Gazzetta n. 159 del 11 luglio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 16 marzo 2011 |
Principi e direttive per la revisione e l'informatizzazione delle scritture contabili dei beni immobili di proprieta' dello Stato. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, "nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato"; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, "regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato"; Visto il decreto ministeriale 24 agosto 1940, n. 2984, "Approvazione delle istruzioni sui servizi del provveditorato generale dello Stato"; Visti gli articoli 822 e seguenti del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262; Visto il decreto interministeriale 1° settembre 1970 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1970, n. 328), come modificato dal decreto interministeriale 13 febbraio 1984 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1984, n. 87), "classificazione e contabilita' dei beni dello Stato"; Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, "modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante nonne di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato"; Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, "individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato"; Visto il decreto interministeriale 18 aprile 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 2003, n. 24), "nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato e loro criteri di valutazione"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, "regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "legge di contabilita' e finanza pubblica"; Ritenuta la necessita' di dettare una nuova disciplina delle scritture contabili relative ai beni immobili di proprieta' dello Stato, al fine di riformarle secondo criteri di efficienza, efficacia e semplificazione, per una piena rispondenza alle esigenze della normativa vigente in materia nonche' allo scopo di conseguirne, mediante procedure informatiche, la completa dematerializzazione; Acquisito il parere dell'Agenzia del demanio;
Decreta:
Art. 1 Oggetto
1. Con il presente decreto sono stabiliti principi e direttive per la revisione e l'informatizzazione delle scritture contabili riguardanti i beni immobili di proprieta' dello Stato appartenenti al patrimonio disponibile ed indisponibile ed i beni appartenenti al demanio storico-artistico direttamente gestiti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e per esso dall'Agenzia del Demanio. |
| Art. 2 Principi
1. La revisione e l'informatizzazione delle scritture contabili riguardanti i beni immobili dello Stato e' attuata in conformita' ai seguenti principi: a) semplificazione e razionalizzazione del sistema delle scritture vigenti; b) rinnovazione dei registri e dei modelli attualmente in uso; c) revisione delle procedure informatiche, anche al fine di conseguire la dematerializzazione delle scritture contabili e garantire la trasmissione telematica dei flussi documentali. |
| Art. 3 Contenuti delle nuove scritture contabili
1. Le nuove scritture contabili devono riportare: a) dati idonei a identificare univocamente gli immobili (luogo, denominazione, connotati catastali, estensione, planimetria); b) valore attribuito agli immobili; c) variazioni intervenute nella consistenza e nel valore degli immobili; d) categoria; e) codice SEC 95; f) titolo di provenienza; g) reddito; h) servitu', pesi e oneri; i) uso cui sono destinati gli immobili e durata della relativa destinazione. 2. Gli inventari dei beni immobili di proprieta' dello Stato ubicati all'estero sono strutturati in coerenza con le nuove scritture contabili, tenendo conto delle peculiarita' degli ordinamenti giuridici degli Stati esteri interessati. |
| Art. 4 Nuovo sistema delle scritture contabili
1. Con provvedimento del ragioniere generale dello Stato di concerto con il Direttore dell'Agenzia del Demanio e' individuato il nuovo sistema delle scritture contabili dei beni immobili di proprieta' dello Stato, nel rispetto dei principi indicati all'art. 2. 2. Il nuovo sistema comprende l'inventario dei beni immobili di proprieta' dello Stato e le relative scritture, che debbono fornire adeguata dimostrazione di tutte le variazioni concernenti i beni inventariati. 3. Il provvedimento di cui al comma 1 va adottato entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. 4. A far data dall'entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 1 le attuali scritture contabili riguardanti i beni immobili di proprieta' dello Stato cessano dall'uso e sono chiuse. Dalla medesima data i registri e le scritture su supporto cartaceo sono conservati agli atti d'ufficio per almeno venti anni. |
| Art. 5 Migrazione dei dati. Disposizioni transitorie
1. Con provvedimento del ragioniere generale dello Stato sentito il Direttore dell'Agenzia del Demanio sono dettate disposizioni per disciplinare la migrazione dei dati dalle vecchie alle nuove scritture contabili e per regolamentare la relativa fase di transizione. |
| Art. 6 Abrogazioni
1. A far data dall'entrata in vigore del provvedimento di cui all'art. 4, comma 1, l'intero capo IV della parte V, titolo I, e l'art. 594 del decreto ministeriale 24 agosto 1940, n. 2984, "approvazione delle istruzioni sui servizi del Provveditorato generale dello Stato", sono abrogati. 2. A decorrere dal medesimo termine di cui al comma 1, l'art. 3 del decreto interministeriale 1° settembre 1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1970, n. 328, «classificazione e contabilita' dei beni dello Stato", non si applica ai beni immobili patrimoniali e a quelli appartenenti al demanio storico-artistico direttamente gestiti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e per esso dall'Agenzia del Demanio. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 marzo 2011
Il Ministro: Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2011 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6, Economia e finanze, foglio n. 34 |
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