Gazzetta n. 159 del 11 luglio 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 2011, n. 105
Recepimento dell'accordo sindacale relativo al biennio economico 2008-2009, riguardante il personale della carriera prefettizia.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266;
Visto l'articolo 26 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che disciplina il procedimento negoziale per la regolamentazione di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;
Viste le disposizioni di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che dispongono che la procedura negoziale intercorra tra una delegazione di parte pubblica ed una delegazione sindacale rappresentativa del personale della carriera prefettizia;
Atteso che, secondo quanto previsto dal citato articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia sono individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale stabiliti per il pubblico impiego;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 22 luglio 2008, con il quale e' stata individuata la delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al biennio economico 2008-2009 riguardante il personale della carriera prefettizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008, n. 105, di recepimento dell'accordo sindacale relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007, riguardante il personale della carriera prefettizia;
Visti i decreti del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e 28 marzo 2007, adottati in attuazione degli articoli 10 e 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che ha stanziato le risorse per i miglioramenti economici del personale in regime di diritto pubblico per il biennio 2008 - 2009 (articolo 3, comma 144), nonche', a decorrere dal 2008, l'ulteriore somma di 9 milioni di euro per il contratto della carriera prefettizia relativo al biennio 2008 - 2009 (articolo 3, comma 149);
Tenuto conto che all'esito delle trattative riguardanti la procedura negoziale prevista dall'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per il biennio economico 2008-2009, veniva definita una bozza di ipotesi di accordo contenente un'intesa tecnica per la distribuzione delle risorse corrispondenti ai tassi di inflazione programmata del medesimo biennio, pari al 3,2 per cento, nonche' le ulteriori risorse stanziate dal citato articolo 3, comma 149, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto l'articolo 9, comma 4, primo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, intervenuto nelle more della sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, che ha stabilito che "i rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008 - 2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento" e che, conseguentemente, ha determinato la necessita' di predisporre una nuova ipotesi di accordo;
Atteso che in data 20 aprile 2011 e' stata sottoscritta dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali SI.N.PRE.F. (Sindacato Nazionale dei Funzionari Prefettizi), S.N.A.DI.P. - CISAL (Sindacato Nazionale Autonomo Dirigenti Prefettizi), F.P.I. - CISL l'"ipotesi di accordo" relativa al biennio 2008-2009, con la quale sono state distribuite le risorse corrispondenti ai tassi di inflazione programmata del medesimo biennio, pari al 3,2 per cento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011, con la quale e' stata approvata, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui al citato articolo 29, comma 3, la predetta ipotesi di accordo;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1
Campo di applicazione

1. Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il presente decreto si applica al personale appartenente alla carriera prefettizia.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre l985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo degli articoli 26, 27 e 29 del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in
materia di rapporto di impiego del personale della carriera
prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio
1999, n. 266), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 giugno
2000, n. 127, S.O.:
«Art. 26. Ambito di applicazione. - 1. Il presente capo
disciplina il procedimento per la definizione degli aspetti
giuridici ed economici del rapporto di impiego del
personale della carriera prefettizia oggetto di
negoziazione.
2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo
le modalita' e per le materie indicate negli articoli
seguenti, si concludono con l'emanazione di un decreto del
Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 29,
comma 5.
3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma
2 ha durata triennale tanto per la parte economica che
normativa a decorrere dal termine di scadenza previsto dal
precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di
entrata in vigore del decreto successivo.
4. Nei casi in cui le disposizioni generali sul
pubblico impiego rinviano per il personale del comparto dei
ministeri alla contrattazione collettiva e si verte in
materie diverse da quelle indicate nell'articolo 28 e non
disciplinate per il personale della carriera prefettizia da
particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale
si provvede, sentite le organizzazioni sindacali
rappresentative, con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400.»;
«Art. 27. Delegazioni negoziali. - 1. Il procedimento
negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica
composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la
presiede, e dai Ministri dell' intemo e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, o dai
sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una
delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative
del personale della carriera prefettizia individuate con
decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i
criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale
stabiliti per il pubblico impiego.»;
«Art. 29. Procedura di negoziazione. - 1. La procedura
negoziale e' avviata dal Ministro per la funzione pubblica
almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui
all'articolo 26, comma 3. Le trattative si svolgono tra i
soggetti di cui all'articolo 27 e si concludono con la
sottoscrizione di una ipotesi di accordo.
2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere
alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica,
sulla base dei criteri utilizzati per l'accertamento della
rappresentativita' sindacale ai sensi dell'articolo 27, che
le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa
rappresentino almeno il cinquantuno per cento del dato
associativo complessivo espresso dal totale delle deleghe
sindacali rilasciate.
3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possano
trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.
4. L'ipotesi di accordo e' corredata da prospetti
contenenti l'individuazione del personale interessato, i
costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento
economico, nonche' la quantificazione complessiva della
spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della
copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di
validita'. L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso
comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico
di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
a quanto stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
finanziaria, nonche' nel bilancio.
5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni
dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le
compatibilita' finanziarie ed esaminate le osservazioni di
cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo ed il relativo
schema di decreto del Presidente della Repubblica da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, prescindendo dal parere
del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia
definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure,
il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato
della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai
rispettivi regolamenti.
6. Nell'ambito e nei limiti fissati dal decreto del
Presidente della Repubblica di cui al comma 5 e per le
materie specificamente ivi indicate, possono essere
conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico
che, senza comportare alcun onere aggiuntivo, individuano
esclusivamente criteri applicativi delle previsioni del
predetto decreto. Gli accordi decentrati sono stipulati tra
una delegazione di parte pubblica presieduta dai titolari
degli uffici centrali e periferici individuati
dall'amministrazione dell'interno entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica di cui al comma 5 ed una delegazione
sindacale composta dai rappresentanti delle corrispondenti
strutture periferiche delle organizzazioni sindacali
firmatarie dell'ipotesi di accordo di cui al comma 1. In
caso di mancata definizione degli accordi decentrati, resta
impregiudicato il potere di autonoma determinazione
dell'amministrazione.».
- Il decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione 22 luglio 2008, reca:
«Individuazione della delegazione sindacale che partecipa
al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo
relativo al biennio economico 2008-2009, riguardante il
personale della carriera prefettizia. ai sensi dell'art. 27
del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile
2008, n. 105 (Recepimento dell'accordo sindacale per il
quadriennio 2006-2009 per gli aspetti giuridici ed il
biennio 2006-2007 per gli aspetti economici per il
personale della carriera prefettizia, ai sensi dell'art. 26
del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139),. e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2008, n. 134.
- I decreti del Ministro dell'interno in data 27 marzo
2006 e 28 marzo 2007 riguardano la graduazione delle
posizioni funzionali del personale della carriera
prefettizia.
- Si riporta il testo dell'art. 3, commi 144 e 149,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2008):
«144. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i
miglioramenti economici del rimanente personale statale in
regime di diritto pubblico sono determinate
complessivamente in 117 milioni di euro per l'anno 2008 e
in 229 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con
specifica destinazione, rispettivamente, di 78 milioni di
euro e 116 milioni di euro per il personale delle Forze
armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195.»;
«149. E' stanziata, a decorrere dall'anno 2008,
l'ulteriore somma di 9 milioni di euro per il contratto
della carriera prefettizia relativo al biennio 2008-2009 a
integrazione di quanto previsto dalla presente legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 4, del decreto
legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30
luglio 2010, n.122 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica):
«4. I rinnovi contrattuali del personale dipendente
dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed
i miglioramenti economici del rimanente personale in regime
di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in
ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2
per cento. La disposizione di cui al presente comma si
applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della
data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole
difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono
inefficaci; a decorrere dalla mensilita' successiva alla
data di entrata in vigore del presente decreto; i
trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati.
La disposizione di cui al primo periodo del presente comma
non si applica al comparto sicurezza-difesa ed ai Vigili
del fuoco.».
Note all'art. 1:
Per il testo dell'art. 26 del citato decreto n. 139 del
2000, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 2
Decorrenza e durata

1. Il presente decreto concerne gli aspetti economici ed e' valido per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009.
 
Art. 3
Stipendio tabellare

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 lo stipendio tabellare e' stabilito per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
prefetto: 91.772,02;
viceprefetto: 60.743,51;
viceprefetto aggiunto: 43.714,09.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009 lo stipendio tabellare di cui al comma 1 e' rideterminato per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
prefetto: € 94.478,00;
viceprefetto: € 62.534,00;
viceprefetto aggiunto: € 45.003,00;
3. Gli importi di cui al presente articolo comprendono ed assorbono le somme corrisposte ai sensi delle disposizioni vigenti a titolo di indennita' di vacanza contrattuale per il biennio economico 2008 - 2009.
4. Lo stipendio tabellare di cui ai commi precedenti contiene ed assorbe l'indennita' integrativa speciale negli importi di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316. Il conglobamento dell'indennita' integrativa speciale nello stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni.



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316
(Recepimento dell'accordo per il personale della carriera
prefettizia relativo al biennio 2000/2001 per gli aspetti
normativi e retributivi): «Art.18. Indennita' integrativa
speciale - 1. A decorrere dal 17 giugno 2000 l'indennita'
integrativa speciale spettante per ciascuna qualifica della
carriera prefettizia e' determinata nei seguenti importi
annui lordi per dodici mensilita':


prefetto L. 17.498.000 Viceprefetto « 16.006.000 viceprefetto aggiunto « 12.860.000».


- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 10, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare):
«10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2
dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , in
materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate
del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della
base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera
per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile
previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile
1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile,
militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo
15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.».



 
Art. 4

Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato

1. Il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, ferme restando le modifiche ed integrazioni successivamente intervenute, continua ad essere definito con le modalita' ivi indicate ed e' alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie:
€ 38,66 lordi mensili pro capite dal 1° gennaio 2009 per tredici mensilita'.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 20 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 316 del 2001:
«Art. 20. Fondo per la retribuzione di posizione e la
retribuzione di risultato. - 1. A decorrere dall'anno 2001
e' istituito il fondo per la retribuzione di posizione e la
retribuzione di risultato, al cui finanziamento si provvede
mediante utilizzo delle seguenti risorse finanziarie:
a) risorse relative alla erogazione dei compensi per
lavoro straordinario nell'ammontare utilizzato nell'anno
2000 ad esclusione di quelle derivanti dall'assegnazione
per consultazioni elettorali, referendarie ed eventi
calamitosi;
b) risparmi di gestione riferiti alla spesa del
personale della carriera prefettizia, escluse le quote che
disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno
complessivo;
c) somme derivanti dall'attuazione dell'articolo 43
della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
d) somme derivanti da disposizioni di leggi,
regolamenti o atti amministrativi, che comportano
incrementi retributivi per il personale della carriera
prefettizia ad esclusione della speciale indennita'
prevista dall'articolo 5, comma 3, della legge 1° aprile
1981, n. 121, e dell'indennita' di cui all'articolo 43,
comma 20, della stessa legge;
e) a decorrere dal 1° luglio 2001 quota parte delle
somme assegnate in occasione delle consultazioni elettorali
per fronteggiare le maggiori attivita' rese dal personale
della carriera prefettizia; tale quota va determinata in
occasione di ogni consultazione con decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
su proposta del Ministro dell'interno;
f) a decorrere dal 1° luglio 2001 quota parte delle
somme assegnate a seguito di eventi calamitosi e situazioni
di emergenza per fronteggiare le maggiori attivita' rese
dal personale della carriera prefettizia; tale quota dovra'
essere determinata in sede di ordinanza adottata dalla
competente autorita';
g) retribuzione individuale di anzianita' del
personale della carriera prefettizia cessato dal servizio
con le modalita' indicate nell'articolo 19;
h) i compensi derivanti dall'espletamento di tutte le
funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri d'ufficio,
attribuite al personale della carriera prefettizia in
relazione alla qualifica di appartenenza, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto;
i) un importo pari a L. 761.000 lorde mensili
pro-capite per tredici mensilita', alla cui copertura si
provvede con l'utilizzo delle risorse previste per la
categoria dall'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n.
388.
2. Le risorse di cui alla lettera i) del comma 1 sono
determinate con riferimento al personale della carriera
prefettizia in servizio alla data del 31 dicembre 1999.
3. Dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 sono confermati gli
importi di retribuzione accessoria corrisposti
anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.
In tale periodo i compensi per lavoro straordinario di cui
al comma 1, lettera a), possono essere corrisposti nel
limite complessivo del 50 per cento della spesa agli stessi
scopi destinata nell'anno 2000. Dal 1° luglio 2001 sono
poste a carico del fondo le somme relative alla
corresponsione delle pregresse componenti di salario
accessorio spettanti durante il semestre precedente,
inclusi anche i compensi per lavoro straordinario di cui al
comma 1, lettera a).
4. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1, una quota,
di regola, pari al venti per cento viene destinata al
finanziamento della retribuzione di risultato, ad eccezione
delle somme di cui alle lettere e) ed f) che vanno
ripartite, mediante decreto del Ministro dell'interno, tra
il personale impegnato, rispettivamente, nelle operazioni
elettorali e di protezione civile.
5. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente
non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono
riassegnate all'anno successivo.».



 
Art. 5
Retribuzione di posizione

1. La retribuzione di posizione - parte fissa e' stabilita nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': a decorrere dal 1° gennaio 2009:
a) posizioni funzionali della qualifica di prefetto: € 24.212,00;
b) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto: € 13.792,00;
c) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto aggiunto: € 7.226,00.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009 la retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali individuate con il decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni, e' rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
a) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera a): € 37.083,00;
b) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera b): € 32.093,00;
c) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera c): € 25.886,00;
d) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera d): € 24.426,00;
e) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera e): € 19.916,00;
f) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera f): € 16.006,00;
g) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera g): € 11.870,00.
3. Ai funzionari della carriera prefettizia, per il periodo intercorrente tra la data di conseguimento della qualifica superiore, e quella del conferimento dell'incarico connesso alla nuova qualifica, competono la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato nelle misure minime previste per la qualifica acquisita, salvo recupero delle maggiori somme corrisposte in caso di mancato superamento del corso.
4. Ai funzionari prefettizi comandati o collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ai quali non vengano corrisposti emolumenti accessori a qualsiasi titolo, spetta la retribuzione di posizione nella misura corrispondente a quella di cui alle lettere b), e) e g) del comma 2 in relazione alla qualifica rivestita. Qualora i predetti emolumenti vengano corrisposti in misura inferiore agli importi relativi alle predette lettere a titolo di retribuzione di posizione, il Ministero dell'interno eroga la differenza, a valere sulle risorse del fondo.
5. Ai funzionari prefettizi comandati o collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, all'atto del rientro e' comunque assicurata, nell'ambito delle disponibilita' del fondo e senza oneri aggiuntivi, la retribuzione di posizione nella misura minima prevista per la qualifica posseduta, nelle more del conferimento dell'incarico e, comunque, per un periodo massimo di due mesi.
6. Nel caso di avvicendamento negli incarichi di viceprefetto vicario e di capo di gabinetto secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto ministeriale 3 dicembre 2003, l'Amministrazione provvede al conferimento di un nuovo incarico, ove possibile di fascia corrispondente a quella posseduta, assicurando, comunque, il mantenimento del trattamento accessorio in godimento per un periodo non superiore a tre mesi, nell'ambito delle disponibilita' del fondo e senza oneri aggiuntivi.
7. Per i funzionari che ricoprono incarichi di particolare rilevanza previsti dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, individuati nell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni, la retribuzione di posizione e' rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
a decorrere dal 1° gennaio 2009:
incarichi ricompresi nella posizione funzionale a): € 40.786,00;
incarichi ricompresi nella posizione funzionale b): € 35.298,00;
incarichi ricompresi nella posizione funzionale d): € 26.630,00;
incarichi ricompresi nella posizione funzionale e): € 21.711,00;
incarichi ricompresi nella posizione funzionale f): € 17.289,00.
8. In caso di modifica del decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni, le misure della retribuzione di posizione, correlate alla ridefinizione delle posizioni funzionali, sono determinate in sede di accordi decentrati a livello centrale nell'ambito delle disponibilita' del fondo e senza oneri aggiuntivi, entro valori annui lordi per tredici mensilita' ricompresi negli importi minimo e massimo indicati nel comma 2 del presente articolo.
9. Al funzionario prefettizio, per l'espletamento degli incarichi individuati dal decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni, compete comunque un unico trattamento economico accessorio. Nei casi di temporaneo conferimento di un ulteriore o diverso incarico, nei casi di sostituzione a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per periodi non inferiori a tre mesi, nonche' in quelli di conferimento temporaneo di incarico riconducibile a posizione funzionale superiore, limitatamente al periodo di espletamento degli stessi, la misura del trattamento accessorio e' definita in sede di accordi decentrati a livello centrale nell'ambito delle disponibilita' del fondo e senza oneri aggiuntivi.



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo degli articoli 10, 20 e 25 del
citato decreto legislativo n. 139 del 2000:
«Art. 10. Individuazione dei posti di funzione. - 1.
Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4 e 11,
comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in
materia di organizzazione dei ministeri e di accorpamento,
nell'ufficio territoriale del governo, delle strutture
periferiche dello Stato, i posti di funzione da conferire
ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti, nell'ambito
degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione
dell'interno, sono individuati con decreto del Ministro
dell'interno. Negli uffici individuati ai sensi del
presente comma, la provvisoria sostituzione del titolare in
caso di assenza o di impedimento e' assicurata da altro
funzionario della carriera prefettizia.
2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze
organizzative e funzionali, e comunque con cadenza
biennale, si provvede, con le modalita' di cui al comma 1,
alla periodica rideterminazione dei posti di funzione di
cui allo stesso comma nell'ambito degli uffici centrali e
periferici dell'amministrazione dell'interno.»;
«Art. 20. Retribuzione di posizione. - 1. La componente
del trattamento economico, correlata alle posizioni
funzionali ricoperte ed agli incarichi ed alle
responsabilita' esercitati, e' attribuita a tutto il
personale della carriera prefettizia. Con decreto del
Ministro dell'interno si provvede alla graduazione delle
posizioni funzionali ricoperte, sulla base dei livelli di
responsabilita' e di rilevanza degli incarichi assegnati.
La determinazione della retribuzione di posizione, in
attuazione delle disposizioni emanate con il predetto
decreto, e' effettuata attraverso il procedimento
negoziale.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono periodicamente
individuati, ai fini della determinazione della
retribuzione di posizione, gli uffici di particolare
rilevanza, nonche' le sedi disagiate in relazione alle
condizioni ambientali ed organizzative nelle quali il
servizio e' svolto.
3. Per i funzionari titolari di incarichi conferiti con
provvedimento del Ministro dell'interno possono essere
individuate piu' posizioni graduate, secondo la diversa
rilevanza degli incarichi, tenendo conto della qualifica
rivestita.»;
«Art. 25. Comando e collocamento fuori ruolo. - 1.
Fermi restando i comandi ed i collocamenti fuori ruolo
previsti da disposizioni speciali, i funzionari della
carriera prefettizia possono essere collocati in posizione
di fuori ruolo, nel limite massimo di trenta unita', presso
gli organi costituzionali, le altre amministrazioni dello
Stato, gli enti pubblici e le autorita' indipendenti, in
relazione anche ad esigenze di coordinamento con i compiti
istituzionali dell'amministrazione. Il procedimento resta
regolato dagli articoli 56, 57, 58 e 59 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e
successive modificazioni, nonche' dalle relative
disposizioni di attuazione.
2. Al personale della carriera prefettizia possono
essere conferiti incarichi di funzioni dirigenziali nelle
amministrazioni dello Stato con le modalita' di cui
all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, nonche', entro il limite massimo di
dieci unita', incarichi di direttore generale negli enti
locali ai sensi dell'articolo 51-bis della legge 8 giugno
1990, n. 142. Per la durata dell'incarico il funzionario e'
collocato in aspettativa senza assegni con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.
3. Ai fini dell'applicazione degli articoli 7 e 8,
fermi restando i requisiti minimi di servizio previsti per
il passaggio alla qualifica di viceprefetto, il servizio
prestato a norma dei commi 1 e 2 e' equiparato a quello
prestato in posizione funzionale analoga presso gli uffici
centrali e periferici dell'amministrazione dell'interno. Ai
medesimi fini, il servizio prestato negli uffici di diretta
collaborazione con gli organi di direzione politica presso
altre amministrazioni e' equiparato a quello prestato
presso i corrispondenti uffici dell'amministrazione
dell'interno, fermi restando i suddetti requisiti minimi di
servizio.».



 
Art. 6
Retribuzione di risultato

1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, all'inizio di ogni anno determina gli importi spettanti come retribuzione di risultato, da erogare mensilmente per tredici mensilita' ai funzionari prefettizi, ivi compresi quelli in servizio presso il Commissariato dello Stato della regione Siciliana, il Rappresentante dello Stato nella regione Sardegna, la Commissione di coordinamento della Valle d'Aosta ed il Commissariato del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, tenendo conto delle risorse disponibili e degli obiettivi raggiunti nell'anno precedente, in relazione alle diverse qualifiche, per entrambi gli anni 2008 e 2009, nel rispetto dei seguenti parametri:
a) per i prefetti: fino a un massimo di 100;
b) per i viceprefetti: fino a un massimo di 75;
c) per i viceprefetti aggiunti: fino a un massimo di 50.
2. La misura della retribuzione di risultato verra' definita in sede di accordi decentrati a livello centrale, tenuto conto del sistema di valutazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 e, in caso di modifica del decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni entro valori annui lordi per tredici mensilita' ricompresi negli importi minimo e massimo indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo, nell'ambito delle disponibilita' del fondo e senza oneri aggiuntivi.



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 21 del citato decreto
legislativo n. 139 del 2000:
«Art. 21. Retribuzione di risultato. - 1. La
retribuzione di risultato, correlata ai risultati
conseguiti con le risorse umane ed i mezzi disponibili
rispetto agli obiettivi assegnati, e' attribuita secondo i
parametri definiti dal procedimento negoziale, tenendo
conto della efficacia, della tempestivita' e
dell'efficienza del lavoro svolto. La valutazione dei
risultati conseguiti dai singoli funzionari, al fine della
determinazione della relativa retribuzione, e' effettuata
annualmente con le modalita' definite con decreto del
Ministro dell'interno:
a) per i prefetti dal Ministro dell'interno;
b) per i funzionari preposti agli uffici individuati
ai sensi dell'articolo 10, comma 1, rispettivamente, dal
capo dell'ufficio di diretta collaborazione del ministro,
dal capo del dipartimento o dal prefetto titolare
dell'ufficio territoriale del governo.».



 
Art. 7
Trattamento economico dei consiglieri

1. Il trattamento economico dei consiglieri di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, durante il periodo del corso di formazione e di tirocinio operativo e fino alla nomina alla qualifica di viceprefetto aggiunto e' determinato in misura pari all'ottanta per cento dello stipendio tabellare della predetta qualifica, per tredici mensilita'.



Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto
legislativo n. 139 del 2000:
«Art. 4. Accesso alla carriera. - 1. Alla carriera
prefettizia si accede dalla qualifica iniziale mediante
pubblico concorso con esclusione di ogni altra possibilita'
di immissione dall'esterno, fatto salvo quanto previsto per
la nomina a prefetto.
2. Al concorso sono ammessi i candidati in possesso di
laurea specialistica. Con regolamento da emanare con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
indicati la classe di appartenenza dei corsi di studio ad
indirizzo giuridico, economico e storico-sociologico per il
conseguimento della laurea specialistica prescritta per
l'ammissione al concorso, nonche' i diplomi di laurea,
utili ai medesimi fini, rilasciati secondo l'ordinamento
didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi
dell'articolo17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.
127, e delle sue disposizioni attuative. Con lo stesso
regolamento sono, altresi', stabilite le forme di
preselezione per la partecipazione al concorso, le prove
d'esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore
a quattro, le modalita' di svolgimento del concorso, di
composizione della commissione giudicatrice e di formazione
della graduatoria, e sono individuati i diplomi di
specializzazione ed i titoli di dottorato di ricerca
valutabili ai fini della formazione della graduatoria.
3. Per l'ammissione al concorso e' richiesta la
cittadinanza italiana, un'eta' non superiore a quella
stabilita dal regolamento adottato ai sensi del comma 6
dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonche'
il possesso delle qualita' morali e di condotta prescritte
ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29.
4. Nel concorso il dieci per cento dei posti e'
riservato ai dipendenti dell'amministrazione civile
dell'interno inquadrati nell'area funzionale C in possesso
di una delle lauree indicate agli specifici fini dal
decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2 e con
almeno due anni di effettivo servizio in posizione
funzionale per il cui accesso e' richiesto il possesso di
uno dei medesimi titoli di studio. I posti riservati non
utilizzati a favore dei candidati interni sono conferiti
agli idonei.
5. I vincitori del concorso sono nominati consiglieri
ed ammessi al corso di formazione iniziale di cui
all'articolo 5.».



 
Art. 8
Effetti del nuovo trattamento economico

1. Le misure del trattamento economico risultanti dall'applicazione degli articoli 3 e 5 hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di fine rapporto, sull'assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione degli articoli 3 e 5 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del biennio economico 2008 - 2009. Agli effetti dell'indennita' di fine rapporto, nonche' di quella prevista dall'articolo 2122 del codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
 
Art. 9
Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti decreti di recepimento degli accordi.
 
Art. 10
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari ad euro 16.443.742 per l'anno 2011 ed euro 5.253.545 a decorrere dall'anno 2012, si provvede:
a) per l'anno 2011, quanto ad euro 8.488.818, a valere sulle disponibilita' in conto residui, all'uopo conservate, sul capitolo 3027 "Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia"; quanto ad euro 3.710.515 a valere sulle risorse iscritte sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno relative all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; quanto ad euro 4.244.409 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008 n. 203;
b) a decorrere dall'anno 2012, quanto ad euro 1.009.136 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto ad euro 4.244.409 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008 n. 203.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti do osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 maggio 2011

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Maroni, Ministro dell'interno

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2011 Ministeri istituzionali, registro n. 15, foglio n. 31



Note all'art. 10:
Per il testo dell' art. 3, comma 144, della citata
legge n. 244 del 2007, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 28, della
legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2009), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 2008, n. 303, S.O.:
«28. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i
miglioramenti economici del rimanente personale statale in
regime di diritto pubblico, in aggiunta a quanto previsto
dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, sono determinate complessivamente in 680 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione,
rispettivamente, di 586 milioni di euro per il personale
delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195.».



 
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