Gazzetta n. 159 del 11 luglio 2011 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINAZIONE 30 giugno 2011
Approvazione dell'elenco delle confezioni di medicinali per le quali sono modificati i prezzi di cui alla determinazione 15 giugno 2011. Payback 2011.


IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro della funzione pubblica, concernente «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;
Visto l'art. 1, comma 796, lettera g) della legge n. 296/2006 che consente alle Aziende farmaceutiche di chiedere all' A.I.F.A. la sospensione degli effetti di cui alla delibera n. 26 del 27 settembre 2006, previa dichiarazione di impegno al versamento alle Regioni degli importi individuati da apposite tabelle di equivalenza degli effetti economico-finanziari per il SSN;
Vista la determinazione A.I.F.A. del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 2006 - serie generale - n.156 con la quale e' disposta una riduzione dei prezzi del 5% dei prodotti rimborsati dal SSN;
Vista la determinazione A.I.F.A. del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2006 - serie generale - n.227 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata» con cui e' stata adottata una misura finalizzata a ridurre nella misura del 5% il prezzo al pubblico dei medicinali comunque dispensati o impiegati dal SSN, gia' vigente;
Vista la determinazione A.I.F.A. del 9 febbraio 2007 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2007 - serie generale - n. 43 che rideterminata all'art. 2, comma 3 le quote di spettanza dovute al farmacista e al grossista a norma dell'art. 1, comma 40, della legge n. 662/1996;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, che proroga al 31 marzo 2011 i termini previsti all'art. 6, commi 5 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge n. 25 del 26 febbraio 2010, relativi alle disposizioni contenute all'art. 9 comma 1 della legge 28 febbraio 2008, n. 31 e successive modificazioni e all'art. 64 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
Visto l'art. 1 del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2011 che proroga al 31 dicembre 2011 i termini previsti dal decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge n. 25 del 26 febbraio 2010;
Vista la determinazione A.I.F.A. del 15 giugno 2011 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2011 - serie generale - n.144 che dispone circa la procedura di pay back per l'anno 2011, in particolar modo sulle modalita' di accettazione del pay back e di effettuazione del pagamento degli importi previsti;
Rilevato che le differenze di prezzo tra prodotti uguali o analoghi eventualmente indotte dall'applicazione del sistema del pay back in questione non costituiscono variazioni di spesa a carico del S.S.N.;

Determina:

Art. 1

1. Sono approvati gli allegati elenchi (allegato 1 e allegato 2), recanti le confezioni dei medicinali classificati in classe a) di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, oggetto della manovra di pay back, per i quali sono ripristinati, con decorrenza 1° luglio 2011, i prezzi in vigore il 30 settembre 2006 (nonche' quelli successivamente a tale data rideterminati) e le confezioni di medicinali per i quali, per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2011, in ragione dell'applicazione del pay back e' sospesa la riduzione del prezzo del 5% di cui alla determinazione A.I.F.A. del 27 settembre 2006, citata in premessa (Allegato 1). I prodotti che si avvalgono della facolta' di prorogare il pay back per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2011 sono indicati nell'apposita colonna delle tabelle allegate. L'Allegato 2 contiene le medesime informazioni per le confezioni classificate in classe H.
I prezzi riportati negli allegati sono altresi' comprensivi della riduzione prevista dalla determinazione A.I.F.A. del 3 luglio 2006 citata in premessa.
 
Art. 2

1. Gli sconti dovuti dal produttore di cui alla determinazione A.I.F.A. del 30 dicembre 2005 e dal farmacista e dal grossista di cui alla determinazione A.I.F.A. del 9 febbraio 2007 pari allo 0,6% del prezzo al pubblico comprensivo di IVA, sono applicati anche ai prodotti rimborsabili ceduti non attraverso il SSN.
 
Art. 3

Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed e' efficace dal 1° luglio 2011.
Roma, 30 giugno 2011

Il direttore generale: Rasi
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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