definiti dalla Commissione Europea «svantaggiati» ai sensi del numero 18 dell'articolo 2 del predetto Regolamento, nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) e' concesso per ogni nuovo lavoratore assunto un credito d'imposta nella misura del 50% dei costi salariali di cui al numero 15 del citato articolo 2 sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione. Quando l'aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguardi lavoratori definiti dalla Commissione Europea «molto svantaggiati» ai sensi del numero 19 dell'articolo 2 del predetto Regolamento, il credito d'imposta e' concesso nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione. Ai sensi (( dei numeri 18 e 19 dell'articolo 2 del citato Regolamento, )) per lavoratori svantaggiati si intendono lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, ovvero che abbiano superato i 50 anni di eta', ovvero che vivano soli con una o piu' persone a carico, ovvero occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparita' uomo-donna - ivi definito - ovvero membri di una minoranza nazionale con caratteristiche ivi definite; per lavoratori molto svantaggiati, si intendono i lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi.
3. Il credito di imposta e' calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti (( alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto )). Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
4. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societa' controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
5. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
6. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale e' concesso ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, e successive modificazioni, entro tre anni dalla data di assunzione. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.
7. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:
a) (( se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato )) e' inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti alla (( data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ));
b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali siano state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonche' nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.
(( 7-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 7, i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito d'imposta di cui hanno gia' usufruito. Nel caso ricorra la fattispecie di cui alla lettera c) del comma 7, e' dovuta la restituzione del credito maturato e usufruito dal momento in cui e' stata commessa la violazione. Il credito d'imposta regolato dal presente articolo, di cui abbia gia' usufruito il datore di lavoro che sia sottoposto a una procedura concorsuale, e' considerato credito prededucibile. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni di cui alla lettera c) del comma 7 decorrono i termini per procedere al recupero delle minori somme versate o del maggiore credito riportato, comprensivi degli interessi calcolati al tasso legale, e per l'applicazione delle relative sanzioni. ))
8. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e con il Ministro della gioventu', previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e tenendo conto dei notevoli ritardi maturati, in assoluto e rispetto al precedente ciclo di programmazione, nell'impegno e nella spesa dei fondi strutturali comunitari, sono stabiliti i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni di cui al comma 1 nonche' le disposizioni di attuazione dei commi precedenti anche al fine di garantire il rispetto delle condizioni che consentono l'utilizzo dei suddetti fondi strutturali comunitari per il cofinanziamento del presente credito d'imposta.
9. Le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, previo consenso della Commissione Europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse nazionali e comunitarie del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale destinate al finanziamento dei programmi operativi, regionali e nazionali nei limiti stabiliti con il decreto di cui al comma precedente. Le citate risorse nazionali e comunitarie per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate per le suddette finalita' di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, le Amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di rotazione (( di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.183 )), gli importi, comunitari e nazionali, riconosciuti a titolo di credito di imposta dalla UE, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n.196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione, della dotazione del fondo per le aree sottoutilizzate in modo da garantire la compensazione degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato, su tutti i saldi di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo.



Riferimenti normativi
Il «Patto Euro plus» costituisce l'Allegato I delle
Conclusioni del Consiglio Europeo del 24 e 25 marzo 2011.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 2 e 40 del
Regolamento (CE) n.800/2008, del 6 agosto 2008 (Regolamento
che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato - regolamento generale di esenzione per
categoria):
"Art. 2
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «aiuti»: qualsiasi misura che risponda a tutti i
criteri stabiliti all'articolo 87, paragrafo 1, del
trattato;
2) «regime di aiuti»: atto in base al quale, senza che
siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono
essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese
definite nell'atto in linea generale e astratta e qualsiasi
atto in base al quale l'aiuto, che non e' legato a uno
specifico progetto, puo' essere concesso a una o piu'
imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un
ammontare indefinito;
3) «aiuti individuali»:
a) aiuti ad hoc e
b) aiuti soggetti a notifica concessi nel quadro di un
regime di aiuti;
4) «aiuti ad hoc»: aiuti individuali non concessi nel
quadro di un regime di aiuti;
5) «intensita' di aiuto»: l'importo dell'aiuto espresso
in percentuale rispetto ai costi ammissibili;
6) «aiuti trasparenti»: aiuti rispetto ai quali e'
possibile calcolare con precisione l'equivalente
sovvenzione lordo preliminarmente, senza procedere ad una
valutazione dei rischi;
7) «piccole e medie imprese» o «PMI»: imprese che
soddisfano i criteri di cui all'allegato I;
8) «grandi imprese»: imprese che non soddisfano i
criteri di cui all'allegato I;
9) «zone assistite»: regioni ammissibili agli aiuti a
finalita' regionale, come stabilito nella carta degli aiuti
a finalita' regionale approvata per lo Stato membro in
questione per il periodo 2007-2013;
10) «attivi materiali»: fatto salvo l'articolo 17,
punto 12), gli attivi relativi a terreni, fabbricati,
impianti/macchinari e attrezzature.
Nel settore dei trasporti, i mezzi e le attrezzature di
trasporto sono considerati attivi ammissibili, tranne per
quanto riguarda gli aiuti regionali e ad eccezione del
trasporto merci su strada e del trasporto aereo;
11) «attivi immateriali»: gli attivi derivanti da
trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti
di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non
brevettate;
12) «grande progetto di investimenti»: l'investimento
in attivi con una spesa ammissibile superiore a 50 milioni
di euro, calcolati ai prezzi e ai tassi di cambio correnti
alla data in cui l'aiuto e' concesso;
13) «numero di dipendenti»: il numero di unita' di
lavoro-anno (ULA), vale a dire il numero di lavoratori
occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il
lavoro a tempo parziale e il lavoro stagionale come
frazioni di ULA;
14) «posti di lavoro creati direttamente dal progetto
d'investimento »: posti di lavoro relativi all'attivita'
oggetto dell'investimento, compresi i posti di lavoro
creati in seguito all'aumento del tasso di utilizzo delle
capacita', imputabili all'investimento;
15) «costi salariali»: l'importo totale effettivamente
pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti
di lavoro considerati, che comprende:
a) la retribuzione lorda, prima delle imposte;
b) i contributi obbligatori, quali gli oneri
previdenziali e
c) i contributi assistenziali per figli e familiari;
16) «aiuti agli investimenti e all'occupazione in
favore delle PMI»: aiuti che soddisfano le condizioni di
cui all'articolo 15;
17) «aiuti agli investimenti»: gli aiuti regionali agli
investimenti e all'occupazione ai sensi dell'articolo 13,
gli aiuti agli investimenti e all'occupazione a favore
delle PMI ai sensi dell'articolo 15 e gli aiuti agli
investimenti a favore della tutela dell'ambiente ai sensi
degli articoli da 18 a 23;
18) «lavoratore svantaggiato»: chiunque rientri in una
delle seguenti categorie:
a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da
almeno sei mesi;
b) chi non possiede un diploma di scuola media
superiore o professionale (ISCED 3);
c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di eta';
d) adulti che vivono soli con una o piu' persone a
carico;
e) lavoratori occupati in professioni o settori
caratterizzati da un tasso di disparita' uomo-donna che
supera almeno del 25% la disparita' media uomo-donna in
tutti i settori economici dello Stato membro interessato se
il lavoratore interessato appartiene al genere
sottorappresentato;
f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno
Stato membro che hanno necessita' di consolidare le proprie
esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di
formazione professionale o di lavoro, per migliorare le
prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
19) «lavoratore molto svantaggiato»: lavoratore senza
lavoro da almeno 24 mesi;
20) «lavoratore disabile»: chiunque sia:
a) riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento
nazionale o
b) caratterizzato da impedimenti accertati che
dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico;
21) «posto di lavoro protetto»: posto di lavoro in
un'impresa nella quale almeno il 50% dei lavoratori e'
costituito da lavoratori disabili;
22) «prodotti agricoli»:
a) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato,
con l'eccezione dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione
del regolamento (CE) n. 104/2000;
b) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504
(sugheri);
c) prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o
dei prodotti lattiero-caseari, come previsti dal
regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ;
23) «trasformazione di prodotti agricoli», qualsiasi
trattamento di un prodotto agricolo dove il prodotto
ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, con
l'eccezione delle attivita' agricole necessarie per la
preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima
vendita;
24) «commercializzazione di prodotti agricoli»: la
detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo
scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o
immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto
prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un
produttore primario a rivenditori o trasformatori e ogni
attivita' volta a preparare un prodotto per tale prima
vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai
consumatori finali e' considerata una commercializzazione
se avviene in locali separati a tal fine destinati;
25) «attivita' turistiche»: le seguenti attivita' ai
sensi della NACE revisione 2:
a) NACE 55: servizi di alloggio;
b) NACE 56: attivita' di servizi di ristorazione;
c) NACE 79: attivita' dei servizi delle agenzie di
viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e
attivita' correlate;
d) NACE 90: attivita' creative, artistiche e
d'intrattenimento;
e) NACE 91: attivita' di biblioteche, archivi, musei e
altre attivita' culturali;
f) NACE 93: attivita' sportive, di intrattenimento e di
divertimento;
26) «anticipo rimborsabile»: un prestito a favore di un
progetto versato in una o piu' rate e le cui condizioni di
rimborso dipendono dall'esito del progetto di ricerca,
sviluppo e innovazione;
27) «capitale di rischio»: finanziamento equity e
quasi-equity ad imprese nelle fasi iniziali della loro
crescita (fasi seed, startup e di espansione);
28) «impresa di nuova costituzione a partecipazione
femminile »: piccola impresa che soddisfa le seguenti
condizioni:
a) una o piu' donne sono proprietarie di almeno il 51%
del capitale della piccola impresa interessata o
proprietarie ufficiali dell'impresa interessata e
b) la direzione della piccola impresa e' affidata ad
una donna;
29) «settore siderurgico»: tutte le attivita' connesse
alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:
a) ghisa grezza e ferro-leghe:
ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per
fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e
ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;
b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro,
d'acciaio comune o d'acciaio speciale:
acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i
lingotti destinati alla fucinatura di prodotti
semilavorati:
blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi
laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad
eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura
per fonderie di piccole e medie dimensioni;
c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o
d'acciaio speciale:
rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati
pesanti e barre da 80 mm. e piu', palancole, barre e
profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm.,
vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate
a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a
caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di
3 mm. e piu', larghi piatti di 150 mm. e piu', ad eccezione
di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre
lucide e ghisa;
d) prodotti finiti a freddo:
banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere
zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a
freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla
produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli;
e) tubi:
tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in
acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm;
30) «settore delle fibre sintetiche»:
a) l'estrusione/testurizzazione di tutti i tipi
generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici,
acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego
finale, oppure
b) la polimerizzazione (compresa la policondensazione)
laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il
profilo degli impianti utilizzati, oppure
c) qualsiasi processo ausiliario, connesso
all'installazione contemporanea di capacita' di
estrusione/testurizzazione da parte del potenziale
beneficiario o di un'altra societa' del gruppo cui esso
appartiene, il quale nell'ambito della specifica attivita'
economica in questione risulti di norma integrato a tali
capacita' sotto il profilo degli impianti utilizzati.";
"Art. 40
1. I regimi di aiuti per l'assunzione di lavoratori
svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali sono
compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo
87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di
notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato,
purche' siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi
da 2 a 5 del presente articolo.
2. L'intensita' di aiuto non supera il 50% dei costi
ammissibili.
3. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali
durante un periodo massimo di 12 mesi successivi
all'assunzione.
Tuttavia, nel caso in cui il lavoratore interessato e'
un lavoratore molto svantaggiato, i costi ammissibili
corrispondono ai costi salariali su un periodo massimo di
24 mesi successivi all'assunzione.
4. Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un
aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa
interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti,
il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a
dimissioni volontarie, invalidita', pensionamento per
raggiunti limiti d'eta', riduzione volontaria dell'orario
di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito
a licenziamenti per riduzione del personale.
5. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta
causa, al lavoratore svantaggiato e' garantita la
continuita' dell'impiego per un periodo minimo coerente con
la legislazione nazionale o con contratti collettivi in
materia di contratti di lavoro.
Qualora il periodo d'occupazione sia piu' breve di 12
mesi, o se applicabile, di 24 mesi, l'aiuto sara' ridotto
pro rata di conseguenza.":
- Si riporta il testo degli articoli 87 e 88 del
Trattato CE del 25 marzo 1957 (Trattato che istituisce la
Comunita' europea) :
"Art. 87.
1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato,
sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in
cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti
concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali,
sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o
talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la
concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli
consumatori, a condizione che siano accordati senza
discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti,
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati
dalle calamita' naturali oppure da altri eventi
eccezionali,
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate
regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
della divisione della Germania, nella misura in cui sono
necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
tale divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato
comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico
delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso,
oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di
un importante progetto di comune interesse europeo oppure a
porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno
Stato membro,
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di
talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
al comune interesse,
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la
conservazione del patrimonio, quando non alterino le
condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunita'
in misura contraria all'interesse comune,
e) le altre categorie di aiuti, determinate con
decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione.
Art. 88
1. La Commissione procede con gli Stati membri
all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in
questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune
misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento
del mercato comune.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli
interessati di presentare le loro osservazioni, constati
che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi
statali, non e' compatibile con il mercato comune a norma
dell'articolo 87, oppure che tale aiuto e' attuato in modo
abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale
decisione entro il termine stabilito, la Commissione o
qualsiasi altro Stato interessato puo' adire direttamente
la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio,
deliberando all'unanimita', puo' decidere che un aiuto,
istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve
considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga
alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui
all'articolo 89, quando circostanze eccezionali
giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia
iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista
dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello
Stato interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di
sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato entro
tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione
delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile
perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto
non sia compatibile con il mercato comune a norma
dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la
procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato
membro interessato non puo' dare esecuzione alle misure
progettate prima che tale procedura abbia condotto a una
decisione finale.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2359 del
codice civile:
"2359. Societa' controllate e societa' collegate.
Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati.".
- Il testo vigente dell'articolo 17, del citato decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' citato nelle note al
comma 3 dell'articolo 1 della presente legge.
- Il testo vigente degli articoli 61 e 109, del citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e' citato nelle note al comma 3 dell'articolo 1
della presente legge.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 della
legge 16 aprile 1987, n.183(Coordinamento delle politiche
riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti
normativi comunitari.):
"Art. 5. Fondo di rotazione
1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro -
Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con
amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai
sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041
.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863 , che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di legge
finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito
delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di
legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle
norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'articolo 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321 , ed
alla legge 26 novembre 1975, n. 748. "
- Il testo vigente dell'articolo 17, della citata legge
31 dicembre 2009, n.196, e' citato nelle note al comma 5
dell'articolo 1 della presente legge.



 
(( Art. 2 bis
Credito d'imposta per gli investimenti
nel Mezzogiorno

1. In coerenza con la decisione assunta nel «Patto Europlus» del 24-25 marzo 2011 e con il Piano per il Sud approvato dal Consiglio dei ministri il 26 novembre 2010, che si prefigge in particolare l'obiettivo di concentrare nello strumento del credito d'imposta gli interventi rivolti ad aiutare le imprese a superare le strozzature alla loro crescita, il credito d'imposta per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' rifinanziato con Fondi strutturali europei.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare, i limiti di finanziamento per ciascuna regione interessata, la durata dell'agevolazione nonche' le disposizioni di attuazione necessarie a garantire la coerenza dello strumento con le priorita' e le procedure dei Fondi strutturali europei, in particolare quelle previste dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e con la cornice programmatica definita con il Quadro strategico nazionale 2007-2013. I crediti di imposta possono essere fruiti entro i limiti delle disponibilita' previste dal decreto di cui al presente comma. I soggetti interessati hanno diritto al credito d'imposta fino all'esaurimento delle risorse finanziarie. L'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, individua le modalita' per l'attuazione della presente clausola.
3. Tenuto conto dei notevoli ritardi nel loro impegno e nella loro spesa, le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, previo consenso della Commissione europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del cofinanziamento nazionale destinate ai territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
4. Le citate risorse nazionali e dell'Unione europea, per ciascuno degli anni in cui il credito d'imposta e' reso operativo con il decreto di cui al comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, per le suddette finalita' di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tale fine, le amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi, dell'Unione europea e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo.
5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere, con apposita relazione, sullo stato di attuazione del presente articolo. ))




Riferimenti normativi
Il «Patto Euro plus» e' citato nelle note all'articolo
2.
- Si riporta il testo vigente dei commi da 271 a 279,
dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2007):
"Art. 1.
(omissis)
271. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei
beni strumentali nuovi indicati nel comma 273, destinati a
strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna,
Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste
dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del
Trattato istitutivo della Comunita' europea, a decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in
corso alla data del 31 dicembre 2013, e' attribuito un
credito d'imposta automatico secondo le modalita' di cui ai
commi da 272 a 279. E' fatta salva la diversa decorrenza
del credito d'imposta di cui al precedente periodo
eventualmente prevista dall'autorizzazione di cui al comma
279.
272. Il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura
massima consentita in applicazione delle intensita' di
aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalita'
regionale per il periodo 2007-2013 e non e' cumulabile con
il sostegno de minimis ne' con altri aiuti di Stato che
abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
273. Ai fini del comma 271, si considerano agevolabili
le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione
finanziaria, di:
a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al
suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo
dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2
e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a
strutture produttive gia' esistenti o che vengono
impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 271;
b) programmi informatici commisurati alle esigenze
produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle
piccole e medie imprese;
c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e
processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati
per l'attivita' svolta nell'unita' produttiva; per le
grandi imprese, come definite ai sensi della normativa
comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili
nel limite del 50 per cento del complesso degli
investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta.
274. Il credito d'imposta e' commisurato alla quota del
costo complessivo dei beni indicati nel comma 273 eccedente
gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi
alle medesime categorie dei beni d'investimento della
stessa struttura produttiva, ad esclusione degli
ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento
agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro
entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati
mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il
costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto
costo non comprende le spese di manutenzione.
275. L'agevolazione di cui al comma 271 non si applica
ai soggetti che operano nei settori dell'industria
siderurgica e delle fibre sintetiche, come definiti
rispettivamente agli allegati I e II agli Orientamenti in
materia di aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C
54 del 4 marzo 2006, nonche' ai settori dell'industria
carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo. Il
credito d'imposta a favore di imprese o attivita' che
riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a
discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la
disciplina multisettoriale dei grandi progetti, e'
riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e
procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione
europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della
Commissione europea.
276. Il credito d'imposta e' determinato con riguardo
ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta
e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei
redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito ne'
della base imponibile dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di
cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, ed e' utilizzabile ai fini dei versamenti
delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza e'
utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al
termine per la presentazione della dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al
quale il credito e' concesso.
277. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in
funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a
quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito
d'imposta e' rideterminato escludendo dagli investimenti
agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se
entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel
quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti
a terzi, destinati a finalita' estranee all'esercizio
dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive
diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione,
il credito d'imposta e' rideterminato escludendo dagli
investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel
periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette
ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di
quelli agevolati, il credito d'imposta e' rideterminato
escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti
agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove
acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria
le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta
indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione del
presente comma e' versato entro il termine per il
versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il
periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi
indicate.
278. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sono adottate le disposizioni per
l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la
corretta applicazione dei commi da 271 a 277. Tali
verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi
dall'attribuzione del credito d'imposta, sono, altresi',
finalizzate alla valutazione della qualita' degli
investimenti effettuati, anche al fine di valutare
l'opportunita' di effettuare un riequilibrio con altri
strumenti aventi analoga finalita'.
279. L'efficacia dei commi da 271 a 278 e' subordinata,
ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunita' europea, all'autorizzazione
della Commissione europea.
(omissis).".
- Il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio,
dell'11 luglio 2006, reca "Disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e
sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n.
1260/1999."
- Il testo vigente dell'articolo 5, della citata legge
16 aprile 1987, n. 183, e' citato nelle note all'articolo 2
della presente legge.
- Il testo vigente dell'articolo 17 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilita' e
finanza pubblica" e' riportato nelle note al comma 5
dell'articolo 1.



 
Art. 3
Reti d'impresa, «Zone a burocrazia zero»,
(( Distretti turistici, )) nautica da diporto

1. (soppresso).
2. (soppresso).
3. (soppresso).
4. Possono essere istituiti nei territori costieri, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta delle imprese del settore che operano nei medesimi territori, previa intesa con le Regioni interessate, i Distretti (( turistici )) con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunita' di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerita' nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.
(( 5. Nei territori di cui al comma 4, la delimitazione dei Distretti e' effettuata dalle Regioni d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con i Comuni interessati, previa conferenza di servizi, che e' obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori. Alla conferenza di servizi deve sempre partecipare l'Agenzia del demanio. ))
6. Nei Distretti (( turistici )) si applicano le seguenti disposizioni:
a) alle imprese dei Distretti, costituite in rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni agevolative in materia amministrativa, finanziaria, per la ricerca e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d) della legge 23 dicembre 2005, n.266, e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta. Alle medesime imprese, ancorche' non costituite in rete, si applicano (( comunque )), su richiesta, le disposizioni agevolative in materia fiscale di cui all'articolo 1, comma 368, lettera a), della citata legge n.266 del 2005;
b) i Distretti costituiscono «Zone a burocrazia zero» ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e ai medesimi si applicano le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del predetto articolo 43;
c) nei Distretti sono attivati sportelli unici di coordinamento delle attivita' delle Agenzie fiscali e dell'INPS. Presso tali sportelli le imprese del distretto intrattengono rapporti per la risoluzione di qualunque questione di competenza propria di tali enti (( e possono presentare richieste e istanze, anche rivolte a qualsiasi altra amministrazione statale, nonche' ricevere i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti )). Con decreto interdirigenziale dei predetti enti, nonche' con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate, (( in coordinamento con la disciplina vigente in materia di Sportello unico per le attivita' produttive e di comunicazione unica )), le disposizioni applicative occorrenti ad assicurare la funzionalita' degli sportelli unici, rispettivamente, per le questioni di competenza dei predetti enti, nonche' di competenza (( delle amministrazioni statali )). Per le attivita' di ispezione e controllo di competenza delle Agenzie fiscali e dell'INPS gli sportelli unici assicurano controlli unitari, nonche' una pianificazione e l'esercizio di tali attivita' in modo tale da influire il meno possibile sull'ordinaria attivita' propria delle imprese dei Distretti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti ivi previsti con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili in base alla legislazione vigente.
7. Per semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alla navigazione da diporto per scopi commerciali ed alla realizzazione di pontili galleggianti a carattere stagionale, al Codice della nautica da diporto di cui decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, i commi 1 e 2 dell'articolo 1 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto, anche se esercitata per fini commerciali mediante le unita' da diporto di cui all'articolo 3 del presente codice, ivi comprese le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172.
2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonche' quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma restando la disciplina ivi prevista.».
8. Per incentivare la realizzazione di porti e approdi turistici e razionalizzare il procedimento di rilascio delle relative concessioni demaniali marittime:
a) all'articolo 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Nel caso di strutture o ambiti idonei, allo stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente interesse pubblico, nella predisposizione del piano regolatore portuale, deve essere valutata, con priorita', la possibile finalizzazione delle predette strutture ed ambiti ad approdi turistici come definiti dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509.»;
b) ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonche' alle rispettive norme di attuazione, al procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni demaniali marittime per le strutture portuali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, si applicano i criteri e le modalita' di affidamento (( appositamente definiti nell'ambito )) dell'intesa raggiunta ai sensi dell'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, in sede di conferenza Stato - Regioni.



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dei commi da 4-ter a
4-quinquies, dell'articolo 3, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n.33, e successive modificazioni (Misure
urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi,
nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e
rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.):
"4-ter. Con il contratto di rete piu' imprenditori
perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e
collettivamente, la propria capacita' innovativa e la
propria competitivita' sul mercato e a tal fine si
obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a
collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti
all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi
informazioni o prestazioni di natura industriale,
commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad
esercitare in comune una o piu' attivita' rientranti
nell'oggetto della propria impresa. Il contratto puo' anche
prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e
la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in
nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del
contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Ai fini
degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il
contratto deve essere redatto per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata e deve indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione
sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione
del contratto o per adesione successiva;
b) l'indicazione degli obiettivi strategici di
innovazione e di innalzamento della capacita' competitiva
dei partecipanti e le modalita' concordate tra gli stessi
per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
c) la definizione di un programma di rete, che contenga
l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da
ciascun partecipante, le modalita' di realizzazione dello
scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un
fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di
valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali
contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a
versare al fondo nonche' le regole di gestione del fondo
medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del
conferimento puo' avvenire anche mediante apporto di un
patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo
2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile. Al
fondo patrimoniale comune costituito ai sensi della
presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice
civile;
d) la durata del contratto, le modalita' di adesione di
altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di
recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del
relativo diritto, ferma restando in ogni caso
l'applicazione delle regole generali di legge in materia di
scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali
con comunione di scopo;
e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome,
la ditta, la ragione o la denominazione sociale del
soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune
per l'esecuzione del contratto o di una o piu' parti o fasi
di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti
a tale soggetto come mandatario comune nonche' le regole
relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza
del contratto. Salvo che sia diversamente disposto nel
contratto, l'organo comune agisce in rappresentanza degli
imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto,
nelle procedure di programmazione negoziata con le
pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad
interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle
inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei
processi di internazionalizzazione e di innovazione
previsti dall'ordinamento nonche' all'utilizzazione di
strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di
qualita' o di cui sia adeguatamente garantita la genuinita'
della provenienza;
f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei
partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune
che non rientri, quando e' stato istituito un organo
comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo,
nonche', se il contratto prevede la modificabilita' a
maggioranza del programma di rete, le regole relative alle
modalita' di assunzione delle decisioni di modifica del
programma medesimo.
1. Le disposizioni di attuazione della lettera e) del
comma 4-ter per le procedure attinenti alle pubbliche
amministrazioni sono adottate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico.
2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si procede
alla ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle
vigenti disposizioni applicabili alle imprese aderenti al
contratto di rete, interessate dalle procedure di cui al
comma 4-ter, lettera e), secondo periodo. Restano ferme le
competenze regionali per le procedure di rispettivo
interesse.
4-quater. Il contratto di rete e' soggetto a iscrizione
nella sezione del registro delle imprese presso cui e'
iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto
inizia a decorrere da quando e' stata eseguita l'ultima
delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne
sono stati sottoscrittori originari.
4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente
articolo si applicano le disposizioni dell' articolo 1,
comma 368, lettere b), c) e d) della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e successive modificazioni, previa
autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero
dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla
relativa richiesta.".
Si riporta il testo vigente del comma 368 dell'articolo
1, della legge 23 dicembre 2005, n.266, e successive
modificazioni, (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2006):
"368. Ai distretti produttivi si applicano le seguenti
disposizioni:
a) fiscali:
1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma
366 possono congiuntamente esercitare l'opzione per la
tassazione di distretto ai fini dell'applicazione
dell'IRES;
2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
contenute nell'articolo 117 e seguenti del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alla
tassazione di gruppo delle imprese residenti;
3) tra i soggetti passivi dell'IRES di cui all'articolo
73, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i distretti di cui
al comma 366, ove sia esercitata l'opzione per la
tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372;
4) il reddito imponibile del distretto comprende quello
delle imprese che vi appartengono, che hanno
contestualmente optato per la tassazione unitaria;
5) la determinazione del reddito unitario imponibile,
nonche' dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli
enti locali, viene operata su base concordataria per almeno
un triennio, secondo le disposizioni che seguono;
6) fermo il disposto dei numeri da 1 a 5, ed anche
indipendentemente dall'esercizio dell'opzione per la
tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di cui al
comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante
con l'Agenzia delle entrate, per la durata di almeno un
triennio, il volume delle imposte dirette di competenza
delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio,
avuto riguardo alla natura, tipologia ed entita' delle
imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e
ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base
presuntiva;
7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese
interessate e' rimessa al distretto, che vi provvede in
base a criteri di trasparenza e parita' di trattamento,
sulla base di principi di mutualita';
8) non concorrono a formare la base imponibile in
quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese
appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi
fiscali ricevuti o attribuiti;
9) i parametri oggettivi per la determinazione delle
imposte di cui al numero 6) vengono determinati dalla
Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie
interessate e degli organismi rappresentativi dei
distretti;
10) resta fermo l'assolvimento degli ordinari obblighi
e adempimenti fiscali da parte delle imprese appartenenti
al distretto e l'applicazione delle disposizioni penali
tributarie; in caso di osservanza del concordato, i
controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio,
prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la
determinazione e l'aggiornamento degli elementi di cui al
numero 6);
11) i distretti di cui al comma 366 possono concordare
in via preventiva e vincolante con gli enti locali
competenti, per la durata di almeno un triennio, il volume
dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle
imprese appartenenti in ciascun anno;
12) la determinazione di quanto dovuto e' operata
tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle
imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica
e sociale dei territori interessati; in caso di opzione per
la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto e'
determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo
complesso;
13) criteri generali per la determinazione di quanto
dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti
locali interessati, previa consultazione delle categorie
interessate e degli organismi rappresentativi dei
distretti;
14) la ripartizione del carico tributario derivante
dall'attuazione del numero 7) tra le imprese interessate e'
rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di
trasparenza e parita' di trattamento, sulla base di
principi di mutualita';
15) in caso di osservanza del concordato, i controlli
sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio,
prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la
determinazione di quanto dovuto in base al concordato;
b) amministrative:
1) al fine di favorire la massima semplificazione ed
economicita' per le imprese che aderiscono ai distretti, le
imprese aderenti possono intrattenere rapporti con le
pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici, anche
economici, ovvero dare avvio presso gli stessi a
procedimenti amministrativi per il tramite del distretto di
cui esse fanno parte. In tal caso, le domande, richieste,
istanze ovvero qualunque altro atto idoneo ad avviare ed
eseguire il rapporto ovvero il procedimento amministrativo,
ivi incluse, relativamente a quest'ultimo, le fasi
partecipative del procedimento, qualora espressamente
formati dai distretti nell'interesse delle imprese aderenti
si intendono senz'altro riferiti, quanto agli effetti, alle
medesime imprese; qualora il distretto dichiari altresi' di
avere verificato, nei riguardi delle imprese aderenti, la
sussistenza dei presupposti ovvero dei requisiti, anche di
legittimazione, necessari, sulla base delle leggi vigenti,
per l'avvio del procedimento amministrativo e per la
partecipazione allo stesso, nonche' per la sua conclusione
con atto formale ovvero con effetto finale favorevole alle
imprese aderenti, le pubbliche amministrazioni e gli enti
pubblici provvedono senza altro accertamento nei riguardi
delle imprese aderenti. Nell'esercizio delle attivita'
previste dal presente numero, i distretti comunicano anche
in modalita' telematica con le pubbliche amministrazioni e
gli enti pubblici che accettano di comunicare, a tutti gli
effetti, con tale modalita'. I distretti possono accedere,
sulla base di apposita convenzione, alle banche dati
formate e detenute dalle pubbliche amministrazioni e dagli
enti pubblici. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e
sentite le regioni interessate, sono stabilite le modalita'
applicative delle disposizioni del presente numero (186);
2) al fine di facilitare l'accesso ai contributi
erogati a qualunque titolo sulla base di leggi regionali,
nazionali o di disposizioni comunitarie, le imprese che
aderiscono ai distretti di cui al comma 366 possono
presentare le relative istanze ed avviare i relativi
procedimenti amministrativi, anche mediante un unico
procedimento collettivo, per il tramite dei distretti
medesimi che forniscono consulenza ed assistenza alle
imprese stesse e che possono, qualora le imprese siano in
possesso dei requisiti per l'accesso ai citati contributi,
certificarne il diritto. I distretti possono altresi'
provvedere, ove necessario, a stipulare apposite
convenzioni, anche di tipo collettivo con gli istituti di
credito ed intermediari finanziari iscritti nell'elenco di
cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, volte alla prestazione della garanzia per
l'ammontare della quota dei contributi soggetti a rimborso.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e
sentite le regioni interessate, sono stabilite le modalita'
applicative della presente disposizione;
3) i distretti hanno la facolta' di stipulare, per
conto delle imprese, negozi di diritto privato secondo le
norme in materia di mandato di cui agli articoli 1703 e
seguenti del codice civile;
c) finanziarie:
1) al fine di favorire il finanziamento dei distretti e
delle relative imprese, con regolamento del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle
attivita' produttive e la CONSOB, sono individuate le
semplificazioni, con le relative condizioni, alle
disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130,
applicabili alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad
oggetto crediti concessi da una pluralita' di banche o
intermediari finanziari alle imprese facenti parte del
distretto e ceduti ad un'unica societa' cessionaria;
2) con il regolamento di cui al numero 1) vengono
individuate le condizioni e le garanzie a favore dei
soggetti cedenti i crediti di cui al numero 1) in presenza
delle quali tutto o parte del ricavato dell'emissione dei
titoli possa essere destinato al finanziamento delle
iniziative dei distretti e delle imprese dei distretti
beneficiarie dei crediti oggetto di cessione;
3) le disposizioni di cui all'articolo 7-bis della
legge 30 aprile 1999, n. 130, si applicano anche ai crediti
delle banche nei confronti delle imprese facenti parte dei
distretti, alle condizioni stabilite con il regolamento di
cui al numero 1);
4) le banche e gli altri intermediari che hanno
concesso crediti ai distretti o alle imprese facenti parte
dei distretti e che non procedono alla relativa
cartolarizzazione o alle altre operazioni di cui alla legge
30 aprile 1999, n. 130, possono, in aggiunta agli
accantonamenti previsti dalle norme vigenti, effettuare
accantonamenti alle condizioni stabilite con il regolamento
di cui al numero 1);
5) al fine di favorire l'accesso al credito e il
finanziamento dei distretti e delle imprese che ne fanno
parte, con particolare riferimento ai progetti di sviluppo
e innovazione, il Ministro dell'economia e delle finanze
adotta o propone le misure occorrenti per:
5.1) assicurare il riconoscimento della garanzia
prestata dai confidi quale strumento di attenuazione del
rischio di credito ai fini del calcolo dei requisiti
patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento
del Nuovo accordo di Basilea;
5.2) favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi
e la loro operativita'; anche a tal fine i fondi di
garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell'articolo
13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
possono essere destinati anche alla prestazione di servizi
ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco
speciale di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
5.3) agevolare la costituzione di idonee agenzie
esterne di valutazione del merito di credito dei distretti
e delle imprese che ne fanno parte, ai fini del calcolo dei
requisiti patrimoniali delle banche nell'ambito del metodo
standardizzato di calcolo dei requisiti patrimoniali degli
enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo accordo
di Basilea;
5.4) favorire la costituzione, da parte dei distretti,
con apporti di soggetti pubblici e privati, di fondi di
investimento in capitale di rischio delle imprese che fanno
parte del distretto;
d) per la ricerca e lo sviluppo:
1) al fine di accrescere la capacita' competitiva delle
piccole e medie imprese e dei distretti industriali,
attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle
relative applicazioni industriali, e' costituita l'Agenzia
per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, di
seguito denominata «Agenzia»;
2) l'Agenzia promuove l'integrazione fra il sistema
della ricerca ed il sistema produttivo attraverso
l'individuazione, valorizzazione e diffusione di nuove
conoscenze, tecnologie, brevetti ed applicazioni
industriali prodotti su scala nazionale ed internazionale;
3) l'Agenzia stipula convenzioni e contratti con
soggetti pubblici e privati che ne condividono le
finalita';
4) l'Agenzia e' soggetta alla vigilanza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri che, con propri
decreti di natura non regolamentare, sentiti il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il
Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle
attivita' produttive, nonche' il Ministro per lo sviluppo e
la coesione territoriale ed il Ministro per l'innovazione e
le tecnologie, se nominati, definisce criteri e modalita'
per lo svolgimento delle attivita' istituzionali. Lo
statuto dell'Agenzia e' soggetto all'approvazione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 43 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica):
"Art. 43: Zone a burocrazia zero.
1. Possono essere istituite nel Meridione d'Italia zone
a burocrazia zero.
2. Nelle zone di cui al comma 1 istituite, nel rispetto
del principio di sussidiarieta' e dell'art. 118 della
Costituzione, in aree non soggette a vincolo con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno, le nuove iniziative produttive
avviate successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto godono dei seguenti vantaggi:
a) nei riguardi delle predette nuove iniziative i
provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di
qualsiasi natura ed oggetto avviati su istanza di parte,
fatta eccezione per quelli di natura tributaria, di
pubblica sicurezza e di incolumita' pubblica, sono adottati
in via esclusiva da un Commissario di Governo che vi
provvede, ove occorrente, previe apposite conferenze di
servizi ai sensi della legge n. 241 del 1990; i
provvedimenti conclusivi di tali procedimenti si intendono
senz'altro positivamente adottati entro 30 giorni
dall'avvio del procedimento se un provvedimento espresso
non e' adottato entro tale termine. Per i procedimenti
amministrativi avviati d'ufficio, fatta eccezione per
quelli di natura tributaria, di pubblica sicurezza e di
incolumita' pubblica, le amministrazioni che li promuovono
e li istruiscono trasmettono, al Commissario di Governo, i
dati e i documenti occorrenti per l'adozione dei relativi
provvedimenti conclusivi. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano agli atti riguardanti la
pubblica sicurezza e l'incolumita' pubblica;
b) ove la zona a burocrazia zero coincida, nelle
Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia, con una delle zone franche
urbane individuate dalla delibera CIPE dell'8 maggio 2009,
n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 159 dell'11 luglio 2009, le risorse previste
per tali zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1,
comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
utilizzate dal Sindaco territorialmente competente per la
concessione di contributi diretti alle nuove iniziative
produttive avviate nelle zone a burocrazia zero;
c) nella realizzazione ed attuazione dei piani di
presidio e sicurezza del territorio, le Prefetture-Uffici
territoriali di governo assicurano assoluta priorita' alle
iniziative da assumere negli ambiti territoriali in cui
insistono le zone di cui al comma 1.".
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n.171(Codice della nautica da
diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
dell'articolo 6 della L. 8 luglio 2003, n. 172.), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 1. Finalita' e ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente codice si applicano
alla navigazione da diporto, anche se esercitata per fini
commerciali mediante le unita' da diporto di cui
all'articolo 3 del presente codice, ivi comprese le navi di
cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172.
2. Ai fini del presente codice si intende per
navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime
ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di
lucro, nonche' quella esercitata a scopi commerciali, anche
mediante le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio
2003, n. 172, ferma restando la disciplina ivi prevista.
3. Per quanto non previsto dal presente codice, in
materia di navigazione da diporto si applicano le leggi, i
regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in mancanza,
le disposizioni del codice della navigazione, approvato con
regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e le relative norme
attuative. Ai fini dell'applicazione delle norme del codice
della navigazione, le imbarcazioni da diporto sono
equiparate alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non
superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione
meccanica, ed alle venticinque tonnellate, in ogni altro
caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza, fino al
limite di ventiquattro metri.".
Si riporta il testo dell'articolo 5, della legge 28
gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia
portuale), come modificato dalla presente legge:
"Art. 5. Programmazione e realizzazione delle opere
portuali. Piano regolatore portuale.
1. Nei porti di cui alla categoria II, classi I, II e
III, con esclusione di quelli aventi le funzioni di cui
all'articolo 4, comma 3, lettera e), l'ambito e l'assetto
complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla
produzione industriale, all'attivita' cantieristica e alle
infrastrutture stradali e ferroviarie, sono rispettivamente
delimitati e disegnati dal piano regolatore portuale che
individua altresi' le caratteristiche e la destinazione
funzionale delle aree interessate.
2. Le previsioni del piano regolatore portuale non
possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti.
2-bis. Nel caso di strutture o ambiti idonei, allo
stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per
funzioni portuali di preminente interesse pubblico, nella
predisposizione del piano regolatore portuale, deve essere
valutata, con priorita', la possibile finalizzazione delle
predette strutture ed ambiti ad approdi turistici come
definiti dall' articolo 2 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509.
(omissis).".
- La legge 5 maggio 2009, n. 42 reca: "Delega al
Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione
dell'articolo 119 della Costituzione.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n.
509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di
concessione di beni del demanio marittimo per la
realizzazione di strutture dedicate alla nautica da
diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15
marzo 1997, n. 59):
"Art. 2. Definizioni
1. Sono strutture dedicate alla nautica da diporto:
a) il «porto turistico», ovvero il complesso di
strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a
terra e a mare allo scopo di servire unicamente o
precipuamente la nautica da diporto ed il diportista
nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi
complementari;
b) l'«approdo turistico», ovvero la porzione dei porti
polifunzionali aventi le funzioni di cui all'articolo 4,
comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , destinata a
servire la nautica da diporto ed il diportista nautico,
anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;
c) i «punti d'ormeggio», ovvero le aree demaniali
marittime e gli specchi acquei dotati di strutture che non
importino impianti di difficile rimozione, destinati
all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole
imbarcazioni e natanti da diporto.
2. La concessione demaniale marittima per la
realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da
diporto di cui al comma 1, lettere a) e b), e' rilasciata:
a) con atto approvato dal direttore marittimo, nel caso
di concessioni di durata non superiore a quindici anni;
b) con atto approvato dal dirigente generale preposto
alla Direzione generale del demanio marittimo e dei porti
del Ministero dei trasporti e della navigazione, nel caso
di concessioni di durata superiore a quindici anni.
3. Qualora la concessione ricada nella circoscrizione
territoriale di una autorita' portuale, e' rilasciata dal
presidente ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera h),
della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , e l'attivita'
istruttoria di competenza dell'autorita' marittima e'
curata dal segretario generale.".
- Si riporta il testo vigente del comma 18,
dell'articolo 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 25 (Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative):
"18. Ferma restando la disciplina relativa
all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base
alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonche' alle rispettive
norme di attuazione, nelle more del procedimento di
revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle
concessioni di beni demaniali marittimi con finalita'
turistico-ricreative, da realizzarsi, quanto ai criteri e
alle modalita' di affidamento di tali concessioni, sulla
base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.
131, che e' conclusa nel rispetto dei principi di
concorrenza, di liberta' di stabilimento, di garanzia
dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle
attivita' imprenditoriali e di tutela degli investimenti,
nonche' in funzione del superamento del diritto di
insistenza di cui all'articolo 37, secondo comma, secondo
periodo, del codice della navigazione, il termine di durata
delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore
del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre
2015 e' prorogato fino a tale data, fatte salve le
disposizioni di cui all'articolo 03, comma 4-bis, del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.
All'articolo 37, secondo comma, del codice della
navigazione, il secondo periodo e' soppresso.".



 
Art. 4
Costruzione delle opere pubbliche

1. Per ridurre i tempi di costruzione delle opere pubbliche, soprattutto se di interesse strategico, per semplificare le procedure di affidamento dei relativi contratti pubblici, per garantire un piu' efficace sistema di controllo e infine per ridurre il contenzioso, sono apportate alla disciplina vigente, in particolare, le modificazioni che seguono:
a) estensione del campo di applicazione della finanza di progetto, anche con riferimento al cosiddetto «leasing in costruendo»;
b) limite alla possibilita' di iscrivere «riserve»;
c) introduzione di un tetto di spesa per le «varianti»;
d) introduzione di un tetto di spesa per le opere cosiddette «compensative»;
e) contenimento della spesa per compensazione, in caso di variazione del prezzo dei singoli materiali di costruzione;
f) riduzione della spesa per gli accordi bonari;
g) istituzione nelle Prefetture di un elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso;
h) disincentivo per le liti «temerarie»;
i) individuazione, accertamento e prova dei requisiti di partecipazione alle gare mediante collegamento telematico alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
l) estensione del criterio di autocertificazione per la dimostrazione dei requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori pubblici;
m) controlli essenzialmente «ex post» sul possesso dei requisiti di partecipazione alle gare da parte delle stazioni appaltanti;
n) tipizzazione delle cause di esclusione dalle gare, cause che possono essere solo quelle previste dal codice dei contratti pubblici e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione, con irrilevanza delle clausole addizionali eventualmente previste dalle stazioni appaltanti nella documentazione di gara;
o) obbligo di scorrimento della graduatoria, in caso di risoluzione del contratto;
p) razionalizzazione e semplificazione del procedimento per la realizzazione di infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale («Legge obiettivo»);
q) innalzamento dei limiti di importo per l'affidamento degli appalti di lavori mediante procedura negoziata;
r) innalzamento dei limiti di importo per l'accesso alla procedura semplificata ristretta per gli appalti di lavori. Inoltre, e' elevata da cinquanta a settanta anni la soglia per la presunzione di interesse culturale degli immobili pubblici.
2. Conseguentemente, al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono, tra l'altro, apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 27, comma 1, le parole: «dall'applicazione del presente codice» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice»;
b) all'articolo 38:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera b), le parole: «il socio» sono sostituite dalle seguenti: «i soci» e dopo le parole: «gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico» sono inserite le seguenti: «o il socio unico (( persona fisica )), ovvero il socio di maggioranza in caso di societa' con meno di quattro soci,»;
1.2) alla lettera c), le parole: «del socio» sono sostituite dalle seguenti: «dei soci»; dopo le parole: « ((degli amministratori )) muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico» sono inserite le seguenti: « ((o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza )) in caso di societa' con meno di quattro soci,»; le parole: «cessati dalla carica nel triennio» sono sostituite dalle seguenti: «cessati dalla carica nell'anno»; le parole «di aver adottato atti o misure di completa dissociazione» sono sostituite dalle seguenti: «che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione »; le parole: «resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato e' stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima»;
1.3) alla lettera d) dopo le parole: «19 marzo 1990, n. 55;» sono aggiunte le seguenti: «l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa;»;
1.4) (soppresso);
1.5) alla lettera g) dopo la parola: «violazioni» e' inserita la seguente: «gravi»;
1.6) la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
«h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti.»;
1.7) (soppresso);
1.8) la lettera m-bis) e' sostituita dalla seguente:
«m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA.»;
1.9) alla lettera m-ter), sono (( soppresse )) le parole: «, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste,» e le parole: «nei tre anni antecedenti» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno antecedente»;
2) al comma 1-bis, le parole: «I casi di esclusione previsti» sono sostituite dalle seguenti: «Le cause di esclusione previste» e dopo le parole: «affidate ad un custode o amministratore giudiziario» sono inserite le seguenti: «, (( limitatamente )) a quelle riferite al periodo precedente al predetto (( affidamento )),»;
3) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da' segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravita' dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e perde comunque efficacia.»;
4) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformita' alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non e' tenuto ad indicare nella dichiarazione (( le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, ne' le condanne revocate, ne' quelle per le quali e' intervenuta la riabilitazione. ))
Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasseper un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarita' contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarita' contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente:
a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile (( rispetto ad alcun soggetto )), e di aver formulato l'offerta autonomamente;
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.»;
c) all'articolo 40, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 3, lettera a), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « (( I soggetti )) accreditati sono tenuti a inserire la certificazione di cui alla presente lettera relativa alle imprese esecutrici di lavori pubblici nell'elenco ufficiale istituito presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99;»;
(( 1-bis) al comma 4, lettera e), dopo le parole: «attivita' di qualificazione» sono aggiunte le seguenti: «, ferma restando l'inderogabilita' dei minimi tariffari»; ))
2) dopo il comma 9-ter, e' aggiunto il seguente:
«9-quater. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione, le SOA ne danno segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravita' dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-bis), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e perde comunque efficacia.»;
c-bis) all'articolo 42, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
(( «3-bis. Le stazioni appaltanti provvedono a inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici prevista dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo il modello predisposto e pubblicato dall'Autorita' nel sito informatico presso l'Osservatorio, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la certificazione attestante le prestazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo rese dai fornitori e dai prestatori di servizi, entro trenta giorni dall'avvenuto rilascio; in caso di inadempimento si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 11»; ))
d) all'articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Documenti e informazioni complementari - Tassativita' delle cause di esclusione»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonche' nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrita' del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarita' relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle»;
(( e) all'articolo 48, comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le stazioni appaltanti, in sede di controllo, verificano il possesso del requisito di qualificazione per eseguire lavori attraverso il casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, ovvero attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i contratti affidati al contraente generale; per i fornitori e per i prestatori di servizi la verifica del possesso del requisito di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), del presente codice e' effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici prevista dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;
e-bis) all'articolo 49, comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento»;
e-ter) all'articolo 55, comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «Alle procedure ristrette,» sono inserite le seguenti: «per l'affidamento di lavori,»; ))

f) all'articolo 56, comma 1, lettera a), l'ultimo periodo e' soppresso;
g) all'articolo 57, comma 2, lettera a), l'ultimo periodo e' soppresso;
(( g-bis) all'articolo 62, comma 1, dopo le parole: «Nelle procedure ristrette relative a» sono inserite le seguenti: «servizi o forniture, ovvero a»; ))
h) all'articolo 64, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. I bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi-tipo) approvati dall'Autorita', previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate, con l'indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all'articolo 46, comma 1-bis. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo.»;
i) all'articolo 74, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Le stazioni appaltanti richiedono, di norma, l'utilizzo di moduli di dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione di ordine generale e, per i contratti relativi a servizi e forniture o per i contratti relativi a lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, dei requisiti di partecipazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi. I moduli sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base dei modelli standard definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito l'avviso dell'Autorita'.».
(( i-bis) all'articolo 81, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. L'offerta migliore e' altresi' determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro»;
i-ter) all'articolo 87, comma 2, la lettera g) e' abrogata; ))

l) all'articolo 122:
1) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito e' rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. (( I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste. )) L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, (( punto quinto )) (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed e' trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalita' (( di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, )) entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1»;
2) il comma 7-bis e' abrogato;
m) all'articolo 123, comma 1, le parole: «1 milione» sono sostituite dalle seguenti: « un milione e cinquecentomila»;
(( m-bis) all'articolo 125, comma 11, primo e secondo periodo, le parole: «ventimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «quarantamila euro»; ))
n) all'articolo 132, comma 3, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti»;
o) all'articolo 133, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal (( Ministero delle infrastrutture e dei trasporti )) nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la meta' della percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.
5. La compensazione e' determinata applicando la meta' della percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantita' accertate dal direttore dei lavori.»;
p) all'articolo 140, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nella rubrica le parole: «per grave inadempimento dell'esecutore» sono soppresse;
2) al comma 1, primo periodo, le parole: «prevedono nel bando di gara che» sono soppresse e le parole: «per grave inadempimento del medesimo » sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 135 e 136»;
q) all'articolo 153, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 9 le parole «asseverato da una banca» sono sostituite dalle seguenti: «asseverato da un istituto di credito o da societa' di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o da una societa' di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966»;
2) i commi 19 e 20, sono sostituiti dai seguenti:
«19. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilita' non presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato (( da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, )) e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta e' corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 20, dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice puo' invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non puo' essere valutata di pubblico interesse. Il progetto preliminare, eventualmente modificato, e' inserito nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed e' posto in approvazione con le modalita' indicate all'articolo 97; il proponente e' tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto preliminare approvato e' posto a base di gara per l'affidamento di una concessione, alla quale e' invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice puo' chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando e' specificato che il promotore puo' esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato (( da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, )) la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonche' le eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, puo' esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti cui al comma 9.
19-bis. La proposta di cui al comma 19, primo periodo, puo' riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria di cui all'articolo 160-bis.
20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonche' i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonche' i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilita' rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilita' sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.»;
r) all'articolo 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole «dell'avviso» sono sostituite dalle seguenti: «della lista»;
2) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il progetto preliminare delle infrastrutture, oltre a quanto previsto nell'allegato tecnico di cui all'allegato XXI deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve inoltre indicare ed evidenziare anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di spesa, comunque non superiore al due per cento dell'intero costo dell'opera, per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalita' dell'opera. Nella percentuale indicata devono rientrare anche gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure da adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari.»;
2-bis) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero per i beni e le attivita' culturali, nonche' alle regioni o province autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto e' altresi' rimesso agli enti gestori delle interferenze e a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonche', nei casi previsti, al Consiglio superiore dei lavori pubblici o ad altra commissione consultiva competente. Le valutazioni delle amministrazioni interessate e degli enti gestori delle interferenze, riguardanti eventuali proposte e richieste, sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre sessanta giorni dalla data del predetto ricevimento. La conferenza di servizi ha finalita' istruttoria e ad essa non si applicano le disposizioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di conferenza di servizi. Nei sessanta giorni successivi alla conclusione della conferenza di servizi il Ministero valuta le proposte e le richieste pervenute in sede di conferenza di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti, ivi incluso, nei casi previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra commissione consultiva competente, e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva il progetto preliminare»;
2-ter) al comma 5, il primo periodo e' soppresso;
3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del progetto preliminare, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, puo' disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.»;
4) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. Per le infrastrutture il vincolo preordinato all'esproprio ha durata di sette anni, decorrenti dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto preliminare dell'opera. Entro tale termine, puo' essere approvato il progetto definitivo che comporta la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera. In caso di mancata approvazione del progetto definitivo nel predetto termine, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Ove sia necessario reiterare il vincolo preordinato all'esproprio, la proposta e' formulata al CIPE da parte del Ministero, su istanza del soggetto aggiudicatore. La reiterazione del vincolo e' disposta con deliberazione motivata del CIPE secondo quanto previsto dal comma 5, terzo e quarto periodo. La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dell'articolo 9, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.»;
s) identico:
1) al comma 3, il terzo periodo e' soppresso;
1-bis) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Nei quarantacinque giorni successivi il Ministero valuta la compatibilita' delle proposte e richieste pervenute entro il termine di cui al comma 3 da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilita'»;
2) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Il decreto di esproprio puo' essere emanato entro il termine di sette anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto definitivo dell'opera, salvo che nella medesima deliberazione non sia previsto un termine diverso. Il CIPE puo' disporre la proroga dei termini previsti dal presente comma per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga puo' essere disposta prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dell'articolo 13, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.»;
3) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera del CIPE di approvazione del progetto definitivo, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento, il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, puo' disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.
5-ter. La procedura prevista dal presente articolo puo' trovare applicazione anche con riguardo a piu' progetti definitivi parziali dell'opera, a condizione che tali progetti siano riferiti a lotti idonei a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intera opera e siano dotati di copertura finanziaria; resta in ogni caso ferma la validita' della valutazione di impatto ambientale effettuata con riguardo al progetto preliminare relativo all'intera opera»;
t) all'articolo 167, sono apportate le seguenti modifiche:
01) al comma 5, primo periodo, le parole: «nei tempi previsti dall'articolo 166.» sono sostituite dalle seguenti: «nei tempi previsti dagli articoli 165 e 166, comma 5. La conferenza di servizi si svolge sul progetto definitivo con le modalita' previste dall'articolo 165, comma 4.»;
1) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. Le varianti di cui ai commi 6 e 7 devono essere strettamente correlate alla funzionalita' dell'opera e non possono comportare incrementi del costo rispetto al progetto preliminare.»;
2) al comma 10, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
u) all'articolo 168, sono apportate le seguenti modificazioni:
01) nella rubrica, la parola: «definitivo» e' sostituita dalla seguente: «preliminare»;
02) al comma 1, primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 166» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 165»;
1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «del progetto definitivo » sono sostituite dalle seguenti: «del progetto preliminare» e il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «In ogni caso, ciascun soggetto partecipante alla conferenza deve comunicare le proprie eventuali proposte motivate di prescrizioni o di varianti alla soluzione localizzativa alla base del progetto preliminare presentato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione del progetto preliminare»;
2) al comma 3, al secondo periodo, le parole: «il progetto definitivo » sono sostituite dalle seguenti: «il progetto preliminare» e le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»; al terzo periodo, le parole: «il progetto definitivo» sono sostituite dalle seguenti: «il progetto preliminare»;
3) al comma 4, primo periodo, le parole: «novantesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «sessantesimo giorno» e le parole: «ricezione del progetto definitivo» sono sostituite dalle seguenti: «ricezione del progetto preliminare»;
3-bis) al comma 5, secondo periodo, le parole: «con la localizzazione » e le parole: «individuati nel progetto preliminare laddove gia' approvato» sono soppresse;
4) al comma 6, primo periodo, le parole: «progetto definitivo» sono sostituite dalle seguenti: «progetto preliminare» e le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
v) all'articolo 169, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «la attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi» sono inserite le seguenti: «ovvero l'utilizzo di una quota superiore al cinquanta per cento dei ribassi d'asta conseguiti»;
z) all'articolo 170, comma 3, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
aa) all'articolo 176, comma 20, primo periodo, le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
bb) all'articolo 187, comma 1, lettera a), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti accreditati sono tenuti a inserire la predetta certificazione nell'elenco ufficiale di cui all'articolo 40, comma 3, lettera a);»;
cc) all'articolo 189:
1) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I certificati indicano le lavorazioni eseguite direttamente dal contraente generale nonche' quelle eseguite mediante affidamento a soggetti terzi ovvero eseguite da imprese controllate o interamente possedute; le suddette lavorazioni, risultanti dai certificati, possono essere utilizzate ai fini della qualificazione SOA nelle corrispondenti categorie»;
2) al comma 4, lettera b), primo periodo, le parole: «di direttori tecnici con qualifica di dipendenti o dirigenti, » sono sostituite dalle seguenti: «di almeno un direttore tecnico con qualifica di dipendente o dirigente, nonche'»;
dd) all'articolo 204, comma 1, le parole: «cinquecentomila euro» sono sostituite dalle seguenti: «un milione di euro» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:«Si applica l'articolo 122, comma 7, secondo e terzo periodo»;
ee) all'articolo 206, comma 1, dopo le parole: «38;» sono aggiunte le parole «46, comma 1-bis;» e dopo le parole «nell'invito a presentare offerte; 87; 88;» sono aggiunte le seguenti: «95; 96;»;
ff) all'articolo 219:
1) ai commi 6 e 7, dopo le parole: «del comma 6» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE»;
2) al comma 10, dopo le parole: «di cui al comma 6» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 30»;
gg) all'articolo 240:
01) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di cui alla parte II, titolo III, capo IV, affidati al contraente generale»;
1) al comma 5, dopo le parole: «responsabile del procedimento» sono inserite le seguenti: «entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3»;
2) al comma 6, le parole: «al ricevimento» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni dal ricevimento» e le parole: «da detto ricevimento », sono sostituite dalle seguenti: «dalla costituzione della commissione»;
3) al comma 10, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il compenso per la commissione non puo' comunque superare l'importo di 65 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.»;
4) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «della commissione» la parola «e'» e' sostituita dalle seguenti: «puo' essere»;
hh) all'articolo 240-bis:
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'importo complessivo delle riserve non puo' in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale.»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'articolo 112 e del regolamento, sono stati oggetto di verifica.»;
ii) nella parte IV, dopo l'articolo 246 e' aggiunto il seguente:
«Art. 246-bis (Responsabilita' per lite temeraria). - 1. Nei giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il giudice, fermo quanto previsto dall'articolo 26 del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio quando la decisione e' fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati. Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si applica l'articolo 15 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo approvato con il citato decreto legislativo n. 104 del 2010.»;
ll) all'articolo 253 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 9-bis, primo e secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013», e, al terzo periodo, dopo la parola: «anche» sono aggiunte le seguenti: «alle imprese di cui all'articolo 40, comma 8, per la dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, nonche'»;
1-bis) al comma 15, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;
2) al comma 15-bis le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
3) dopo il comma 20 e' inserito il seguente:
«20-bis. Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui agli articoli 122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 28.»;
4) al comma 21 il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «La verifica e' conclusa entro il 31 dicembre 2011. In sede di attuazione del predetto decreto non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, e all'articolo 40, comma 4, lettera g).».
mm) all'allegato XXI, allegato tecnico di cui all'articolo 164,
1) all'articolo 16, comma 4, lettera d), le parole: «al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «all'8 per cento»;
2) all'articolo 28, comma 2, lett. a), dopo le parole «per lavori di importo» sono inserite le seguenti: «pari o»;
3) all'articolo 29, comma 1, lett. a), dopo le parole: «di lavori di importo» sono inserite le seguenti: «pari o».
nn) all'allegato XXII, nel Quadro C: esecuzione dei lavori:
1) le parole: «responsabile della condotta dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «responsabile di progetto o responsabile di cantiere»;
2) prima delle parole: «Dichiarazione sulla esecuzione dei lavori» e' inserita la seguente tabella: «Indicazione delle lavorazioni eseguite ai sensi dell'articolo 189, comma 3, ultimo periodo.

Parte di provvedimento in formato grafico


.».
2-bis. Le disposizioni di cui alla lettera ee) del comma 2 del presente articolo, limitatamente all'applicazione ai settori speciali degli articoli 95 e 96 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non si applicano alle societa' operanti nei predetti settori le cui procedure in materia siano disciplinate da appositi protocolli di intesa stipulati con amministrazioni pubbliche prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), d), e-bis), i-bis), i-ter), l), dd) e ll), numero 1-bis), si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
3-bis. La disposizione di cui al comma 2, lettera e), relativa ai fornitori e ai prestatori di servizi, si applica alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente al trentesimo giorno dalla pubblicazione del modello di cui all'articolo 42, comma 3-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal comma 2 del presente articolo, da parte dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure i cui inviti a presentare le offerte sono inviati successivamente al trentesimo giorno dalla pubblicazione del predetto modello da parte della medesima Autorita'.
4. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera m), si applicano a decorrere dalla pubblicazione dell'avviso per la formazione dell'elenco annuale per l'anno 2012.
5. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera o), si applicano a partire dal decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di rilevazione delle variazioni percentuali per l'anno 2011, da adottarsi entro il 31 marzo 2012, ed ai lavori eseguiti e contabilizzati a decorrere dal 1º gennaio 2011. Restano ferme la precedente disciplina per il calcolo delle variazioni percentuali riferite agli anni precedenti al 2011 e le rilevazioni effettuate con i precedenti decreti ministeriali ai sensi del predetto articolo 133, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006.
6. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera q), numero 2), non si applicano alle procedure gia' avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 153, commi 19 e 20, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione previgente.
7. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r), numero 2), non si applicano ai progetti preliminari gia' approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
8. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere r), numero 3) e s), numero 3), si applicano con riferimento alle delibere CIPE pubblicate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
9. In relazione al comma 2, lettera r), numero 4) i termini di cui al comma 7-bis dell'articolo 165 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, si applicano anche ai progetti preliminari gia' approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
10. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere s), numero 1), t), numero 2), e z), si applicano ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle Regioni, da tutte le pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
10-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r), numeri 2-bis) e 2-ter), lettera s), numeri 1) e 1-bis), lettera t), numero 01), e lettera u), si applicano alle opere i cui progetti preliminari non sono stati approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai progetti preliminari gia' approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da 165 a 168 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data.
11. In relazione al comma 2, lettera s), numero 2) i termini di cui al comma 4-bis dell'articolo 166 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, si applicano anche ai progetti definitivi gia' approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
12. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera gg), numeri 1) e 2), si applicano ai procedimenti di accordo bonario avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera gg), numero 3) si applicano alle commissioni costituite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera hh), si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
13. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei subappalti e subcontratti successivi ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, presso ogni prefettura e' istituito l'elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite le modalita' per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al primo periodo, nonche' per l'attivita' di verifica. Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, acquisiscono d'ufficio, anche per via telematica, a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 43, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la prescritta documentazione circa la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
14. Fatta salva la disciplina di cui all'art. 165, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per il triennio 2011 - 2013 non possono essere approvati progetti preliminari o definitivi che prevedano oneri superiori al due per cento dell'intero costo dell'opera per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalita' dell'opera. Nella predetta percentuale devono rientrare anche gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure da adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari.
14-bis. Per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le societa' in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarita' contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
15. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) dell'articolo 14, intendendosi il richiamo ivi contenuto agli articoli 21 e 22, riferito rispettivamente agli articoli 5 e 6 dell'allegato XXI al codice;»;
a-bis) all'articolo 16, il comma 2 e' abrogato;
a-ter) all'articolo 47, comma 2, lettera a), dopo le parole: «per i lavori di importo» sono inserite le seguenti: «pari o»;
a-quater) all'articolo 48, comma 1, lettera a), dopo le parole: «per i lavori di importo» sono inserite le seguenti: «pari o»;
a-quinquies) all'articolo 92, comma 2, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara»;
b) all'articolo 66, comma 1, dopo le parole «agli articoli 34» sono inserite le seguenti: «, limitatamente ai soggetti ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori,»;
b-bis) all'articolo 267, comma 10, le parole: «secondo periodo,» sono soppresse;
c) all'articolo 357:
1) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma la validita' dei contratti gia' stipulati e da stipulare, per la cui esecuzione e' prevista nel bando o nell'avviso di gara ovvero nella lettera di invito la qualificazione in una o piu' categorie previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34»;
2) al comma 12, al primo e al secondo periodo, la parola: «centottantunesimo» e' sostituita dalla seguente: «trecentosessantaseiesimo» e, al secondo periodo, le parole: «OG 10,» e «OS 20,» sono soppresse;
2-bis) dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
«12-bis. I certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 20 di cui all'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS 20-A di cui allegato A annesso al presente regolamento. Le attestazioni relative alla categoria OS 20, rilasciate nella vigenza del citato regolamento di cui decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, possono essere utilizzate ai fini della partecipazione alle gare in cui e' richiesta la qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all'allegato A annesso al presente regolamento»;
3) al comma 14, al primo periodo, la parola: «centottantesimo» e' sostituita dalla seguente: «trecentosessantacinquesimo» e le parole: «OG 10,» e «OS 20,» sono soppresse; dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all'allegato A annesso al presente regolamento, le stazioni appaltanti, su richiesta dell'impresa interessata o della SOA attestante, provvedono a emettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all'allegato A annesso al presente regolamento, secondo l'allegato B.1 annesso al presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel citato allegato A annesso al presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5»;
4) al comma 15, al primo periodo, la parola: «centottantunesimo » e' sostituita dalla seguente: «trecentosessantaseiesimo» e le parole «OG 10,» e «OS 20,» sono soppresse; dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all'allegato A annesso al presente regolamento, le stazioni appaltanti provvedono a emettere i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, ove verifichino la presenza di lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all'allegato A annesso al presente regolamento, secondo l'allegato B.1 annesso al presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel citato allegato A annesso al presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5»;
5) al comma 16, primo e secondo periodo, le parole: «centottanta » sono sostituite dalle seguenti: «trecentosessantacinque»;
6) al comma 17, la parola: «centottantunesimo» e' sostituita dalla seguente: «trecentosessantaseiesimo»;
7) al comma 22, dopo le parole: «articolo 79, comma 17», sono inserite le seguenti: «e all'articolo 107, comma 2»; le parole: «centottantunesimo» sono sostituite dalle seguenti: «trecentosessantaseiesimo» e e' aggiunto, in fine il seguente periodo: «In relazione all'articolo 107, comma 2, nel suddetto periodo transitorio continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.»;
8) al comma 24 la parola: «centottantunesimo» e' sostituita dalla seguente: «trecentosessantaseiesimo»;
9) al comma 25, la parola: «centottanta» e' sostituita dalla seguente: «trecentosessantacinque»;
d) all'articolo 358, comma 1, dopo le parole: «del presente regolamento » sono inserite le parole «, fermo restando quanto disposto dall'articolo 357».
d-bis) all'allegato A, alla declaratoria della categoria OS 35, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' l'utilizzo di tecnologie di video-ispezione, risanamento, rinnovamento e sostituzione delle sottostrutture interrate ovvero di tecnologie per miniscavi superficiali».
16. Per riconoscere massima attuazione al Federalismo Demaniale e semplificare i procedimenti amministrativi relativi ad interventi edilizi nei Comuni che adeguano gli strumenti urbanistici alle prescrizioni dei piani paesaggistici regionali, al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, nonche' le cose indicate al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni»;
b) all'articolo 12, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.»;
c) all'articolo 54, comma 2, lettera a), il primo periodo e' cosi' sostituito:
«a) le cose appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12.»;
d) all'articolo 59, comma 1, dopo le parole «la proprieta' o» sono inserite le seguenti: «, limitatamente ai beni mobili,»;
d-bis) all'articolo 67, comma 1, lettera d), la parola: «, comunque, » e' soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,rinnovabili una sola volta»;
e) all'articolo 146:
1) al comma 4, terzo periodo, la parola: «valida» e' sostituita dalla seguente: «efficace»;
2) al comma 5, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonche' della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole»;
3) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «degli enti locali,» sono inserite le seguenti: «agli enti parco,»;
4) al comma 7, primo periodo, le parole: «141-bis e 143, comma 3, lettere b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d)»; al medesimo comma 7, terzo periodo, le parole: «accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonche' dando comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo» sono sostituite dalle seguenti: «accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonche' con una proposta di provvedimento, e da' comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo»;
5) al comma 8, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformita'»;
6) al comma 11, le parole: «diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio ed» sono soppresse;
7) il comma 14 e' sostituito dal seguente:
«14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attivita' di coltivazione di cave e torbiere nonche' per le attivita' minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all'articolo 134»;
8) il comma 15 e' abrogato.
17. All'articolo 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, sono soppresse le parole «i beni oggetto di accordi o intese con gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto;».
b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. I beni oggetto di accordi o intese tra lo Stato e gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari, gia' sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, possono essere attribuiti, su richiesta, all'ente che ha sottoscritto l'accordo o l'intesa ovvero ad altri enti territoriali, qualora gli enti sottoscrittori dell'accordo o intesa non facciano richiesta di attribuzione a norma del presente decreto, salvo che, ai sensi degli articoli 3 e 5, risultino esclusi dal trasferimento ovvero altrimenti disciplinati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa ricognizione da parte dell'Agenzia del demanio, sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti termini e modalita' per la cessazione dell'efficacia dei predetti accordi o intese, senza effetti sulla finanza pubblica.
5-ter. Il decreto ministeriale di cui al comma 5-bis e' adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui al comma 5-bis non trova applicazione qualora gli accordi o le intese abbiano gia' avuto attuazione anche parziale alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 196 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.».
18. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 17, la richiesta di cui all'articolo 5, comma 5-bis, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, come modificato dal comma 17 lett. b), puo' essere presentata, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 85 del 2010, entro il termine di trenta giorni dalla data di adozione del decreto ministeriale di cui al comma 17 lettera b) dall'ente che ha sottoscritto l'accordo o l'intesa. La successiva attribuzione dei beni e' effettuata con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e con gli altri Ministri competenti per materia, entro 90 giorni dalla data di adozione del citato decreto di cui al comma 17 lettera b).
19. A decorrere dal bilancio relativo all'esercizio 2010 i contributi in conto capitale autorizzati in favore di ANAS S.p.A. ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138 convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelli gia' trasformati in capitale sociale, possono essere considerati quali contributi in conto impianti, secondo la disciplina di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
19-bis. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo le parole: «Il Fondo e' ripartito,» sono inserite le seguenti: «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti, nonche'».



Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'art. 27 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), come
modificato dalla presente legge:
"27. Principi relativi ai contratti esclusi.
1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad
oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in
parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente
codice, avviene nel rispetto dei principi di economicita',
efficacia, imparzialita', parita' di trattamento,
trasparenza, proporzionalita'. L'affidamento deve essere
preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se
compatibile con l'oggetto del contratto.
2. Si applica altresi' l'articolo 2, commi 2, 3 e 4.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono se e'
ammesso o meno il subappalto, e, in caso affermativo, le
relative condizioni di ammissibilita'. Se le
amministrazioni aggiudicatrici consentono il subappalto, si
applica l'articolo 118."
Si riporta il testo dell'art. 38 del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente
legge:
"38. Requisiti di ordine generale.
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di
affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori,
forniture e servizi, ne' possono essere affidatari di
subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i
soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti e' pendente procedimento per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di
una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto
operano se la pendenza del procedimento riguarda il
titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di
societa' in nome collettivo, i soci accomandatari o il
direttore tecnico se si tratta di societa' in accomandita
semplice, gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di
societa' con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di societa';
c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunita' che incidono
sulla moralita' professionale; e' comunque causa di
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato,
per uno o piu' reati di partecipazione a un'organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1,
direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se
la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:
del titolare o del direttore tecnico se si tratta di
impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se
si tratta di societa' in nome collettivo; dei soci
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di
societa' in accomandita semplice; degli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico
o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di societa' con meno di quattro soci,
se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni
caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti
dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa
non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando
il reato e' stato depenalizzato ovvero quando e'
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e'
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di
revoca della condanna medesima;
d) che hanno violato il divieto di intestazione
fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente
dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque
disposta se la violazione non e' stata rimossa;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente
accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai
dati in possesso dell'Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione
appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un
errore grave nell'esercizio della loro attivita'
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da
parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta
l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo
7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o
falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per
l'affidamento dei subappalti;
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione
italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) che non presentino la certificazione di cui
all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il
disposto del comma 2;
m) nei cui confronti e' stata applicata la sanzione
interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40,
comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario
informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai
fini del rilascio dell'attestazione SOA;
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur
essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorita'
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981,
n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve
emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a
giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno
antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere
comunicata, unitamente alle generalita' del soggetto che ha
omesso la predetta denuncia, dal procuratore della
Repubblica procedente all'Autorita' di cui all'articolo 6,
la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
dell'Osservatorio;
m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro
partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente
articolo non si applicano alle aziende o societa'
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate
ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a
quelle riferite al periodo precedente al predetto
affidamento, o finanziario.
1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione
o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da'
segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano state
rese con dolo o colpa grave in considerazione della
rilevanza o della gravita' dei fatti oggetto della falsa
dichiarazione o della presentazione di falsa
documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario
informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara
e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1,
lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale
l'iscrizione e' cancellata e perde comunque efficacia.
2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso
dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in
conformita' alle previsioni del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in
cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese
quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.
Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non e'
tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per
reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la
condanna stessa, ne' le condanne revocate, ne' quelle per
le quali e' intervenuta la riabilitazione. Ai fini del
comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un
importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis,
commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Ai fini del comma 1,
lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al
rilascio del documento unico di regolarita' contributiva di
cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre
2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47,
comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il
possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio
del documento unico di regolarita' contributiva. Ai fini
del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega,
alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in
alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver
formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di
non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato
l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a
conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle
ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione
appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le
relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e
l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle
buste contenenti l'offerta economica.
3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di
esclusione di cui al presente articolo, si applica
l'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario,
l'obbligo di presentare la certificazione di regolarita'
contributiva di cui all'articolo 2, del decreto legge 25
settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre
2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive
modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle
dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti
chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale,
relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati
del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1,
del medesimo decreto n. 313 del 2002.
4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di
esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di
candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le
stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai
concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e
possono altresi' chiedere la cooperazione delle autorita'
competenti.
5. Se nessun documento o certificato e' rilasciato da
altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova
sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati
membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una
dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorita'
giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un
organismo professionale qualificato a riceverla del Paese
di origine o di provenienza.".
Si riporta il testo dell'art. 40 del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente
legge:
"40.Qualificazione per eseguire lavori pubblici.
1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori
pubblici devono essere qualificati e improntare la loro
attivita' ai principi della qualita', della
professionalita' e della correttezza. Allo stesso fine i
prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualita'
aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a
certificazione, ai sensi della normativa vigente.
2. Con il regolamento previsto dall'articolo 5, viene
disciplinato il sistema di qualificazione, unico per tutti
gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di
importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto
alle tipologie e all'importo dei lavori stessi. Con il
regolamento di cui all'articolo 5 possono essere altresi'
periodicamente revisionate le categorie di qualificazione
con la possibilita' di prevedere eventuali nuove categorie.
3. Il sistema di qualificazione e' attuato da organismi
di diritto privato di attestazione, appositamente
autorizzati dall'Autorita'. L'attivita' di attestazione e'
esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di
giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse
commerciale o finanziario che possa determinare
comportamenti non imparziali o discriminatori. Le SOA
nell'esercizio dell'attivita' di attestazione per gli
esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura
pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20. In caso di false attestazioni
dalle stesse rilasciate si applicano gli articoli 476 e 479
del codice penale. Prima del rilascio delle attestazioni,
le SOA verificano tutti i requisiti dell'impresa
richiedente. Agli organismi di attestazione e' demandato il
compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati
di:
a) certificazione di sistema di qualita' conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente
normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. I soggetti
accreditati sono tenuti a inserire la certificazione di cui
alla presente lettera relativa alle imprese esecutrici di
lavori pubblici nell'elenco ufficiale istituito presso
l'organismo nazionale italiano di accreditamento di cui
all' articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n.
99;
b) requisiti di ordine generale nonche'
tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle
disposizioni comunitarie in materia di qualificazione. Tra
i requisiti tecnico - organizzativi rientrano i certificati
rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori pubblici da
parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di
attestazione acquisiscono detti certificati unicamente
dall'Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle
stazioni appaltanti.
4. Il regolamento definisce in particolare:
a) [il numero e le modalita' di nomina dei componenti
la commissione consultiva di cui al comma 3, che deve
essere composta da rappresentanti delle amministrazioni
interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali
firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di
settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori
interessati];
b) le modalita' e i criteri di autorizzazione e di
eventuale decadenza nei confronti degli organismi di
attestazione, nonche' i requisiti soggettivi,
organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti
organismi devono possedere.
c) le modalita' di attestazione dell'esistenza nei
soggetti qualificati della certificazione del sistema di
qualita', di cui al comma 3, lettera a), e dei requisiti di
cui al comma 3, lettera b), nonche' le modalita' per
l'eventuale verifica annuale dei predetti requisiti
relativamente ai dati di bilancio;
d) i requisiti di ordine generale in conformita'
all'articolo 38, e i requisiti tecnico-organizzativi ed
economico-finanziari di cui al comma 3, lettera b), con le
relative misure in rapporto all'entita' e alla tipologia
dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche
quelli relativi alla regolarita' contributiva e
contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili.
Tra i requisiti di capacita' tecnica e professionale il
regolamento comprende, nei casi appropriati, le misure di
gestione ambientale.
e) i criteri per la determinazione delle tariffe
applicabili all'attivita' di qualificazione, ferma restando
l'inderogabilita' dei minimi tariffari;
f) le modalita' di verifica della qualificazione; la
durata dell'efficacia della qualificazione e' di cinque
anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei
requisiti di ordine generale nonche' dei requisiti di
capacita' strutturale da indicare nel regolamento; il
periodo di durata della validita' delle categorie generali
e speciali oggetto della revisione di cui al comma 2; la
verifica di mantenimento sara' tariffata proporzionalmente
alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai tre
quinti della stessa;
f-bis) le modalita' per assicurare, nel quadro delle
rispettive competenze, l'azione coordinata in materia di
vigilanza sull'attivita' degli organismi di attestazione
avvalendosi delle strutture e delle risorse gia' a
disposizione per tale finalita' e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica;
g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive,
fino alla decadenza dell'autorizzazione, per le
irregolarita', le illegittimita' e le illegalita' commesse
dalle SOA nel rilascio delle attestazioni nonche' in caso
di inerzia delle stesse a seguito di richiesta di
informazioni ed atti attinenti all'esercizio della funzione
di vigilanza da parte dell'Autorita', secondo un criterio
di proporzionalita' e nel rispetto del principio del
contraddittorio;
g-bis) la previsione delle sanzioni pecuniarie di cui
all'articolo 6, comma 11, e di sanzioni interdittive, fino
alla decadenza dell'attestazione di qualificazione, nei
confronti degli operatori economici che non rispondono a
richieste di informazioni e atti formulate dall'Autorita'
nell'esercizio del potere di vigilanza sul sistema di
qualificazione, ovvero forniscono informazioni o atti non
veritieri;
h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei
soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al
comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso
l'Autorita', che ne assicura la pubblicita' per il tramite
dell'Osservatorio.
5. E' vietata, per l'affidamento di lavori pubblici,
l'utilizzazione degli elenchi predisposti dai soggetti di
cui all'articolo 32, salvo quanto disposto per la procedura
ristretta semplificata e per gli affidamenti in economia.
6. Il regolamento stabilisce gli specifici requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono
possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici
che non intendano eseguire i lavori con la propria
organizzazione di impresa.
7. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione di sistema di qualita' conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del
beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria,
previste rispettivamente dall'articolo 75 e dall'articolo
113, comma 1, sono ridotte, per le imprese certificate, del
50 per cento.
8. Il regolamento stabilisce quali requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono
possedere le imprese per essere affidatarie di lavori
pubblici di importo fino a 150.000 euro, ferma restando la
necessita' del possesso dei requisiti di ordine generale di
cui all'articolo 38.
9. Le attestazioni rilasciate dalle SOA devono indicare
espressamente le referenze che hanno permesso il rilascio
dell'attestazione e i dati da esse risultanti non possono
essere contestati immotivatamente.
9-bis. Le SOA sono responsabili della conservazione
della documentazione e degli atti utilizzati per il
rilascio delle attestazioni anche dopo la cessazione
dell'attivita' di attestazione. Le SOA sono altresi' tenute
a rendere disponibile la documentazione e gli atti ai
soggetti indicati nel regolamento, anche in caso di
sospensione o decadenza dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' di attestazione; in caso di inadempimento,
si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste
dall'articolo 6, comma 11. In ogni caso le SOA restano
tenute alla conservazione della documentazione e degli atti
di cui al primo periodo per dieci anni o nel diverso
termine indicato con il regolamento di cui all'articolo 5.
9-ter. Le SOA hanno l'obbligo di comunicare
all'Autorita' l'avvio del procedimento di accertamento del
possesso dei requisiti nei confronti delle imprese nonche'
il relativo esito. Le SOA hanno l'obbligo di dichiarare la
decadenza dell'attestazione di qualificazione qualora
accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei
requisiti prescritti dal regolamento, ovvero che sia venuto
meno il possesso dei predetti requisiti; in caso di
inadempienza l'Autorita' procede a dichiarare la decadenza
dell'autorizzazione alla SOA all'esercizio dell'attivita'
di attestazione.
9-quater. In caso di presentazione di falsa
dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della
qualificazione, le SOA ne danno segnalazione all'Autorita'
che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave
in considerazione della rilevanza o della gravita' dei
fatti oggetto della falsa dichiarazione o della
presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione
nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle
procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai
sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-bis), per un
periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione e'
cancellata e perde comunque efficacia."
Si riporta il testo dell'art. 42 del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente
legge:
"42. Capacita' tecnica e professionale dei fornitori e
dei prestatori di servizi.
1. Negli appalti di servizi e forniture la
dimostrazione delle capacita' tecniche dei concorrenti puo'
essere fornita in uno o piu' dei seguenti modi, a seconda
della natura, della quantita' o dell'importanza e dell'uso
delle forniture o dei servizi:
a) presentazione dell'elenco dei principali servizi o
delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni
con l'indicazione degli importi, delle date e dei
destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture
stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a
favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono
provate da certificati rilasciati e vistati dalle
amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di
servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione
effettiva della prestazione e' dichiarata da questi o, in
mancanza, dallo stesso concorrente;
b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici,
facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in
particolare, di quelli incaricati dei controlli di
qualita';
c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da
consentire una loro precisa individuazione e
rintracciabilita', delle misure adottate dal fornitore o
dal prestatore del servizio per garantire la qualita',
nonche' degli strumenti di studio o di ricerca di cui
dispone;
d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o,
nel caso di concorrente non stabilito in Italia, per
incarico della stazione appaltante, da un organismo
Ufficiale competente del Paese in cui e' stabilito il
concorrente, purche' tale organismo acconsenta, allorche' i
prodotti da fornire o il servizio da prestare siano
complessi o debbano rispondere, eccezionalmente, a uno
scopo determinato; il controllo verte sulla capacita' di
produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del
concorrente e sulle misure utilizzate da quest'ultimo per
il controllo della qualita';
e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei
prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa
concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente
responsabili della prestazione di servizi;
f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente
nei casi appropriati, stabiliti dal regolamento, delle
misure di gestione ambientale che l'operatore potra'
applicare durante la realizzazione dell'appalto;
g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero
medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di
dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;
h) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante
l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di
cui il prestatore di servizi disporra' per eseguire
l'appalto;
i) indicazione della quota di appalto che il
concorrente intenda, eventualmente, subappaltare;
l) nel caso di forniture, produzione di campioni,
descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui
autenticita' sia certificata a richiesta della stazione
appaltante;
m) nel caso di forniture, produzione di certificato
rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati
del controllo qualita', di riconosciuta competenza, i quali
attestino la conformita' dei beni con riferimento a
determinati requisiti o norme.
2. La stazione appaltante precisa nel bando di gara o
nella lettera d'invito, quali dei suindicati documenti e
requisiti devono essere presentati o dimostrati.
3. Le informazioni richieste non possono eccedere
l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque,
tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici
e commerciali.
3-bis. Le stazioni appaltanti provvedono a inserire
nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici prevista
dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, secondo il modello predisposto e pubblicato
dall'Autorita' nel sito informatico presso l'Osservatorio,
previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, la certificazione attestante le prestazioni di
cui al comma 1, lettera a), del presente articolo rese dai
fornitori e dai prestatori di servizi, entro trenta giorni
dall'avvenuto rilascio; in caso di inadempimento si applica
quanto previsto dall'articolo 6, comma 11.
4. I requisiti previsti nel comma 1 del presente
articolo possono essere provati in sede di gara mediante
dichiarazione sottoscritta in conformita' alle disposizione
del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445; al concorrente aggiudicatario e' richiesta la
documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato
in sede di gara.
4-bis. Al fine di assicurare la massima estensione dei
principi comunitari e delle regole di concorrenza negli
appalti di servizi o di servizi pubblici locali, la
stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i
requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilita'
dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento del
servizio sia assicurata mediante contratti di locazione
finanziaria con soggetti terzi.".
Si riporta il testo dell'art. 46 del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente
legge:
"46.Documenti e informazioni complementari -
Tassativita' delle cause di esclusione.
1. Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le
stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti
a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto
dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
1-bis. La stazione appaltante esclude i candidati o i
concorrenti in caso di mancato adempimento alle
prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento
e da altre disposizioni di legge vigenti, nonche' nei casi
di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza
dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri
elementi essenziali ovvero in caso di non integrita' del
plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o
altre irregolarita' relative alla chiusura dei plichi, tali
da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia
stato violato il principio di segretezza delle offerte; i
bandi e le lettere di invito non possono contenere
ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette
prescrizioni sono comunque nulle.".
Si riporta il testo dell'art. 48 del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente
legge:
"48.Controlli sul possesso dei requisiti.
1. Le stazioni appaltanti prima di procedere
all'apertura delle buste delle offerte presentate,
richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10
per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unita'
superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare,
entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il
possesso dei requisiti di capacita' economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di
gara, presentando la documentazione indicata in detto bando
o nella lettera di invito. Le stazioni appaltanti, in sede
di controllo, verificano il possesso del requisito di
qualificazione per eseguire lavori attraverso il casellario
informatico di cui all'articolo 7, comma 10, ovvero
attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per i contratti affidati al contraente generale;
per i fornitori e per i prestatori di servizi la verifica
del possesso del requisito di cui all'articolo 42, comma 1,
lettera a), del presente codice e' effettuata tramite la
Banca dati nazionale dei contratti pubblici prevista
dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi
le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione
o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono
all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione
della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del
fatto all'Autorita' per i provvedimenti di cui all'art. 6
comma 11. L'Autorita' dispone altresi' la sospensione da
uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di
affidamento.
1-bis. Quando le stazioni appaltanti si avvalgono della
facolta' di limitare il numero di candidati da invitare, ai
sensi dell'articolo 62, comma 1, richiedono ai soggetti
invitati di comprovare il possesso dei requisiti di
capacita' economico-finanziaria e tecnico-organizzativa,
eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando, in
sede di offerta, la documentazione indicata in detto bando
o nella lettera di invito in originale o copia conforme ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Non si applica il comma 1, primo
periodo.
2. La richiesta di cui al comma 1 e', altresi',
inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle
operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al
concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi
non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel
caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino
le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e
si procede alla determinazione della nuova soglia di
anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova
aggiudicazione.".
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 49 del citato
decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla
presente legge:
"2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 il
concorrente allega, oltre all'eventuale attestazione SOA
propria e dell'impresa ausiliaria:
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi
dell'articolo 48, attestante l'avvalimento dei requisiti
necessari per la partecipazione alla gara, con specifica
indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del
concorrente medesimo dei requisiti generali di cui
all'articolo 38;
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa
ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima
dei requisiti generali di cui all'articolo 38, nonche' il
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di
avvalimento;
d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa
ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a
disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse
necessarie di cui e' carente il concorrente;
e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa
ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla
gara in proprio o associata o consorziata ai sensi
dell'articolo 34;
f) in originale o copia autentica il contratto in
virtu' del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere
a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell'appalto;
g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa
che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di
cui alla lettera f) l'impresa concorrente puo' presentare
una dichiarazione sostitutiva attestante il legame
giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale
discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5."
Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 55 del citato
decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla
presente legge:
"6. Nelle procedure ristrette gli operatori economici
presentano la richiesta di invito nel rispetto delle
modalita' e dei termini fissati dal bando di gara e,
successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle
modalita' e dei termini fissati nella lettera invito. Alle
procedure ristrette per l'affidamento di lavori, sono
invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e
che siano in possesso dei requisiti di qualificazione
previsti dal bando, salvo quanto previsto dall'articolo 62
e dall'articolo 177
Si riporta il testo dell'art. 56 del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente
legge:
"56.Procedura negoziata previa pubblicazione di un
bando di gara.
1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i
contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa
pubblicazione di un bando di gara, nelle seguenti ipotesi:
a) quando, in esito all'esperimento di una procedura
aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le
offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili, in
ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione
ai requisiti degli offerenti e delle offerte. Nella
procedura negoziata non possono essere modificate in modo
sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Le
stazioni appaltanti possono omettere la pubblicazione del
bando di gara se invitano alla procedura negoziata tutti i
concorrenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli
da 34 a 45 che, nella procedura precedente, hanno
presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della
procedura medesima.
b) [in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori,
servizi, forniture, la cui particolare natura o i cui
imprevisti, oggettivamente non imputabili alla stazione
appaltante, non conentano la fissazione preliminare e
globale dei prezzi];
c) [limitatamente ai servizi, nel caso di servizi
rientranti nella categoria 6 dell'allegato II A e di
prestazioni di natura intellettuale, quali la progettazione
di opere, se la natura della prestazione da fornire renda
impossibile stabilire le specifiche del contratto con la
precisione sufficiente per poter aggiudicare l'appalto
selezionando l'offerta migliore secondo le norme della
procedura aperta o della procedura ristretta];
d) nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori
realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o
messa a punto, e non per assicurare una redditivita' o il
recupero dei costi di ricerca e sviluppo.".
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 57 del citato
decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla
presente legge:
"2. Nei contratti pubblici relativi a lavori,
forniture, servizi, la procedura e' consentita:
a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura
aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna
offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna
candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere
modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del
contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa
una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a
seguito di procedura aperta o ristretta e sulla
opportunita' della procedura negoziata;
b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica
ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il
contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore
economico determinato;
c) nella misura strettamente necessaria, quando
l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per
le stazioni appaltanti, non e' compatibile con i termini
imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate
previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze
invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono
essere imputabili alle stazioni appaltanti.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 62 del citato
decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 62. Numero minimo dei candidati da invitare nelle
procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo -
Forcella.
1. Nelle procedure ristrette relative a servizi o
forniture, ovvero a lavori di importo pari o superiore a
quaranta milioni di euro, nonche' nelle procedure negoziate
con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo
competitivo quale che sia l'oggetto del contratto, le
stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficolta' o la
complessita' dell'opera, della fornitura o del servizio,
possono limitare il numero di candidati idonei che
inviteranno a presentare un'offerta, a negoziare, o a
partecipare al dialogo, purche' vi sia un numero
sufficiente di candidati idonei. Quando si avvalgono di
tale facolta', le stazioni appaltanti indicano nel bando di
gara i criteri, oggettivi, non discriminatori, secondo il
principio di proporzionalita', che intendono applicare, il
numero minimo dei candidati che intendono invitare, e, ove
lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon
andamento, il numero massimo.".
Si riporta il testo dell'art. 64 del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 64.Bando di gara.
1. Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un
appalto pubblico o un accordo quadro mediante procedura
aperta, procedura ristretta, procedura negoziata con
pubblicazione di un bando di gara, dialogo competitivo,
rendono nota tale intenzione con un bando di gara.
2. Le stazioni appaltanti che intendono istituire un
sistema dinamico di acquisizione rendono nota tale
intenzione mediante un bando di gara.
3. Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un
appalto pubblico basato su un sistema dinamico di
acquisizione rendono nota tale intenzione con un bando di
gara semplificato.
4. Il bando di gara contiene gli elementi indicati nel
presente codice, le informazioni di cui all'allegato IX A e
ogni altra informazione ritenuta utile dalla stazione
appaltante, secondo il formato dei modelli di formulari
adottati dalla Commissione in conformita' alla procedura di
cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18.
4-bis. I bandi sono predisposti dalle stazioni
appaltanti sulla base di modelli (bandi - tipo) approvati
dall'Autorita', previo parere del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie
professionali interessate, con l'indicazione delle cause
tassative di esclusione di cui all'articolo 46, comma
1-bis. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre
motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando -
tipo.".
Si riporta il testo dell'art. 74 del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 74.Forma e contenuto delle offerte
1. Le offerte hanno forma di documento cartaceo o
elettronico e sono sottoscritte con firma manuale o
digitale, secondo le norme di cui all'articolo 77.
2. Le offerte contengono gli elementi prescritti dal
bando o dall'invito ovvero dal capitolato d'oneri, e, in
ogni caso, gli elementi essenziali per identificare
l'offerente e il suo indirizzo e la procedura cui si
riferiscono, le caratteristiche e il prezzo della
prestazione offerta, le dichiarazioni relative ai requisiti
soggettivi di partecipazione.
2-bis. Le stazioni appaltanti richiedono, di norma,
l'utilizzo di moduli di dichiarazione sostitutiva dei
requisiti di partecipazione di ordine generale e, per i
contratti relativi a servizi e forniture o per i contratti
relativi a lavori di importo pari o inferiore a 150.000
euro, dei requisiti di partecipazione economico-finanziari
e tecnico-organizzativi. I moduli sono predisposti dalle
stazioni appaltanti sulla base dei modelli standard
definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, acquisito l'avviso dell'Autorita'.
3. Salvo che l'offerta del prezzo sia determinata
mediante prezzi unitari, il mancato utilizzo di moduli
predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione
delle offerte non costituisce causa di esclusione.
4. Le offerte sono corredate dei documenti prescritti
dal bando o dall'invito ovvero dal capitolato d'oneri.
5. Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi
essenziali di cui al comma 2, nonche' gli altri elementi e
documenti necessari o utili, nel rispetto del principio di
proporzionalita' in relazione all'oggetto del contratto e
alle finalita' dell'offerta.
6. Le stazioni appaltanti non richiedono documenti e
certificati per i quali le norme vigenti consentano la
presentazione di dichiarazioni sostitutive, salvi i
controlli successivi in corso di gara sulla veridicita' di
dette dichiarazioni.
7. Si applicano l'articolo 18, comma 2, legge 7 agosto
1990, n. 241, nonche' gli articoli 43 e 46, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni e integrazioni.".
Si riporta il testo dell'art. 81 del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 81.Criteri per la scelta dell'offerta migliore.
1. Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative relative alla
remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta e'
selezionata con il criterio del prezzo piu' basso o con il
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
2. Le stazioni appaltanti scelgono, tra i criteri di
cui al comma 1, quello piu' adeguato in relazione alle
caratteristiche dell'oggetto del contratto, e indicano nel
bando di gara quale dei due criteri di cui al comma 1 sara'
applicato per selezionare la migliore offerta.
3. Le stazioni appaltanti possono decidere di non
procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del
contratto.
3-bis. L'offerta migliore e' altresi' determinata al
netto delle spese relative al costo del personale, valutato
sulla base dei minimi salariali definiti dalla
contrattazione collettiva nazionale di settore tra le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni
dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro.".
Si riporta il testo dell'art. 87 del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 87.Criteri di verifica delle offerte anormalmente
basse
1. Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la
stazione appaltante richiede all'offerente le
giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono
a formare l'importo complessivo posto a base di gara,
nonche', in caso di aggiudicazione con il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, relative agli
altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai
sensi dell'articolo 88. All'esclusione puo' provvedersi
solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio.
2. Le giustificazioni possono riguardare, a titolo
esemplificativo:
a) l'economia del procedimento di costruzione, del
processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del
servizio;
b) le soluzioni tecniche adottate;
c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui
dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i
prodotti, o per prestare i servizi;
d) l'originalita' del progetto, dei lavori, delle
forniture, dei servizi offerti;
e) [il rispetto delle norme vigenti in tema di
sicurezza e condizioni di lavoro];
f) l'eventualita' che l'offerente ottenga un aiuto di
Stato;
g).
3. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a
trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla
legge o da fonti autorizzate dalla legge.
4. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli
oneri di sicurezza in conformita' all'articolo 131, nonche'
al piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo
12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla
relativa stima dei costi conforme all'articolo 7, D.P.R. 3
luglio 2003, n. 222. Nella valutazione dell'anomalia la
stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla
sicurezza, che devono essere specificamente indicati
nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entita' e
alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.
4-bis. Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione
di cui all'articolo 40 del presente decreto, devono essere
considerate anche le informazioni fornite dallo stesso
soggetto interessato relativamente all'avvenuto
adempimento, all'interno della propria azienda, degli
obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.
5. La stazione appaltante che accerta che un'offerta e'
anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un
aiuto di Stato, puo' respingere tale offerta per questo
solo motivo unicamente se, consultato l'offerente,
quest'ultimo non e' in grado di dimostrare, entro un
termine stabilito dall'amministrazione e non inferiore a
quindici giorni, che l'aiuto in questione era stato
concesso legalmente. Quando la stazione appaltante respinge
un'offerta in tali circostanze, ne informa tempestivamente
la Commissione."
Si riporta il testo dell'art. 122 del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 122.Disciplina specifica per i contratti di
lavori pubblici sotto soglia
1. Ai contratti di lavori pubblici sotto soglia
comunitaria non si applicano le norme del presente codice
che prevedono obblighi di pubblicita' e di comunicazione in
ambito sovranazionale. Le stazioni appaltanti possono
ricorrere ai contratti di cui all'articolo 53, comma 2,
lettere b) e c), qualora riguardino lavori di speciale
complessita' o in caso di progetti integrali, come definiti
rispettivamente dal regolamento di cui all'articolo 5,
ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi
archeologici.
2. L'avviso di preinformazione di cui all'articolo 63,
e' facoltativo ed e' pubblicato sul profilo di committente,
ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo
66, comma 7, con le modalita' ivi previste.
3. L'avviso sui risultati della procedura di
affidamento, di cui all'articolo 65 e' pubblicato sul
profilo di committente, ove istituito, e sui siti
informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le
modalita' ivi previste.
4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni
che attengono ad obblighi di pubblicita' e di comunicazione
in ambito sopranazionale.
5. Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi relativi a
contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila
euro sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - serie speciale relativa ai contratti
pubblici, sul «profilo di committente» della stazione
appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul
sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui
al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001,
n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con
l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresi' pubblicati,
non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, per estratto, a scelta della stazione
appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a
diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a
maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i
lavori. I bandi e gli avvisi di cui al comma 3 relativi a
contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono
pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i
lavori e nell'albo della stazione appaltante; gli effetti
giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla
pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica,
comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15
nonche' comma 7, terzo periodo.
6. Ai termini di ricezione delle domande di
partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei
capitolati e documenti complementari, si applicano
l'articolo 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole
generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento
dei termini, nonche' gli articoli 71 e 72, e inoltre le
seguenti regole:
a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione
delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i
contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila
euro, e dalla pubblicazione del bando nell'albo pretorio
del Comune in cui si esegue il contratto per i contratti di
importo inferiore a cinquecentomila euro non puo' essere
inferiore a ventisei giorni;
b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate
previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo
competitivo, il termine per la ricezione delle domande di
partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera
a), non puo' essere inferiore a quindici giorni;
c) nelle procedure ristrette, il termine per la
ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio
dell'invito, non puo' essere inferiore a venti giorni;
d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel
dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle
offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel
rispetto del comma 1 dell'articolo 70 e, ove non vi siano
specifiche ragioni di urgenza, non puo' essere inferiore a
dieci giorni dalla data di invio dell'invito;
e) in tutte le procedure, quando il contratto ha per
oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la
ricezione delle offerte non puo' essere inferiore a
quaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando di
gara o di invio dell'invito; quando il contratto ha per
oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per
la ricezione delle offerte non puo' essere inferiore a
sessanta giorni con le medesime decorrenze;
f) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate
previo bando e nel dialogo competitivo, quando del
contratto e' stata data notizia con l'avviso di
preinformazione, il termine di ricezione delle offerte puo'
essere ridotto a 18 giorni e comunque mai a meno di undici
giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla
pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla
spedizione della lettera invito;
g) nelle procedure ristrette e nelle procedure
negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando
l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi
previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti,
purche' indichino nel bando di gara le ragioni
dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione
delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici
giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle
procedure ristrette, un termine per la ricezione delle
offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore
a trenta giorni se l'offerta ha per oggetto anche il
progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio
dell'invito a presentare offerte. Tale previsione non si
applica al termine per la ricezione delle offerte, se
queste hanno per oggetto anche la progettazione definitiva.
7. I lavori di importo complessivo inferiore a un
milione di euro possono essere affidati dalle stazioni
appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di
trattamento, proporzionalita' e trasparenza, e secondo la
procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito e'
rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000
euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo
inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se
sussistono aspiranti idonei in tali numeri. I lavori
affidati ai sensi del presente comma, relativi alla
categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante
subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento
dell'importo della medesima categoria; per le categorie
specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano
ferme le disposizioni ivi previste. L'avviso sui risultati
della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A,
punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati),
contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed e'
trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalita' di cui
ai commi 3 e 5 del presente articolo, entro dieci giorni
dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica
l'articolo 65, comma 1.
7-bis.
8. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui
all'articolo 32, comma 1, lettera g), si applica la
procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito e'
rivolto ad almeno cinque soggetti se sussistono in tale
numero aspiranti idonei.
9. Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di
euro quando il criterio di aggiudicazione e' quello del
prezzo piu' basso, la stazione appaltante puo' prevedere
nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo
86; in tal caso non si applica l'articolo 87, comma 1.
Comunque la facolta' di esclusione automatica non e'
esercitabile quando il numero delle offerte ammesse e'
inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86,
comma 3.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 123 del
citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato
dalla presente legge:
" Art. 123.Procedura ristretta semplificata per gli
appalti di lavori.
1. Per gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione
di lavori di importo inferiore a un milione e
cinquecentomila euro, le stazioni appaltanti hanno
facolta', senza procedere a pubblicazione di bando, di
invitare a presentare offerta almeno venti concorrenti, se
sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione
ai lavori oggetto dell'appalto, individuati tra gli
operatori economici iscritti nell'elenco disciplinato dai
commi che seguono.".
Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 125 del
citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato
dalla presente legge:
"11. Per servizi o forniture di importo pari o
superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al
comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene
nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione,
parita' di trattamento, previa consultazione di almeno
cinque operatori economici, se sussistono in tale numero
soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di
mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici
predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o
forniture inferiori a quarantamila euro, e' consentito
l'affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento."
Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 132 del
citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato
dalla presente legge:
"3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1
gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro
un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di
recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5
per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di
lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento
dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione
dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse
dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla
sua funzionalita', sempreche' non comportino modifiche
sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze
derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al
momento della stipula del contratto. L'importo in aumento
relativo a tali varianti non puo' superare il 5 per cento
dell'importo originario del contratto e deve trovare
copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera
al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti.".
Si riporta il testo dell'art. 133 del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 133.Termini di adempimento, penali, adeguamenti
dei prezzi
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati
di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e
alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini
stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare
quelli fissati dal regolamento di cui all'articolo 5,
spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e
moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente
con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma
restando la sua facolta', trascorsi i termini di cui sopra
o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per
le quali non sia stato tempestivamente emesso il
certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto
dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi
dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa
costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e
trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione
stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la
dichiarazione di risoluzione del contratto.
1-bis. Fermi i vigenti divieti di anticipazione del
prezzo, il bando di gara puo' individuare i materiali da
costruzione per i quali i contratti, nei limiti delle
risorse disponibili e imputabili all'acquisto dei
materiali, prevedono le modalita' e i tempi di pagamento
degli stessi, ferma restando l'applicazione dei prezzi
contrattuali ovvero dei prezzi elementari desunti dagli
stessi, previa presentazione da parte dell'esecutore di
fattura o altro documento comprovanti il loro acquisto
nella tipologia e quantita' necessarie per l'esecuzione del
contratto e la loro destinazione allo specifico contratto,
previa accettazione dei materiali da parte del direttore
dei lavori, a condizione comunque che il responsabile del
procedimento abbia accertato l'effettivo inizio dei lavori
e che l'esecuzione degli stessi proceda conformemente al
cronoprogramma. Per tali materiali non si applicano le
disposizioni di cui al comma 3, nonche' ai commi da 4 a 7
per variazioni in aumento. Il pagamento dei materiali da
costruzione e' subordinato alla costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari al
pagamento maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero del pagamento
stesso secondo il cronoprogramma dei lavori. La garanzia e'
immediatamente escussa dal committente in caso di
inadempimento dell'affidatario dei lavori, ovvero in caso
di interruzione dei lavori o non completamento dell'opera
per cause non imputabili al committente. L'importo della
garanzia e' gradualmente ed automaticamente ridotto nel
corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero del
pagamento da parte delle stazioni appaltanti. Da tale norma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
2. Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni
appaltanti non si puo' procedere alla revisione dei prezzi
e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice
civile.
3. Per i lavori di cui al comma 2 si applica il prezzo
chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del
ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi,
nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione
reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno
precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei
lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per
l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale e'
fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da
emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura
eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.
3-bis. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla
stazione appaltante l'istanza di applicazione del prezzo
chiuso, ai sensi del comma 3, entro sessanta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al
medesimo comma 3.
4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il
prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di
circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in
diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo
rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di
cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o
in diminuzione, per la meta' della percentuale eccedente il
10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.
5. La compensazione e' determinata applicando la meta'
della percentuale di variazione che eccede il 10 per cento
al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati
nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare
precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantita'
accertate dal direttore dei lavori.
6. Il Ministero delle infrastrutture, entro il 31 marzo
di ogni anno, rileva con proprio decreto le variazioni
percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da
costruzione piu' significativi.
6-bis. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla
stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi
del comma 4, entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del decreto ministeriale di cui al comma 6.
7. Per le finalita' di cui al comma 4 si possono
utilizzare le somme appositamente accantonate per
imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in
misura non inferiore all'1 per cento del totale
dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli
impegni contrattuali gia' assunti, nonche' le eventuali
ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante
per lo stesso intervento nei limiti della relativa
autorizzazione di spesa. Possono altresi' essere utilizzate
le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia
prevista una diversa destinazione sulla base delle norme
vigenti, nonche' le somme disponibili relative ad altri
interventi ultimati di competenza dei soggetti
aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata;
l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE,
qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE
stesso.
8. Le stazioni appaltanti provvedono ad aggiornare
annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento
alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati
alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative
variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di
mercato. I prezzari cessano di avere validita' il 31
dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente
utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i
progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta
entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei
predetti soggetti, i prezzari possono essere aggiornati
dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero
delle infrastrutture di concerto con le regioni
interessate.
9. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici
sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei
loro obblighi contrattuali. L'entita' delle penali e le
modalita' di versamento sono disciplinate dal
regolamento.".
Si riporta il testo dell'art. 140 del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 140.Procedure di affidamento in caso di
fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto.
1. Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento
dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi
degli articoli 135 e 136, potranno interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato
all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per
l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede
all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la
prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente
escluso l'originario aggiudicatario.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia'
proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
3.
4.
Si riporta il testo dell'art. 153 del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 153.Finanza di progetto.
1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori
di pubblica utilita', inseriti nella programmazione
triennale e nell'elenco annuale di cui all'articolo 128,
ovvero negli strumenti di programmazione formalmente
approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base
della normativa vigente, finanziabili in tutto o in parte
con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici
possono, in alternativa all'affidamento mediante
concessione ai sensi dell'articolo 143, affidare una
concessione ponendo a base di gara uno studio di
fattibilita', mediante pubblicazione di un bando
finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino
l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico
dei soggetti proponenti.
2. Il bando di gara e' pubblicato con le modalita' di
cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo
l'importo dei lavori, ponendo a base di gara lo studio di
fattibilita' predisposto dall'amministrazione
aggiudicatrice o adottato ai sensi del comma 19.
3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall'articolo
144, specifica:
a) che l'amministrazione aggiudicatrice ha la
possibilita' di richiedere al promotore prescelto, di cui
al comma 10, lettera b), di apportare al progetto
preliminare, da esso presentato, le modifiche eventualmente
intervenute in fase di approvazione del progetto e che in
tal caso la concessione e' aggiudicata al promotore solo
successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo,
delle modifiche progettuali nonche' del conseguente
eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;
b) che, in caso di mancata accettazione da parte del
promotore di apportare modifiche al progetto preliminare,
l'amministrazione ha facolta' di chiedere progressivamente
ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione
delle modifiche da apportare al progetto preliminare
presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al
promotore e non accettate dallo stesso.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le
offerte presentate con il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa di cui all'articolo 83.
5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 83 per il caso
delle concessioni, l'esame delle proposte e' esteso agli
aspetti relativi alla qualita' del progetto preliminare
presentato, al valore economico e finanziario del piano e
al contenuto della bozza di convenzione.
6. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di
importanza loro attribuita, in base ai quali si procede
alla valutazione comparativa tra le diverse proposte.
7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente
nel bando, indica, in particolare, l'ubicazione e la
descrizione dell'intervento da realizzare, la destinazione
urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da
gestire, in modo da consentire che le proposte siano
presentate secondo presupposti omogenei.
8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in
possesso dei requisiti previsti dal regolamento per il
concessionario anche associando o consorziando altri
soggetti, fermi restando i requisiti di cui all'articolo
38.
9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare,
una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario
asseverato da un istituto di credito o da societa' di
servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed
iscritte nell'elenco generale degli intermediari
finanziari, ai sensi dell' articolo 106 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o da una societa' di
revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre
1939, n. 1966 nonche' la specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione; il
regolamento detta indicazioni per chiarire e agevolare le
attivita' di asseverazione ai fini della valutazione degli
elementi economici e finanziari. Il piano
economico-finanziario comprende l'importo delle spese
sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo
anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui
all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non puo'
superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento,
come desumibile dallo studio di fattibilita' posto a base
di gara.
10. L'amministrazione aggiudicatrice:
a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei
termini indicati nel bando;
b) redige una graduatoria e nomina promotore il
soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina
del promotore puo' aver luogo anche in presenza di una sola
offerta;
c) pone in approvazione il progetto preliminare
presentato dal promotore, con le modalita' indicate
all'articolo 97. In tale fase e' onere del promotore
procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini
dell'approvazione del progetto, nonche' a tutti gli
adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di
impatto ambientale, senza che cio' comporti alcun compenso
aggiuntivo, ne' incremento delle spese sostenute per la
predisposizione delle offerte indicate nel piano
finanziario;
d) quando il progetto non necessita di modifiche
progettuali, procede direttamente alla stipula della
concessione;
e) qualora il promotore non accetti di modificare il
progetto, ha facolta' di richiedere progressivamente ai
concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle
modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse
condizioni proposte al promotore e non accettate dallo
stesso.
11. La stipulazione del contratto di concessione puo'
avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito
positivo, della procedura di approvazione del progetto
preliminare e della accettazione delle modifiche
progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso
concorrente aggiudicatario.
12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della
concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo
ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario,
dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo.
13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui
all'articolo 75 e da un'ulteriore cauzione fissata dal
bando in misura pari al 2,5 per cento del valore
dell'investimento, come desumibile dallo studio di
fattibilita' posto a base di gara. Il soggetto
aggiudicatario e' tenuto a prestare la cauzione definitiva
di cui all'articolo 113. Dalla data di inizio
dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario e'
dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al
mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi
contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da
prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo
operativo di esercizio e con le modalita' di cui
all'articolo 113; la mancata presentazione di tale cauzione
costituisce grave inadempimento contrattuale.
14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni aggiudicatrici, ferme restando
le disposizioni relative al contenuto del bando previste
dal comma 3, primo periodo, possono, in alternativa a
quanto prescritto dal comma 3, lettere a) e b), procedere
come segue:
a) pubblicare un bando precisando che la procedura non
comporta l'aggiudicazione al promotore prescelto, ma
l'attribuzione allo stesso del diritto di essere preferito
al migliore offerente individuato con le modalita' di cui
alle successive lettere del presente comma, ove il
promotore prescelto intenda adeguare la propria offerta a
quella ritenuta piu' vantaggiosa;
b) provvedere alla approvazione del progetto
preliminare in conformita' al comma 10, lettera c);
c) bandire una nuova procedura selettiva, ponendo a
base di gara il progetto preliminare approvato e le
condizioni economiche e contrattuali offerte dal promotore,
con il criterio della offerta economicamente piu'
vantaggiosa;
d) ove non siano state presentate offerte valutate
economicamente piu' vantaggiose rispetto a quella del
promotore, il contratto e' aggiudicato a quest'ultimo;
e) ove siano state presentate una o piu' offerte
valutate economicamente piu' vantaggiose di quella del
promotore posta a base di gara, quest'ultimo puo', entro
quarantacinque giorni dalla comunicazione
dell'amministrazione aggiudicatrice, adeguare la propria
proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il
contratto. In questo caso l'amministrazione aggiudicatrice
rimborsa al migliore offerente, a spese del promotore, le
spese sostenute per la partecipazione alla gara, nella
misura massima di cui al comma 9, terzo periodo;
f) ove il promotore non adegui nel termine indicato
alla precedente lettera e) la propria proposta a quella del
miglior offerente individuato in gara, quest'ultimo e'
aggiudicatario del contratto e l'amministrazione
aggiudicatrice rimborsa al promotore, a spese
dell'aggiudicatario, le spese sostenute nella misura
massima di cui al comma 9, terzo periodo. Qualora le
amministrazioni aggiudicatrici si avvalgano delle
disposizioni del presente comma, non si applicano il comma
10, lettere d), e), il comma 11 e il comma 12, ferma
restando l'applicazione degli altri commi che precedono.
16. In relazione a ciascun lavoro inserito nell'elenco
annuale di cui al comma 1, per il quale le amministrazioni
aggiudicatrici non provvedano alla pubblicazione dei bandi
entro sei mesi dalla approvazione dello stesso elenco
annuale, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al
comma 8 possono presentare, entro e non oltre quattro mesi
dal decorso di detto termine, una proposta avente il
contenuto dell'offerta di cui al comma 9, garantita dalla
cauzione di cui all'articolo 75, corredata dalla
documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti
soggettivi e dell'impegno a prestare una cauzione nella
misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel
caso di indizione di gara ai sensi delle lettere a), b), c)
del presente comma. Entro sessanta giorni dalla scadenza
del termine di quattro mesi di cui al periodo precedente,
le amministrazioni aggiudicatrici provvedono, anche nel
caso in cui sia pervenuta una sola proposta, a pubblicare
un avviso con le modalita' di cui all'articolo 66 ovvero di
cui all'articolo 122, secondo l'importo dei lavori,
contenente i criteri in base ai quali si procede alla
valutazione delle proposte. Le eventuali proposte
rielaborate e ripresentate alla luce dei suddetti criteri e
le nuove proposte sono presentate entro novanta giorni
dalla pubblicazione di detto avviso; le amministrazioni
aggiudicatrici esaminano dette proposte, unitamente alle
proposte gia' presentate e non rielaborate, entro sei mesi
dalla scadenza di detto termine. Le amministrazioni
aggiudicatrici, verificato preliminarmente il possesso dei
requisiti, individuano la proposta ritenuta di pubblico
interesse, procedendo poi in via alternativa a:
a) se il progetto preliminare necessita di modifiche,
qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 58,
comma 2, indire un dialogo competitivo ponendo a base di
esso il progetto preliminare e la proposta;
b) se il progetto preliminare non necessita di
modifiche, previa approvazione del progetto preliminare
presentato dal promotore, bandire una concessione ai sensi
dell'articolo 143, ponendo lo stesso progetto a base di
gara ed invitando alla gara il promotore;
c) se il progetto preliminare non necessita di
modifiche, previa approvazione del progetto preliminare
presentato dal promotore, procedere ai sensi del comma 15,
lettere c), d), e), f), ponendo lo stesso progetto a base
di gara e invitando alla gara il promotore.
17. Se il soggetto che ha presentato la proposta
prescelta ai sensi del comma 16 non partecipa alle gare di
cui alle lettere a), b) e c) del comma 16,
l'amministrazione aggiudicatrice incamera la garanzia di
cui all'articolo 75. Nelle gare di cui al comma 16, lettere
a), b), c), si applica il comma 13.
18. Il promotore che non risulti aggiudicatario nella
procedura di cui al comma 16, lettera a), ha diritto al
rimborso, con onere a carico dell'affidatario, delle spese
sostenute nella misura massima di cui al comma 9, terzo
periodo. Al promotore che non risulti aggiudicatario nelle
procedure di cui al comma 16, lettere b) e c), si applica
quanto previsto dal comma 15, lettere e) ed f).
19. Gli operatori economici possono presentare alle
amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla
realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori
di pubblica utilita' non presenti nella programmazione
triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di
programmazione approvati dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La
proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di
convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da
uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la
specificazione delle caratteristiche del servizio e della
gestione. Il piano economico-finanziario comprende
l'importo delle spese sostenute per la predisposizione
della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere
dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La
proposta e' corredata dalle autodichiarazioni relative al
possesso dei requisiti di cui al comma 20, dalla cauzione
di cui all'articolo 75, e dall'impegno a prestare una
cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo
periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione
aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico
interesse della proposta. A tal fine l'amministrazione
aggiudicatrice puo' invitare il proponente ad apportare al
progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua
approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche
richieste, la proposta non puo' essere valutata di pubblico
interesse. Il progetto preliminare, eventualmente
modificato, e' inserito nella programmazione triennale di
cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di
programmazione approvati dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed e'
posto in approvazione con le modalita' indicate
all'articolo 97; il proponente e' tenuto ad apportare le
eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di
approvazione del progetto; in difetto, il progetto si
intende non approvato. Il progetto preliminare approvato e'
posto a base di gara per l'affidamento di una concessione,
alla quale e' invitato il proponente, che assume la
denominazione di promotore. Nel bando l'amministrazione
aggiudicatrice puo' chiedere ai concorrenti, compreso il
promotore, la presentazione di eventuali varianti al
progetto. Nel bando e' specificato che il promotore puo'
esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti,
compreso il promotore, devono essere in possesso dei
requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta
contenente una bozza di convenzione, il piano
economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui
al comma 9, primo periodo, la specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione, nonche' le
eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i
commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta
aggiudicatario, puo' esercitare, entro quindici giorni
dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il
diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara
di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali
alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il
promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la
prelazione ha diritto al pagamento, a carico
dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la
predisposizione della proposta nei limiti indicati nel
comma 9. Se il promotore esercita la prelazione,
l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a
carico del promotore, dell'importo delle spese per la
predisposizione dell'offerta nei limiti cui al comma 9.
19-bis. La proposta di cui al comma 19, primo periodo,
puo' riguardare, in alternativa alla concessione, la
locazione finanziaria di cui all'articolo 160-bis.
20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19,
primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui
al comma 8, nonche' i soggetti dotati di idonei requisiti
tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali,
specificati dal regolamento, nonche' i soggetti di cui agli
articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente
associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori
di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di
pubblica utilita' rientra tra i settori ammessi di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli
scopi di utilita' sociale e di promozione dello sviluppo
economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla
presentazione di proposte di realizzazione di lavori
pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro
autonomia decisionale.
21. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 16, 19 e
20, i soggetti che hanno presentato le proposte possono
recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase
della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara
purche' tale recesso non faccia venir meno la presenza dei
requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza
dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta
l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la
validita' della proposta, a condizione che i restanti
componenti posseggano i requisiti necessari per la
qualificazione.".
Si riporta il testo dell'art. 165 del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 165.Progetto preliminare. Procedura di
valutazione di impatto ambientale e localizzazione.
1. I soggetti aggiudicatori trasmettono al Ministero,
entro il termine di sei mesi dall'approvazione del
programma, il progetto preliminare delle infrastrutture di
competenza. Ove sia necessario l'espletamento di procedure
di gara, il termine e' elevato a nove mesi. Le risorse
finanziarie occorrenti per la redazione del progetto
preliminare ed eventualmente non gia' disponibili, sono
assegnate dal Ministro delle infrastrutture, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta
del soggetto aggiudicatore, a valere sulla quota dei fondi
destinata alle attivita' progettuali, nei limiti delle
risorse disponibili, anche a rimborso di somme gia'
anticipate dalle regioni ai sensi dell'articolo 163, comma
1.
2. Ove il soggetto aggiudicatore intenda sollecitare,
per la redazione del progetto preliminare, la proposta di
un promotore, ne da' immediata comunicazione al Ministero,
ai fini della pubblicazione della lista di cui all'articolo
175, comma 1.
3. Il progetto preliminare delle infrastrutture, oltre
a quanto previsto nell'allegato tecnico di cui all'allegato
XXI deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato
cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali
fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia;
deve inoltre indicare ed evidenziare anche le
caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i
limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi
compreso il limite di spesa, comunque non superiore al due
per cento dell'intero costo dell'opera, per le eventuali
opere e misure compensative dell'impatto territoriale e
sociale strettamente correlate alla funzionalita'
dell'opera. Nella percentuale indicata devono rientrare
anche gli oneri di mitigazione di impatto ambientale
individuati nell'ambito della procedura di VIA, fatte salve
le eventuali ulteriori misure da adottare nel rispetto di
specifici obblighi comunitari. Ove, ai sensi delle
disposizioni nazionali o regionali vigenti, l'opera sia
soggetta a valutazione di impatto ambientale, il progetto
preliminare e' corredato anche da studio di impatto
ambientale e reso pubblico secondo le procedure previste
dalla legge nazionale o regionale applicabile. Ai fini
dell'approvazione del progetto preliminare non e' richiesta
la comunicazione agli interessati alle attivita'
espropriative, di cui all'articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 ovvero
altra comunicazione diversa da quella effettuata per
l'eventuale procedura di VIA, ai sensi del presente
articolo; ove non sia prevista la procedura di VIA, il
progetto preliminare e' comunque depositato presso il
competente ufficio della regione interessata, ai fini della
consultazione da parte del pubblico, e del deposito si da'
avviso sul sito internet della regione e del soggetto
aggiudicatore.
4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto
preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al
Ministero dello sviluppo economico e al Ministero per i
beni e le attivita' culturali, nonche' alle regioni o
province autonome competenti per territorio. Il medesimo
progetto e' altresi' rimesso agli enti gestori delle
interferenze e a ciascuna delle amministrazioni interessate
dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori
amministrazioni competenti a rilasciare permessi e
autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonche', nei casi
previsti, al Consiglio superiore dei lavori pubblici o ad
altra commissione consultiva competente. Le valutazioni
delle amministrazioni interessate e degli enti gestori
delle interferenze, riguardanti eventuali proposte e
richieste, sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita
conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni
dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti
interessati e conclusa non oltre sessanta giorni dalla data
del predetto ricevimento. La conferenza di servizi ha
finalita' istruttoria e ad essa non si applicano le
disposizioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia
di conferenza di servizi. Nei sessanta giorni successivi
alla conclusione della conferenza di servizi il Ministero
valuta le proposte e le richieste pervenute in sede di
conferenza di servizi da parte delle pubbliche
amministrazioni competenti e dei gestori di opere
interferenti, ivi incluso, nei casi previsti, il parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra
commissione consultiva competente, e formula la propria
proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva
il progetto preliminare.
5. Il progetto preliminare, istruito secondo le
previsioni del presente articolo, e' approvato dal CIPE. Il
CIPE decide a maggioranza, con il consenso, ai fini della
intesa sulla localizzazione, dei presidenti delle regioni e
province autonome interessate, che si pronunciano, sentiti
i comuni nel cui territorio si realizza l'opera. La
pronuncia deve intervenire nei termini di cui al comma che
precede, anche nel caso in cui i comuni interessati non si
siano tempestivamente espressi.
5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla
pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del
progetto preliminare, ove questo sia posto a base di gara.
In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del
Ministero, puo' disporre la revoca del finanziamento a
carico dello Stato.
6. In caso di motivato dissenso delle regioni o
province autonome interessate si procede come segue:
a) per le infrastrutture di carattere interregionale o
internazionale, il progetto preliminare e' sottoposto alla
valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
alla cui attivita' istruttoria partecipano i rappresentanti
della regione o provincia autonoma interessata. A tale fine
il progetto e' rimesso a cura del Ministero al Consiglio
superiore dei lavori pubblici che, nei quarantacinque
giorni dalla ricezione, valuta i motivi del dissenso e
l'eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle
funzionalita' dell'opera, la regione o provincia autonoma
dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Il
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e'
rimesso dal Ministro al CIPE, che assume le proprie
motivate definitive determinazioni entro i successivi
trenta giorni. Ove anche in questa sede permanga il
dissenso della regione o provincia autonoma, alla
approvazione del progetto preliminare si provvede entro
sessanta giorni con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture, e,
per le infrastrutture di competenza di altri Ministeri, di
concerto con il Ministro delle attivita' produttive o altro
Ministro competente per materia, sentita la commissione
parlamentare per le questioni regionali;
b) per le altre infrastrutture e insediamenti
produttivi, in caso di dissenso delle regioni o province
autonome interessate, si provvede, entro i successivi sei
mesi e a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa
tra il Ministero e la regione o provincia autonoma
interessata, ad una nuova valutazione del progetto
preliminare e della eventuale proposta alternativa che, nel
rispetto delle funzionalita' dell'opera, la regione o
provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto
del dissenso. Ove permanga il dissenso sul progetto
preliminare, il Ministro delle infrastrutture propone al
CIPE, d'intesa con la regione o provincia autonoma
interessata, la sospensione della infrastruttura o
insediamento produttivo, in attesa di nuova valutazione in
sede di aggiornamento del programma, ovvero l'avvio della
procedura prevista in caso di dissenso sulle infrastrutture
o insediamenti produttivi di carattere interregionale o
internazionale.
7. L'approvazione determina, ove necessario ai sensi
delle vigenti norme, l'accertamento della compatibilita'
ambientale dell'opera e perfeziona, ad ogni fine
urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato - regione sulla sua
localizzazione, comportando l'automatica variazione degli
strumenti urbanistici vigenti e adottati; gli immobili su
cui e' localizzata l'opera sono assoggettati al vincolo
preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327; il vincolo si intende apposto anche in mancanza di
espressa menzione; gli enti locali provvedono alle
occorrenti misure di salvaguardia delle aree impegnate e
delle relative eventuali fasce di rispetto e non possono
rilasciare, in assenza dell'attestazione di compatibilita'
tecnica da parte del soggetto aggiudicatore, permessi di
costruire, ne' altri titoli abilitativi nell'ambito del
corridoio individuato con l'approvazione del progetto ai
fini urbanistici e delle aree comunque impegnate dal
progetto stesso. A tale scopo, l'approvazione del progetto
preliminare e' resa pubblica mediante pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della regione (o nella Gazzetta
Ufficiale) ed e' comunicata agli enti locali interessati a
cura del soggetto aggiudicatore. Ai fini ambientali, si
applica l'articolo 183, comma 6.
7-bis. Per le infrastrutture il vincolo preordinato
all'esproprio ha durata di sette anni, decorrenti dalla
data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che
approva il progetto preliminare dell'opera. Entro tale
termine, puo' essere approvato il progetto definitivo che
comporta la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera.
In caso di mancata approvazione del progetto definitivo nel
predetto termine, il vincolo preordinato all'esproprio
decade e trova applicazione la disciplina dettata
dall'articolo 9 del testo unico in materia edilizia
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380. Ove sia necessario reiterare il
vincolo preordinato all'esproprio, la proposta e' formulata
al CIPE da parte del Ministero, su istanza del soggetto
aggiudicatore. La reiterazione del vincolo e' disposta con
deliberazione motivata del CIPE secondo quanto previsto dal
comma 5, terzo e quarto periodo. La disposizione del
presente comma deroga alle disposizioni dell'articolo 9,
commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327.
8. Per tutte le infrastrutture, l'autorizzazione di cui
all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327, puo' essere estesa al compimento di
ricerche archeologiche, bonifica di ordigni bellici,
bonifica dei siti inquinati e puo' essere rilasciata dalla
autorita' espropriante ovvero dal concessionario delegato
alle attivita' espropriative, ai soggetti o alle societa'
incaricate della predetta attivita' anche prima della
redazione del progetto preliminare. Le ricerche
archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle
competenti soprintendenze, che curano la tempestiva
programmazione delle ricerche e il rispetto della medesima,
allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere.
9. Ove, ai fini della progettazione delle
infrastrutture, sia necessaria l'escavazione di cunicoli
esplorativi, l'autorizzazione alle attivita' relative, ivi
inclusa l'installazione dei cantieri e l'individuazione dei
siti di deposito, e' rilasciata dal Ministro delle
infrastrutture, d'intesa con il presidente della regione o
provincia autonoma interessata, ed ha gli effetti
dell'articolo 166, comma 5. In caso di mancata intesa nei
trenta giorni dalla richiesta l'autorizzazione e' rimessa
al CIPE, che si pronuncia nei successivi trenta giorni, con
le modalita' di cui ai commi 5 e 6. I risultati
dell'attivita' esplorativa, significativi a livello
ambientale, sono altresi' comunicati al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della
procedura di valutazione di impatto ambientale.
10. Prima dell'approvazione del progetto preliminare,
si segue la procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico nei casi previsti dagli articoli 95 e 96,
salvo quanto disposto dall'articolo 38 dell'allegato
tecnico XXI.".
Si riporta il testo dell'art. 166 del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 166.Progetto definitivo. Pubblica utilita'
dell'opera.
1. Il progetto definitivo delle infrastrutture e'
integrato da una relazione del progettista attestante la
rispondenza al progetto preliminare e alle eventuali
prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso
con particolare riferimento alla compatibilita' ambientale
e alla localizzazione dell'opera. E' corredato inoltre
dalla definizione delle eventuali opere e misure
mitigatrici e compensative dell'impatto ambientale,
territoriale e sociale.
2. L'avvio del procedimento di dichiarazione di
pubblica utilita' e' comunicato dal soggetto aggiudicatore,
o per esso dal concessionario o contraente generale, ai
privati interessati alle attivita' espropriative ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni; la comunicazione e' effettuata con le stesse
forme previste per la partecipazione alla procedura di
valutazione di impatto ambientale dall'articolo 5 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto
1988, n. 377. Nel termine perentorio di sessanta giorni
dalla comunicazione di avvio del procedimento, i privati
interessati dalle attivita' espropriative possono
presentare osservazioni al soggetto aggiudicatore, che
dovra' valutarle per ogni conseguente determinazione. Le
disposizioni del presente comma derogano alle disposizioni
degli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
3. Il progetto definitivo e' rimesso da parte del
soggetto aggiudicatore, del concessionario o contraente
generale a ciascuna delle amministrazioni interessate dal
progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori
amministrazioni competenti a rilasciare permessi e
autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonche' ai gestori di
opere interferenti. Nel termine perentorio di sessanta
giorni dal ricevimento del progetto le pubbliche
amministrazioni competenti e i gestori di opere
interferenti possono presentare motivate proposte di
adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto
definitivo o di varianti migliorative che non modificano la
localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere,
nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche
prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in
sede di progetto preliminare.
4. Nei quarantacinque giorni successivi il Ministero
valuta la compatibilita' delle proposte e richieste
pervenute entro il termine di cui al comma 3 da parte delle
pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere
interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel
progetto preliminare approvato e formula la propria
proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi,
approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il
progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di
pubblica utilita'.
4-bis. Il decreto di esproprio puo' essere emanato
entro il termine di sette anni, decorrente dalla data in
cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il
progetto definitivo dell'opera, salvo che nella medesima
deliberazione non sia previsto un termine diverso. Il CIPE
puo' disporre la proroga dei termini previsti dal presente
comma per casi di forza maggiore o per altre giustificate
ragioni. La proroga puo' essere disposta prima della
scadenza del termine e per un periodo di tempo che non
supera i due anni. La disposizione del presente comma
deroga alle disposizioni dell'articolo 13, commi 4 e 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327.
5. L'approvazione del progetto definitivo, adottata con
il voto favorevole della maggioranza dei componenti il
CIPE, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e
parere comunque denominato e consente la realizzazione e,
per gli insediamenti produttivi strategici, l'esercizio di
tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nel
progetto approvato. In caso di dissenso della regione o
provincia autonoma, si provvede con le modalita' di cui
all'articolo 165, comma 6. Gli enti locali provvedono
all'adeguamento definitivo degli elaborati urbanistici di
competenza ed hanno facolta' di chiedere al soggetto
aggiudicatore o al concessionario o contraente generale di
porre a disposizione gli elaborati a tale fine necessari.
5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla
pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
delibera del CIPE di approvazione del progetto definitivo,
ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato
adempimento, il CIPE, su proposta del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, puo' disporre la revoca del
finanziamento a carico dello Stato.
5-ter. La procedura prevista dal presente articolo puo'
trovare applicazione anche con riguardo a piu' progetti
definitivi parziali dell'opera, a condizione che tali
progetti siano riferiti a lotti idonei a costituire parte
funzionale, fattibile e fruibile dell'intera opera e siano
dotati di copertura finanziaria; resta in ogni caso ferma
la validita' della valutazione di impatto ambientale
effettuata con riguardo al progetto preliminare relativo
all'intera opera.".
Si riporta il testo dell'art. 167 del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 167.Norme generali sulla procedura di
approvazione dei progetti.
1. Le procedure di istruttoria e approvazione dei
progetti sono completate nei tempi previsti dal presente
capo salvo che non siano interrotte o sospese su istanza
del soggetto aggiudicatore; anche nell'ipotesi di piu'
sospensioni, il termine complessivo di sospensione non puo'
superare i novanta giorni, trascorsi i quali le procedure
di istruttoria e approvazione riprendono il loro corso.
2. Ove il progetto sia incompleto, carente o
contraddittorio, le amministrazioni competenti propongono
al Ministero, nei termini e modi previsti dal presente
capo, le prescrizioni per la corretta successiva
integrazione. Ove cio' non sia possibile per l'assenza
degli elementi progettuali prescritti dall'allegato tecnico
recato dall'allegato XXI, le amministrazioni competenti
concludono l'istruttoria, negli stessi termini e modi, con
la richiesta di rinvio del progetto a nuova istruttoria e
l'indicazione delle condizioni per la ripresentazione dello
stesso. Il CIPE, su proposta del Ministero, valuta la
rilevanza delle carenze e, ove necessario, dispone la
chiusura della procedura e il rinvio del progetto al
soggetto aggiudicatore. Restano fermi i commi 1 e 2
dell'articolo 185 in merito alla richiesta di integrazioni
da parte della commissione speciale VIA.
3. Il progetto preliminare delle infrastrutture e'
istruito e approvato a norma dell'articolo 165 ai fini
della intesa sulla localizzazione dell'opera e, ove
previsto, della valutazione di impatto ambientale; ogni
altra autorizzazione, approvazione e parere, comunque
denominato, e' rilasciato sul progetto definitivo
dell'opera ai sensi dell'articolo 166.
4. Le regioni, le province autonome, gli enti locali e
gli altri soggetti pubblici e privati possono partecipare
alle eventuali procedure di valutazione di impatto
ambientale nazionale, rimettendo le proprie valutazioni e
osservazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio ai sensi dell'articolo 183, comma 4; resta fermo
l'articolo 184, comma 2. Le valutazioni in materia
ambientale di competenza regionale sono emesse e trasmesse
al Ministero ai sensi degli articoli 165, 166 e 181, in
applicazione delle specifiche normative regionali, in
quanto compatibili con le previsioni del presente capo e
salvo quanto previsto all'articolo 161, comma 1. Il parere
istruttorio sul progetto preliminare ai fini urbanistici ed
edilizi e' reso dalle sole regioni o province autonome,
sentiti i comuni interessati, ai sensi dell'articolo 165.
Il parere istruttorio sul progetto definitivo e' reso dai
singoli soggetti competenti con le modalita' dell'articolo
166, e seguenti; le province partecipano al procedimento
secondo le competenze loro attribuite.
5. Il soggetto aggiudicatore ha facolta' di avviare la
procedura di localizzazione dell'opera e di valutazione di
impatto ambientale sulla scorta del progetto definitivo,
anche indipendentemente dalla redazione e dalla
approvazione del progetto preliminare; in tal caso il
progetto definitivo e' istruito e approvato, anche ai
predetti fini, con le modalita' e nei tempi previsti dagli
articoli 165 e 166, comma 5-bis. La conferenza di servizi
si svolge sul progetto definitivo con le modalita' previste
dall'articolo 165, comma 4. I Presidenti delle regioni e
province autonome interessate si pronunciano, sentiti i
Comuni nel cui territorio si realizza l'opera. Il progetto
definitivo e' integrato dagli elementi previsti per il
progetto preliminare. L'approvazione del progetto comporta
l'apposizione del vincolo espropriativo e la contestuale
dichiarazione di pubblica utilita'.
6. Le varianti alla localizzazione dell'opera
originariamente risultante dal progetto del soggetto
aggiudicatore possono essere disposte dal CIPE, con la
procedura di cui all'articolo 165, comma 5, e 166, mediante
nuova rappresentazione grafica ovvero mediante una
prescrizione descrittiva di carattere normativo. Ove
necessario, il CIPE, su proposta del Ministro per i beni e
le attivita' culturali, prescrive che nella successiva fase
progettuale si dia corso alla verifica preventiva
dell'interesse archeologico di cui agli articoli 95 e 96 e
all'allegato XXI. A tal fine la proposta di variante,
comunque formulata, e' tempestivamente trasmessa, prima
dell'approvazione del CIPE, al Ministero per i beni e le
attivita' culturali.
7. Ove il CIPE disponga una variazione di
localizzazione dell'opera in ordine alla quale non siano
state acquisite le valutazioni della competente commissione
VIA o della regione competente in materia di VIA, e il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o il
Presidente della regione competente in materia di VIA
ritenga la variante stessa di rilevante impatto ambientale,
il CIPE, su conforme richiesta del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio o del Presidente della regione
competente, ovvero del Ministro per i beni e le attivita'
culturali in caso di aree tutelate ai sensi del codice dei
beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dispone l'aggiornamento
dello studio di impatto ambientale e la rinnovazione della
procedura di VIA sulla parte di opera la cui localizzazione
sia variata e per le implicazioni progettuali conseguenti
anche relative all'intera opera. La procedura di VIA e'
compiuta in sede di approvazione del progetto definitivo,
salva la facolta' del soggetto aggiudicatore di chiedere la
reiterazione della procedura, in sede di progetto
preliminare, con successiva verifica sul progetto
definitivo ai sensi dell'articolo 185, comma 4. Resta fermo
il disposto di cui all'articolo 185, comma 5.
7-bis. Le varianti di cui ai commi 6 e 7 devono essere
strettamente correlate alla funzionalita' dell'opera e non
possono comportare incrementi del costo rispetto al
progetto preliminare.
8. In alternativa all'invio su supporto cartaceo, il
soggetto aggiudicatore ha facolta' di provvedere alla
trasmissione del progetto e degli elaborati necessari alla
approvazione dello stesso, muniti di firma digitale, su
supporto informatico non modificabile. Le amministrazioni
competenti alla istruttoria e gli enti gestori delle reti e
opere in qualsiasi modo interferenti che non dispongono di
adeguati mezzi di gestione del supporto informatico possono
richiedere l'invio di una o piu' copie cartacee; i relativi
tempi di istruttoria decorrono dal ricevimento del progetto
in forma cartacea ove richiesta.
9. In caso di motivato dissenso delle regioni e
province autonome interessate sul progetto definitivo di
cui ai commi 5 e 7 del presente articolo si procede ai
sensi dell'articolo 165, comma 6.
10. Sul progetto di monitoraggio ambientale,
costituente parte eventuale del progetto definitivo ai
sensi dell'allegato tecnico, le regioni possono esprimersi
sentiti i comuni e le province interessati, nel termine di
sessanta giorni di cui all'articolo 166.".
Si riporta il testo dell'art. 168 del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 168.Conferenza di servizi e approvazione del
progetto preliminare.
1. La conferenza di servizi di cui all'articolo 165 e'
convocata e presieduta dal Ministro delle infrastrutture, o
suo delegato, ovvero dal capo della struttura tecnica di
missione. La segreteria della conferenza e' demandata alla
struttura tecnica di missione di cui all'articolo 163, di
seguito denominata: «struttura tecnica».
2. L'avviso di convocazione e' inviato, anche per
telefax o posta elettronica, almeno quindici giorni prima
della data della riunione, ai soggetti pubblici e privati
competenti alla partecipazione al procedimento secondo le
competenze previste dalle leggi ordinarie vigenti. A tale
fine, il soggetto aggiudicatore rimette alla struttura
tecnica la lista dei soggetti competenti e la data di
ricezione, da parte degli stessi, del progetto preliminare,
nonche' una relazione illustrativa delle autorizzazioni
necessarie, recante l'indicazione delle normative di
riferimento e il rapporto tra le autorizzazioni individuate
e le parti del progetto dalle stesse interessate; la stessa
relazione indica i soggetti da invitare alla conferenza di
servizi in quanto gestori delle interferenze rilevate o
previste. Ove necessario, nell'ambito della conferenza
possono tenersi piu' riunioni preparatorie e istruttorie,
anche con soggetti diversi in relazione all'avanzamento e
all'ambito delle singole attivita' istruttorie e possono
essere costituiti gruppi ristretti di lavoro. In ogni caso,
ciascun soggetto partecipante alla conferenza deve
comunicare le proprie eventuali proposte motivate di
prescrizioni o di varianti alla soluzione localizzativa
alla base del progetto preliminare presentato, entro il
termine perentorio di sessanta giorni dalla data di
ricezione del progetto preliminare. Le proposte possono
essere avanzate nelle riunioni di conferenza, con
dichiarazione a verbale, ovvero con atto scritto depositato
entro il predetto termine presso la segreteria della
conferenza. Le proposte tardivamente pervenute non sono
prese in esame ai fini della approvazione del progetto da
parte del CIPE.
3. La convocazione della conferenza e' resa nota ai
terzi con avviso pubblicato, a seguito della convocazione
della conferenza, sul sito internet del Ministero e delle
regioni interessate secondo le procedure e le modalita' di
cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile
2001, n. 20, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del
2 maggio 2001. Eventuali soggetti competenti al rilascio di
permessi e autorizzazioni comunque denominati, cui non sia
pervenuto il progetto preliminare dell'opera, segnalano
tale omissione entro il termine di quindici giorni dalla
data di ricevimento dell'invito alla conferenza, o in caso
di esclusione da invito o avviso di avvio del procedimento,
nel termine di quarantacinque giorni dalla data di
pubblicazione della convocazione della conferenza sui
sopraccitati siti internet. Qualora il responsabile del
procedimento, verificata la fondatezza dell'istanza,
accolga la richiesta di partecipazione, il soggetto
aggiudicatore trasmette il progetto preliminare
all'interessato e comunica alla struttura tecnica di
missione la data dell'avvenuta consegna. I soggetti privati
che non siano gestori di reti e opere interferenti o
soggetti aggiudicatori delle infrastrutture non
intervengono alla conferenza. I concessionari e i
contraenti generali possono partecipare alla conferenza con
funzione di supporto alle attivita' istruttorie.
4. Il procedimento si chiude alla scadenza del
sessantesimo giorno dalla data di ricezione del progetto
preliminare da parte di tutti i soggetti invitati alla
conferenza competenti al rilascio di permessi e
autorizzazioni comunque denominati. Sono comunque prese in
esame le proposte pervenute prima della scadenza predetta.
Il documento conclusivo della conferenza, sottoscritto dal
presidente e dall'incaricato delle funzioni di segretario
della stessa, elenca tutte le proposte pervenute e i
soggetti invitati che non hanno presentato tempestiva
proposta. Per l'eventuale procedura di VIA restano fermi i
diversi termini di cui alla sezione II.
5. Il Ministro delle infrastrutture formula al CIPE a
mezzo della struttura tecnica la proposta di approvazione o
rinvio del progetto a nuova istruttoria, tenendo conto di
tutte le proposte di prescrizioni o varianti acquisite agli
atti. Il CIPE, su proposta del Ministro delle
infrastrutture, approva o rinvia a nuova istruttoria il
progetto, accogliendo le proposte di prescrizioni e
varianti compatibili, le caratteristiche tecniche e
funzionali e i limiti di spesa.
6. Ove risulti, dopo la chiusura della conferenza, la
mancata partecipazione al procedimento di un soggetto
competente e non invitato, allo stesso e' immediatamente
rimesso il progetto preliminare con facolta' di comunicare
al Ministero la propria eventuale proposta entro il
successivo termine perentorio di sessanta giorni; la
proposta e' comunicata al CIPE per la eventuale
integrazione del provvedimento di approvazione. In casi di
particolare gravita', il Ministro delle infrastrutture
ovvero il Presidente della regione interessata ai lavori
possono chiedere al CIPE la sospensione totale o parziale
dei lavori, nelle more della integrazione del provvedimento
di approvazione.".
Si riporta il testo dell'art. 169 del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 169.Varianti.
1. Il soggetto aggiudicatore verifica che nello
sviluppo del progetto esecutivo sia assicurato il rispetto
delle prescrizioni impartite dal CIPE in sede di
approvazione del progetto definitivo e preliminare. Restano
fermi i compiti e le verifiche di cui all'articolo 185.
2. Il soggetto aggiudicatore e' tenuto ad apportare le
modifiche e integrazioni occorrenti, nello sviluppo del
progetto esecutivo, in conseguenza della verifica di cui al
comma 1.
3. Le varianti da apportare al progetto definitivo
approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto
esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono
approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore ove non
assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, ne'
comportino altre sostanziali modificazioni rispetto al
progetto approvato e non richiedano la attribuzione di
nuovi finanziamenti a carico dei fondi ovvero l'utilizzo di
una quota superiore al cinquanta per cento dei ribassi
d'asta conseguiti; in caso contrario sono approvate dal
CIPE. Le varianti rilevanti sotto l'aspetto localizzativo
sono approvate con il consenso dei presidenti delle regioni
e province autonome interessate, espresso con la procedura
di cui al comma 5 dell'articolo 165. Per le opere il cui
finanziamento e' stato assegnato su presentazione del piano
economico finanziario la richiesta di nuovi finanziamenti
comporta la revisione dello stesso. Non assumono rilievo
localizzativo le varianti di tracciato delle opere lineari
contenute nell'ambito del corridoio individuato in sede di
approvazione del progetto ai fini urbanistici; in mancanza
di diversa individuazione costituiscono corridoio di
riferimento a fini urbanistici le zone di rispetto previste
dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e
successive modificazioni.
4. Il soggetto aggiudicatore informa il Ministero e il
Presidente della regione interessata delle varianti che
intende approvare direttamente, ai sensi del comma 2; se
l'opera e' soggetta a VIA o ricade in ambiti soggetti a
tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, sono informati anche il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e il Ministero per i beni e le
attivita' culturali. I predetti soggetti nel termine
perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricezione
hanno facolta' di rimettere al CIPE l'approvazione della
variante. Il CIPE, nei casi di maggiore gravita', puo'
ordinare la sospensione dell'esecuzione. La medesima
informativa e' resa altresi' al Sindaco del Comune su cui
ricade l'intervento.
5. La istruttoria delle varianti che non possono essere
approvate dal soggetto aggiudicatore ai sensi del comma 2
e' compiuta con le modalita' di cui all'articolo 166,
previo esperimento della procedura di verifica preventiva
dell'interesse archeologico di cui all'allegato XXI, anche
nel caso in cui sia necessaria una nuova valutazione di
impatto ambientale. In caso di motivato dissenso delle
regioni e delle province autonome interessate si procede ai
sensi dell'articolo 165, comma 6.
6. Ove le integrazioni, adeguamenti o varianti
comportino modificazioni del piano di esproprio, il
progetto e' nuovamente approvato ai fini della
dichiarazione di pubblica utilita' dall'autorita'
espropriante ai sensi del citato testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita', previe, occorrendo,
nuove comunicazioni ai sensi dell'articolo 166.
7. Per le infrastrutture strategiche e di preminente
interesse nazionale, il cui progetto definitivo non sia
stato approvato dal CIPE a norma del presente capo, i
soggetti aggiudicatori possono avvalersi sia delle
procedure di approvazione delle varianti previste dalle
diverse norme vigenti, sia delle procedure di cui al
presente articolo, con l'adozione, per le varianti che non
possono essere approvate dal soggetto aggiudicatore ai
sensi del comma 2, delle procedure con conferenza di
servizi, secondo le modalita' dell'articolo 166 e
seguenti.".
Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 170 del
citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato
dalla presente legge:
"3. Il progetto definitivo e' corredato dalla
indicazione delle interferenze, rilevate dal soggetto
aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori
nel termine di sessanta giorni di cui all'articolo 166,
comma 3, nonche' dal programma degli spostamenti e
attraversamenti e di quant'altro necessario alla
risoluzione delle interferenze.".
Si riporta il testo del comma 20 dell'art. 176 del
citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato
dalla presente legge:
"20. Al fine di garantire l'attuazione di idonee misure
volte al perseguimento delle finalita' di prevenzione e
repressione della criminalita' e dei tentativi di
infiltrazione mafiosa di cui agli articoli 176, comma 3,
lettera e), e 180, comma 2, il soggetto aggiudicatore
indica nel bando di gara un'aliquota forfetaria, non
sottoposta al ribasso d'asta, ragguagliata all'importo
complessivo dell'intervento, secondo valutazioni
preliminari che il contraente generale e' tenuto a recepire
nell'offerta formulata in sede di gara. Nel progetto che si
pone a base di gara, elaborato dal soggetto aggiudicatore,
la somma corrispondente a detta aliquota e' inclusa nelle
somme a disposizione del quadro economico, ed e' unita una
relazione di massima che correda il progetto, indicante
l'articolazione delle suddette misure, nonche' la stima dei
costi. Tale stima e' riportata nelle successive fasi della
progettazione. Le variazioni tecniche per l'attuazione
delle misure in questione, eventualmente proposte dal
contraente generale, in qualunque fase dell'opera, non
possono essere motivo di maggiori oneri a carico del
soggetto aggiudicatore. Ove il progetto preliminare sia
prodotto per iniziativa del promotore, quest'ultimo
predispone analoga articolazione delle misure in questione,
con relativa indicazione dei costi, non sottoposti a
ribasso d'asta e inseriti nelle somme a disposizione
dell'amministrazione. Le disposizioni del presente comma si
applicano, in quanto compatibili, anche nei casi di
affidamento mediante concessione.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 187 del
citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato
dalla presente legge:
"1. Costituiscono requisiti per la qualificazione dei
contraenti generali:
a) il possesso di un sistema di qualita' aziendale UNI
EN ISO 9001. I soggetti accreditati sono tenuti a inserire
la predetta certificazione nell'elenco ufficiale di cui
all'articolo 40, comma 3, lettera a);
b) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all'articolo 188;
c) il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui
all'articolo 189.".
Si riporta il testo dell'art. 189 del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 189.Requisiti di ordine speciale.
1. I requisiti di ordine speciale occorrenti per la
qualificazione sono:
a) adeguata capacita' economica e finanziaria;
b) adeguata idoneita' tecnica e organizzativa;
c) adeguato organico tecnico e dirigenziale.
2. La adeguata capacita' economica e finanziaria e'
dimostrata:
a) dal rapporto, risultante dai bilanci consolidati
dell'ultimo triennio, tra patrimonio netto dell'ultimo
bilancio consolidato, costituito dal totale della lettera
a) del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile,
e cifra di affari annuale media consolidata in lavori
relativa all'attivita' diretta e indiretta di cui alla
lettera b). Tale rapporto non deve essere inferiore al
dieci per cento, il patrimonio netto consolidato puo'
essere integrato da dotazioni o risorse finanziarie
addizionali irrevocabili, a medio e lungo periodo, messe a
disposizione anche dalla eventuale societa' controllante.
Ove il rapporto sia inferiore al dieci per cento, viene
convenzionalmente ridotta alla stessa proporzione la cifra
d'affari; ove superiore, la cifra di affari in lavori di
cui alla lettera b) e' incrementata convenzionalmente di
tanti punti quanto e' l'eccedenza rispetto al minimo
richiesto, con il limite massimo di incremento del
cinquanta per cento. Per le iscrizioni richieste o
rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2006 il rapporto medio
non deve essere inferiore al quindici per cento e
continuano ad applicarsi gli incrementi convenzionali per
valori superiori. Per le iscrizioni richieste o rinnovate a
decorrere dal 1° gennaio 2009, il rapporto medio non deve
essere inferiore al venti per cento, e continuano ad
applicarsi gli incrementi convenzionali per valori
superiori. Ove il rapporto sia inferiore ai minimi
suindicati viene convenzionalmente ridotta alle stesse
proporzioni la cifra d'affari;
b) dalla cifra di affari consolidata in lavori, svolti
nel triennio precedente la domanda di iscrizione mediante
attivita' diretta e indiretta, non inferiore a cinquecento
milioni di euro per la Classifica I, mille milioni di euro
per la Classifica II e milletrecento milioni di euro per la
Classifica III, comprovata con le modalita' fissate dal
regolamento. Nella cifra d'affari in lavori consolidata
possono essere ricomprese le attivita' di progettazione e
fornitura di impianti e manufatti compiute nell'ambito
della realizzazione di un'opera affidata alla impresa.
3. La adeguata idoneita' tecnica e organizzativa e'
dimostrata dall'esecuzione con qualsiasi mezzo di un lavoro
non inferiore al quaranta per cento dell'importo della
classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori
di importo complessivo non inferiore al cinquantacinque per
cento della classifica richiesta, ovvero, in alternativa,
di tre lavori di importo complessivo non inferiore al
sessantacinque per cento della classifica richiesta. I
lavori valutati sono quelli eseguiti regolarmente e con
buon esito e ultimati nel quinquennio precedente la
richiesta di qualificazione, ovvero la parte di essi
eseguita nello stesso quinquennio. Per i lavori iniziati
prima del quinquennio o in corso alla data della richiesta,
si presume un andamento lineare. L'importo dei lavori e'
costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso
d'asta, incrementato dall'eventuale revisione prezzi e
dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente
insorto per riserve dell'appaltatore diverse da quelle
riconosciute a titolo risarcitorio. Per la valutazione e
rivalutazione dei lavori eseguiti e per i lavori eseguiti
all'estero si applicano le disposizioni dettate dal
regolamento. Per lavori eseguiti con qualsiasi mezzo si
intendono, in conformita' all'articolo 3, comma 7 quelli
aventi ad oggetto la realizzazione di un'opera rispondente
ai bisogni del committente, con piena liberta' di
organizzazione del processo realizzativo, ivi compresa la
facolta' di affidare a terzi anche la totalita' dei lavori
stessi, nonche' di eseguire gli stessi, direttamente o
attraverso societa' controllate. Possono essere altresi'
valutati i lavori oggetto di una concessione di costruzione
e gestione aggiudicate con procedura di gara. I certificati
dei lavori indicano l'importo, il periodo e il luogo di
esecuzione e precisano se questi siano stati effettuati a
regola d'arte e con buon esito. Detti certificati
riguardano l'importo globale dei lavori oggetto del
contratto, ivi compresi quelli affidati a terzi o
realizzati da imprese controllate o interamente possedute,
e recano l'indicazione dei responsabili di progetto o di
cantiere; i certificati sono redatti in conformita' al
modello di cui all'allegato XXII. I certificati indicano le
lavorazioni eseguite direttamente dal contraente generale
nonche' quelle eseguite mediante affidamento a soggetti
terzi ovvero eseguite da imprese controllate o interamente
possedute; le suddette lavorazioni, risultanti dai
certificati, possono essere utilizzate ai fini della
qualificazione SOA nelle corrispondenti categorie.
4. L'adeguato organico tecnico e dirigenziale e'
dimostrato:
a) dalla presenza in organico di dirigenti dell'impresa
in numero non inferiore a quindici unita' per la Classifica
I, venticinque unita' per la Classifica II e quaranta
unita' per la Classifica III;
b) dalla presenza in organico di almeno un direttore
tecnico con qualifica di dipendente o dirigente, nonche' di
responsabili di cantiere o di progetto, ai sensi delle
norme UNI-ISO 10006, dotati di adeguata professionalita'
tecnica e di esperienza acquisita in qualita' di
responsabile di cantiere o di progetto di un lavoro non
inferiore a trenta milioni di euro per la Classifica I,
cinquanta milioni di euro per la Classifica II e sessanta
milioni di euro per la Classifica III, in numero non
inferiore a tre unita' per la Classifica I, sei unita' per
la Classifica II e nove unita' per la Classifica III; gli
stessi soggetti non possono rivestire analogo incarico per
altra impresa e producono a tale fine una dichiarazione di
unicita' di incarico. L'impresa assicura il mantenimento
del numero minimo di unita' necessarie per la
qualificazione nella propria classifica, provvedendo alla
sostituzione del dirigente, direttore tecnico o
responsabile di progetto o cantiere uscente con soggetto di
analoga idoneita'; in mancanza si dispone la decadenza
della qualificazione o la riduzione della Classifica.
5. Per le iscrizioni richieste o rinnovate fino al 31
dicembre 2013, il possesso dei requisiti di adeguata
idoneita' tecnica e organizzativa di cui al comma 3 puo'
essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA ai sensi
del regolamento, per importo illimitato in non meno di tre
categorie di opere generali per la Classifica I, in non
meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere
generali per la Classifica II e per la Classifica III, in
nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 204 del
citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato
dalla presente legge:
"1. L'affidamento con procedura negoziata dei lavori di
cui all'articolo 198, oltre che nei casi previsti dagli
articoli 56 e 57, e dall'articolo 122, comma 7, e' ammesso
per lavori di importo complessivo non superiore a un
milione di euro, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita',
e trasparenza, previa gara informale cui sono invitati
almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero
soggetti qualificati. La lettera di invito e' trasmessa
all'Osservatorio che ne da' pubblicita' sul proprio sito
informatico di cui all'articolo 66, comma 7; dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle offerte,
l'elenco degli operatori invitati e' trasmesso
all'Osservatorio. Si applica l'articolo 122, comma 7,
secondo e terzo periodo.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 206 del
citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato
dalla presente legge:
"1. Ai contratti pubblici di cui al presente capo si
applicano, oltre alle norme della presente parte, le norme
di cui alle parti I, IV e V. Della parte II, titolo I,
riguardante i contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture nei settori ordinari, si applicano
esclusivamente i seguenti articoli: 29, intendendosi
sostituite alle soglie di cui all'articolo 28 le soglie di
cui all'articolo 215; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 46, comma
1-bis; 51; 52; 53, commi 1, 2, 3, 4, fatte salve le norme
della presente parte in tema di qualificazione; 55, comma
1, limitatamente agli enti aggiudicatori che sono
amministrazioni aggiudicatrici; 55, commi 3, 4, 5, 6, con
la precisazione che la menzione della determina a contrarre
e' facoltativa; 58, con il rispetto dei termini previsti
per la procedura negoziata nella presente parte III; 60;
66, con esclusione delle norme che riguardano la procedura
urgente; in relazione all'articolo 66, comma 4, in casi
eccezionali e in risposta a una domanda dell'ente
aggiudicatore, i bandi di gara di cui all'articolo, 224,
comma 1, lettera c), sono pubblicati entro cinque giorni,
purche' il bando sia stato inviato mediante fax; 68; 69;
71; 73; 74; 76: gli enti aggiudicatori possono precisare se
autorizzano o meno le varianti anche nel capitolato
d'oneri, indicando, in caso affermativo, nel capitolato i
requisiti minimi che le varianti devono rispettare nonche'
le modalita' per la loro presentazione; 77; 79; 81, commi 1
e 3; 82; 83, con la precisazione che i criteri di cui
all'articolo 83, comma 1, la ponderazione relativa di cui
all'articolo 83, comma 2, o l'ordine di importanza di cui
all'articolo 83, comma 3, o i sub - criteri, i sub - pesi,
i sub - punteggi di cui all'articolo 83, comma 4, sono
precisati all'occorrenza nell'avviso con cui si indice la
gara, nell'invito a confermare l'interesse di cui
all'articolo 226, comma 5, nell'invito a presentare offerte
o a negoziare, o nel capitolato d'oneri; 84; 85, con la
precisazione che gli enti aggiudicatori possono indicare di
volere ricorrere all'asta elettronica, oltre che nel bando,
con un altro degli avvisi con cui si indice la gara ai
sensi dell'articolo 224; 86, con la precisazione che gli
enti aggiudicatori hanno facolta' di utilizzare i criteri
di individuazione delle offerte anormalmente basse,
indicandolo nell'avviso con cui si indice la gara o
nell'invito a presentare offerte; 87; 88; 95; 96; 118; 131.
Nessun'altra norma della parte II, titolo I, si applica
alla progettazione e alla realizzazione delle opere
appartenenti ai settori speciali."
Si riporta il testo dell'art. 219 del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 219.Procedura per stabilire se una determinata
attivita' e' direttamente esposta alla concorrenza.
1. Gli appalti destinati a permettere la prestazione di
un'attivita' di cui agli articoli da 208 a 213 non sono
soggetti al presente codice se, nello Stato membro in cui
e' esercitata l'attivita', l'attivita' e' direttamente
esposta alla concorrenza su mercati liberamente
accessibili.
2. Ai fini del comma 1, per determinare se un'attivita'
e' direttamente esposta alla concorrenza si ricorre a
criteri conformi alle disposizioni del Trattato in materia
di concorrenza come le caratteristiche dei beni o servizi
interessati, l'esistenza di beni o servizi alternativi, i
prezzi e la presenza, effettiva o potenziale, di piu'
fornitori dei beni o servizi in questione.
3. Ai fini del comma 1, un mercato e' considerato
liberamente accessibile quando sono attuate e applicate le
norme della legislazione comunitaria di cui all'allegato
VII del presente codice.
4. Se non e' possibile presumere il libero accesso a un
mercato in base al primo comma, si deve dimostrare che
l'accesso al mercato in questione e' libero di fatto e di
diritto.
5. Quando sulla base delle condizioni di cui ai commi 2
e 3, si ritiene che il comma 1 sia applicabile ad una data
attivita', il Ministro delle politiche comunitarie di
concerto con il Ministro competente per settore ne da'
notifica alla Commissione e le comunica tutti i fatti
rilevanti e in particolare ogni legge, regolamento,
disposizione amministrativa o accordo che riguardi la
conformita' con le condizioni di cui al comma 1, nonche' le
eventuali determinazioni assunte al riguardo dalle
Autorita' indipendenti competenti nella attivita' di cui
trattasi.
6. Gli appalti destinati a permettere la prestazione
dell'attivita' di cui trattasi non sono piu' soggetti al
presente codice se la Commissione:
- ha adottato una decisione che stabilisca
l'applicabilita' del comma 1 in conformita' del comma 6
dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE ed entro il
termine previsto, oppure
- non ha adottato una decisione sull'applicabilita'
entro tale termine.
7. Tuttavia se il libero accesso ad un mercato e'
presunto in base al comma 3, e qualora un'amministrazione
nazionale indipendente competente nell'attivita' di cui
trattasi abbia stabilito l'applicabilita' del comma 1, gli
appalti destinati a permettere la prestazione
dell'attivita' di cui trattasi non sono piu' soggetti al
presente codice se la Commissione non ha stabilito
l'inapplicabilita' del comma 1 con una decisione adottata
in conformita' del comma 6 dell'articolo 30 della direttiva
2004/17/CE e entro il termine previsto da detto comma.
8. Gli enti aggiudicatori possono chiedere alla
Commissione di stabilire l'applicabilita' del comma 1 ad
una determinata attivita'. In tal caso la Commissione ne
informa immediatamente lo Stato membro interessato.
9. Il Ministro delle politiche comunitarie informa la
Commissione, tenendo conto dei commi 2 e 3, di tutti i
fatti rilevanti e in particolare di ogni legge, regolamento
o disposizione amministrativa o accordo che riguardi la
conformita' con le condizioni di cui al comma 1, ove
necessario unitamente alla posizione assunta da una
amministrazione nazionale indipendente competente
nell'attivita' di cui trattasi.
10. Se, scaduto il termine di cui al comma 6
dell'articolo 30 della direttiva 31 marzo 2004, n. 17, la
Commissione non ha adottato la decisione
sull'applicabilita' del comma 1 ad una determinata
attivita', il comma 1 e' ritenuto applicabile.
11. Con decreto del Ministro delle politiche
comunitarie, adottato a seguito di ogni decisione della
Commissione, o del silenzio della Commissione dopo il
decorso del termine di cui al comma 6, e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sono indicate
le attivita' che sono escluse dall'applicazione del codice
in virtu' delle deroghe di cui al presente articolo.".
Si riporta il testo dell'art. 240 del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 240.Accordo bonario.
1. Per i lavori pubblici di cui alla parte II affidati
da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori,
ovvero dai concessionari, qualora a seguito dell'iscrizione
di riserve sui documenti contabili, l'importo economico
dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni
caso non inferiore al dieci per cento dell'importo
contrattuale, si applicano i procedimenti volti al
raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dal
presente articolo. Le disposizioni del presente articolo
non si applicano ai contratti di cui alla parte II, titolo
III, capo IV, affidati al contraente generale.
2. Tali procedimenti riguardano tutte le riserve
iscritte fino al momento del loro avvio, e possono essere
reiterati per una sola volta quando le riserve iscritte,
ulteriori e diverse rispetto a quelle gia' esaminate,
raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1.
3. Il direttore dei lavori da' immediata comunicazione
al responsabile del procedimento delle riserve di cui al
comma 1, trasmettendo nel piu' breve tempo possibile la
propria relazione riservata.
4. Il responsabile del procedimento valuta
l'ammissibilita' e la non manifesta infondatezza delle
riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di
valore.
5. Per gli appalti e le concessioni di importo pari o
superiore a dieci milioni di euro, il responsabile del
procedimento entro trenta giorni dalla comunicazione di cui
al comma 3 promuove la costituzione di apposita
commissione, affinche' formuli, acquisita la relazione
riservata del direttore dei lavori e, ove costituito,
dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla
costituzione della commissione, proposta motivata di
accordo bonario.
6. Nei contratti di cui al comma 5, il responsabile del
procedimento promuove la costituzione della commissione,
indipendentemente dall'importo economico delle riserve
ancora da definirsi, entro trenta giorni dal ricevimento da
parte dello stesso del certificato di collaudo o di
regolare esecuzione. In tale ipotesi la proposta motivata
della commissione e' formulata entro novanta giorni dalla
costituzione della commissione.
7. La promozione della costituzione della commissione
ha luogo mediante invito, entro dieci giorni dalla
comunicazione del direttore dei lavori di cui al comma 3,
da parte del responsabile del procedimento al soggetto che
ha formulato le riserve, a nominare il proprio componente
della commissione, con contestuale indicazione del
componente di propria competenza.
8. La commissione e' formata da tre componenti aventi
competenza specifica in relazione all'oggetto del
contratto, per i quali non ricorra una causa di astensione
ai sensi dell'art. 51 codice di procedura civile o una
incompatibilita' ai sensi dell'articolo 241, comma 6,
nominati, rispettivamente, uno dal responsabile del
procedimento, uno dal soggetto che ha formulato le riserve,
e il terzo, di comune accordo, dai componenti gia'
nominati, contestualmente all'accettazione congiunta del
relativo incarico, entro dieci giorni dalla nomina. Il
responsabile del procedimento designa il componente di
propria competenza nell'ambito dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore o di altra
pubblica amministrazione in caso di carenza dell'organico.
9. In caso di mancato accordo entro il termine di dieci
giorni dalla nomina, alla nomina del terzo componente
provvede, su istanza della parte piu' diligente, il
presidente del tribunale del luogo dove e' stato stipulato
il contratto.
9-bis. Il terzo componente assume le funzioni di
presidente della commissione ed e' nominato, in ogni caso,
tra i magistrati amministrativi o contabili, tra gli
avvocati dello Stato o i componenti del Consiglio superiore
dei lavori pubblici, tra i dirigenti di prima fascia delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano
svolto le funzioni dirigenziali per almeno cinque anni,
ovvero tra avvocati e tecnici in possesso del diploma di
laurea in ingegneria ed architettura, iscritti ai
rispettivi ordini professionali in possesso dei requisiti
richiesti dall'articolo 241, comma 5, per la nomina a
presidente del collegio arbitrale.
10. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai
commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i
singoli interventi. I compensi spettanti a ciascun membro
della commissione sono determinati dalle amministrazioni e
dagli enti aggiudicatori nella misura massima di un terzo
dei corrispettivi minimi previsti dalla tariffa allegata al
D.M. 2 dicembre 2000, n. 398, oltre al rimborso delle spese
documentate. Il compenso per la commissione non puo'
comunque superare l'importo di 65 mila euro, da rivalutarsi
ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
11. Le parti hanno facolta' di conferire alla
commissione il potere di assumere decisioni vincolanti,
perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario
risolutivo delle riserve; in tale ipotesi non si applicano
il comma 12 e il comma 17. Le parti nell'atto di
conferimento possono riservarsi, prima del perfezionamento
delle decisioni, la facolta' di acquisire eventuali pareri
necessari o opportuni.
12. Sulla proposta si pronunciano, entro trenta giorni
dal ricevimento, dandone entro tale termine comunicazione
al responsabile del procedimento, il soggetto che ha
formulato le riserve e i soggetti di cui al comma 1, questi
ultimi nelle forme previste dal proprio ordinamento e
acquisiti gli eventuali ulteriori pareri occorrenti o
ritenuti necessari.
13. Quando il soggetto che ha formulato le riserve non
provveda alla nomina del componente di sua scelta nel
termine di venti giorni dalla richiesta del responsabile
del procedimento, la proposta di accordo bonario e'
formulata dal responsabile del procedimento, acquisita la
relazione riservata del direttore dei lavori e, ove
costituito, dell'organo di collaudo, entro sessanta giorni
dalla scadenza del termine assegnato all'altra parte per la
nomina del componente della commissione. Si applica il
comma 12.
14. Per gli appalti e le concessioni di importo
inferiore a dieci milioni di euro, la costituzione della
commissione da parte del responsabile del procedimento e'
facoltativa e il responsabile del procedimento puo' essere
componente della commissione medesima. La costituzione
della commissione puo' essere altresi' promossa dal
responsabile del procedimento, indipendentemente
dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi,
al ricevimento da parte dello stesso del certificato di
collaudo o di regolare esecuzione. Alla commissione e al
relativo procedimento si applicano i commi che precedono.
15. Per gli appalti e le concessioni di importo
inferiore a dieci milioni di euro in cui non venga promossa
la costituzione della commissione, la proposta di accordo
bonario e' formulata dal responsabile del procedimento, ai
sensi del comma 13. Si applica il comma 12.
15-bis. Qualora i termini di cui al comma 5 e al comma
13 non siano rispettati a causa di ritardi negli
adempimenti del responsabile del procedimento ovvero della
commissione, il primo risponde sia sul piano disciplinare,
sia a titolo di danno erariale, e la seconda perde
qualsivoglia diritto al compenso di cui al comma 10.
16. Possono essere aditi gli arbitri o il giudice
ordinario in caso di fallimento del tentativo di accordo
bonario, risultante dal rifiuto espresso della proposta da
parte dei soggetti di cui al comma 12, nonche' in caso di
inutile decorso dei termini di cui al comma 12 e al comma
13.
17. Dell'accordo bonario accettato, viene redatto
verbale a cura del responsabile del procedimento,
sottoscritto dalle parti.
18. L'accordo bonario di cui al comma 11 e quello di
cui al comma 17 hanno natura di transazione.
19. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario
sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal
sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione
dell'accordo.
20. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non
sono vincolanti per le parti in caso di mancata
sottoscrizione dell'accordo bonario.
21. Qualora siano decorsi i termini di cui all'articolo
141 senza che sia stato effettuato il collaudo o emesso il
certificato di regolare esecuzione dei lavori, il soggetto
che ha iscritto le riserve puo' notificare al responsabile
del procedimento istanza per l'avvio dei procedimenti di
accordo bonario di cui al presente articolo.
22. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano,
in quanto compatibili, anche ai contratti pubblici relativi
a servizi e a forniture nei settori ordinari, nonche' ai
contratti di lavori, servizi, forniture nei settori
speciali, qualora a seguito di contestazioni dell'esecutore
del contratto, verbalizzate nei documenti contabili,
l'importo economico controverso sia non inferiore al dieci
per cento dell'importo originariamente stipulato. Le
competenze del direttore dei lavori spettano al direttore
dell'esecuzione del contratto.".
Si riporta il testo dell'art. 240-bis del citato
decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 240-bis.Definizione delle riserve.
1. Le domande che fanno valere pretese gia' oggetto di
riserva non possono essere proposte per importi maggiori
rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
L'importo complessivo delle riserve non puo' in ogni caso
essere superiore al venti per cento dell'importo
contrattuale.
1-bis. Non possono essere oggetto di riserva gli
aspetti progettuali che, ai sensi dell'articolo 112 e del
regolamento, sono stati oggetto di verifica.".
Si riporta il testo dell'art. 253 del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 253.Norme transitorie.
1. Fermo quanto stabilito ai commi 1-bis, 1-ter,
1-quater e 1-quinquies, le disposizioni di cui al presente
codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui
bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati
successivamente alla data della sua entrata in vigore,
nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi
o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data
di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora
stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
1-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e
forniture, nei settori ordinari e speciali, le seguenti
disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o
avvisi siano pubblicati successivamente al 1° agosto 2007:
a) articolo 33, commi 1 e 2, nonche' comma 3, secondo
periodo, limitatamente alle sole centrali di committenza;
b) [articolo 49, comma 10];
c) [articolo 58];
d) articolo 59, limitatamente ai settori ordinari.
1-ter. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi
importo, nei settori ordinari, le disposizioni
dell'articolo 56 si applicano alle procedure i cui bandi
siano pubblicati successivamente al 1° agosto 2007. Le
disposizioni dell'articolo 57 si applicano alle procedure
per le quali l'invito a presentare l'offerta sia inviato
successivamente al 1° agosto 2007.
1-quater. Per i contratti relativi a lavori, servizi e
forniture nei settori ordinari e speciali, le disposizioni
dell'articolo 58 si applicano alle procedure i cui bandi o
avvisi siano pubblicati successivamente alla data di
entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5.
1-quinquies. Per gli appalti di lavori pubblici di
qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni
degli articoli 3, comma 7, e 53, commi 2 e 3, si applicano
alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente
alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 5. Le disposizioni di cui all'articolo 256,
comma 1, riferite alle fattispecie di cui al presente
comma, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata
in vigore del regolamento di cui all'articolo 5.
2. Il regolamento di cui all'articolo 5 e' adottato
entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua
pubblicazione. Le disposizioni regolamentari previste ai
sensi dell'articolo 40, comma 4, lettere g) e g-bis)
entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del
regolamento di cui all'articolo 5.
3. Per i lavori pubblici, fino all'entrata in vigore
del regolamento di cui all'articolo 5, continuano ad
applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554, il decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e le altre disposizioni
regolamentari vigenti che, in base al presente codice,
dovranno essere contenute nel regolamento di cui
all'articolo 5, nei limiti di compatibilita' con il
presente codice. Per i lavori pubblici, fino all'adozione
del nuovo capitolato generale, continua ad applicarsi il
decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, se richiamato
nel bando, nei limiti di compatibilita' con il presente
codice.
4. In relazione all'articolo 8:
a) fino all'entrata in vigore del nuovo trattamento
giuridico ed economico, ai dipendenti dell'Autorita' e'
attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del
personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
b) fino all'entrata in vigore del regolamento di cui
all'art. 8, comma 4, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 6 del D.P.R. n. 554 del 1999;
5. Il termine di scadenza dei membri dell'Autorita'
gia' nominati al momento dell'entrata in vigore del
presente codice e' prorogato di un anno.
6. In relazione all'articolo 10, fino all'entrata in
vigore del regolamento, restano ferme le norme vigenti in
tema di soggetti responsabili per le fasi di progettazione,
affidamento, esecuzione, dei contratti pubblici.
7. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 17, comma 8, continua ad applicarsi il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2003,
recante «acquisizione di beni e servizi ed esecuzione dei
lavori in economia, ovvero a trattativa privata, per gli
organismi di informazione e sicurezza». Il regolamento di
cui all'articolo 17, comma 8, disporra' l'abrogazione del
D.P.C.M. 30 luglio 2003 e dell'articolo 24, comma 7, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289.
8. Limitatamente ai lavori di importo sotto soglia, le
disposizioni dell'articolo 32, comma 1, lettera g) e
dell'articolo 122, comma 8, non si applicano alle opere di
urbanizzazione secondaria da realizzarsi da parte di
soggetti privati che, alla data di entrata in vigore del
codice, abbiano gia' assunto nei confronti del Comune
l'obbligo di eseguire i lavori medesimi a scomputo degli
oneri di urbanizzazione.
9. Al fine dell'applicazione dell'articolo 37, fino
all'entrata in vigore del regolamento, i raggruppamenti
temporanei sono ammessi se il mandatario e i mandanti
abbiano i requisiti indicati nel decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e nel decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
9-bis. In relazione all'articolo 40, comma 3, lettera
b), fino al 31 dicembre 2013, per la dimostrazione del
requisito della cifra di affari realizzata con lavori
svolti mediante attivita' diretta ed indiretta, del
requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche
e del requisito dell'adeguato organico medio annuo, il
periodo di attivita' documentabile e' quello relativo ai
migliori cinque anni del decennio antecedente la data di
sottoscrizione del contratto con la SOA per il
conseguimento della qualificazione. Per la dimostrazione
del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e
del requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero
di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino al 31
dicembre 2013, sono da considerare i lavori realizzati nel
decennio antecedente la data di sottoscrizione del
contratto con la SOA per il conseguimento della
qualificazione. Le presenti disposizioni si applicano anche
alle imprese di cui all'articolo 40, comma 8, per la
dimostrazione dei requisiti di ordine
tecnico-organizzativo, nonche' agli operatori economici di
cui all'articolo 47, con le modalita' ivi previste.
10. In relazione all'articolo 66, comma 7, le modifiche
che si rendano necessarie al decreto del Ministro dei
lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, anche in relazione
alla pubblicazione sul sito del Ministero delle
infrastrutture di cui al citato decreto ministeriale, di
bandi relativi a servizi e forniture, nonche' di bandi di
stazioni appaltanti non statali, sono effettuate con
decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per l'innovazione e le tecnologie, sentita la Conferenza
Stato-Regioni. Sino alla entrata in funzione del sito
informatico presso l'Osservatorio, i bandi e gli avvisi
sono pubblicati solo sul sito informatico di cui al decreto
del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20.
11. Con disposizioni dell'Istituto Poligrafico dello
Stato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
codice, e' istituita e disciplinata la serie speciale
relativa ai contratti pubblici della Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, in sostituzione delle attuali
modalita' di pubblicazione di avvisi e bandi su detta
Gazzetta. Nel frattempo la pubblicazione avviene sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con le vigenti
modalita'.
12. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 77, per un
periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in
vigore del presente codice, le stazioni appaltanti non
richiedono agli operatori economici l'utilizzo degli
strumenti elettronici quale mezzo esclusivo di
comunicazione, salvo nel caso di ricorso all'asta
elettronica e di procedura di gara interamente gestita con
sistemi telematici.
13. In relazione all'articolo 83, comma 5, fino
all'entrata in vigore del regolamento continuano ad
applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 13 marzo 1999, n. 117, e il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, recante
«affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa»,
nei limiti di compatibilita' con il presente codice.
14. In relazione all'articolo 85, comma 13, fino
all'entrata in vigore del regolamento si applicano le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, nei limiti di
compatibilita' con il presente codice.
15. In relazione all'articolo 90, ai fini della
partecipazione alla gara per gli affidamenti ivi previsti,
le societa' costituite dopo la data di entrata in vigore
della legge 18 novembre 1998, n. 415, per un periodo di
cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il
possesso dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con
riferimento ai requisiti dei soci delle societa', qualora
costituite nella forma di societa' di persone o di societa'
cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti
dipendenti della societa' con rapporto a tempo
indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni
di collaborazione coordinata e continuativa, qualora
costituite nella forma di societa' di capitali.
15-bis. In relazione alle procedure di affidamento di
cui articolo 91, fino al 31 dicembre 2013 per la
dimostrazione dei requisiti di capacita'
tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo
di attivita' documentabile e' quello relativo ai migliori
tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque
anni del decennio precedente la data di pubblicazione del
bando di gara. Le presenti disposizioni si applicano anche
agli operatori economici di cui all'articolo 47, con le
modalita' ivi previste.
16. I tecnici diplomati che siano in servizio presso
l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in
vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza
dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti
previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in
servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero
abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra
amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e
risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e
abbiano svolto o collaborato ad attivita' di progettazione.
17. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo
92, comma 2, continua ad applicarsi quanto previsto nel
decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile
2001.
18. In relazione all'articolo 95, comma 1, fino
all'emanazione del regolamento si applica l'articolo 18,
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554
del 1999. L'articolo 95 non si applica alle opere indicate
al comma 1 del medesimo articolo 95, per le quali sia gia'
intervenuta, alla data di entrata in vigore della legge 25
giugno 2005, n. 109, l'approvazione del progetto
preliminare.
19. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5
dell'articolo 113 si applicano, quanto ai contratti
relativi a lavori, anche ai contratti in corso; le
disposizioni del citato comma 3 dell'articolo 113 si
applicano inoltre anche ai contratti di servizi e forniture
in corso di esecuzione, affidati anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente codice, ove gli stessi
abbiano previsto garanzie di esecuzione.
20. In relazione all'articolo 112, comma 5, sino
all'entrata in vigore del regolamento, la verifica puo'
essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni
appaltanti o degli organismi di cui alla lettera a) del
citato articolo 112. Gli incarichi di verifica di ammontare
inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a
soggetti scelti nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e
trasparenza.



 
(continuazione)



20-bis. Le stazioni appaltanti possono applicare fino
al 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui agli articoli
122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo
inferiore alle soglie di cui all'articolo 28.
21. In relazione alle attestazioni rilasciate dalle SOA
dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in vigore del
codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture
sentita l'Autorita', emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti
i criteri, le modalita' e le procedure per la verifica dei
certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati
ai fini del rilascio delle attestazioni SOA. La verifica e'
conclusa entro il 31 dicembre 2011. In sede di attuazione
del predetto decreto non si applicano le sanzioni di cui
all'articolo 6, comma 11, e all'articolo 40, comma 4,
lettera g).
22. - 35....(omissis)....".
Si riporta il testo dell'art. 16 dell'allegato XXI del
citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 16.Computo metrico-estimativo definitivo e quadro
economico.
1. Il computo metrico estimativo viene redatto
applicando alle quantita' delle lavorazioni i prezzi
unitari riportati nell'elaborato «Elenco Prezzi unitari» di
cui all'art. 15.
2. In relazione alle specifiche caratteristiche
dell'intervento il computo metrico estimativo puo'
prevedere le somme da accantonare per eventuali lavorazioni
in economia, da prevedere nel contratto d'appalto o da
inserire nel quadro economico tra quelle a disposizione
della stazione appaltante.
3. Il risultato del computo metrico estimativo e delle
espropriazioni confluisce in un quadro economico redatto
secondo lo schema descritto nel seguito.
4. Nel quadro economico confluiscono:
a) il risultato del computo metrico estimativo dei
lavori, comprensivi delle opere di cui all'articolo 11,
comma 6, del presente allegato;
b) gli oneri per la sicurezza valutati sulla base delle
linee guida relative;
c) gli oneri per il monitoraggio ambientale;
d) l'accantonamento in misura non superiore all'8 per
cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia;
e) l'importo dei costi di acquisizione o di
espropriazione di aree o immobili, come da piano
particellare allegato al progetto;
f) l'importo dedotto da una percentuale determinata
sulla base delle tariffe professionali per le prestazioni
di progettazione e direzione lavori del contraente generale
o del concessionario;
g) l'importo derivante dagli oneri diretti ed
indiretti, nonche' dagli utili della funzione propria di
contraente generale o concessionario dell'opera, in misura
percentuale non inferiore al sei per cento e non superiore
all'otto per cento; le predette percentuali sono aumentate
dello 0,6 per cento ove sia richiesta la garanzia globale
di cui all'articolo 176, comma 18, del codice;
h) tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci
riportate nei quadri economici degli interventi ai sensi
del regolamento di cui all'articolo 5 del codice;
i) tutti gli oneri fino al collaudo.".
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 28
dell'Allegato XXI del citato decreto legislativo n. 163 del
2006, come modificato dalla presente legge:
"2. Le strutture di cui al comma 1 che possono svolgere
l'attivita' di verifica dei progetti sono:
a) per lavori di importo pari o superiore a 20 milioni
di euro, l'unita' tecnica della stazione appaltante
accreditata, ai sensi della norma europea UNI CEI EN
ISO/IEC 17020, quale organismo di ispezione di Tipo B;
b) per lavori di importo inferiore a 20 milioni di
euro:
l'unita' tecnica di cui alla lettera a);
gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti ove
il progetto sia stato redatto da progettisti esterni;
gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti
dotate di un sistema di gestione per la qualita' ove il
progetto sia stato redatto da progettisti interni.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 29
dell'Allegato XXI del citato decreto legislativo n. 163 del
2006, come modificato dalla presente legge:
"1. Nei casi di inesistenza delle condizioni di cui
all'articolo precedente, comma 1, nonche' nei casi di
carenza di adeguate professionalita' in organico, accertata
ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del codice, la Stazione
appaltante, su proposta del responsabile del procedimento o
direttamente tramite lo stesso responsabile del
procedimento, con le modalita' previste dal codice, affida
l'appalto di servizi avente ad oggetto la verifica, ai
seguenti soggetti:
a) per verifiche di progetti di lavori di importo pari
o superiore a 20 milioni di euro, ad organismi di
controllo, accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI
EN ISO/IEC 17020 da enti partecipanti all'European
Cooperation for Accreditation (EA), come organismi di
ispezione di Tipo A;
b) per verifiche di progetti relativi a lavori di
importo inferiore a 20 milioni di euro:
ai soggetti di cui alla lettera a);
ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere
d), e), f), g), h), del codice che dovranno disporre di un
sistema interno di controllo di qualita', dimostrato
attraverso il possesso della certificazione di conformita'
alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata da organismi di
certificazione accreditati da enti partecipanti
all'European Cooperation for Accreditation (EA); tale
certificazione dovra' essere emessa in conformita' ad
apposite linee guida predisposte dagli enti di
accreditamento riconosciuti a livello europeo in termini
tali da garantire l'assoluta separazione sul piano tecnico
procedurale tra le attivita' ispettive ed altre attivita'
con queste potenzialmente conflittuali. Tali soggetti
dovranno aver costituito al proprio interno una struttura
tecnica autonoma dedicata all'attivita' di verifica dei
progetti e in cui sia accertata mediante la certificazione
l'applicazione di procedure che ne garantiscano
indipendenza ed imparzialita'; i predetti soggetti dovranno
altresi' dimostrare, in relazione alla progettazione del
singolo intervento da verificare, di non essere nelle
situazioni di incompatibilita' di cui al comma 5
dell'articolo 31 e di non avere in corso e di non avere
avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura
professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella
progettazione oggetto della verifica. I soggetti devono
altresi' impegnarsi per iscritto al momento
dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere rapporti
di natura professionale e commerciale con i soggetti
coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i
due anni successivi decorrenti dalla conclusione
dell'incarico.".
Si riporta il testo del Quadro C. esecuzione dei lavori
dell'allegato XXII del citato decreto legislativo n. 163
del 2006 come modificato dalla presente legge:
Data di inizio dei lavori .......... Eventuale data di
ultimazione ..........
Importo contabilizzato alla data .......... euro
..........
Importo revisione prezzi euro ..........
Risultanze del contenzioso euro ..........
Importo totale euro ..........
Responsabile di progetto o responsabile di cantiere
..........

Parte di provvedimento in formato grafico

Si riporta il testo degli artt. 95 e 96 del citato
decreto legislativo n. 163 del 2006:
"Art. 95.Verifica preventiva dell'interesse
archeologico in sede di progetto preliminare.
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4,
del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere
sottoposte all'applicazione delle disposizioni del presente
codice in materia di appalti di lavori pubblici, le
stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente
territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia
del progetto preliminare dell'intervento o di uno stralcio
di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli
esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari
secondo quanto disposto dal regolamento, con particolare
attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili,
all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei
terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio,
nonche', per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le
stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale
documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle
universita', ovvero mediante i soggetti in possesso di
diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di
dottorato di ricerca in archeologia. Ai relativi oneri si
provvede ai sensi dell'articolo 93, comma 7 del presente
codice e relativa disciplina regolamentare. La trasmissione
della documentazione suindicata non e' richiesta per gli
interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a
quote diverse da quelle gia' impegnate dai manufatti
esistenti.
2. Presso il Ministero per i beni e le attivita'
culturali e' istituito un apposito elenco, reso accessibile
a tutti gli interessati, degli istituti archeologici
universitari e dei soggetti in possesso della necessaria
qualificazione.Con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, sentita una rappresentanza dei
dipartimenti archeologici universitari, si provvede a
disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco,
comunque prevedendo modalita' di partecipazione di tutti i
soggetti interessati.
3. Il soprintendente, qualora, sulla base degli
elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni
disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse
archeologico nelle aree oggetto di progettazione, puo'
richiedere motivatamente, entro il termine di novanta
giorni dal ricevimento del progetto preliminare ovvero
dello stralcio di cui al comma 1, la sottoposizione
dell'intervento alla procedura prevista dai commi 6 e
seguenti.
4. In caso di incompletezza della documentazione
trasmessa, il termine indicato al comma 3 e' interrotto
qualora il soprintendente segnali con modalita' analitiche
detta incompletezza alla stazione appaltante entro dieci
giorni dal ricevimento della suddetta documentazione. In
caso di documentata esigenza di approfondimenti istruttori
il soprintendente richiede le opportune integrazioni
puntualmente riferibili ai contenuti della progettazione e
alle caratteristiche dell'intervento da realizzare e
acquisisce presso la stazione appaltante le conseguenti
informazioni. La richiesta di integrazioni e informazioni
sospende il termine. Il soprintendente, ricevute le
integrazioni e informazioni richieste, ha a disposizione il
periodo di tempo non trascorso o comunque almeno quindici
giorni, per formulare la richiesta di sottoposizione
dell'intervento alla procedura prevista dall'articolo 96.
5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 e' esperibile
il ricorso amministrativo di cui all'articolo 16 del codice
dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
6. Ove il soprintendente non richieda l'attivazione
della procedura di cui all'articolo 96 nel termine di cui
al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito
negativo, l'esecuzione di saggi archeologici e' possibile
solo in caso di successiva acquisizione di nuove
informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi
elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a
ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti
archeologici. In tale evenienza il Ministero per i beni e
le attivita' culturali procede, contestualmente alla
richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio
del procedimento di verifica o di dichiarazione
dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13
del codice dei beni culturali e del paesaggio.
7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree
archeologiche e ai parchi archeologici di cui all'articolo
101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i
quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari
previsti dal predetto codice, ivi compresa la facolta' di
prescrivere l'esecuzione, a spese del committente
dell'opera pubblica, di saggi archeologici. Restano
altresi' fermi i poteri previsti dall'articolo 28, comma 2,
nonche' i poteri autorizzatori e cautelari previsti per le
zone di interesse archeologico, di cui all'articolo 142,
comma 1, lettera m), del medesimo codice.";
"Art. 96.Procedura di verifica preventiva
dell'interesse archeologico.
1. La procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico si articola in due fasi costituenti livelli
progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica.
L'esecuzione della fase successiva dell'indagine e'
subordinata all'emersione di elementi archeologicamente
significativi all'esito della fase precedente. La procedura
di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste
nel compimento delle indagini e nella redazione dei
documenti integrativi del progetto di cui alle seguenti
lettere:
a) prima fase, integrativa della progettazione
preliminare:
1) esecuzione di carotaggi;
2) prospezioni geofisiche e geochimiche;
3) saggi archeologici tali da assicurare una
sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori;
b) seconda fase, integrativa della progettazione
definitiva ed esecutiva: esecuzione di sondaggi e di scavi,
anche in estensione.
2. La procedura si conclude con la redazione della
relazione archeologica definitiva, approvata dal
soprintendente di settore territorialmente competente. La
relazione contiene una descrizione analitica delle indagini
eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta
le conseguenti prescrizioni:
a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce
direttamente l'esigenza di tutela;
b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come
complesso strutturale unitario, con scarso livello di
conservazione per i quali sono possibili interventi di
reinterro oppure smontaggio - rimontaggio e musealizzazione
in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;
c) complessi la cui conservazione non puo' essere
altrimenti assicurata che in forma contestualizzata
mediante l'integrale mantenimento in sito.
3. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi
archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente
articolo il responsabile del procedimento puo'
motivatamente ridurre, d'intesa con la soprintendenza
archeologica territorialmente competente, i livelli di
progettazione, nonche' i contenuti della progettazione, in
particolare in relazione ai dati, agli elaborati e ai
documenti progettuali gia' comunque acquisiti agli atti del
procedimento.
4. Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, la
procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico si considera chiusa con esito negativo e
accerta l'insussistenza dell'interesse archeologico
nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui alla
lettera b) del comma 2, la soprintendenza detta le
prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la
conservazione e la protezione dei rinvenimenti
archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela
eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni
culturali e del paesaggio, relativamente a singoli
rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui alla
lettera c) del comma 2, le prescrizioni sono incluse nei
provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area
interessata dai rinvenimenti e il Ministero per i beni e le
attivita' culturali avvia il procedimento di dichiarazione
di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni
culturali e del paesaggio.
5. La procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico e' condotta sotto la direzione della
soprintendenza archeologica territorialmente competente.
Gli oneri sono a carico della stazione appaltante.
6. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture, sono stabilite linee guida finalizzate ad
assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla
procedura di cui al presente articolo.
7. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al
presente articolo, il direttore regionale competente per
territorio del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, su proposta del soprintendente di settore, entro
trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 3
dell'articolo 95, stipula un apposito accordo con
l'amministrazione appaltante per disciplinare le forme di
coordinamento e di collaborazione con il responsabile del
procedimento e con gli uffici dell'amministrazione
procedente. Nell'accordo le amministrazioni possono
graduare la complessita' della procedura di cui al presente
articolo, in ragione della tipologia e dell'entita' dei
lavori da eseguire, anche riducendo le fasi e i contenuti
del procedimento. L'accordo disciplina altresi' le forme di
documentazione e di divulgazione dei risultati
dell'indagine, mediante l'informatizzazione dei dati
raccolti, la produzione di forme di edizioni scientifiche e
didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla
comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali
mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla
pubblicizzazione delle indagini svolte.
8. Le Regioni disciplinano la procedura di verifica
preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro
competenza sulla base di quanto disposto dall'articolo 95 e
dai commi che precedono del presente articolo.
9. Alle finalita' di cui all'articolo 95 e dei commi
che precedono del presente articolo le Province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle competenze
previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di
attuazione.".
Per il riferimento al comma 3-bis dell'art. 42 del
citato decreto legislativo n. 163 del 2006 vedasi in Nota
precedente.
Per il riferimento al testo del comma 6 dell'art. 133
del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 vedasi in
nota precedente.
Per il riferimento al testo dei commi 19 e 20 dell'art.
153 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 vedasi
in nota precedente.
Per il riferimento al testo del comma 7-bis dell'art.
165 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 vedasi
in nota precedente.
Si riporta il testo degli articoli da 165 a 168 del
citato decreto legislativo n. 163 del 2006, nel testo
vigente prima della data di entrata in vigore della
presente legge di conversione:
"Art. 165.
Progetto preliminare. Procedura di valutazione di
impatto ambientale e localizzazione
1. I soggetti aggiudicatori trasmettono al Ministero,
entro il termine di sei mesi dall'approvazione del
programma, il progetto preliminare delle infrastrutture di
competenza. Ove sia necessario l'espletamento di procedure
di gara, il termine e' elevato a nove mesi. Le risorse
finanziarie occorrenti per la redazione del progetto
preliminare ed eventualmente non gia' disponibili, sono
assegnate dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, su richiesta del soggetto aggiudicatore, a
valere sulla quota dei fondi destinata alle attivita'
progettuali, nei limiti delle risorse disponibili, anche a
rimborso di somme gia' anticipate dalle regioni ai sensi
dell'articolo 163, comma 1.
2. Ove il soggetto aggiudicatore intenda sollecitare,
per la redazione del progetto preliminare, la proposta di
un promotore, ne da' immediata comunicazione al Ministero,
ai fini della pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo
175, comma 1.
3. Il progetto preliminare delle infrastrutture, oltre
a quanto previsto nell'allegato tecnico di cui all'allegato
XXI deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato
cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali
fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia;
deve inoltre indicare ed evidenziare anche le
caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i
limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi
compreso il limite di spesa per le eventuali opere e misure
compensative dell'impatto territoriale e sociale comunque
non superiori al cinque per cento dell'intero costo
dell'opera e deve includere le infrastrutture e opere
connesse, necessarie alla realizzazione; dalla percentuale
predetta sono esclusi gli oneri di mitigazione di impatto
ambientale individuati nell'ambito della procedura di VIA.
Ove, ai sensi delle disposizioni nazionali o regionali
vigenti, l'opera sia soggetta a valutazione di impatto
ambientale, il progetto preliminare e' corredato anche da
studio di impatto ambientale e reso pubblico secondo le
procedure previste dalla legge nazionale o regionale
applicabile. Ai fini dell'approvazione del progetto
preliminare non e' richiesta la comunicazione agli
interessati alle attivita' espropriative, di cui
all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327 ovvero altra comunicazione diversa da
quella effettuata per l'eventuale procedura di VIA, ai
sensi del presente articolo; ove non sia prevista la
procedura di VIA, il progetto preliminare e' comunque
depositato presso il competente ufficio della regione
interessata, ai fini della consultazione da parte del
pubblico, e del deposito si da' avviso sul sito internet
della regione e del soggetto aggiudicatore.
4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto
preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero
delle attivita' produttive e al Ministero per i beni e le
attivita' culturali, nonche' alle regioni o province
autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto e'
altresi' rimesso agli enti gestori delle interferenze ai
fini di cui all'articolo 166. Le amministrazioni
interessate rimettono le proprie valutazioni al Ministero
entro novanta giorni dalla ricezione del progetto
preliminare; le valutazioni delle amministrazioni
competenti in materia ambientale sono rese nel rispetto
delle previsioni della sezione II del presente capo. Nei
successivi sessanta giorni il Ministero, acquisito, nei
casi previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici o di altra commissione consultiva competente,
formula la propria proposta al CIPE, che si pronuncia nei
successivi trenta giorni. Ove non sia pervenuto nel termine
prescritto una o piu' delle valutazioni o pareri di cui
sopra, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
invita i soggetti medesimi a rendere la valutazione o
parere entro i successivi trenta giorni; in mancanza di
riscontro il Ministro formula la propria proposta al CIPE,
con eventuali prescrizioni.
5. Il progetto preliminare non e' sottoposto a
conferenza di servizi. Il progetto preliminare, istruito
secondo le previsioni del presente articolo, e' approvato
dal CIPE. Il CIPE decide a maggioranza, con il consenso, ai
fini della intesa sulla localizzazione, dei presidenti
delle regioni e province autonome interessate, che si
pronunciano, sentiti i comuni nel cui territorio si
realizza l'opera. La pronuncia deve intervenire nei termini
di cui al comma che precede, anche nel caso in cui i comuni
interessati non si siano tempestivamente espressi.
6. In caso di motivato dissenso delle regioni o
province autonome interessate si procede come segue:
a) per le infrastrutture di carattere interregionale o
internazionale, il progetto preliminare e' sottoposto alla
valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
alla cui attivita' istruttoria partecipano i rappresentanti
della regione o provincia autonoma interessata. A tale fine
il progetto e' rimesso a cura del Ministero al Consiglio
superiore dei lavori pubblici che, nei quarantacinque
giorni dalla ricezione, valuta i motivi del dissenso e
l'eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle
funzionalita' dell'opera, la regione o provincia autonoma
dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Il
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e'
rimesso dal Ministro al CIPE, che assume le proprie
motivate definitive determinazioni entro i successivi
trenta giorni. Ove anche in questa sede permanga il
dissenso della regione o provincia autonoma, alla
approvazione del progetto preliminare si provvede entro
sessanta giorni con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, e, per le infrastrutture di competenza di
altri Ministeri, di concerto con il Ministro delle
attivita' produttive o altro Ministro competente per
materia, sentita la commissione parlamentare per le
questioni regionali;
b) per le altre infrastrutture e insediamenti
produttivi, in caso di dissenso delle regioni o province
autonome interessate, si provvede, entro i successivi sei
mesi e a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa
tra il Ministero e la regione o provincia autonoma
interessata, ad una nuova valutazione del progetto
preliminare e della eventuale proposta alternativa che, nel
rispetto delle funzionalita' dell'opera, la regione o
provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto
del dissenso. Ove permanga il dissenso sul progetto
preliminare, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti propone al CIPE, d'intesa con la regione o
provincia autonoma interessata, la sospensione della
infrastruttura o insediamento produttivo, in attesa di
nuova valutazione in sede di aggiornamento del programma,
ovvero l'avvio della procedura prevista in caso di dissenso
sulle infrastrutture o insediamenti produttivi di carattere
interregionale o internazionale.
7. L'approvazione determina, ove necessario ai sensi
delle vigenti norme, l'accertamento della compatibilita'
ambientale dell'opera e perfeziona, ad ogni fine
urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato - regione sulla sua
localizzazione, comportando l'automatica variazione degli
strumenti urbanistici vigenti e adottati; gli immobili su
cui e' localizzata l'opera sono assoggettati al vincolo
preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327; il vincolo si intende apposto anche in mancanza di
espressa menzione; gli enti locali provvedono alle
occorrenti misure di salvaguardia delle aree impegnate e
delle relative eventuali fasce di rispetto e non possono
rilasciare, in assenza dell'attestazione di compatibilita'
tecnica da parte del soggetto aggiudicatore, permessi di
costruire, ne' altri titoli abilitativi nell'ambito del
corridoio individuato con l'approvazione del progetto ai
fini urbanistici e delle aree comunque impegnate dal
progetto stesso. A tale scopo, l'approvazione del progetto
preliminare e' resa pubblica mediante pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della regione (o nella Gazzetta
Ufficiale) ed e' comunicata agli enti locali interessati a
cura del soggetto aggiudicatore. Ai fini ambientali, si
applica l'articolo 183, comma 6.
8. Per tutte le infrastrutture, l'autorizzazione di cui
all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327, puo' essere estesa al compimento di
ricerche archeologiche, bonifica di ordigni bellici,
bonifica dei siti inquinati e puo' essere rilasciata dalla
autorita' espropriante ovvero dal concessionario delegato
alle attivita' espropriative, ai soggetti o alle societa'
incaricate della predetta attivita' anche prima della
redazione del progetto preliminare. Le ricerche
archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle
competenti soprintendenze, che curano la tempestiva
programmazione delle ricerche e il rispetto della medesima,
allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere.
9. Ove, ai fini della progettazione delle
infrastrutture, sia necessaria l'escavazione di cunicoli
esplorativi, l'autorizzazione alle attivita' relative, ivi
inclusa l'installazione dei cantieri e l'individuazione dei
siti di deposito, e' rilasciata dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il presidente
della regione o provincia autonoma interessata, ed ha gli
effetti dell'articolo 166, comma 5. In caso di mancata
intesa nei trenta giorni dalla richiesta l'autorizzazione
e' rimessa al CIPE, che si pronuncia nei successivi trenta
giorni, con le modalita' di cui ai commi 5 e 6. I risultati
dell'attivita' esplorativa, significativi a livello
ambientale, sono altresi' comunicati al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della
procedura di valutazione di impatto ambientale.
10. Prima dell'approvazione del progetto preliminare,
si segue la procedura preventiva di verifica dell'interesse
archeologico nei casi previsti dagli articoli 95 e 96,
salvo quanto disposto dall'articolo 40, comma 2,
dell'allegato tecnico di cui all'allegato XXI.
Art. 166.
Progetto definitivo. Pubblica utilita' dell'opera
1. Il progetto definitivo delle infrastrutture e'
integrato da una relazione del progettista attestante la
rispondenza al progetto preliminare e alle eventuali
prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso
con particolare riferimento alla compatibilita' ambientale
e alla localizzazione dell'opera. E' corredato inoltre
dalla definizione delle eventuali opere e misure
mitigatrici e compensative dell'impatto ambientale,
territoriale e sociale.
2. L'avvio del procedimento di dichiarazione di
pubblica utilita' e' comunicato dal soggetto aggiudicatore,
o per esso dal concessionario o contraente generale, ai
privati interessati alle attivita' espropriative ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni; la comunicazione e' effettuata con le stesse
forme previste per la partecipazione alla procedura di
valutazione di impatto ambientale dall'articolo 5 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto
1988, n. 377. Nel termine perentorio di sessanta giorni
dalla comunicazione di avvio del procedimento, i privati
interessati dalle attivita' espropriative possono
presentare osservazioni al soggetto aggiudicatore, che
dovra' valutarle per ogni conseguente determinazione. Le
disposizioni del presente comma derogano alle disposizioni
degli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
3. Il progetto definitivo e' rimesso da parte del
soggetto aggiudicatore, del concessionario o contraente
generale a ciascuna delle amministrazioni interessate dal
progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori
amministrazioni competenti a rilasciare permessi e
autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonche' ai gestori di
opere interferenti. Nel termine perentorio di novanta
giorni dal ricevimento del progetto le pubbliche
amministrazioni competenti e i gestori di opere
interferenti possono presentare motivate proposte di
adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto
definitivo o di varianti migliorative che non modificano la
localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere,
nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche
prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in
sede di progetto preliminare. Le proposte e richieste sono
acquisite dal Ministero a mezzo di apposita Conferenza di
servizi, convocata non prima di trenta giorni dal
ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati
e conclusa non oltre il termine di novanta giorni di cui al
presente comma.
4. La conferenza di servizi di cui al comma 3 ha
finalita' istruttoria e ad essa non si applicano le
previsioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, in materia
di conferenza di servizi. Nei novanta giorni successivi
alla conclusione della Conferenza di servizi il Ministero
valuta la compatibilita' delle proposte e richieste
pervenute entro il termine di cui al comma 3 da parte delle
pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere
interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel
progetto preliminare approvato e formula la propria
proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi,
approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il
progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di
pubblica utilita'.
5. L'approvazione del progetto definitivo, adottata con
il voto favorevole della maggioranza dei componenti il
CIPE, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e
parere comunque denominato e consente la realizzazione e,
per gli insediamenti produttivi strategici, l'esercizio di
tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nel
progetto approvato. In caso di dissenso della regione o
provincia autonoma, si provvede con le modalita' di cui
all'articolo 165, comma 6. Gli enti locali provvedono
all'adeguamento definitivo degli elaborati urbanistici di
competenza ed hanno facolta' di chiedere al soggetto
aggiudicatore o al concessionario o contraente generale di
porre a disposizione gli elaborati a tale fine necessari.
Art. 167.
Norme generali sulla procedura di approvazione dei
progetti
1. Le procedure di istruttoria e approvazione dei
progetti sono completate nei tempi previsti dal presente
capo salvo che non siano interrotte o sospese su istanza
del soggetto aggiudicatore; anche nell'ipotesi di piu'
sospensioni, il termine complessivo di sospensione non puo'
superare i novanta giorni, trascorsi i quali le procedure
di istruttoria e approvazione riprendono il loro corso.
2. Ove il progetto sia incompleto, carente o
contraddittorio, le amministrazioni competenti propongono
al Ministero, nei termini e modi previsti dal presente
capo, le prescrizioni per la corretta successiva
integrazione. Ove cio' non sia possibile per l'assenza
degli elementi progettuali prescritti dall'allegato tecnico
recato dall'allegato XXI, le amministrazioni competenti
concludono l'istruttoria, negli stessi termini e modi, con
la richiesta di rinvio del progetto a nuova istruttoria e
l'indicazione delle condizioni per la ripresentazione dello
stesso. Il CIPE, su proposta del Ministero, valuta la
rilevanza delle carenze e, ove necessario, dispone la
chiusura della procedura e il rinvio del progetto al
soggetto aggiudicatore. Restano fermi i commi 1 e 2
dell'articolo 185 in merito alla richiesta di integrazioni
da parte della commissione speciale VIA.
3. Il progetto preliminare delle infrastrutture e'
istruito e approvato a norma dell'articolo 165 ai fini
della intesa sulla localizzazione dell'opera e, ove
previsto, della valutazione di impatto ambientale; ogni
altra autorizzazione, approvazione e parere, comunque
denominato, e' rilasciato sul progetto definitivo
dell'opera ai sensi dell'articolo 166.
4. Le regioni, le province autonome, gli enti locali e
gli altri soggetti pubblici e privati possono partecipare
alle eventuali procedure di valutazione di impatto
ambientale nazionale, rimettendo le proprie valutazioni e
osservazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio ai sensi dell'articolo 183, comma 4; resta fermo
l'articolo 184, comma 2. Le valutazioni in materia
ambientale di competenza regionale sono emesse e trasmesse
al Ministero ai sensi degli articoli 165, 166 e 181, in
applicazione delle specifiche normative regionali, in
quanto compatibili con le previsioni del presente capo e
salvo quanto previsto all'articolo 161, comma 1. Il parere
istruttorio sul progetto preliminare ai fini urbanistici ed
edilizi e' reso dalle sole regioni o province autonome,
sentiti i comuni interessati, ai sensi dell'articolo 165.
Il parere istruttorio sul progetto definitivo e' reso dai
singoli soggetti competenti con le modalita' dell'articolo
166, e seguenti; le province partecipano al procedimento
secondo le competenze loro attribuite.
5. Il soggetto aggiudicatore ha facolta' di avviare la
procedura di localizzazione dell'opera e di valutazione di
impatto ambientale sulla scorta del progetto definitivo,
anche indipendentemente dalla redazione e dalla
approvazione del progetto preliminare; in tal caso il
progetto definitivo e' istruito e approvato, anche ai
predetti fini, con le modalita' e nei tempi previsti
dall'articolo 166. I Presidenti delle regioni e province
autonome interessate si pronunciano, sentiti i Comuni nel
cui territorio si realizza l'opera. Il progetto definitivo
e' integrato dagli elementi previsti per il progetto
preliminare. L'approvazione del progetto comporta
l'apposizione del vincolo espropriativo e la contestuale
dichiarazione di pubblica utilita'.
6. Le varianti alla localizzazione dell'opera
originariamente risultante dal progetto del soggetto
aggiudicatore possono essere disposte dal CIPE, con la
procedura di cui all'articolo 165, comma 5, e 166, mediante
nuova rappresentazione grafica ovvero mediante una
prescrizione descrittiva di carattere normativo. Ove
necessario, il CIPE, su proposta del Ministro per i beni e
le attivita' culturali, prescrive che nella successiva fase
progettuale si dia corso alla verifica preventiva
dell'interesse archeologico di cui agli articoli 95 e 96 e
all'allegato XXI. A tal fine la proposta di variante,
comunque formulata, e' tempestivamente trasmessa, prima
dell'approvazione del CIPE, al Ministero per i beni e le
attivita' culturali.
7. Ove il CIPE disponga una variazione di
localizzazione dell'opera in ordine alla quale non siano
state acquisite le valutazioni della competente commissione
VIA o della regione competente in materia di VIA, e il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o il
Presidente della regione competente in materia di VIA
ritenga la variante stessa di rilevante impatto ambientale,
il CIPE, su conforme richiesta del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio o del Presidente della regione
competente, ovvero del Ministro per i beni e le attivita'
culturali in caso di aree tutelate ai sensi del codice dei
beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dispone l'aggiornamento
dello studio di impatto ambientale e la rinnovazione della
procedura di VIA sulla parte di opera la cui localizzazione
sia variata e per le implicazioni progettuali conseguenti
anche relative all'intera opera. La procedura di VIA e'
compiuta in sede di approvazione del progetto definitivo,
salva la facolta' del soggetto aggiudicatore di chiedere la
reiterazione della procedura, in sede di progetto
preliminare, con successiva verifica sul progetto
definitivo ai sensi dell'articolo 185, comma 4. Resta fermo
il disposto di cui all'articolo 185, comma 5.
8. In alternativa all'invio su supporto cartaceo, il
soggetto aggiudicatore ha facolta' di provvedere alla
trasmissione del progetto e degli elaborati necessari alla
approvazione dello stesso, muniti di firma digitale, su
supporto informatico non modificabile. Le amministrazioni
competenti alla istruttoria e gli enti gestori delle reti e
opere in qualsiasi modo interferenti che non dispongono di
adeguati mezzi di gestione del supporto informatico possono
richiedere l'invio di una o piu' copie cartacee; i relativi
tempi di istruttoria decorrono dal ricevimento del progetto
in forma cartacea ove richiesta.
9. In caso di motivato dissenso delle regioni e
province autonome interessate sul progetto definitivo di
cui ai commi 5 e 7 del presente articolo si procede ai
sensi dell'articolo 165, comma 6.
10. Sul progetto di monitoraggio ambientale,
costituente parte eventuale del progetto definitivo ai
sensi dell'allegato tecnico, le regioni possono esprimersi
sentiti i comuni e le province interessati, nel termine di
novanta giorni di cui all'articolo 166.
Art. 168.
Conferenza di servizi e approvazione del progetto
definitivo
1. La conferenza di servizi di cui all'articolo 166 e'
convocata e presieduta dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, o suo delegato, ovvero dal capo della
struttura tecnica di missione. La segreteria della
conferenza e' demandata alla struttura tecnica di missione
di cui all'articolo 163, di seguito denominata: «struttura
tecnica».
2. L'avviso di convocazione e' inviato, anche per
telefax o posta elettronica, almeno quindici giorni prima
della data della riunione, ai soggetti pubblici e privati
competenti alla partecipazione al procedimento secondo le
competenze previste dalle leggi ordinarie vigenti. A tale
fine, il soggetto aggiudicatore rimette alla struttura
tecnica la lista dei soggetti competenti e la data di
ricezione, da parte degli stessi, del progetto definitivo,
nonche' una relazione illustrativa delle autorizzazioni
necessarie, recante l'indicazione delle normative di
riferimento e il rapporto tra le autorizzazioni individuate
e le parti del progetto dalle stesse interessate; la stessa
relazione indica i soggetti da invitare alla conferenza di
servizi in quanto gestori delle interferenze rilevate o
previste. Ove necessario, nell'ambito della conferenza
possono tenersi piu' riunioni preparatorie e istruttorie,
anche con soggetti diversi in relazione all'avanzamento e
all'ambito delle singole attivita' istruttorie e possono
essere costituiti gruppi ristretti di lavoro. In ogni caso,
ogni singolo soggetto partecipante alla conferenza deve
comunicare le proprie eventuali proposte motivate di
prescrizioni o varianti, compatibili con la localizzazione
qualora gia' approvata in sede di progetto preliminare,
entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di
ricezione del progetto definitivo. Le proposte possono
essere avanzate nelle riunioni di conferenza, con
dichiarazione a verbale, ovvero con atto scritto depositato
entro il predetto termine presso la segreteria della
conferenza. Le proposte tardivamente pervenute non sono
prese in esame ai fini della approvazione del progetto da
parte del CIPE.
3. La convocazione della conferenza e' resa nota ai
terzi con avviso pubblicato, a seguito della convocazione
della conferenza, sul sito internet del Ministero e delle
regioni interessate secondo le procedure e le modalita' di
cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile
2001, n. 20, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del
2 maggio 2001. Eventuali soggetti competenti al rilascio di
permessi e autorizzazioni comunque denominati, cui non sia
pervenuto il progetto definitivo dell'opera, segnalano tale
omissione entro il termine di quindici giorni dalla data di
ricevimento dell'invito alla conferenza, o in caso di
esclusione da invito o avviso di avvio del procedimento,
nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione
della convocazione della conferenza sui sopraccitati siti
internet. Qualora il responsabile del procedimento,
verificata la fondatezza dell'istanza, accolga la richiesta
di partecipazione, il soggetto aggiudicatore trasmette il
progetto definitivo all'interessato e comunica alla
struttura tecnica di missione la data dell'avvenuta
consegna. I soggetti privati che non siano gestori di reti
e opere interferenti o soggetti aggiudicatori delle
infrastrutture non intervengono alla conferenza. I
concessionari e i contraenti generali possono partecipare
alla conferenza con funzione di supporto alle attivita'
istruttorie.
4. Il procedimento si chiude alla scadenza del
novantesimo giorno dalla data di ricezione del progetto
definitivo da parte di tutti i soggetti invitati alla
conferenza competenti al rilascio di permessi e
autorizzazioni comunque denominati. Sono comunque prese in
esame le proposte pervenute prima della scadenza predetta.
Il documento conclusivo della conferenza, sottoscritto dal
presidente e dall'incaricato delle funzioni di segretario
della stessa, elenca tutte le proposte pervenute e i
soggetti invitati che non hanno presentato tempestiva
proposta. Per l'eventuale procedura di VIA restano fermi i
diversi termini di cui alla sezione II.
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
formula al CIPE a mezzo della struttura tecnica la proposta
di approvazione o rinvio del progetto a nuova istruttoria,
tenendo conto di tutte le proposte di prescrizioni o
varianti acquisite agli atti. Il CIPE, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva o
rinvia a nuova istruttoria il progetto, accogliendo le
proposte di prescrizioni e varianti compatibili con la
localizzazione, le caratteristiche tecniche e funzionali e
i limiti di spesa individuati nel progetto preliminare
laddove gia' approvato.
6. Ove risulti, dopo la chiusura della conferenza, la
mancata partecipazione al procedimento di un soggetto
competente e non invitato, allo stesso e' immediatamente
rimesso il progetto definitivo con facolta' di comunicare
al Ministero la propria eventuale proposta entro il
successivo termine perentorio di novanta giorni; la
proposta e' comunicata al CIPE per la eventuale
integrazione del provvedimento di approvazione. In casi di
particolare gravita', il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti ovvero il Presidente della regione
interessata ai lavori possono chiedere al CIPE la
sospensione totale o parziale dei lavori, nelle more della
integrazione del provvedimento di approvazione.".
Per il riferimento al testo del comma 4-bis
dell'articolo 166 del citato decreto legislativo n. 163 del
2006 vedasi in nota precedente.
Si riporta il testo del comma 33 dell'art. 3 del citato
decreto legislativo n. 163 del 2006:
"33. L'espressione «stazione appaltante» (...)
comprende le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri
soggetti di cui all'articolo 32.".
Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa):
"5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente
acquisisce direttamente informazioni relative a stati,
qualita' personali e fatti presso l'amministrazione
competente per la loro certificazione, il rilascio e
l'acquisizione del certificato non sono necessari e le
suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con
qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro
fonte di provenienza.".
Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni
criminali di tipo mafioso, anche straniere):
"10. 1. Le persone alle quali sia stata applicata con
provvedimento definitivo una misura di prevenzione non
possono ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse
inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche'
siano richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione, nonche' di costruzione e
gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e
concessioni di servizi pubblici;
d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori
di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica
amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei
registri della camera di commercio per l'esercizio del
commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari
astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto
autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo
svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque
denominati;
f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre
erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi
o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o
delle Comunita' europee, per lo svolgimento di attivita'
imprenditoriali.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della
misura di prevenzione determina la decadenza di diritto
dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni,
abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonche' il
divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo
fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi
riguardanti la pubblica amministrazione e relativi
subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli
a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le
autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le
iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il
tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita',
puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi
1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle
erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai
medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere
in qualunque momento revocato dal giudice procedente e
perde efficacia se non e' confermato con il decreto che
applica la misura di prevenzione.
4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze
previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di
chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di
prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni,
societa' e consorzi di cui la persona sottoposta a misura
di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi
modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono
efficaci per un periodo di cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad
eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed
esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1
le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo
possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per
effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di
sostentamento all'interessato e alla famiglia.
5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo,
attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia'
disposti, ovvero di contratti derivati da altri gia'
stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le
autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le
abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non
possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo'
essere consentita a favore di persone nei cui confronti e'
in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data
preventiva comunicazione al giudice competente, il quale
puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le
sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i
relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo
non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica
amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
5-bis.1. Dal termine stabilito per la presentazione
delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle
operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di
provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza, ai sensi della presente
legge, e' fatto divieto di svolgere le attivita' di
propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956,
n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati
partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.
5-bis.2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato, il contravventore al divieto di cui al comma 5-bis.1
e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa
pena si applica al candidato che, avendo diretta conoscenza
della condizione di sottoposto in via definitiva alla
misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza,
richiede al medesimo di svolgere le attivita' di propaganda
elettorale previste dal citato comma 5-bis.1 e se ne avvale
concretamente. L'esistenza del fatto deve risultare anche
da prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto
sottoposto alla misura di prevenzione.
5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano
anche nei confronti delle persone condannate con sentenza
definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale."
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 46 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000:
"1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche
contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e
prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i
seguenti stati, qualita' personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con
l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita
I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche
o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali
di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato
contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato."
Si riporta il testo dell'art. 71 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000:
"71. Modalita' dei controlli.
1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad
effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i
casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicita' delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di
certificazione sono effettuati dall'amministrazione
procedente con le modalita' di cui all'articolo 43
consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione
certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche
attraverso strumenti informatici o telematici, conferma
scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le
risultanze dei registri da questa custoditi.
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e
47 presentino delle irregolarita' o delle omissioni
rilevabili d'ufficio, non costituenti falsita', il
funzionario competente a ricevere la documentazione da'
notizia all'interessato di tale irregolarita'. Questi e'
tenuto alla regolarizzazione o al completamento della
dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni
sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui
all'articolo 2, l'amministrazione competente per il
rilascio della relativa certificazione, previa definizione
di appositi accordi, e' tenuta a fornire, su richiesta del
soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante,
conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti
informatici o telematici, della corrispondenza di quanto
dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207
(Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 2 Disposizioni relative a infrastrutture
strategiche e insediamenti produttivi
1. Le disposizioni della parte II, titolo IV(modalita'
tecniche e procedurali per la qualificazione dei contraenti
generali) del presente regolamento si applicano unicamente
ai contratti disciplinati dalla parte II, titolo III, capo
IV, del codice. Ai predetti contratti si applicano
altresi', in quanto non derogate dalla disciplina dettata
nella parte II, titolo III, capo IV, del codice, le
disposizioni del presente regolamento:
a) della parte I(disposizioni comuni);
b) della parte II, titolo I(organi del procedimento e
programmazione);
b-bis) dell' articolo 14, intendendosi il richiamo ivi
contenuto agli articoli 21 e 22, riferito rispettivamente
agli articoli 5 e 6 dell'allegato XXI al codice;
c) dell'articolo 48, comma 3;
d) della parte II, titolo III(sistema di qualificazione
e requisiti per gli esecutori di lavori);
e) della parte II, titolo V(sistemi di realizzazione e
selezione delle offerte);
f) della parte II, titolo VI(garanzie e sistema di
garanzia globale);
g) della parte II, titolo VII(il contratto);
h) della parte II, titolo XI(lavori riguardanti i beni
del patrimonio culturale);
i) della parte III(contratti pubblici relativi ai
servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei
settori ordinari);
l) della parte VII(disposizioni transitorie e
abrogazioni).".
Si riporta il testo dell'art. 16 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 16 Quadri economici
1. I quadri economici degli interventi sono predisposti
con progressivo approfondimento in rapporto al livello di
progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie
variazioni in relazione alla specifica tipologia e
categoria dell'intervento stesso e prevedono la seguente
articolazione del costo complessivo:
a.1) lavori a misura, a corpo, in economia;
a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso
d'asta;
b) somme a disposizione della stazione appaltante per:
1 - lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi
dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;
2 - rilievi, accertamenti e indagini;
3 - allacciamenti ai pubblici servizi;
4 - imprevisti;
5 - acquisizione aree o immobili e pertinenti
indennizzi;
6 - accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e
4, del codice;
7 - spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma
7-bis, del codice, spese tecniche relative alla
progettazione, alle necessarie attivita' preliminari, al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
all'assistenza giornaliera e contabilita', l'importo
relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del
codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che
dovranno essere svolte dal personale dipendente;
8 - spese per attivita' tecnico-amministrative connesse
alla progettazione, di supporto al responsabile del
procedimento, e di verifica e validazione;
9 - eventuali spese per commissioni giudicatrici;
10 - spese per pubblicita' e, ove previsto, per opere
artistiche;
11 - spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto,
collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici;
12 - I.V.A., eventuali altre imposte e contributi
dovuti per legge.
2. ".
Si riporta il testo dell'art. 47 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 47 Verifica attraverso strutture tecniche della
stazione appaltante
1. La stazione appaltante provvede all'attivita' di
verifica della progettazione attraverso strutture e
personale tecnico della propria amministrazione, ovvero
attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di
cui puo' avvalersi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del
codice.
2. Le strutture di cui al comma 1, che possono svolgere
l'attivita' di verifica dei progetti, sono:
a) per lavori di importo pari o superiore a 20 milioni
di euro, l'unita' tecnica della stazione appaltante
accreditata, ai sensi della norma europea UNI CEI EN
ISO/IEC 17020, quale Organismo di ispezione di tipo B;
b) per lavori di importo inferiore a 20 milioni di
euro:
1) l'unita' tecnica di cui alla lettera a);
2) gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti
ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni;
3) gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti,
dotate di un sistema interno di controllo di qualita', ove
il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
c) per lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro
per opere puntuali e inferiore alla soglia di cui
all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, per opere
a rete, il responsabile del procedimento, sempreche' non
abbia svolto le funzioni di progettista, ovvero gli uffici
tecnici della stazione appaltante anche non dotati di un
sistema interno di controllo di qualita'.
3. Per sistema interno di controllo di qualita', ai
fini di cui al comma 2, si intende:
a) per l'attivita' di verifica di progetti relativi a
lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui
all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, un
sistema coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO
9001;
b) per l'attivita' di verifica di progetti relativi a
lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo
28, comma 1, lettera c), del codice, un sistema di
controllo, formalizzato attraverso procedure operative e
manuali d'uso.
4. Ferme restando le competenze del Ministero dello
sviluppo economico in materia di vigilanza sugli organismi
di accreditamento, le unita' tecniche delle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si accreditano
tramite il Servizio tecnico centrale del Consiglio
superiore dei lavori pubblici quali organismi di ispezione
di tipo B ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC
17020; il Servizio tecnico centrale provvede altresi' ad
accertare per le unita' tecniche delle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la coerenza dei
sistemi interni di controllo della qualita' con i requisiti
delle norma UNI EN ISO 9001.
5. Per le finalita' di cui al comma 4, le
amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi del
Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei
lavori pubblici. Per gli stessi soggetti, che non si
avvalgono del Servizio tecnico centrale del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, l'accreditamento
dell'Organismo di ispezione di tipo B e l'accertamento del
sistema di controllo interno di qualita', coerente con i
requisiti della norma UNI EN ISO 9001, sono rilasciati
rispettivamente, da enti partecipanti all'European
cooperation for accreditation (EA) e da Organismi di
certificazione accreditati da enti partecipanti
all'European cooperation for accreditation (EA).".
Si riporta il testo dell'art. 48 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 48 Verifica attraverso strutture tecniche esterne
alla stazione appaltante
1. Nei casi di inesistenza delle condizioni di cui
all'articolo 47, comma 1, nonche' nei casi di carenza di
organico, accertata ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del
codice, la stazione appaltante, per il tramite del
responsabile del procedimento, affida l'appalto di servizi
avente ad oggetto la verifica della progettazione, ai
seguenti soggetti:
a) per verifiche di progetti relativi a lavori di
importo pari o superiore a 20 milioni di euro, ad Organismi
di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati ai sensi
della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da enti
partecipanti all'European cooperation for accreditation
(EA) secondo le disposizioni previste dal decreto di cui
all'articolo 46, comma 2. I predetti Organismi devono
garantire l'assoluta separazione, sul piano tecnico,
procedurale, amministrativo e finanziario, tra le attivita'
ispettive ed altre attivita' con queste potenzialmente
conflittuali. Tali Organismi devono aver costituito al
proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata
all'attivita' di verifica dei progetti, in cui sia
accertata mediante l'accreditamento, l'applicazione di
procedure che ne garantiscano l'indipendenza e
l'imparzialita'; i predetti Organismi devono altresi'
dimostrare, in relazione alla progettazione dell'intervento
da verificare, di non essere nelle situazioni di
incompatibilita' di cui all'articolo 50, comma 4, e di non
avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni,
rapporti di natura professionale e commerciale con i
soggetti coinvolti nella progettazione in caso di
progettazione affidata a professionisti esterni. I predetti
Organismi di ispezione devono altresi' impegnarsi, al
momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere
rapporti di natura professionale e commerciale con i
soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della
verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla
conclusione dell'incarico;
b) per verifiche di progetti relativi a lavori di
importo inferiore a 20 milioni di euro:
1) ai soggetti di cui alla lettera precedente e con le
predette limitazioni;
2) ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere
d), e), f), f-bis, g) e h), del codice che devono disporre
di un sistema interno di controllo di qualita', dimostrato
attraverso il possesso della certificazione di conformita'
alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata da Organismi di
certificazione accreditati da enti partecipanti
all'European cooperation for accreditation (EA); tale
certificazione e' emessa secondo le disposizioni previste
dal decreto di cui all'articolo 46, comma 2, in termini
tali da garantire l'assoluta separazione sul piano tecnico
e procedurale tra le attivita' ispettive ed altre attivita'
con queste potenzialmente conflittuali. Tali soggetti
devono aver costituito al proprio interno una struttura
tecnica autonoma dedicata all'attivita' di verifica dei
progetti, in cui sia accertata mediante la certificazione,
l'applicazione di procedure che ne garantiscano
indipendenza ed imparzialita'; i predetti soggetti devono
altresi' dimostrare, in relazione alla progettazione del
singolo intervento da verificare, di non essere nelle
situazioni di incompatibilita' di cui all'articolo 50,
comma 4, e di non avere in corso e di non avere avuto negli
ultimi tre anni rapporti di natura professionale e
commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione in
caso di progettazione affidata a professionisti esterni. I
soggetti devono altresi' impegnarsi, al momento
dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere rapporti
di natura professionale e commerciale con i soggetti
coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i
tre anni successivi decorrenti dalla conclusione
dell'incarico. Il Servizio tecnico centrale del Consiglio
superiore dei lavori pubblici puo' accertare, con controlli
a campione, l'effettiva coerenza del sistema interno di
controllo di qualita' con i requisiti della norma UNI EN
ISO 9001.
2. Per verifiche di progetti relativi a lavori di
importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro per opere
puntuali ed inferiore alla soglia di cui all'articolo 28,
comma 1, lettera c), del codice per opere a rete, i
soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e),
f), f-bis, g) e h), del codice sono esentati dal possesso
della certificazione di conformita' alla norma UNI EN ISO
9001.
3. Il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore
dei lavori pubblici puo' accreditare gli Organismi di
ispezione di tipo A e di tipo C ai sensi della norma
europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e accertare per i soggetti
di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis,
g) e h), del codice il possesso di un sistema unitario di
controllo di qualita' coerente con i requisiti della norma
UNI EN ISO 9001. Le disposizioni del presente comma si
applicano anche alla verifica, attraverso strutture esterne
previste dall'articolo 29, dell'allegato XXI, al codice.
4. Gli organismi e i soggetti di cui al comma 1 devono
dimostrare di essere in possesso dei requisiti minimi di
partecipazione alla gara per l'affidamento dei servizi
aventi ad oggetto la verifica, individuati dalla stazione
appaltante come previsto all'articolo 50.".
Si riporta il testo dell'art. 92 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 92 Requisiti del concorrente singolo e di quelli
riuniti
1. Il concorrente singolo puo' partecipare alla gara
qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari
e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente
per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei
requisiti relativi alla categoria prevalente e alle
categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti
relativi alle categorie scorporabili non posseduti
dall'impresa devono da questa essere posseduti con
riferimento alla categoria prevalente.
2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo
34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui
all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice, ed i
soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del
codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione
economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel
bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da
una impresa consorziata nella misura minima del quaranta
per cento dell'importo dei lavori; la restante percentuale
e' posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre
imprese consorziate ciascuna nella misura minima del dieci
per cento dell'importo dei lavori. I lavori sono eseguiti
dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella
percentuale corrispondente alle quote di partecipazione,
nel rispetto delle percentuali minime di cui al presente
comma. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la
mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i
requisiti in misura percentuale superiore rispetto a
ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica
gara.
3. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo
34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui
all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice, ed i
soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del
codice, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione
economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti
dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle
categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti
previsti per l'importo dei lavori della categoria che
intende assumere e nella misura indicata per l'impresa
singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili
non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria
con riferimento alla categoria prevalente.
4. Per i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1,
lettera f-bis), del codice, si applicano i commi 1, 2 e 3
rispettivamente nel caso di concorrente singolo, di
raggruppamento di tipo orizzontale e di raggruppamento di
tipo verticale.
5. Se il singolo concorrente o i concorrenti che
intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i
requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare
altre imprese qualificate anche per categorie ed importi
diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i
lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per
cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare
complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia
almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa
affidati.
6. I requisiti per i progettisti previsti dal bando ai
sensi dell'articolo 53, comma 3, del codic e devono essere
posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola
esecuzione, attraverso un progettista associato o indicato
in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i
soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e),
f), f-bis, g) e h), del codice, e sono costituiti in
rapporto all'ammontare delle spese di progettazione:
a) dai requisiti indicati all'articolo 263 qualora
l'importo delle spese di progettazione sia pari o superiore
a 100.000 euro;
b) dai requisiti indicati all'articolo 267, qualora
l'importo delle spese di progettazione sia inferiore a
100.000 euro.
Le imprese attestate per prestazioni di progettazione e
costruzione devono possedere i requisiti di cui alla
lettera a) ovvero alla lettera b) attraverso l'associazione
o l'indicazione in sede di offerta di un progettista scelto
tra i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d),
e), f), f-bis), g) e h), del codice, laddove i predetti
requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff
di progettazione.
7. In riferimento all'articolo 37, comma 11, del
codice, ai fini della partecipazione alla gara, il
concorrente, singolo o riunito in raggruppamento, che non
possiede la qualificazione in ciascuna delle categorie di
cui all'articolo 107, comma 2, per l'intero importo
richiesto dal bando di gara o dalla lettera di invito, deve
possedere i requisiti mancanti relativi a ciascuna delle
predette categorie di cui all'articolo 107, comma 2, e
oggetto di subappalto, con riferimento alla categoria
prevalente. Resta fermo il limite massimo di
subappaltabilita' nella misura del trenta per cento fissata
dall'articolo 170, comma 1, per ciascuna categoria
specialistica prevista dal bando di gara o dalla lettera di
invito. Il bando di gara, l'avviso di gara o la lettera di
invito, ove prevedano lavorazioni relative ad una o piu'
categorie di cui all'articolo 107, comma 2, di importo non
superiore ai 150.000 euro e singolarmente superiore al
quindici per cento ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del
codice indicano per ciascuna di esse i requisiti di
qualificazione ai sensi dell'articolo 90.
8. Le imprese qualificate nella I e nella II
classifica, non in possesso, ai sensi dell'articolo 63,
comma 1, della certificazione del sistema di qualita'
aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN
ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo
o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di
contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo
un'attestazione per classifiche superiori.".
Si riporta il testo dell'art. 66 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 66 Partecipazioni azionarie
1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere
b) e ff), i soggetti indicati agli articoli 34,
limitatamente ai soggetti ammessi a partecipare alle
procedure per l'affidamento dei contratti pubblici relativi
a lavori, e 90, comma 1, del codice, nonche' le regioni e
le province autonome non possono possedere, a qualsiasi
titolo, direttamente o indirettamente, una partecipazione
al capitale di una SOA.
2. Le associazioni nazionali di categoria che hanno
sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i
dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto, e
le associazioni nazionali rappresentative delle stazioni
appaltanti possono possedere azioni di una SOA nel limite
massimo complessivo del venti per cento del capitale
sociale, ed ognuna delle associazioni nella misura massima
del dieci per cento. Al fine di garantire il principio
dell'uguale partecipazione delle parti interessate alla
qualificazione, la partecipazione al capitale da parte
delle predette associazioni di categoria e' ammessa qualora
nella medesima SOA vi sia partecipazione in uguale misura
da parte di associazione di stazioni appaltanti e
viceversa.
3. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o
cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione
azionaria in una SOA, deve manifestare tale intenzione alla
SOA stessa, allegando la documentazione richiesta al fine
del rilascio del nulla osta da parte dell'Autorita'. La
SOA, valutata l'esistenza dei presupposti di legittimita'
dell'operazione di cessione azionaria, invia all'Autorita'
la richiesta di nulla osta al trasferimento azionario. La
richiesta di nulla osta e' necessaria anche per i
trasferimenti azionari all'interno della compagine sociale
esistente. Si intendono acquisite o cedute indirettamente
le partecipazioni azionarie trasferite tramite societa'
controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile,
societa' fiduciarie, o comunque tramite interposta persona.
4. L'Autorita', entro sessanta giorni dalla
comunicazione, puo' vietare il trasferimento della
partecipazione quando essa puo' influire sulla correttezza
della gestione della SOA o puo' compromettere il requisito
dell'indipendenza a norma dell'articolo 64, comma 4; il
decorso del termine senza che l'Autorita' adotti alcun
provvedimento equivale a nulla osta all'operazione. In caso
di richieste istruttorie il termine rimane sospeso per una
sola volta fino al relativo adempimento. Il nulla osta si
considera decaduto se le SOA non trasmettono copia del
libro soci aggiornato ovvero la richiesta avanzata dal
socio acquirente o alienante dell'iscrizione nel libro soci
dell'avvenuta cessione di azioni, entro il termine di
novanta giorni decorrenti dalla data di comunicazione del
nulla osta ovvero, in caso di mancanza di nulla osta
espresso, decorrenti dalla data di formazione del
silenzio-assenso.
5. Il trasferimento della partecipazione, una volta
avvenuto, e' comunicato all'Autorita' e alla SOA entro
quindici giorni.
6. L'Autorita' puo' negare l'autorizzazione alla
partecipazione azionaria della SOA, nei confronti dei
soggetti diversi dal comma 1, allorche' il soggetto
titolare della partecipazione possa influire sulla corretta
gestione delle SOA o compromettere il requisito di
indipendenza.".
Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 267 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del
2010, come modificato dalla presente legge:
"10. I servizi di cui all'articolo 252 il cui
corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo
quanto stabilito dall'articolo 262, sia inferiore a 20.000
euro possono essere affidati secondo quanto previsto
dall'articolo 125, comma 11, del codice, nel rispetto
dell'articolo 125, comma 10, primo periodo, del codice
medesimo." .
Si riporta il testo dell'art. 357 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 357 Norme transitorie
1. Le disposizioni della parte II, titolo I (organi del
procedimento e programmazione) sono di immediata
applicazione anche ai rapporti in corso di esecuzione alla
data di entrata in vigore del regolamento.
2. Le disposizioni della parte II, titolo II, capo I
(progettazione), non si applicano alle progettazioni i cui
bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati
precedentemente alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, nonche', in caso di affidamento di
progettazioni senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle
progettazioni in cui, alla data di entrata in vigore del
presente regolamento, siano gia' stati inviati gli inviti a
presentare le offerte. Alle suddette progettazioni
continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel
titolo III, capo II, sezione I, II, III e IV, del decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
Per le progettazioni in corso e per quelle bandite prima
della data di entrata in vigore del regolamento, le
stazioni appaltanti hanno facolta' di adeguare il progetto
in conformita' delle disposizioni della parte II, titolo
II, capo I(progettazione).
3. Le disposizioni della parte II, titolo II, capo
II(verifica del progetto) non si applicano alle opere per
le quali sia gia' stato approvato, alla data di entrata in
vigore del regolamento, il progetto da porre a base di
gara. Alle suddette opere continuano ad applicarsi le
disposizioni contenute negli articoli 46, 47, 48 e 49 del
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554.
4. Le disposizioni della parte II, titolo V (sistemi di
realizzazione dei lavori e selezione delle offerte), titolo
VI, capo I (garanzie), titolo VII (il contratto), non si
applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si
indice una gara siano pubblicati precedentemente alla data
di entrata in vigore del presente regolamento, nonche', in
caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai
contratti in cui, alla data di entrata in vigore del
presente regolamento, siano gia' stati inviati gli inviti a
presentare le offerte. Ai suddetti contratti continuano ad
applicarsi le disposizioni contenute nei titoli V, VII e
VIII, del decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554.
5. Le disposizioni della parte II, titolo VI, capo II
(sistema di garanzia globale), si applicano ai contratti i
cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano
pubblicati a decorrere da un anno successivo alla data di
entrata in vigore del presente regolamento, nonche', in
caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai
contratti in cui gli inviti a presentare le offerte siano
inviati a decorrere da un anno successivo alla data di
entrata in vigore del presente regolamento.
6. Le disposizioni della parte II, titolo VIII
(esecuzione dei lavori), titolo IX (contabilita' dei
lavori), titolo X (collaudo dei lavori), non si applicano
all'esecuzione, contabilita' e collaudo dei lavori per i
quali, alla data di entrata in vigore del regolamento,
siano gia' stati stipulati i relativi contratti. Ai
suddetti contratti continuano ad applicarsi le disposizioni
contenute nei titoli IX, XI e XII, del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Resta
ferma la validita' dei contratti gia' stipulati e da
stipulare, per la cui esecuzione e' prevista nel bando o
nell'avviso di gara ovvero nella lettera di invito la
qualificazione in una o piu' categorie previste dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34."
7. Le disposizioni della parte II, titolo XI (lavori
riguardanti i beni del patrimonio culturale), con
esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 247, non
si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si
indice una gara siano pubblicati precedentemente alla data
di entrata in vigore del presente regolamento, nonche', in
caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai
contratti in cui, alla data di entrata in vigore del
presente regolamento, siano gia' stati inviati gli inviti a
presentare le offerte. Ai suddetti contratti continuano ad
applicarsi le disposizioni contenute nel titolo XIII del
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554. Le disposizioni di cui all'articolo 247 riguardanti
la verifica dei progetti dei beni del patrimonio culturale
non si applicano alle opere per le quali sia gia' stato
approvato, alla data di entrata in vigore del regolamento,
il progetto da porre a base di gara. Alle suddette opere
continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli
articoli 46, 47, 48 e 49 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
8. In relazione alla parte II, titolo XI, fino alla
data di entrata in vigore della disciplina regolamentare di
cui al comma 3 dell'articolo 201 del codice, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 3
agosto 2000, n. 294, come modificato dal decreto
ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420.
9. Le disposizioni della parte III(contratti pubblici
relativi a servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria nei settori ordinari) non si applicano ai
contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara
siano pubblicati precedentemente alla data di entrata in
vigore del presente regolamento, nonche', in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai
contratti in cui, alla data di entrata in vigore del
presente regolamento, siano gia' stati inviati gli inviti a
presentare le offerte. Alle suddette procedure continuano
ad applicarsi le disposizioni contenute nel titolo IV e
negli articoli 105 e 106, del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
10. Le disposizioni della parte IV (contratti pubblici
relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari)
e parte V (contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture nei settori speciali) si applicano ai contratti i
cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano
pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore
del presente regolamento, nonche', in caso di contratti
senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui,
alla data di entrata in vigore del presente regolamento,
non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le
offerte.
11. Le disposizioni della parte VI (contratti eseguiti
all'estero), non si applicano ai contratti i cui bandi o
avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati
precedentemente alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, nonche', in caso di contratti senza
pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla
data di entrata in vigore del presente regolamento, siano
gia' stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Ai
contratti di cui alla parte VI, titolo I, del presente
regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni
contenute nel titolo XIV del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
12. Le attestazioni rilasciate nella vigenza del
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
34, hanno validita' fino alla naturale scadenza prevista
per ciascuna di esse; gli importi ivi contenuti, dal
trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, si intendono sostituiti
dai valori riportati all'articolo 61, commi 4 e 5. Sono
escluse le attestazioni relative alle categorie OG 11, OS
7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 21, di cui all'allegato A del
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
34, e OS 2, individuata ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai
sensi del D.M. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal
D.M. 24 ottobre 2001, n. 420, che cessano di avere
validita' a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
(eliminate alcune categorie non ammesse al «Visto» della
Corte dei conti).
12-bis. I certificati di esecuzione dei lavori,
relativi alla categoria OS 20 di cui all'allegato A annesso
al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive
modificazioni, sono utilizzabili ai fini della
qualificazione nella categoria OS 20-A di cui allegato A
annesso al presente regolamento. Le attestazioni relative
alla categoria OS 20, rilasciate nella vigenza del citato
regolamento di cui decreto del Presidente della Repubblica
n. 34 del 2000, possono essere utilizzate ai fini della
partecipazione alle gare in cui e' richiesta la
qualificazone nella categoria OS 20-A di cui all'allegato A
annesso al presente regolamento.
13. Le attestazioni relative alle categorie OG 10, OG
11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21, di cui
all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica
25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2, individuata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
34, e rilasciata ai sensi del D.M. 3 agosto 2000, n. 294,
come modificato dal D.M. 24 ottobre 2001, n. 420, la cui
scadenza interviene nel periodo intercorrente tra la data
di pubblicazione del presente regolamento e la data di
entrata in vigore dello stesso, si intendono prorogate fino
alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
(eliminate alcune categorie non ammesse al «Visto» della
Corte dei conti).
14. In relazione ai certificati di esecuzione dei
lavori, emessi fino al trecentosessantacinquesimo giorno
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
contenenti una o piu' delle categorie OG 11, OS 7, OS 8, OS
12, OS 18, OS 21 di cui all'allegato A del decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2,
individuata ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi
del D.M. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal D.M. 24
ottobre 2001, n. 420, eseguiti sulla base di contratti i
cui bandi o avvisi siano stati pubblicati in vigenza del
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
34, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di
bandi o avvisi, sulla base di contratti per i quali gli
inviti a presentare le offerte siano stati inviati in
vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 2000, n. 34, le stazioni appaltanti, su richiesta
dell'impresa interessata o della SOA attestante, provvedono
ad emettere nuovamente per intero i certificati di
esecuzione dei lavori secondo l'allegato B.1, indicando,
nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, le categorie individuate
nell'allegato A del presente regolamento, corrispondenti a
quelle previste nel bando o nell'avviso o nella lettera di
invito, fermo restando quanto previsto all'articolo 83,
comma 5. Qualora, nel quadro 1 dell'allegato B.1, sia
presente la categoria OG 11 di cui all'allegato A del
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
34, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, dell'allegato B.1,
sono indicate, in luogo della categoria OG 11 di cui
all'allegato A del presente regolamento, le categorie
specialistiche affidate, tra quelle individuate con gli
acronimi OS 3, OS 5, OS 28 e OS 30 nell'allegato A del
presente regolamento, di cui le lavorazioni della categoria
OG 11 di cui all'allegato A del decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, si compongono. Ai
fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di
cui all'allegato A annesso al presente regolamento, le
stazioni appaltanti, su richiesta dell'impresa interessata
o della SOA attestante, provvedono a emettere nuovamente i
certificati di esecuzione dei lavori relativi
rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie
OG 3, OG 6, OS 21 di cui all'allegato A annesso al
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive
modificazioni, laddove relativi a lavorazioni anche
ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di
cui all'allegato A annesso al presente regolamento, secondo
l'allegato B.1 annesso al presente regolamento, indicando,
nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita
a ciascuna delle categorie individuate nel citato allegato
A annesso al presente regolamento, fermo restando quanto
previsto all' articolo 83, comma 5. Il riferimento
all'allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4,
85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il
riferimento all'allegato B.1.
15. A decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i
certificati di esecuzione dei lavori contenenti una o piu'
delle categorie OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 21 di
cui all'allegato A del decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2, individuata ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del D.M. 3
agosto 2000, n. 294, come modificato dal D.M. 24 ottobre
2001, n. 420, eseguiti sulla base di contratti i cui bandi
o avvisi siano stati pubblicati in vigenza del decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34,
nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi
o avvisi, sulla base di contratti per i quali gli inviti a
presentare le offerte siano stati inviati in vigenza del
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
34, sono emessi dalle stazioni appaltanti, secondo
l'allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B,
le categorie individuate nell'allegato A del presente
regolamento, corrispondenti a quelle previste nel bando o
nell'avviso o nella lettera di invito, fermo restando
quanto previsto all'articolo 83, comma 5. Qualora, nel
quadro 1 dell'allegato B.1, sia presente la categoria OG 11
di cui all'allegato A del decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nei quadri 6.1-B, 6.2-B
e 6.3-B, dell'allegato B.1, sono indicate, in luogo della
categoria OG 11 di cui all'allegato A del presente
regolamento, le categorie specialistiche affidate, tra
quelle individuate con gli acronimi OS 3, OS 5, OS 28 e OS
30 nell'allegato A del presente regolamento, di cui le
lavorazioni della categoria OG 11 di cui all'allegato A del
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
34, si compongono. Ai fini della qualificazione nelle
categorie OG 10 e OS 35, di cui all'allegato A annesso al
presente regolamento, le stazioni appaltanti provvedono a
emettere i certificati di esecuzione dei lavori relativi
rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie
OG 3, OG 6, OS 21 di cui all'allegato A annesso al
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive
modificazioni, ove verifichino la presenza di lavorazioni
anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS
35 di cui all' allegato A annesso al presente regolamento,
secondo l'allegato B.1 annesso al presente regolamento,
indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte
attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel
citato allegato A annesso al presente regolamento, fermo
restando quanto previsto all' articolo 83, comma 5. Il
riferimento all'allegato B, contenuto negli articoli 83,
commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende
sostituito con il riferimento all'allegato B.1.
16. Per trecentosessantacinque giorni successivi alla
data di entrata in vigore del presente regolamento, i
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ai
fini della predisposizione dei bandi o degli avvisi con cui
si indice una gara nonche' in caso di contratti senza
pubblicazione di bandi o avvisi ai fini della
predisposizione degli inviti a presentare offerte,
applicano le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e le categorie del
relativo allegato A. Per trecentosessantacinque giorni
successivi alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, ai fini della partecipazione alle gare
riferite alle lavorazioni di cui alle categorie OG 10, OG
11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21, di cui
all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica
25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2 individuata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
34, e rilasciata ai sensi del D.M. 3 agosto 2000, n. 294,
come modificato dal D.M. 24 ottobre 2001, n. 420, la
dimostrazione del requisito relativo al possesso della
categoria richiesta avviene mediante presentazione delle
attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA in
vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 2000, n. 34, purche' in corso di validita' alla
data di entrata in vigore del presente regolamento anche
per effetto della disposizione di cui al comma 13.
(eliminate alcune categorie non ammesse al «Visto» della
Corte dei conti).
17. Le attestazioni di qualificazione rilasciate dalle
SOA relative alle categorie OG 10, OG 11, OS 2-A, OS 2-B,
OS 7, OS 8, OS 12-A, OS 12-B, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS
20-B, OS 21 e OS 35, di cui all'allegato A del presente
regolamento, possono essere utilizzate, ai fini della
partecipazione alle gare, a decorrere dal
trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento. (eliminate alcune
categorie non ammesse al «Visto» della Corte dei conti.
18. In relazione all'articolo 47, comma 2, la verifica
relativa ai lavori di cui alla lettera a), puo' essere
effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti
fino al centottantesimo giorno dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui all'articolo 46, comma 2; in
relazione all'articolo 47, comma 3, per un periodo di tre
anni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento gli uffici tecnici della stazione appaltante
sono esentati dal possesso del sistema di controllo
interno.
19. In relazione all'articolo 50, per un periodo di tre
anni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, il requisito di cui al comma 1, lettera a),
puo' essere anche riferito ad attivita' di progettazione,
direzione lavori o collaudo ed il requisito di cui al comma
1, lettera b), puo' essere soddisfatto attraverso la
dimostrazione di almeno quattro servizi analoghi di
progettazione, direzione dei lavori o collaudo per un
importo complessivo almeno pari a quello oggetto della
verifica da affidare.
20. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo
64, comma 2, le SOA si adeguano entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del regolamento, dandone
comunicazione all'Autorita'. In caso di inadempienza
l'Autorita' dispone la decadenza dell'autorizzazione di cui
all'articolo 68.
21. In relazione all'articolo 66, comma 1, le SOA,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento, adeguano la propria composizione
azionaria al divieto di partecipazione per i soggetti di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera ff), dandone
comunicazione all'Autorita'.
22. Le disposizioni di cui all'articolo 79, comma 17 e
all' articolo 107, comma 2, si applicano ai contratti i cui
bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati
a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data
di entrata in vigore del regolamento, nonche', in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai
contratti in cui, al trecentosessantaseiesimo giorno dalla
data di entrata in vigore del regolamento, non siano ancora
stati inviati gli inviti a presentare le offerte. (seguiva
un periodo non ammesso al «Visto» della Corte dei conti) In
relazione all' articolo 107, comma 2, nel suddetto periodo
transitorio continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all' articolo 72, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
23. In relazione all'articolo 87, in deroga a quanto
previsto al comma 2, i soggetti che alla data di entrata in
vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 2000, n. 34, svolgevano la funzione di direttore
tecnico, possono conservare l'incarico presso la stessa
impresa.
24. In relazione agli articoli 88, commi da 2 a 7, e
104, commi 2 e 3, ai fini della predisposizione dei bandi o
degli avvisi con cui si indice una gara nonche' in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi ai fini
della predisposizione degli inviti a presentare offerte, la
qualificazione SOA e la qualificazione a contraente
generale mediante avvalimento si applicano a decorrere dal
trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento.
25. In relazione all'articolo 89, entro
trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, l'Autorita' provvede ad
individuare le informazioni che devono essere riportate
nelle attestazioni di qualificazione.
26. Le disposizioni di cui all'articolo 97, comma 5,
non si applicano alle domande di rilascio, rinnovo e cambio
classifica dell'attestazione di qualificazione a contraente
generale presentate prima della data di entrata in vigore
del presente regolamento.
27. In relazione all'articolo 100, comma 1, lettera
c.2), fino al 31 dicembre 2013, i soggetti in possesso di
attestazioni SOA per classifica illimitata, possono
documentare l'esistenza del requisito a mezzo copia
conforme delle attestazioni possedute, nei limiti di
validita' di cui all'articolo 98, comma 1, del presente
regolamento, secondo quanto prescritto dall'articolo 189,
comma 5, del codice.
28. In relazione agli articoli 100, commi 2 e 3, 101,
comma 2, e 102, comma 2, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del regolamento, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti provvede a verificare
il possesso dei requisiti di ordine generale riferiti ai
responsabili di progetto ed ai responsabili di cantiere
delle imprese che, alla data di entrata in vigore del
regolamento, risultano in possesso dell'attestazione di
qualificazione a contraente generale. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 98, comma 4.
29. In relazione all'articolo 248, comma 5, con
riferimento ai lavori di cui alle categorie OS 2-A e OS
2-B, per la qualificazione in classifiche inferiori alla
III, fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 29
del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e fermo
restando quanto previsto dall'articolo 182 del medesimo
decreto, la direzione tecnica puo' essere affidata anche a
soggetto dotato di esperienza professionale acquisita nei
suddetti lavori quale direttore di cantiere per un periodo
non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei
certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale
condizione rilasciati dall'autorita' preposta alla tutela
dei suddetti beni. Con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti possono essere definiti o
individuati eventuali altri titoli o requisiti
professionali equivalenti.
30. In relazione all'articolo 274, comma 1, secondo
periodo, sino alla sottoscrizione dei protocolli di intesa,
il responsabile del procedimento della stazione appaltante
fornisce al responsabile del procedimento della centrale di
committenza dati, informazioni e documentazione rilevanti
in ordine alla fase di esecuzione del contratto, anche in
relazione a quanto stabilito al riguardo nelle disposizioni
di cui al titolo IV.".
Si riporta il testo dell'art. 358 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 358. Disposizioni abrogate
1. Ai sensi dell'articolo 256, comma 4, del codice, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, fermo restando quanto disposto dall' articolo
357, sono abrogati:
a) gli articoli 337, 338, 342, 343, 344, 348 della
legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;
b) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
13 marzo 1999, n. 117;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554;
d) il decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 2000, n. 34;
e) gli articoli 5, comma 1, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34 e
37, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile
2000, n. 145;
f) il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto
2001, n. 384;
g) il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile
2002, n. 101;
h) il decreto del Ministro delle infrastrutture e
trasporti 27 maggio 2005 in tema di qualificazione del
contraente generale;
i) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
18 novembre 2005, recante «affidamento e gestione dei
servizi sostitutivi di mensa».".
Si riporta il testo della declaratoria della categoria
OS 35 dell'Allegato A del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 207 del 2010, come modificato dalla
presente legge:
"OS 35: Interventi a basso impatto ambientale
Riguarda la costruzione e la manutenzione di qualsiasi
opera interrata mediante l'utilizzo di tecnologie di scavo
non invasive. Comprende in via esemplificativa le
perforazioni orizzontali guidate e non, con l'eventuale
riutilizzo e sfruttamento delle opere esistenti, nonche'
l'utilizzo di tecnologie di video-ispezione, risanamento,
rinnovamento e sostituzione delle sottostrutture interrate
ovvero di tecnologie per miniscavi superficiali
Tabella sintetica delle categorie

Parte di provvedimento in formato grafico

Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
L. 6 luglio 2002, n. 137), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 10. Beni culturali.
1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili
appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti
pubblici territoriali, nonche' ad ogni altro ente ed
istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine
di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri
luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri
enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed
istituto pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle
regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di
ogni altro ente ed istituto pubblico;
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato,
delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali,
nonche' di ogni altro ente e istituto pubblico, ad
eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle
biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
3. Sono altresi' beni culturali, quando sia intervenuta
la dichiarazione prevista dall'articolo 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico
particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi
da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a
privati, che rivestono interesse storico particolarmente
importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di
eccezionale interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti,
che rivestono un interesse particolarmente importante a
causa del loro riferimento con la storia politica,
militare, della letteratura, dell'arte, della scienza,
della tecnica, dell'industria e della cultura in genere,
ovvero quali testimonianze dell'identita' e della storia
delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque
appartenenti, che non siano ricompense fra quelle indicate
al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari
caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica,
storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica
rivestano come complesso un eccezionale interesse.
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al
comma 3, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la
preistoria e le primitive civilta';
b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto
all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione,
nonche' al contesto di riferimento, abbiano carattere di
rarita' o di pregio;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli
incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni, con
relative matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi
carattere di rarita' e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le
pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in
genere, aventi carattere di rarita' e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano
interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi
aperti urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od
etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico,
storico od etnoantropologico;
l) le architetture rurali aventi interesse storico od
etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale
tradizionale.
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non
sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose
indicate al comma 1 che siano opera di autore vivente o la
cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se
mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, nonche' le
cose indicate al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera
di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre
cinquanta anni.".
Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 12. Verifica dell'interesse culturale.
1. Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano
opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione
risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre
settanta anni, se immobili, sono sottoposte alle
disposizioni della presente Parte fino a quando non sia
stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su
richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la
sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla
base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal
Ministero medesimo al fine di assicurare uniformita' di
valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui
al comma 2 e' corredata da elenchi dei beni e dalle
relative schede descrittive. I criteri per la
predisposizione degli elenchi, le modalita' di redazione
delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e
schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili
in uso all'amministrazione della difesa, anche con il
concerto della competente direzione generale dei lavori e
del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti i
criteri e le modalita' per la predisposizione e la
presentazione delle richieste di verifica, e della relativa
documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti
di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte a schedatura non sia
stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose
medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni
del presente Titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose
appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli
altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i
relativi dati e' trasmessa ai competenti uffici affinche'
ne dispongano la sdemanializzazione, qualora, secondo le
valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino
altre ragioni di pubblico interesse.
6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5
per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono
liberamente alienabili, ai fini del presente codice.
7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita'
agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce
dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo
provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'articolo
15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle
disposizioni del presente Titolo.
8. Le schede descrittive degli immobili di proprieta'
dello Stato oggetto di verifica con esito positivo,
integrate con il provvedimento di cui al comma 7,
confluiscono in un archivio informatico, conservato presso
il Ministero e accessibile al Ministero e all'agenzia del
demanio, per finalita' di monitoraggio del patrimonio
immobiliare e di programmazione degli interventi in
funzione delle rispettive competenze istituzionali.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui
esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura
giuridica.
10. Il procedimento di verifica si conclude entro
centoventi giorni dal ricevimento della richiesta.".
Si riporta il testo dell'art. 54 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 54. Beni inalienabili.
1. Sono inalienabili i beni del demanio culturale di
seguito indicati:
a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;
b) gli immobili dichiarati monumenti nazionali a
termini della normativa all'epoca vigente;
c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e
biblioteche;
d) gli archivi;
d-bis) gli immobili dichiarati di interesse
particolarmente importante ai sensi dell'articolo 10, comma
3, lettera d);
d-ter) le cose mobili che siano opera di autore vivente
o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se
incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui
all'articolo 53.
2. Sono altresi' inalienabili:
a) le cose appartenenti ai soggetti indicati
all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non
piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta
anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili,
fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto
dall'articolo 12. Se il procedimento si conclude con esito
negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili, ai
fini del presente codice, ai sensi dell'articolo 12, commi
4, 5 e 6;
b) [le cose mobili che siano opera di autore vivente o
la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se
incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui
all'articolo 53];
c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui
all'articolo 53, nonche' gli archivi e i singoli documenti
di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al
medesimo articolo 53;
d) [le cose immobili appartenenti ai soggetti di cui
all'articolo 53 dichiarate di interesse particolarmente
importante, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera
d)].
3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono
essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e
gli altri enti pubblici territoriali. Qualora si tratti di
beni o cose non in consegna al Ministero, del trasferimento
e' data preventiva comunicazione al Ministero medesimo per
le finalita' di cui agli articoli 18 e 19.
4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono
essere utilizzati esclusivamente secondo le modalita' e per
i fini previsti dal Titolo II della presente Parte.".
Si riporta il testo dell'art. 59 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 59. Denuncia di trasferimento.
1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a
qualsiasi titolo, la proprieta' o, limitatamente ai beni
mobili, la detenzione di beni culturali sono denunciati al
Ministero.
2. La denuncia e' effettuata entro trenta giorni:
a) dall'alienante o dal cedente la detenzione, in caso
di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di
trasferimento della detenzione;
b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto
nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare
ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un
contratto di alienazione non concluso;
c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione a
causa di morte. Per l'erede, il termine decorre
dall'accettazione dell'eredita' o dalla presentazione della
dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il
legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile
prevista dall'articolo 623 del codice civile, salva
rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile.
3. La denuncia e' presentata al competente
soprintendente del luogo ove si trovano i beni.
4. La denuncia contiene:
a) i dati identificativi delle parti e la
sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti
legali;
b) i dati identificativi dei beni;
c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;
d) l'indicazione della natura e delle condizioni
dell'atto di trasferimento;
e) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai
fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente
Titolo.
5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle
indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni
incomplete o imprecise.".
Si riporta il testo dell'art. 67 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 67. Altri casi di uscita temporanea.
1. Le cose e i beni culturali indicati nell'articolo
65, commi 1, 2, lettera a), e 3 possono essere autorizzati
ad uscire temporaneamente anche quando:
a) costituiscano mobilio privato dei cittadini italiani
che ricoprono, presso sedi diplomatiche o consolari,
istituzioni comunitarie o organizzazioni internazionali,
cariche che comportano il trasferimento all'estero degli
interessati, per un periodo non superiore alla durata del
loro mandato;
b) costituiscano l'arredamento delle sedi diplomatiche
e consolari all'estero;
c) debbano essere sottoposti ad analisi, indagini o
interventi di conservazione da eseguire necessariamente
all'estero;
d) la loro uscita sia richiesta in attuazione di
accordi culturali con istituzioni museali straniere, in
regime di reciprocita' e per la durata stabilita negli
accordi medesimi, che non puo' essere superiore a quattro
anni, rinnovabili una sola volta;
2. Non e' soggetta ad autorizzazione l'uscita
temporanea dal territorio della Repubblica dei mezzi di
trasporto aventi piu' di settantacinque anni per la
partecipazione a mostre e raduni internazionali, salvo che
sia per essi intervenuta la dichiarazione ai sensi
dell'articolo 13.".
Si riporta il testo dell'art. 146 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 146. Autorizzazione.
1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi
titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico,
tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in
base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma
1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, ne'
introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori
paesaggistici oggetto di protezione.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di
presentare alle amministrazioni competenti il progetto
degli interventi che intendano intraprendere, corredato
della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare
i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta
l'autorizzazione.
3. La documentazione a corredo del progetto e'
preordinata alla verifica della compatibilita' fra
interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato.
Essa e' individuata, su proposta del Ministro, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la
Conferenza Stato-regioni, e puo' essere aggiornata o
integrata con il medesimo procedimento.
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto
autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o
agli altri titoli legittimanti l'intervento
urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo
167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non puo' essere
rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione,
anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione e'
efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale
l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a
nuova autorizzazione.
5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si
pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere
vincolante del soprintendente in relazione agli interventi
da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla
legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo
quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere
del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle
prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati,
predispone ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma
1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonche'
della positiva verifica da parte del Ministero, su
richiesta della regione interessata, dell'avvenuto
adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura
obbligatoria non vincolante e, ove non sia reso entro il
termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si
considera favorevole.
6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in
materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di
adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse
strumentali. Puo' tuttavia delegarne l'esercizio, per i
rispettivi territori, a province, a forme associative e di
cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti
disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti
parco, ovvero a comuni, purche' gli enti destinatari della
delega dispongano di strutture in grado di assicurare un
adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonche'
di garantire la differenziazione tra attivita' di tutela
paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in
materia urbanistico-edilizia.
7. L'amministrazione competente al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza
dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per
l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei
criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141,
comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d).
Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione
verifica se l'istanza stessa sia corredata della
documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove
necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a
svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni
dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua
gli accertamenti circa la conformita' dell'intervento
proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di
dichiarazione di interesse pubblico e nei piani
paesaggistici e trasmette al soprintendente la
documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola
con una relazione tecnica illustrativa nonche' con una
proposta di provvedimento, e da' comunicazione
all'interessato dell'inizio del procedimento e
dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
procedimento amministrativo.
8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5,
limitatamente alla compatibilita' paesaggistica del
progettato intervento nel suo complesso ed alla conformita'
dello stesso alle disposizioni contenute nel piano
paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui
all'articolo 140, comma 2, entro il termine di
quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il
soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli
interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi
dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Entro venti giorni dalla ricezione del parere,
l'amministrazione provvede in conformita'.
9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo
periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso
il prescritto parere, l'amministrazione competente puo'
indire una conferenza di servizi, alla quale il
soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto.
La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di
quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni
dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente,
l'amministrazione competente provvede sulla domanda di
autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro
d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto
dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio
dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve
entita' in base a criteri di snellimento e concentrazione
dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui
agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo
periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia
pronunciata, l'interessato puo' richiedere l'autorizzazione
in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche
mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal
ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia
delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa
inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva
e' presentata al soprintendente.
11. L'autorizzazione paesaggistica e' trasmessa, senza
indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel
corso del procedimento, nonche', unitamente allo stesso
parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici
territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco
nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti
al vincolo.
12. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile, con
ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, dalle
associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto
pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le
ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono
essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non
abbiano proposto ricorso di primo grado.
13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica e' istituito un elenco
delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni
trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via
telematica, in cui e' indicata la data di rilascio di
ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del
relativo oggetto. Copia dell'elenco e' trasmessa
trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini
dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano
anche alle istanze concernenti le attivita' di coltivazione
di cave e torbiere nonche' per le attivita' minerarie di
ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui
all'articolo 134.
15. [Abrogato].
16. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.".
Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo
28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province,
citta' metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in
attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n.
42), come modificato dalla presente legge:
"Art. 5 Tipologie dei beni
1. I beni immobili statali e i beni mobili statali in
essi eventualmente presenti che ne costituiscono arredo o
che sono posti al loro servizio che, a titolo non oneroso,
sono trasferiti ai sensi dell'articolo 3 a Comuni,
Province, Citta' metropolitane e Regioni sono i seguenti:
a) i beni appartenenti al demanio marittimo e relative
pertinenze, come definiti dall'articolo 822 del codice
civile e dall'articolo 28 del codice della navigazione, con
esclusione di quelli direttamente utilizzati dalle
amministrazioni statali;
b) i beni appartenenti al demanio idrico e relative
pertinenze, nonche' le opere idrauliche e di bonifica di
competenza statale, come definiti dagli articoli 822, 942,
945, 946 e 947 del codice civile e dalle leggi speciali di
settore, ad esclusione:
1) dei fiumi di ambito sovraregionale;
2) dei laghi di ambito sovraregionale per i quali non
intervenga un'intesa tra le Regioni interessate, ferma
restando comunque la eventuale disciplina di livello
internazionale;
c) gli aeroporti di interesse regionale o locale
appartenenti al demanio aeronautico civile statale e le
relative pertinenze, diversi da quelli di interesse
nazionale cosi' come definiti dall'articolo 698 del codice
della navigazione;
d) le miniere e le relative pertinenze ubicate su
terraferma;
e) gli altri beni immobili dello Stato, ad eccezione di
quelli esclusi dal trasferimento.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, sono in ogni
caso esclusi dal trasferimento: gli immobili in uso per
comprovate ed effettive finalita' istituzionali alle
amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo,
agli enti pubblici destinatari di beni immobili dello Stato
in uso governativo e alle Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni; i porti e gli aeroporti di rilevanza
economica nazionale e internazionale, secondo la normativa
di settore; i beni appartenenti al patrimonio culturale,
salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dal comma 7
del presente articolo; le reti di interesse statale, ivi
comprese quelle stradali ed energetiche; le strade ferrate
in uso di proprieta' dello Stato; sono altresi' esclusi dal
trasferimento di cui al presente decreto i parchi nazionali
e le riserve naturali statali. I beni immobili in uso per
finalita' istituzionali sono inseriti negli elenchi dei
beni esclusi dal trasferimento in base a criteri di
economicita' e di concreta cura degli interessi pubblici
perseguiti.
3. Le amministrazioni statali e gli altri enti di cui
al comma 2 trasmettono, in modo adeguatamente motivato, ai
sensi del medesimo comma 2, alla Agenzia del demanio entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo gli elenchi dei beni immobili di cui
richiedono l'esclusione. L'Agenzia del demanio puo'
chiedere chiarimenti in ordine alle motivazioni trasmesse,
anche nella prospettiva della riduzione degli oneri per
locazioni passive a carico del bilancio dello Stato. Entro
il predetto termine anche l'Agenzia del demanio compila
l'elenco di cui al primo periodo. Entro i successivi
quarantacinque giorni, previo parere della Conferenza
Unificata, da esprimersi entro il termine di trenta giorni,
con provvedimento del direttore dell'Agenzia l'elenco
complessivo dei beni esclusi dal trasferimento e' redatto
ed e' reso pubblico, a fini notiziali, con l'indicazione
delle motivazioni pervenute, sul sito internet
dell'Agenzia. Con il medesimo procedimento, il predetto
elenco puo' essere integrato o modificato.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
del Ministro per le riforme per il federalismo, previa
intesa sancita in sede di Conferenza Unificata ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono individuati e attribuiti i beni immobili comunque
in uso al Ministero della difesa che possono essere
trasferiti ai sensi del comma 1, in quanto non ricompresi
tra quelli utilizzati per le funzioni di difesa e sicurezza
nazionale, non oggetto delle procedure di cui all'articolo
14-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, di cui all'articolo 2, comma 628, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 e di cui alla legge 23 dicembre 2009,
n. 191, nonche' non funzionali alla realizzazione dei
programmi di riorganizzazione dello strumento militare
finalizzati all'efficace ed efficiente esercizio delle
citate funzioni, attraverso gli specifici strumenti
riconosciuti al Ministero della difesa dalla normativa
vigente.
5. In sede di prima applicazione del presente decreto
legislativo, nell'ambito di specifici accordi di
valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani
strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i
contenuti di cui all'articolo 112, comma 4, del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, lo Stato provvede, entro un anno dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, al trasferimento
alle Regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi
dell'articolo 54, comma 3, del citato codice, dei beni e
delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione.
5-bis. I beni oggetto di accordi o intese tra lo Stato
e gli enti territoriali per la razionalizzazione o la
valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari, gia'
sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, possono essere attribuiti, su
richiesta, all'ente che ha sottoscritto l'accordo o
l'intesa ovvero ad altri enti territoriali, qualora gli
enti sottoscrittori dell'accordo o intesa non facciano
richiesta di attribuzione a norma del presente decreto,
salvo che, ai sensi degli articoli 3 e 5, risultino esclusi
dal trasferimento ovvero altrimenti disciplinati. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa
ricognizione da parte dell'Agenzia del demanio, sentita la
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti termini
e modalita' per la cessazione dell'efficacia dei predetti
accordi o intese, senza effetti sulla finanza pubblica.
5-ter. Il decreto ministeriale di cui al comma 5-bis e'
adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. La disposizione di cui al comma 5-bis
non trova applicazione qualora gli accordi o le intese
abbiano gia' avuto attuazione anche parziale alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 2, comma 196-bis della legge 23
dicembre 2009, n. 191.
6. Nelle citta' sedi di porti di rilevanza nazionale
possono essere trasferite dall'Agenzia del demanio al
Comune aree gia' comprese nei porti e non piu' funzionali
all'attivita' portuale e suscettibili di programmi pubblici
di riqualificazione urbanistica, previa autorizzazione
dell'Autorita' portuale, se istituita, o della competente
Autorita' marittima.
7. Sono in ogni caso esclusi dai beni di cui al comma 1
i beni costituenti la dotazione della Presidenza della
Repubblica, nonche' i beni in uso a qualsiasi titolo al
Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati, alla
Corte Costituzionale, nonche' agli organi di rilevanza
costituzionale.".
Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 3 del citato
decreto legislativo n. 85 del 2010:
"4. Sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui al comma 3, le Regioni e gli enti
locali che intendono acquisire i beni contenuti negli
elenchi di cui al comma 3 presentano, entro il termine
perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dei citati decreti, un'apposita
domanda di attribuzione all'Agenzia del demanio. Le
specifiche finalita' e modalita' di utilizzazione del bene,
la relativa tempistica ed economicita' nonche' la
destinazione del bene medesimo sono contenute in una
relazione allegata alla domanda, sottoscritta dal
rappresentante legale dell'ente. Per i beni che negli
elenchi di cui al comma 3 sono individuati in gruppi, la
domanda di attribuzione deve riferirsi a tutti i beni
compresi in ciascun gruppo e la relazione deve indicare le
finalita' e le modalita' prevalenti di utilizzazione. Sulla
base delle richieste di assegnazione pervenute e' adottato,
entro i successivi sessanta giorni, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni
e gli enti locali interessati, un ulteriore decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, riguardante
l'attribuzione dei beni, che produce effetti dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e che costituisce
titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei
beni a favore di ciascuna Regione o ciascun ente locale.".
Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138 (Interventi urgenti in materia
tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa
farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle
aree svantaggiate), convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178 e successive modificazioni e
integrazioni:
"Art. 7. ANAS.
1. In attuazione delle disposizioni contenute nel capo
III del titolo III della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e
per assicurare l'urgente realizzazione degli obiettivi ivi
previsti, l'Ente nazionale per le strade ANAS e'
trasformato in societa' per azioni con la denominazione di:
«ANAS Societa' per azioni - anche ANAS» con effetto dalla
data dell'assemblea di cui al comma 7.
1-bis. [Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, e' trasferita all'ANAS societa' per azioni,
di seguito denominata "ANAS Spa", in conto aumento del
capitale sociale la rete autostradale e stradale nazionale,
individuata con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
461, e successive modificazioni. La pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al primo periodo
produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice
civile in favore dell'ANAS Spa, nonche' effetti sostitutivi
dell'iscrizione dei beni in catasto. Gli uffici competenti
provvedono, se necessario, alle conseguenti attivita' di
trascrizione, intavolazione e voltura. Il trasferimento non
modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e
829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali
trasferiti. Modalita' e valori di trasferimento e di
iscrizione dei beni nel bilancio della societa' sono
definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, anche in deroga agli articoli 2254 e da 2342
a 2345 del codice civile].
1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze
conferisce all'ANAS Spa, con proprio decreto, in conto
aumento del capitale sociale, in tutto o in parte,
l'ammontare dei residui passivi dovuto all'ANAS Spa
medesima e in essere al 31 dicembre 2002. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze e' quantificato
l'importo da conferire e sono definite le modalita' di
erogazione dello stesso. Per gli anni successivi si
provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468.
1-quater. L'ANAS Spa e' autorizzata a costituire, a
valere sul proprio netto patrimoniale, un fondo speciale di
importo pari al valore dei residui passivi dovuto all'ANAS
Spa di cui al comma 1-ter. Detto fondo e' finalizzato
principalmente alla copertura degli oneri di ammortamento,
anche relativamente ai nuovi investimenti, e al
mantenimento della rete stradale e autostradale nazionale,
nonche' alla copertura degli oneri inerenti l'eventuale
ristrutturazione societaria.
1-quinquies. Sono di competenza dell'ANAS Spa le
entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali
relativamente ai quali esercita i diritti ed i poteri
dell'ente proprietario in virtu' della concessione di cui
al comma 2, la cui riscossione e' effettuata con le
modalita' previste dal capo III del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, previa convenzione tra l'ANAS Spa e
l'Agenzia delle entrate.
1-sexies.... .
2. All'ANAS Spa sono attribuiti con concessione ai
sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n.
333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1992, n. 359, di seguito denominata «concessione», i
compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a g),
nonche' l), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n.
143. L'ANAS Spa approva i progetti di cui al decreto
legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. L'ANAS Spa approva i
progetti dei lavori oggetto di concessione anche ai fini di
cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 26
febbraio 1994, n. 143, e ad essa compete l'emanazione di
tutti gli atti del procedimento espropriativo ai sensi del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327. La concessione e' assentita entro il 31 dicembre
2002 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
intesa, per quanto attiene agli aspetti finanziari, con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
3. La disciplina della concessione di cui al comma 2 e'
stabilita nella convenzione di concessione che prevede, tra
l'altro:
a) le modalita' di esercizio da parte del concedente
dei poteri di vigilanza e di indirizzo sull'attivita' del
concessionario;
b) le modalita', ivi compreso il ricorso ai contratti
di concessione a terzi da parte di ANAS Spa, per gestione,
manutenzione, miglioramento ed adeguamento delle strade ed
autostrade statali e per la costruzione di nuove strade ed
autostrade statali;
c) le modalita' per l'erogazione delle risorse
finanziarie occorrenti per l'espletamento dei compiti
affidati in concessione, e per la copertura degli oneri a
carico dell'Ente nazionale per le strade ANAS per i compiti
esercitati fino alla trasformazione;
d) la durata della concessione, comunque, non superiore
a cinquanta anni.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, e' approvato lo schema dello
statuto di ANAS Spa. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, per quanto attiene agli
aspetti finanziari, da adottarsi entro lo stesso termine,
e' approvato lo schema della convenzione di concessione.
Con le medesime modalita' sono approvate le eventuali
successive modifiche dello statuto o della convenzione di
concessione anche tenendo conto delle diverse
caratteristiche economiche e tecniche della rete stradale,
nonche' i relativi contratti di servizio.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, e' determinato il capitale sociale di ANAS Spa, in
base al netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio.
Entro tre mesi dalla prima assemblea, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sono designati uno o piu' soggetti di adeguata
esperienza e qualificazione professionale per effettuare la
stima del patrimonio sociale. Entro tre mesi dal
ricevimento della relazione giurata, il consiglio di
amministrazione della societa' determina il valore
definitivo del capitale sociale nei limiti del valore di
stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque
non superiore a quella risultante dall'applicazione dei
criteri di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 21
novembre 2000, n. 342.
5-bis. L'ANAS Spa, svolge i compiti ad essa affidati di
cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del
decreto legislativo 26 febbraio 1994 n. 143, relativamente
a talune tratte stradali o autostradali assoggettate o
assoggettabili a pedaggio reale o figurativo o
corrispettivi di servizi.
6. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia
e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di
concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
7. L'approvazione dello statuto e la nomina dei
componenti degli organi sociali previsti dallo statuto
stesso sono effettuati dalla prima assemblea che viene
convocata, a cura dell'amministratore dell'Ente nazionale
per le strade - ANAS, entro trenta giorni dalla emanazione
dei decreti di cui al comma 4.
8. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia
di costituzione di societa' per azioni previsti dalle
vigenti disposizioni.
9. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze
dell'Ente nazionale per le strade - ANAS al momento della
trasformazione prosegue con ANAS Spa e continua ad essere
disciplinato dalle precedenti disposizioni.
10. Agli atti ed operazioni connesse alla
trasformazione dell'ANAS in societa' per azioni si applica
la disciplina tributaria di cui all'articolo 19 del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,
nell'interpretazione autentica di cui all'articolo 4, comma
4, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.
11. Il controllo della Corte dei conti si svolge con le
modalita' previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo
1958, n. 259. L'ANAS Spa puo' avvalersi del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del
testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive
modificazioni.
12. In via transitoria, sono confermati per la medesima
durata della carica attualmente ricoperta, quali componenti
del primo consiglio di amministrazione e del primo collegio
sindacale, gli stessi componenti del consiglio e del
collegio dei revisori dell'Ente nazionale per le strade -
ANAS. Sono assicurate per le attivita' oggetto di
concessione ad ANAS Spa le risorse gia' assegnate all'Ente
nazionale per le strade - ANAS. Fino alla efficacia della
concessione di cui al comma 2 l'ANAS Spa continua
nell'adempimento di tutti i compiti e le funzioni
attribuiti all'Ente nazionale per le strade - ANAS
utilizzando le risorse assegnate all'Ente stesso ed ad essa
si applicano le norme ed i provvedimenti pertinenti il
predetto Ente. L'ANAS Spa succede nei rapporti attivi e
passivi dell'Ente nazionale per le strade - ANAS. Ogni
riferimento all'ANAS, contenuto in leggi, regolamenti o
provvedimenti, deve intendersi effettuato all'ANAS Spa.
12-bis. I mutui e i prestiti in capo all'Ente nazionale
per le strade in essere alla data di entrata in vigore
della presente disposizione sono da intendere a tutti gli
effetti debiti dello Stato. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita'
per l'ammortamento del debito.".
Si riporta il testo del comma 1026 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2007):
" 1026. A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai
finanziamenti pubblici erogati ad ANAS Spa a copertura
degli investimenti funzionali ai compiti di cui essa e'
concessionaria ed all'ammortamento del costo complessivo di
tali investimenti si applicano le disposizioni valide per
il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale di cui
all'articolo 1, commi 86 e 87, della legge 23 dicembre
2005, n. 266. A tal fine e' autorizzata la spesa di 1.560
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009
comprensiva, per gli anni medesimi, dell'importo di 60
milioni di euro, da destinare al rimborso delle rate di
ammortamento dei mutui contratti da ANAS Spa di cui al
contratto di programma 2003-2005.".
Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 4 del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (Disposizioni urgenti
tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi
fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro,
nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di
potenziamento e razionalizzazione della riscossione
tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria,
di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di
un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in
particolari settori), convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2010, n. 73, come modificato dalla presente
legge:
"6. E' istituito, presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, il «Fondo per le
infrastrutture portuali», destinato a finanziare le opere
infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale. Il Fondo
e' ripartito, previa intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, per i programmi nazionali
di riparto, e con le singole regioni interessate, per
finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti,
nonche' previo parere del Comitato interministeriale per la
programmazione economica, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Al fondo e' trasferito, con
il decreto di cui al comma 8, una quota non superiore al
cinquanta per cento delle risorse destinate
all'ammortamento del finanziamento statale revocato ai
sensi del comma 7, ancora disponibili, da utilizzare come
spesa ripartita in favore delle Autorita' portuali che
abbiano speso, alla data del 31 dicembre 2009, una quota
superiore almeno all'80 per cento dei finanziamenti
ottenuti fino a tale data. Inoltre le predette risorse
devono essere destinate a progetti, gia' approvati, diretti
alla realizzazione di opere immediatamente cantierabili,
finalizzate a rendere le strutture operative funzionali
allo sviluppo dei traffici.".



 
Art. 5
Costruzioni private

1. Per liberalizzare le costruzioni private sono apportate modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono:
a) introduzione del «silenzio assenso» per il rilascio del permesso di costruire, ad eccezione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali;
b) estensione della segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio attivita' (DIA);
c) tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella prassi: la «cessione di cubatura»;
d) la registrazione dei contratti di trasferimento immobiliare assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorita' locale di pubblica sicurezza;
e) per gli edifici adibiti a civile abitazione l'«autocertificazione» asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la cosiddetta relazione «acustica»;
f) obbligo per i Comuni di pubblicare sul proprio sito istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti urbanistici;
g) esclusione della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) per gli strumenti attuativi di piani urbanistici gia' sottoposti a valutazione ambientale strategica;
h) legge nazionale quadro per la riqualificazione incentivata delle aree urbane. Termine fisso per eventuali normative regionali;
h-bis) modalita' di intervento in presenza di piani attuativi seppur decaduti.
2. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra l'altro, le seguenti modificazioni:
a) al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modifiche:
1) all'articolo 5, comma 3, lettera a), la parola «autocertificazione » e' sostituita dalla seguente: «dichiarazione»;
1-bis) all'articolo 5, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Lo sportello unico per l'edilizia accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalita' telematica e provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalita' telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformita' alle modalita' tecniche individuate ai sensi dell'articolo 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali modalita' assicurano l'interoperabilita' con le regole tecniche definite dal regolamento ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Ai predetti adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
2) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente:
«Art. 20 - (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire). 1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda e' accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformita' del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformita' non comporti valutazioni tecnicodiscrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica.
2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, secondo quanto previsto all'articolo 5, commi 3 e 4, i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari, sempre che gli stessi non siano gia' stati allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la conformita' del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.
4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entita' rispetto al progetto originario, puo', nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, e' tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.
5. Il termine di cui al comma 3 puo' essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano gia' nella disponibilita' dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, e' adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui all'articolo 5, comma 4. Il termine di cui al primo periodo del presente comma e' fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire e' data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalita' stabilite dal regolamento edilizio.
7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con piu' di 100.000 abitanti, nonche' per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.
8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10.
9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia prodotto dall'interessato, il competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 5, comma 4. Il termine di cui al comma 6 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
11. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, e' di settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda.
12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedimentali.
13. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al medesimo comma e' punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento informa il competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.»;
3) l'articolo 21 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 21 - (Intervento sostitutivo regionale). - 1. Le regioni, con proprie leggi, determinano forme e modalita' per l'eventuale esercizio del potere sostitutivo nei confronti dell'ufficio dell'amministrazione comunale competente per il rilascio del permesso di costruire».
4) all'articolo 34, dopo il comma 2-bis, e' aggiunto il seguente:
«2-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformita' del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unita' immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.»;
5) all'articolo 59, comma 2, le parole: «Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
6) all'articolo 82, comma 2, le parole «qualora le autorizzazioni previste dall'articolo 20, commi 6 e 7, non possano venire concesse, per il» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso di».
b) Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:
1) all'articolo 14-quater, comma 3, secondo periodo, le parole «nei successivi» sono sostituite dalla seguente «entro».
2) all'articolo 19, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nonche' di quelli», sono aggiunte le seguenti: «previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli», alla fine del comma e' aggiunto il seguente periodo: «La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo esclusivo della modalita' telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.», e dopo il comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e' ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, restano altresi' ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.».
c) Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano nel senso che le stesse si applicano alle denunce di inizio attivita' in materia edilizia disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire. Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano altresi' nel senso che non sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in attuazione dell'articolo 22, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, abbiano ampliato l'ambito applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto e nel senso che, nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia non sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale.
3. Per garantire certezza nella circolazione dei diritti edificatori, all'articolo 2643 del codice civile, dopo il n. 2), e' inserito il seguente:
«2-bis) i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale».
3-bis. Per agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari, dopo il comma 49 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono inseriti i seguenti:
«49-bis.I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unita' abitative e loro pertinenze nonche' del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprieta', stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unita' in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma e' stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
49-ter. Le disposizioni di cui al comma 49-bis si applicano anche alle convenzioni previste dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».
4. Per semplificare le procedure di trasferimento dei beni immobili, la registrazione dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari assorbe l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
4-bis. Per agevolare la circolazione delle informazioni concernenti gli immobili, e' abolito il divieto di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali. E' consentito il riutilizzo dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali e ipotecari a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale nell'ambito dei compiti di servizio pubblico per i quali i documenti sono stati prodotti, fermo restando il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. E' comunque consentita la fornitura di documenti, dati e informazioni da parte dell'Agenzia del territorio, in formato elaborabile, su base convenzionale, secondo modalita', tempi e costi da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio. Il comma 367 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' abrogato. Non sono dovuti l'importo fisso annuale e la maggiorazione del 20 per cento di cui al comma 370 del citato articolo 1 della legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni. La tabella allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto. Le disposizioni di cui al presente comma acquistano efficacia a decorrere dal 1º settembre 2011.
5. Per semplificare il procedimento per il rilascio del permesso di costruire relativamente agli edifici adibiti a civile abitazione, alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447, all'articolo 8, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attivita' edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica e' sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento».
6. Per semplificare l'accesso di cittadini ed imprese agli elaborati tecnici allegati agli atti di approvazione degli strumenti urbanistici, all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonche' delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
7. La disposizione di cui al comma 6 si applica decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8. Per semplificare le procedure di attuazione dei piani urbanistici ed evitare duplicazioni di adempimenti, all'articolo 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Lo strumento attuativo di piani urbanistici gia' sottoposti a valutazione ambientale strategica non e' sottoposto a valutazione ambientale strategica ne' a verifica di assoggettabilita' qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilita', gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilita' ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilita' sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilita' sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma».
8-bis. All'articolo 17 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Qualora, decorsi due anni dal termine per l'esecuzione del piano particolareggiato, non abbia trovato applicazione il secondo comma, nell'interesse improcrastinabile dell'Amministrazione di dotare le aree di infrastrutture e servizi, il comune, limitatamente all'attuazione anche parziale di comparti o comprensori del piano particolareggiato decaduto, accoglie le proposte di formazione e attuazione di singoli subcomparti, indipendentemente dalla parte restante del comparto, per iniziativa dei privati che abbiano la titolarita' dell'intero sub-comparto, purche' non modifichino la destinazione d'uso delle aree pubbliche o fondiarie rispettando gli stessi rapporti dei parametri urbanistici dello strumento attuativo decaduti. I sub-comparti di cui al presente comma non costituiscono variante urbanistica e sono approvati dal consiglio comunale senza l'applicazione delle procedure di cui agli articoli 15 e 16».
9. Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonche' di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonche' di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessita' di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, le Regioni approvano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano:
a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;
b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;
c) l'ammissibilita' delle modifiche di destinazione d'uso, purche' si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;
d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.
10. Gli interventi di cui al comma 9 non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilita' assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.
11. Decorso il termine di cui al comma 9, e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, agli interventi di cui al citato comma si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni d'uso. Resta fermo il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonche' delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
12. Le disposizioni dei commi 9, 10 e 11 si applicano anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.
13. Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, si applicano, altresi', le seguenti disposizioni:
a) e' ammesso il rilascio del permesso in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni d'uso, purche' si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;
b) i piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla giunta comunale.
14. Decorso il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni contenute nel comma 9, fatto salvo quanto previsto al comma 10, e al secondo periodo del comma 11, sono immediatamente applicabili alle Regioni a statuto ordinario che non hanno provveduto all'approvazione delle specifiche leggi regionali. Fino alla approvazione di tali leggi, la volumetria aggiuntiva da riconoscere quale misura premiale, ai sensi del comma 9, lettera a), e' realizzata in misura non superiore complessivamente al venti per cento del volume dell'edificio se destinato ad uso residenziale, o al dieci per cento della superficie coperta per gli edifici adibiti ad uso diverso. Le volumetrie e le superfici di riferimento sono calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie edificabili e pertinenziali esistenti ed asseverate dal tecnico abilitato in sede di presentazione della documentazione relativa al titolo abilitativo previsto.
15. All'articolo 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 le parole «1º maggio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1º luglio 2011».



Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia - Testo A), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 5. Sportello unico per l'edilizia.
1. Le amministrazioni comunali, nell'ambito della
propria autonomia organizzativa, provvedono, anche mediante
esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del
capo V, Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione
di uffici o organi gia' esistenti, a costituire un ufficio
denominato sportello unico per l'edilizia, che cura tutti i
rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra,
le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine
all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso
o di denuncia di inizio attivita'.
2. Tale ufficio provvede in particolare:
a) alla ricezione delle denunce di inizio attivita' e
delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di
ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia
di attivita' edilizia, ivi compreso il certificato di
agibilita', nonche' dei progetti approvati dalla
Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli
36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490;
b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto
a), anche mediante predisposizione di un archivio
informatico contenente i necessari elementi normativi, che
consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche
in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti
necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal
presente regolamento, all'elenco delle domande presentate,
allo stato del loro iter procedurale, nonche' a tutte le
possibili informazioni utili disponibili;
d) all'adozione, nelle medesime materie, dei
provvedimenti in tema di accesso ai documenti
amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai
sensi dell'articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241, nonche' delle norme comunali di attuazione;
e) al rilascio dei permessi di costruire, dei
certificati di agibilita', nonche' delle certificazioni
attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni
provvedimentali a carattere urbanistico,
paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro
tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di
trasformazione edilizia del territorio;
f) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione
comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a
pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto
dell'istanza o denuncia, con particolare riferimento agli
adempimenti connessi all'applicazione della parte seconda
del testo unico.
3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del
certificato di agibilita', l'ufficio di cui al comma 1
acquisisce direttamente, ove questi non siano stati gia'
allegati dal richiedente:
a) il parere dell'A.S.L. nel caso in cui non possa
essere sostituito da una dichiarazione ai sensi
dell'articolo 20, comma 1;
b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in
ordine al rispetto della normativa antincendio.
4. L'ufficio cura altresi' gli incombenti necessari ai
fini dell'acquisizione, anche mediante conferenza di
servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di
assenso, comunque denominati, necessari ai fini della
realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di detti
assensi rientrano, in particolare:
a) le autorizzazioni e certificazioni del competente
ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone
sismiche di cui agli articoli 61, 94 e 62;
b) l'assenso dell'amministrazione militare per le
costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di
difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui
all'articolo 333 del codice dell'ordinamento militare;
c) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione
doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di
edifici nelle zone di salvaguardia in prossimita' della
linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre
1990, n. 374;
d) l'autorizzazione dell'autorita' competente per le
costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo,
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 del codice
della navigazione;
e) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti
per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi
degli articoli 21, 23, 24, e 151 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, fermo restando che, in caso di
dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla
tutela dei beni culturali, si procede ai sensi
dell'articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490;
f) il parere vincolante della Commissione per la
salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e
successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato
l'adeguamento al piano comprensoriale previsto
dall'articolo 5 della stessa legge, per l'attivita'
edilizia nella laguna veneta, nonche' nel territorio dei
centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole
di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;
g) il parere dell'autorita' competente in tema di
assetti e vincoli idrogeologici;
h) gli assensi in materia di servitu' viarie,
ferroviarie, portuali ed aeroportuali;
i) il nulla-osta dell'autorita' competente ai sensi
dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in
tema di aree naturali protette.
4-bis. Lo sportello unico per l'edilizia accetta le
domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le
comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati
presentati dal richiedente con modalita' telematica e
provvede all'inoltro telematico della documentazione alle
altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le
quali adottano modalita' telematiche di ricevimento e di
trasmissione in conformita' alle modalita' tecniche
individuate ai sensi dell'articolo 34-quinquies del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali
modalita' assicurano l'interoperabilita' con le regole
tecniche definite dal regolamento ai sensi dell'articolo
38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni. Ai predetti adempimenti
si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".
Si riporta il testo dell'art. 34 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 34. Interventi eseguiti in parziale difformita'
dal permesso di costruire
1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale
difformita' dal permesso di costruire sono rimossi o
demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro
il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del
dirigente o del responsabile dell'ufficio. Decorso tale
termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese
dei medesimi responsabili dell'abuso.
2. Quando la demolizione non puo' avvenire senza
pregiudizio della parte eseguita in conformita', il
dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una
sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito
in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte
dell'opera realizzata in difformita' dal permesso di
costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del
valore venale, determinato a cura della agenzia del
territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello
residenziale.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo
22, comma 3, eseguiti in parziale difformita' dalla
denuncia di inizio attivita'.
2-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo,
non si ha parziale difformita' del titolo abilitativo in
presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o
superficie coperta che non eccedano per singola unita'
immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.".
Si riporta il testo dell'art. 59 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 59. Laboratori
1. Agli effetti del presente testo unico sono
considerati laboratori ufficiali:
a) i laboratori degli istituti universitari dei
politecnici e delle facolta' di ingegneria e delle facolta'
o istituti universitari di architettura;
b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del
centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di
protezione civile (Roma);
b-bis) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di
rete ferroviaria italiana spa;
b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per
le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso
ad effettuare prove di crash test per le barriere
metalliche.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, puo'
autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente
capo, altri laboratori ad effettuare prove su materiali da
costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e
rocce.
3. L'attivita' dei laboratori, ai fini del presente
capo, e' servizio di pubblica utilita'.".
Si riporta il testo dell'art. 82 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 82. Eliminazione o superamento delle barriere
architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al
pubblico.
1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici
e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di
limitare l'accessibilita' e la visitabilita' di cui alla
sezione prima del presente capo, sono eseguite in
conformita' alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo
1971, n. 118, e successive modificazioni, alla sezione
prima del presente capo, al regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.
503, recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche, e al D.M. 14 giugno 1989, n. 236 del
Ministro dei lavori pubblici.
2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al
pubblico soggetti ai vincoli di cui al decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, nonche' ai vincoli previsti da
leggi speciali aventi le medesime finalita', nel caso di
mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorita'
competenti alla tutela del vincolo, la conformita' alle
norme vigenti in materia di accessibilita' e di superamento
delle barriere architettoniche puo' essere realizzata con
opere provvisionali, come definite dall'articolo 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.
164, sulle quali sia stata acquisita l'approvazione delle
predette autorita'.
3. Alle comunicazioni allo sportello unico dei progetti
di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e
aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi
dell'articolo 22, sono allegate una documentazione grafica
e una dichiarazione di conformita' alla normativa vigente
in materia di accessibilita' e di superamento delle
barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del
presente articolo.
4. Il rilascio del permesso di costruire per le opere
di cui al comma 1 e' subordinato alla verifica della
conformita' del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o
dal tecnico incaricato dal comune. Il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale, nel
rilasciare il certificato di agibilita' per le opere di cui
al comma 1, deve accertare che le opere siano state
realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A
tal fine puo' richiedere al proprietario dell'immobile o
all'intestatario del permesso di costruire una
dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta
da un tecnico abilitato.
5. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di
edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico e'
accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il
rilascio del certificato di agibilita' e' condizionato alla
verifica tecnica della conformita' della dichiarazione allo
stato dell'immobile.
6. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e
privati aperti al pubblico in difformita' dalle
disposizioni vigenti in materia di accessibilita' e di
eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le
difformita' siano tali da rendere impossibile
l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone
handicappate, sono dichiarate inagibili.
7. Il progettista, il direttore dei lavori, il
responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilita' ed
il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono
direttamente responsabili, relativamente ad opere eseguite
dopo l'entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n.
104, delle difformita' che siano tali da rendere
impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle
persone handicappate. Essi sono puniti con l'ammenda da
5164 a 25822 euro e con la sospensione dai rispettivi albi
professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.
8. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della
legge n. 41 del 1986, sono modificati con integrazioni
relative all'accessibilita' degli spazi urbani, con
particolare riferimento all'individuazione e alla
realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di
semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della
segnaletica installata in modo da ostacolare la
circolazione delle persone handicappate.
9. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle
disposizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n.
118 del 1971, all'articolo 2 del citato regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
384 del 1978, alle disposizioni di cui alla sezione prima
del presente capo, e al citato D.M. 14 giugno 1989, n. 236
del Ministro dei lavori pubblici. Le norme dei regolamenti
edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del
presente articolo perdono efficacia.".
Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 14-quater
della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi), come modificato dalla presente
legge:
"3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117,
ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed
insediamenti produttivi strategici e di preminente
interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo
terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni, nonche' dei casi di
localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga
espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione
preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', la questione, in attuazione e nel
rispetto del principio di leale collaborazione e
dell'articolo 120 della Costituzione, e' rimessa
dall'amministrazione procedente alla deliberazione del
Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta
giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le
Province autonome interessate, in caso di dissenso tra
un'amministrazione statale e una regionale o tra piu'
amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la
Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso
tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale
o tra piu' enti locali. Se l'intesa non e' raggiunta entro
trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri
puo' essere comunque adottata. Se il motivato dissenso e'
espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una
delle materie di propria competenza, il Consiglio dei
Ministri delibera in esercizio del proprio potere
sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle
Regioni o delle Province autonome interessate.".
Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 7 agosto
241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) come
modificato dalla presente legge:
"19.Segnalazione certificata di inizio attivita' -
Scia.
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione
non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,
comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli
richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale,
commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti
richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto
generale, e non sia previsto alcun limite o contingente
complessivo o specifici strumenti di programmazione
settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito
da una segnalazione dell'interessato, con la sola
esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali,
paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle
amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla
pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla
cittadinanza, all'amministrazione della giustizia,
all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti
concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche
derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla
normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli
imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e'
corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli
stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli
articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nonche' dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici
abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da
parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' articolo 38,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei
presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e
asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici
necessari per consentire le verifiche di competenza
dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede
l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero
l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque
sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e
asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma,
salve le verifiche successive degli organi e delle
amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata
delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche'
dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata
mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad
eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo
esclusivo della modalita' telematica; in tal caso la
segnalazione si considera presentata al momento della
ricezione da parte dell'amministrazione.
2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere
iniziata dalla data della presentazione della segnalazione
all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata
carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1,
nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della
segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e
di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo
che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a
conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi
effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in
ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque
salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere
determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli
articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni
sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta'
false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando
l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6,
nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, puo' sempre e in ogni tempo adottare i
provvedimenti di cui al primo periodo.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti
di cui al primo periodo del comma 3, all'amministrazione e'
consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un
danno per il patrimonio artistico e culturale, per
l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la
difesa nazionale e previo motivato accertamento
dell'impossibilita' di tutelare comunque tali interessi
mediante conformazione dell'attivita' dei privati alla
normativa vigente.
4-bis. Il presente articolo non si applica alle
attivita' economiche a prevalente carattere finanziario,
ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
5. [Il presente articolo non si applica alle attivita'
economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese
quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa
all'applicazione del presente articolo e' devoluta alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il
relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque
interessato nei termini di legge, puo' riguardare anche gli
atti di assenso formati in virtu' delle norme sul silenzio
assenso previste dall'articolo 20].
6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio
attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei
requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
la reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine
di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e'
ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 6, restano altresi' ferme le
disposizioni relative alla vigilanza sull'attivita'
urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e alle sanzioni
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.".
Il citato decreto del Presidente della Repubblica n.
380 del 2001 e' pubblicato nella Gazz. Uff. 20 ottobre
2001, n. 245, S.O.
Si riporta il testo dell'art. 22 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001:
"Art. 22. Interventi subordinati a denuncia di inizio
attivita'.
1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio
attivita' gli interventi non riconducibili all'elenco di
cui all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi
alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei
regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia
vigente.
2. Sono, altresi', realizzabili mediante denuncia di
inizio attivita' le varianti a permessi di costruire che
non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie,
che non modificano la destinazione d'uso e la categoria
edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non
violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di
costruire. Ai fini dell'attivita' di vigilanza urbanistica
ed edilizia, nonche' ai fini del rilascio del certificato
di agibilita', tali denunce di inizio attivita'
costituiscono parte integrante del procedimento relativo al
permesso di costruzione dell'intervento principale e
possono essere presentate prima della dichiarazione di
ultimazione dei lavori.
3. In alternativa al permesso di costruire, possono
essere realizzati mediante denuncia di inizio attivita':
a) gli interventi di ristrutturazione di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di
ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da
piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli
accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che
contengano precise disposizioni plano-volumetriche,
tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia
stata esplicitamente dichiarata dal competente organo
comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di
ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi
risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di
ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla
richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde
dall'atto di ricognizione, purche' il progetto di
costruzione venga accompagnato da apposita relazione
tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani
attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in
diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali
recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono
ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni
di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le
sanzioni penali previste all'articolo 44.
5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al
contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le
regioni possono individuare con legge gli altri interventi
soggetti a denuncia di inizio attivita', diversi da quelli
di cui al comma 3, assoggettati al contributo di
costruzione definendo criteri e parametri per la relativa
determinazione.
6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1,
2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a tutela
storico-artistica o paesaggistica-ambientale, e'
subordinata al preventivo rilascio del parere o
dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni
normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in
particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490.
7. E' comunque salva la facolta' dell'interessato di
chiedere il rilascio di permesso di costruire per la
realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza
obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui
all'articolo 16, salvo quanto previsto dal secondo periodo
del comma 5. In questo caso la violazione della disciplina
urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle
sanzioni di cui all'articolo 44 ed e' soggetta
all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37.".
Si riporta il testo dell'art. 2643 del codice civile,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 2643. Atti soggetti a trascrizione.
Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione
:
1) i contratti che trasferiscono la proprieta' di beni
immobili;
2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o
modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il
diritto di superficie, i diritti del concedente e
dell'enfiteuta;
2-bis) i contratti che trasferiscono, costituiscono o
modificano i diritti edificatori comunque denominati,
previsti da normative statali o regionali, ovvero da
strumenti di pianificazione territoriale;
3) i contratti che costituiscono la comunione dei
diritti menzionati nei numeri precedenti;
4) i contratti che costituiscono o modificano servitu'
prediali, il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto
di abitazione;
5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati
nei numeri precedenti;
6) i provvedimenti con i quali nell'esecuzione forzata
si trasferiscono la proprieta' di beni immobili o altri
diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di vendita
seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle
ipoteche a favore del terzo acquirente;
7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo
enfiteutico;
8) i contratti di locazione di beni immobili che hanno
durata superiore a nove anni;
9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o
cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un
termine maggiore di tre anni;
10) i contratti di societa' e di associazione con i
quali si conferisce il godimento di beni immobili o di
altri diritti reali immobiliari, quando la durata della
societa' o dell'associazione eccede i nove anni o e'
indeterminata;
11) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno
l'effetto indicato dal numero precedente;
12) i contratti di anticresi;
13) le transazioni che hanno per oggetto controversie
sui diritti menzionati nei numeri precedenti;
14) le sentenze che operano la costituzione, il
trasferimento o la modificazione di uno dei diritti
menzionati nei numeri precedenti.".
Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge 21
marzo 1978, n. 59 (Norme penali e processuali per la
prevenzione e la repressione di gravi reati), convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191:
"Art. 12. Chiunque cede la proprieta' o il godimento o
a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a
un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di
esso ha l'obbligo di comunicare all'autorita' locale di
pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna
dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonche' le
generalita' dell'acquirente, del conduttore o della persona
che assume la disponibilita' del bene e gli estremi del
documento di identita' o di riconoscimento, che deve essere
richiesto all'interessato.
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, i soggetti di cui al primo comma hanno
l'obbligo di provvedere alla comunicazione, all'autorita'
di pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche verbali,
stipulati successivamente alla data del 30 giugno 1977 e in
corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
La comunicazione di cui ai precedenti commi puo' essere
effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso
di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la
data della ricevuta postale.
Nel caso di violazione delle disposizioni indicate nei
commi precedenti si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 103 a euro 1.549. La
violazione e' accertata dagli organi di polizia
giudiziaria, nonche' dai vigili urbani del comune ove si
trova l'immobile. La sanzione e' applicata dal sindaco ed i
proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per quanto
non previsto le disposizioni della legge 24 dicembre 1975,
n. 706.".
Si riporta il testo del comma 370 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2005):
"370. I documenti, i dati e le informazioni catastali
ed ipotecarie sono riutilizzabili commercialmente, nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
personali; per l'acquisizione originaria di documenti, dati
ed informazioni catastali, i riutilizzatori commerciali
autorizzati devono corrispondere un importo fisso annuale
determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze; per l'acquisizione originaria di documenti, dati
ed informazioni ipotecarie, i riutilizzatori commerciali
autorizzati devono corrispondere i tributi previsti
maggiorati nella misura del 20 per cento. L'importo fisso
annuale e la percentuale di aumento possono comunque essere
rideterminati annualmente con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze anche tenendo conto dei costi
complessivi di raccolta, produzione e diffusione di dati e
documenti sostenuti dall'Agenzia del territorio, maggiorati
di un adeguato rendimento degli investimenti e
dell'andamento delle relative riscossioni. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le
categorie di ulteriori servizi telematici che possono
essere forniti dall'Agenzia del territorio esclusivamente
ai riutilizzatori commerciali autorizzati a fronte del
pagamento di un corrispettivo da determinare con lo stesso
decreto.".
Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 26 ottobre
1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 8.Disposizioni in materia di impatto acustico.
1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto
ambientale ai sensi dell'articolo 6 della L. 8 luglio 1986,
n. 349 , ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988,
n. 377 , e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio
1989, devono essere redatti in conformita' alle esigenze di
tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni
interessate.
2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1,
ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti
titolari dei progetti o delle opere predispongono una
documentazione di impatto acustico relativa alla
realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle
seguenti opere:
a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane
principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade
urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F
(strade locali), secondo la classificazione di cui al
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni;
c) discoteche;
d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono
installati macchinari o impianti rumorosi;
e) impianti sportivi e ricreativi;
f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su
rotaia.
3. E' fatto obbligo di produrre una valutazione
previsionale del clima acustico delle aree interessate alla
realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
a) scuole e asili nido;
b) ospedali;
c) case di cura e di riposo;
d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere
di cui al comma 2.
3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento
degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b) del
comma 1, dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile
abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attivita' edilizia
ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione
acustica e' sostituita da una autocertificazione del
tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di
protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica
di riferimento.
4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie
relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad
attivita' produttive, sportive e ricreative e a postazioni
di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti
comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi
immobili ed infrastrutture, nonche' le domande di licenza o
di autorizzazione all'esercizio di attivita' produttive
devono contenere una documentazione di previsione di
impatto acustico.
5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del
presente articolo e' resa, sulla base dei criteri stabiliti
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), della
presente legge, con le modalita' di cui all'articolo 4
della L. 4 gennaio 1968, n. 15 .
6. La domanda di licenza o di autorizzazione
all'esercizio delle attivita' di cui al comma 4 del
presente articolo, che si prevede possano produrre valori
di emissione superiori a quelli determinati ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere
l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare
le emissioni sonore causate dall'attivita' o dagli
impianti. La relativa documentazione deve essere inviata
all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini
del rilascio del relativo nulla-osta.".
Si riporta il testo dell'art. 32 della legge 18 giugno
2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di
processo civile), come modificato dalla presente legge:
"Art. 32. (Eliminazione degli sprechi relativi al
mantenimento di documenti in forma cartacea)
1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi
effetto di pubblicita' legale si intendono assolti con la
pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle
amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.
1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, gli
elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o
approvazione degli strumenti urbanistici, nonche' delle
loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle
amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di
promuovere il progressivo superamento della pubblicazione
in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici
tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e
provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o
i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con
le stesse modalita' previste dalla legislazione vigente
alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi
compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono
altresi' alla pubblicazione nei siti informatici, secondo
modalita' stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le
materie di propria competenza.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere
attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre
amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro
associazioni.
4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle
pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e
gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo
comma 1.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nei casi di cui
al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni
effettuate in forma cartacea non hanno effetto di
pubblicita' legale, ferma restando la possibilita' per le
amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di
effettuare la pubblicita' sui quotidiani a scopo di
maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti
di bilancio.
6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle
attivita' di cui al presente articolo si provvede a valere
sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell' articolo
27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive
modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e
le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC
alle famiglie», non ancora impegnate alla data di entrata
in vigore della presente legge.
7. E' fatta salva la pubblicita' nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici,
nonche' nel sito informatico del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel
sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista
dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163."
Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 17 agosto
1942, n. 1150, e successive modificazioni (Legge
urbanistica), come modificato dalla presente legge:
"Art. 16.Approvazione dei piani particolareggiati.
I piani particolareggiati di esecuzione del piano
regolatore generale sono approvati con decreto del
provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la
Sezione urbanistica regionale, entro 180 giorni dalla
presentazione da parte dei Comuni.
Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di
concerto con i Ministri per l'interno e per la pubblica
istruzione puo' essere disposto che l'approvazione dei
piani particolareggiati di determinati Comuni avvenga con
decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici. Le determinazioni
in tal caso sono assunte entro 80 giorni dalla
presentazione del piano da parte dei Comuni.
I piani particolareggiati nei quali siano comprese cose
immobili soggette alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla
tutela delle cose di interesse artistico o storico, e alla
legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle
bellezze naturali, sono preventivamente sottoposti alla
competente Soprintendenza ovvero al Ministero della
pubblica istruzione quando sono approvati con decreto del
Ministro per i lavori pubblici.
Le eventuali osservazioni del Ministero della pubblica
istruzione o delle Soprintendenze sono presentate entro
novanta giorni dall'avvenuta comunicazione del piano
particolareggiato di esecuzione.
Col decreto di approvazione sono decise le opposizioni
e sono fissati il tempo, non maggiore di anni 10, entro il
quale il piano particolareggiato dovra' essere attuato ed i
termini entro cui dovranno essere compiute le relative
espropriazioni.
Con il decreto di approvazione possono essere
introdotte nel piano le modifiche che siano conseguenti
all'accoglimento di osservazioni o di opposizioni ovvero
siano riconosciute indispensabili per assicurare: 1) la
osservanza del piano regolatore generale; 2) il
conseguimento delle finalita' di cui al secondo comma
lettera b), c), d) del precedente articolo 10; 3) una
dotazione dei servizi e degli spazi pubblici adeguati alle
necessita' della zona.
Le modifiche di cui al punto 2), lettera c), del
precedente comma, sono adottate sentita la competente
Soprintendenza o il Ministro per la pubblica istruzione a
seconda che l'approvazione avvenga con decreto del
provveditore regionale alle opere pubbliche oppure del
Ministro per i lavori pubblici.
Le modifiche di cui ai precedenti commi sono comunicate
per la pubblicazione ai sensi dell'articolo 15 al Comune,
il quale entro novanta giorni adotta le proprie
controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale
che, previa pubblicazione del primo giorno festivo, e'
trasmessa nei successivi quindici giorni al Provveditorato
regionale alle opere pubbliche od al Ministero dei lavori
pubblici che adottano le relative determinazioni entro 90
giorni.
L'approvazione dei piani particolareggiati equivale a
dichiarazione di pubblica utilita' delle opere in essi
previste.
Il decreto di approvazione di un piano
particolareggiato deve essere depositato nella segreteria
comunale e notificato nelle forme delle citazioni a ciascun
proprietario degli immobili vincolati dal piano stesso
entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito.
Le varianti ai piani particolareggiati devono essere
approvate con la stessa procedura.
Lo strumento attuativo di piani urbanistici gia'
sottoposti a valutazione ambientale strategica non e'
sottoposto a valutazione ambientale strategica ne' a
verifica di assoggettabilita' qualora non comporti variante
e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione
ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo
delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli
indici di edificabilita', gli usi ammessi e i contenuti
piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli
interventi, dettando i limiti e le condizioni di
sostenibilita' ambientale delle trasformazioni previste.
Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici
comporti variante allo strumento sovraordinato, la
valutazione ambientale strategica e la verifica di
assoggettabilita' sono comunque limitate agli aspetti che
non sono stati oggetto di valutazione sui piani
sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione
ambientale strategica e di verifica di assoggettabilita'
sono ricompresi nel procedimento di adozione e di
approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non
rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma.".
Si riporta il testo dell'art. 17 della citata legge n.
1150 del 1942, come modificato dalla presente legge:
"Art. 17.Validita' dei piani particolareggiati.
Decorso il termine stabilito per la esecuzione del
piano particolareggiato questo diventa inefficace per la
parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto
fermo a tempo indeterminato l'obbligo di osservare nella
costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di
quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni di zona
stabiliti dal piano stesso.
Ove il Comune non provveda a presentare un nuovo piano
per il necessario assesto della parte di piano
particolareggiato che sia rimasta inattuata per decorso di
termine, la compilazione potra' essere disposta dal
prefetto a norma del secondo comma dell'art. 14.
Qualora, decorsi due anni dal termine per l'esecuzione
del piano particolareggiato, non abbia trovato applicazione
il secondo comma, nell'interesse improcrastinabile
dell'Amministrazione di dotare le aree di infrastrutture e
servizi, il comune, limitatamente all'attuazione anche
parziale di comparti o comprensori del piano
particolareggiato decaduto, accoglie le proposte di
formazione e attuazione di singoli sub-comparti,
indipendentemente dalla parte restante del comparto, per
iniziativa dei privati che abbiano la titolarita'
dell'intero sub-comparto, purche' non modifichino la
destinazione d'uso delle aree pubbliche o fondiarie
rispettando gli stessi rapporti dei parametri urbanistici
dello strumento attuativo decaduti. I sub-comparti di cui
al presente comma non costituiscono variante urbanistica e
sono approvati dal consiglio comunale senza l'applicazione
delle procedure di cui agli articoli 15 e 16.".
Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto del
presidente della Repubblica n. 380 del 2001:
"Art. 14. Permesso di costruire in deroga agli
strumenti urbanistici.
1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti
urbanistici generali e' rilasciato esclusivamente per
edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico,
previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto
comunque delle disposizioni contenute nel decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e delle altre
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell'attivita' edilizia.
2. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione
agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche,
sanitarie e di sicurezza, puo' riguardare esclusivamente i
limiti di densita' edilizia, di altezza e di distanza tra i
fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti
urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando in ogni
caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7,
8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.".
Il citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n. 45,
S.O.
Si riporta il testo del comma 12 dell'art. 2 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in
materia di federalismo Fiscale Municipale), come modificato
dalla presente legge:
"12. A decorrere dal 1° luglio 2011, gli importi minimo
e massimo della sanzione amministrativa prevista per
l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici
dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle
variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi
previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono
quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni
irrogate a decorrere dalla predetta data e' devoluto al
comune ove e' ubicato l'immobile interessato."



 
Art. 6
Ulteriori riduzione e semplificazioni
degli adempimenti burocratici

1. Per ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente e gravanti in particolare sulle piccole e medie imprese sono apportate con il seguente provvedimento, operativo in una logica che trovera' ulteriore sviluppo, le modificazioni che seguono:
a) in corretta applicazione della normativa europea le comunicazioni relative alla riservatezza dei dati personali sono limitate alla tutela dei cittadini, conseguentemente non trovano applicazione nei rapporti tra imprese;
b) le pubbliche amministrazioni devono pubblicare sul proprio sito istituzionale l'elenco degli atti e documenti necessari per ottenere provvedimenti amministrativi; altri atti o documenti possono essere richiesti solo se strettamente necessari e non possono costituire ragione di rigetto dell'istanza del privato;
c) riduzione degli adempimenti concernenti l'utilizzo di piccoli serbatoi di GPL;
d) facolta' di effettuare «on line» qualunque transazione finanziaria ASL-imprese e cittadini;
d-bis) riduzione e semplificazione delle comunicazioni, da parte dei cittadini e delle imprese, agli enti previdenziali;
e) per i trasporti eccezionali l'attuale autorizzazione prevista per ciascun trasporto e' sostituita, per i trasporti della medesima tipologia ripetuti nel tempo, da un'autorizzazione periodica da rilasciarsi con modalita' semplificata;
f) riduzione degli oneri amministrativi da parte delle amministrazioni territoriali;
f-bis) garanzia della tutela della sicurezza stradale e della regolarita' del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.
2. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra l'altro, le seguenti modificazioni:
a) al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 5 e' aggiunto in fine il seguente comma:
«3-bis. Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalita' amministrativo-contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter, non e' soggetto all'applicazione del presente codice.»;
2) all'articolo 13 e' aggiunto in fine il seguente comma:
«5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non e' dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum, il titolare e' tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f).»;
3) all'articolo 24, comma 1, lettera g) le parole: «anche in riferimento all'attivita' di gruppi bancari e di societa' controllate o collegate» sono soppresse e dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:
«i-bis) riguarda dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-bis;
i-ter) con esclusione della diffusione e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 130 del presente codice, riguarda la comunicazione di dati tra societa', enti o associazioni con societa' controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero con societa' sottoposte a comune controllo, nonche' tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalita' amministrativo contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter, e purche' queste finalita' siano previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa di cui all'articolo 13.»;
4) all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) dei dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-bis.»;
5) all'articolo 34, il comma 1-bis e' sostituito dai seguenti:
«1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza e' sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B). In relazione a tali trattamenti, nonche' a trattamenti comunque effettuati per correnti finalita' amministrativo - contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalita' semplificate di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1.
1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalita' amministrativo -contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attivita' di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalita' le attivita' organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilita' e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro»;
6) all'articolo 130, comma 3-bis, dopo le parole: «mediante l'impiego del telefono» sono inserite le seguenti: «e della posta cartacea» e dopo le parole: «l'iscrizione della numerazione della quale e' intestatario» sono inserite le seguenti: «e degli altri dati personali di cui all'articolo 129, comma 1,»;
a-bis) all'articolo 67-sexies decies del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. E' fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico»;
b) allo scopo di rendere effettivamente trasparente l'azione amministrativa e di ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese:
1) le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro il 30 ottobre 2011, pubblicano sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attivita' ivi previste sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste in base alla legislazione vigente;
2) in caso di mancato adempimento di quanto previsto al numero 1) la pubblica amministrazione procedente non puo' respingere l'istanza adducendo la mancata produzione di un atto o documento e deve invitare l'istante a regolarizzare la documentazione in un termine congruo. Il provvedimento di diniego non preceduto dall'invito di cui al periodo precedente e' nullo. Il mancato adempimento di quanto previsto dal numero 1 e' altresi' valutato ai fini della attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili;
3) il mancato adempimento di quanto previsto al numero 1), nei procedimenti di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, legittima comunque l'istante ad iniziare l'attivita' dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attivita'. In tal caso l'amministrazione non puo' adottare i provvedimenti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 prima della scadenza del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi del numero 2;
4) la disposizione di cui al numero 1 non si applica per gli atti o documenti la cui produzione a corredo dell'istanza e' prevista da norme di legge, regolamento o da atti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana;
5) i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonche' i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato, al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonche' l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporta la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;
6) nei casi in cui non e' prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli atti di cui al numero 4) gli stessi sono pubblicati sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione, secondo i criteri e le modalita' definiti con apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I questionari di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono resi disponibili sul sito internet della Societa' per gli studi di settore - SOSE s.p.a.; con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' data notizia della data in cui i questionari sono disponibili.
Dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento decorre il termine di sessanta giorni previsto dalla medesima lettera c).
c) per ridurre gli adempimenti connessi all'utilizzo dei piccoli serbatoi di gas di petrolio liquefatto, l'articolo 2, comma 16-septies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e' abrogato. Resta salvo quanto previsto dalle normative di sicurezza vigenti in materia di installazione, esercizio e manutenzione dei serbatoi di gas di petrolio liquefatto di cui al decreto del Ministro dell'interno 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004;
d) Per accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini, riducendone i costi connessi:
1) le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale adottano, ai sensi degli articoli 5, 63 e 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, procedure telematiche per consentire il pagamento online delle prestazioni erogate, nonche' la consegna, tramite web, posta elettronica certificata o altre modalita' digitali, dei referti medici. Le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale mettono a disposizione dell'utenza il servizio di pagamento online ed effettuano la consegna dei referti medici esclusivamente in forma digitale nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al numero 2). Resta in ogni caso salvo il diritto dell'interessato di ottenere, anche a domicilio, copia cartacea del referto redatto in forma elettronica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
2) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro della Semplificazione normativa, previo parere del Garante per protezione dei dati personali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, in conformita' con le regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto al numero 1;
2-bis) in caso di trasferimento di residenza delle persone fisiche, i comuni, su richiesta degli interessati, ne danno comunicazione all'azienda sanitaria locale nel cui territorio e' ricompresa la nuova residenza. La comunicazione e' effettuata, entro un mese dalla data di registrazione della variazione anagrafica, telematicamente o su supporto cartaceo secondo le modalita' stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'azienda sanitaria locale provvede ad aggiornare il libretto sanitario, trasmettendo alla nuova residenza dell'intestatario il nuovo libretto ovvero un tagliando di aggiornamento da apporre su quello esistente, secondo quanto stabilito con il decreto di cui al secondo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente disposizione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
d-bis) per ridurre e per semplificare le comunicazioni, da parte dei cittadini e delle imprese, agli enti previdenziali:
1) all'articolo 1, comma 248, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «entro il 31 marzo di ciascun anno» sono sostituite dalla seguente: «annualmente»;
2) all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, dopo il comma 248 e' inserito il seguente:
«248-bis. Il termine per la presentazione della dichiarazione di responsabilita' di cui al comma 248 e' stabilito con determinazione del presidente dell'INPS»;
3) all'articolo 2, comma 3, della legge 11 ottobre 1990, n. 289, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la predetta indennita' sia erogata per la frequenza di scuole, pubbliche o private, per tutta la durata dell'obbligo formativo scolastico, e' obbligatorio trasmettere la sola comunicazione dell'eventuale cessazione dalla partecipazione a tali corsi scolastici»;
4) alla legge 29 ottobre 1971, n. 889, sono apportate le seguenti modificazioni:
4.1) il quarto comma dell'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
«Entro il 30 giugno dello stesso anno, le aziende devono trasmettere con modalita' telematiche all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'elenco degli elementi accessori, di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 5, che sono stati corrisposti al personale dipendente, solo se di nuova istituzione o modificati rispetto a quelli gia' portati a conoscenza dell'Istituto medesimo»;
4.2) l'articolo 18 e' abrogato;
e) per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, all'articolo 10 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio»;
f) All'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3:
1.1) al primo periodo, dopo le parole: «piano di riduzione degli oneri amministrativi» sono inserite le seguenti: «relativo alle materie affidate alla competenza di ciascun Ministro»;
1.2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni, le province e i comuni adottano, nell'ambito della propria competenza, sulla base delle attivita' di misurazione, programmi di interventi a carattere normativo, amministrativo e organizzativo volti alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi. Per il coordinamento delle metodologie della misurazione e della riduzione degli oneri, e' istituito presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato paritetico formato da sei membri designati, rispettivamente, due dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, due dal Ministro per la semplificazione normativa, due dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, e da sei membri designati dalla citata Conferenza unificata, rispettivamente, tre tra i rappresentanti delle regioni, uno tra i rappresentanti delle province e due tra quelli dei comuni. Per la partecipazione al Comitato paritetico non sono previsti compensi o rimborsi di spese. I risultati della misurazione di cui al comma 15 sono comunicati alle Camere e ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa.»;
2) al comma 5, dopo le parole: «oneri amministrativi gravanti sulle imprese», sono inserite le seguenti: «e sui cittadini».
f-bis) dopo il comma 3 dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Per i comuni che, entro la data del 30 settembre 2011 prevista dall'articolo 12, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, non hanno provveduto ad accreditare lo sportello unico per le attivita' produttive ovvero a fornire alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio gli elementi necessari ai fini dell'avvalimento della stessa, ai sensi dell'articolo 4, commi 11 e 12, del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, il prefetto invia entro trenta giorni una diffida e, sentita la regione competente, nomina un commissario ad acta, scelto in relazione alle specifiche situazioni, tra i funzionari dei comuni, delle regioni o delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, al fine di adottare gli atti necessari ad assicurare la messa a regime del funzionamento degli sportelli unici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono individuate le eventuali misure che risultino indispensabili per attuare, sul territorio nazionale, lo sportello unico e per garantire, nelle more della sua attuazione, la continuita' della funzione amministrativa, anche attraverso parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina.
3-ter. In ogni caso, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni affidate agli sportelli unici per le attivita' produttive, i comuni adottano le misure organizzative e tecniche che risultino necessarie»;
f-ter) al fine di semplificare e di razionalizzare il procedimento di applicazione delle sanzioni di cui al comma 14 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, al comma 15 del medesimo articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni, le parole: «dall'autorita' competente, individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalita' individuate con decreto dello stesso Ministro»;
f-quater) all'articolo 2215-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
1) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:
«Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.
Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per i libri e per i registri la cui tenuta e' obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni»;
f-quinquies) al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo l'articolo 43 e' inserito il seguente:
«Art. 43-bis. - (Certificazione e documentazione d'impresa). - 1. Lo sportello unico per le attivita' produttive:
a) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti atti, fatti, qualita', stati soggettivi, nonche' gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico per le attivita' produttive o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualita' o ambientali;
b) invia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui alla lettera a).
2. Le comunicazioni tra lo sportello unico per le attivita' produttive, le amministrazioni pubbliche, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le imprese e le agenzie per le imprese avvengono esclusivamente in modalita' telematica secondo le disposizioni vigenti.
3. Le amministrazioni non possono richiedere ai soggetti interessati la produzione dei documenti da acquisire ai sensi del comma 1, lettera a).
4. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
f-sexies) nel decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:
«Art. 9-bis. - (Iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane mediante comunicazione unica al registro delle imprese). - 1. Ai fini dell'avvio dell'attivita' d'impresa in conformita' ai requisiti di qualifica artigiana, disciplinati ai sensi delle disposizioni vigenti, l'interessato presenta una dichiarazione attestante il possesso di tali requisiti mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa, di cui all'articolo 9, secondo le regole tecniche individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2009.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, ove previsto e disciplinato dalla legislazione regionale, con la decorrenza ivi prevista, e l'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese. Restano ferme le altre disposizioni vigenti recanti obblighi di iscrizione nel registro delle imprese.
3. Le regioni disciplinano le procedure per gli accertamenti e i controlli e per gli eventuali provvedimenti in caso di carenza dei requisiti dichiarati, ai sensi del comma 1, nonche' le modalita' per la comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni ai soggetti interessati, assegnando termini congrui per la presentazione di proprie deduzioni o per conformarsi ai requisiti di legge, nonche' ai fini della presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti.
4. Qualora, a seguito di accertamento o verifica ispettiva, emergano gli elementi per l'iscrizione alla gestione di cui all'articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'ente accertatore comunica all'ufficio del registro delle imprese gli elementi per l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.La comunicazione, ove previsto e disciplinato dalla normativa regionale, determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane con decorrenza immediata, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati, ai sensi del citato comma 3, per mancanza dei requisiti tecnico-professionali non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attivita'.
5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
f-septies) per semplificare le modalita' di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e favorire l'accesso delle imprese agricole ai mercati, i consorzi agrari disciplinati dall'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99, possono istituire al loro interno, previo adeguamento degli statuti, per ciascun settore o prodotto agricolo, una o piu' sezioni di attivita', cui aderiscono esclusivamente imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni. Le predette sezioni, con gestioni separate, possono ottenere il riconoscimento come organizzazioni di produttori ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102. In tale ipotesi, i vincoli e i controlli relativi si riferiscono esclusivamente alla sezione e agli imprenditori aderenti;
f-octies) al fine di garantire che un adeguato periodo transitorio consenta la progressiva entrata in operativita' del Sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.124 del 30 maggio 2011, il relativo termine, da individuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei modi di cui all'articolo 28, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n.52, non puo' essere antecedente al 1º giugno 2012.
2-bis. Ai fini della semplificazione degli adempimenti di cui al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, all'articolo 19, comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli atti concernenti la nomina degli investigatori incaricati non si esercita il controllo preventivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f-ter), della legge 14 gennaio 1994, n. 20».
2-ter. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n.68, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando l'obbligo del versamento del contributo di cui al comma 3 al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, per le aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per cento, la procedura di esonero prevista dal presente articolo e' sostituita da un'autocertificazione del datore di lavoro che attesta l'esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo».
3. Nel perseguimento dell'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi definito in sede di Unione europea, con le risorse disponibili a legislazione vigente, le autorita' amministrative indipendenti di vigilanza e garanzia effettuano, nell'ambito dei propri ordinamenti, la misurazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese con l'obiettivo di ridurre tali oneri entro il 31 dicembre 2012, proponendo le misure legislative e regolamentari ritenute idonee a realizzare tale riduzione.



Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei
dati personali), come modificato dalla presente legge:
"Art. 5.Oggetto ed ambito di applicazione.
1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati
personali, anche detenuti all'estero, effettuato da
chiunque e' stabilito nel territorio dello Stato o in un
luogo comunque soggetto alla sovranita' dello Stato.
2. Il presente codice si applica anche al trattamento
di dati personali effettuato da chiunque e' stabilito nel
territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea
e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel
territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici,
salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito
nel territorio dell'Unione europea. In caso di applicazione
del presente codice, il titolare del trattamento designa un
proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato
ai fini dell'applicazione della disciplina sul trattamento
dei dati personali.
3. Il trattamento di dati personali effettuato da
persone fisiche per fini esclusivamente personali e'
soggetto all'applicazione del presente codice solo se i
dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla
diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in
tema di responsabilita' e di sicurezza dei dati di cui agli
articoli 15 e 31.
3-bis. Il trattamento dei dati personali relativi a
persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato
nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i
medesimi soggetti per le finalita' amministrativo -
contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter, non
e' soggetto all'applicazione del presente codice.".
Si riporta il testo dell'art. 13 del citato decreto
legislativo n. 196 del 2003, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 13.Informativa.
1. L'interessato o la persona presso la quale sono
raccolti i dati personali sono previamente informati
oralmente o per iscritto circa:
a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono
destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del
conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di
rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i
dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualita' di responsabili o
incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se
designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai
sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il
titolare ha designato piu' responsabili e' indicato almeno
uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione
o le modalita' attraverso le quali e' conoscibile in modo
agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando e'
stato designato un responsabile per il riscontro
all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7, e' indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli
elementi previsti da specifiche disposizioni del presente
codice e puo' non comprendere gli elementi gia' noti alla
persona che fornisce i dati o la cui conoscenza puo'
ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un
soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo
svolte per finalita' di difesa o sicurezza dello Stato
oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante puo' individuare con proprio
provvedimento modalita' semplificate per l'informativa
fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza
e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso
l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva
delle categorie di dati trattati, e' data al medesimo
interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando
e' prevista la loro comunicazione, non oltre la prima
comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica
quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,
n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto
in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalita' e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di
mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure
appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati
rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio
del Garante, impossibile.
5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non e' dovuta in
caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi
dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di
un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto
successivo all'invio del curriculum, il titolare e' tenuto
a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa
breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1,
lettere a), d) ed f).".
Si riporta i l testo del comma 1 dell'art. 24 del
citato decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato
dalla presente legge:
"1. Il consenso non e' richiesto, oltre che nei casi
previsti nella Parte II, quando il trattamento:
a) e' necessario per adempiere ad un obbligo previsto
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) e' necessario per eseguire obblighi derivanti da un
contratto del quale e' parte l'interessato o per adempiere,
prima della conclusione del contratto, a specifiche
richieste dell'interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri,
elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi
restando i limiti e le modalita' che le leggi, i
regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la
conoscibilita' e pubblicita' dei dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attivita'
economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa
in materia di segreto aziendale e industriale;
e) e' necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumita' fisica di un terzo. Se la medesima
finalita' riguarda l'interessato e quest'ultimo non puo'
prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per
incapacita' di agire o per incapacita' di intendere o di
volere, il consenso e' manifestato da chi esercita
legalmente la potesta', ovvero da un prossimo congiunto, da
un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal
responsabile della struttura presso cui dimora
l'interessato. Si applica la disposizione di cui
all'articolo 82, comma 2;
f) con esclusione della diffusione, e' necessario ai
fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di
cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per
far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in
materia di segreto aziendale e industriale;
g) con esclusione della diffusione, e' necessario, nei
casi individuati dal Garante sulla base dei principi
sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse
del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora
non prevalgano i diritti e le liberta' fondamentali, la
dignita' o un legittimo interesse dell'interessato;
h) con esclusione della comunicazione all'esterno e
della diffusione, e' effettuato da associazioni, enti od
organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in
riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari
o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e
legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto
o dal contratto collettivo, e con modalita' di utilizzo
previste espressamente con determinazione resa nota agli
interessati all'atto dell'informativa ai sensi
dell'articolo 13;
i) e' necessario, in conformita' ai rispettivi codici
di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi
scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi
storici presso archivi privati dichiarati di notevole
interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di
approvazione del testo unico in materia di beni culturali e
ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici,
presso altri archivi privati;
i-bis) riguarda dati contenuti nei curricula, nei casi
di cui all'articolo 13, comma 5-bis;
i-ter) con esclusione della diffusione e fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 130 del presente codice,
riguarda la comunicazione di dati tra societa', enti o
associazioni con societa' controllanti, controllate o
collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile
ovvero con societa' sottoposte a comune controllo, nonche'
tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e
associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi
aderenti, per le finalita' amministrativo contabili, come
definite all'articolo 34, comma 1-ter, e purche' queste
finalita' siano previste espressamente con determinazione
resa nota agli interessati all'atto dell'informativa di cui
all'articolo 13.".
Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 26 del citato
decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dalla
presente legge:
"3. Il comma 1 non si applica al trattamento:
a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni
religiose e ai soggetti che con riferimento a finalita' di
natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con
le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi,
ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati
non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime
confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie
relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei
principi indicati al riguardo con autorizzazione del
Garante;
b) dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od
organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad
altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a
carattere sindacale o di categoria;
b-bis) dei dati contenuti nei curricula, nei casi di
cui all'articolo 13, comma 5-bis.".
Si riporta il testo dell'art. 34 del citato decreto
legislativo n. 196 del 2003, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 34.Trattamenti con strumenti elettronici.
1. Il trattamento di dati personali effettuato con
strumenti elettronici e' consentito solo se sono adottate,
nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto
nell'allegato B), le seguenti misure minime :
a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di gestione delle credenziali
di autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d) aggiornamento periodico dell'individuazione
dell'ambito del trattamento consentito ai singoli
incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione
degli strumenti elettronici;
e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati
rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non
consentiti e a determinati programmi informatici;
f) adozione di procedure per la custodia di copie di
sicurezza, il ripristino della disponibilita' dei dati e
dei sistemi;
g) tenuta di un aggiornato documento programmatico
sulla sicurezza;
h) adozione di tecniche di cifratura o di codici
identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a
rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati
da organismi sanitari.
1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati
personali non sensibili e che trattano come unici dati
sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti
e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli
relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un
aggiornato documento programmatico sulla sicurezza e'
sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal
titolare del trattamento ai sensi dell' articolo 47 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto
tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza
previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico
contenuto nell'allegato B). In relazione a tali
trattamenti, nonche' a trattamenti comunque effettuati per
correnti finalita' amministrativo-contabili, in particolare
presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e
artigiani, il Garante, sentiti il Ministro per la
semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, individua con proprio
provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalita'
semplificate di applicazione del disciplinare tecnico
contenuto nel citato allegato B) in ordine all'adozione
delle misure minime di cui al comma 1.
1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in
materia di protezione dei dati personali, i trattamenti
effettuati per finalita' amministrativo-contabili sono
quelli connessi allo svolgimento delle attivita' di natura
organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a
prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare,
perseguono tali finalita' le attivita' organizzative
interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi
contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto
di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della
contabilita' e all'applicazione delle norme in materia
fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute,
igiene e sicurezza sul lavoro."
Si riporta il testo del comma 3-bis dell'art. 130 del
citato decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato
dalla presente legge:
"3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129,
il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1,
mediante l'impiego del telefono e della posta cartacea per
le finalita' di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), e'
consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il
diritto di opposizione, con modalita' semplificate e anche
in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione
della quale e' intestatario e degli altri dati personali di
cui all'articolo 129, comma 1, in un registro pubblico
delle opposizioni.".
Si riporta il testo dell'art. 67-sexies decies del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del
consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003,
n. 229), come modificato dalla presente legge:
"Art. 67-sexies decies.Comunicazioni non richieste.
1. L'utilizzazione da parte di un fornitore delle
seguenti tecniche di comunicazione a distanza richiede il
previo consenso del consumatore:
a) sistemi di chiamata senza intervento di un operatore
mediante dispositivo automatico;
b) telefax.
2. Le tecniche di comunicazione a distanza diverse da
quelle indicate al comma 1, quando consentono una
comunicazione individuale, non sono autorizzate se non e'
stato ottenuto il consenso del consumatore interessato.
3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 non comportano costi
per i consumatori.
3-bis. E' fatta salva la disciplina prevista
dall'articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, per i trattamenti dei dati inclusi negli
elenchi di abbonati a disposizione del pubblico."
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.".
Si riporta il testo dell'art. 19 della citata legge n.
241 del 1990:
"Art. 19.Segnalazione certificata di inizio attivita' -
Scia.
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione
non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,
comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli
richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale,
commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti
richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto
generale, e non sia previsto alcun limite o contingente
complessivo o specifici strumenti di programmazione
settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito
da una segnalazione dell'interessato, con la sola
esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali,
paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle
amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla
pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla
cittadinanza, all'amministrazione della giustizia,
all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti
concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche
derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla
normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli
imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e'
corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli
stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli
articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nonche' dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici
abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da
parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' articolo 38,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei
presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e
asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici
necessari per consentire le verifiche di competenza
dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede
l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero
l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque
sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e
asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma,
salve le verifiche successive degli organi e delle
amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata
dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche'
dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata a
mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento; in
tal caso la segnalazione si considera presentata al momento
della ricezione da parte dell'amministrazione.
2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere
iniziata dalla data della presentazione della segnalazione
all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata
carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1,
nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della
segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e
di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo
che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a
conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi
effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in
ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque
salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere
determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli
articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni
sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta'
false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando
l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6,
nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, puo' sempre e in ogni tempo adottare i
provvedimenti di cui al primo periodo.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti
di cui al primo periodo del comma 3, all'amministrazione e'
consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un
danno per il patrimonio artistico e culturale, per
l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la
difesa nazionale e previo motivato accertamento
dell'impossibilita' di tutelare comunque tali interessi
mediante conformazione dell'attivita' dei privati alla
normativa vigente.
4-bis. Il presente articolo non si applica alle
attivita' economiche a prevalente carattere finanziario,
ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
5. [Il presente articolo non si applica alle attivita'
economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese
quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa
all'applicazione del presente articolo e' devoluta alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il
relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque
interessato nei termini di legge, puo' riguardare anche gli
atti di assenso formati in virtu' delle norme sul silenzio
assenso previste dall'articolo 20] (93).
6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio
attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei
requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
la reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine
di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e'
ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 6, restano altresi' ferme le
disposizioni relative alla vigilanza sull'attivita'
urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e alle sanzioni
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 5 del decreto
legislativo 26 novembre 2010, n. 216 (Disposizioni in
materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard di Comuni, Citta' metropolitane e Province):
"1. Il procedimento di determinazione del fabbisogno
standard si articola nel seguente modo:
a) la Societa' per gli studi di settore-Sose s.p.a., la
cui attivita', ai fini del presente decreto, ha carattere
esclusivamente tecnico, predispone le metodologie
occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard e ne
determina i valori con tecniche statistiche che danno
rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli Comuni
e Province, conformemente a quanto previsto dall'articolo
13, comma 1, lettera d), della legge 5 maggio 2009, n. 42,
utilizzando i dati di spesa storica tenendo conto dei
gruppi omogenei e tenendo altresi' conto della spesa
relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma
associata, considerando una quota di spesa per abitante e
tenendo conto della produttivita' e della diversita' della
spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle
caratteristiche territoriali, con particolare riferimento
al livello di infrastrutturazione del territorio, ai sensi
di quanto previsto dagli articoli 21 e 22 della legge 5
maggio 2009, n. 42, alla presenza di zone montane, alle
caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei
predetti diversi enti, al personale impiegato, alla
efficienza, all'efficacia e alla qualita' dei servizi
erogati nonche' al grado di soddisfazione degli utenti;
b) la Societa' per gli studi di settore-Sose s.p.a.
provvede al monitoraggio della fase applicativa e
all'aggiornamento delle elaborazioni relative alla
determinazione dei fabbisogni standard;
c) ai fini di cui alle lettere a) e b), la Societa' per
gli studi di settore-Sose s.p.a. puo' predisporre appositi
questionari funzionali a raccogliere i dati contabili e
strutturali dai Comuni e dalle Province. Ove predisposti e
somministrati, i Comuni e le Province restituiscono per via
telematica, entro sessanta giorni dal loro ricevimento, i
questionari compilati con i dati richiesti, sottoscritti
dal legale rappresentante e dal responsabile economico
finanziario. La mancata restituzione, nel termine predetto,
del questionario interamente compilato e' sanzionato con il
blocco, sino all'adempimento dell'obbligo di invio dei
questionari, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati
al Comune o alla Provincia e la pubblicazione sul sito del
Ministero dell'interno dell'ente inadempiente. Agli stessi
fini di cui alle lettere a) e b), anche il certificato di
conto consuntivo di cui all'articolo 161 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, contiene i dati necessari per il
calcolo del fabbisogno standard;
d) tenuto conto dell'accordo sancito il 15 luglio 2010,
in sede di Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, tra
l'Associazione nazionale dei Comuni Italiani-ANCI e
l'Unione delle Province d'Italia-UPI ed il Ministero
dell'economia e delle finanze, per i compiti di cui alle
lettere a), b) e c) del presente articolo, la Societa' per
gli studi di settore-Sose s.p.a. si avvale della
collaborazione scientifica dell'Istituto per la finanza e
per l'economia locale-IFEL, in qualita' di partner
scientifico, che supporta la predetta societa' nella
realizzazione di tutte le attivita' previste dal presente
decreto. In particolare, IFEL fornisce analisi e studi in
materia di contabilita' e finanza locale e partecipa alla
fase di predisposizione dei questionari e della loro
somministrazione agli enti locali; concorre allo sviluppo
della metodologia di calcolo dei fabbisogni standard,
nonche' alla valutazione dell'adeguatezza delle stime
prodotte; partecipa all'analisi dei risultati; concorre al
monitoraggio del processo di attuazione dei fabbisogni
standard; propone correzioni e modifiche alla procedura di
attuazione dei fabbisogni standard, nonche' agli indicatori
di fabbisogni fissati per i singoli enti. IFEL, inoltre,
fornisce assistenza tecnica e formazione ai Comuni e alle
Province; la Societa' per gli studi di settore-Sose s.p.a
puo' avvalersi altresi' della collaborazione dell'ISTAT per
i compiti di cui alle lettere a), b) e c) del presente
articolo;
e) le metodologie predisposte ai sensi della lettera a)
sono sottoposte, per l'approvazione, ai fini dell'ulteriore
corso del procedimento, alla Commissione tecnica paritetica
per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, dopo la
sua istituzione, alla Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica; in assenza di
osservazioni, le metodologie si intendono approvate decorsi
quindici giorni dal loro ricevimento. La Commissione
tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale
ovvero, dopo la sua istituzione, la Conferenza permanente
per il coordinamento della finanza pubblica segue altresi'
il monitoraggio della fase applicativa e l'aggiornamento
delle elaborazioni di cui alla lettera b). I risultati
predisposti con le metodologie di elaborazione di cui alle
lettere precedenti sono trasmessi dalla Societa' per gli
studi di settore-Sose s.p.a. ai Dipartimenti delle finanze
e, successivamente, della Ragioneria generale dello Stato
del Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' alla
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale ovvero, dopo la sua istituzione, alla
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica;
f) i dati raccolti ed elaborati per le attivita' di cui
al presente articolo confluiscono nella banca dati delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' in quella di cui
all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42."
Si riporta il testo degli articoli 5, 63 e 64 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modificazioni (Codice dell'amministrazione digitale):
"Art. 5.Effettuazione di pagamenti con modalita'
informatiche
1. Le pubbliche amministrazioni consentono, sul
territorio nazionale, l'effettuazione dei pagamenti ad esse
spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, fatte salve le
attivita' di riscossione dei tributi regolate da specifiche
normative, con l'uso delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione.
2. Le pubbliche amministrazioni centrali possono
avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, di prestatori di servizi di pagamento per
consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro
favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito
o prepagate e di ogni altro strumento di pagamento
elettronico disponibile. Il prestatore dei servizi di
pagamento che riceve l'importo dell'operazione di
pagamento, effettua il riversamento dell'importo trasferito
al tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema
informatico, a disposizione dell'amministrazione, il
pagamento eseguito e la relativa causale, la corrispondenza
di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata
oppure le contabilita' speciali interessate.
3. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione ed i Ministri competenti
per materia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentito DigitPA sono individuate le
operazioni di pagamento interessate dai commi 1 e 2, i
tempi da cui decorre la disposizione di cui al comma 1, le
relative modalita' per il riversamento, la rendicontazione
da parte del prestatore dei servizi di pagamento e
l'interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel
pagamento, nonche' il modello di convenzione che il
prestatore di servizi di pagamento deve sottoscrivere per
effettuare il servizio.
4. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti
e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e
gli enti locali adeguano i propri ordinamenti al principio
di cui al comma 1.";
"Art. 63.Organizzazione e finalita' dei servizi in rete
1. Le pubbliche amministrazioni centrali individuano le
modalita' di erogazione dei servizi in rete in base a
criteri di valutazione di efficacia, economicita' ed
utilita' e nel rispetto dei principi di eguaglianza e non
discriminazione, tenendo comunque presenti le dimensioni
dell'utenza, la frequenza dell'uso e l'eventuale
destinazione all'utilizzazione da parte di categorie in
situazioni di disagio.
2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi
pubblici progettano e realizzano i servizi in rete mirando
alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in
particolare garantendo la completezza del procedimento, la
certificazione dell'esito e l'accertamento del grado di
soddisfazione dell'utente. A tal fine, sono tenuti ad
adottare strumenti idonei alla rilevazione immediata,
continua e sicura del giudizio degli utenti, in conformita'
alle regole tecniche da emanare ai sensi dell'articolo 71.
Per le amministrazioni e i gestori di servizi pubblici
regionali e locali le regole tecniche sono adottate previo
parere della Commissione permanente per l'innovazione
tecnologica nelle regioni e negli enti locali di cui
all'articolo 14, comma 3-bis.
3. Le pubbliche amministrazioni collaborano per
integrare i procedimenti di rispettiva competenza al fine
di agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese e
rendere piu' efficienti i procedimenti che interessano piu'
amministrazioni, attraverso idonei sistemi di
cooperazione.";
"Art. 64.Modalita' di accesso ai servizi erogati in
rete dalle pubbliche amministrazioni
1. La carta d'identita' elettronica e la carta
nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l'accesso
ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni
per i quali sia necessaria l'identificazione informatica.
2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire
l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono
l'identificazione informatica anche con strumenti diversi
dalla carta d'identita' elettronica e dalla carta nazionale
dei servizi, purche' tali strumenti consentano
l'individuazione del soggetto che richiede il servizio.
L'accesso con carta d'identita' elettronica e carta
nazionale dei servizi e' comunque consentito
indipendentemente dalle modalita' di accesso predisposte
dalle singole amministrazioni.
3. ".
Il citato decreto legislativo n. 82 del 2005 e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
Si riporta il testo del comma 248 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), come modificato dalla presente
legge:
" 248. Gli invalidi civili titolari di indennita' di
accompagnamento o chi ne ha la tutela sono obbligati,
annualmente, a presentare alla prefettura, al comune o
all'unita' sanitaria locale del territorio, una
dichiarazione di responsabilita', ai sensi della legge 4
gennaio 1968, n. 15 , relativa alla sussistenza o meno di
uno stato di ricovero in istituto e in caso affermativo se
a titolo gratuito, ai fini dell'articolo 1 della legge 11
febbraio 1980, n. 18.".
Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 2 della legge
11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle
indennita' di accompagnamento di cui alla L. 21 novembre
1988, n. 508, recante norme integrative in materia di
assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili
ed ai sordomuti e istituzione di un'indennita' di frequenza
per i minori invalidi), come modificato dalla presente
legge:
"3. La concessione dell'indennita' mensile di frequenza
e' limitata alla reale durata del trattamento o del corso e
decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di
effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento
stesso ed ha termine con il mese successivo a quello di
cessazione della frequenza. Qualora la predetta indennita'
sia erogata per la frequenza di scuole, pubbliche o
private, per tutta la durata dell'obbligo formativo
scolastico, e' obbligatorio trasmettere la sola
comunicazione dell'eventuale cessazione dalla
partecipazione a tali corsi scolastici.".
Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 29 ottobre
1971, n. 889 (Norme in materia di previdenza per gli
addetti ai pubblici servizi di trasporto), come modificato
dalla presente legge:
"10.Elenchi annuali di contribuzione.
Nel periodo dal 1° al 15 aprile di ciascun anno, le
aziende pubblicano, presso le rispettive direzioni di
esercizio, l'elenco del personale iscritto al Fondo,
indicando per ciascun agente l'ammontare degli emolumenti
soggetti a contributo, corrisposti per l'anno solare
precedente, separatamente per i titoli a), b), c) e d),
contemplati nel precedente articolo 5, e complessivamente
per gli altri titoli di cui allo stesso articolo.
Un estratto del predetto elenco, con il conto
dell'ammontare degli emolumenti soggetti a contributo, deve
essere consegnato a ciascun dipendente.
Nell'elenco sono altresi' indicate le somme dovute per
contributi sul totale delle voci retributive imponibili
nonche' le somme corrisposte al personale non soggette a
contributo.
Entro il 30 giugno dello stesso anno, le aziende devono
trasmettere con modalita' telematiche all'Istituto
nazionale della previdenza sociale l'elenco degli elementi
accessori, di cui alla lettera d) del primo comma
dell'articolo 5, che sono stati corrisposti al personale
dipendente, solo se di nuova istituzione o modificati
rispetto a quelli gia' portati a conoscenza dell'Istituto
medesimo.
In caso di omessa pubblicazione, l'Ispettorato del
lavoro provvede a far dare esecuzione al disposto del primo
comma di cui al presente articolo ordinando al legale
rappresentante della azienda di pubblicare l'elenco per un
periodo non inferiore a quindici giorni.
Ai fini della presente legge, l'ammontare delle
retribuzioni da attribuirsi al personale delle aziende che
abbiano omesso l'invio dell'elenco e' calcolato sulla base
delle retribuzioni previste dai contratti nazionali di
lavoro vigenti, avuto riguardo alla qualifica, al grado ed
all'anzianita' di servizio acquisita da ciascun
dipendente.".
Si riporta il testo dell'articolo 25 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita',
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, come modificato dalla presente legge:
"Art. 25. Taglia-oneri amministrativi
1.- 2. ....(omissis).....
3. Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro
per la semplificazione normativa, adotta il piano di
riduzione degli oneri amministrativi relativo alle materie
affidate alla competenza di ciascun Ministro, che definisce
le misure normative, organizzative e tecnologiche
finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di cui al
comma 1, assegnando i relativi programmi ed obiettivi ai
dirigenti titolari dei centri di responsabilita'
amministrativa. I piani confluiscono nel piano d'azione per
la semplificazione e la qualita' della regolazione di cui
al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
marzo 2006, n. 80, che assicura la coerenza generale del
processo nonche' il raggiungimento dell'obiettivo finale di
cui al comma 1. Le regioni, le province e i comuni
adottano, nell'ambito della propria competenza, sulla base
delle attivita' di misurazione, programmi di interventi a
carattere normativo, amministrativo e organizzativo volti
alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi. Per
il coordinamento delle metodologie della misurazione e
della riduzione degli oneri, e' istituito presso la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, un Comitato paritetico formato da sei
membri designati, rispettivamente, due dal Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, due dal Ministro
per la semplificazione normativa, due dal Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, e
da sei membri designati dalla citata Conferenza unificata,
rispettivamente, tre tra i rappresentanti delle regioni,
uno tra i rappresentanti delle province e due tra quelli
dei comuni. Per la partecipazione al Comitato paritetico
non sono previsti compensi o rimborsi di spese. I risultati
della misurazione di cui al comma 15 sono comunicati alle
Camere e ai Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa.
4. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la
semplificazione normativa, si provvede a definire le linee
guida per la predisposizione dei piani di cui al comma 3 e
delle forme di verifica dell'effettivo raggiungimento dei
risultati, anche utilizzando strumenti di consultazione
pubblica delle categorie e dei soggetti interessati.
5. Sulla base degli esiti della misurazione di ogni
materia, congiuntamente ai piani di cui al comma 3, e
comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo e' delegato
ad adottare uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e del Ministro per la semplificazione
normativa, di concerto con il Ministro o i Ministri
competenti, contenenti gli interventi normativi volti a
ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e
sui cittadini nei settori misurati e a semplificare e
riordinare la relativa disciplina. Tali interventi
confluiscono nel processo di riassetto di cui all'articolo
20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
6. Degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti
con le attivita' di misurazione e riduzione degli oneri
amministrativi gravanti sulle imprese e' data tempestiva
notizia sul sito web del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la
semplificazione normativa e dei Ministeri e degli enti
pubblici statali interessati.
7. Del raggiungimento dei risultati indicati nei
singoli piani ministeriali di semplificazione si tiene
conto nella valutazione dei dirigenti responsabili.".
Si riporta il testo dell'articolo 38 del citato
decreto-legge n. 112 del 2008, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 38. Impresa in un giorno
1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa
economica privata di cui all'articolo 41 della
Costituzione, l'avvio di attivita' imprenditoriale, per il
soggetto in possesso dei requisiti di legge, e' tutelato
sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio
attivita' o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.
2. Ai sensi dell' articolo 117, secondo comma, lettere
e), m), p) e r), della Costituzione, le disposizioni del
presente articolo introducono, anche attraverso il
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto
delle liberta' fondamentali, l'efficienza del mercato, la
libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse
costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006,
ai sensi dell' articolo 117, primo comma, della
Costituzione.
3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la
semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la
Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, si procede alla semplificazione e al
riordino della disciplina dello sportello unico per le
attivita' produttive di cui al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
447, e successive modificazioni, in base ai seguenti
principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli
articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto
1990, n. 241:
a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto
previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e
dall' articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di
accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende
amministrative riguardanti la sua attivita' produttiva e
fornisce, altresi', una risposta unica e tempestiva in
luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque
coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui
all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990,
n. 241;
a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite
misure telematiche, il collegamento tra le attivita'
relative alla costituzione dell'impresa di cui alla
comunicazione unica disciplinata dall' articolo 9 del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e le
attivita' relative alla attivita' produttiva di cui alla
lettera a) del presente comma;
b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento
delle procedure e delle formalita' per i prestatori di
servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la
realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni
e servizi;
c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti
previsti dalla normativa per la realizzazione, la
trasformazione, il trasferimento e la cessazione
dell'esercizio dell'attivita' di impresa puo' essere
affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le
imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali
soggetti privati rilasciano una dichiarazione di
conformita' che costituisce titolo autorizzatorio per
l'esercizio dell'attivita'. Qualora si tratti di
procedimenti che comportino attivita' discrezionale da
parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati
svolgono unicamente attivita' istruttorie in luogo e a
supporto dello sportello unico;
d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico,
ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di
cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo
sportello unico, delegandole alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a
disposizione il portale "impresa.gov" che assume la
denominazione di "impresainungiorno", prevedendo forme di
gestione congiunta con l'ANCI;
e) l'attivita' di impresa puo' essere avviata
immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la
presentazione della dichiarazione di inizio attivita' allo
sportello unico;
f) lo sportello unico, al momento della presentazione
della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti
previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una
ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attivita',
costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il
privato puo' richiedere il ricorso alla conferenza di
servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della
legge 7 agosto 1990, n. 241;
g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente
contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici,
e' previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la
formulazione di osservazioni ostative, ovvero per
l'attivazione della conferenza di servizi per la
conclusione certa del procedimento;
h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di
servizi, scaduto il termine previsto per le altre
amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro
competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni
caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal
caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il
responsabile del procedimento non puo' essere chiamato a
rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata
emissione degli avvisi medesimi.
3-bis. Per i comuni che, entro la data del 30 settembre
2011 prevista dall'articolo 12, comma 7, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
2010, n. 160, non hanno provveduto ad accreditare lo
sportello unico per le attivita' produttive ovvero a
fornire alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competente per territorio gli elementi
necessari ai fini dell'avvalimento della stessa, ai sensi
dell'articolo 4, commi 11 e 12, del medesimo regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del
2010, il prefetto invia entro trenta giorni una diffida e,
sentita la regione competente, nomina un commissario ad
acta, scelto in relazione alle specifiche situazioni, tra i
funzionari dei comuni, delle regioni o delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti
per territorio, al fine di adottare gli atti necessari ad
assicurare la messa a regime del funzionamento degli
sportelli unici. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro per la semplificazione normativa,
sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, sono individuate le eventuali misure che
risultino indispensabili per attuare, sul territorio
nazionale, lo sportello unico e per garantire, nelle more
della sua attuazione, la continuita' della funzione
amministrativa, anche attraverso parziali e limitate
deroghe alla relativa disciplina.
3-ter. In ogni caso, al fine di garantire lo
svolgimento delle funzioni affidate agli sportelli unici
per le attivita' produttive, i comuni adottano le misure
organizzative e tecniche che risultino necessarie.
4. Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e
del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, e previo parere della Conferenza unificata
di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i
requisiti e le modalita' di accreditamento dei soggetti
privati di cui al comma 3, lettera c), e le forme di
vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche
demandando tali funzioni al sistema camerale, nonche' le
modalita' per la divulgazione, anche informatica, delle
tipologie di autorizzazione per le quali e' sufficiente
l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo
criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto
delle diverse discipline regionali.
5. Il Comitato per la semplificazione di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n.
80, predispone un piano di formazione dei dipendenti
pubblici, con la eventuale partecipazione anche di
esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul
territorio nazionale la capacita' delle amministrazioni
pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente
l'esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli
strumenti di semplificazione di cui al presente articolo.
6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.".
Si riporta il testo dei commi 14 e 15 dell'art. 83-bis
del citato decreto-legge n. 112 del 2008:
"14. Ferme restando le sanzioni previste dall' articolo
26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive
modificazioni, e dall' articolo 7 del decreto legislativo
21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione
delle norme di cui ai commi 7, 8, 9, 13 e 13-bis consegue
la sanzione dell'esclusione fino a sei mesi dalla procedura
per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e
servizi, nonche' la sanzione dell'esclusione per un periodo
di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali
di ogni tipo previsti dalla legge.
15. Le sanzioni indicate al comma 14 sono applicate dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le
modalita' individuate con decreto dello stesso Ministro, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con
il Ministro della giustizia e con il Ministro dello
sviluppo economico. Un elenco contenente le sole
informazioni necessarie per l'identificazione dei
destinatari delle sanzioni e per l'individuazione del
periodo di decorrenza delle stesse puo' essere pubblicato
nel sito internet della suddetta autorita' competente ai
fini della relativa conoscenza e per l'adozione degli
eventuali specifici provvedimenti da parte degli enti e
delle amministrazioni preposti alla verifica del rispetto
delle sanzioni stesse.".
Si riporta il testo dell'art. 2215-bis del codice
civile, come modificato dalla presente legge:
"2215-bis. Documentazione informatica.
I libri, i repertori, le scritture e la documentazione
la cui tenuta e' obbligatoria per disposizione di legge o
di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle
dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con
strumenti informatici.
Le registrazioni contenute nei documenti di cui al
primo comma debbono essere rese consultabili in ogni
momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto
tenutario e costituiscono informazione primaria e originale
da cui e' possibile effettuare, su diversi tipi di
supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla
legge.
Gli obblighi di numerazione progressiva e di
vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di
regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture
sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici,
mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della
marcatura temporale e della firma digitale
dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo
delegato.
Qualora per un anno non siano state eseguite
registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale
devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione e
da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al
terzo comma.
I libri, i repertori e le scritture tenuti con
strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente
articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli
2709 e 2710 del codice civile.
Per i libri e per i registri la cui tenuta e'
obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di
natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera
secondo le norme in materia di conservazione digitale
contenute nelle medesime disposizioni.".
Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 23 luglio
2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia):
"Art. 9. Disciplina dei consorzi agrari
1. Al fine di uniformarne la disciplina ai principi del
codice civile, i consorzi agrari sono costituiti in
societa' cooperative disciplinate dalle disposizioni di cui
agli articoli 2511 e seguenti del medesimo codice. L'uso
della denominazione di consorzio agrario e' riservato
esclusivamente alle societa' cooperative di cui al presente
comma. I consorzi agrari sono considerati cooperative a
mutualita' prevalente indipendentemente dai criteri
stabiliti dall'articolo 2513 del codice civile qualora
rispettino i requisiti di cui all'articolo 2514 del
medesimo codice. I consorzi agrari adeguano i propri
statuti alle disposizioni del codice civile entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa
per i quali sia accertata la mancanza di presupposti per il
superamento dello stato di insolvenza e, in ogni caso, in
mancanza della presentazione e dell'autorizzazione della
proposta di concordato, l'autorita' amministrativa che
vigila sulla liquidazione revoca l'esercizio provvisorio
dell'impresa e provvede a rinnovare la nomina dei
commissari liquidatori. Alle proposte di concordato dei
consorzi agrari non si applicano i termini di cui all'
articolo 124, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, e successive modificazioni.
2. Il comma 9-bis dell' articolo 1 del decreto-legge 18
maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2006, n. 233, e' abrogato.
3. Per consentire la chiusura delle procedure di
liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari
entro il termine previsto dal comma 1 dell' articolo 18 del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, i
consorzi agrari entro il 30 settembre 2009 devono
sottoporre all'autorita' amministrativa che vigila sulla
liquidazione gli atti di cui all' articolo 213 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
L'omessa trasmissione degli atti nel termine indicato o il
diniego di autorizzazione al deposito da parte
dell'autorita' amministrativa comporta la sostituzione dei
commissari liquidatori e di tutti i componenti dei comitati
di sorveglianza. Si provvede alla sostituzione anche in
presenza dell'avvenuto deposito degli atti di cui agli
articoli 213 e 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
e successive modificazioni, qualora il tribunale, alla data
di entrata in vigore della presente legge, abbia accolto
l'opposizione, per motivi connessi alla attivita' del
commissario, indipendentemente dalla proposizione
dell'eventuale reclamo.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in
500.000 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all' articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede al monitoraggio degli oneri derivanti
dall'applicazione del comma 1, anche ai fini
dell'applicazione dell' articolo 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni."
Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 29 dicembre
1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura):
"Art. 8.Registro delle imprese.
1. E' istituito presso la camera di commercio l'ufficio
del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del
codice civile.
2. Al fine di garantire condizioni di uniformita'
informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve
le disposizioni legislative e regolamentari in materia,
nonche' gli atti amministrativi generali da esse previsti,
il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il
Ministero della giustizia, sentita l'Unioncamere, emana
direttive sulla tenuta del registro.
3. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle
imprese in conformita' agli articoli 2188, e seguenti, del
codice civile, nonche' alle disposizioni della presente
legge e al regolamento di cui al comma 6 del presente
articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal
presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
4. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla
giunta nella persona del segretario generale ovvero di un
dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del
conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di
certificazione anagrafica di pubblicita' notizia, oltre
agli effetti previsti dalle leggi speciali.
6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la
gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle
imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in
modo da assicurare completezza ed organicita' di
pubblicita' per tutte le imprese soggette ad iscrizione,
garantendo la tempestivita' dell'informazione su tutto il
territorio nazionale. Le modalita' di attuazione del
presente comma sono regolate ai sensi dell'articolo 1-bis
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.".
Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102
(Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della L. 7 marzo
2003, n. 38), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno
2005, n. 137.
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 28 del
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52 (Regolamento
recante istituzione del sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo
14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102):
"2. Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi
di legge e la verifica della piena funzionalita' del
SISTRI, fino al termine di cui all'articolo 12, comma 2,
del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive
modifiche e integrazioni, i soggetti di cui agli articoli
3, 4 e 5 rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui
agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni.".
Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto
legislativo 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle
direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e
allo sviluppo delle ferrovie comunitarie), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 19.Obbligo di indagine.
1. L'Organismo investigativo, a seguito di incidenti
gravi, svolge indagini al fine di fornire eventuali
raccomandazioni finalizzate al miglioramento della
sicurezza ferroviaria e alla prevenzione di incidenti.
2. Oltre che sugli incidenti gravi, l'Organismo
investigativo puo' indagare sugli incidenti e sugli
inconvenienti che, in condizioni diverse, avrebbero potuto
determinare incidenti gravi, tra cui guasti tecnici ai
sottosistemi di natura strutturale o ai componenti dei
sistemi ferroviari. Spetta all'Organismo investigativo
decidere se indagare o meno in merito ad un siffatto
incidente o inconveniente. Nella decisione esso tiene conto
dei seguenti elementi:
a) la gravita' dell'incidente o inconveniente;
b) se esso fa parte di una serie di incidenti o
inconvenienti pertinenti al sistema nel suo complesso;
c) l'impatto dell'evento sulla sicurezza ferroviaria e
le richieste dei gestori dell'infrastruttura, delle imprese
ferroviarie, dell'Agenzia.
3. La portata delle indagini e le relative procedure
sono stabilite dall'Organismo investigativo in funzione
degli insegnamenti che esso intende trarre dall'incidente o
dall'inconveniente ai fini del miglioramento della
sicurezza, tenendo conto dei principi e degli obiettivi
degli articoli 20 e 21.
4. L'inchiesta non mira in alcun caso a stabilire colpe
o responsabilita'.
5. L'Agenzia, il gestore dell'infrastruttura
ferroviaria nazionale, i soggetti gestori delle altre
infrastrutture ferroviarie, le imprese ferroviarie e che
operano in ambito ferroviario, hanno l'obbligo di segnalare
immediatamente, con il mezzo di comunicazione piu' rapido,
tutti gli incidenti ed inconvenienti che si verificano nel
sistema ferroviario. Nelle ventiquattro ore successive
provvedono a dar seguito alla segnalazione con un sommario
rapporto descrittivo dell'incidente o inconveniente.
6. Se del caso l'Organismo investigativo apre
tempestivamente l'indagine nominando entro ventiquattro ore
dal ricevimento della segnalazione gli investigatori
preposti all'indagine medesima. Per gli atti concernenti la
nomina degli investigatori incaricati non si esercita il
controllo preventivo di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera f-ter, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.".
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 5 della legge
12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei
disabili), come modificato dalla presente legge:
"2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano
nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre non
sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e
navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo
3. Non sono inoltre tenuti all'osservanza dell'obbligo di
cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore edile per
quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al
trasporto del settore. Sono altresi' esentati dal predetto
obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo
settore degli impianti a fune, in relazione al personale
direttamente adibito alle aree operative di esercizio e
regolarita' dell'attivita' di trasporto. Per consentire al
comparto dell'autotrasporto nazionale di evolvere verso
modalita' di servizio piu' evolute e competitive e per
favorire un maggiore grado di sicurezza nella circolazione
stradale di mezzi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 1997, n. 454, i datori di lavoro
pubblici e privati che operano nel settore
dell'autotrasporto non sono tenuti, per quanto concerne il
personale viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui
all'articolo 3. Fermo restando l'obbligo del versamento del
contributo di cui al comma 3 al Fondo regionale per
l'occupazione dei disabili, per le aziende che occupano
addetti impegnati in lavorazioni che comportano il
pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o
superiore al 60 per cento, la procedura di esonero prevista
dal presente articolo e' sostituita da
un'autocertificazione del datore di lavoro che attesta
l'esclusione dei lavoratori interessati dalla base di
computo.".



 
Art. 7
Semplificazione fiscale

1. Per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e piu' in generale sui contribuenti, alla disciplina vigente sono apportate modificazioni cosi' articolate:
a) esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorita' competente deve essere unificato, puo' essere operato al massimo con cadenza semestrale, non puo' durare piu' di quindici giorni. Gli atti compiuti in violazione di quanto sopra costituiscono, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare. Codificando la prassi, la Guardia di Finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in borghese;
b) abolizione, per lavoratori dipendenti e pensionati, dell'obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per familiari a carico. L'obbligo sussiste solo in caso di variazione dei dati;
c) abolizione di comunicazioni all'Agenzia delle entrate in occasione di ristrutturazioni che godono della detrazione del 36 per cento;
d) i contribuenti in regime di contabilita' semplificata possono dedurre fiscalmente l'intero costo, per singole spese non superiori a 1.000 euro, nel periodo d'imposta in cui ricevono la fattura;
e) abolizione della comunicazione telematica da parte dei contribuenti per acquisti d'importo superiore a 3.000 euro in caso di pagamento con carte di credito, prepagate o bancomat;
f) i contribuenti non devono fornire informazioni che siano gia' in possesso del Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi possono essere direttamente acquisite da altre Amministrazioni;
g) la richiesta per rimborso d'imposta fatta dal contribuente in dichiarazione puo' essere mutata in richiesta di compensazione entro 120 giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa;
h) i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo;
i) estensione del regime di contabilita' semplificata a 400 mila euro di ricavi, per le imprese di servizi, e a 700 mila euro di ricavi per le altre imprese;
l) abolizione della compilazione della scheda carburante in caso di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate;
m) attenuazione del principio del «solve et repete». In caso di richiesta di sospensione giudiziale degli atti esecutivi, non si procede all'esecuzione fino alla decisione del giudice e comunque fino al centoventesimo giorno;
n) per favorire la tutela dei propri diritti da parte dei contribuenti, semplificazioni in tema di riscossione di contributi previdenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento delle dichiarazioni dei redditi;
o) abolizione, per importi minori, della richiesta per ottenere la rateizzazione dei debiti tributari conseguenti al controllo delle dichiarazioni e alla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata, ed esclusione della fideiussione per la prima rata;
p) innalzamento a 10 mila euro della soglia di valore dei beni d'impresa per i quali e' possibile ricorrere ad attestazione di distruzione mediante atto notorio;
q) innalzamento a 300 euro dell'importo per potere riepilogare in un solo documento le fatture ricevute nel mese;
r) concentrazione in unica scadenza dei termini entro i quali gli enti pubblici effettuano i versamenti fiscali con il modello F24 EP;
s) e' del 10 per cento l'aliquota IVA dovuta per singolo contratto di somministrazione di gas naturale per la combustione a fini civili (fino a 480 metri cubi di gas somministrato);
t) nuova opportunita' di rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva.
t-bis) riconoscimento del requisito di ruralita' dei fabbricati.
2. In funzione di quanto previsto al comma 1, sono introdotte le seguenti disposizioni:
a) al fine di ridurre al massimo la possibile turbativa nell'esercizio delle attivita' delle imprese di cui all'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, recante «Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese», nonche' di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attivita' di controllo nei riguardi di tali imprese, assicurando altresi' una maggiore semplificazione dei relativi procedimenti e la riduzione di sprechi nell'attivita' amministrativa, gli accessi dovuti a controlli di natura amministrativa disposti nei confronti delle predette imprese devono essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati. Conseguentemente:
1) a livello statale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati modalita' e termini idonei a garantire una concreta programmazione dei controlli in materia fiscale e contributiva, nonche' il piu' efficace coordinamento dei conseguenti accessi presso i locali delle predette imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di Finanza, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per l'attivita' ispettiva, dando, a tal fine, il massimo impulso allo scambio telematico di dati e informazioni fra le citate Amministrazioni. Con il medesimo decreto e' altresi' assicurato che, a fini di coordinamento, ciascuna delle predette Amministrazioni informa preventivamente le altre dell'inizio di ispezioni e verifiche, fornendo al termine delle stesse eventuali elementi acquisiti utili ai fini delle attivita' di controllo di rispettiva competenza. Gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, per quanto possibile, eseguono gli accessi in borghese;
2) a livello substatale, gli accessi presso i locali delle imprese disposti dalle amministrazioni locali inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, ivi comprese le Forze di Polizia locali comunque denominate e le aziende ed agenzie regionali e locali comunque denominate, devono essere oggetto di programmazione periodica. Il coordinamento degli accessi e' affidato al comune, che puo' avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente numero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3) gli accessi sono svolti nell'osservanza del principio della contestualita' e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori al semestre;
4) gli atti e i provvedimenti, anche sanzionatori, adottati in violazione delle disposizioni di cui ai numeri 1)-3) costituiscono, per i dipendenti pubblici che li hanno adottati, illecito disciplinare;
5) le disposizioni di cui ai numeri 1)-4) non si applicano ai controlli ed agli accessi in materia di repressione dei reati e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, nonche' a quelli funzionali alla tutela dell'igiene pubblica, della pubblica incolumita', dell'ordine e della sicurezza pubblica. Non si applicano altresi' ai controlli decisi con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessita' ed urgenza;
b) le disposizioni di cui alla lettera a) costituiscono attuazione dei principi di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione nonche' dei principi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 e della normativa comunitaria in materia di microimprese, piccole e medie imprese. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni di cui alla lettera a), secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione;
c) dopo il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n.212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, e' aggiunto il seguente: «Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, cosi' come l'eventuale proroga ivi prevista, non puo' essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell'arco di non piu' di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilita' semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente.»;
d) le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n.212, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, si applicano anche nelle ipotesi di attivita' ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria;
e) all'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo periodo:
1.1) le parole «agli articoli 12 e 13» sono sostituite dalle seguenti: all'articolo 12»;
1.2) la parola «annualmente» e' soppressa;
2) e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi. L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, e successive modificazioni»;
f) (soppressa).
g) i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze nonche' i provvedimenti, comunque denominati, degli organi di vertice delle relative articolazioni, delle agenzie fiscali, degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, sono adottati escludendo la duplicazione delle informazioni gia' disponibili ai rispettivi sistemi informativi, salvo le informazioni strettamente indispensabili per il corretto adempimento e per il pagamento delle somme, dei tributi e contributi dovuti;
h) le agenzie fiscali e gli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono stipulare, nei limiti delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente, apposite convenzioni con le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, gli enti pubblici economici e le Autorita' amministrative indipendenti per acquisire, in via telematica, i dati e le informazioni personali, anche in forma disaggregata, che gli stessi detengono per obblighi istituzionali al fine di ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle imprese e rafforzare il contrasto alle evasioni e alle frodi fiscali, contributive nonche' per accertare il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali, assistenziali e di sostegno al reddito. Con la convenzione sono indicati i motivi che rendono necessari i dati e le informazioni medesime. La mancata fornitura dei dati di cui alla presente lettera costituisce evento valutabile ai fini della responsabilita' disciplinare e, ove ricorra, della responsabilita' contabile;
i) all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322, dopo il comma 8-bis e' aggiunto il seguente: «8-ter. Le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive possono essere integrate dai contribuenti per modificare la originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta esclusiva-mente per la scelta della compensazione, sempreche' il rimborso stesso non sia stato gia' erogato anche in parte, mediante dichiarazione da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.»;
l) gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorche' previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo;
m) all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e successive modificazioni, le parole «lire seicento milioni» e «lire un miliardo» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «400.000 euro» e «700.000 euro»;
n) al fine di semplificare le procedure di riscossione delle somme dovute in base agli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate, contenenti l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, nonche' di razionalizzare gli oneri a carico dei contribuenti destinatari dei predetti atti, all'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, alinea, la parola «notificati» e' sostituita dalla seguente: «emessi»;
2) al comma 1, lettera a):
2.1) dopo le parole «delle imposte sui redditi», ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: «, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive»;
2.2) nel secondo periodo, dopo la parola «sanzioni» e' soppressa la seguente: «, anche»;
2.3) nel terzo periodo, dopo le parole «entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata;» sono aggiunte le seguenti: «la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati»;
3) al comma 1, lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esecuzione forzata e' sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonche' ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore»;
3-bis) al comma 1, lettera c), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera b)»;
4) al comma 1, lettera e), dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con le modalita' determinate con il provvedimento di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.»;
o) All'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, l'obbligo di comunicazione delle operazioni di cui al comma 1, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, e' escluso qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.»;
p) all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444 - recante il regolamento per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione - dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. In deroga a quanto stabilito al comma 1, i soggetti all'imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, non sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal presente regolamento».;
q) la lettera a), del comma 1, dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n.41, e' sostituita dalla seguente:
«a) indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.»;
r) l'articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n.244, e' abrogato;
s) all'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, nel comma 3, in fine sono aggiunti i seguenti periodi: «I costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d'imposta, in deroga all'articolo 109, comma 2, lettera b), sono deducibili nell'esercizio nel quale e' stato ricevuto il documento probatorio. Tale disposizione si applica solo nel caso in cui l'importo del costo indicato dal documento di spesa non sia superiore a euro 1.000.»;
t) al fine di semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all'Istituto nazionale della Previdenza sociale, compresi i contributi ed i premi previdenziali ed assistenziali di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.462, assicurando in tal modo l'unitarieta' nella gestione operativa della riscossione coattiva di tutte le somme dovute all'Istituto, sono introdotte le seguenti disposizioni:
1) l'articolo 32-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, e' abrogato;
2) le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, relative al recupero, tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo emesso dagli uffici dell'INPS, delle somme a qualunque titolo dovute all'Istituto, si riferiscono anche ai contributi e premi previdenziali ed assistenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento effettuati dall'Agenzia delle entrate in base alle dichiarazioni dei redditi, fatto salvo quanto disposto dal numero 3) della presente lettera;
3) resta ferma la competenza dell'Agenzia delle entrate relativamente all'iscrizione a ruolo dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.462, nonche' di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento che risultano dovuti:
3.1) per gli anni d'imposta 2007 e 2008 in base agli esiti dei controlli automatici e formali di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.462;
3.2) per gli anni d'imposta 2006 e successivi in base agli accertamenti notificati entro il 31 dicembre 2009;
u) all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, le parole «se superiori a duemila euro,» sono soppresse;
1.2) al secondo periodo:
1.2.1) le parole «Se le somme dovute sono superiori» sono sostituite dalle seguenti: «Se l'importo complessivo delle rate successive alla prima e' superiore»;
1.2.2) dopo le parole «comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena,» sono inserite le seguenti: «dedotto l'importo della prima rata,»;
1.3) al terzo periodo, dopo le parole «comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena» sono inserite le seguenti: «, dedotto l'importo della prima rata»;
2) il comma 2 e' abrogato;
3) al comma 6:
3.1) al primo periodo, le parole «, superiori a cinquecento euro,» sono soppresse;
3.2) il secondo periodo e' soppresso;
3-bis) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Le rate previste dal presente articolo possono essere anche di importo decrescente, fermo restando il numero massimo stabilito»;
u-bis) all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, e successive modificazioni, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. L'agente della riscossione e' tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara' iscritta l'ipoteca di cui al comma 1»;
v) (soppressa).
z) all'articolo 2, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n.441, le parole «lire dieci milioni» sono sostituite con le seguenti «euro 10.000»;
aa) all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n.695, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1 le parole «lire trecentomila» sono sostituite dalla seguenti: «euro 300»;
2) al comma 6 le parole «lire trecentomila» sono sostituite dalla seguenti: «euro 300» e le parole «al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633»;
3) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente comma «6-bis. Per le fatture emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni dei commi 1 e 6 del presente articolo.»;
bb) all'articolo 32-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Le somme di cui al comma 1 sono versate entro il giorno 16 del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento e' tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonche' il termine previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n.405, per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre». Le disposizioni introdotte dal presente numero si applicano a partire dal 1º luglio 2011;
2) al comma 3 le parole: «Ai versamenti eseguiti nel corso dell'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «Ai versamenti relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2008, 2009 e 2010, da eseguire»; sono altresi' soppresse le parole: «previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, e successive modificazioni,»;
cc) le disposizioni in materia di aliquote di accisa e di imposta sul valore aggiunto sul gas naturale per combustione per usi civili, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n.26, trovano applicazione con riferimento ad ogni singolo contratto di somministrazione di gas naturale per combustione per usi civili, indipendentemente dal numero di unita' immobiliari riconducibili allo stesso, sia con riguardo alla misura delle aliquote di accisa di cui all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, sia con riguardo al limite di 480 metri cubi annui di cui al n.127-bis) della tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n.633;
cc-bis) per garantire il pieno rispetto dei principi del diritto dell'Unione europea in materia di imposta sul valore aggiunto sui tabacchi lavorati, all'articolo 39-sexies, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le cessioni e per le importazioni di tabacchi lavorati effettuate prima dell'immissione al consumo, l'imposta e' applicata in base al regime ordinario previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Resta ferma l'applicabilita', ove ne ricorrano i presupposti, del regime di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni». Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
cc-ter) all'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera a), dopo le parole: «depositi fiscali» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni»;
1.2) alla lettera b), dopo le parole: «depositi doganali» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 525, secondo paragrafo, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni»;
2) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dei beni dal deposito» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi quelli relativi ai dati di cui al comma 6, ultimo periodo,»;
3) al comma 4, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «previa prestazione di idonea garanzia commisurata all'imposta. La prestazione della garanzia non e' dovuta per i soggetti certificati ai sensi dell'articolo 14-bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, e per quelli esonerati ai sensi dell'articolo 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43»;
4) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all'estrazione comunica, altresi', al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell'imposta di cui al presente comma, anche ai fini dello svincolo della garanzia, di cui al comma 4, lettera b); le modalita' di integrazione telematica sono stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate»;
dd) al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole «1º gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1º luglio 2011»;
2) al secondo periodo., le parole «31 ottobre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012»;
3) al terzo periodo, le parole «31 ottobre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012»;
dd-bis) tra i soggetti che possono avvalersi della rideterminazione dei valori di terreni e partecipazioni nei termini e con le modalita' stabiliti dalle disposizioni di cui alla lettera dd) sono incluse le societa' di capitali i cui beni, per il periodo di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n.448, e successive modificazioni, siano stati oggetto di misure cautelari e che all'esito del giudizio ne abbiano riacquistato la piena titolarita';
ee) i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, ovvero dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n.448, qualora abbiano gia' effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, possono detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva gia' versata. Al fine del controllo della legittimita' della detrazione, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello di dichiarazione dei redditi, sono individuati i dati da indicare nella dichiarazione stessa.
ff) i soggetti che non effettuano la detrazione di cui alla lettera ee) possono chiedere il rimborso della imposta sostitutiva gia' pagata, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, e il termine di decadenza per la richiesta di rimborso decorre dalla data del versamento dell'intera imposta o della prima rata relativa all'ultima rideterminazione effettuata. L'importo del rimborso non puo' essere comunque superiore all'importo dovuto in base all'ultima rideterminazione del valore effettuata;
gg) le disposizioni di cui alla lettera ff) si applicano anche ai versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del presente decreto; nei casi in cui a tale data il termine di decadenza per la richiesta di rimborso risulta essere scaduto, la stessa puo' essere effettuata entro il termine di dodici mesi a decorrere dalla medesima data;
gg-bis) all'articolo 1, comma 299, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «, succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza» sono soppresse;
gg-ter) a decorrere dal 1º gennaio 2012, in deroga alle vigenti disposizioni, la societa' Equitalia Spa, nonche' le societa' per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, cessano di effettuare le attivita' di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle societa' da essi partecipate;
gg-quater) a decorrere dalla data di cui alla lettera gg-ter), i comuni effettuano la riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali. I comuni effettuano altresi' la riscossione coattiva delle predette entrate:
1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonche' secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare, esclusivamente se gli stessi procedono in gestione diretta ovvero mediante societa' a capitale interamente pubblico ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
2) esclusivamente secondo le disposizioni del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se utilizzano le altre forme di gestione della riscossione di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni;
gg-quinquies) in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a euro duemila ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le azioni cautelari ed esecutive sono precedute dall'invio, mediante posta ordinaria, di due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo;
gg-sexies) ai fini di cui alla lettera gg-quater), numero 1), il sindaco o il legale rappresentante della societa' nomina uno o piu' funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonche' quelle gia' attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneita' allo svolgimento delle predette funzioni e' accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni;
gg-septies) in conseguenza delle disposizioni di cui alle lettere da gg-ter) a gg-sexies):
1) all'articolo 4 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, i commi 2-sexies, 2-septies e 2-octies sono abrogati;
2) all'articolo 1, comma 225, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole da: «degli enti locali» fino a: «dati e» sono sostituite dalle seguenti: «tributarie o patrimoniali delle regioni, delle province e dei comuni se effettuata in forma diretta o mediante le societa' di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' consentito di accedere ai dati e alle»;
3) il comma 2 dell'articolo 36 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e' abrogato;
4) il comma 28-sexies dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' abrogato;
gg-octies) in caso di cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il debitore non e' tenuto al pagamento di spese ne' all'agente della riscossione ne' al pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI) o ai gestori degli altri pubblici registri;
gg-novies) all'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. L'istanza di sospensione e' decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa»;
gg-decies) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'agente della riscossione non puo' iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato, da ultimo, dalla lettera u-bis) del presente comma, se l'importo complessivo del credito per cui lo stesso procede e' inferiore complessivamente a:
1) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell'unita' immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
2) ottomila euro, negli altri casi;
gg-undecies) all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il concessionario puo' procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente:
a) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell'unita' immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) ottomila euro, negli altri casi»;
2) al comma 2, le parole: «all'importo indicato» sono sostituite dalle seguenti: «agli importi indicati».
2-bis. Ai fini del riconoscimento della ruralita' degli immobili ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, i soggetti interessati possono presentare all'Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale. Alla domanda, da presentare entro il 30 settembre 2011, deve essere allegata un'autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il richiedente dichiara che l'immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralita' dell'immobile necessari ai sensi del citato articolo 9 del decreto-legge n.557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni.
2-ter. Entro il 20 novembre 2011, l'Agenzia del territorio, previa verifica dell'esistenza dei requisiti di ruralita' di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, convalida la certificazione di cui al comma 2-bis del presente articolo e riconosce l'attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora entro il termine di cui al periodo precedente l'amministrazione finanziaria non si sia pronunciata, il contribuente puo' assumere, in via provvisoria per ulteriori dodici mesi, l'avvenuta attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora tale attribuzione sia negata dall'amministrazione finanziaria entro il 20 novembre 2012, con provvedimento motivato, il richiedente e' tenuto al pagamento delle imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni determinate in misura raddoppiata rispetto a quelle previste dalla normativa vigente.
2-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' applicative e la documentazione necessaria ai fini della presentazione della certificazione di cui al comma 2-bis nonche' ai fini della convalida della certificazione medesima, anche sulla base della documentazione acquisita, in sede di accertamento, da parte dell'Agenzia del territorio e dell'amministrazione comunale.
2-quinquies. All'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, le parole: «la meta'» sono sostituite dalle seguenti: «un terzo».
2-sexies. All'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo la parola: «ruolo» sono inserite le seguenti: «, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi,».
2-septies. La disposizione dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come da ultimo modificato dal comma 2-sexies del presente articolo, si applica ai ruoli consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2-octies. All'articolo 1, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «tre punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «un punto percentuale».
2-novies. All'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole: «La Direzione regionale dell'Agenzia delle dogane » sono sostituite dalle seguenti: «L'Ufficio delle dogane».



Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 2 dell'allegato alla
Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio
2003 (Raccomandazione della Commissione relativa alla
definizione delle microimprese, piccole e medie imprese) :
"Art. 2. Effettivi e soglie finanziarie che definiscono
le categorie di imprese 1. La categoria delle microimprese
delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) e'
costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure
il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di
EUR.
2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola
impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza
un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non
superiori a 10 milioni di EUR.
3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa
un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un
fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non
superiori a 2 milioni di EUR. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della citata
legge n. 196 del 2009:
"Art. 1. Principi di coordinamento e ambito di
riferimento 1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti
in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i
criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le
conseguenti responsabilita'. Il concorso al perseguimento
di tali obiettivi si realizza secondo i principi
fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
coordinamento della finanza pubblica.
2. Ai fini della presente legge, per amministrazioni
pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che
costituiscono il settore istituzionale delle
amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle
definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari.
3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con
proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
entro il 31 luglio .
4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai
relativi decreti legislativi costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono
finalizzate alla tutela dell'unita' economica della
Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo
comma, della Costituzione.
5. Le disposizioni della presente legge si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai
relativi statuti.".
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, reca "
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro.".
- Si riporta il testo vigente dell' articolo 117 della
Costituzione della Repubblica Italiana:
"Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.".
La direttiva del parlamento europeo e del consiglio
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e'
pubblicata nella G.U.U.E. 27 dicembre 2006, n. L 376.
Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 27
luglio 2000, n. 212, (Disposizioni e materie di Statuto dei
diritti del contribuente), come modificato dalla presente
legge:
" Art. 12. Diritti e garanzie del contribuente
sottoposto a verifiche fiscali 1. Tutti gli accessi,
ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati
all'esercizio di attivita' commerciali, industriali,
agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla
base di esigenze effettive di indagine e controllo sul
luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti
adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di
esercizio delle attivita' e con modalita' tali da arrecare
la minore turbativa possibile allo svolgimento delle
attivita' stesse nonche' alle relazioni commerciali o
professionali del contribuente.
2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente
ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano
giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facolta'
di farsi assistere da un professionista abilitato alla
difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonche'
dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al
contribuente in occasione delle verifiche.
3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti
amministrativi e contabili puo' essere effettuato
nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista
che lo assiste o rappresenta.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e
del professionista, che eventualmente lo assista, deve
darsi atto nel processo verbale delle operazioni di
verifica.
5. La permanenza degli operatori civili o militari
dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso
la sede del contribuente, non puo' superare i trenta giorni
lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei
casi di particolare complessita' dell'indagine individuati
e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori
possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale
periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste
eventualmente presentate dal contribuente dopo la
conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo
assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche
ragioni. Il periodo di permanenza presso la sede del
contribuente di cui al primo periodo, cosi' come
l'eventuale proroga ivi prevista, non puo' essere superiore
a quindici giorni lavorativi contenuti nell'arco di non
piu' di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica
sia svolta presso la sede di imprese in contabilita'
semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai
fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere
considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori
civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso
la sede del contribuente.
6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori
procedano con modalita' non conformi alla legge, puo'
rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo
quanto previsto dall'articolo 13.
7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra
amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della
copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da
parte degli organi di controllo, il contribuente puo'
comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste
che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di
accertamento non puo' essere emanato prima della scadenza
del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata
urgenza.".
Il testo dell'articolo 12 della citata legge n. 212 del
2000 e' riportato nelle note al comma 2, lettera c) del
presente articolo.
Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi), come modificato dal presente
articolo:
"Art. 23. Ritenute sui redditi di lavoro dipendente -
1. Gli enti e le societa' indicati nell'articolo 87, comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, le societa' e associazioni indicate nell'articolo 5
del predetto testo unico e le persone fisiche che
esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 51
del citato testo unico, o imprese agricole, le persone
fisiche che esercitano arti e professioni, il curatore
fallimentare, il commissario liquidatore nonche' il
condominio quale sostituto di imposta, i quali
corrispondono somme e valori di cui all'articolo 48 dello
stesso testo unico, devono operare all'atto del pagamento
una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo
di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui
predetti valori non trovi capienza, in tutto o in parte,
sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito e'
tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente
all'ammontare della ritenuta.
1-bis. I soggetti che adempiono agli obblighi
contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato
all'estero di cui all'articolo 48, concernente
determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma
8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, devono in ogni caso operare le relative
ritenute.
2. La ritenuta da operare e' determinata:
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di
cui all'articolo 48 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli
indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti in
ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di
paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed
effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13
del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le
detrazioni di cui all'articolo 12 del citato testo unico
sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi
diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice
fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle
detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le
eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per
i periodi di imposta successivi. L'omissione della
comunicazione relativa alle variazioni comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive
modificazioni.
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della
stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, ragguagliando a mese i
corrispondenti scaglioni annui di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni
precedenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del
citato testo unico, con i criteri di cui all'articolo 18,
dello stesso testo unico, intendendo per reddito
complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro
dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel
biennio precedente, effettuando le detrazioni previste
negli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine
rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre
indennita' e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
a), del citato testo unico con i criteri di cui
all'articolo 17 dello stesso testo unico;
d-bis) [lettera soppressa];
e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di
cui all'articolo 48, del citato testo unico, non compresi
nell'articolo 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo
unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente,
con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.
3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare,
entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di
cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i
valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta
dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi,
tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a
norma degli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a
norma dell'articolo 15 dello stesso testo unico, e
successive modificazioni, per oneri a fronte dei quali il
datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonche',
limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e
f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformita' a
contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.
In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il
prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine
anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il
sostituito puo' dichiarare per iscritto al sostituto di
volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute
ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il
prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi
al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli importi
di cui e' differito il pagamento si applica l'interesse in
ragione dello 0,50 per cento mensile, che e' trattenuto e
versato nei termini e con le modalita' previste per le
somme cui si riferisce. L'importo che al termine del
periodo d'imposta non e' stato trattenuto per cessazione
del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni
deve essere comunicato all'interessato che deve provvedere
al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo. Se
alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono
somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate a
titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a
concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi
prodotti all'estero. La disposizione del periodo precedente
si applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori
prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito
di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se
concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri la
detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
4. Ai fini del compimento delle operazioni di
conguaglio di fine anno il sostituito puo' chiedere al
sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro
dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,
percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A
tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto
d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo
d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti,
la certificazione unica concernente i redditi di lavoro
dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,
erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da
soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. La
presente disposizione non si applica ai soggetti che
corrispondono trattamenti pensionistici. ".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) :
"Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione- 1. Le
disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto
dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine
di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni,
e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
per le provincie autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.".
-Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
(Regolamento recante modalita' per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3,
comma 136, della L. 23 dicembre 1996, n. 662), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 2. Termine per la presentazione della
dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di
I.R.A.P - 1. Le persone fisiche e le societa' o le
associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui
all'articolo 3, per il tramite di una banca o di un ufficio
della Poste italiane S.p.a. tra il 1° maggio ed il 30
giugno ovvero in via telematica entro il 30 settembre
dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di
imposta.
2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, presentano la dichiarazione secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3 in via telematica, entro
l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di
chiusura del periodo d'imposta.
3. I soggetti non tenuti alla presentazione della
dichiarazione dei redditi presentano la dichiarazione ai
fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
entro i termini previsti dal comma 2 e secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3.
3-bis. I modelli di dichiarazione, le relative
istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione
telematica dei dati sono resi disponibili in formato
elettronico dall'Agenzia delle entrate entro il 15 febbraio
(10).
4.
4-bis.
5.
6. Per gli interessi e gli altri proventi di cui ai
commi da 1 a 3-bis dell'articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
per quelli assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai
sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo e
dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno
1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1996, n. 425, nonche' per i premi e per le vincite
di cui all'articolo 30, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche presentano
la dichiarazione contestualmente alla dichiarazione dei
redditi propri.
7. Sono considerate valide le dichiarazioni presentate
entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva
restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per
il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo
superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma
costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle
imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e
delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.
8. Salva l'applicazione delle sanzioni, le
dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e dei sostituti d'imposta possono
essere integrate per correggere errori od omissioni
mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli
conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si
riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti
dall'articolo 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni.
8-bis. Le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e dei sostituti di
imposta possono essere integrate dai contribuenti per
correggere errori od omissioni che abbiano determinato
l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un
maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante
dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli
approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la
dichiarazione, non oltre il termine prescritto per la
presentazione della dichiarazione relativa al periodo
d'imposta successivo. L'eventuale credito risultante dalle
predette dichiarazioni puo' essere utilizzato in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo n. 241 del 1997.
8-ter. Le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive possono essere
integrate dai contribuenti per modificare la originaria
richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta
esclusivamente per la scelta della compensazione,
sempreche' il rimborso stesso non sia stato gia' erogato
anche in parte, mediante dichiarazione da presentare entro
120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di
presentazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo
3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il
periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.
9. I termini di presentazione della dichiarazione che
scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno
feriale successivo.".
Si riporta il testo dell'articolo 18, del citato
decreto del presidente della repubblica n. 600 del 1973,
come modificato dalla presente legge :
"Art. 18 Disposizione regolamentare concernente la
contabilita' semplificata per le imprese minori
1. Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano
anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono
obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo
stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lettere c)
e d) del primo comma dell'articolo 13, qualora i ricavi di
cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, conseguiti in un anno intero non abbiano
superato l'ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi
per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro
per le imprese aventi per oggetto altre attivita', sono
esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle
scritture contabili prescritte dai precedenti articoli,
salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da
disposizioni diverse dal presente decreto. Per i
contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni
di servizi ed altre attivita' si fa riferimento
all'ammontare dei ricavi relativi alla attivita'
prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei
ricavi si considerano prevalenti le attivita' diverse dalle
prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro delle
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono
stabiliti i criteri per la individuazione delle attivita'
consistenti nella prestazione di servizi.
2. I soggetti che fruiscono dell'esonero, entro il
termine stabilito per la presentazione della dichiarazione
annuale, indicano nel registro degli acquisti tenuto ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto il valore delle
rimanenze.
3. Le operazioni non soggette a registrazione agli
effetti dell'imposta sul valore aggiunto sono separatamente
annotate nei registri tenuti ai fini di tale imposta con le
modalita' e nei termini stabiliti per le operazioni
soggette a registrazione. Coloro che effettuano soltanto
operazioni non soggette a registrazione annotano in un
apposito registro l'ammontare globale delle entrate e delle
uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella
prima e nella seconda meta' di ogni mese ed eseguire nel
registro stesso l'annotazione di cui al comma 2.
4. I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi
all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 34
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, concernente «Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto» e successive
modificazioni, non sono tenuti ad osservare le disposizioni
dei commi 2 e 3.
5. Il regime di contabilita' semplificata previsto nel
presente articolo si estende di anno in anno qualora gli
ammontari indicati nel comma 1 non vengano superati.
6. Il contribuente ha facolta' di optare per il regime
ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di
imposta nel corso del quale e' esercitata fino a quando non
e' revocata e in ogni caso per il periodo stesso e per i
due successivi.
7. I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa
commerciale, qualora ritengano di conseguire ricavi per un
ammontare ragguagliato ad un anno non superiore ai limiti
indicati al comma 1, possono, per il primo anno, tenere la
contabilita' semplificata di cui al presente articolo.
8. Per i rivenditori in base a contratti estimatori di
giornali, di libri e di periodici, anche su supporti
audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai
fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi
semplificati di contabilita', i ricavi si assumono al netto
del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per
le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e
postali, marche assicurative e valori similari, si
considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.
9. Ai fini del presente articolo si assumono come
ricavi conseguiti nel periodo di imposta i corrispettivi
delle operazioni registrate o soggette a registrazione nel
periodo stesso agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto e di quelle annotate o soggette ad annotazioni a
norma del comma 3.".
Si riporta il testo dell'articolo 29 del citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 29. Concentrazione della riscossione
nell'accertamento - 1. Le attivita' di riscossione relative
agli atti indicati nella seguente lettera a) emessi a
partire dal 1° luglio 2011 e relativi ai periodi d'imposta
in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono
potenziate mediante le seguenti disposizioni:
a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle
Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul
valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione
delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad
adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso,
all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi
indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del
ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti
dall'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad
adempiere al pagamento e' altresi' contenuta nei successivi
atti da notificare al contribuente, anche mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in
cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli
avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e
dell'imposta sul valore aggiunto ed ai connessi
provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ai sensi
dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, dell'articolo 68 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 19
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In tali
ultimi casi il versamento delle somme dovute deve avvenire
entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata;
la sanzione amministrativa prevista dall' articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si
applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento
delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi
precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;
b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi
decorsi sessanta giorni dalla notifica e devono
espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta
giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione
delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in
materia di iscrizione a ruolo, e' affidata in carico agli
agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione
forzata, con le modalita' determinate con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il
Ragioniere generale dello Stato. L'esecuzione forzata e'
sospesa per un periodo di centottanta giorni
dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione
degli atti di cui alla lettera a); tale sospensione non si
applica con riferimento alle azioni cautelari e
conservative, nonche' ad ogni altra azione prevista dalle
norme ordinarie a tutela del creditore;
c) in presenza di fondato pericolo per il positivo
esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla
notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione
delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale
comprensivo di interessi e sanzioni, puo' essere affidata
in carico agli agenti della riscossione anche prima dei
termini previsti alle lettere a) e b); Nell'ipotesi di cui
alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione,
successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui
alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a
dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la
riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera
b);
d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in
presenza di nuovi elementi, il competente ufficio
dell'Agenzia delle Entrate fornisce, anche su richiesta
dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai
fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione,
acquisiti anche in fase di accertamento;
e) l'agente della riscossione, sulla base del titolo
esecutivo di cui alla lettera a) e senza la preventiva
notifica della cartella di pagamento, procede ad
espropriazione forzata con i poteri, le facolta' e le
modalita' previste dalle disposizioni che disciplinano la
riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione
forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla
lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con
le modalita' determinate con il provvedimento di cui alla
lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti,
dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui
l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.
Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla
lettera a), l'espropriazione forzata e' preceduta dalla
notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
L'espropriazione forzata, in ogni caso, e' avviata, a pena
di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto
definitivo;
f) a partire dal primo giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste
con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli
interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno successivo
alla notifica degli atti stessi; all'agente della
riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del
debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure
esecutive, previsti dall'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
g) ai fini della procedura di riscossione contemplata
dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme
vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono
effettuati agli atti indicati nella lettera a) ed i
riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono
effettuati alle somme affidate agli agenti della
riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la
dilazione del pagamento prevista dall'articolo 19 dello
stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, puo' essere concessa solo dopo l'affidamento
del carico all'agente della riscossione e in caso di
ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si applica
l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602;
h) in considerazione della necessita' di razionalizzare
e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva,
assicurando il recupero di efficienza di tale fase
dell'attivita' di contrasto all'evasione, con uno o piu'
regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle
norme vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a
razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le
norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione
coattiva delle somme dovute a seguito dell'attivita' di
liquidazione, controllo e accertamento sia ai fini delle
imposte sui redditi e sul valore aggiunto che ai fini degli
altri tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e
delle altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo.
2. All'articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «con riguardo
all'imposta sul valore aggiunto» sono inserite le seguenti:
«ed alle ritenute operate e non versate»;
b) il secondo periodo del sesto comma e' sostituito dai
seguenti: «La proposta di transazione fiscale, unitamente
con la documentazione di cui all'articolo 161, e'
depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma,
che procedono alla trasmissione ed alla liquidazione ivi
previste. Alla proposta di transazione deve altresi' essere
allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o
dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede
rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione
dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive
del patrimonio.»;
c) dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente: «La
transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di
ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis e' revocata di
diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90
giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle
Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza
e assistenza obbligatorie.».
3. All'articolo 87 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 e'
aggiunto il seguente:«2-bis. L'agente della riscossione cui
venga comunicata la proposta di concordato, ai sensi degli
articoli 125 o 126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
la trasmette senza ritardo all'Agenzia delle Entrate, anche
in deroga alle modalita' indicate nell'articolo 36 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e la approva,
espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente
in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.».
4. L'articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74, e' sostituito dal seguente:«Art. 11. Sottrazione
fraudolenta al pagamento di imposte
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro
anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte
sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o
sanzioni amministrative relativi a dette imposte di
ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila,
aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui
propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in
parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se
l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e'
superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da
un anno a sei anni.
2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro
anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un
pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica
nella documentazione presentata ai fini della procedura di
transazione fiscale elementi attivi per un ammontare
inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi
per un ammontare complessivo superiore ad euro
cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente
e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione
da un anno a sei anni.».
5. All'articolo 27, comma 7, primo periodo, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le
parole: «In relazione agli importi iscritti a ruolo in base
ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo,
le misure cautelari» sono sostituite dalle seguenti: «Le
misure cautelari, che, in base al processo verbale di
constatazione, al provvedimento con il quale vengono
accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione
della sanzione oppure all'atto di contestazione, sono».
6. In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici
giorni successivi all'accettazione a norma dell'articolo 29
del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai sensi
dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione
al passivo della procedura concorsuale. Per la violazione
dell'obbligo di comunicazione sono raddoppiate le sanzioni
applicabili.
7. All'articolo 319-bis del codice penale, dopo le
parole: «alla quale il pubblico ufficiale appartiene» sono
aggiunte le seguenti: «nonche' il pagamento o il rimborso
di tributi». Con riguardo alle valutazioni di diritto e di
fatto operate ai fini della definizione del contesto
mediante gli istituti previsti dall'articolo 182-ter del
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dall'articolo 48 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la
responsabilita' di cui all'articolo 1, comma 1, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, e' limitata alle ipotesi di dolo.".
Si riporta il testo dell'articolo 21 del citato
decreto-legge n. 78 del 2010 come modificato dalla presente
legge:
"Art. 21. Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle
Entrate- 1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle Entrate sono individuate modalita' e termini, tali da
limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la
comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore
a euro tremila. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero
per la loro effettuazione con dati incompleti o non
veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
1-bis. Al fine di semplificare gli adempimenti dei
contribuenti, l'obbligo di comunicazione delle operazioni
di cui al comma 1, effettuate nei confronti di contribuenti
non soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, e' escluso qualora il pagamento dei corrispettivi
avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate
emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di
comunicazione previsto dall' articolo 7, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605.".
Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444
(Regolamento recante norme per la semplificazione delle
annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli
acquisti di carburanti per autotrazione), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 1. Disciplina degli acquisti di carburante 1. Gli
acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso
gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti
all'imposta sul valore aggiunto risultano da apposite
annotazioni eseguite, nei termini e con le modalita'
stabiliti nei successivi articoli, in una apposita scheda
conforme al modello allegato.
2. Le annotazioni di cui al comma 1 sono sostitutive
della fattura di cui al terzo comma dell'articolo 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.
3. Salvo il disposto di cui all'articolo 6, e' fatto
divieto ai gestori di impianti stradali di distribuzione di
carburanti per autotrazione di emettere per la cessione di
tali prodotti la fattura prevista dall'articolo 21 del
decreto indicato nel comma 2 del presente articolo.
3-bis. In deroga a quanto stabilito al comma 1, i
soggetti all'imposta sul valore aggiunto che effettuano gli
acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di
credito, carte di debito o carte prepagate emesse da
operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione
previsto dall' articolo 7, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, non
sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante
previsto dal presente regolamento.".
Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto del
Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41 (Regolamento
recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui
all'articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in
materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione
edilizia), come modificato dalla presente legge:
"Art. 1.
1. I soggetti che ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche intendono avvalersi della detrazione
d'imposta del 41 per cento delle spese sostenute negli anni
1998 e 1999, e del 36 per cento delle spese sostenute negli
anni 2000, 2001 e 2002 per la esecuzione degli interventi
di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, sono tenuti a (3):
a) indicare nella dichiarazione dei redditi i dati
catastali identificativi dell'immobile e se i lavori sono
effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione
dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati
richiesti ai fini del controllo della detrazione e a
conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti
che saranno indicati in apposito Provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate;
b) comunicare preventivamente all'azienda sanitaria
locale territorialmente competente, mediante raccomandata,
la data di inizio dei lavori;
c) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici
finanziari, le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le
spese effettivamente sostenute negli anni 1998, 1999, 2000,
2001 e 2002 per la realizzazione degli interventi di
recupero del patrimonio edilizio e la ricevuta del bonifico
bancario attraverso il quale e' stato effettuato il
pagamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono
effettuate da soggetti non tenuti all'osservanza delle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle spese
puo' essere costituita da altra idonea documentazione;
d) trasmettere, per i lavori il cui importo complessivo
supera la somma di € 51.645,69 pari a L. 100.000.000,
dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un
soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e
geometri ovvero da altro soggetto abilitato all'esecuzione
degli stessi.
2. Per i lavori iniziati prima della data di entrata in
vigore del presente regolamento gli adempimenti di cui al
comma 1, lettere a) e b), sono effettuati entro quaranta
giorni da questa ultima data.
3. Il pagamento delle spese detraibili e' disposto
mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del
versamento, il codice fiscale del beneficiario della
detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice
fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico e'
effettuato.".
La legge 24 dicembre 2007, n. 244 reca: "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2008".
Si riporta il testo dell'articolo 66 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 66. Imprese minori. 1. Il reddito d'impresa dei
soggetti che secondo le norme del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammessi al
regime di contabilita' semplificata e non hanno optato per
il regime ordinario e' costituito dalla differenza tra
l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85 e degli altri
proventi di cui agli articoli 89 e 90, comma 1, conseguiti
nel periodo d'imposta e l'ammontare delle spese documentate
sostenute nel periodo stesso. La differenza e'
rispettivamente aumentata e diminuita delle rimanenze
finali e delle esistenze iniziali di cui agli articoli 92,
93 e 94 ed e' ulteriormente aumentata delle plusvalenze
realizzate ai sensi dell'articolo 86 e delle sopravvenienze
attive di cui all'articolo 88 e diminuita delle
minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo
101.
2. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione,
secondo le disposizioni degli articoli 64, comma 2, 102 e
103, a condizione che sia tenuto il registro dei beni
ammortizzabili. L'indicazione di tali quote puo' essere
effettuata anche secondo le modalita' dell'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.
435, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695. Le perdite di
beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a
norma dell'articolo 101. Non e' ammessa alcuna deduzione a
titolo di accantonamento; tuttavia gli accantonamenti di
cui all'articolo 105 sono deducibili a condizione che
risultino iscritti nei registri di cui all'articolo 18 del
decreto indicato al comma 1.
3. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei
precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli 56,
comma 5, 65, 91, 95, 100, 108, 90, comma 2, 99, commi 1 e
3, 109, commi 1, 2, 5, 7 e 9, lettera b) e 110, commi 1, 2,
5, 6 e 8. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi ed
alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito di
impresa pur non risultando dalle registrazioni ed
annotazioni nei registri di cui all'articolo 18 del decreto
indicato nel comma 1, la disposizione dell'ultimo periodo
del comma 4 dell'articolo 109. I costi, concernenti
contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di
competenza di due periodi d'imposta, in deroga all'articolo
109, comma 2, lettera b), sono deducibili nell'esercizio
nel quale e' stato ricevuto il documento probatorio. Tale
disposizione si applica solo nel caso in cui l'importo del
costo indicato dal documento di spesa non sia di importo
superiore a euro 1000.
4. Per gli intermediari e i rappresentanti di commercio
e per gli esercenti le attivita' indicate al primo comma
dell'articolo 1 del D.M. 13 ottobre 1979 del Ministro delle
finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22
ottobre 1979, il reddito d'impresa determinato a norma dei
precedenti commi e' ridotto, a titolo di deduzione
forfetaria delle spese non documentate, di un importo pari
alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3 per
cento dei ricavi fino a euro 6.197,48; 1 per cento dei
ricavi oltre euro 6.197,48 e fino a euro 77.468,53; 0,50
per cento dei ricavi oltre euro 77.468,53 e fino a euro
92.962,24.
5. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di
merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei
precedenti commi e' ridotto, a titolo di deduzione
forfetaria di spese non documentate, di euro 7,75 per i
trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre
il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della
regione o delle regioni confinanti e di euro 15,49 per
quelli effettuati oltre tale ambito. Per le medesime
imprese compete, altresi', una deduzione forfetaria annua
di euro 154,94 per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente
massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500
chilogrammi. La deduzione spetta una sola volta per ogni
giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente
dal numero dei viaggi. Il contribuente deve predisporre e
conservare un prospetto recante l'indicazione dei viaggi
effettuati e della loro durata e localita' di destinazione
nonche' degli estremi dei relativi documenti di trasporto
delle merci o, delle fatture o delle lettere di vettura di
cui all'articolo 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298; i
documenti di trasporto, le fatture e le lettere di vettura
devono essere conservate fino alla scadenza del termine per
l'accertamento.".
Si riporta il testo vigente degli articoli 2 e 3 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 (Unificazione
ai fini fiscali e contributivi delle procedure di
liquidazione, riscossione e accertamento, a norma
dell'articolo 3, comma 134, lettera b), della L. 23
dicembre 1996, n. 662):
"Art. 2. Riscossione delle somme dovute a seguito dei
controlli automatici - 1. Le somme che, a seguito dei
controlli automatici, ovvero dei controlli eseguiti dagli
uffici, effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, risultano dovute a
titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori
crediti gia' utilizzati, nonche' di interessi e di sanzioni
per ritardato o omesso versamento, sono iscritte
direttamente nei ruoli a titolo definitivo.
2. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in
parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede
a pagare le somme dovute con le modalita' indicate
nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, concernente le modalita' di versamento mediante
delega, entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti articoli
36-bis e 54-bis, ovvero della comunicazione definitiva
contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle
somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal
contribuente o dal sostituto d'imposta. In tal caso,
l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute e' ridotto
ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo
giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione
della comunicazione.
Art. 3. (Riscossione delle somme dovute a seguito dei
controlli formali) - 1. Le somme che, a seguito dei
controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, risultano dovute a titolo d'imposta,
ritenute, contributi e premi o di minori crediti gia'
utilizzati, nonche' di interessi e di sanzioni, possono
essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione prevista dal comma 4 del predetto articolo
36-ter, con le modalita' indicate nell'articolo 19 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , concernente le
modalita' di versamento mediante delega. In tal caso
l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute e' ridotto
ai due terzi e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo
giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione
della comunicazione.".
Si riporta il testo dell'articolo 30, del citato
decreto-legge n. 78 del 2010 :
"Art. 30. Potenziamento dei processi di riscossione
dell'INPS - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attivita'
di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque
titolo dovute all'INPS, anche a seguito di accertamenti
degli uffici, e' effettuata mediante la notifica di un
avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di
nullita' il codice fiscale del soggetto tenuto al
versamento, il periodo di riferimento del credito, la
causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra
quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonche'
l'indicazione dell'agente della riscossione competente in
base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria
alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovra'
altresi' contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di
pagamento degli importi nello stesso indicati entro il
termine di sessanta giorni dalla notifica nonche'
l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente
della riscossione indicato nel medesimo avviso procedera'
ad espropriazione forzata, con i poteri, le facolta' e le
modalita' che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.
L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma
elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso
l'atto.
3.
4. L'avviso di addebito e' notificato in via
prioritaria tramite posta elettronica certificata
all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla
legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e
INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia
municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante
invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
5. L'avviso di cui al comma 2 viene consegnato, in
deroga alle disposizione contenute nel decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con
le modalita' e i termini stabiliti dall'Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale.
6. All'atto dell'affidamento e, successivamente, in
presenza di nuovi elementi, l'INPS fornisce, anche su
richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli
elementi, utili a migliorare l'efficacia dell'azione di
recupero.
7.
8.
9.
10. L'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46, e' abrogato.
11.
12
13. In caso di mancato o ritardato pagamento delle
somme richieste con l'avviso di cui al comma 2 le sanzioni
e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le
disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento.
All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente
a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative
alle procedure esecutive, previste dall'articolo 17 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
14. Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti
contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a
ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati
ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo
all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto,
costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione
ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme
affidate per il recupero agli agenti della riscossione.
15. I rapporti con gli agenti della riscossione
continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni
vigenti.".
Si riporta il testo dell'articolo 3-bis del citato
decreto legislativo n. 462 del 1997, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 3-bis. Rateazione delle somme dovute -1. Le somme
dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo
3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di
sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori
a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate
trimestrali di pari importo. Se l'importo complessivo delle
rate successive alla prima e' superiore a cinquantamila
euro, il contribuente e' tenuto a prestare idonea garanzia
commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a
titolo di sanzione in misura piena, dedotto l'importo della
prima rata, per il periodo di rateazione dell'importo
dovuto aumentato di un anno, mediante polizza fideiussoria
o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata da un consorzio
di garanzia collettiva dei fidi iscritto negli elenchi di
cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni. In alternativa alle predette garanzie,
l'ufficio puo' autorizzare che sia concessa dal
contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di
primo grado su beni immobili di esclusiva proprieta' del
concedente, per un importo pari al doppio delle somme
dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura
piena, dedotto l'importo della prima rata. A tal fine il
valore dell'immobile e' determinato ai sensi dell'articolo
52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il valore
dell'immobile puo' essere, in alternativa, determinato
sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica
l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da
soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli
architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti
agrari o dei periti industriali edili. L'ipoteca non e'
assoggettata all'azione revocatoria di cui all'articolo 67
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni. Sono a carico del contribuente le spese di
perizia, di iscrizione e di cancellazione dell'ipoteca. In
tali casi, entro dieci giorni dal versamento della prima
rata il contribuente deve far pervenire all'ufficio la
documentazione relativa alla prestazione della garanzia.
2.(abrogato).
3. L'importo della prima rata deve essere versato entro
il termine di trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono
dovuti gli interessi al tasso del 3,5 per cento annuo,
calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a
quello di elaborazione della comunicazione. Le rate
trimestrali nelle quali il pagamento e' dilazionato scadono
l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
4. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta
la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per
imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto
quanto versato, e' iscritto a ruolo. Se e' stata prestata
garanzia, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei
suddetti importi a carico del contribuente e dello stesso
garante o del terzo datore d'ipoteca, qualora questi ultimi
non versino l'importo dovuto entro trenta giorni dalla
notificazione di apposito invito contenente l'indicazione
delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto
della pretesa.
5. La notificazione delle cartelle di pagamento
conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dal comma 4 e'
eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a
quello di scadenza della rata non pagata.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 si
applicano anche alle somme da versare a seguito di
ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1,
comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.
6-bis. Le rate previste dal presente articolo possono
essere anche di importo decrescente, fermo restando il
numero massimo stabilito.
7. Nei casi di decadenza dal beneficio di cui al
presente articolo non e' ammessa la dilazione del pagamento
delle somme iscritte a ruolo di cui all'articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e successive modificazioni".
Si riporta il testo dell'articolo 77 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 77. Iscrizione di ipoteca - 1. Decorso
inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il
ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli
immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari
al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si
procede.
2. Se l'importo complessivo del credito per cui si
procede non supera il cinque per cento del valore
dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a
norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di
procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi
sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato
estinto, il concessionario procede all'espropriazione
2-bis. L'agente della riscossione e' tenuto a
notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione
preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del
pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta
giorni, sara' iscritta l'ipoteca di cui al comma .1".
Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della repubblica 10 novembre 1997, n. 441
(Regolamento recante norme per il riordino della disciplina
delle presunzioni di cessione e di acquisto), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 2 . Non operativita' della presunzione di
cessione - 1. La presunzione di cui all'articolo 1 non
opera per le fattispecie indicate nei seguenti commi,
qualora vengano osservati gli adempimenti ivi stabiliti.
2. Le cessioni previste dall'articolo 10, n. 12), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 (8), sono provate con le seguenti modalita':
a) comunicazione scritta da parte del cedente agli
uffici dell'amministrazione finanziaria e ai comandi della
Guardia di finanza di competenza, con l'indicazione della
data, ora e luogo di inizio del trasporto, della
destinazione finale dei beni, nonche' dell'ammontare
complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni
gratuitamente ceduti. La comunicazione deve pervenire ai
suddetti uffici almeno cinque giorni prima della consegna e
puo' non essere inviata qualora l'ammontare del costo dei
beni stessi non sia superiore a lire dieci milioni;
b) emissione del documento previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472,
progressivamente numerato;
c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale l'ente
ricevente attesti natura, qualita' e quantita' dei beni
ricevuti corrispondenti ai dati contenuti nel documento di
cui alla lettera b).
3. La perdita dei beni dovuta ad eventi fortuiti,
accidentali o comunque indipendenti dalla volonta' del
soggetto e' provata da idonea documentazione fornita da un
organo della pubblica amministrazione o, in mancanza, da
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa entro trenta
giorni dal verificarsi dell'evento o dalla data in cui se
ne ha conoscenza, dalle quali risulti il valore complessivo
dei beni perduti, salvo l'obbligo di fornire, a richiesta
dell'Amministrazione finanziaria, i criteri e gli elementi
in base ai quali detto valore e' stato determinato.
4. La distruzione dei beni o la trasformazione in beni
di altro tipo e di piu' modesto valore economico e'
provata:
a) da comunicazione scritta da inviare agli uffici di
cui al comma 2, lettera a), nei termini e con le modalita'
ivi previsti, indicando luogo, data e ora in cui verranno
poste in essere le operazioni, le modalita' di distruzione
o di trasformazione, la natura, qualita' e quantita',
nonche' l'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di
acquisto, dei beni da distruggere o da trasformare e
l'eventuale valore residuale che si otterra' a seguito
della distruzione o trasformazione dei beni stessi. Tale
comunicazione non e' inviata qualora la distruzione venga
disposta da un organo della pubblica amministrazione;
b) dal verbale redatto da pubblici funzionari, da
ufficiali della Guardia di finanza o da notai che hanno
presenziato alla distruzione o alla trasformazione dei
beni, ovvero, nel caso in cui l'ammontare del costo dei
beni distrutti o trasformati non sia superiore a euro
10.000, da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai
sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dal verbale e
dalla dichiarazione devono risultare data, ora e luogo in
cui avvengono le operazioni, nonche' natura, qualita',
quantita' e ammontare del costo dei beni distrutti o
trasformati;
c) da documento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, progressivamente
numerato, relativo al trasporto dei beni eventualmente
risultanti dalla distruzione o trasformazione.
5. I beni non esistenti presso l'azienda per effetto di
vendite in blocco o di operazioni similari secondo la
prassi commerciale risultano, oltre che dalla fattura di
cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972, anche dal documento previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del
1996, progressivamente numerato, da cui risulti natura e
quantita' dei beni, nonche' la sottoscrizione del
cessionario che attesti la ricezione dei beni stessi. Il
cedente annota, altresi', soltanto nell'esemplare del
documento di trasporto in suo possesso, l'ammontare
complessivo del costo sostenuto per l'acquisto dei beni
ceduti.".
Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695
(Regolamento recante norme per la semplificazione delle
scritture contabili9), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 6. Adempimenti in materia di IVA - 1. Per le
fatture emesse nel corso del mese, di importo inferiore a
euro 300 puo' essere annotato con riferimento a tale mese
entro il termine di cui all'articolo 23, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 , in luogo di ciascuna, un documento riepilogativo nel
quale devono essere indicati i numeri delle fatture cui si
riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle
operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo
l'aliquota applicata.
2. Il differimento del momento di effettuazione
dell'operazione prevista nell'articolo 6, quinto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 , riguarda solo le operazioni imponibili.
3. Il registro di prima nota di cui al quarto comma
dell'articolo 24 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , puo' non essere tenuto
se, per le operazioni effettuate nel luogo in cui e'
esercitata l'attivita' di vendita, e' rilasciato lo
scontrino o la ricevuta fiscale.
4. Le operazioni per le quali e' rilasciato lo
scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate in
ciascun mese solare, possono essere annotate, anche con
unica registrazione, nel registro previsto dall'articolo 24
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, entro il giorno 15 del mese successivo.
5. [comma abrogato].
6. Per le fatture relative ai beni e servizi
acquistati, di importo inferiore a euro 300, puo' essere
annotato, entro il termine di cui all'articolo 25, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, in luogo delle singole fatture, un
documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i
numeri, attribuiti dal destinatario, delle fatture cui si
riferisce, l'ammontare imponibile complessivo delle
operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo
l'aliquota.
6-bis. Per le fatture emesse a norma del secondo comma
dell'articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive
modificazioni, si applicano le disposizioni dei commi 1 e 6
del presente articolo.
7. Non sussiste, ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, l'obbligo di annotare le fatture e le bollette
doganali relative ad acquisti ed importazioni per i quali
ricorrono le condizioni di indetraibilita' dell'imposta
stabilite dal secondo comma dell'articolo 19 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 .
8. [comma abrogato].
9. Dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 :
a) articolo 23, quarto comma;
b) articolo 24, primo comma, terzo periodo;
c) articolo 25, primo e quarto comma.
10. Dalla stessa data e' altresi' abrogato l'articolo
1, quarto comma, secondo periodo, del decreto del Ministro
delle finanze 23 marzo 1983, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 82 del 24 marzo 1983.".
Si riporta il testo dell'articolo 32-ter del
decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure urgenti per il sostegno
a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare
in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 32-ter. Estensione del sistema di versamento "F24
enti pubblici" ad altre tipologie di tributi, nonche' ai
contributi assistenziali e previdenziali e ai premi
assicurativi. - 1. Gli enti e gli organismi pubblici di cui
alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n.
720, e successive modificazioni, nonche' le amministrazioni
centrali dello Stato di cui all'articolo 7 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre
2007, che per il versamento dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e delle ritenute operate alla fonte
per l'imposta sui redditi delle persone fisiche e le
relative addizionali si avvalgono del modello "F24 enti
pubblici", approvato con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate 8 novembre 2007, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 246 alla Gazzetta Ufficiale n. 276
del 27 novembre 2007, utilizzano lo stesso modello "F24
enti pubblici" per il pagamento di tutti i tributi erariali
e dei contributi e premi dovuti ai diversi enti
previdenziali e assicurativi.
1-bis. Le somme di cui al comma 1 sono versate entro il
giorno 16 del mese di scadenza. Se il termine scade di
sabato o di giorno festivo il versamento e' tempestivo se
effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Rimangono
invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo
di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali,
nonche' il termine previsto dall' articolo 6, comma 2,
della legge 29 dicembre 1990, n. 405, per il pagamento
dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto
del versamento relativo al mese di dicembre.
2. Le modalita' di attuazione, anche progressive, delle
disposizioni contenute nel comma 1 sono definite:
a) con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate per i tributi erariali ;
b) con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare di concerto con gli altri
Ministri competenti, per i contributi e i premi .
3. Ai versamenti relativi ai periodi d'imposta in corso
al 31 dicembre degli anni 2008, 2009 e 2010, da eseguire
mediante il modello «F24 enti pubblici», approvato con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 8
novembre 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 246
alla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2007, dagli
enti e organismi pubblici di cui alle tabelle A e B
allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive
modificazioni, nonche' dalle amministrazioni centrali dello
Stato, non si applicano le sanzioni qualora il versamento
sia stato effettuato tardivamente, ma comunque entro il
secondo mese successivo alla scadenza stabilita.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della
direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario
per la tassazione dei prodotti energetici e
dell'elettricita') :
"Art. 2. Disposizioni in materia di aliquote di accisa
e di imposta sul valore aggiunto sul gas naturale per
combustione per usi civili.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2008:
a) la misura delle aliquote di accisa per il gas
naturale per combustione per usi civili, di cui
all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, e' determinata come segue:
1) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,044
per metro cubo;
2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino
a 480 metri cubi annui: euro 0,175 per metro cubo;
3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino
a 1560 metri cubi annui: euro 0,170 per metro cubo;
4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro
0,186 per metro cubo;
b) la misura delle aliquote di accisa di cui alla
lettera a) per i territori di cui all'articolo 1 del testo
unico delle leggi sugli interventi sul Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218, e' determinata come segue:
1) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,038
per metro cubo;
2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino
a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;
3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino
a 1560 metri cubi annui: euro 0,120 per metro cubo;
4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro
0,150 per metro cubo.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2008, in funzione del
completamento progressivo del processo di armonizzazione e
di riavvicinamento delle aliquote di accisa applicate al
gas naturale nelle diverse zone geografiche del Paese, con
decreto da adottare entro il mese di febbraio di ogni anno,
il Ministro dell'economia e delle finanze procede ad
interventi di riduzione delle aliquote di accisa di cui al
comma 1, lettera a).
3. Ai fini di cui al comma 2, e' autorizzata la spesa
di 98.000.000 di euro per l'anno 2008. A decorrere
dall'anno 2009 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma
3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
4. Conseguentemente, a fare data dal 1° gennaio 2008,
e' abrogato l'articolo 14 della legge 28 dicembre 2001, n.
448.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il numero 127-bis)
della tabella A, parte III, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
sostituito dal seguente «127-bis) somministrazione di gas
metano usato per combustione per usi civili limitatamente a
480 metri cubi annui; somministrazione, tramite reti di
distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi
domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda,
gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere
immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della
commercializzazione;». ".
-Si riporta l'Allegato I del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative):
"Allegato I. - Elenco prodotti assoggettati ad
imposizione ed aliquote vigenti alla data di entrata in
vigore del testo unico.
Prodotti energetici:
Benzina con piombo: lire 1.111.490 per mille litri;
Benzina (206): lire 1.003.480 per mille litri;
Petrolio lampante o cherosene:
usato come carburante: lire 625.620 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 415.990
per mille litri;
Oli da gas o gasolio:
usato come carburante: lire 747.470 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 747.470
per mille litri;
Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg;
Oli combustibili a basso tenore di zolfo: lire 45.000
per mille kg.
Gas di petrolio liquefatti:
usato come carburante: lire 591.640 per mille kg;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 359.220
per mille kg;
Gas naturale:
per autotrazione: lire zero;
per combustione per usi industriali: lire 20 al mc;
per combustione per usi civili:
a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di
acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal
provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86 al mc;
b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2
fino a 250 metri cubi annui: lire 151 al mc;
c) per altri usi civili lire 332 al mc;
per i consumi nei territori di cui all'art. 1 del testo
unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno
approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le
seguenti aliquote:
a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b):
lire 74 al mc;
b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc;
Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704)
impiegati per uso riscaldamento: da parte di imprese: 4,60
euro per mille chilogrammi; da parte di soggetti diversi
dalle imprese: 9,20 euro per mille chilogrammi (213).
Alcole e bevande alcoliche
Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato;
Vino: lire zero;
Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: lire
zero;
Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro;
Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro.
Tabacchi lavorati
Sigari: 23,00%
Sigaretti: 23,00%;
Sigarette 58,50%;
Tabacco da fumo (221):
a) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per
arrotolare le sigarette 56,00% (222);
b) altri tabacchi da fumo 56,00%;
Tabacco da fiuto: 24,78%;
Tabacco da masticare: 24,78%;
Fiammiferi di ordinario consumo:
a) 25 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita
fino a 0,258 euro la scatola;
b) 23 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita
superiore a 0,258 euro e fino a 0,775 euro la scatola, con
un minimo di imposta di fabbricazione di 0,0645 euro la
scatola;
c) 20 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita
superiore a 0,775 euro e fino a 1,291 euro la scatola, con
un minimo di imposta di fabbricazione di 0,17825 euro la
scatola;
d) 15 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita
superiore a 1,291 euro e fino a 2,07 euro la scatola, con
un minimo di imposta di fabbricazione di 0,2582 euro la
scatola;
e) 10 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita
superiore a 2,07 euro la scatola, con un minimo di imposta
di fabbricazione di 0,3105 euro la scatola.
Fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi:

Parte di provvedimento in formato grafico

Energia elettrica
Per ogni kWh di energia impiegata [3]:
per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: lire 4,10
per ogni kWh;
per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle
abitazioni: lire 6 al kWh.
Imposizioni diverse
Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg.
Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.
- Si riporta il n. 127-bis) della Tabella A, parte III
(Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10%), allegata al
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto.":
"127-bis) somministrazione di gas metano usato per
combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi
annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di
gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura
cibi e per produzione di acqua calda, gas di petroli
liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in
bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della
commercializzazione;".
Si riporta il testo dell'articolo 39-sexies del citato
testo unico n. 504 del 1995, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 39-sexies Disposizioni in materia di imposta sul
valore aggiunto - 1. Sulle cessioni e sulle importazioni
dei tabacchi lavorati di cui agli articoli 39-bis e 39-ter
l'imposta sul valore aggiunto e' dovuta, in una sola volta,
a seconda dei casi dal depositario autorizzato che effettua
l'immissione al consumo o dal destinatario registrato di
cui all'articolo 8 ovvero dal rappresentante fiscale di cui
all'articolo 10-bis, comma 2, con l'aliquota ordinaria
vigente applicata sul prezzo di vendita al pubblico, al
netto dell'ammontare della stessa imposta. Per le cessioni
e per le importazioni di tabacchi lavorati effettuate prima
dell'immissione al consumo, l'imposta e' applicata in base
al regime ordinario previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Resta ferma
l'applicabilita', ove ne ricorrano i presupposti, del
regime di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.
2. Ai fini del comma 1, non si considerano immissioni
al consumo gli svincoli irregolari dal regime sospensivo.".
Si riporta il testo dell'articolo 50-bis del
decreto-legge 30 agosto 1983, n. 331, convertito dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427 (Armonizzazione delle
disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali,
sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati
e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e
modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche'
disposizioni concernenti la disciplina dei centri
autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei
rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di
impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo
diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
tributarie), come modificato dalla presente legge:
"Art. 50-bis. Depositi fiscali ai fini IVA - 1. Sono
istituiti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
speciali depositi fiscali, in prosieguo denominati
«depositi IVA», per la custodia di beni nazionali e
comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto
nei locali dei depositi medesimi. Sono abilitate a gestire
tali depositi le imprese esercenti magazzini generali
munite di autorizzazione doganale, quelle esercenti
depositi franchi e quelle operanti nei punti franchi. Sono
altresi' considerati depositi IVA:
a) i depositi fiscali di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni per i
prodotti soggetti ad accisa;
b) i depositi doganali, di cui all'articolo 525,
secondo paragrafo, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della
Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni,
compresi quelli per la custodia e la lavorazione delle lane
di cui al decreto ministeriale del 28 novembre 1934,
relativamente ai beni nazionali o comunitari che in base
alle disposizioni doganali possono essere in essi
introdotti.
2. Su autorizzazione del direttore regionale delle
entrate ovvero del direttore delle entrate delle province
autonome di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta,
possono essere abilitati a custodire beni nazionali e
comunitari in regime di deposito IVA altri soggetti che
riscuotono la fiducia dell'Amministrazione finanziaria. Con
decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 1°
marzo 1997, sono dettati le modalita' e i termini per il
rilascio dell'autorizzazione ai soggetti interessati.
L'autorizzazione puo' essere revocata dal medesimo
direttore regionale delle entrate ovvero dal direttore
delle entrate delle province autonome di Trento e di
Bolzano e della Valle d'Aosta qualora siano riscontrate
irregolarita' nella gestione del deposito e deve essere
revocata qualora vengano meno le condizioni per il
rilascio; in tal caso i beni giacenti nel deposito si
intendono estratti agli effetti del comma 6, salva
l'applicazione della lettera i) del comma 4. Se il deposito
e' destinato a custodire beni per conto terzi,
l'autorizzazione puo' essere rilasciata esclusivamente a
societa' per azioni, in accomandita per azioni, a
responsabilita' limitata, a societa' cooperative o ad enti,
il cui capitale ovvero fondo di dotazione non sia inferiore
ad un miliardo di lire. Detta limitazione non si applica
per i depositi che custodiscono beni, spediti da soggetto
passivo identificato in altro Stato membro della Comunita'
europea, destinati ad essere ceduti al depositario; in tal
caso l'acquisto intracomunitario si considera effettuato
dal depositario, al momento dell'estrazione dei beni.
2-bis. I soggetti esercenti le attivita' di cui al
comma 1, anteriormente all'avvio della operativita' quali
depositi IVA, presentano agli uffici delle dogane e delle
entrate, territorialmente competenti, apposita
comunicazione anche al fine della valutazione, qualora non
ricorrano i presupposti di cui al comma 2, quarto periodo,
della congruita' della garanzia prestata in relazione alla
movimentazione complessiva delle merci.
3. Ai fini della gestione del deposito IVA deve essere
tenuto, ai sensi dell'articolo 53, terzo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, un apposito registro che evidenzi
la movimentazione dei beni. Il citato registro deve essere
conservato ai sensi dell'articolo 39 del predetto decreto
n. 633 del 1972; deve, altresi', essere conservato, a norma
della medesima disposizione, un esemplare dei documenti
presi a base dell'introduzione e dell'estrazione dei beni
dal deposito, ivi compresi quelli relativi ai dati di cui
al comma 6, ultimo periodo, e di quelli relativi agli
scambi eventualmente intervenuti durante la giacenza dei
beni nel deposito medesimo. Con decreto del Ministro delle
finanze sono indicate le modalita' relative alla tenuta del
predetto registro, nonche' quelle relative all'introduzione
e all'estrazione dei beni dai depositi.
4. Sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul
valore aggiunto le seguenti operazioni:
a) gli acquisti intracomunitari di beni eseguiti
mediante introduzione in un deposito IVA;
b) le operazioni di ammissione in libera pratica di
beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un
deposito IVA previa prestazione di idonea garanzia
commisurata all'imposta. La prestazione della garanzia non
e' dovuta per i soggetti certificati ai sensi dell'articolo
14-bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione,
del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, e per quelli
esonerati ai sensi dell'articolo 90 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43;
c) le cessioni di beni, nei confronti di soggetti
identificati in altro Stato membro della Comunita' europea,
eseguite mediante introduzione in un deposito IVA;
d) le cessioni dei beni elencati nella tabella A-bis
allegata al presente decreto, eseguite mediante
introduzione in un deposito IVA, effettuate nei confronti
di soggetti diversi da quelli indicati nella lettera c);
e) le cessioni di beni custoditi in un deposito IVA;
f) le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un
deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro della
Comunita' europea, salvo che si tratti di cessioni
intracomunitarie soggette ad imposta nel territorio dello
Stato;
g) le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con
trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunita'
europea;
h) le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di
perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni
custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente
eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi
sempreche', in tal caso, le suddette operazioni siano di
durata non superiore a sessanta giorni;
i) il trasferimento dei beni in altro deposito IVA.
5. Il controllo sulla gestione dei depositi IVA e'
demandato all'ufficio doganale o all'ufficio tecnico di
finanza che gia' esercita la vigilanza sull'impianto
ovvero, nei casi di cui al comma 2, all'ufficio delle
entrate indicato nell'autorizzazione. Gli uffici delle
entrate ed i comandi del Corpo della Guardia di finanza
possono, previa intesa con i predetti uffici, eseguire
comunque controlli inerenti al corretto adempimento degli
obblighi relativi alle operazioni afferenti i beni
depositati.
6. L'estrazione dei beni da un deposito IVA ai fini
della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di
commercializzazione nello Stato puo' essere effettuata solo
da soggetti passivi d'imposta agli effetti dell'IVA e
comporta il pagamento dell'imposta; la base imponibile e'
costituita dal corrispettivo o valore relativo
all'operazione non assoggettata all'imposta per effetto
dell'introduzione ovvero, qualora successivamente i beni
abbiano formato oggetto di una o piu' cessioni, dal
corrispettivo o valore relativo all'ultima di tali
cessioni, in ogni caso aumentato, se non gia' compreso,
dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi
delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante
la giacenza fino al momento dell'estrazione. L'imposta e'
dovuta dal soggetto che precede all'estrazione, a norma
dell'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni; tuttavia, se i beni estratti sono stati
oggetto di precedente acquisto, anche intracomunitario,
senza pagamento dell'imposta, da parte del soggetto che
procede all'estrazione, questi deve provvedere alla
integrazione della relativa fattura, con la indicazione dei
servizi eventualmente resi e dell'imposta, ed alla
annotazione della variazione in aumento nel registro di cui
all'articolo 23 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972 entro quindici giorni
dall'estrazione e con riferimento alla relativa data; la
variazione deve, altresi', essere annotata nel registro di
cui all'articolo 25 del medesimo decreto entro il mese
successivo a quello dell'estrazione. Fino all'integrazione
delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati
delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede
all'estrazione comunica, altresi', al gestore del deposito
IVA i dati relativi alla liquidazione dell'imposta di cui
al presente comma, anche ai fini dello svincolo della
garanzia, di cui al comma 4, lettera b); le modalita' di
integrazione telematica sono stabilite con determinazione
del direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il
direttore dell'Agenzia delle entrate.
7. Nei limiti di cui all'articolo 44, comma 3, secondo
periodo, i gestori dei depositi I.V.A. assumono la veste di
rappresentanti fiscali ai fini dell'adempimento degli
obblighi tributari afferenti le operazioni concernenti i
beni introdotti negli stessi depositi, qualora i soggetti
non residenti, parti di operazioni di cui al comma 4, non
abbiano gia' nominato un rappresentante fiscale ovvero non
abbiano provveduto ad identificarsi direttamente ai sensi
dell'articolo 35-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In relazione alle
operazioni di cui al presente comma, i gestori dei depositi
possono richiedere l'attribuzione di un numero di partita
I.V.A. unico per tutti i soggetti passivi d'imposta non
residenti da essi rappresentati.
8. Il gestore del deposito IVA risponde solidamente con
il soggetto passivo della mancata o irregolare applicazione
dell'imposta relativa all'estrazione, qualora non risultino
osservate le prescrizioni stabilite con il decreto di cui
al comma 3.".
Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
24 dicembre 2002, n. 282 convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 (Disposizioni urgenti
in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di
riscossione e di procedure di contabilita'), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 2. Riapertura di termini in materia di
rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di
valori di acquisto. - 1. Le disposizioni dell'articolo 3,
commi 7, 8 e 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e
successive modificazioni, si applicano anche alle
assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere
successivamente al 30 novembre 2002 ed entro il 30 aprile
2003. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui
al comma 10 del citato articolo 3 della legge n. 448 del
2001 sono effettuati entro, rispettivamente, il 16 maggio
2003, il 16 luglio 2003 ed il 16 novembre 2003.
2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si
applicano anche per la rideterminazione dei valori di
acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati
regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione
agricola posseduti alla data del 1° luglio 2011. Le imposte
sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di
tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data
del 30 giugno 2012; sull'importo delle rate successive alla
prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per
cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il
giuramento della perizia devono essere effettuati entro la
predetta data del 30 giugno 2012.".
Si riporta il testo vigente degli articoli 5 e 7 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2002):
"Art. 5. Rideterminazione dei valori di acquisto di
partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati - 1.
Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e
minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c) e
c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, per i titoli, le
quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati,
posseduti alla data del 1° gennaio 2002, puo' essere
assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore
a tale data della frazione del patrimonio netto della
societa', associazione o ente, determinato sulla base di
una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64
del codice di procedura civile, redatta da soggetti
iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali, nonche' nell'elenco dei
revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia
assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 7.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4
per cento per le partecipazioni che risultano qualificate,
ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera c), del citato
testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1°
gennaio 2002, e al 2 per cento per quelle che, alla
predetta data, non risultano qualificate ai sensi del
medesimo articolo 81, comma 1, lettera c-bis), ed e'
versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 dicembre
2002 .
3. L'imposta sostitutiva puo' essere rateizzata fino ad
un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire
dalla predetta data del 16 dicembre 2002. Sull'importo
delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi
nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi
contestualmente a ciascuna rata.
4. Il valore periziato e' riferito all'intero
patrimonio sociale; la perizia, unitamente ai dati
identificativi dell'estensore della perizia e al codice
fiscale della societa' periziata, nonche' alle ricevute di
versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal
contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta
dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione
ed il giuramento della perizia devono essere effettuati
entro il termine del 16 dicembre 2002.
5. Se la relazione giurata di stima e' predisposta per
conto della stessa societa' od ente nel quale la
partecipazione e' posseduta, la relativa spesa e'
deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti
nell'esercizio in cui e' stata sostenuta e nei quattro
successivi. Se la relazione giurata di stima e' predisposta
per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli,
quote o diritti alla data del 1° gennaio 2002, la relativa
spesa e' portata in aumento del valore di acquisto della
partecipazione in proporzione al costo effettivamente
sostenuto da ciascuno dei possessori.
6. L'assunzione del valore di cui ai commi da 1 a 5
quale valore di acquisto non consente il realizzo di
minusvalenze utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4
dell'articolo 82 del citato testo unico delle imposte sui
redditi.
7. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei
mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio
2002, per i quali il contribuente si e' avvalso della
facolta' di cui al comma 1, gli intermediari abilitati
all'applicazione dell'imposta sostitutiva a norma degli
articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461, e successive modificazioni, tengono conto del nuovo
valore, in luogo di quello del costo o del valore di
acquisto, soltanto se prima della realizzazione delle
plusvalenze e delle minusvalenze ricevono copia della
perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore
della perizia stessa e al codice fiscale della societa'
periziata.";
"Art. 7. Rideterminazione dei valori di acquisto dei
terreni edificabili e con destinazione agricola-
1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze
e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere a)
e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, per i terreni
edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data
del 1° gennaio 2002, puo' essere assunto, in luogo del
costo o valore di acquisto, il valore a tale data
determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui
si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile,
redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri,
degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli
agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali
edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato
ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi,
secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4
per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed e'
versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 dicembre
2002.
3. L'imposta sostitutiva puo' essere rateizzata fino ad
un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire
dalla predetta data del 16 dicembre 2002. Sull'importo
delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi
nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi
contestualmente a ciascuna rata.
4. La perizia, unitamente ai dati identificativi
dell'estensore della perizia e al codice fiscale del
titolare del bene periziato, nonche' alle ricevute di
versamento dell'imposta sostitutiva, e' conservata dal
contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta
dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione
ed il giuramento della perizia devono essere effettuati
entro il termine del 16 dicembre 2002.
5. Il costo per la relazione giurata di stima e'
portato in aumento del valore di acquisto del terreno
edificabile e con destinazione agricola nella misura in cui
e' stato effettivamente sostenuto ed e' rimasto a carico.
6. La rideterminazione del valore di acquisto dei
terreni edificabili di cui ai commi da 1 a 5 costituisce
valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte
sui redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta
ipotecaria e catastale.".
Si riporta il testo dell'articolo 38 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973:
"Art. 38. Rimborso dei versamenti diretti - Il soggetto
che ha effettuato il versamento diretto puo' presentare
all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede
il concessionario presso la quale e' stato eseguito il
versamento, istanza di rimborso, entro il termine di
decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento
stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed
inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.
L'istanza di cui al primo comma puo' essere presentata
anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta
entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla
data in cui la ritenuta e' stata operata.
L'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle
imposte, provvede al rimborso mediante ordinativo di
pagamento.
Si applicano il secondo e terzo comma dell'articolo
precedente.
Quando l'importo del versamento diretto effettuato ai
sensi del primo comma, n. 3), o del secondo comma, lettera
c), dell'art. 3 e' superiore a quello dell'imposta
liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art.
36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l'intendente
di finanza provvede al rimborso della differenza con
ordinativo di pagamento, su proposta dell'ufficio.
I rimborsi delle imposte non dovute ai sensi
dell'articolo 26-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, richiesti dalle
societa' non residenti aventi i requisiti di cui alla
lettera a) del comma 4 del citato articolo 26-quater o da
stabili organizzazioni, situate in un altro Stato membro,
di societa' che hanno i suddetti requisiti sono effettuati
entro un anno dalla data di presentazione della richiesta
stessa, che deve essere corredata dalla documentazione
prevista dall'articolo 26-quater, comma 6, del citato
decreto n. 600 del 1973 o dalla successiva data di
acquisizione degli elementi informativi eventualmente
richiesti.
Se i rimborsi non sono effettuati entro il termine di
cui al precedente comma, sulle somme rimborsate si
applicano gli interessi nella misura prevista dall'articolo
44, primo comma.".
Si riporta il testo del comma 299, dell'articolo 1,
della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, come
modificato dalla presente legge:
"299. Le regioni che si sono avvalse della facolta' di
cui all'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, possono estendere il regime agevolato,
deliberato nei confronti delle organizzazioni non lucrative
di utilita' sociale, in materia di riduzione o esenzione
dell'imposta di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, anche alle Aziende pubbliche di servizi alla
persona (ASP).".
Si riporta il testo vigente del comma 7, dell'articolo
3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248
(Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria):
"7. La Riscossione S.p.a., previa formulazione di
apposita proposta diretta alle societa' concessionarie del
servizio nazionale della riscossione, puo' acquistare una
quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di
tali societa' ovvero il ramo d'azienda delle banche che
hanno operato la gestione diretta dell'attivita' di
riscossione, a condizione che il cedente, a sua volta,
acquisti una partecipazione al capitale sociale della
stessa Riscossione S.p.a.; il rapporto proporzionale tra i
prezzi di acquisto determina le percentuali del capitale
sociale della Riscossione S.p.a. da assegnare ai soggetti
cedenti, ferma restando la partecipazione dell'Agenzia
delle entrate e dell'INPS, nelle medesime proporzioni
previste nell'atto costitutivo, in misura non inferiore al
51 per cento. Decorsi ventiquattro mesi dall'acquisto, le
azioni della Riscossione S.p.a. cosi' trasferite ai
predetti soci privati possono essere alienate a terzi, con
diritto di prelazione a favore dei soci pubblici.".
Il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, reca:
"Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge
relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato".
- Il titolo II del citato decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, reca: "Riscossione
coattiva".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 52, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali.):
"Art. 52. Potesta' regolamentare generale delle
province e dei comuni
1. Le province ed i comuni possono disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per
quanto attiene alla individuazione e definizione delle
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le
disposizioni di legge vigenti.
2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del
comune e della provincia non oltre il termine di
approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto
prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti
sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla
relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle
finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono
divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso
nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle
finanze e della giustizia e' definito il modello al quale i
comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via
telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle
entrate tributarie, nonche' di ogni altra deliberazione
concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di
tributi.
3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i
regolamenti sono adottati in conformita' alle disposizioni
dello statuto e delle relative norme di attuazione.
4. Il Ministero delle finanze puo' impugnare i
regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di
legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa.
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e
alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono
informati ai seguenti criteri:
a) l'accertamento dei tributi puo' essere effettuato
dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli
articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142
;
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche
disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi
e di tutte le entrate, le relative attivita' sono affidate,
nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle
procedure vigenti in materia di affidamento della gestione
dei servizi pubblici locali, a:
1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo
53, comma 1;
2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un
Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate
attivita', i quali devono presentare una certificazione
rilasciata dalla competente autorita' del loro Stato di
stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di
requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa
italiana di settore;
3) la societa' a capitale interamente pubblico, di cui
all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, mediante convenzione, a
condizione: che l'ente titolare del capitale sociale
eserciti sulla societa' un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi la
parte piu' importante della propria attivita' con l'ente
che la controlla; che svolga la propria attivita' solo
nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la
controlla;
4) le societa' di cui all'articolo 113, comma 5,
lettera b), del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui
all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci
privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei
principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e
2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento
dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e
delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza
pubblica;
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non
deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la
riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto,
in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile
della relativa gestione.
6.
7. ".
Il citato decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e' citato nelle note al comma 2.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 11 del citato
regio decreto 14 aprile 1910, n. 639:
"Art. 11. Art. 39, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281.
- Il segretario comunale, o un suo delegato, assiste
all'incanto e stende il relativo atto che contiene il nome
e cognome di ciascun acquirente, il prezzo di vendita di
ogni oggetto e la firma del segretario o del suo delegato e
del banditore.
Per tale ufficio il segretario comunale e' retribuito
con le norme e nella misura che saranno stabilite nel
regolamento.
La vendita degli oggetti e la relativa consegna si fa
al migliore offerente sul prezzo di stima e dietro
pagamento del prezzo offerto.
Quando l'incanto vada deserto in tutto o in parte, o le
offerte sieno inferiori alla stima, si procedera' a nuovo
incanto nel primo giorno seguente non festivo, nel quale
gli oggetti oppignorati sono venduti al miglior offerente,
ancorche' l'offerta sia inferiore alla stima.
Per procedere al secondo incanto basta la dichiarazione
che ne e' fatta al pubblico dal banditore, d'ordine
dell'ufficiale incaricato della vendita.
L'incaricato della riscossione non puo' mai rendersi
deliberatario.
Gli oggetti d'oro e d'argento non possono vendersi per
somma minore del valore intrinseco determinato dalla stima;
quelli rimasti invenduti si ritengono dall'ente creditore
come danaro per il solo valore intrinseco.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 42 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del
servizio nazionale della riscossione, in attuazione della
delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337):
"Art. 42. Ufficiali della riscossione.
1. Gli ufficiali della riscossione sono nominati dal
concessionario fra le persone la cui idoneita' allo
svolgimento delle funzioni e' stata conseguita con le
modalita' previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56, e
dalle altre norme vigenti; con il regolamento di cui
all'articolo 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146 , nel
rispetto dei criteri ivi indicati, sono individuati gli
organi competenti al procedimento e stabilite le regole di
svolgimento degli esami di abilitazione.
1-bis. All'indizione degli esami per conseguire
l'abilitazione all'esercizio delle funzioni di ufficiale
della riscossione si procede senza cadenze temporali
predeterminate, sulla base di una valutazione delle
effettive esigenze del sistema di riscossione coattiva dei
crediti pubblici.
2. La nomina puo' essere revocata dal concessionario in
ogni momento. Il concessionario comunica la nomina alla
competente direzione regionale delle entrate e consegna
l'atto di nomina all'ufficiale, che, nell'esercizio delle
sue funzioni, e' tenuto ad esibirlo quando ne e' richiesto.
3. Gli ufficiali della riscossione sono autorizzati
all'esercizio delle loro funzioni dal prefetto della
provincia nella quale e' compreso il comune in cui ha la
sede principale il concessionario, che appone il proprio
visto sull'atto di nomina sempre che non vi siano le
condizioni ostative di cui all'articolo 11 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 ; l'autorizzazione puo'
essere revocata in ogni momento dal prefetto anche su
segnalazione dell'ufficio competente del Ministero delle
finanze.
4. La cessazione dell'ufficiale della riscossione delle
funzioni e' comunicata alla competente direzione regionale
delle entrate.".
Si riporta il testo del comma 225 dell'articolo 1,
della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244, come
modificato dalla presente legge:
"225. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono individuati i
casi e le modalita' attraverso le quali, previa
autorizzazione del direttore dell'Agenzia delle entrate, ai
soli fini della riscossione delle entrate degli enti
locali, tributarie o patrimoniali delle regioni, delle
province e dei comuni se effettuata in forma diretta o
mediante le societa' di cui all'articolo 52, comma 5,
lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e` consentito di accedere ai dati e alle
informazioni disponibili presso il sistema informativo
dell'Agenzia delle entrate e prendere visione di atti
riguardanti i beni dei debitori e dei coobbligati.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 86 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602:
"Art. 86. Fermo di beni mobili registrati.
1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo
50, comma 1, il concessionario puo' disporre il fermo dei
beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in
pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale
delle entrate ed alla regione di residenza.
2. Il fermo si esegue mediante iscrizione del
provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura
del concessionario, che ne da' altresi' comunicazione al
soggetto nei confronti del quale si procede.
3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili
sottoposti al fermo e' soggetto alla sanzione prevista
dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.
4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono
stabiliti le modalita', i termini e le procedure per
l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.".
- Si riporta il testo dell'articolo 47 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul
processo tributario in attuazione della delega al Governo
contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 47. Sospensione dell'atto impugnato
1. Il ricorrente, se dall'atto impugnato puo'
derivargli un danno grave ed irreparabile, puo' chiedere
alla commissione provinciale competente la sospensione
dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata
proposta nel ricorso o con atto separato notificato alle
altre parti e depositato in segreteria sempre che siano
osservate le disposizioni di cui all'art. 22.
2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della
istanza di sospensione per la prima camera di consiglio
utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti
almeno dieci giorni liberi prima.
3. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa
delibazione del merito, con lo stesso decreto, puo'
motivatamente disporre la provvisoria sospensione
dell'esecuzione fino alla pronuncia del collegio.
4. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio
e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non
impugnabile.
5. La sospensione puo' anche essere parziale e
subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante
cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, nei modi e
termini indicati nel provvedimento.
5-bis. L'istanza di sospensione e` decisa entro
centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa
6. Nei casi di sospensione dell'atto impugnato la
trattazione della controversia deve essere fissata non
oltre novanta giorni dalla pronuncia.
7. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di
pubblicazione della sentenza di primo grado.
8. In caso di mutamento delle circostanze la
commissione su istanza motivata di parte puo' revocare o
modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza,
osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi 1,
2 e 4.".
- Si riporta il testo vigente del comma 3-bis,
dell'articolo 10, del citato decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
"3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale e quello delle relative pertinenze,
si deduce un importo fino all'ammontare della rendita
catastale dell'unita' immobiliare stessa e delle relative
pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il
quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla
quota di possesso di detta unita' immobiliare. [periodo
soppresso]. Sono pertinenze le cose immobili di cui
all'articolo 817 del codice civile, classificate o
classificabili in categorie diverse da quelle ad uso
abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo
durevole a servizio delle unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione
principale si intende quella nella quale la persona fisica,
che la possiede a titolo di proprieta' o altro diritto
reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si
tiene conto della variazione della dimora abituale se
dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o
sanitari, a condizione che l'unita' immobiliare non risulti
locata.".
Si riporta il testo dell'articolo 76 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 76. Espropriazione immobiliare
1. Il concessionario puo' procedere all'espropriazione
immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si
procede supera complessivamente:
a) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo
sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile
in tale sede e il debitore sia proprietario dell'unita'
immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione
principale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) ottomila euro, negli altri casi.
2. Il concessionario non procede all'espropriazione
immobiliare se il valore del bene, determinato a norma
dell'articolo 79 e diminuito delle passivita' ipotecarie
aventi priorita' sul credito per il quale si procede, e'
inferiore agli importi indicati nel comma 1.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 9 del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133
(Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per
l'anno 1994.):
"Art. 9. Istituzione del catasto dei fabbricati.
1. Al fine di realizzare un inventario completo ed
uniforme del patrimonio edilizio, il Ministero delle
finanze provvede al censimento di tutti i fabbricati o
porzioni di fabbricati rurali e alla loro iscrizione,
mantenendo tale qualificazione, nel catasto edilizio
urbano, che assumera' la denominazione di «catasto dei
fabbricati». L'amministrazione finanziaria provvede inoltre
alla individuazione delle unita' immobiliari di qualsiasi
natura che non hanno formato oggetto di dichiarazione al
catasto. Si provvede anche mediante ricognizione generale
del territorio basata su informazioni derivanti da rilievi
aerofotografici.
2. Le modalita' di produzione ed adeguamento della
nuova cartografia a grande scala devono risultare conformi
alle specifiche tecniche di base, stabilite con decreto del
Ministro delle finanze, da emanare, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
Con lo stesso decreto sono, altresi', determinati i modi e
i termini di attuazione di ogni altra attivita' prevista
dal presente articolo, salvo quanto stabilito dal comma 12.
3. Ai fini del riconoscimento della ruralita' degli
immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di
fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono
soddisfare le seguenti condizioni:
a) il fabbricato deve essere utilizzato quale
abitazione:
1) dal soggetto titolare del diritto di proprieta' o di
altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse
all'attivita' agricola svolta;
2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto
che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui
l'immobile e' asservito;
3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di
cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni
anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini
previdenziali;
4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici
corrisposti a seguito di attivita' svolta in agricoltura;
5) da uno dei soci o amministratori delle societa'
agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore
agricolo professionale;
a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della
lettera a) del presente comma devono rivestire la qualifica
di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro
delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre
1993, n. 580;
b) [Lettera abrogata];
c) il terreno cui il fabbricato e' asservito deve avere
superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere
censito al catasto terreni con attribuzione di reddito
agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture
specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura
intensiva, ovvero il terreno e' ubicato in comune
considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite
viene ridotto a 3.000 metri quadrati;
d) il volume di affari derivante da attivita' agricole
del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore
alla meta' del suo reddito complessivo, determinato senza
far confluire in esso i trattamenti pensionistici
corrisposti a seguito di attivita' svolta in agricoltura.
Se il terreno e' ubicato in comune considerato montano ai
sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di
affari derivante da attivita' agricole del soggetto che
conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del
suo reddito complessivo, determinato secondo la
disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei
soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini
dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per
l'esonero dall'articolo 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633 ;
e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le
caratteristiche delle unita' immobiliari urbane
appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le
caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro
dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione
dell'articolo 13, L. 2 luglio 1949, n. 408 , e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non
possono comunque essere riconosciuti rurali.
3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di
ruralita' alle costruzioni strumentali necessarie allo
svolgimento dell'attivita' agricola di cui all'articolo
2135 del codice civile e in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli
attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e
l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo, in conformita' a quanto previsto
dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attivita'
agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo
determinato per un numero annuo di giornate lavorative
superiore a cento, assunti in conformita' alla normativa
vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all'attivita' di alpeggio in
zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione,
valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli,
anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228;
l) all'esercizio dell'attivita' agricola in maso
chiuso.
3-ter. Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis,
destinate ad abitazione, sono censite in catasto,
autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.
4. Fermi restando i requisiti previsti dal comma 3, si
considera rurale anche il fabbricato che non insiste sui
terreni cui l'immobile e' asservito, purche' entrambi
risultino ubicati nello stesso comune o in comuni
confinanti.
5. Nel caso in cui l'unita' immobiliare sia utilizzata
congiuntamente da piu' proprietari o titolari di altri
diritti reali, da piu' affittuari, ovvero da piu' soggetti
che conducono il fondo sulla base di un titolo idoneo, i
requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno di tali
soggetti. Qualora sul terreno sul quale e' svolta
l'attivita' agricola insistano piu' unita' immobiliari ad
uso abitativo, i requisiti di ruralita' devono essere
soddisfatti distintamente. Nel caso di utilizzo di piu'
unita' ad uso abitativo, da parte di componenti lo stesso
nucleo familiare, il riconoscimento di ruralita' dei
medesimi e' subordinato, oltre che all'esistenza dei
requisiti indicati nel comma 3, anche al limite massimo di
cinque vani catastali o, comunque, di 80 metri quadrati per
un abitante e di un vano catastale, o, comunque, di 20
metri quadrati per ogni altro abitante oltre il primo. La
consistenza catastale e' definita in base ai criteri
vigenti per il catasto dei fabbricati.
6. Non si considerano produttive di reddito di
fabbricati le costruzioni non utilizzate, purche' risultino
soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere a),
c), d) ed e). Lo stato di non utilizzo deve essere
comprovato da apposita autocertificazione con firma
autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle
reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica,
dell'acqua e del gas.
7. I contratti di cui alla lettera b) del comma 3, gia'
in atto alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono registrati entro il 30 aprile 1994. Tale
registrazione e' esente dall'imposta di registro.
8. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5, primo
periodo, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990,
n. 165, come modificato dall'articolo 70, comma 4, della
legge 30 dicembre 1991, n. 413 , e il termine di cui
all'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio
1985, n. 47 , e successive modificazioni, sono prorogati al
31 dicembre 1995 (52). Le stesse disposizioni ed il
predetto termine si applicano anche ai fabbricati destinati
ad uso diverso da quello abitativo, che non presentano i
requisiti di ruralita' di cui al comma 3.
9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei
fabbricati gia' rurali, che non presentano piu' i requisiti
di ruralita', di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo
alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11
della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , ne' al recupero di
eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito
da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1°
gennaio 1993 per le imposte dirette, e al 1° gennaio 1994
per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli
immobili, purche' detti immobili siano stati oggetto,
ricorrendone i presupposti, di istanza di sanatoria
edilizia, quali fabbricati rurali, ai sensi e nei termini
previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e vengano
dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 1995, con le
modalita' previste dalle norme di attuazione dell'articolo
2, commi 1-quinquies ed 1-septies, del decreto-legge 23
gennaio 1993, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 1993, n. 75.
10. [Comma abrogato].
11. Per l'espletamento e la semplificazione delle
operazioni di revisione generale di classamento previste
dall'art. 2, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si possono
applicare le modalita' previste dal comma 22 dell'art. 4,
D.L. 19 dicembre 1984, n. 853 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17. Le
revisioni del classamento delle unita' immobiliari urbane,
previste dal citato comma, vengono effettuate anche per
porzioni del territorio comunale. A decorrere dal 1°
gennaio 1997 le tariffe d'estimo delle unita' immobiliari
urbane a destinazione ordinaria sono determinate con
riferimento al «metro quadrato» di superficie catastale. La
suddetta superficie e' definita con il decreto del Ministro
delle finanze previsto dall'articolo 2, comma 1, del D.L.
23 gennaio 1993, n. 16 , convertito, con modificazioni,
dalla L. 24 marzo 1993, n. 75.
12. Al fine di consentire il decentramento dei servizi
catastali ed ipotecari, la completa automazione delle
procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle
conservatorie dei registri immobiliari, nonche' la verifica
ed il controllo dei dati acquisiti, e' istituito un sistema
di collegamento con interscambio informativo tra
l'amministrazione finanziaria, i comuni e gli esercenti la
professione notarile. Con apposito regolamento governativo,
da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400 , entro centottanta giorni, sentiti
l'Associazione nazionale dei comuni italiani ed il
Consiglio nazionale del notariato, sono stabilite le
modalita' di attuazione, accesso ed adeguamento delle
banche dati degli uffici del Ministero delle finanze da
parte dei soggetti sopra indicati. Il regolamento deve
prevedere che, a far tempo da tale attivazione, da fissare
con apposito decreto del Ministro delle finanze, il
conservatore puo' rifiutare, ai sensi dell'articolo 2674
del codice civile, di ricevere note e titoli e di eseguire
la trascrizione di atti tra vivi contenenti dati
identificativi degli immobili oggetto di trasferimento o di
costituzione di diritti reali, non conformi a quelli
acquisiti al sistema alla data di redazione degli atti
stessi, ovvero, nel caso di non aggiornamento dei dati
catastali, di atti non conformi alle disposizioni contenute
nelle norme di attuazione dell'articolo 2, commi
1-quinquies e 1-septies del decreto-legge 23 gennaio 1993,
n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
1993, n. 75. Con il predetto regolamento vengono stabiliti,
altresi', nuovi criteri per la definizione delle modalita',
dei costi e dell'efficacia probatoria delle copie di atti
rilasciati dalle conservatorie dei registri immobiliari e
dal catasto con apparecchiature elettroniche.
13. Nel regolamento deve, altresi', essere previsto
che, a far tempo dall'attivazione del sistema di
collegamento di cui al comma 12, i comuni forniscono
all'amministrazione finanziaria i dati relativi
all'assetto, alla utilizzazione e alla modificazione del
territorio, utili all'adeguamento del sistema catastale e
della pubblicita' immobiliare e possono fornire
direttamente agli interessati i servizi di consultazione e
certificazione delle informazioni acquisite al sistema. In
tal caso la misura dei diritti e delle tasse ipotecarie
vigenti per la consultazione e' aumentata del 20 per cento
e al comune spetta una quota pari ad un terzo dell'importo
complessivo dovuto. Qualora si renda necessario richiedere
che negli atti soggetti a trascrizione od iscrizione
vengano dichiarati dati ulteriori relativi agli immobili,
nonche' alla loro conformita' con le rappresentazioni
grafiche in catasto, le relative modalita' e tempi sono
stabiliti con appositi regolamenti governativi, nei quali
e' prevista per i privati anche la facolta' di fornire tali
dati mediante autocertificazione, ai sensi della legge 4
gennaio 1968, n. 15 .
14. Una quota pari ad un terzo dei maggiori introiti
dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno
1994, derivanti dai versamenti effettuati ai sensi delle
disposizioni del presente articolo, e' destinata ad
integrare i fondi per i progetti innovativi di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39 . Tale integrazione ha per fine
l'attuazione di sistemi informatici comunali per gli scopi
indicati nel primo periodo del comma 13. Alle predette
attivita' provvede l'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione, d'intesa con l'Associazione
nazionale comuni italiani. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle
finanze, vengono definite le modalita' di istituzione e
gestione del servizio. Con decreto del Ministro delle
finanze vengono stabilite le modalita' di individuazione,
riparto e versamento della quota di gettito sopra indicata
da parte dei concessionari della riscossione."
- Il testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, reca "Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa.".
Il testo vigente dell'articolo 9 del decreto-legge 30
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' citato nelle note al
presente articolo.
Si riporta il testo dell'articolo 15 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 15. Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti
non definitivi
Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli
imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi,
nonche' i relativi interessi, sono iscritti a titolo
provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di
accertamento, per un terzo degli ammontari corrispondenti
agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.
[Comma abrogato].
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche
per l'iscrizione a ruolo delle ritenute alla fonte dovute
dai sostituti d'imposta in base ad accertamenti non ancora
definitivi."
Si riporta il testo dell'articolo 30, del citato
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art.30. Interessi di mora
1. Decorso inutilmente il termine previsto
dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo,
esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi,
si applicano, a partire dalla data della notifica della
cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di
mora al tasso determinato annualmente con decreto del
Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi
bancari attivi." .
Il testo dell'articolo 30, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'
citato nelle note al presente articolo.
Si riporta il testo del comma 150 dell'articolo 1,
della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244, come
modificato dalla presente legge:
"150. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della
legge 13 maggio 1999, n. 133, sono stabilite le misure,
anche differenziate, degli interessi per il versamento, la
riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi
diverse da quelle previste dall'articolo 13 del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nei
limiti di un punto percentuale di differenza rispetto al
tasso di interesse fissato ai sensi dell'articolo 1284 del
codice civile, salva la determinazione degli interessi di
mora ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni.".
Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 1, secondo
periodo, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 19. Accertamento delle violazioni.
1. L'accertamento delle violazioni in materia di
imposte sulla produzione e sui consumi compete, nei limiti
delle attribuzioni stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n.
4 , oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II
del titolo II della stessa legge, anche ai funzionari
dell'amministrazione finanziaria. L'Ufficio delle dogane e
l'Ufficio Regionale dei monopoli di Stato sono competenti
per l'applicazione delle sanzioni amministrative relative
alle violazioni nel cui ambito territoriale sono state
accertate.
2. I processi verbali di accertamento dei reati sono
trasmessi dagli agenti verbalizzanti in originale
all'autorita' chiamata a giudicare ed in copia al
competente Ufficio dell'Amministrazione finanziaria al fine
della liquidazione dell'imposta e delle penalita'.
3. I verbali di constatazione attinenti alle accise,
non relativi ad accertamento di reati, compilati dalla
Guardia di finanza nei depositi fiscali sono trasmessi, in
copia, all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane o
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
competenti per territorio.".



 
Art. 8
Impresa e Credito

1. Per agevolare il reinserimento nel lavoro delle donne prive di un regolare impiego, al decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 54, comma 1, lettera e), dopo le parole «qualsiasi eta'» sono aggiunte le seguenti: «prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi»;
b) all'articolo 59, comma 3, le parole «n.2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee il 13 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «n.800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008».
2. Per ampliare il campo di applicazione dei soggetti beneficiari del regime di attrazione europea, al comma 1 dell'articolo 41 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122, dopo le parole «che intraprendono in Italia nuove attivita' economiche» sono inserite le parole «, comprese quelle di direzione e coordinamento,» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La normativa dello Stato membro prescelta dall'interpellante che trova applicazione e' quella vigente nel primo giorno del periodo di imposta nel corso del quale e' presentata l'istanza di interpello».
3. Per accelerare la chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria che si protraggono da molti anni si dispone quanto segue:
a) entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i commissari liquidatori nominati a norma dell'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n.296, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n.26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n.95, per le quali non risultino avviate le operazioni di chiusura, provvedono a pubblicare un invito per la ricerca di terzi assuntori di concordati da proporre ai creditori, a norma dell'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, e secondo gli indirizzi impartiti dal Ministero dello sviluppo economico, dando preferenza alle proposte riguardanti tutte le societa' del gruppo poste in amministrazione straordinaria;
b) in caso di mancata individuazione dell'assuntore, entro sei mesi dalla conclusione dei procedimenti di cui alla lettera a), il commissario liquidatore avvia la procedura di cui agli articoli da 69 a 77 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.270;
c) al decreto legislativo 8 luglio 1999, n.270, sono apportate le seguenti modifiche:
01) all'articolo 38, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Nei casi di cui all'articolo 50-bis, il Ministro dello sviluppo economico puo' nominare lo stesso organo commissariale»;
1) dopo l'articolo 50 e' aggiunto il seguente:
«Art. 50-bis (Cessione di azienda o ramo d'azienda nell'anno anteriore la dichiarazione di insolvenza). - 1. Nel caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda che costituisca l'attivita' prevalente dell'impresa cessionaria, in qualsiasi forma attuata, qualora per l'impresa cedente e l'impresa cessionaria sia intervenuta, anche in tempi diversi, la dichiarazione dello stato di insolvenza con conseguente apertura della procedura di amministrazione straordinaria per entrambe, entro un anno dall'avvenuta cessione, l'impresa cedente risponde in solido con l'impresa cessionaria dei debiti da questa maturati fino alla data dell'insolvenza.
«2) all'articolo 55, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma:
«1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 50 bis, il Ministro dello sviluppo economico adotta le direttive idonee ad assicurare che i programmi delle procedure siano coordinati e finalizzati alla salvaguardia dell'unita' operativa dei complessi aziendali dell'impresa cedente e dell'impresa cessionaria.»;
3) gli articoli 38, comma 2-bis, 50-bis e 55 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, come modificato dalle precedenti lettere si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In tal caso, il Ministro dello sviluppo economico puo', entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nominare un nuovo e unico organo commissariale. I commissari in carica cessano dall'incarico alla data della nomina del nuovo organo»;
4) l'articolo 47, comma 1, e' sostituito dal seguente:
«1. L'ammontare del compenso spettante al commissario giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione sono determinati con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I criteri di determinazione del compenso dei Commissari straordinari devono tener conto dell'impegno connesso alla gestione dell'esercizio dell'impresa e dei risultati conseguiti dalla procedura con riferimento all'attuazione dell'indirizzo programmatico prescelto a norma dell'articolo 27, comma 2, e del raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma in ordine ai tempi e al grado di soddisfazione dei creditori e al complessivo costo della procedura. Per la liquidazione del compenso ai commissari straordinari, trova applicazione l'articolo 39, commi 2, 3 e 4, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267»;
5) al comma 1 dell'articolo 56, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente:
d-bis) i costi generali e specifici complessivamente stimati per l'attuazione della procedura, con esclusione del compenso dei commissari e del comitato di sorveglianza.».
4. Al fine di favorire il riequilibrio territoriale dei flussi di credito per gli investimenti a medio-lungo termine delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno e sostenere progetti etici nel Mezzogiorno, sono apportate le modificazioni che seguono:
a) possono essere emessi specifici Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale (di seguito «Titoli») da parte di banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia, in osservanza delle previsioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e delle relative disposizioni di attuazione delle Autorita' creditizie;
b) i Titoli sono strumenti finanziari aventi scadenza non inferiore a diciotto mesi; sono titoli nominativi ovvero al portatore e corrispondono interessi con periodicita' almeno annuale; possono essere sottoscritti da persone fisiche non esercenti attivita' di impresa; sono assoggettati alla disciplina del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione I; non sono strumenti finanziari subordinati, irredimibili o rimborsabili previa autorizzazione della Banca d'Italia di cui all'articolo 12, comma 7, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 385 del 1993, ne' altri strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza;
c) le disposizioni del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239 si applicano agli strumenti finanziari di cui alle lettere a) e b) del presente comma. Sugli interessi relativi ai suddetti titoli l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 239 del 1996 si applica nella misura del 5 per cento. Per i rapporti di gestione individuale di portafoglio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, gli interessi e gli altri proventi dei titoli di cui alla lettera a) non concorrono alla determinazione del risultato della gestione secondo le disposizioni di cui alla lettera d);
d) i Titoli possono essere emessi per un importo nominale complessivo massimo di 3 miliardi di euro annui. Il predetto importo e' eventualmente modificato entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare;
e) per ciascun gruppo bancario il limite massimo di emissione e' pari al 20 per cento dell'importo nominale complessivo annuo di cui alla lettera d). Per singole banche non facenti parte di un gruppo bancario, il limite massimo e' del 5 per cento. In ogni caso, l'emissione di Titoli di cui alle lettere da a) a d) non puo' superare il 30 per cento del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo bancario o individuale della banca non facente parte di un gruppo bancario;
f) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite eventuali ulteriori modalita' attuative e di monitoraggio dei Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale;
g) sono abrogati i commi da 178 a 181 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n.191.
4-bis. Al fine di promuovere l'accesso al microcredito da parte delle piccole e medie imprese sono adottate le seguenti disposizioni:
a) il Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, di cui all'articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.81, e' costituito in ente pubblico non economico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, e assume la denominazione di Ente nazionale per il microcredito, di seguito denominato «Ente»;
b) all'Ente vengono attribuite le funzioni di ente coordinatore nazionale con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti microfinanziari promossi dall'Unione europea nonche' delle attivita' microfinanziarie realizzate a valere su fondi dell'Unione europea;
c) lo statuto dell'Ente, approvato dal consiglio nazionale dell'Ente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, puo' essere modificato con delibera del consiglio nazionale dell'Ente stesso trasmessa al Ministero vigilante;
d) i componenti degli organi dell'Ente, il segretario e il vice segretario generale in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto permangono nella carica per un periodo di quattro anni e possono essere riconfermati;
e) gli emolumenti spettanti agli organi in base alla delibera del consiglio di amministrazione del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito in data 17 febbraio 2009, diminuiti in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, non possono essere aumentati nei due esercizi contabili successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
f) ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, l'Ente puo' avvalersi di un contingente di personale non superiore a 20 unita'. Di tale contingente, un numero non superiore a 15 unita' puo' essere acquisito da altre pubbliche amministrazioni mediante collocamento in posizione di comando o fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con contestuale indisponibilita' dei posti nell'amministrazione di provenienza. All'attuazione del periodo precedente si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie destinate a legislazione vigente al Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito. Le restanti 5 unita' possono essere reclutate a tempo indeterminato mediante procedure concorsuali pubbliche a valere sulle facolta' assunzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri. In relazione alle assunzioni di cui al periodo precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla riduzione della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri e alla definizione delle modalita' di trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie all'Ente;
g) le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per interventi a favore del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito sono trasferite all'Ente. Le spese per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ente, ivi incluse le spese per il personale, sono autorizzate nei limiti delle risorse di cui al presente comma.
5. Per favorire l'operativita' nonche' per garantire la disciplina del Fondo di garanzia sono apportate le modifiche che seguono:
a) all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n.296, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole «del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n.266,» sono soppresse;
2) le parole «vengono soppressi» sono sostituite dalle parole «viene soppresso»;
3) dopo le parole «il Fondo opera con interventi mirati a facilitare operazioni» sono aggiunte le parole «di finanziamento,».
b) ai fini di una migliore finalizzazione verso l'accesso al credito e lo sviluppo delle piccole e medie imprese degli interventi del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' per un utilizzo piu' efficiente delle risorse finanziarie disponibili, con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere modificati e integrati i criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248 e successivi decreti attuativi, anche introducendo delle differenziazioni in termini di percentuali di finanziamento garantito e di onere della garanzia in modo da meglio perseguire le finalizzazioni sopra citate. A tali fini, il Fondo puo' anche sostenere con garanzia concessa a titolo oneroso il capitale di rischio investito da fondi comuni di investimento mobiliari chiusi. Le predette modifiche riguardanti il funzionamento del Fondo devono complessivamente assicurare il rispetto degli equilibri di finanza pubblica;
c) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311, dopo il comma 361, sono aggiunti i seguenti:
«361-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 358, 359, 360 e 361, una quota fino al 50 per cento delle risorse di cui al comma 354 che risultino inutilizzate al 30 giugno 2011 e, a decorrere dall'anno 2012, al 31 dicembre di ciascun anno, e' destinata al finanziamento agevolato delle imprese attraverso l'intermediazione di enti creditizi con priorita' per quelle di dimensioni piccole e medie e anche mediante meccanismi di condivisione del rischio creditizio, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) l'intensita' dell'agevolazione per le imprese beneficiarie non puo' superare la quota di aiuto di Stato definita «de minimis», di cui al Regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006;
b) la durata dei finanziamenti agevolati non puo' essere superiore a quindici anni, ad eccezione delle iniziative infrastrutturali, per le quali non puo' essere superiore a trenta anni;
c) il rimborso delle spese di gestione di cui al comma 360 e' posto, per il cinquanta per cento, a carico delle imprese finanziate.».
«361-ter. Ai fini del comma 361-bis sono da intendersi come inutilizzate le risorse per le quali non siano ancora state pubblicate le modalita' attuative del procedimento automatico, valutativo o negoziale, ovvero, per i procedimenti gia' in corso, quelle destinate ad iniziative per le quali non risulti avviata la relativa valutazione, nonche' quelle derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili. Sono da intendersi, altresi', come inutilizzate le risorse provenienti da rientri di capitale dei finanziamenti gia' erogati e da revoche formalmente comminate, che abbiano avuto luogo nell'anno precedente, non riallocate dal CIPE, ovvero, se riallocate nell'anno precedente, per le quali siano verificate le condizioni di cui al periodo precedente.
«361-quater. Dall'attuazione dei commi 361-bis e 361-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere definiti ulteriori criteri e modalita' di attuazione degli stessi.»;
d) all'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n.108, le parole: «aumentato della meta'.» sono sostituite dalle seguenti: «aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non puo' essere superiore a otto punti percentuali.».
e) all'articolo 23-bis, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, dopo le parole «societa' quotate in mercati regolamentati e» sono aggiunte le seguenti: «alle societa' da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonche'»;
f) dopo il comma 2 dell'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
«2-bis. Se il cliente non e' un consumatore ne' una micro-impresa come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilita' di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto»;
g) le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, introdotto dalla lettera f) del presente comma, non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le modifiche introdotte ai contratti in corso alla predetta data sono inefficaci.
6. La materia della «rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario» e' regolata come segue:
a) fino al 31 dicembre 2012 il mutuatario che - prima dell'entrata in vigore del presente decreto - ha stipulato, o si e' accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario di importo originario non superiore a 200 mila euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unita' immobiliari adibite ad abitazione, a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, ha diritto di ottenere dal finanziatore la rinegoziazione del mutuo alle condizioni di cui alla lettera b), qualora al momento della richiesta presenti un'attestazione, rilasciata da soggetto abilitato, dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35 mila euro e, salvo diverso accordo tra le parti, non abbia avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo;
b) la rinegoziazione assicura, in funzione delle esigenze del cliente, per un periodo pari alla durata residua del finanziamento o, con l'accordo del cliente, per un periodo inferiore, l'applicazione di un tasso annuo nominale fisso non superiore al tasso che si ottiene in base al minore tra l'IRS in euro a 10 anni e l'IRS in euro di durata pari alla durata residua del mutuo ovvero, se non disponibile, la quotazione dell'IRS per la durata precedente, riportato alla data di rinegoziazione alla pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters, maggiorato di uno spread pari a quello indicato, ai fini della determinazione del tasso, nel contratto di mutuo;
c) il mutuatario e il finanziatore possono concordare che la rinegoziazione di cui alle precedenti lettere comporti anche l'allungamento del piano di rimborso del mutuo per un periodo massimo di cinque anni, purche' la durata residua del mutuo all'atto della rinegoziazione non diventi superiore a venticinque anni;
d) le garanzie ipotecarie gia' prestate a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione ai sensi del presente comma continuano ad assistere il rimborso, secondo le modalita' convenute, del debito che risulti alla originaria data di scadenza di detto mutuo, senza il compimento di alcuna formalita' o annotazione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. La disposizione di cui alla presente lettera si applica anche al finanziamento erogato dalla banca al mutuatario in qualita' di debitore ceduto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, al fine di consentire il rimborso del mutuo secondo il piano di ammortamento in essere al momento della rinegoziazione. In tal caso la banca e' surrogata di diritto nelle garanzie ipotecarie, senza il compimento di alcuna formalita' o annotazione, ma la surroga ha effetto solo a seguito dell'integrale soddisfacimento del credito vantato dal cessionario del mutuo oggetto dell'operazione di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite;
e) qualora la banca, al fine di realizzare la rinegoziazione di cui alle lettere precedenti, riacquisti il credito in precedenza oggetto di un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di emissione di obbligazioni bancarie garantite, la banca cessionaria ne da' notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche mediante un unico avviso relativo a tutti i crediti acquistati dallo stesso cedente. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validita' ed il loro grado a favore della banca cessionaria senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione.
7. Per allineare allo standard europeo l'esercizio del credito sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 20, comma 1, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.11, e' sostituito dal seguente:
«1. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore assicura che dal momento della ricezione dell'ordine l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Fino al 1º gennaio 2012 le parti di un contratto per la prestazione di servizi di pagamento possono concordare di applicare un termine di esecuzione diverso da quello previsto dal primo periodo ovvero di fare riferimento al termine indicato dalle regole stabilite per gli strumenti di pagamento dell'area unica dei pagamenti in euro che non puo' comunque essere superiore a tre giornate operative. Per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo, i termini massimi di cui ai periodi precedenti possono essere prorogati di una ulteriore giornata operativa.»;
b) al Regio Decreto 21 dicembre 1933, n.1736, sono apportate le seguenti modifiche:
1) all'articolo 31 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «L'assegno bancario puo' essere presentato al pagamento, anche nel caso previsto dall'articolo 34, in forma sia cartacea sia elettronica.»;
2) il numero 3) del primo comma dell'articolo 45 e' sostituito dal seguente:
«3) con dichiarazione della Banca d'Italia, quale gestore delle stanze di compensazione o delle attivita' di compensazione e di regolamento delle operazioni relative agli assegni, attestante che l'assegno bancario, presentato in forma elettronica, non e' stato pagato.»;
3) all'articolo 61 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il protesto o la constatazione equivalente possono essere effettuati in forma elettronica sull'assegno presentato al pagamento in forma elettronica.»;
4) all'articolo 86, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'assegno circolare si applica altresi' la disposizione dell'assegno bancario di cui all'articolo 31, terzo comma.
c) all'articolo 66 del regio decreto 21 dicembre 1933, n.1736, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale e' assicurata dalla banca negoziatrice mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70»;
d) con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplina le modalita' attuative delle disposizioni di cui alle precedenti lettere b) e c);
e) la Banca d'Italia, entro 12 mesi dall'emanazione del regolamento di cui alla lettera d), disciplina con proprio regolamento le regole tecniche per l'applicazione delle disposizioni di cui alle precedenti lettere e del regolamento ministeriale;
f) le modifiche apportate al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla lettera b) del presente comma entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del regolamento della Banca d'Italia di cui alla lettera e);
f-bis) dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e successive modificazioni, il seguente:
3-bis. L'autenticazione di cui al comma 3 del presente articolo e' effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'autenticazione deve essere rilasciata gratuitamente, tranne i previsti diritti, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego».
8. Per semplificare le operazioni di portabilita' dei mutui, al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.385, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 6 dell'articolo 40-bis e' sostituito dal seguente:
«6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai mutui e ai finanziamenti, anche non fondiari, concessi da banche ed intermediari finanziari, ovvero concessi da enti di previdenza obbligatoria ai propri dipendenti o iscritti.»;
b) al comma 2 dell'articolo 120-ter, le parole «e quelle contenute nell'articolo 40-bis» sono soppresse;
c) l'articolo 120-quater e' modificato nel modo seguente:
1) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Ministero della giustizia, stabilite specifiche modalita' di presentazione, per via telematica, dell'atto di surrogazione.»;
2) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Nel caso in cui la surrogazione di cui al comma 1 non si perfezioni entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data della richiesta al finanziatore originario di avvio delle procedure di collaborazione da parte del mutuante surrogato, il finanziatore originario e' tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'uno per cento del debito residuo del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilita' per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili.»;
2) al comma 9, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) si applicano ai soli contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari con persone fisiche o micro-imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11»;
d) l'articolo 161, comma 7-quater e' modificato nel modo seguente:
1) le parole «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;
2) dopo il periodo: «A tal fine, la quietanza rilasciata dal finanziatore originario e il contratto stipulato con il creditore surrogato sono forniti al notaio per essere prodotti unitamente all'atto di surrogazione.», e' aggiunto il seguente: «Con il provvedimento di cui al comma 3 dell'articolo 120-quater sono stabilite le modalita' con cui la quietanza, il contratto e l'atto di surrogazione sono presentati al conservatore al fine dell'annotazione.».
9. All'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' abrogato;
b) il comma 3 e' sostituito dai seguenti: «3. Le disposizioni degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.410, trovano applicazione, in ogni caso, per i fondi partecipati esclusivamente da uno o piu' dei seguenti partecipanti:
a) Stato o ente pubblico;
b) Organismi d'investimento collettivo del risparmio;
c) Forme di previdenza complementare nonche' enti di previdenza obbligatoria;
d) Imprese di assicurazione, limitatamente agli investimenti destinati alla copertura delle riserve tecniche;
e) Intermediari bancari e finanziari assoggettati a forme di vigilanza prudenziale;
f) Soggetti e patrimoni indicati nelle precedenti lettere costituiti all'estero in paesi o territori che consentano uno scambio d'informazioni finalizzato ad individuare i beneficiari effettivi del reddito o del risultato della gestione e sempreche' siano indicati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 168-bis, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917;
g) enti privati residenti in Italia che perseguano esclusivamente le finalita' indicate nell'articolo 1, comma 1, lett. c-bis) del d.lgs. 17 maggio 1999, n.153 nonche' societa' residenti in Italia che perseguano esclusivamente finalita' mutualistiche;
h) veicoli costituiti in forma societaria o contrattuale partecipati in misura superiore al 50 per cento dai soggetti indicati nelle precedenti lettere.
3-bis. Ferma restando l'applicazione degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.410, ai fondi diversi da quelli di cui al comma 3, i redditi conseguiti dal fondo e rilevati nei rendiconti di gestione sono imputati per trasparenza ai partecipanti, diversi dai soggetti indicati nel comma 3, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo. La percentuale di partecipazione al fondo e' rilevata al termine del periodo d'imposta o, se inferiore, al termine del periodo di gestione del fondo, in proporzione alle quote di partecipazione da essi detenute. Ai fini della verifica della percentuale di partecipazione nel fondo si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona. Il controllo societario e' individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile anche per le partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle societa'. Si tiene altresi' conto delle partecipazioni imputate ai familiari indicati nell'articolo 5, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917. Il partecipante e' tenuto ad attestare alla societa' di gestione del risparmio la percentuale di possesso di quote di partecipazioni detenute ai sensi del presente comma. Per i soggetti che possiedono quote di partecipazione in misura non superiore al 5 per cento, individuate con i criteri di cui al presente comma, nonche' per i soggetti elencati nel comma 3, resta fermo il regime di imposizione dei proventi di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.410.»;
c) il comma 4 e' sostituito dai seguenti: «4. I redditi dei fondi imputati ai sensi del comma 3-bis concorrono alla formazione del reddito complessivo del partecipante indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla sua quota di partecipazione. I medesimi redditi, se conseguiti da soggetti non residenti, sono soggetti in ogni caso ad una ritenuta a titolo d'imposta del 20 per cento, con le modalita' di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, al momento della loro corresponsione. In caso di cessione, le quote di partecipazione indicate nel comma 3-bis sono assimilate alle quote di partecipazione in societa' ed enti commerciali indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 3, del citato testo unico. In caso di cessione, il costo e' aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai partecipanti ed e' altresi' diminuito, fino a concorrenza dei risultati di gestione imputati, dei proventi distribuiti ai partecipanti. Relativamente ai redditi imputati ai soggetti residenti ai sensi del presente comma non si applica la ritenuta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n. 410.
4-bis. I partecipanti, diversi da quelli indicati nel comma 3, che alla data del 31 dicembre 2010 detenevano una quota di partecipazione al fondo superiore al 5 per cento, determinata con i criteri di cui al comma 3-bis, sono tenuti a corrispondere un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 5 per cento del valore medio delle quote possedute nel periodo d'imposta risultante dai prospetti periodici redatti nel periodo d'imposta 2010. Il costo di sottoscrizione o di acquisto delle quote e' riconosciuto fino a concorrenza dei valori che hanno concorso alla formazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Eventuali minusvalenze realizzate non sono fiscalmente rilevanti. L'imposta e' versata dal partecipante con le modalita' e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2011. L'imposta puo' essere versata a cura della societa' di gestione del risparmio o dell'intermediario depositario delle quote in due rate di pari importo, rispettivamente, entro il 16 dicembre 2011 ed entro il 16 giugno 2012. A tal fine il partecipante e' tenuto a fornire la provvista. In mancanza, la societa' di gestione del risparmio puo' effettuare la liquidazione parziale della quota per l'ammontare necessario al versamento dell'imposta.»;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Previa deliberazione dell'assemblea dei partecipanti, per i fondi che alla data del 31 dicembre 2010 presentavano un assetto partecipativo diverso da quello indicato nel comma 3 e nei quali almeno un partecipante deteneva quote per un ammontare superiore alla percentuale indicata nel comma 3-bis, la societa' di gestione del risparmio puo' altresi' deliberare entro il 31 dicembre 2011 la liquidazione del fondo comune d'investimento. In tal caso la societa' di gestione del risparmio preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari al 7 per cento del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2010. L'imposta e' versata dalla societa' di gestione del risparmio nella misura del 40 per cento entro il 31 marzo 2012 e, per la restante parte, in due rate di pari importo da versarsi, la prima entro il 31 marzo 2013 e la seconda entro il 31 marzo 2014. La liquidazione deve essere conclusa nel termine massimo di cinque anni. Sui risultati conseguiti dal 1º gennaio 2011 e fino alla conclusione della liquidazione la societa' di gestione del risparmio applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 7 per cento. Non si applicano le disposizioni dei commi 3-bis e 4-bis. L'imposta sostitutiva e' versata dalla societa' di gestione del risparmio entro il 16 febbraio dell'anno successivo rispetto a ciascun anno di durata della liquidazione.»;
e) il primo periodo del comma 5-bis e' sostituito dal seguente: «Nell'ipotesi indicata nel comma 5 non si applica la ritenuta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni e i proventi non sono imponibili fino a concorrenza dell'ammontare assoggettato all'imposta sostitutiva di cui al comma 5, secondo periodo.»;
f) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalita' di attuazione delle disposizioni contenute nei commi 3-bis, 4, 4-bis e 5.».
10. (soppresso).
11. Al fine di agevolare l'applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, e in particolare dei pagamenti diretti agli agricoltori, in conformita' all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, e agli articoli 12 e 27 del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, e' consentita la cessione dei relativi crediti agli Istituti finanziari a condizione che l'operazione finanziaria sia contabilizzata come sconto di credito tra soggetti privati, in deroga al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727.
12. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di cessione dei crediti derivanti dai finanziamenti della Politica Agricola Comune, assicurando l'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.
12-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «consorzi con attivita' esterna», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «nonche' a quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti»;
b) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' da liberi professionisti».



Riferimenti normativi
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 54 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione
delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30), come
modificato dalla presente legge:
"1. Il contratto di inserimento e' un contratto di
lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto
individuale di adattamento delle competenze professionali
del lavoratore a un determinato contesto lavorativo,
l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del
lavoro delle seguenti categorie di persone:
a) soggetti di eta' compresa tra i diciotto e i
ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a
trentadue anni;
c) lavoratori con piu' di cinquanta anni di eta' che
siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere una attivita'
lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi eta' prive di un impiego
regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in una
area geografica in cui il tasso di occupazione femminile
determinato con apposito decreto del Ministro dei lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sia
inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in
cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per
cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della
normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o
psichico".
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 59 del
gia' citato decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
come modificato dalla presente legge:
"3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi
alla occupazione, gli incentivi economici previsti dalla
disciplina vigente in materia di contratto di formazione e
lavoro trovano applicazione con esclusivo riferimento ai
lavoratori di cui all'articolo 54, comma, 1, lettere b),
c), d), e) ed f), nel rispetto del regolamento (CE) n.
800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008".
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 41 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
come modificato dalla presente legge:
"1. Alle imprese residenti in uno Stato membro
dell'Unione europea diverso dall'Italia che intraprendono
in Italia nuove attivita' economiche, comprese quelle di
direzione e coordinamento, nonche' ai loro dipendenti e
collaboratori, per un periodo di tre anni, si puo'
applicare, in alternativa alla normativa tributaria statale
italiana, la normativa tributaria statale vigente in uno
degli Stati membri dell'Unione europea. A tal fine, i
citati soggetti interpellano l'Amministrazione finanziaria
secondo la procedura di cui all'articolo 8 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La
normativa dello Stato membro prescelta dall'interpellante
che trova applicazione e' quella vigente nel primo giorno
del periodo di imposta nel corso del quale e' presentata
l'istanza di interpello".
Si riporta il testo del comma 498 dell'articolo 1 della
citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:
"1. 498. I commissari liquidatori, nominati a norma
dell'articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n.
273, nelle procedure di amministrazione straordinaria
disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979,
n. 95, e successive modificazioni, e i commissari
straordinari nominati nelle procedure di amministrazione
straordinaria disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270, e dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2004, n. 39, decadono se non confermati entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico,
con proprio decreto, puo' disporre l'attribuzione al
medesimo organo commissariale, se del caso con composizione
collegiale, dell'incarico relativo a piu' procedure che si
trovano nella fase liquidatoria, dando mandato ai
commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi
generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le
massime sinergie organizzative e conseguenti economie
gestionali. Con il medesimo decreto l'incarico di
commissario puo' essere attribuito a studi professionali
associati o a societa' tra professionisti, in conformita' a
quanto disposto all'articolo 28, primo comma, lettera b),
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni.".
Il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti
urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in crisi), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 6
febbraio 1979, n. 36, e convertito in legge, con
modificazioni, con L. 3 aprile 1979, n. 95 (Gazz. Uff. 4
aprile 1979, n. 94).
Si riporta il testo dell'articolo 214 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e
della liquidazione coatta amministrativa):
"214.Concordato.
L'autorita' che vigila sulla liquidazione, su parere
del commissario liquidatore, sentito il comitato di
sorveglianza, puo' autorizzare l'impresa in liquidazione,
uno o piu' creditori o un terzo a proporre al tribunale un
concordato, a norma dell'articolo 124, osservate le
disposizioni dell'articolo 152, se si tratta di societa'.
La proposta di concordato e' depositata nella
cancelleria del tribunale col parere del commissario
liquidatore e del comitato di sorveglianza, comunicata dal
commissario a tutti i creditori ammessi al passivo nelle
forme previste dall'articolo 26, terzo comma, e pubblicata
mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e deposito
presso l'ufficio del registro delle imprese.
I creditori e gli altri interessati possono presentare
nella cancelleria le loro opposizioni nel termine
perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione
fatta dal commissario per i creditori e dall'esecuzione
delle formalita' pubblicitarie di cui al secondo comma per
ogni altro interessato.
Il tribunale, sentito il parere dell'autorita' che
vigila sulla liquidazione, decide sulle opposizioni e sulla
proposta di concordato con decreto in camera di consiglio.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli
articoli 129, 130 e 131.
Gli effetti del concordato sono regolati dall'articolo
135.
Il commissario liquidatore con l'assistenza del
comitato di sorveglianza sorveglia l'esecuzione del
concordato.".
Si riporta il testo degli articoli da 69 a 77 del
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della L. 30
luglio 1998, n. 274):
"Art. 69. Conversione in corso di procedura.
1. Qualora, in qualsiasi momento nel corso della
procedura di amministrazione straordinaria, risulta che la
stessa non puo' essere utilmente proseguita, il tribunale,
su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio,
dispone la conversione della procedura in fallimento.
2. Prima di presentare la richiesta di conversione, il
commissario straordinario ne riferisce al Ministro
dell'industria."
"Art. 70. Conversione al termine della procedura.
1. Il tribunale, su richiesta del commissario
straordinario o d'ufficio, dispone la conversione della
procedura di amministrazione straordinaria in fallimento:
a) quando, essendo stato autorizzato un programma di
cessione dei complessi aziendali, tale cessione non sia
ancora avvenuta, in tutto o in parte, alla scadenza del
programma, salvo quanto previsto dall'articolo 66;
b) quando, essendo stato autorizzato un programma di
ristrutturazione, l'imprenditore non abbia recuperato la
capacita' di soddisfare regolarmente le proprie
obbligazioni alla scadenza del programma".
"Art. 71. Decreto di conversione.
1. La conversione della procedura di amministrazione
straordinaria in fallimento, a norma degli articoli 69 e
70, e' disposta dal tribunale con decreto motivato, sentiti
il Ministro dell'industria, il commissario straordinario e
l'imprenditore dichiarato insolvente.
2. Con il decreto il tribunale nomina il giudice
delegato per la procedura e il curatore; a seguito di esso
cessano le funzioni del commissario straordinario e del
comitato di sorveglianza. L'accertamento dello stato
passivo, se non esaurito, prosegue sulla base delle
disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di
insolvenza.
3. Il decreto e' comunicato e affisso a norma
dell'articolo 8, comma 3.
4. Contro il decreto che dispone la conversione o
rigetta la richiesta del commissario straordinario chiunque
vi abbia interesse puo' proporre reclamo alla corte di
appello nel termine di quindici giorni. Il termine decorre,
per l'imprenditore insolvente ed il commissario
straordinario, dalla comunicazione del decreto e, per ogni
altro interessato, dalla sua affissione.
5. La corte provvede in camera di consiglio, sentiti il
commissario straordinario, l'imprenditore ed il reclamante.
Il decreto che accoglie il reclamo e' comunicato e affisso
a norma del comma 3".
"Art. 72. Applicabilita' delle disposizioni relative
alla chiusura.
1. In tutti i casi in cui e' disposta la conversione
della procedura di amministrazione straordinaria in
fallimento, il commissario straordinario presenta il
bilancio della procedura con il conto della gestione a
norma dell'articolo 75".
"Art. 73. Cessazione dell'esercizio dell'impresa.
1. Nei casi in cui e' stato autorizzato un programma di
cessione dei complessi aziendali, se nel termine di
scadenza del programma, originario o prorogato a norma
dell'articolo 66, e' avvenuta la integrale cessione dei
complessi stessi, il tribunale, su richiesta del
commissario straordinario o d'ufficio, dichiara con decreto
la cessazione dell'esercizio dell'impresa.
2. Il decreto e' affisso e comunicato al Ministero
dell'industria e all'ufficio del registro delle imprese a
cura del cancelliere. Contro di esso chiunque vi abbia
interesse puo' proporre reclamo alla corte di appello nel
termine di dieci giorni dall'affissione; la corte di
appello provvede in camera di consiglio, sentito il
commissario straordinario. Il reclamo non ha effetto
sospensivo.
3. A far data dal decreto previsto dal comma 1
l'amministrazione straordinaria e' considerata, ad ogni
effetto, come procedura concorsuale liquidatoria.
4. La liquidazione degli eventuali beni residui
acquisiti all'attivo e' effettuata secondo le disposizioni
previste dagli articoli 42, 62, 64 e 65".
"Art. 74. Chiusura della procedura.
1. La procedura di amministrazione straordinaria si
chiude:
a) se, nei termini previsti dalla sentenza dichiarativa
dello stato di insolvenza, non sono state proposte domande
di ammissione al passivo;
b) se, anche prima del termine di scadenza del
programma, l'imprenditore insolvente ha recuperato la
capacita' di soddisfare regolarmente le proprie
obbligazioni;
c) con il passaggio in giudicato della sentenza che
approva il concordato.
2. Se e' stato autorizzato un programma di cessione dei
complessi aziendali, la procedura di amministrazione
straordinaria si chiude altresi':
a) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione
finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori
raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o
questi sono in altro modo estinti e sono pagati i compensi
agli organi della procedura e le relative spese;
b) quando e' compiuta la ripartizione finale
dell'attivo".
"Art. 75. Bilancio finale della procedura e rendiconto
del commissario straordinario.
1. Prima della chiusura della procedura, il commissario
straordinario sottopone al Ministero dell'industria il
bilancio finale della procedura con il conto della
gestione, accompagnati da una relazione del comitato di
sorveglianza. Il Ministero ne autorizza il deposito presso
la cancelleria del tribunale che ha dichiarato lo stato di
insolvenza e liquida il compenso al commissario.
2. Un avviso dell'avvenuto deposito e', a cura del
cancelliere, comunicato all'imprenditore insolvente e
affisso entro tre giorni.
3. Gli interessati possono proporre le loro
contestazioni con ricorso al tribunale nel termine di venti
giorni. Il termine decorre, per l'imprenditore, dalla
comunicazione dell'avviso e, per ogni altro interessato,
dalla sua affissione. Si osservano le disposizioni
dell'articolo 213, secondo comma, secondo e terzo periodo,
della legge fallimentare.
4. Decorso il termine indicato nel comma 3 senza che
siano proposte osservazioni, il bilancio e il conto della
gestione si intendono approvati".
"76. Decreto di chiusura.
1. La chiusura della procedura di amministrazione
straordinaria e' dichiarata con decreto motivato dal
tribunale, su istanza del commissario straordinario o
dell'imprenditore dichiarato insolvente, ovvero d'ufficio.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 71, commi
3, 4 e 5".
"Art. 77. Riapertura della procedura.
1. Nel caso previsto dall'articolo 74, comma 2, lettera
b), il tribunale, entro cinque anni dal decreto di
chiusura, su istanza dell'imprenditore dichiarato
insolvente o di qualunque creditore, puo' ordinare la
riapertura della procedura di amministrazione
straordinaria, convertendola in fallimento, quando risulta
che nel patrimonio dell'imprenditore esistono attivita' in
misura tale da rendere utile il provvedimento o quando
l'imprenditore offre garanzia di pagare almeno il dieci per
cento ai creditori vecchi e nuovi.
2. Il tribunale, sentito l'imprenditore, se accoglie
l'istanza, pronuncia sentenza in camera di consiglio non
soggetta ad appello, con la quale:
a) richiama in ufficio il giudice delegato, o lo nomina
di nuovo;
b) nomina il curatore;
c) impartisce l'ordine previsto dall'articolo 8, comma
1, lettera c);
d) stabilisce i termini previsti dall'articolo 8, comma
1, lettere d) ed e), abbreviandoli di non oltre la meta'.
3. La sentenza e' comunicata e affissa a norma
dell'articolo 8, comma 3".
Si riporta il testo dell'articolo 38 del citato decreto
legislativo n. 270 del 1999, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 38. Nomina del commissario straordinario.
1. Entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto
che dichiara aperta la procedura, il Ministro
dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari
straordinari. In quest'ultimo caso, i commissari deliberano
a maggioranza e la rappresentanza e' esercitata
congiuntamente da almeno due di essi.
1-bis. Non puo' essere nominato commissario
straordinario e, se nominato, decade dal suo ufficio,
l'interdetto, l'inabilitato, chi sia stato dichiarato
fallito o chi sia stato condannato ad una pena che importa
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Non
possono inoltre essere nominati commissari straordinari il
coniuge, i parenti ed affini entro il quarto grado
dell'imprenditore insolvente, ovvero chi, avendo
intrattenuto con l'impresa, personalmente o quale socio,
amministratore, o dipendente di altra organizzazione
imprenditoriale o professionale, rapporti non occasionali
di collaborazione o consulenza professionale, abbia preso
parte o si sia comunque ingerito nella gestione che ha
portato al dissesto dell'impresa. Il commissario
straordinario, nell'accettare l'incarico, dichiara sotto la
propria responsabilita', che non ricorre alcuna delle
ipotesi di incompatibilita' di cui al presente comma.
2. La nomina di tre commissari e' limitata ai casi di
eccezionale rilevanza e complessita' della procedura.
2-bis. Nei casi di cui all'articolo 50-bis, il Ministro
dello sviluppo economico puo' nominare lo stesso organo
commissariale.
3. Il decreto di nomina e' comunicato al tribunale che
ha dichiarato lo stato di insolvenza, all'ufficio del
registro delle imprese, nonche' alla regione ed al comune
in cui l'impresa ha la sede principale. Di esso e' data
altresi' pubblica notizia con mezzi informatici, a cura del
Ministero dell'industria, secondo le modalita' stabilite
con il regolamento previsto dall'articolo 94.
4. Con la nomina del commissario straordinario cessano
le funzioni del commissario giudiziale, salvo quanto
previsto dall'articolo 34.".
Si riporta il testo dell'articolo 55 del gia' citato
decreto n. 270 del 1999, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 55. Criteri di definizione del programma.
1. Il programma e' redatto sotto la vigilanza del
Ministero dell'industria ed in conformita' degli indirizzi
di politica industriale dal medesimo adottati, in modo da
salvaguardare l'unita' operativa dei complessi aziendali,
tenuto conto degli interessi dei creditori.
1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 50-bis,
il Ministro dello sviluppo economico adotta le direttive
idonee ad assicurare che i programmi delle procedure siano
coordinati e finalizzati alla salvaguardia dell'unita'
operativa dei complessi aziendali dell'impresa cedente e
dell'impresa cessionaria.
2. Se il programma prevede il ricorso alla garanzia del
Tesoro dello Stato di cui all'articolo 2-bis del
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, o ad altre
agevolazioni pubbliche non rientranti fra le misure
autorizzate dalla Commissione europea, esso deve
conformarsi alle disposizioni ed agli orientamenti
comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficolta'.".
Si riporta il testo dell'articolo 47 del gia' citato
decreto legislativo n. 270del 1999, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 47. Compenso dei commissari e dei membri del
comitato di sorveglianza.
1. L'ammontare del compenso spettante al commissario
giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del
comitato di sorveglianza ed i relativi criteri di
liquidazione sono determinati con regolamento del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. I criteri di determinazione
del compenso dei Commissari straordinari devono tener conto
dell'impegno connesso alla gestione dell'esercizio
dell'impresa e dei risultati conseguiti dalla procedura con
riferimento all'attuazione dell'indirizzo programmatico
prescelto a norma dell'articolo 27, comma 2, e del
raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma in
ordine ai tempi e al grado di soddisfazione dei creditori e
al complessivo costo della procedura. Per la liquidazione
del compenso ai commissari straordinari, trova applicazione
l' articolo 39, commi 2, 3 e 4 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267.".
Si riporta il testo dell'articolo 56 del gia' citato
decreto legislativo n. 270 del 1999, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 56. Contenuto del programma.
1. Il programma deve indicare:
a) le attivita' imprenditoriali destinate alla
prosecuzione e quelle da dismettere;
b) il piano per la eventuale liquidazione dei beni non
funzionali all'esercizio dell'impresa;
c) le previsioni economiche e finanziarie connesse alla
prosecuzione dell'esercizio dell'impresa;
d) i modi della copertura del fabbisogno finanziario,
con specificazione dei finanziamenti o delle altre
agevolazioni pubbliche di cui e' prevista l'utilizzazione.
d-bis) i costi generali e specifici complessivamente
stimati per l'attuazione della procedura, con esclusione
del compenso dei commissari e del comitato di sorveglianza.
2. Se e' adottato l'indirizzo della cessione dei
complessi aziendali, il programma deve altresi' indicare le
modalita' della cessione, segnalando le offerte pervenute o
acquisite, nonche' le previsioni in ordine alla
soddisfazione dei creditori.
3. Se e' adottato l'indirizzo della ristrutturazione
dell'impresa, il programma deve indicare, in aggiunta a
quanto stabilito nel comma 1, le eventuali previsioni di
ricapitalizzazione dell'impresa e di mutamento degli
assetti imprenditoriali, nonche' i tempi e le modalita' di
soddisfazione dei creditori, anche sulla base di piani di
modifica convenzionale delle scadenze dei debiti o di
definizione mediante concordato.
3-bis. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate
in attuazione dell'articolo 27, comma 2, lettere a) e
b-bis), in vista della liquidazione dei beni del cedente,
non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di
ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti
dall'articolo 2112 del codice civile.".
Il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230, S.O.
Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6
febbraio 1996, n. 52), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 26
marzo 1998, n. 71, S.O
Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 12 del
gia' citato decreto legislativo n. 385del 1993:
"7. La Banca d'Italia disciplina le emissioni da parte
delle banche di prestiti subordinati, irredimibili ovvero
rimborsabili previa autorizzazione della medesima Banca
d'Italia. Tali emissioni possono avvenire anche sotto forma
di obbligazioni o di titoli di deposito.".
Il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239
(Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed
altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici
e privati), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 1996,
n. 102.
Si riporta il testo dell'articolo 2 del gia' citato
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239:
"Art. 2.Imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed
altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i
soggetti residenti.
1. Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi nella misura del 12,50 per cento, gli interessi
ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di
cui all'articolo 1, nonche' gli interessi ed altri proventi
delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo
31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, ed equiparati, emessi in Italia, per la parte
maturata nel periodo di possesso, percepiti dai seguenti
soggetti residenti nel territorio dello Stato:
a) persone fisiche;
b) soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , escluse le
societa' in nome collettivo, in accomandita semplice e
quelle ad esse equiparate;
c) enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c),
del medesimo testo unico, ivi compresi quelli indicati nel
successivo articolo 88;
d) [fondi d'investimento immobiliare di cui alla legge
25 gennaio 1994, n. 86 ];
e) [fondi pensione di cui al decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124];
f) soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle
persone giuridiche.
1-bis. Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento, per
la parte maturata nel periodo di possesso, gli interessi ed
altri proventi delle obbligazioni e titoli similari dovuti
da soggetti non residenti. L'imposta e' applicata nella
misura del 12,50 per cento anche sugli interessi ed altri
proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui
all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601, nonche' di quelli con regime
fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10
settembre 1992, indipendentemente dalla scadenza.
1-ter. L'imposta e' applicata nella misura del 27 per
cento se la scadenza dei titoli indicati nel primo periodo
del comma 1-bis e' inferiore a diciotto mesi.
1-quater. L'imposta di cui ai commi 1-bis e 1-ter si
applica sugli interessi ed altri proventi percepiti dai
soggetti indicati nel comma 1. Per i soggetti di cui
all'articolo 8, commi da 1 a 4, del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461, nonche' per i fondi pensione di cui
al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 l'imposta e'
applicata limitatamente ai titoli indicati nel comma 1-ter.
2. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1, 1-bis e
1-ter e' applicata dalle banche, dalle societa' di
intermediazione mobiliare, dalle societa' fiduciarie, dagli
agenti di cambio e da altri soggetti espressamente indicati
in appositi decreti del Ministro delle finanze di concerto
con il Ministro del tesoro, residenti in Italia, che
comunque intervengono nella riscossione degli interessi,
premi ed altri frutti ovvero, anche in qualita' di
acquirenti, nei trasferimenti dei titoli di cui ai commi 1,
1-bis e 1-ter. Ai fini dell'applicazione dell'imposta
sostitutiva, per trasferimento dei titoli si intendono le
cessioni e qualunque altro atto, a titolo oneroso o
gratuito, che comporta il mutamento della titolarita'
giuridica dei titoli.
3. Per i buoni postali di risparmio l'imposta
sostitutiva e' applicata dall'Ente poste italiane
conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2. Con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni su proposta del consiglio di
amministrazione dell'Ente poste italiane, possono essere
stabilite particolari modalita' applicative della presente
disciplina, anche agli effetti dell'art. 7.".
Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (Riordino della
disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi
diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della L. 23
dicembre 1996, n. 662):
"Art. 7.Imposta sostitutiva sul risultato maturato
delle gestioni individuali di portafoglio.
1. I soggetti che hanno conferito a un soggetto
abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996,
n. 415 , l'incarico di gestire masse patrimoniali
costituite da somme di denaro o beni non relativi
all'impresa, possono optare, con riferimento ai redditi di
capitale e diversi di cui agli articoli 41 e 81, comma 1,
lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificati,
rispettivamente, dagli articoli 1, comma 3, e 3, comma 1,
del presente decreto, che concorrono alla determinazione
del risultato della gestione ai sensi del comma 4, per
l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al presente
articolo. L'opzione non produce effetto per i redditi
derivanti dalle partecipazioni al capitale o al patrimonio,
dai titoli o strumenti finanziari e dai contratti, non
qualificati di cui al comma 4 dell'articolo 68 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, salvo la
dimostrazione, al momento del conferimento delle suddette
partecipazioni, del rispetto delle condizioni indicate
nella lettera c), del comma 1, dell'articolo 87, del citato
testo unico a seguito dell'esercizio dell'interpello
secondo le modalita' del comma 5, lettera b), dello stesso
articolo 167, del medesimo testo unico.
2. Il contribuente puo' optare per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva mediante comunicazione
sottoscritta rilasciata al soggetto gestore all'atto della
stipula del contratto e, nel caso dei rapporti in essere,
anteriormente all'inizio del periodo d'imposta. L'opzione
ha effetto per il periodo d'imposta e puo' essere revocata
solo entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto
per il periodo d'imposta successivo. Con uno o piu' decreti
del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale entro novanta giorni dalla data di pubblicazione
del presente decreto, sono stabilite le modalita' per
l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente
articolo.
3. Qualora sia stata esercitata l'opzione di cui al
comma 2 i redditi che concorrono a formare il risultato
della gestione, determinati secondo i criteri stabiliti
dagli articoli 42 e 82 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono soggetti alle
imposte sui redditi, nonche' all'imposta sostitutiva di cui
al comma 2 all'articolo 5. Sui redditi di capitale
derivanti dalle attivita' finanziarie comprese nella massa
patrimoniale affidata in gestione non si applicano:
a) l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, commi 1
e 1-bis del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
b) la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26
del decreto del Presidente della Repubblica del 29
settembre 1973, n. 600 , sugli interessi ed altri proventi
dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza
media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo
medio gestito; qualora la banca depositaria sia soggetto
diverso dal gestore quest'ultimo attesta la sussistenza
delle condizioni ivi indicate per ciascun mandante;
c) le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3
e 3-bis dell'articolo 26 e la ritenuta del 12,50 per cento
di cui all'articolo 26-quinquies del predetto decreto n.
600 del 1973;
d) le ritenute previste dai commi 1 e 4, primo periodo,
dell'articolo 27 del medesimo decreto, con esclusione delle
ritenute sugli utili derivanti dalle partecipazioni in
societa' estere qualificate ai sensi della lettera c) del
comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui
redditi;
e) la ritenuta prevista dai commi 1, 2 e 5
dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77 ,
come modificato dall'articolo 8, comma 5.
4. Il risultato maturato della gestione e' soggetto ad
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con
l'aliquota del 12,50 per cento. Il risultato della gestione
si determina sottraendo dal valore del patrimonio gestito
al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta
sostitutiva, aumentato dei prelievi e diminuito di
conferimenti effettuati nell'anno, i redditi maturati nel
periodo e soggetti a ritenuta, i redditi che concorrono a
formare il reddito complessivo del contribuente, i redditi
esenti o comunque non soggetti ad imposta maturati nel
periodo, i proventi derivanti da fondi comuni di
investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994,
n. 86 , il 60 per cento dei proventi derivanti dalla
partecipazione ad organismi di investimento collettivo del
risparmio di cui al quarto periodo, del comma 1,
dell'articolo 10-ter, della legge 23 marzo 1983, n. 77, ed
il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. Il
risultato e' computato al netto degli oneri e delle
commissioni relative al patrimonio gestito.
5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio ed
alla fine di ciascun periodo d'imposta e' effettuata
secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa in
attuazione del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 .
Tuttavia nel caso dei titoli, quote, partecipazioni,
certificati o rapporti non negoziati in mercati
regolamentati, il cui valore complessivo medio annuo sia
superiore al 10 per cento dell'attivo medio gestito, essi
sono valutati secondo il loro valore normale, ferma
restando la facolta' del contribuente di revocare l'opzione
limitatamente ai predetti titoli, quote, partecipazioni,
certificati o rapporti. Con uno o piu' decreti del Ministro
delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa, sono stabilite le modalita' e i
criteri di attuazione del presente comma.
6. Nel caso di contratti di gestione avviati o conclusi
in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio
dell'anno si assume il patrimonio alla data di stipula del
contratto ovvero in luogo del patrimonio al termine
dell'anno si assume il patrimonio alla chiusura del
contratto.
7. Il conferimento di titoli, quote, certificati o
rapporti in una gestione per la quale sia stata esercitata
l'opzione di cui al comma 2 si considera cessione a titolo
oneroso ed il soggetto gestore applica le disposizioni dei
commi 5, 6, 9 e 12 dell'articolo 6. Tuttavia nel caso di
conferimento di strumenti finanziari che formavano gia'
oggetto di un contratto di gestione per il quale era stata
esercitata l'opzione di cui al comma 2, si assume quale
valore di conferimento il valore assegnato ai medesimi ai
fini della determinazione del patrimonio alla conclusione
del precedente contratto di gestione; nel caso di
conferimento di strumenti finanziari per i quali sia stata
esercitata l'opzione di cui all'articolo 6, si assume quale
costo il valore, determinato agli effetti dell'applicazione
del comma 6 del citato articolo.
8. Nel caso di prelievo di titoli, quote, valute,
certificati e rapporti o di loro trasferimento ad altro
deposito o rapporto di custodia, amministrazione o gestione
di cui all'articolo 6 ed al comma 1 del presente articolo,
salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione
o per donazione, e comunque di revoca dell'opzione di cui
al precedente comma 2, ai fini della determinazione del
risultato della gestione nel periodo in cui gli stessi sono
stati eseguiti, e' considerato il valore dei medesimi il
giorno del prelievo, adottando i criteri di valutazione
previsti al comma 5.
9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo
della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi
ai titoli, quote, certificati, valute e rapporti prelevati
o trasferiti o con riferimento ai quali sia stata revocata
l'opzione, si assume il valore dei titoli, quote,
certificati, valute e rapporti che ha concorso a
determinare il risultato della gestione assoggettato ad
imposta ai sensi del medesimo comma. In tali ipotesi il
soggetto gestore rilascia al mandante apposita
certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli,
quote, certificati, valute e rapporti.
10. Se in un anno il risultato della gestione e'
negativo, il corrispondente importo e' computato in
diminuzione del risultato della gestione dei periodi
d'imposta successivi ma non oltre il quarto per l'intero
importo che trova capienza in essi.
11. L'imposta sostitutiva di cui al comma 4 e'
prelevata dal soggetto gestore ed e' versata al
concessionario della riscossione ovvero alla sezione di
tesoreria provinciale dello Stato entro il 16 febbraio di
ciascun anno, ovvero entro il sedicesimo giorno del secondo
mese successivo a quello in cui e' stato revocato il
mandato di gestione. Il soggetto gestore puo' effettuare,
anche in deroga al regolamento di gestione, i
disinvestimenti necessari al versamento dell'imposta, salvo
che il contribuente non fornisca direttamente le somme
corrispondenti entro il quindicesimo giorno del mese nel
quale l'imposta stessa e' versata; nelle ipotesi previste
al comma 8 il soggetto gestore puo' sospendere l'esecuzione
delle prestazioni fino a che non ottenga dal contribuente
provvista per il versamento dell'imposta dovuta.
12. Contestualmente alla presentazione della
dichiarazione dei redditi propri il soggetto gestore
presenta la dichiarazione relativa alle imposte prelevate
sul complesso delle gestioni. I soggetti diversi dalle
societa' ed enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere
a) e d) del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 presentano la predetta dichiarazione
entro il termine stabilito per la presentazione della
dichiarazione dei sostituti d'imposta (38). Le modalita' di
effettuazione dei versamenti e la presentazione della
dichiarazione prevista nel presente comma sono disciplinate
dalle disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
13. Nel caso in cui alla conclusione del contratto il
risultato della gestione sia negativo, il soggetto gestore
rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale
risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi del
comma 4 dell'articolo 82, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come sostituito
dall'articolo 4, comma 1, lettera b), o, nel caso di
esistenza od apertura di depositi o rapporti di custodia,
amministrazione o gestione di cui all'articolo 6 e al comma
1, intestati al contribuente e per i quali sia esercitata
l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi del
comma 5 dell'articolo 6 o del comma 10 del presente
articolo. Ai fini del computo del periodo temporale entro
cui il risultato negativo e' computabile in diminuzione si
tiene conto di ciascun periodo d'imposta in cui il
risultato negativo e' maturato.
14. L'opzione non puo' essere esercitata e, se
esercitata, perde effetto, qualora le percentuali di
diritti di voto o di partecipazione rappresentate dalle
partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti
dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al
comma 1 o all'articolo 6, siano superiori a quelle indicate
nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come
sostituita dall'articolo 3, comma 1, lettera a). Se il
superamento delle percentuali e' avvenuto successivamente
all'esercizio dell'opzione, per la determinazione dei
redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi del
comma 1 dell'articolo 5 si applica il comma 9. Il
contribuente comunica ai soggetti di cui al comma 1 il
superamento delle percentuali entro quindici giorni dalla
data in cui sia avvenuto o, se precedente, all'atto della
prima cessione, ogniqualvolta tali soggetti, sulla base dei
dati e delle informazioni in loro possesso, non siano in
grado di verificare il superamento. Nel caso di indebito
esercizio dell'opzione o di omessa comunicazione si applica
a carico del contribuente la sanzione amministrativa dal 2
al 4 per cento del valore delle partecipazioni, titoli o
diritti posseduti alla data della violazione.
15.
16. Per la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in
materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni
previste in materia di imposte sui redditi.
17. Con il decreto di approvazione dei modelli di cui
all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e' approvato il modello di
dichiarazione di cui al comma 12".
Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo 4-bis del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 (Interventi urgenti per
i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della
pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa),
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81:
"8. In conformita' a quanto previsto dall'Assemblea
generale delle Nazioni Unite nelle risoluzioni 531197 e
581221, per consentire lo sviluppo del programma di
microfinanza, al fine di incentivare la costituzione di
microimprese, anche nel settore agricolo, il Comitato
nazionale italiano per il 2005 - anno internazionale del
Microcredito e' trasformato nel Comitato nazionale italiano
permanente per il Microcredito, senza oneri aggiuntivi per
l'erario. I componenti del Comitato, gia' costituito presso
il Ministero degli affari esteri, durano in carica quattro
anni e possono essere rinnovati una sola volta.".
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 6 del
gia' citato decreto-legge n. 78 del 2010:
"3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma
58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1°
gennaio 2011 le indennita', i compensi, i gettoni, le
retribuzioni o le altre utilita' comunque denominate,
corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma
3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, ai componenti di organi
di indirizzo, direzione e controllo, consigli di
amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed
ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono
automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31
dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non
possono superare gli importi risultanti alla data del 30
aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le
disposizioni del presente comma si applicano ai commissari
straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge
23 agosto 1988, n. 400 nonche' agli altri commissari
straordinari, comunque denominati. La riduzione non si
applica al trattamento retributivo di servizio".
Si riporta il testo del comma 847 dell'articolo 1 della
gia' citata legge n. 296 del 2006, come modificato dalla
presente legge:
" 847. In attesa della riforma delle misure a favore
dell'innovazione industriale, e' istituito il Fondo per la
finanza d'impresa, al quale sono conferite le risorse, del
Fondo di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, che viene soppresso, nonche' le
risorse destinate all'attuazione dell'articolo 106 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
e dell'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311. Al Fondo e' altresi' conferita la somma di 50
milioni di euro per l'anno 2007, di 100 milioni di euro per
l'anno 2008 e di 150 milioni di euro per l'anno 2009. Il
Fondo opera con interventi mirati a facilitare operazioni
di finanziamento di concessione di garanzie su
finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio
delle imprese anche tramite banche o societa' finanziarie
sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e la
partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche
tramite sottoscrizione di fondi di investimento chiusi,
privilegiando gli interventi di sistema in grado di
attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private
in coerenza con la normativa nazionale in materia di
intermediazione finanziaria. Con riferimento alle
operazioni di partecipazione al capitale di rischio gli
interventi del Fondo per la finanza di impresa sono
prioritariamente destinati al finanziamento di programmi di
investimento per la nascita ed il consolidamento delle
imprese operanti in comparti di attivita' ad elevato
contenuto tecnologico, al rafforzamento patrimoniale delle
piccole e medie imprese localizzate nelle aree
dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999,
nonche' a programmi di sviluppo posti in essere da piccole
e medie imprese e per sostenere la creazione di nuove
imprese femminili ed il consolidamento aziendale di piccole
e medie imprese femminili".
Si riporta il testo del comma 100 dell'articolo 2 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica):
" 100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,
escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle
risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire
per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito
presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di
assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi
dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie
imprese;
b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire
per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito
presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n.
1068 . Nell'ambito delle risorse che si renderanno
disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi
della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il
CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600
miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli
interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
1992, n. 32 , e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999
per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo
17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67".
Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248 (Regolamento
recante criteri e modalita' per la concessione della
garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30
luglio 1999, n. 177.
Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 2 della
legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di
usura), come modificato dalla presente legge:
"4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo
644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono
sempre usurari, e' stabilito nel tasso medio risultante
dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di
operazioni in cui il credito e' compreso, aumentato di un
quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro
punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso
medio non puo' essere superiore a otto punti percentuali.".
Si riporta il testo del comma 9 dell'articolo 23-bis
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, (Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dalla
presente legge:
"9. Le societa', le loro controllate, controllanti e
controllate da una medesima controllante, anche non
appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in
Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni
di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi
pubblici locali in virtu' di affidamento diretto, di una
procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del
comma 2, lettera b), nonche' i soggetti cui e' affidata la
gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni
patrimoniali degli enti locali, qualora separata
dall'attivita' di erogazione dei servizi, non possono
acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti
territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attivita' per
altri enti pubblici o privati, ne' direttamente, ne'
tramite loro controllanti o altre societa' che siano da
essi controllate o partecipate, ne' partecipando a gare. Il
divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata
della gestione e non si applica alle societa' quotate in
mercati regolamentati e alle societa' da queste
direttamente o indirettamente controllate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, nonche' al socio
selezionato ai sensi della lettera b) del comma 2. I
soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali
possono comunque concorrere su tutto il territorio
nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del
servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza
pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti.".
Si riporta il testo dell'articolo 118 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 118.Modifica unilaterale delle condizioni
contrattuali.
1. Nei contratti a tempo indeterminato puo' essere
convenuta, con clausola approvata specificamente dal
cliente, la facolta' di modificare unilateralmente i tassi,
i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto
qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri
contratti di durata la facolta' di modifica unilaterale
puo' essere convenuta esclusivamente per le clausole non
aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista
un giustificato motivo.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni
contrattuali deve essere comunicata espressamente al
cliente secondo modalita' contenenti in modo evidenziato la
formula: «Proposta di modifica unilaterale del contratto»,
con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o
mediante altro supporto durevole preventivamente accettato
dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione e'
effettuata secondo le modalita' stabilite dal CICR. La
modifica si intende approvata ove il cliente non receda,
senza spese, dal contratto entro la data prevista per la
sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del
rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle
condizioni precedentemente praticate.
2-bis. Se il cliente non e' un consumatore, ne' una
micro-impresa come definita dall' articolo 1, comma 1,
lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11,
nei contratti di durata diversi da quelli a tempo
indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo
possono essere inserite clausole, espressamente approvate
dal cliente, che prevedano la possibilita' di modificare i
tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e
condizioni, predeterminati nel contratto.
3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano
state osservate le prescrizioni del presente articolo sono
inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.
4. Le variazioni dei tassi di interesse adottate in
previsione o in conseguenza di decisioni di politica
monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori
che quelli creditori, e si applicano con modalita' tali da
non recare pregiudizio al cliente.".
Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 39 del
gia' citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
"5. I debitori, ogni volta che abbiano estinto la
quinta parte del debito originario, hanno diritto a una
riduzione proporzionale della somma iscritta. Essi hanno
inoltre il diritto di ottenere la parziale liberazione di
uno o piu' immobili ipotecati quando, dai documenti
prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora
dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una
garanzia sufficiente ai sensi dell'art. 38.".
La legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla
cartolarizzazione dei crediti), e' pubblicata nella Gazz.
Uff. 14 maggio 1999, n. 111.
Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (Attuazione della
direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel
mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE,
2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la
direttiva 97/5/CE), come modificato dalla presente legge:
"Art. 20. Operazioni di pagamento su un conto di
pagamento
1. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore
assicura che dal momento della ricezione dell'ordine
l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del
prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro
la fine della giornata operativa successiva. Fino al 1°
gennaio 2012 le parti di un contratto per la prestazione di
servizi di pagamento possono concordare di applicare un
termine di esecuzione diverso da quello previsto dal primo
periodo ovvero di fare riferimento al termine indicato
dalle regole stabilite per gli strumenti di pagamento
dell'area unica dei pagamenti in euro che non puo' comunque
essere superiore a tre giornate operative. Per le
operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo, i
termini massimi di cui ai periodi precedenti possono essere
prorogati di una ulteriore giornata operativa.
2. Il prestatore di servizi di pagamento del
beneficiario applica la data valuta e rende disponibile
l'importo dell'operazione di pagamento sul conto del
beneficiario in conformita' con quanto previsto dall'art.
23.
3. Quando l'ordine di pagamento e' disposto su
iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il
prestatore di servizi di pagamento di cui egli si avvale
trasmette l'ordine al prestatore di servizi di pagamento
del pagatore entro i limiti di tempo convenuti tra il
beneficiario e il proprio prestatore di servizi di
pagamento. Nel caso degli addebiti diretti, l'ordine viene
trasmesso entro limiti di tempo che consentano il
regolamento dell'operazione alla data di scadenza
convenuta.".
Si riporta il testo dell'articolo 31 del Regio Decreto
21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno
bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli
speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e
del Banco di Sicilia), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 31. L'assegno bancario e' pagabile a vista. Ogni
contraria disposizione si ha per non scritta.
L'assegno bancario presentato al pagamento prima del
giorno indicato come data di emissione e' pagabile nel
giorno di presentazione.
L'assegno bancario puo' essere presentato al pagamento,
anche nel caso previsto dall'articolo 34, in forma sia
cartacea sia elettronica.".
Si riporta il testo dell'articolo 45 del gia' citato
Regio Decreto 1736 del 1933, come modificato dalla presente
legge:
"Art. .45. Il portatore puo' esercitare il regresso
contro i giranti, il traente e gli altri obbligati se
l'assegno bancario, presentato in tempo utile, non e'
pagato, purche' il rifiuto del pagamento sia constatato:
1) con atto autentico (protesto) oppure:
2) con dichiarazione del trattario scritta sull'assegno
bancario con l'indicazione del luogo e del giorno della
presentazione, oppure:
3) con dichiarazione della Banca d'Italia, quale
gestore delle stanze di compensazione o delle attivita' di
compensazione e di regolamento delle operazioni relative
agli assegni, attestante che l'assegno bancario, presentato
in forma elettronica, non e' stato pagato.
Il portatore mantiene i suoi diritti contro il traente,
sebbene l'assegno bancario non sia stato presentato
tempestivamente o non sia stato fatto il protesto o la
constatazione equivalente. Se, dopo decorso il termine di
presentazione, la disponibilita' della somma sia venuta a
mancare per fatto del trattario, il portatore perde tali
diritti in tutto o limitatamente alla parte della somma che
sia venuta a mancare.".
Si riporta il testo dell'articolo 61 del gia' citato
Regio Decreto n. 1736 del 1933, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 61. Il protesto puo' essere fatto con atto
separato, oppure essere scritto sull'assegno bancario o sul
duplicato ovvero sul foglio di allungamento. Questo foglio
puo' essere aggiunto anche dal notaro o dall'ufficiale
giudiziario o dal segretario comunale, i quali in ogni caso
dovranno apporre il proprio sigillo sulla linea di
congiunzione.
Se il protesto e' fatto con atto separato chi vi
procede deve farne menzione sull'assegno bancario o sul
duplicato o sul foglio di allungamento, a meno che si sia
dovuto procedere al protesto pur non avendo il possesso del
titolo.
Il protesto o la constatazione equivalente possono
essere effettuati in forma elettronica sull'assegno
presentato al pagamento in forma elettronica"
Si riporta il testo dell'articolo 86 del gia' citato
Regio Decreto n. 1736 del 1933, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 86. In quanto non siano incompatibili con la
natura dell'assegno circolare o non siano derogate dalle
norme della presente legge, sono applicabili all'assegno
circolare le disposizioni della cambiale relative alla
girata, al pagamento, al protesto, al regresso, alla
prescrizione, nonche' quelle relative ai titoli con firme
false o di persone incapaci, e alle sottoscrizioni; ed
anche quelle dell'assegno bancario sbarrato da accreditare,
non trasferibile e turistico. All'assegno circolare si
applica altresi' la disposizione dell'assegno bancario di
cui all'articolo 31, terzo comma.
Nella procedura di ammortamento dell'assegno circolare
si applicano le disposizioni degli artt. 69 e 74, con le
seguenti modificazioni.
Il ricorso deve essere fatto al presidente del
tribunale del luogo in cui sia uno stabilimento
dell'istituto emittente o al pretore del luogo in cui il
ricorrente ha domicilio.
La notificazione del decreto deve essere fatta ad uno
dei piu' vicini stabilimenti dell'istituto, il quale, a
spese del ricorrente, ne dara' subito comunicazione a tutti
i recapiti presso i quali l'assegno e' pagabile.
L'eventuale opposizione deve essere proposta, con citazione
da notificarsi al ricorrente ed al rappresentante
dell'istituto, dinanzi al tribunale che ha emesso il
decreto o, nel caso di decreto emesso dal pretore, dinanzi
al tribunale nella cui giurisdizione e' compresa la
pretura.
La denuncia di smarrimento non rende responsabile
l'istituto che paga l'assegno circolare al detentore prima
della notificazione del decreto. Parimenti la notificazione
del decreto non rende responsabile l'istituto qualora il
pagamento del titolo venga effettuato presso uno
stabilimento o un recapito al quale, per fatto non
imputabile all'istituto, non sia ancora pervenuta la
notizia del decreto.
Nel caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di
un assegno circolare emesso con la clausola «non
trasferibile» non si fa luogo alla procedura di
ammortamento, ma il prenditore ha diritto di ottenere, dopo
venti giorni dalla denuncia, il pagamento dell'assegno
presso la filiale alla quale fu fatta la denuncia.".
Si riporta il testo dell'articolo 66 del gia' citato
Regio Decreto n. 1736 del 1933, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 66. Ad eccezione degli assegni bancari al
portatore, [5], qualsiasi assegno bancario, emesso in un
paese e pagabile in un altro paese oppure in una parte
d'oltre mare dello stesso paese o viceversa, oppure emesso
e pagabile nella stessa o in diverse parti d'oltre mare
dello stesso paese, puo' essere emesso in diversi esemplari
(duplicati). Se un assegno bancario e' emesso in diversi
duplicati, questi devono essere numerati nel contesto di
ciascun titolo; in difetto, si considerano come altrettanti
assegni bancari distinti.
Le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono
ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte
se la loro conformita' all'originale e' assicurata dalla
banca negoziatrice mediante l'utilizzo della propria firma
digitale e nel rispetto delle disposizioni attuative e
delle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8,
comma 7, lettere d) ed e), del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70".
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".
Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 15
dicembre 1990, n. 386 ( Nuova disciplina sanzionatoria
degli assegni bancari), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 8.Pagamento dell'assegno emesso senza provvista
dopo la scadenza del termine di presentazione.
1. Nei casi previsti dall'articolo 2, le sanzioni
amministrative non si applicano se il traente, entro
sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di
presentazione del titolo, effettua il pagamento
dell'assegno, degli interessi, della penale e delle
eventuali spese per il protesto o per la constatazione
equivalente.
2. Il pagamento puo' essere effettuato nelle mani del
portatore del titolo o presso lo stabilimento trattario
mediante deposito vincolato al portatore del titolo, ovvero
presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto o ha
effettuato la constatazione equivalente.
3. La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita
dal traente allo stabilimento trattario o, in caso di
levata del protesto o di rilascio della constatazione
equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla
presentazione del rapporto mediante quietanza del portatore
con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo
di deposito vincolato, mediante attestazione della banca
comprovante il versamento dell'importo dovuto.
3-bis. L'autenticazione di cui al comma 3 del presente
articolo e' effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 2,
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'autenticazione deve
essere rilasciata gratuitamente, tranne i previsti diritti,
nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego
4. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni
amministrative non puo' essere iniziato prima che sia
decorso il termine per il pagamento indicato nel comma.".
Si riporta il testo dell'articolo 40-bis del gia'
citato decreto legislativo n. 385de 1993, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 40-bis.Cancellazione delle ipoteche.
1. Ai fini di cui all'articolo 2878 del codice civile e
in deroga all'articolo 2847 del codice civile, l'ipoteca
iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto
di mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento,
anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n.
122, ancorche' annotata su titoli cambiari, si estingue
automaticamente alla data di estinzione dell'obbligazione
garantita.
2. Il creditore rilascia al debitore quietanza
attestante la data di estinzione dell'obbligazione e
trasmette al conservatore la relativa comunicazione entro
trenta giorni dalla stessa data, senza alcun onere per il
debitore e secondo le modalita' determinate dall'Agenzia
del territorio.
3. L'estinzione non si verifica se il creditore,
ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica
all'Agenzia del territorio e al debitore, entro il termine
di cui al comma 2 e con le modalita' previste dal codice
civile per la rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca
permane. In tal caso l'Agenzia, entro il giorno successivo
al ricevimento della dichiarazione, procede all'annotazione
in margine all'iscrizione dell'ipoteca e fino a tale
momento rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la
comunicazione di cui al presente comma.
4. Decorso il termine di cui al comma 2 il
conservatore, accertata la presenza della comunicazione di
cui al medesimo comma e in mancanza della comunicazione di
cui al comma 3, procede d'ufficio alla cancellazione
dell'ipoteca entro il giorno successivo e fino all'avvenuta
cancellazione rende comunque conoscibile ai terzi
richiedenti la comunicazione di cui al comma 2.
5. Per gli atti previsti dal presente articolo non e'
necessaria l'autentica notarile.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano ai mutui e ai finanziamenti, anche non fondiari,
concessi da banche ed intermediari finanziari, ovvero
concessi da enti di previdenza obbligatoria ai propri
dipendenti o iscritti".
Si riporta il testo dell'articolo 120-ter del gia'
citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 120-ter.Estinzione anticipata dei mutui
immobiliari.
1. E' nullo qualunque patto o clausola, anche
posteriore alla conclusione del contratto, con il quale si
convenga che il mutuatario sia tenuto al pagamento di un
compenso o penale o ad altra prestazione a favore del
soggetto mutuante per l'estinzione anticipata o parziale
dei mutui stipulati o accollati a seguito di frazionamento,
anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n.
122, per l'acquisto o per la ristrutturazione di unita'
immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento
della propria attivita' economica o professionale da parte
di persone fisiche. La nullita' del patto o della clausola
opera di diritto e non comporta la nullita' del contratto.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano
applicazione, nei casi e alle condizioni ivi previsti,
anche per i finanziamenti concessi da enti di previdenza
obbligatoria ai loro iscritti".
Si riporta il testo dell'articolo 120-quater del gia'
citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 120-quater.Surrogazione nei contratti di
finanziamento. Portabilita'
1. In caso di contratti di finanziamento conclusi da
intermediari bancari e finanziari, l'esercizio da parte del
debitore della facolta' di surrogazione di cui all'articolo
1202 del codice civile non e' precluso dalla non
esigibilita' del credito o dalla pattuizione di un termine
a favore del creditore.
2. Per effetto della surrogazione di cui al comma 1, il
mutuante surrogato subentra nelle garanzie, personali e
reali, accessorie al credito cui la surrogazione si
riferisce.
3. La surrogazione di cui al comma 1 comporta il
trasferimento del contratto, alle condizioni stipulate tra
il cliente e l'intermediario subentrante, con esclusione di
penali o altri oneri di qualsiasi natura. L'annotamento di
surrogazione puo' essere richiesto al conservatore senza
formalita', allegando copia autentica dell'atto di
surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura
privata. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del
territorio di concerto con il Ministero della giustizia,
sono stabilite specifiche modalita' di presentazione, per
via telematica, dell'atto di surrogazione.
4. Non possono essere imposte al cliente spese o
commissioni per la concessione del nuovo finanziamento, per
l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si
svolgono secondo procedure di collaborazione tra
intermediari improntate a criteri di massima riduzione dei
tempi, degli adempimenti e dei costi connessi. In ogni
caso, gli intermediari non applicano alla clientela costi
di alcun genere, neanche in forma indiretta, per
l'esecuzione delle formalita' connesse alle operazioni di
surrogazione.
5. Nel caso in cui il debitore intenda avvalersi della
facolta' di surrogazione di cui al comma 1, resta salva la
possibilita' del finanziatore originario e del debitore di
pattuire la variazione senza spese delle condizioni del
contratto in essere, mediante scrittura privata anche non
autenticata.
6. E' nullo ogni patto, anche posteriore alla
stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si
renda oneroso per il debitore l'esercizio della facolta' di
surrogazione di cui al comma 1. La nullita' del patto non
comporta la nullita' del contratto.
7. Nel caso in cui la surrogazione di cui al comma 1
non si perfezioni entro il termine di trenta giorni
lavorativi dalla data della richiesta al finanziatore
originario di avvio delle procedure di collaborazione da
parte del mutuante surrogato, il finanziatore originario e'
tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'uno per
cento del debito residuo del finanziamento per ciascun mese
o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilita'
per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante
surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause
allo stesso imputabili.
8. La surrogazione per volonta' del debitore e la
rinegoziazione di cui al presente articolo non comportano
il venir meno dei benefici fiscali.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo:
a) si applicano, nei casi e alle condizioni ivi
previsti, anche ai finanziamenti concessi da enti di
previdenza obbligatoria ai loro iscritti;
a-bis) si applicano ai soli contratti di finanziamento
conclusi da intermediari bancari e finanziari con persone
fisiche o micro-imprese, come definite dall' articolo 1,
comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 11;
b) non si applicano ai contratti di locazione
finanziaria.
10. Sono fatti salvi i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater
dell'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40.".
Si riporta il testo del comma 7-quater dell'articolo
161 del gia' citato decreto legislativo n. 385 del 1993,
come modificato dalla presente legge:
"7-quater. Per i mutui a tasso variabile e a rata
variabile per tutta la durata del contratto, stipulati o
accollati, anche a seguito di frazionamento, per
l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione
dell'abitazione principale entro il 29 gennaio 2009, gli
atti di consenso alla surrogazione di cui all'articolo
120-quater, comma 3, sono autenticati dal notaio senza
l'applicazione di alcun onorario e con il solo rimborso
delle spese. A tal fine, la quietanza rilasciata dal
finanziatore originario e il contratto stipulato con il
creditore surrogato sono forniti al notaio per essere
prodotti unitamente all'atto di surrogazione. Con il
provvedimento di cui al comma 3 dell'articolo 120-quater
sono stabilite le modalita' con cui la quietanza, il
contratto e l'atto di surrogazione sono presentati al
conservatore al fine dell'annotazione. Per eventuali
attivita' aggiuntive non necessarie all'operazione,
espressamente richieste dalle parti, gli onorari di legge
restano a carico della parte richiedente".
Si riporta il testo dell'articolo 32 del gia' citato
decreto-legge n. 78 del 2010: come modificato dalla
presente legge:
"Art. 32. Riorganizzazione della disciplina fiscale dei
fondi immobiliari chiusi
1. A seguito dei controlli effettuati dall'Autorita' di
vigilanza, al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58(Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria), sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, la lett. j) e' sostituita
dalla seguente:
«j) "fondo comune di investimento": il patrimonio
autonomo raccolto, mediante una o piu' emissioni di quote,
tra una pluralita' di investitori con la finalita' di
investire lo stesso sulla base di una predeterminata
politica di investimento; suddiviso in quote di pertinenza
di una pluralita' di partecipanti; gestito in monte,
nell'interesse dei partecipanti e in autonomia dai
medesimi;»;
b) all'articolo 36, comma 6, dopo le parole: «nonche'
da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima societa'»,
sono inserite le seguenti: «; delle obbligazioni contratte
per suo conto, il fondo comune di investimento risponde
esclusivamente con il proprio patrimonio.»;
c) all'articolo 37, comma 2, lettera b-bis), dopo le
parole: «all'esperienza professionale degli investitori;»
sono inserite le seguenti: «a tali fondi non si applicano
gli articoli 36, comma 3, ultimo periodo, e comma 7, e
l'articolo 39, comma 3.».
[2. Il Ministro dell'Economia e delle finanze emana, ai
sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, le disposizioni di attuazione del comma 1
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.]
3. Le disposizioni degli articoli 6, 8 e 9 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
trovano applicazione, in ogni caso, per i fondi partecipati
esclusivamente da uno o piu' dei seguenti partecipanti:
a) Stato o ente pubblico;
b) Organismi d'investimento collettivo del risparmio;
c) Forme di previdenza complementare nonche' enti di
previdenza obbligatoria;
d) Imprese di assicurazione, limitatamente agli
investimenti destinati alla copertura delle riserve
tecniche;
e) Intermediari bancari e finanziari assoggettati a
forme di vigilanza prudenziale;
f) Soggetti e patrimoni indicati nelle precedenti
lettere costituiti all'estero in paesi o territori che
consentano uno scambio d'informazioni finalizzato ad
individuare i beneficiari effettivi del reddito o del
risultato della gestione e sempreche' siano indicati nel
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui
all' articolo 168-bis, comma 1, del Testo unico delle
imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917;
g) enti privati residenti in Italia che perseguano
esclusivamente le finalita' indicate nell' articolo 1,
comma 1, lettera c-bis) del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153
nonche' societa' residenti in Italia che perseguano
esclusivamente finalita' mutualistiche;
h) veicoli costituiti in forma societaria o
contrattuale partecipati in misura superiore al 50 per
cento dai soggetti indicati nelle precedenti lettere.
3-bis. Ferma restando l'applicazione degli articoli 6,
8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, ai fondi diversi da quelli di cui al comma 3,
i redditi conseguiti dal fondo e rilevati nei rendiconti di
gestione sono imputati per trasparenza ai partecipanti,
diversi dai soggetti indicati nel comma 3, che possiedono
quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento
del patrimonio del fondo. La percentuale di partecipazione
al fondo e' rilevata al termine del periodo d'imposta o, se
inferiore, al termine del periodo di gestione del fondo, in
proporzione alle quote di partecipazione da essi detenute.
Ai fini della verifica della percentuale di partecipazione
nel fondo si tiene conto delle partecipazioni detenute
direttamente o indirettamente per il tramite di societa'
controllate, di societa' fiduciarie o per interposta
persona. Il controllo societario e' individuato ai sensi
dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice
civile anche per le partecipazioni possedute da soggetti
diversi dalle societa'. Si tiene altresi' conto delle
partecipazioni imputate ai familiari indicati nell'
articolo 5, comma 5, del Testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917. Il partecipante e' tenuto ad
attestare alla societa' di gestione del risparmio la
percentuale di possesso di quote di partecipazioni detenute
ai sensi del presente comma. Per i soggetti che possiedono
quote di partecipazione in misura non superiore al 5 per
cento, individuate con i criteri di cui al presente comma,
nonche' per i soggetti elencati nel comma 3, resta fermo il
regime di imposizione dei proventi di cui all' articolo 7
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
4. I redditi dei fondi imputati ai sensi del comma
3-bis concorrono alla formazione del reddito complessivo
del partecipante indipendentemente dalla percezione e
proporzionalmente alla sua quota di partecipazione. I
medesimi redditi, se conseguiti da soggetti non residenti,
sono soggetti in ogni caso ad una ritenuta a titolo
d'imposta del 20 per cento, con le modalita' di cui all'
articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, al momento della loro corresponsione. In caso
di cessione, le quote di partecipazione indicate nel comma
3-bis sono assimilate alle quote di partecipazione in
societa' ed enti commerciali indicati nell' articolo 5 del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai
fini della determinazione dei redditi diversi di natura
finanziaria si applicano le disposizioni dell' articolo 68,
comma 3, del citato testo unico. In caso di cessione, il
costo e' aumentato o diminuito, rispettivamente, dei
redditi e delle perdite imputati ai partecipanti ed e'
altresi' diminuito, fino a concorrenza dei risultati di
gestione imputati, dei proventi distribuiti ai
partecipanti. Relativamente ai redditi imputati ai soggetti
residenti ai sensi del presente comma non si applica la
ritenuta di cui all' articolo 7 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni nella
legge 23 novembre 2001, n. 410.
4-bis. I partecipanti, diversi da quelli indicati nel
comma 3, che alla data del 31 dicembre 2010 detenevano una
quota di partecipazione al fondo superiore al 5 per cento,
determinata con i criteri di cui al comma 3-bis, sono
tenuti a corrispondere un'imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi del 5 per cento del valore medio delle quote
possedute nel periodo d'imposta risultante dai prospetti
periodici redatti nel periodo d'imposta 2010. Il costo di
sottoscrizione o di acquisto delle quote e' riconosciuto
fino a concorrenza dei valori che hanno concorso alla
formazione della base imponibile per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva. Eventuali minusvalenze realizzate
non sono fiscalmente rilevanti. L'imposta e' versata dal
partecipante con le modalita' e nei termini previsti per il
versamento a saldo delle imposte risultanti dalla
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta
2011. L'imposta puo' essere versata a cura della societa'
di gestione del risparmio o dell'intermediario depositario
delle quote in due rate di pari importo, rispettivamente,
entro il 16 dicembre 2011 ed entro il 16 giugno 2012. A tal
fine il partecipante e' tenuto a fornire la provvista. In
mancanza, la societa' di gestione del risparmio puo'
effettuare la liquidazione parziale della quota per
l'ammontare necessario al versamento dell'imposta.
5. Previa deliberazione dell'assemblea dei
partecipanti, per i fondi che alla data del 31 dicembre
2010 presentavano un assetto partecipativo diverso da
quello indicato nel comma 3 e nei quali almeno un
partecipante deteneva quote per un ammontare superiore alla
percentuale indicata nel comma 3-bis, la societa' di
gestione del risparmio puo' altresi' deliberare entro il 31
dicembre 2011 la liquidazione del fondo comune
d'investimento. In tal caso la societa' di gestione del
risparmio preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi, un ammontare pari al 7 per cento del
valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al
31 dicembre 2010. L'imposta e' versata dalla societa' di
gestione del risparmio nella misura del 40 per cento entro
il 31 marzo 2012 e, per la restante parte in due rate di
pari importo da versarsi, la prima entro il 31 marzo 2013 e
la seconda entro il 31 marzo 2014. La liquidazione deve
essere conclusa nel termine massimo di cinque anni. Sui
risultati conseguiti dal 1° gennaio 2011 e fino alla
conclusione della liquidazione la societa' di gestione del
risparmio applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi e dell'IRAP nella misura del 7 per cento. Non si
applicano le disposizioni dei commi 3-bis e 4-bis.
L'imposta sostitutiva e' versata dalla societa' di gestione
del risparmio entro il 16 febbraio dell'anno successivo
rispetto a ciascun anno di durata della liquidazione.
5-bis. Nell'ipotesi indicata nel comma 5 non si applica
la ritenuta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive
modificazioni e i proventi non sono imponibili fino a
concorrenza dell'ammontare assoggettato all'imposta
sostitutiva di cui al comma 5, secondo periodo. Il costo di
sottoscrizione o di acquisto delle quote e' riconosciuto
fino a concorrenza dei valori che hanno concorso alla
formazione della base imponibile per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva. Eventuali minusvalenze realizzate
non sono fiscalmente rilevanti.
5-ter. Gli atti di liquidazione del patrimonio
immobiliare sono soggetti alle imposte fisse di registro,
ipotecaria e catastale.
5-quater. Alle cessioni di immobili effettuate nella
fase di liquidazione di cui al comma 5 si applica l'
articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L'efficacia della
disposizione di cui al periodo precedente e' subordinata
alla preventiva approvazione da parte del Consiglio
dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della
direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.
Ai conferimenti in societa' di pluralita' di immobili,
effettuati nella fase di liquidazione di cui al comma 5, si
applica l' articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I
predetti conferimenti si considerano compresi, agli effetti
delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, fra gli
atti previsti nell' articolo 4, comma 1, lettera a), numero
3), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, nell' articolo 10, comma 2, del testo unico delle
disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale
di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e
nell' articolo 4 della tariffa allegata al medesimo decreto
legislativo n. 347 del 1990. Le cessioni di azioni o quote
effettuate nella fase di liquidazione di cui al comma 5 si
considerano, ai fini dell' articolo 19-bis, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, operazioni che non formano oggetto dell'attivita'
propria del soggetto passivo.
6. Per l'accertamento delle modalita' di determinazione
e versamento dell'imposta di cui ai commi precedenti, si
applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
7. Il comma 3 dell' articolo 7 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e' sostituito dai
seguenti:
«3. La ritenuta non si applica sui proventi percepiti
da fondi pensione e organismi di investimento collettivo
del risparmio esteri, sempreche' istituiti in Stati o
territori inclusi nella lista di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell' articolo 168-bis del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nonche' su quelli percepiti da enti od organismi
internazionali costituiti in base ad accordi internazionali
resi esecutivi in Italia e da banche centrali o organismi
che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.
3-bis. Per i proventi di cui al comma 1 spettanti a
soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore
convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito,
ai fini dell'applicazione della ritenuta nella misura
prevista dalla convenzione, i sostituti d'imposta di cui ai
commi precedenti acquisiscono:
a) una dichiarazione del soggetto non residente
effettivo beneficiario dei proventi, dalla quale risultino
i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza
di tutte le condizioni alle quali e' subordinata
l'applicazione del regime convenzionale, e gli eventuali
elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota
applicabile ai sensi della convenzione;
b) un'attestazione dell'autorita' fiscale competente
dello Stato ove l'effettivo beneficiario dei proventi ha la
residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato
medesimo ai sensi della convenzione. L'attestazione produce
effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di
presentazione».
7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 hanno effetto
per i proventi percepiti a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto sempre che riferiti a
periodi di attivita' dei fondi che hanno inizio
successivamente al 31 dicembre 2009. Per i proventi
percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e riferiti a periodi di attivita' del
fondo chiusi fino al 31 dicembre 2009, continuano ad
applicarsi le disposizioni dell' articolo 7 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nel
testo in vigore alla predetta data.
8. Sono abrogati i commi da 17 a 20 dell'articolo 82
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
9. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate sono definite le modalita' di attuazione delle
disposizioni contenute nei commi 3-bis, 4, 4-bis e 5".
Il Regolamento (CE) 21 giugno 2005, n. 1290/2005 del
Consiglio (Regolamento del Consiglio relativo al
finanziamento della politica agricola comune), e'
pubblicato nella G.U.U.E. 11 agosto 2005, n. L 209. Entrato
in vigore il 18 agosto 2005.
Si riporta il testo dell'articolo 43 del Regolamento
(CE) 19 gennaio 2009, n. 73/2009 del Consiglio (Norme
comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli
agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e
istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli
agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n.
1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il
regolamento (CE) n. 1782/2003):
"Art. 43 Trasferimento di diritti all'aiuto
1. I diritti all'aiuto possono essere trasferiti
unicamente a un agricoltore stabilito nello stesso Stato
membro, salvo in caso di trasferimento per successione o
anticipo di successione.
Tuttavia, anche in caso di successione o anticipo di
successione, i diritti all'aiuto possono essere utilizzati
soltanto nello Stato membro in cui sono stati fissati.Uno
Stato membro puo' decidere che i diritti all'aiuto possono
essere trasferiti o utilizzati unicamente nella stessa
regione.
2. I diritti all'aiuto possono essere trasferiti a
titolo oneroso o mediante qualsiasi altro trasferimento
definitivo con o senza terra. L'affitto o altri tipi di
cessione sono invece consentiti soltanto se al
trasferimento dei diritti all'aiuto si accompagna il
trasferimento di un numero equivalente di ettari
ammissibili.
3. Ove i diritti all'aiuto siano venduti, con o senza
terra, gli Stati membri possono, conformemente ai principi
generali del diritto comunitario, decidere che una parte
dei diritti all'aiuto venduti siano riversati alla riserva
nazionale o che il loro valore unitario sia ridotto a
favore della riserva nazionale, secondo criteri che saranno
definiti dalla Commissione secondo la procedura di cui
all'articolo 141, paragrafo 2".
Si riportano i testi degli articoli 12 e 27 del
Regolamento (CE) 29 ottobre 2009, n. 1120/2009 del
Consiglio (Modalita' di applicazione del regime di
pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE)
n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni
relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della
politica agricola comune e istituisce taluni regimi di
sostegno a favore degli agricoltori):
"Art. 12. Trasferimento di diritti all'aiuto
1. I diritti all'aiuto possono essere trasferiti in
qualsiasi momento dell'anno.
2. Il cedente informa del trasferimento la competente
autorita' dello Stato membro in cui ha luogo il
trasferimento entro il termine fissato da tale Stato
membro.
3. Gli Stati membri possono richiedere che il cedente
comunichi il trasferimento alla competente autorita' dello
Stato membro in cui ha luogo il trasferimento entro il
termine fissato da tale Stato membro, ma non prima di sei
settimane precedenti il trasferimento e tenendo conto della
scadenza del termine di presentazione delle domande
nell'ambito del regime di pagamento unico. Il trasferimento
diventa effettivo come previsto nella comunicazione, salvo
se l'autorita' competente si oppone al trasferimento e ne
da' comunicazione al cedente entro il suddetto termine.
L'autorita' competente puo' opporsi a un trasferimento
solo se questo non e' conforme alle disposizioni del
regolamento (CE) n. 73/2009 e del presente regolamento.
4. Ai fini dell'articolo 62, paragrafo 3, del
regolamento (CE) n. 73/2009, la percentuale dei diritti
all'aiuto attivati dall'agricoltore e' calcolata in base al
numero dei diritti all'aiuto assegnatigli nel primo anno di
applicazione del regime di pagamento unico, a eccezione dei
diritti all'aiuto venduti con terra, e deve essere
utilizzata nel corso di un anno civile";
"Art. 27. Clausola relativa ai contratti privati di
affitto
1. Una clausola di un contratto di affitto che preveda
il trasferimento di un numero di diritti non superiore al
numero di ettari dati in affitto puo' essere assimilata
all'affitto dei diritti all'aiuto con terra ai sensi
dell'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
73/2009 nei seguenti casi:
a) l'agricoltore ha dato in affitto a un altro
agricoltore la propria azienda o parte di essa entro la
scadenza del termine per la presentazione delle domande
nell'ambito del regime di pagamento unico nel suo primo
anno di applicazione o nell'anno di integrazione di un
regime di sostegno accoppiato;
b) il contratto di affitto scade dopo il termine di
presentazione delle domande nell'ambito del regime di
pagamento unico; e
c) l'agricoltore decide di dare in affitto i propri
diritti all'aiuto all'agricoltore che ha preso in affitto
la sua azienda o parte di essa.
2. Il locatore presenta domanda di assegnazione o di
aumento dei diritti all'aiuto, corredandola di una copia
del contratto di affitto e indicando il numero di ettari di
cui ha intenzione di dare in affitto i diritti all'aiuto.
3. Il locatario presenta domanda di pagamento
nell'ambito del regime di pagamento unico, corredandola di
una copia del contratto di affitto.
4. Gli Stati membri possono esigere che le domande del
locatario e del locatore siano presentate insieme o che la
seconda domanda contenga un riferimento alla prima".
Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727
(Attuazione della decisione del Consiglio delle Comunita'
europee relativa alla sostituzione dei contributi
finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle
Comunita' e dei regolamenti comunitari relativi al
finanziamento della politica agricole comune, in
applicazione dell'art. 3 della L. 23 dicembre 1970, n.
1185. Quinto provvedimento):
"Art. 2. L'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 4 luglio 1973, n. 532 , e' abrogato.
Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di
disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a
provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata
agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del
regolamento (CE) n. 1663/95, del 7 luglio 1995 della
Commissione, non possono essere sequestrate, pignorate o
formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i
fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma,
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per
il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti
indebiti di tali provvidenze.
I crediti inerenti alle suddette provvidenze non sono
cedibili per atto tra vivi.
E' fatta salva l'efficacia degli atti di sequestro,
pignoramento e di cessione di credito notificati alla data
di entrata in vigore del presente decreto".
Si riporta il testo dei commi 1 e 8 dell'articolo 13
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici",convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come
modificati dalla presente legge:
"1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
«confidi», i consorzi con attivita' esterna nonche' a
quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi
professionisti, le societa' cooperative, le societa'
consortili per azioni, a responsabilita' limitata o
cooperative, che svolgono l'attivita' di garanzia
collettiva dei fidi; per «attivita' di garanzia collettiva
dei fidi», l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto
o in parte dalle imprese consorziate o socie per la
prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie
volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e
degli altri soggetti operanti nel settore finanziario; per
«confidi di secondo grado», i consorzi con attivita'
esterna nonche' a quelli di garanzia collettiva dei fidi
tra liberi professionisti, le societa' cooperative, le
societa' consortili per azioni, a responsabilita' limitata
o cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da
imprese consorziate o socie di questi ultimi o da altre
imprese; per «piccole e medie imprese», le imprese che
soddisfano i requisiti della disciplina comunitaria in
materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie
imprese determinati dai relativi decreti del Ministro delle
attivita' produttive e del Ministro delle politiche
agricole e forestali; per «testo unico bancario», il
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni e integrazioni; per «elenco speciale»,
l'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico
bancario; per «riforma delle societa'», il decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 6";
"8. I confidi sono costituiti da piccole e medie
imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi,
da imprese artigiane e agricole, come definite dalla
disciplina comunitaria, nonche' da liberi professionisti".



 
Art. 8 bis
Cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento

1. In caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni relative a ritardi di pagamento da parte delle persone fisiche o giuridiche gia' inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell'istituto di credito ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta di estinzione entro e non oltre sette giorni dall'avvenuto pagamento.
2. Le segnalazioni gia' registrate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un'unica rata semestrale, devono essere estinte entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. La Banca d'Italia e' autorizzata ad apportare le dovute modifiche alla circolare 11 febbraio 1991, n.139, e successivi aggiornamenti, per l'attuazione del presente articolo.
 
Art. 9
Scuola e merito

1. Al fine di qualificare e rendere tempestiva l'individuazione e l'attuazione di iniziative e progetti strategici di rilevante interesse per la promozione ed attuazione di investimenti in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sviluppo sperimentale, anche coordinati o integrabili con analoghe iniziative di natura prevalentemente industriale, nonche' per concorrere sul piano della ricerca alla attrazione di investimenti e alla realizzazione di progetti di sviluppo o di infrastrutture tecnologiche di rilevanti dimensioni a beneficio della comunita' scientifica, accademica e per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, soprattutto nelle aree svantaggiate e in quelle del Mezzogiorno, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, e' autorizzato a stipulare appositi contratti di programma per la ricerca con soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, nonche' con distretti, denominati «Contratti di programma per la Ricerca Strategica», per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata, secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, individuando regole e procedure uniformi ed eventualmente innovative per la piu' efficace e speditiva attuazione e gestione congiunta degli interventi, nonche' per il monitoraggio e la verifica dei risultati. La disposizione contenuta nel presente comma si applica anche agli accordi di programma previsti dall'articolo 13 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere introdotte disposizioni volte a stabilire ulteriori modalita' e termini di regolamentazione dello strumento di cui al comma 1, anche in deroga alla vigente normativa in materia di programmazione negoziata.
3. E' istituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, la Fondazione per il Merito (di seguito «Fondazione») per la realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico del Fondo per il merito di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240 nonche' con lo scopo di promuovere la cultura del merito e della qualita' degli apprendimenti nel sistema scolastico e nel sistema universitario. Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti ed organismi in Italia e all'estero. Puo' altresi' svolgere funzioni connesse con l'attuazione di programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea, ai sensi della vigente normativa comunitaria.
4. Sono membri fondatori della Fondazione il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze, ai quali viene inoltre attribuita la vigilanza sulla Fondazione medesima.
5. Lo statuto della Fondazione, e' approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della gioventu'. Lo statuto disciplina, inoltre:
a) la partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici e privati nonche' le modalita' con cui tali soggetti possono partecipare finanziariamente allo sviluppo del fondo di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240;
b) l'istituzione e il funzionamento di un comitato consultivo, formato da rappresentanti dei Ministeri, dei donatori, dei collegi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n.240, e degli studenti, questi ultimi designati dal Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il decreto di cui al presente comma individua inoltre il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, con l'esenzione per gli studenti privi di mezzi, nonche' le modalita' di predisposizione e svolgimento delle stesse.
6. Alla Fondazione e' affidata la gestione del Fondo per il merito di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240, sulla base di un'apposita convenzione stipulata con i ministeri vigilanti con oneri a carico del Fondo. Con atti del proprio organo deliberante, la Fondazione disciplina, tra le altre materie:
a) i criteri e le modalita' di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240, prevedendo una graduazione della stessa in base al reddito percepito nell'attivita' lavorativa;
b) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240 e i criteri e le modalita' per la loro eventuale differenziazione;
c) i criteri e le modalita' di utilizzo del Fondo e la ripartizione delle risorse del Fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240;
d) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonche' di assistenza a studenti e universita' in merito alle modalita' di accesso agli interventi di cui al presente articolo;
e) le modalita' di monitoraggio, con idonei strumenti informatici, della concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, del rimborso degli stessi, nonche' dell'esposizione del fondo.
6-bis. La Fondazione trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca gli atti di cui al comma 6 entro cinque giorni dalla loro adozione. Essi si intendono approvati quando siano trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione senza che il Ministero abbia formulato rilievi.
7. In attuazione dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240, la Fondazione recepisce e si conforma con atti del proprio organo deliberante alle direttive emanate mediante decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
8. Alla Fondazione viene demandato il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali standard previste dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la cui realizzazione e' affidata alle istituzioni del Sistema nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, comma 4-undevicies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
9. Fermo quanto indicato al comma 15, il patrimonio della Fondazione puo' inoltre essere costituito da apporti dei Ministeri fondatori ed incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonche' dalle risorse provenienti da ulteriori soggetti pubblici e privati. La Fondazione potra', altresi', avere accesso alle risorse del Programma Operativo Nazionale «Ricerca e Competitivita' Fesr 2007/2013» e di altri programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e degli obiettivi specifici dei programmi stessi. Alla Fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico e' effettuato di intesa con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.
10. Ai soli fini del perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240, la Fondazione e' autorizzata a concedere finanziamenti e rilasciare garanzie ai soggetti indicati all'articolo 4, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n.240. A dette attivita' non si applicano le disposizioni di cui al Titolo V del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385. I suddetti finanziamenti integrano i requisiti di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a) e comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, in legge, dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n.326.
11. Al fine di costituire il patrimonio della Fondazione nonche' per la realizzazione dello scopo della fondazione, i soggetti fondatori di fondazioni di interesse nazionale, nonche' gli enti ad essi succeduti, possono disporre la devoluzione di risorse alla Fondazione.
12. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralita' fiscale.
13. Nel caso in cui il beneficiario dei buoni di studio di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240 non ottemperi ai versamenti previsti, la Fondazione procede al recupero della somma dovuta, avvalendosi anche della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.46.
14. La restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240 avviene anche attraverso le modalita' di cui al titolo II ed al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.180, e successive modifiche. La disposizione di cui all'articolo 54, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.180, e successive modifiche non si applica alle operazioni di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240.
15. Per l'attuazione dei commi dal 3 al 14 del presente articolo e' autorizzata la spesa per l'anno 2011 di 9 milioni di euro, a favore del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e di 1 milione di euro, per la costituzione del fondo di dotazione della Fondazione. A favore della Fondazione, e' altresi' autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2012.
16. All'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sono soppresse le lettere c), d), i), l) ed m);
b) i commi 5 e 9 sono abrogati.
17. Per garantire continuita' nella erogazione del servizio scolastico e educativo e conferire il maggiore possibile grado di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della Scuola, che assicuri il rispetto del criterio di invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, e' definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato, di personale docente, educativo ed ATA, per gli anni 2011-2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; il piano puo' prevedere la retrodatazione giuridica dall'anno scolastico 2010-2011 di quota parte delle assunzioni di personale docente e ATA sulla base dei posti vacanti e disponibili relativi al medesimo anno scolastico 2010-2011, fermo restando il rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica. Il piano e' annualmente verificato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. Al personale docente a tempo determinato, assegnato a pluriclassi, che presta effettivamente servizio in modo continuativo e' riconosciuto il diritto a una speciale valutazione del servizio prestato nelle sedi considerate situate in zona disagiata, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
18. All'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono altresi' esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessita' di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto.».
19. All'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 2, le parole: «31 luglio», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto»;
b) il comma 3 e' abrogato.
20. Il primo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e' sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, senza possibilita' di ulteriori nuovi inserimenti, l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dell'articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' effettuato con cadenza triennale e con possibilita' di trasferimento in un'unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza. L'aggiornamento delle graduatorie di istituto, di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e' effettuato con cadenza triennale».
21. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall'anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarita'».
21-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, restano valide anche con riferimento all'anno scolastico 2011/2012, relativamente al personale della scuola che, nel suddetto anno, non possa stipulare, per carenza di posti, contratto di supplenza della stessa tipologia di quello dell'anno precedente o, comunque, dell'ultimo anno lavorativo nel triennio precedente.



Riferimenti normativi
Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (Riordino
della disciplina e snellimento delle procedure per il
sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la
diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei
ricercatori), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 27 agosto
1999, n. 201.
Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 8 agosto 2000, n. 593 (Modalita' procedurali
per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297):
"Art. 13. Specifiche iniziative di programmazione
1. Ai fini di realizzare particolari interventi di
promozione e sviluppo delle attivita' di cui all'articolo 2
finalizzate allo sviluppo socio-economico del territorio,
il MURST, su proposta o d'intesa con altre Amministrazioni
dello Stato o Enti pubblici, anche locali, e previo parere
del Comitato di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto
legislativo n. 297/99, puo' concludere con i soggetti
attuatori, individuati anche ai sensi dell'articolo 2,
commi da 203 a 207, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
la definizione di specifici contratti. Tali contratti
possono essere ricompresi nel quadro di accordi piu' ampi
con i soggetti proponenti che prevedano la regolamentazione
dei rispettivi ambiti di competenza.
2. Per le modalita' di valutazione e gestione degli
interventi di competenza del MURST, si applicano le stesse
procedure indicate all'articolo 5 del presente decreto, ad
eccezione del comma 5, nonche' all'articolo 8 per eventuali
attivita' di formazione".
Gli articoli da 14 a 35 del codice civile, recanti
norme in materia di associazioni e fondazioni, sono
contenuti nel Capo II - Delle associazioni e delle
fondazioni - del Titolo II - Delle persone giuridiche - del
Libro I - Delle persone e delle famiglie -
Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 30
dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione
delle universita', di personale accademico e reclutamento,
nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 4. Fondo per il merito
1. E' istituito presso il Ministero un fondo speciale,
di seguito denominato «fondo», finalizzato a promuovere
l'eccellenza e il merito fra gli studenti dei corsi di
laurea e laurea magistrale individuati, per gli iscritti al
primo anno per la prima volta, mediante prove nazionali
standard e, per gli iscritti agli anni successivi, mediante
criteri nazionali standard di valutazione. Il fondo e'
destinato a:
a) erogare premi di studio, estesi anche alle
esperienze di formazione da realizzare presso universita' e
centri di ricerca di Paesi esteri;
b) fornire buoni studio, che prevedano una quota,
determinata in relazione ai risultati accademici
conseguiti, da restituire a partire dal termine degli
studi, secondo tempi parametrati al reddito percepito. Nei
limiti delle risorse disponibili sul fondo, sono esclusi
dall'obbligo della restituzione gli studenti che hanno
conseguito il titolo di laurea ovvero di laurea
specialistica o magistrale con il massimo dei voti ed entro
i termini di durata normale del corso;
c) garantire finanziamenti erogati per le finalita' di
cui al presente comma.
2. Gli interventi previsti al comma 1 sono cumulabili
con le borse di studio assegnate ai sensi dell'articolo 8
della legge 2 dicembre 1991, n. 390.
3. Il Ministro, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, con propri
decreti di natura non regolamentare disciplina i criteri e
le modalita' di attuazione del presente articolo ed in
particolare:
a) i criteri di accesso alle prove nazionali standard e
i criteri nazionali standard di valutazione di cui al comma
1;
b) i criteri e le modalita' di attribuzione dei premi e
dei buoni, nonche' le modalita' di accesso ai finanziamenti
garantiti;
[c) i criteri e le modalita' di restituzione della
quota di cui al comma 1, lettera b), prevedendo una
graduazione della stessa in base al reddito percepito
nell'attivita' lavorativa;]
[d) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei
buoni e i criteri e le modalita' per la loro eventuale
differenziazione;]
e) l'ammontare massimo garantito per ciascuno studente
per ciascun anno, anche in ragione delle diverse tipologie
di studenti;
f) i requisiti di merito che gli studenti devono
rispettare nel corso degli studi per mantenere il diritto a
premi, buoni e finanziamenti garantiti;
g) le modalita' di utilizzo di premi, buoni e
finanziamenti garantiti;
h) le caratteristiche dei finanziamenti, prevedendo un
contributo a carico degli istituti concedenti pari all'1
per cento delle somme erogate e allo 0,1 per cento delle
rate rimborsate;
[i) i criteri e le modalita' di utilizzo del fondo e la
ripartizione delle risorse del fondo stesso tra le
destinazioni di cui al comma 1;]
[l) la predisposizione di idonee iniziative di
divulgazione e informazione, nonche' di assistenza a
studenti e universita' in merito alle modalita' di accesso
agli interventi di cui al presente articolo;]
[m) le modalita' di monitoraggio, con idonei strumenti
informatici, della concessione dei premi, dei buoni e dei
finanziamenti, del rimborso degli stessi, nonche'
dell'esposizione del fondo;]
n) le modalita' di selezione con procedura competitiva
dell'istituto o degli istituti finanziari fornitori delle
provviste finanziarie;
o) la previsione, nell'ambito della programmazione
degli accessi alle borse di studio, di riservare la quota
del 10 per cento agli studenti iscritti nelle universita'
della regione in cui risultano residenti.
4. L'ammissione, a seguito del relativo bando di
concorso, presso i collegi universitari legalmente
riconosciuti e presso i collegi di cui all'articolo 1,
comma 603, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
costituisce un titolo valutabile per i candidati, ai fini
della predisposizione delle graduatorie per la concessione
dei contributi di cui al comma 3.
[5. Il coordinamento operativo della somministrazione
delle prove nazionali, da effettuare secondo i migliori
standard tecnologici e di sicurezza, e' svolto dal
Ministero, secondo modalita' individuate con decreto di
natura non regolamentare del Ministro, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina
altresi' il contributo massimo richiesto agli studenti per
la partecipazione alle prove, con l'esenzione per gli
studenti privi di mezzi, nonche' le modalita' di
predisposizione e svolgimento delle stesse.]
6. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento
degli interventi relativi al fondo sono a carico delle
risorse finanziarie del fondo stesso.
7. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con
propri decreti, determina, secondo criteri di mercato, il
corrispettivo per la garanzia dello Stato, da imputare ai
finanziamenti erogati. I corrispettivi asserviti
all'esercizio della garanzia dello Stato sono depositati su
apposito conto aperto presso la Tesoreria statale.
8. Il fondo, gestito dal Ministero di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, e' alimentato con:
a) versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale
da privati, societa', enti e fondazioni, anche vincolati,
nel rispetto delle finalita' del fondo, a specifici usi;
b) trasferimenti pubblici, previsti da specifiche
disposizioni, limitatamente agli interventi di cui al comma
1, lettera a);
c) i corrispettivi di cui al comma 7, da utilizzare in
via esclusiva per le finalita' di cui al comma 1, lettera
c);
d) i contributi di cui al comma 3, lettera h), e al
comma 5, da utilizzare per le finalita' di cui al comma 6.
9.
10. All'articolo 10, comma 1, lettera l-quater), del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo
le parole: « articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre
2000, n. 388,» sono inserite le seguenti: «del Fondo per il
merito degli studenti universitari»".
Si riporta il testo del comma 4-undevicies del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e di interventi
urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e
alle famiglie", convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2011, n. 10):
"4-undevicies. Con regolamento da emanare, ai sensi
dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, e'
individuato il sistema nazionale di valutazione definendone
l'apparato che si articola:
a) nell'Istituto nazionale di documentazione,
innovazione e ricerca educativa, con compiti di sostegno ai
processi di miglioramento e innovazione educativa, di
formazione in servizio del personale della scuola e di
documentazione e ricerca didattica;
b) nell'Istituto nazionale per la valutazione del
sistema di istruzione e formazione, con compiti di
predisposizione di prove di valutazione degli apprendimenti
per le scuole di ogni ordine e grado, di partecipazione
alle indagini internazionali, oltre alla prosecuzione delle
indagini nazionali periodiche sugli standard nazionali;
c) nel corpo ispettivo, autonomo e indipendente, con il
compito di valutare le scuole e i dirigenti scolastici
secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150".
Si riporta il testo degli articoli 823 e 829 del codice
civile:
"Art. 823. Condizione giuridica del demanio pubblico.
I beni che fanno parte del demanio pubblico sono
inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a
favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti
dalle leggi che li riguardano. Spetta all'autorita'
amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del
demanio pubblico. Essa ha facolta' sia di procedere in via
amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa
della proprieta' e del possesso regolati dal presente
codice".;
"Art. 29. Passaggio di beni dal demanio al patrimonio.
Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al
patrimonio dello Stato dev'essere dichiarato dall'autorita'
amministrativa. Dell'atto deve essere dato annunzio nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per quanto riguarda i beni delle province e dei comuni,
il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio
deve essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti
comunali e provinciali".
Si riporta il testo del titolo V del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993:
"TITOLO V
Soggetti operanti nel settore finanziario"
Si riporta il testo dei commi 7, lettera a) e 24
dell'articolo 5 del gia' citato decreto-legge 30 n. 269 del
2003:
"7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma:
a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti
pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando
fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio
postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla
garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste
italiane S.p.A. o societa' da essa controllate, e fondi
provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di
finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che
possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato.
L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera, e'
consentito anche per il compimento di ogni altra operazione
di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della
CDP S.p.A., nei confronti dei medesimi soggetti di cui al
periodo precedente o dai medesimi promossa, tenuto conto
della sostenibilita' economico-finanziaria di ciascuna
operazione. Dette operazioni potranno essere effettuate
anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera
b)";
"24. Tutti gli atti, contratti, trasferimenti,
prestazioni e formalita' relativi alle operazioni di
raccolta e di impiego, sotto qualsiasi forma, effettuate
dalla gestione separata di cui al comma 8, alla loro
esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie
anche reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi
momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro,
dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale
e da ogni altra imposta indiretta, nonche' ogni altro
tributo o diritto. Non si applica la ritenuta di cui ai
commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi
e gli altri proventi dei conti correnti dedicati alla
gestione separata di cui al comma 8".
Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte
sul reddito), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre
1973, n. 268, S.O. n. 2.
Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della
disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma
dell'articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337):
"Art 17.Entrate riscosse mediante ruolo.
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua
mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello
Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle
degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi
quelli economici.
2. Puo' essere effettuata mediante ruolo affidato ai
concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle
regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli
altri enti locali, nonche' quella della tariffa di cui
all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.
3. Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la
riscossione delle entrate gia' riscosse con tale sistema in
base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo'
autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di
specifiche tipologie di crediti delle societa' per azioni a
partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza
pubblica di tali crediti.
3-ter. In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui
al comma 3-bis, la societa' interessata procede
all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso
esecutiva un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo
comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile
1910, n. 639".
Si riporta il testo del Titolo II e del Titolo III del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.
180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti
il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi,
salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche
Amministrazioni):
"TITOLO II
Della cessione degli stipendi e dei salari degli
impiegati e salariati dello Stato"
"TITOLO III
Della cessione degli stipendi e salari dei dipendenti
dello Stato non garantiti dal Fondo, degli impiegati e dei
salariati non dipendenti dallo Stato e dei dipendenti di
soggetti privati"
Si riporta il testo dell'articolo 54 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180:
"Art. 54.Garanzia dell'assicurazione o altre
malleverie.
Le cessioni di quote di stipendio o di salario
consentite a norma del titolo II e del presente titolo
devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e
contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne
assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o
riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un
trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile
la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del
residuo credito.
Non e' consentito prestare garanzia in favore del
cedente mediante cessione, da parte di altro impiegato o
salariato di pubblica amministrazione, di una quota del
proprio stipendio o salario.
Gli istituti autorizzati a concedere prestiti ai sensi
del presente titolo non possono assumere in proprio i
rischi di morte o di impiego dei cedenti, ad eccezione
dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e delle
societa' di assicurazione".
Si riporta il testo dell'articolo 64 del citato
decreto-legge n. 112 del 2008:
"Art. 64. Disposizioni in materia di organizzazione
scolastica
1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi
scolastici e di una piena valorizzazione professionale del
personale docente, a decorrere dall'anno scolastico
2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad
incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto
alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno
scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto
ai relativi standard europei tenendo anche conto delle
necessita' relative agli alunni diversamente abili.
2. Si procede, altresi', alla revisione dei criteri e
dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni
organiche del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio
2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della
consistenza numerica della dotazione organica determinata
per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni
considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad
un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo
restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per la realizzazione delle finalita' previste dal
presente articolo, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle
Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, un piano programmatico di interventi
volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle
risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano
una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con
uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo
da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di
cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi
previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le
disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una
revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
criteri:
a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di
concorso, per una maggiore flessibilita' nell'impiego dei
docenti;
b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi
ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei
piani di studio e dei relativi quadri orari, con
particolare riferimento agli istituti tecnici e
professionali;
c. revisione dei criteri vigenti in materia di
formazione delle classi;
d. rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica
della scuola primaria ivi compresa la formazione
professionale per il personale docente interessato ai
processi di innovazione ordinamentale senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la
determinazione della consistenza complessiva degli organici
del personale docente ed ATA, finalizzata ad una
razionalizzazione degli stessi;
f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico
dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i
corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
f-bis. definizione di criteri, tempi e modalita' per la
determinazione e articolazione dell'azione di
ridimensionamento della rete scolastica prevedendo,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la
migliore fruizione dell'offerta formativa;
f-ter. nel caso di chiusura o accorpamento degli
istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo
Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere
specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio
degli utenti.
4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli
obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto
ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo
ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo
di ottimizzare le risorse disponibili, all' articolo 1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole
da «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali
e specifici» sino a «Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «L'obbligo di
istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e
formazione professionale di cui al Capo III del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa
messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei
percorsi sperimentali di istruzione e formazione
professionale di cui al comma 624 del presente articolo».
4-ter. Le procedure per l'accesso alle Scuole di
specializzazione per l'insegnamento secondario attivate
presso le universita' sono sospese per l'anno accademico
2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui
alle lettere a) ed e) del comma 4.
4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di
cui al presente articolo, le regioni e gli enti locali,
nell'ambito delle rispettive competenze, per l'anno
scolastico 2009/2010, assicurano il dimensionamento delle
istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri
fissati dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, da
realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In ogni
caso per il predetto anno scolastico la consistenza
numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non
deve superare quella relativa al precedente anno scolastico
2008/2009.
4-quinquies. Per gli anni scolastici 2010/2011 e
2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro per i rapporti con le regioni,
promuovono, entro il 15 giugno 2009, la stipula di
un'intesa in sede di Conferenza unificata per discliplinare
l'attivita' di dimensionamento della rete scolastica, ai
sensi del comma 4, lettera f-ter), con particolare
riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico.
Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati
alla riqualificazione del sistema scolastico, al
contenimento della spesa pubblica nonche' ai tempi e alle
modalita' di realizzazione, mediante la previsione di
appositi protocolli d'intesa tra le regioni e gli uffici
scolastici regionali.
4-sexies. In sede di Conferenza unificata si provvede
al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 4-quater e 4-quinquies. In relazione agli
adempimenti di cui al comma 4-quater il monitoraggio e'
finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009,
degli eventuali interventi necessari per garantire il
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.
5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, compresi i dirigenti
scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di
cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e
puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli
obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base
delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta
l'applicazione delle misure connesse alla responsabilita'
dirigenziale previste dalla predetta normativa.
6. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2,
commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente
articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato
economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di
euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno
2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188
milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
7. Ferme restando le competenze istituzionali di
controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e al Ministero
dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri e' costituito, contestualmente
all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica
tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo
di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di
cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta
realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti,
segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure
correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun
compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli
obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la
procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al
comma 6 e' destinata, nella misura del 30 per cento, ad
incrementare le risorse contrattuali stanziate per le
iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo
professionale della carriera del personale della Scuola a
decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi
conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi
corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono
iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca, a decorrere dall'anno
successivo a quello dell'effettiva realizzazione
dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in
gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca subordinatamente alla
verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle
stesse rispetto ai risparmi previsti".
Si riporta il testo del comma 3-bis dell'articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica):
"3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a
decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
criteri, modalita' e termini anche differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle
specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno
adempimento dei compiti istituzionali".
Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della
direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro
a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal
CES), come modificato dalla presente legge:
"Art. 10. Esclusioni e discipline specifiche.
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente
decreto legislativo in quanto gia' disciplinati da
specifiche normative:
a) i contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge
24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni;
b) i contratti di formazione e lavoro;
c) i rapporti di apprendistato, nonche' le tipologie
contrattuali legate a fenomeni di formazione attraverso il
lavoro che, pur caratterizzate dall'apposizione di un
termine, non costituiscono rapporti di lavoro.
2. Sono esclusi dalla disciplina del presente decreto
legislativo i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro
dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato cosi'
come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
3. Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi e'
ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione
di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni,
determinata dai contratti collettivi stipulati con i
sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Dell'avvenuta assunzione deve essere data comunicazione al
centro per l'impiego entro cinque giorni. Tali rapporti
sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto
legislativo.
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma
4-bis, e' consentita la stipulazione di contratti di lavoro
a tempo determinato, purche' di durata non superiore a
cinque anni, con i dirigenti, i quali possono comunque
recedere da essi trascorso un triennio e osservata la
disposizione dell'articolo 2118 del codice civile. Tali
rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del
presente decreto legislativo, salvo per quanto concerne le
previsioni di cui agli articoli 6 e 8 (18).
4-bis. Stante quanto stabilito dalle disposizioni di
cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma
14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo
6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono altresi' esclusi dall'applicazione del presente
decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il
conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA,
considerata la necessita' di garantire la costante
erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in
caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche
determinato. In ogni caso non si applica l'articolo 5,
comma 4-bis, del presente decreto.
5. Sono esclusi i rapporti instaurati con le aziende
che esercitano il commercio di esportazione, importazione
ed all'ingresso di prodotti ortofrutticoli.
6. Restano in vigore le discipline di cui all'articolo
8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
all'articolo 10 della legge 8 marzo 2000, n. 53, ed
all'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
7. La individuazione, anche in misura non uniforme, di
limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del
contratto a tempo determinato stipulato ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, e' affidata ai contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati
comparativamente piu' rappresentativi. Sono in ogni caso
esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo
determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attivita' per i periodi
che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di
lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree
geografiche e/o comparti merceologici;
b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di
stagionalita', ivi comprese le attivita' gia' previste
nell'elenco allegato al decreto del Presidente della
Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive
modificazioni;
c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi
radiofonici o televisivi;
d) con lavoratori di eta' superiore a 55 anni.
8.
9.
10. ".
Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge 3
luglio 2001, n. 255, recante "Disposizioni urgenti per
assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico
2001/2002", convertito, con modificazioni, dalla legge 20
agosto 2001, n. 333:
"Art. 4.Accelerazione di procedure
1. Le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti
di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque
quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo,
devono essere completati entro il 31 agosto di ciascun
anno. I contratti a tempo indeterminato stipulati dai
dirigenti territorialmente competenti dopo tale data
comportano il differimento delle assunzioni in servizio al
1° settembre dell'anno successivo, fermi restando gli
effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di
conferimento della nomina. A regime entro lo stesso termine
del 31 agosto devono essere conferiti gli incarichi di
presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la medesima
data i dirigenti territorialmente competenti procedono
altresi' alle nomine dei supplenti annuali, e fino al
termine dell'attivita' didattica attingendo alle
graduatorie permanenti provinciali.
2. Decorso il termine del 31 agosto, i dirigenti
scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e
fino al termine delle attivita' didattiche attingendo alle
graduatorie permanenti provinciali. Per le nomine relative
alle supplenze brevi e saltuarie, di cui all'articolo 4,
comma 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, il dirigente
utilizza le graduatorie di istituto, predisposte, per la
prima fascia, in conformita' ai nuovi criteri definiti per
le graduatorie permanenti dagli articoli 1 e 2.
[3. Limitatamente all'anno scolastico 2001/2002 il
termine di cui ai commi 1 e 2 e' fissato al 31 agosto 2001.
Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, e' fissato al 31
luglio 2001]".
Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 1 del
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 (Disposizioni urgenti
per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico
2004-2005, nonche' in materia di esami di Stato e di
Universita'), convertito, con modificazioni, dalla legge 4
giugno 2004, n. 143:
"4. A decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, senza
possibilita' di ulteriori nuovi inserimenti,
l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento
in forza dell'articolo 1, comma 605, lett. c), della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e' effettuato con cadenza
triennale e con possibilita' di trasferimento in un'unica
provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della
fascia di appartenenza. L'aggiornamento delle graduatorie
di istituto, di cui all'articolo 5, comma 5, del
regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica
istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento
delle supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della
legge 3 maggio 1999, n. 124, e' effettuato con cadenza
triennale. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3
luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 agosto 2001, n. 333, le parole: «da effettuare con
periodicita' annuale entro il 31 maggio di ciascun anno»
sono soppresse con effetto dall'anno scolastico 2005-2006.
Per l'anno scolastico 2004-2005 gli aggiornamenti e le
integrazioni delle graduatorie di cui al presente comma
sono effettuati entro il 15 giugno 2004".
Si riporta il testo dell'articolo 399 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione
del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado", come modificato dalla presente legge:
"399.Accesso ai ruoli.
1. L'accesso ai ruoli del personale docente della
scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i
licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50
per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili,
mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50
per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui
all'articolo 401.
2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per
titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso
assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati
alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti
vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale
successiva.
3. I docenti destinatari di nomina a tempo
indeterminato decorrente dall'anno scolastico 2011/2012
possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione
provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo
cinque anni di effettivo servizio nella provincia di
titolarita'".
Si riporta il testo dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1
del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni
urgenti per garantire la continuita' del servizio
scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010), convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167:
"2. Tenuto conto di quanto previsto dal comma 1 e al
fine di assicurare la qualita' e la continuita' del
servizio scolastico ed educativo, per l'anno scolastico
2009-2010 ed in deroga alle disposizioni contenute nella
legge 3 maggio 1999, n. 124, e nei regolamenti attuativi
relativi al conferimento delle supplenze al personale
docente e al personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario, l'amministrazione scolastica assegna le
supplenze per assenza temporanea dei titolari, con
precedenza assoluta ed a prescindere dall'inserimento nelle
graduatorie di istituto, al personale inserito nelle
graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma
605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, ed al personale ATA inserito
nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, e nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, gia'
destinatario di contratto a tempo determinato, annuale o
fino al termine delle attivita' didattiche, nell'anno
scolastico 2008-2009 o che abbia conseguito nel medesimo
anno scolastico, attraverso le graduatorie di istituto, una
supplenza di almeno centottanta giorni, che non abbia
potuto stipulare per l'anno scolastico 2009-2010 la stessa
tipologia di contratto per carenza di posti disponibili,
non sia destinatario di un contratto a tempo indeterminato
e non risulti collocato a riposo";
"3. L'amministrazione scolastica puo' promuovere, in
collaborazione con le regioni e a valere su risorse
finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime,
progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che
prevedano attivita' di carattere straordinario, anche ai
fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, da
realizzarsi prioritariamente mediante l'utilizzo dei
lavoratori precari della scuola di cui al comma 2,
percettori dell'indennita' di disoccupazione, cui puo'
essere corrisposta un'indennita' di partecipazione a carico
delle risorse messe a disposizione dalle regioni";
"4. Al personale di cui ai commi 2 e 3 e' riconosciuta
la valutazione dell'intero anno di servizio ai soli fini
dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad
esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera
c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nelle
graduatorie permanenti di cui al citato articolo 554 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297".



 
Art. 10
Servizi ai cittadini

1. Per incentivare l'uso degli strumenti elettronici nell'ottica di aumentare l'efficienza nell'erogazione dei servizi ai cittadini e, in particolare, per semplificare il procedimento di rilascio dei documenti obbligatori di identificazione, all'articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.43, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. L'emissione della carta d'identita' elettronica, che e' documento obbligatorio di identificazione, e' riservata al Ministero dell'interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte valori e di documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali di sicurezza e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. E' riservata, altresi', al Ministero dell'interno la fase dell'inizializzazione del documento identificativo, attraverso il CNSD».
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute per gli aspetti relativi alla tessera sanitaria, unificata alla carta d'identita' elettronica ai sensi del comma 3 del presente articolo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalita' tecniche di attuazione della disposizione di cui al comma 2bis, dell'articolo 7-vicies ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.43, aggiunto dal comma 1 del presente articolo. Nelle more della definizione delle modalita' di convergenza della tessera sanitaria nella carta d'identita' elettronica, il Ministero dell'economia e delle finanze continua ad assicurare la generazione della tessera sanitaria su supporto di Carta nazionale dei servizi, ai sensi dell'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e' disposta anche progressivamente, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la unificazione sul medesimo supporto della carta d'identita' elettronica con la tessera sanitaria, nonche' il rilascio gratuito del documento unificato, mediante utilizzazione, anche ai fini di produzione e rilascio, di tutte le risorse disponibili a legislazione vigente per la tessera sanitaria e per la carta di identita' elettronica, ivi incluse le risorse dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Le modalita' tecniche di produzione, distribuzione e gestione del documento unificato sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e, limitatamente ai profili sanitari con il Ministro della Salute.
4. In funzione della realizzazione del progetto di cui al comma 2-bis, dell'articolo 7-vicies ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.43, aggiunto dal comma 1, e ai commi 2 e 3 del presente articolo, con atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni delle societa' di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n.559, e successive modificazioni, e al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133. Il consiglio di amministrazione delle predette societa' e' conseguentemente rinnovato nel numero di cinque consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione dei relativi atti di indirizzo strategico, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile. Il relativo statuto, ove necessario, dovra' conformarsi, entro il richiamato termine, alle previsioni di cui al comma 12, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.244».
5. All'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Il sindaco e' tenuto a rilasciare alle persone aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora una carta d'identita' conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.»;
b) al secondo comma:
1) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Per i minori di eta' inferiore a tre anni, la validita' della carta d'identita' e' di tre anni; per i minori di eta' compresa fra tre e diciotto anni, la validita' e' di cinque anni.»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di eta' inferiore a dodici anni»;
c) dopo il quarto comma e' inserito il seguente:
«Per i minori di eta' inferiore agli anni quattordici, l'uso della carta d'identita' ai fini dell'espatrio e' subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato in una dichiarazione rilasciata da chi puo' dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura, o dalle autorita' consolari in caso di rilascio all'estero, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.».
6. All'articolo 16-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, e' aggiunto infine il seguente periodo: «In caso di ritardo nella trasmissione all'Indice nazionale delle anagrafi, il responsabile del procedimento ne risponde a titolo disciplinare e, ove ne derivi pregiudizio, anche a titolo di danno erariale.».
7. All'articolo 2, comma 3, della legge 23 novembre 1998, n.407 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Al pagamento del beneficio provvedono gli enti previdenziali competenti per il pagamento della pensione di reversibilita' o indiretta.».
8. Al fine di salvaguardare la piena operativita' del sistema nazionale di soccorso tecnico urgente assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla copertura dei posti disponibili per il periodo dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009, nella qualifica di capo squadra del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, attraverso una o piu' procedure straordinarie. Analogamente, alla copertura dei posti da conferire al 1º gennaio 2008 nella qualifica di capo reparto del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217.
9. Le procedure di cui al comma 8 si applicano anche alla copertura dei posti disponibili al 31 dicembre 2010 nella qualifica di capo squadra e al 1º gennaio 2010 nella qualifica di capo reparto, ivi compresi, in ragione dell'unitarieta' della dotazione organica complessiva del ruolo, quelli derivanti dall'avvio delle procedure concorsuali per la nomina a capo reparto. Resta fermo che le procedure straordinarie di cui al presente articolo dovranno comunque assicurare prioritariamente la copertura dei posti relativi alla qualifica di capo squadra.
10. Nel triennio 2011-2013, la durata del corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, e' stabilita in mesi sei, di cui almeno uno di applicazione pratica; la durata del corso di formazione di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, e' stabilita in mesi sei e la durata del corso di formazione di cui all'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, e' stabilita in mesi dodici, di cui almeno tre di tirocinio operativo.
11. Al fine di garantire l'osservanza dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 in tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse degli utenti, alla regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonche' alla promozione dell'efficienza, dell'economicita' e della trasparenza nella gestione dei servizi idrici, e' istituita, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, di seguito denominata «Agenzia».
12. L'Agenzia e' soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente dal Governo.
13. L'Agenzia opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, di trasparenza e di economicita'.
14. L'Agenzia svolge, con indipendenza di valutazione e di giudizio, le seguenti funzioni:
a) definisce i livelli minimi di qualita' del servizio, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, e vigila sulle modalita' della sua erogazione, esercitando, allo scopo, poteri di acquisizione di documenti, accesso e ispezione, irrogando, in caso di inosservanza, in tutto o in parte, dei propri provvedimenti, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo ad euro 50.000 e non superiori nel massimo a euro 10.000.000 e, in caso di reiterazione delle violazioni, qualora cio' non comprometta la fruibilita' del servizio da parte degli utenti, proponendo al soggetto affidante la sospensione o la decadenza della concessione; determina altresi' obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti;
b) predispone una o piu' convenzioni tipo di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;
c) definisce le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua, anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori di impiego e ai costi conseguenti a carico della collettivita';
d) predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformita' ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinche' siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga», e con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento dell'Agenzia; fissa, altresi', le relative modalita' di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe, e, nel caso di inutile decorso dei termini previsti dalla legge per l'adozione degli atti di definizione della tariffa da parte delle autorita' al riguardo competenti, come individuate dalla legislazione regionale in conformita' a linee guida approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, provvede nell'esercizio del potere sostitutivo, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'autorita' competente ad adempiere entro il termine di venti giorni;
e) approva le tariffe predisposte dalle autorita' competenti;
f) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessita' di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorita' d'ambito territoriale ottimale e i gestori del servizio idrico integrato;
g) emana direttive per la trasparenza della contabilita' delle gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni, definendo indici di valutazione anche su base comparativa della efficienza e della economicita' delle gestioni a fronte dei servizi resi;
h) esprime pareri in materia di servizio idrico integrato su richiesta del Governo, delle regioni, degli enti locali, delle Autorita' d'ambito, dei gestori e delle associazioni dei consumatori, e tutela i diritti degli utenti anche valutando reclami, istanze e segnalazioni in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio, nei confronti dei quali puo' intervenire con i provvedimenti di cui alla lettera a);
i) puo' formulare proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresi' i casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione;
l) predispone annualmente una relazione sull'attivita' svolta, con particolare riferimento allo stato e alle condizioni di erogazione dei servizi idrici e all'andamento delle entrate in applicazione dei meccanismi di autofinanziamento, e la trasmette al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
15. All'Agenzia, a decorrere dalla data di cui al comma 11, sono trasferite le funzioni gia' attribuite alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche dall'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e dalle altre disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
16. L'Agenzia e' organo collegiale costituito da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, due su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 20 giorni dalla richiesta. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. I componenti dell'Agenzia sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralita' e indipendenza, alta e riconosciuta professionalita' e competenza nel settore. I componenti dell'Agenzia durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. La carica di componente dell'Agenzia e' incompatibile con incarichi politici elettivi, ne' possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia. Le funzioni di controllo di regolarita' amministrativo-contabile e di verifica sulla regolarita' della gestione dell'Agenzia sono affidate al Collegio dei revisori composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Due membri del Collegio sono scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39. Con il medesimo provvedimento e' nominato anche un membro supplente. I componenti del collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta.
17. Il direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia. Da' attuazione alle deliberazioni e ai programmi da questa approvati e assicura l'esecuzione degli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo, relativi alle attivita' dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalita' istituzionali. Il direttore generale e' nominato dall'Agenzia per un periodo di tre anni, non rinnovabile. Al direttore generale non si applica il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.
18. I compensi spettanti ai componenti dell'Agenzia sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il compenso e' ridotto almeno della meta' qualora il componente dell'Agenzia, essendo dipendente di una pubblica amministrazione, opti per il mantenimento del proprio trattamento economico.
19. A pena di decadenza i componenti dell'Agenzia e il direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita' professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati ne' ricoprire altri uffici pubblici, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I componenti dell'Agenzia ed il direttore generale, ove dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono obbligatoriamente collocati fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico ed il relativo posto in organico e' reso indisponibile per tutta la durata dell'incarico.
20. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, i componenti dell'Agenzia e il direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore. La violazione di tale divieto e' punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un'annualita' dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applicano una sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi piu' gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I limiti massimo e minimo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al terzo periodo sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.
21. L'Agenzia puo' essere sciolta per gravi e motivate ragioni, inerenti al suo corretto funzionamento e al perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con il medesimo decreto e' nominato un commissario straordinario, che esercita, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni dell'Agenzia. Entro il termine di cui al periodo precedente, si procede al rinnovo dell'Agenzia, secondo quanto disposto dal comma 16.
22. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' approvato lo statuto dell'Agenzia, con cui sono definiti le finalita' e i compiti istituzionali, i criteri di organizzazione e funzionamento, le competenze degli organi e le modalita' di esercizio delle funzioni. Con analogo decreto, adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore di quello di cui al periodo precedente, e' approvato il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia e ne determina il contingente di personale, nel limite di 40 unita', in posizione di comando provenienti da amministrazioni statali con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
23. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro quindici giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al secondo periodo del comma 22, sono individuate le risorse finanziarie e strumentali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da trasferire all'Agenzia ed e' disposto il comando, nel limite massimo di venti unita', del personale del medesimo Ministero gia' operante presso la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche alla data di entrata in vigore del presente decreto. Alla copertura dei rimanenti posti del contingente di personale cui al comma 22 si provvede mediante personale di altre amministrazioni statali in posizione di comando, cui si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.127, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
24. Agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Agenzia si provvede:
a) mediante un contributo posto a carico di tutti i soggetti sottoposti alla sua vigilanza, il cui costo non puo' essere recuperato in tariffa, di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore del presente decreto, per un totale dei contributi versati non superiore allo 0,2% del valore complessivo del mercato di competenza. Il contributo e' determinato dalla Agenzia con propria deliberazione, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed e' versato entro il 31 luglio di ogni anno. Le relative somme affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia;
b) in sede di prima applicazione, anche mediante apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel quale confluiscono le risorse di cui al comma 23, la cui dotazione non puo' superare 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2011 e puo' essere ridotta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base del gettito effettivo del contributo di cui alla lettera a) e dei costi complessivi dell'Agenzia.
25. In sede di prima applicazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 22, secondo periodo, e' stabilito l'ammontare delle risorse di cui alla lettera b) del comma 24, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono conseguentemente rideterminate le dotazioni finanziarie del medesimo Ministero e sono stabilite la misura del contributo di cui alla lettera a) del comma 24, e le relative modalita' di versamento al bilancio dell'Agenzia.
26. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' soppressa la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e il predetto articolo 161 e' abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo. Alla nomina dell'Agenzia di cui al comma 11 si provvede entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e sino a quel momento, in deroga a quanto stabilito dal comma 15, le funzioni gia' attribuite dalla legge alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche dall'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 continuano ad essere esercitate da quest'ultima. Entro lo stesso termine si provvede alla nomina del direttore generale e del Collegio dei revisori dei conti.
26-bis. I ricorsi aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti dell'Agenzia rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono devoluti alla competenza inderogabile del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma. Si applica l'articolo 119 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, e successive modificazioni. L'incarico di consulente tecnico d'ufficio non puo' essere attribuito a dipendenti dell'Agenzia, che siano cessati dal servizio da meno di cinque anni.
27. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n.1611.
28. L'articolo 23-bis, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n.135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.166, si interpreta nel senso che, a decorrere dalla entrata in vigore di quest'ultimo, e' da considerarsi cessato il regime transitorio di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 1995, n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n.172.



Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 7-vicies ter del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 recante "Disposizioni
urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le
attivita' culturali, per il completamento di grandi opere
strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e
per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di
bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure
urgenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 31
marzo 2005, n. 43:
"7-vicies ter.Rilascio documentazione in formato
elettronico.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2006:
a) il visto su supporto cartaceo e' sostituito,
all'atto della richiesta, dal visto elettronico, di cui al
regolamento (CE) n. 334/2002, del 18 febbraio 2002 del
Consiglio;
b) il permesso di soggiorno su supporto cartaceo e'
sostituito, all'atto della richiesta del primo rilascio o
del rinnovo dello stesso, dal permesso di soggiorno
elettronico, di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002, del
13 giugno 2002 del Consiglio;
c) il passaporto su supporto cartaceo e' sostituito dal
passaporto elettronico di cui al regolamento (CE) n.
2252/2004, del 13 dicembre 2004 del Consiglio.
2. Dalla stessa data di cui al comma 1, la carta
d'identita' su supporto cartaceo e' sostituita, all'atto
della richiesta del primo rilascio o del rinnovo del
documento, dalla carta d'identita' elettronica,
classificata carta valori, prevista dall'articolo 36 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. A tal fine i comuni
che non vi abbiano ancora ottemperato provvedono entro il
31 ottobre 2005 alla predisposizione dei necessari
collegamenti all'Indice nazionale delle anagrafi (INA)
presso il Centro nazionale per i servizi demografici (CNSD)
ed alla redazione del piano di sicurezza per la gestione
delle postazioni di emissione secondo le regole tecniche
fornite dal Ministero dell'interno.
2-bis. L'emissione della carta d'identita' elettronica,
che e' documento obbligatorio di identificazione, e'
riservata al Ministero dell'interno che vi provvede nel
rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte
valori e di documenti di sicurezza della Repubblica e degli
standard internazionali di sicurezza e nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente. E' riservata, altresi', al Ministero
dell'interno la fase dell'inizializzazione del documento
identificativo, attraverso il CNSD".
Si riporta il testo del comma 15 dell'articolo 11 del
citato decreto-legge n. 78 del 2010:
"15. Nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi
del comma 13 dell'articolo 50 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, ai fini dell'evoluzione
della Tessera Sanitaria (TS) di cui al comma 1 del predetto
articolo 50 verso la Tessera Sanitaria - Carta nazionale
dei servizi (TS-CNS), in occasione del rinnovo delle
tessere in scadenza il Ministero dell'economia e delle
finanze cura la generazione e la progressiva consegna della
TS-CNS, avente le caratteristiche tecniche di cui
all'Allegato B del decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per l'innovazione e le tecnologie 11 marzo 2004, pubblicato
nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251
del 25 ottobre 2004, e successive modificazioni. A tal fine
e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2011".
Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 13
luglio 1966, n. 559 (Nuovo ordinamento dell'Istituto
Poligrafico dello Stato):
"Art.1. 1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,
di seguito denominato anche Istituto, e' trasformato in
societa' per azioni entro il 31 dicembre 2001, previa
verifica dei necessari requisiti economici e patrimoniali e
approvazione di un piano triennale d'impresa da parte del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, comprensivo del piano riguardante la gestione
del patrimonio immobiliare. Le azioni della societa'
derivante dalla trasformazione dell'Istituto sono
attribuite al Tesoro dello Stato.
2. Sino alla trasformazione in societa' per azioni,
l'Istituto conserva la personalita' giuridica di ente
pubblico economico, e' sottoposto alla vigilanza del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica ed e' disciplinato dalla presente legge".
Si riporta il testo del comma 15 dell'articolo 83 del
gia' citato decreto-legge n. 112 del 2008:
"15. Al fine di garantire la continuita' delle funzioni
di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari,
i diritti dell'azionista della societa' di gestione del
sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai
sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre
1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e
delle finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti
conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono
abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il
presente comma. Il consiglio di amministrazione, composto
di cinque componenti, e' conseguentemente rinnovato entro
il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'articolo 2383,
terzo comma, del codice civile".
Si riporta il testo del comma 12 dell'articolo 3 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)":
" 12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1,
commi 459, 460, 461, 462 e 463, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, ovvero da eventuali disposizioni speciali
nonche' dai provvedimenti di attuazione dell'articolo 5,
comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, gli statuti delle societa' non quotate,
direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai
sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del
codice civile, si adeguano alle seguenti disposizioni:
a) ridurre il numero massimo dei componenti degli
organi di amministrazione a cinque se le disposizioni
statutarie vigenti prevedono un numero massimo di
componenti superiore a cinque, e a sette se le citate
disposizioni statutarie prevedono un numero massimo di
componenti superiore a sette. I compensi deliberati ai
sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile
sono ridotti, in sede di prima applicazione delle presenti
disposizioni, del 25 per cento rispetto ai compensi
precedentemente deliberati per ciascun componente
dell'organo di amministrazione;
b) prevedere che previa delibera dell'assemblea dei
soci, sulle materie delegabili, al presidente possano
essere attribuite deleghe operative da parte dell'organo di
amministrazione che provvede a determinarne in concreto il
contenuto ed il compenso ai sensi dell'articolo 2389, terzo
comma, del codice civile;
c) sopprimere la carica di vicepresidente eventualmente
contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica
stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalita' di
individuazione del sostituto del presidente in caso di
assenza o impedimento, senza dare titolo a compensi
aggiuntivi;
d) prevedere che l'organo di amministrazione, fermo
quanto previsto ai sensi della lettera b), possa delegare
proprie attribuzioni a un solo componente, al quale possono
essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389,
terzo comma, del codice civile unitamente al Presidente nel
caso di attribuzione di deleghe operative di cui alla
lettera b);
e) prevedere, in deroga a quanto previsto dalla lettera
d), fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), la
possibilita' che l'organo di amministrazione conferisca
deleghe per singoli atti anche ad altri membri dell'organo
stesso, a condizione che non siano previsti compensi
aggiuntivi;
f) prevedere che la funzione di controllo interno
riferisca all'organo di amministrazione o, fermo restando
quanto previsto dal comma 12-bis, a un apposito comitato
eventualmente costituito all'interno dell'organo di
amministrazione;
g) prevedere il divieto di corrispondere gettoni di
presenza ai componenti degli organi sociali".
Si riporta il testo dell'articolo 3 del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza), come modificato dalla
presente legge:
"3. Il sindaco e' tenuto a rilasciare alle persone
aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora una
carta d'identita' conforme al modello stabilito dal
Ministero dell'interno.
La carta di identita' ha durata di dieci anni e deve
essere munita della fotografia della persona a cui si
riferisce. Per i minori di eta' inferiore a tre anni, la
validita' della carta d'identita' e' di tre anni; per i
minori di eta' compresa fra tre e diciotto anni, la
validita' e' di cinque anni. Le carte di identita'
rilasciate a partire dal 1° gennaio 2011 devono essere
munite della fotografia e delle impronte digitali della
persona a cui si riferiscono. Sono esentati dall'obbligo di
rilevamento delle impronte digitali i minori di eta'
inferiore a dodici anni.
La carta d'identita' puo' altresi' contenere
l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona
cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte.
La carta d'identita' e' titolo valido per l'espatrio
anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione
europea e in quelli con i quali vigono, comunque,
particolari accordi internazionali.
Per i minori di eta' inferiore agli anni quattordici,
l'uso della carta d'identita' ai fini dell'espatrio e'
subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di
uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga
menzionato in una dichiarazione rilasciata da chi puo' dare
l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura, o
dalle autorita' consolari in caso di rilascio all'estero,
il nome della persona, dell'ente o della compagnia di
trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.
A decorrere dal 1° gennaio 1999 sulla carta di
identita' deve essere indicata la data di scadenza".
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 16-bis
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti
per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e
per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale", convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2), come modificato dalla presente legge:
"1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 3 e secondo le modalita' ivi
previste, i cittadini comunicano il trasferimento della
propria residenza e gli altri eventi anagrafici e di stato
civile all'ufficio competente. Entro ventiquattro ore dalla
conclusione del procedimento amministrativo anagrafico,
l'ufficio di anagrafe trasmette le variazioni all'Indice
nazionale delle anagrafi, di cui all'articolo 1, quarto
comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive
modificazioni, che provvede a renderle accessibili alle
altre amministrazioni pubbliche. In caso di ritardo nella
trasmissione all'Indice nazionale delle anagrafi, il
responsabile del procedimento ne risponde a titolo
disciplinare e, ove ne derivi pregiudizio, anche a titolo
di danno erariale.".
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 2 della
legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata),
come modificato dalla presente legge:
"3. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1,
ai superstiti aventi diritto alla pensione di
reversibilita' secondo le disposizioni del testo unico
delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti
civili e militari dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , e
successive modificazioni, sono attribuite due annualita'
del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al
coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni
inabili, ai genitori e ai fratelli e sorelle, se conviventi
ed a carico. Per l'attuazione del presente comma e'
autorizzata la spesa di lire 11.225 milioni per ciascuno
degli anni 1999 e 2000 e di lire 430 milioni annue a
decorrere dall'anno 2001. Al pagamento del beneficio
provvedono gli enti previdenziali competenti per il
pagamento della pensione di reversibilita' o indiretta.".
Si riporta il testo del comma 1, lettera a),
dell'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30
settembre 2004, n. 252):
"1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei
capi squadra e dei capi reparto avviene:
a) nel limite del sessanta per cento dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso
interno per titoli e superamento di un successivo corso di
formazione professionale, della durata non inferiore a tre
mesi, riservato al personale che, alla predetta data,
rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore;".
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 6 del
gia' citato decreto legislativo n. 217 del 2005:
"1. Gli allievi vigili del fuoco frequentano un corso
della durata di dodici mesi, di cui nove mesi di formazione
presso la scuola per la formazione di base e tre mesi di
applicazione pratica presso i comandi provinciali dei
vigili del fuoco o gli altri uffici del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 23 del
gia' citato decreto legislativo n. 217 del 2005:
"1. Gli allievi vice ispettori antincendi frequentano,
presso l'apposita scuola, un corso della durata di dodici
mesi, preordinato alla loro formazione
tecnico-professionale. Durante il corso essi sono
sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a
servizi che richiedono particolare qualificazione.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 42 del
citato decreto legislativo n. 217 del 2005:
"1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 41
sono nominati vice direttori e sono ammessi a frequentare
un corso di formazione iniziale della durata di due anni
presso l'Istituto superiore antincendi, finalizzato anche
al conseguimento del master universitario di secondo
livello, sulla base di programmi e modalita' coerenti con
le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.".
Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 14
aprile 2006, n. 88, S.O
Si riporta il testo dell'articolo 151 del gia' citato
decreto legislativo n. 152 del 2006:
"Art. 151.Rapporti tra autorita' d'ambito e soggetti
gestori del servizio idrico integrato.
1. I rapporti fra Autorita' d'ambito e gestori del
servizio idrico integrato sono regolati da convenzioni
predisposte dall'Autorita' d'ambito.
2. A tal fine, le regioni e le province autonome
adottano convenzioni tipo, con relativi disciplinari, che
devono prevedere in particolare:
a) il regime giuridico prescelto per la gestione del
servizio:
b) la durata dell'affidamento, non superiore comunque a
trenta anni;
c) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio
economico-finanziario della gestione;
d) il livello di efficienza e di affidabilita' del
servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento
alla manutenzione degli impianti;
e) i criteri e le modalita' di applicazione delle
tariffe determinate dall'Autorita' d'ambito e del loro
aggiornamento annuale, anche con riferimento alle diverse
categorie di utenze;
f) l'obbligo di adottare la carta di servizio sulla
base degli atti d'indirizzo vigenti;
g) l'obbligo di provvedere alla realizzazione del
Programma degli interventi;
h) le modalita' di controllo del corretto esercizio del
servizio e l'obbligo di predisporre un sistema tecnico
adeguato a tal fine, come previsto dall'articolo 165;
i) il dovere di prestare ogni collaborazione per
l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo
integrativi che l'Autorita' d'ambito ha facolta' di
disporre durante tutto il periodo di affidamento;
l) l'obbligo di dare tempestiva comunicazione
all'Autorita' d'ambito del verificarsi di eventi che
comportino o che facciano prevedere irregolarita'
nell'erogazione del servizio, nonche' l'obbligo di assumere
ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarita', in
conformita' con le prescrizioni dell'Autorita' medesima;
m) l'obbligo di restituzione, alla scadenza
dell'affidamento, delle opere,
degli impianti e delle canalizzazioni del servizio
idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono
stato di conservazione;
n) l'obbligo di prestare idonee garanzie finanziarie e
assicurative;
o) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le
condizioni di risoluzione secondo i principi del codice
civile;
p) le modalita' di rendicontazione delle attivita' del
gestore.
3. Sulla base della convenzione di cui al comma 2,
l'Autorita' d'ambito predispone uno schema di convenzione
con relativo disciplinare, da allegare ai capitolati di
gara. Ove la regione o la provincia autonoma non abbiano
provveduto all'adozione delle convenzioni e dei
disciplinari tipo di cui al comma 2, l'Autorita' predispone
lo schema sulla base della normativa vigente. Le
convenzioni esistenti devono essere integrate in
conformita' alle previsioni di cui al comma 2.
4. Nel Disciplinare allegato alla Convenzione di
gestione devono essere anche definiti, sulla base del
programma degli interventi, le opere e le manutenzioni
straordinarie, nonche' il programma temporale e finanziario
di esecuzione.
5. L'affidamento del servizio e' subordinato alla
prestazione da parte del gestore di idonea garanzia
fideiussoria. Tale garanzia deve coprire gli interventi da
realizzare nei primi cinque anni di gestione e deve essere
annualmente aggiornata in modo da coprire gli interventi da
realizzare nel successivo quinquennio.
6. Il gestore cura l'aggiornamento dell'atto di
Ricognizione entro i termini stabiliti dalla convenzione.
7. L'affidatario del servizio idrico integrato, previo
consenso dell'Autorita' d'ambito, puo' gestire altri
servizi pubblici, oltre a quello idrico, ma con questo
compatibili, anche se non estesi all'intero ambito
territoriale ottimale.
8. Le societa' concessionarie del servizio idrico
integrato, nonche' le societa' miste costituite a seguito
dell'individuazione del socio privato mediante gara europea
affidatarie del servizio medesimo, possono emettere
prestiti obbligazionari sottoscrivibili esclusivamente
dagli utenti con facolta' di conversione in azioni semplici
o di risparmio. Nel caso di aumento del capitale sociale,
una quota non inferiore al dieci per cento e' offerta in
sottoscrizione agli utenti del servizio.".
Si riporta il testo dell'articolo 161 del gia' citato
decreto legislativo n. 152 del 2006:
"Art. 161.Commissione per la vigilanza sulle risorse
idriche.
1. La Commissione nazionale per la vigilanza sulle
risorse idriche di cui al decreto legislativo 7 novembre
2006, n. 284, articolo 1, comma 5, e' istituito presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui
all'articolo 141, comma 2 del presente decreto legislativo,
con particolare riferimento alla regolare determinazione ed
al regolare adeguamento delle tariffe, nonche' alla tutela
dell'interesse degli utenti.
2. La Commissione e' composta da cinque membri nominati
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, che durano in carica tre anni, due
dei quali designati dalla Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome e tre, di cui uno con
funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto,
scelti tra persone di elevata qualificazione
giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore
pubblico e privato, nel rispetto del principio
dell'equilibrio di genere. Il presidente e' scelto
nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione
tecnico-scientifica. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinque
componenti della Commissione, in modo da adeguare la
composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al
presente comma. Fino alla data di entrata in vigore del
decreto di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimento
delle attivita' e' garantito dai componenti in carica alla
data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. I componenti non possono essere dipendenti di
soggetti di diritto privato operanti nel settore, ne'
possono avere interessi diretti e indiretti nei medesimi;
qualora siano dipendenti pubblici, essi sono collocati
fuori ruolo o, se professori universitari, sono collocati
in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, e' determinato il trattamento economico spettante
ai membri della Commissione.
4. La Commissione, nell'ambito delle attivita' previste
all'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, in particolare:
a) predispone con delibera il metodo tariffario per la
determinazione della tariffa di cui all'articolo 154 e le
modalita' di revisione periodica, e lo trasmette al
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, che lo adotta con proprio decreto sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
b) verifica la corretta redazione del piano d'ambito,
esprimendo osservazioni, rilievi e prescrizioni sugli
elementi tecnici ed economici e sulla necessita' di
modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano
il rapporto tra le Autorita' d'ambito e i gestori in
particolare quando cio' sia richiesto dalle ragionevoli
esigenze degli utenti;
c) predispone con delibera una o piu' convenzioni tipo
di cui all'articolo 151, e la trasmette al Ministro per
l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, che
la adotta con proprio decreto sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
d) emana direttive per la trasparenza della
contabilita' delle gestioni e valuta i costi delle singole
prestazioni;
e) definisce i livelli minimi di qualita' dei servizi
da prestare, sentite le regioni, i gestori e le
associazioni dei consumatori;
f) controlla le modalita' di erogazione dei servizi
richiedendo informazioni e documentazioni ai gestori
operanti nel settore idrico, anche al fine di individuare
situazioni di criticita' e di irregolarita' funzionali dei
servizi idrici;
g) tutela e garantisce i diritti degli utenti emanando
linee guida che indichino le misure idonee al fine di
assicurare la parita' di trattamento degli utenti,
garantire la continuita' della prestazione dei servizi e
verificare periodicamente la qualita' e l'efficacia delle
prestazioni;
h) predispone periodicamente rapporti relativi allo
stato di organizzazione dei servizi al fine di consentire
il confronto delle prestazioni dei gestori;
i) esprime pareri in ordine a problemi specifici
attinenti la qualita' dei servizi e la tutela dei
consumatori, su richiesta del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, delle regioni,
degli enti locali, delle Autorita' d'ambito, delle
associazioni dei consumatori e di singoli utenti del
servizio idrico integrato; per lo svolgimento delle
funzioni di cui al presente comma la Commissione promuove
studi e ricerche di settore;
l) predispone annualmente una relazione al parlamento
sullo stato dei servizi idrici e sull'attivita' svolta.
5. Per l'espletamento dei propri compiti e per lo
svolgimento di funzioni ispettive, la Commissione si avvale
della segreteria tecnica di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, articolo 3, comma
1, lettera o). Esso puo' richiedere di avvalersi, altresi',
dell'attivita' ispettiva e di verifica dell'Osservatorio di
cui al comma 6 e di altre amministrazioni.
6. La Commissione svolge funzioni di raccolta,
elaborazione e restituzione di dati statistici e
conoscitivi, in particolare, in materia di:
a) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e
relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di
esercizio;
b) convenzioni e condizioni generali di contratto per
l'esercizio dei servizi idrici;
c) modelli adottati di organizzazione, di gestione, di
controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti;
d) livelli di qualita' dei servizi erogati;
e) tariffe applicate;
f) piani di investimento per l'ammodernamento degli
impianti e lo sviluppo dei servizi.
6-bis. Le attivita' della Segreteria tecnica sono
svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie gia' operanti presso il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare (502).
7. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono
entro il 31 dicembre di ogni anno all'Osservatorio, alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i
dati e le informazioni di cui al comma 6. L'Osservatorio
ha, altresi', facolta' di acquisire direttamente le notizie
relative ai servizi idrici ai fini della proposizione
innanzi agli organi giurisdizionali competenti, da parte
della Commissione, dell'azione avverso gli atti posti in
essere in violazione del presente decreto legislativo,
nonche' dell'azione di responsabilita' nei confronti degli
amministratori e di risarcimento dei danni a tutela dei
diritti dell'utente.
8. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato,
anche per via informatica, ai dati raccolti e alle
elaborazioni effettuate per la tutela degli interessi degli
utenti.".
Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
(Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,
che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE), e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 23 marzo 2010, n. 68, S.O.
Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
"8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.".
Si riporta il testo del comma 14 dell'articolo 17 della
legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo):
"14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.".
Si riporta il testo dell'articolo 119 del codice del
processo amministrativo di cui all'allegato 1 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo
44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al
governo per il riordino del processo amministrativo):
"Art. 119. Rito abbreviato comune a determinate materie
1. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie
relative a:
a) i provvedimenti concernenti le procedure di
affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo
quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti;
b) i provvedimenti adottati dalle Autorita'
amministrative indipendenti, con esclusione di quelli
relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti;
c) i provvedimenti relativi alle procedure di
privatizzazione o di dismissione di imprese o beni
pubblici, nonche' quelli relativi alla costituzione,
modificazione o soppressione di societa', aziende e
istituzioni da parte degli enti locali;
d) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera
del Consiglio dei ministri;
e) i provvedimenti di scioglimento di enti locali e
quelli connessi concernenti la formazione e il
funzionamento degli organi;
f) i provvedimenti relativi alle procedure di
occupazione e di espropriazione delle aree destinate
all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita' e
i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati
ai sensi del codice della proprieta' industriale;
g) i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale
italiano o delle Federazioni sportive;
h) le ordinanze adottate in tutte le situazioni di
emergenza dichiarate ai sensi dell' articolo 5, comma 1,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e i consequenziali
provvedimenti commissariali;
i) il rapporto di lavoro del personale dei servizi di
informazione per la sicurezza, ai sensi dell' articolo 22,
della legge 3 agosto 2007, n. 124;
l) le controversie comunque attinenti alle procedure e
ai provvedimenti della pubblica amministrazione in materia
di impianti di generazione di energia elettrica di cui al
decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2003, n. 55, comprese
quelle concernenti la produzione di energia elettrica da
fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di
importazione, le centrali termoelettriche di potenza
termica superiore a 400 MW nonche' quelle relative ad
infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere
nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di
gasdotti;
m) i provvedimenti della commissione centrale per la
definizione e applicazione delle speciali misure di
protezione, recanti applicazione, modifica e revoca delle
speciali misure di protezione nei confronti dei
collaboratori e testimoni di giustizia;
m-bis) le controversie aventi per oggetto i
provvedimenti dell'Agenzia nazionale di regolamentazione
del settore postale di cui alla lettera h) del comma 2
dell'articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96, compresi
quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti
di impiego (2).
2. Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati
salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la
notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso
incidentale e dei motivi aggiunti, nonche' quelli di cui
all' articolo 62, comma 1, e quelli espressamente
disciplinati nel presente articolo.
3. Salva l'applicazione dell' articolo 60, il tribunale
amministrativo regionale chiamato a pronunciare sulla
domanda cautelare, accertata la completezza del
contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello
stesso, se ritiene, a un primo sommario esame, la
sussistenza di profili di fondatezza del ricorso e di un
pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la
data di discussione del merito alla prima udienza
successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla
data di deposito dell'ordinanza, disponendo altresi' il
deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle
eventuali altre prove occorrenti. In caso di rigetto
dell'istanza cautelare da parte del tribunale
amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi
l'ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello e'
trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la
fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il
termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento
dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale
amministrativo regionale, che ne da' avviso alle parti.
4. Con l'ordinanza di cui al comma 3, in caso di
estrema gravita' ed urgenza, il tribunale amministrativo
regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le
opportune misure cautelari. Al procedimento cautelare si
applicano le disposizioni del Titolo II del Libro II, in
quanto non derogate dal presente articolo.
5. Quando almeno una delle parti, nell'udienza
discussione, dichiara di avere interesse alla pubblicazione
anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il
dispositivo e' pubblicato mediante deposito in segreteria,
non oltre sette giorni dalla decisione della causa. La
dichiarazione della parte e' attestata nel verbale
d'udienza.
6. La parte puo' chiedere al Consiglio di Stato la
sospensione dell'esecutivita' del dispositivo, proponendo
appello entro trenta giorni dalla relativa pubblicazione,
con riserva dei motivi da proporre entro trenta giorni
dalla notificazione della sentenza ovvero entro tre mesi
dalla sua pubblicazione. La mancata richiesta di
sospensione dell'esecutivita' del dispositivo non preclude
la possibilita' di chiedere la sospensione
dell'esecutivita' della sentenza dopo la pubblicazione dei
motivi.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di
terzo.".
Si riporta il testo dell'articolo 43 del regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del T.U. delle leggi
e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in
giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura
dello Stato):
"Art. 43. L'Avvocatura dello Stato puo' assumere la
rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi
avanti le Autorita' giudiziarie, i Collegi arbitrali, le
giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni
pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a
tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che
sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o
di altro provvedimento approvato con regio decreto.
Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono
essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e
giustizia e per le finanze.
Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al
primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi
indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura
dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi
di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni.
Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni
ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della
Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata
delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese
agli enti regionali, previa deliberazione degli organi
competenti.".
Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo 23-bis
del gia' citato decreto-legge n. 112 del 2008:
"8. Il regime transitorio degli affidamenti non
conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 e' il seguente:
a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008
affidate conformemente ai principi comunitari in materia di
cosiddetta "in house" cessano, improrogabilmente e senza
necessita' di deliberazione da parte dell'ente affidante,
alla data del 31 dicembre 2011. Esse cessano alla scadenza
prevista dal contratto di servizio a condizione che entro
il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40
per cento del capitale attraverso le modalita' di cui alla
lettera b) del comma 2;
b) le gestioni affidate direttamente a societa' a
partecipazione mista pubblica e privata, qualora la
selezione del socio sia avvenuta mediante procedure
competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi
di cui alla lettera a) del comma 2, le quali non abbiano
avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' di socio e
l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione
del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessita'
di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data
del 31 dicembre 2011;
c) le gestioni affidate direttamente a societa' a
partecipazione mista pubblica e privata, qualora la
selezione del socio sia avvenuta mediante procedure
competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi
di cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano avuto
ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' di socio e
l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione
del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto
di servizio;
d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1°
ottobre 2003 a societa' a partecipazione pubblica gia'
quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla
scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione
che la partecipazione pubblica si riduca anche
progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica
ovvero forme di collocamento privato presso investitori
qualificati e operatori industriali, ad una quota non
superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non
superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove
siffatte condizioni non si verifichino, gli affidamenti
cessano improrogabilmente e senza necessita' di apposita
deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla
data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015;
e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di
cui alle lettere da a) a d) cessano comunque entro e non
oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessita' di
apposita deliberazione dell'ente affidante.".
Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto-legge
25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per
l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di
sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee),
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre
2009, n. 166:
"Art. 15. Adeguamento alla disciplina comunitaria in
materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica
1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «in
materia di distribuzione del gas naturale», sono inserite
le seguenti: «, le disposizioni del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, e della legge 23 agosto 2004, n. 239, in
materia di distribuzione di energia elettrica, le
disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 475,
relativamente alla gestione delle farmacie comunali,
nonche' quelle del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422, relativamente alla disciplina del trasporto
ferroviario regionale.»;
a-bis) al comma 1, quarto periodo, dopo le parole:
«sono determinati» sono inserite le seguenti: «, entro il
31 dicembre 2012,»; (32)
b) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici
locali avviene, in via ordinaria:
a) a favore di imprenditori o di societa' in qualunque
forma costituite individuati mediante procedure competitive
ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del
Trattato che istituisce la Comunita' europea e dei principi
generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare,
dei principi di economicita', efficacia, imparzialita',
trasparenza, adeguata pubblicita', non discriminazione,
parita' di trattamento, mutuo riconoscimento e
proporzionalita';
b) a societa' a partecipazione mista pubblica e
privata, a condizione che la selezione del socio avvenga
mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel
rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali
abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' di socio e
l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla
gestione del servizio e che al socio sia attribuita una
partecipazione non inferiore al 40 per cento.
3. In deroga alle modalita' di affidamento ordinario di
cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di
peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e
geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento,
non permettono un efficace e utile ricorso al mercato,
l'affidamento puo' avvenire a favore di societa' a capitale
interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che
abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario
per la gestione cosiddetta "in house" e, comunque, nel
rispetto dei principi della disciplina comunitaria in
materia di controllo analogo sulla societa' e di prevalenza
dell'attivita' svolta dalla stessa con l'ente o gli enti
pubblici che la controllano.
4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve
dare adeguata pubblicita' alla scelta, motivandola in base
ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una
relazione contenente gli esiti della predetta verifica
all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per
l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro
sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione.
Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende
espresso in senso favorevole.»; (31)
c) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. I regolamenti di cui al comma 10 definiscono le
soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici
locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del
parere di cui al comma 4.»; (31)
d) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
«8. Il regime transitorio degli affidamenti non
conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 e' il seguente:
a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008
affidate conformemente ai principi comunitari in materia di
cosiddetta "in house" cessano, improrogabilmente e senza
necessita' di deliberazione da parte dell'ente affidante,
alla data del 31 dicembre 2011. Esse cessano alla scadenza
prevista dal contratto di servizio a condizione che entro
il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40
per cento del capitale attraverso le modalita' di cui alla
lettera b) del comma 2;
b) le gestioni affidate direttamente a societa' a
partecipazione mista pubblica e privata, qualora la
selezione del socio sia avvenuta mediante procedure
competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi
di cui alla lettera a) del comma 2, le quali non abbiano
avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' di socio e
l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione
del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessita'
di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data
del 31 dicembre 2011;
c) le gestioni affidate direttamente a societa' a
partecipazione mista pubblica e privata, qualora la
selezione del socio sia avvenuta mediante procedure
competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi
di cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano avuto
ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' di socio e
l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione
del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto
di servizio;
d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1°
ottobre 2003 a societa' a partecipazione pubblica gia'
quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla
scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione
che la partecipazione pubblica si riduca anche
progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica
ovvero forme di collocamento privato presso investitori
qualificati e operatori industriali, ad una quota non
superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non
superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove
siffatte condizioni non si verifichino, gli affidamenti
cessano improrogabilmente e senza necessita' di apposita
deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla
data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015;
e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di
cui alle lettere da a) a d) cessano comunque entro e non
oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessita' di
apposita deliberazione dell'ente affidante.
9. Le societa', le loro controllate, controllanti e
controllate da una medesima controllante, anche non
appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in
Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni
di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi
pubblici locali in virtu' di affidamento diretto, di una
procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del
comma 2, lettera b), nonche' i soggetti cui e' affidata la
gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni
patrimoniali degli enti locali, qualora separata
dall'attivita' di erogazione dei servizi, non possono
acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti
territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attivita' per
altri enti pubblici o privati, ne' direttamente, ne'
tramite loro controllanti o altre societa' che siano da
essi controllate o partecipate, ne' partecipando a gare. Il
divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata
della gestione e non si applica alle societa' quotate in
mercati regolamentati e al socio selezionato ai sensi della
lettera b) del comma 2. I soggetti affidatari diretti di
servizi pubblici locali possono comunque concorrere su
tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva
alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura
competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i
servizi da essi forniti.»;
e) al comma 10, nell'alinea, le parole: «centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «il 31 dicembre 2009»; (31)
f) al comma 10, alla lettera a) la parola: «diretti» e'
sostituita dalle seguenti: «cosiddetti in house» e dopo le
parole: «patto di stabilita' interno» sono inserite le
seguenti: «, tenendo conto delle scadenze fissate al comma
8,»;
g) al comma 10, la lettera e) e' abrogata.
1-bis. Ai fini dell'applicazione dell' articolo 23-bis,
comma 8, lettera e), del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano sono fatti salvi, nel
rispetto delle attribuzioni previste dagli statuti delle
predette regioni e province autonome e dalle relative norme
di attuazione, i contratti di servizio in materia di
trasporto pubblico locale su gomma di cui all' articolo 61
della legge 23 luglio 2009, n. 99, in atto alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. (33)
1-ter. Tutte le forme di affidamento della gestione del
servizio idrico integrato di cui all' articolo 23-bis del
citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, devono avvenire
nel rispetto dei principi di autonomia gestionale del
soggetto gestore e di piena ed esclusiva proprieta'
pubblica delle risorse idriche, il cui governo spetta
esclusivamente alle istituzioni pubbliche, in particolare
in ordine alla qualita' e prezzo del servizio, in
conformita' a quanto previsto dal decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, garantendo il diritto alla
universalita' ed accessibilita' del servizio."
2. All'articolo 9-bis, comma 6, del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77, il quarto periodo e'
soppresso.
2-bis. All' articolo 195, comma 2, lettera e), secondo
periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le
parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti:
«due anni».
2-ter. All' articolo 6, comma 1, lettera p), del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: «31
dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2010».
2-quater. All' articolo 8-sexies, comma 2, terzo
periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 13, la parola: «centoventi» e' sostituita dalla
seguente: «duecentodieci».".
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 2 del
decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla
disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli
insediamenti civili che non recapitano in pubbliche
fognature), convertito, con modificazioni, dalla legge 17
maggio 1995, n. 172:
3. ...
(Il comma che si omette, modificato dalla legge di
conversione 17 maggio 1995, n. 172, sostituisce il comma 2
dell'art. 17, L. 10 maggio 1976, n. 319).



 
Art. 11
Disposizioni finanziarie

1. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, e' incrementata di 1,4 milioni di euro per l'anno 2011, di 13,3 milioni di euro per l'anno 2012, di 0,4 milioni di euro per l'anno 2013, di 6,3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo e dagli articoli 1, comma 5, 7, comma 2, lettere n) e da dd) a gg), 8, commi 2, 3 e 9, 9, comma 15, e 10, comma 24, lettera b), pari complessivamente a 100 milioni di euro per l'anno 2011, 203,1 milioni di euro per l'anno 2012, 188 milioni di euro per l'anno 2013, 148,3 milioni di euro per l'anno 2014 e 28,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, che per l'anno 2012 aumentano ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno a 293,1 milioni di euro, si provvede rispettivamente:
a) quanto ad euro 100 milioni per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 25, della legge 13 dicembre 2010, n.220, a seguito dell'abrogazione disposta dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto;
b) quanto ad euro 293,1 milioni di euro per l'anno 2012, 188 milioni di euro per l'anno 2013, 148,3 milioni di euro per l'anno 2014 e 28,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante utilizzo delle maggiori entrate recate dall'articolo 7, comma 2, lettere da dd) a gg), e dall'articolo 8, commi 3 e 9.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Riferimenti normativi
Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307:
"5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".
Il testo dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010,
n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2011),
modificato dalla presente legge, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2010, n. 297, S.O.



 
Art. 12
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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