Gazzetta n. 159 del 11 luglio 2011 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 14 giugno 2011, n. 104
Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime (rifusione);
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare gli articoli da 1 a 5, e l'allegato A;
Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (rifusione);
Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, attuativo della direttiva 94/57/CE e della direttiva 97/58/CE, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;
Visto il decreto legislativo 11 agosto 2003, n. 275, che ha modificato il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, in attuazione della direttiva 2001/105/CE, che ha emendato la direttiva 94/57/CE;
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;
Visto il regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto legislativo disciplina il rapporto tra l'Amministrazione e gli organismi da questa preposti all'ispezione, al controllo ed alla certificazione delle navi battenti bandiera italiana, ai fini della conformita' alle convenzioni internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione dell'inquinamento marino, perseguendo inoltre l'obiettivo della libera prestazione dei servizi.
2. Il presente decreto fissa le condizioni in base alle quali l'Amministrazione, nel rispetto dei principi della non discriminazione e dell'efficacia dell'azione amministrativa:
a) autorizza un organismo riconosciuto al rilascio dei certificati statutari per proprio conto, nonche' ad eseguire le ispezioni e i relativi controlli;
b) affida in tutto o in parte ad un organismo riconosciuto le ispezioni e i controlli di cui al comma 1, riservandosi il potere di rilascio dei relativi certificati.



Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2009/15/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
28 maggio 2009, n. L 131.
- Il testo degli articoli da 1 a 5 e dell'allegato A
della legge 4 giugno 2010, n. 96, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O., cosi' recita:
«Capo I - Disposizioni generali sui procedimenti per
l'adempimento degli obblighi comunitari. - Art. 1 (Delega
al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). -
1.Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di
recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate
negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le
norme occorrenti per dare attuazione alle medesime
direttive. Per le direttive elencate negli allegati A e B,
il cui termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada
nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore
della presente legge, il Governo e' delegato ad adottare i
decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive
elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine
di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i
decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora
il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai
commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta
giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi di informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive
elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art.
117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome, si applicano alle condizioni e secondo le
procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da' conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
politiche europee, ogni sei mesi, informa altresi' la
Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo
stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni
e delle province autonome nelle materie di loro competenza,
secondo modalita' di individuazione delle stesse da
definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di
ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
nuovo parere.
Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della
delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e
criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai
capi II e III, e in aggiunta a quelli contenuti nelle
direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art.
1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi
generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i
procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa
ovvero le materie oggetto di delegificazione;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a
pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che recano un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente
lettera sono previste sanzioni identiche a quelle
eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per
violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle
infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle
materie di cui all'art. 117, quarto comma, della
Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate
dalle regioni;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per
dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183;
e) all'attuazione di direttive che modificano
precedenti direttive gia' attuate con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) nella predisposizione dei decreti legislativi si
tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive
comunitarie comunque intervenute fino al momento
dell'esercizio della delega;
g) nella predisposizione dei decreti legislativi,
relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, si
tiene conto delle esigenze di coordinamento tra le norme
previste nelle direttive medesime e quanto stabilito dalla
legislazione vigente, con particolare riferimento alla
normativa in materia di lavoro e politiche sociali, per la
cui revisione e' assicurato il coinvolgimento delle parti
sociali interessate, ai fini della definizione di eventuali
specifici avvisi comuni e dell'acquisizione, ove richiesto
dalla complessita' della materia, di un parere delle stesse
parti sociali sui relativi schemi di decreto legislativo;
h) quando si verificano sovrapposizioni di competenze
tra amministrazioni diverse o comunque sono coinvolte le
competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti
legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme
di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta',
differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le
competenze delle regioni e degli altri enti territoriali,
le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi
decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e
l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara
individuazione dei soggetti responsabili;
i) quando non sono di ostacolo i diversi termini di
recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo
le direttive che riguardano le stesse materie o che
comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.
Art. 3 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). -
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte
salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o
amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in
direttive comunitarie attuate in via regolamentare o
amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o
in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata
in vigore della presente legge, per i quali non sono gia'
previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con
decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche
europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si
informano ai principi e criteri direttivi di cui all'art.
2, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al
presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e
al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da
parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e
nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'art. 1.
Art. 4 (Oneri relativi a prestazioni e a controlli). -
1. In relazione agli oneri per prestazioni e per controlli,
si applicano le disposizioni dell'art. 9, commi 2 e 2-bis,
della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
Art. 5 (Delega al Governo per il riordino normativo
nelle materie interessate dalle direttive comunitarie). -
1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le
modalita' e secondo i principi e criteri direttivi di cui
all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di
cui all'art. 1, comma 1, della presente legge, testi unici
o codici di settore delle disposizioni dettate in
attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per
il recepimento di direttive comunitarie, al fine di
coordinare le medesime con le altre norme legislative
vigenti nelle stesse materie. Qualora i testi unici o i
codici di settore riguardino principi fondamentali nelle
materie di cui all'art. 117, terzo comma, della
Costituzione o in altre materie di interesse delle regioni,
i relativi schemi di decreto legislativo sono sottoposti al
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nonche' al parere della Commissione parlamentare
per le questioni regionali.
2. I testi unici e i codici di settore di cui al comma
1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni
contenute nei testi unici o nei codici di settore non
possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque
modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione
puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare,
sospendere o modificare.».
«Allegato A (Art. 1, commi 1 e 3).
2007/33/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativa
alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la
direttiva 69/465/CE.
2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa
alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei
materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle
sementi (Versione codificata).
2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di
formazione per la gente di mare (rifusione).
2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che
stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli
(Versione codificata).
2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che
stabilisce le norme minime per la protezione dei suini
(Versione codificata).
2008/124/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008,
che limita la commercializzazione delle sementi di talune
specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle
sementi ufficialmente certificate "sementi di base" o
"sementi certificate" (Versione codificata).
2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme
comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le
visite di controllo delle navi e per le pertinenti
attivita' delle amministrazioni marittime (rifusione).
2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi
geneticamente modificati (rifusione).
2009/143/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, che
modifica la direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda la
delega dei compiti di analisi di laboratorio.
2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009,
che prevede talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e
varieta' vegetali tradizionalmente coltivati in particolari
localita' e regioni e minacciati dall'erosione genetica,
nonche' di varieta' vegetali prive di valore intrinseco per
la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per
la coltivazione in condizioni particolari e per la
commercializzazione di sementi di tali ecotipi e
varieta'.».
- Il regolamento (CE) n. 391/2009 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 28 maggio 2009, n. L 131.
- Il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 1998, n. 201.
- Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2000, n. 145.
- Il decreto legislativo 11 agosto 2003, n. 275, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2003, n. 234.
- La legge 5 giugno 1962, n. 616 (Sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1962, n. 168.
- Il regolamento (CE) n. 2099/2002 e' pubblicato nella
G.U.C.E. 29 novembre 2002, n. L 324.



 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) nave: la nave di bandiera italiana che rientri nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali;
b) nave battente bandiera di uno Stato membro: una nave registrata in uno Stato membro e battente bandiera di uno Stato membro conformemente alla legislazione di quest'ultimo. Le navi che non corrispondono a questa definizione sono equiparate alle navi battenti bandiera di un Paese terzo;
c) ispezioni e controlli: ispezioni e controlli che sono obbligatori in forza delle convenzioni internazionali;
d) convenzioni internazionali: le convenzioni di seguito indicate, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti e relativi codici obbligatori:
1) la Convenzione internazionale del 1° novembre 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e con legge 4 giugno 1982, n. 488, che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978, ad eccezione del capo XI-2 del relativo allegato;
2) la Convenzione internazionale del 5 aprile 1966 sulla linea di carico (LL66), resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, entrato in vigore il 21 luglio 1968, e successivi emendamenti del 1971 e 1979, resi esecutivi in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1984, n. 968;
3) la Convenzione internazionale del 2 novembre 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78), ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662, e, per quanto riguarda il protocollo del 1978, con legge 4 giugno 1982, n. 438, entrata in vigore in Italia il 2 ottobre 1983;
e) organismo: un soggetto giuridico ed i soggetti da esso controllati e collegati, che svolgono compiti rientranti nel campo di applicazione del presente decreto;
f) organismo riconosciuto: qualsiasi organismo riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 391/2009;
g) autorizzazione: l'atto con il quale, ai sensi del presente decreto, l'Amministrazione delega ad un organismo riconosciuto il rilascio dei certificati statutari delle navi, nonche' ad eseguire le ispezioni ed i relativi controlli;
h) affidamento: l'atto con il quale, ai sensi del presente decreto, l'Amministrazione delega in tutto o in parte ad un organismo riconosciuto l'effettuazione dei controlli e delle ispezioni finalizzati al rilascio dei certificati statutari delle navi, riservandosi il potere di rilascio dei relativi certificati;
i) certificato statutario: il certificato rilasciato dallo Stato o, per suo conto, da un organismo riconosciuto conformemente alle convenzioni internazionali;
l) norme e procedure: le prescrizioni fissate da un organismo riconosciuto per la progettazione, la costruzione, l'equipaggiamento, la manutenzione e il controllo tecnico delle navi;
m) certificato di classe: il documento rilasciato da un organismo riconosciuto che certifica l'idoneita' delle navi a determinati impieghi o servizi secondo le norme e procedure fissate e rese pubbliche dall'organismo stesso;
n) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con riferimento alla convenzione sulla salvaguardia della vita umana in mare ed alla convenzione sulla linea di carico, ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con riferimento alla convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento del mare da navi;
o) autorita' marittime locali: gli uffici locali in conformita' alle attribuzioni loro conferite dall'articolo 17 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
p) certificato di sicurezza radio per navi da carico: il certificato introdotto dal protocollo del 1988 che modifica la convenzione sulla salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO).



Note all'art. 2:
- La legge 23 maggio 1980, n. 313 (Adesione alla
convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia
della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a
Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190,
S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile
1968, n. 777 (Esecuzione della convenzione internazionale
sulla linea di massimo carico, adottata a Londra il 5
aprile 1966), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13
luglio 1968, n. 176, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre
1984, n. 968, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29
gennaio 1985, n. 24.
- La legge 29 settembre 1980, n. 662, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1980, n. 292, S.O.
- La legge 4 giugno 1982, n. 438, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1982, n. 193, S.O.
- Per il regolamento (CE) n. 391/2009 si vedano le note
alle premesse.
- Il testo dell'art. 17 del Codice della navigazione,
approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93,
ed. speciale, e aggiornato dalla legge 29 novembre 2007, n.
222, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2007,
n. 279, S.O. cosi' recita:
«Cod. nav. Art. 17 (Attribuzioni degli uffici locali).
- Il direttore marittimo esercita le attribuzioni
conferitegli dal presente codice, dalle altre leggi e dai
regolamenti.
Il capo del compartimento, il capo del circondario e i
capi degli altri uffici marittimi dipendenti, oltre le
attribuzioni conferite a ciascuno di essi dal presente
codice, dalle altre leggi e dai regolamenti, esercitano,
nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, tutte le
attribuzioni amministrative relative alla navigazione e al
traffico marittimo, che non siano specificatamente
conferite a determinate autorita'.».



 
Art. 3
Adempimento degli obblighi
derivanti dalle convenzioni internazionali

1. L'Amministrazione, nell'esercizio delle proprie responsabilita' e nell'adempimento degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali, da' adeguata esecuzione alle norme riguardanti le ispezioni ed i controlli delle navi ed il rilascio dei certificati statutari, nonche' dei certificati di esenzione a norma delle suddette convenzioni internazionali.
2. L'Amministrazione opera secondo le pertinenti disposizioni dell'allegato e dell'appendice della risoluzione A.847 (20) dell'IMO, relativa alle Linee guida per assistere gli Stati di bandiera nell'attuazione degli strumenti IMO.
 
Art. 4
Autorizzazione

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i profili di competenza, ove non provveda direttamente al rilascio e al rinnovo dei certificati statutari, autorizza gli organismi riconosciuti che ne fanno domanda e che sono in possesso dei requisiti fissati in materia dal presente decreto, al rilascio ed al rinnovo dei certificati statutari e ad eseguire le ispezioni ed i relativi controlli.
 
Art. 5
Affidamento

1. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i profili di competenza, ove non provveda ad effettuare direttamente le ispezioni e i controlli relativi al rilascio dei certificati statutari, affida i suddetti compiti di ispezione e controllo ai fini del rilascio dei certificati statutari agli organismi riconosciuti che ne fanno domanda e che sono in possesso dei requisiti fissati in materia dal presente decreto, riservandosi il potere di rilascio dei certificati stessi.
2. Il Ministero dello sviluppo economico effettua le ispezioni ed i controlli ai fini del rilascio del certificato di sicurezza radioelettrica per navi da carico e, per quanto di competenza, ai fini del rilascio del certificato di sicurezza passeggeri.
3. I certificati statutari per i quali i compiti di ispezione e controllo sono stati dati in affidamento ai sensi del comma 1 sono rilasciati in Italia direttamente dall'Amministrazione, per il tramite delle autorita' marittime locali e, all'estero, per il tramite delle autorita' consolari.
4. L'organismo riconosciuto affidato ai sensi del comma 1 fornisce i dati relativi agli accertamenti tecnici effettuati all'Amministrazione che, ai sensi del comma 3, provvede al rilascio dei relativi certificati statutari, previa verifica delle risultanze degli accertamenti stessi e ferma restando la possibilita' di ispezione.
 
Art. 6
Limitazione del numero degli organismi
e trattamento reciproco

1. L'Amministrazione, quando agisce in applicazione degli articoli 4 e 5, autorizza o affida ad un organismo riconosciuto, che presenti istanza ai sensi dell'articolo 8, lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 4 e 5, fatte salve le disposizioni degli articoli 7 e 9. L'amministrazione puo', in funzione di motivate esigenze, limitare il numero degli organismi da essa autorizzati o affidati.
 
Art. 7
Accordi di autorizzazione e di affidamento

1. L'Amministrazione, prima di autorizzare gli organismi riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 o di affidare ad essi i compiti di ispezione e controllo ai sensi dell'articolo 5, stipula un accordo scritto con i suddetti organismi che definisce gli specifici compiti e funzioni dell'organismo stesso e che contiene:
a) le disposizioni dell'appendice II della risoluzione A.739 (18) dell'IMO, come emendata dalla risoluzione MSC.280 (81) dell'IMO sulle linee guida per il rilascio delle autorizzazioni a favore di organismi che agiscono per conto dell'Amministrazione, sulla base dell' allegato, alle appendici e agli altri elementi del documento dell'IMO MSC/Circular 710 e MEPC/Circular 307 sul modello di accordo per il rilascio di autorizzazioni a favore di organismi che operano per conto dell'Amministrazione;
b) la disposizione secondo cui l'Amministrazione, condannata da un organo giurisdizionale a seguito di sentenza definitiva o di giudizio arbitrale a risarcire il danno derivante da dolo o colpa imputabile ai servizi dell'organismo, ha diritto a un indennizzo da parte dell'organismo nella misura pari ai danni ad esso imputabili;
c) le disposizioni per un controllo periodico da parte dell'Amministrazione o di un ente imparziale designato da quest'ultima sull'attivita' che l'organismo riconosciuto ed autorizzato svolge per suo conto, come stabilito dall'articolo 9;
d) le disposizioni relative alla possibilita' di ispezioni dettagliate a campione delle navi;
e) le disposizioni per la comunicazione obbligatoria e per la pubblicazione sul sito web dell'organismo delle informazioni pertinenti sulla propria flotta classificata, su trasferimenti, modifiche, sospensioni e ritiri della classe, come stabilito dall'articolo 10.
2. Il primo rilascio, da parte dell'organismo riconosciuto ed autorizzato, dei certificati di esenzione e' soggetto all'approvazione dell'Amministrazione.
3. L'Amministrazione fornisce alla Commissione europea informazioni dettagliate sul rapporto funzionale instaurato ai sensi del comma 1 con gli organismi riconosciuti.
 
Art. 8
Modalita' e condizioni per l'autorizzazione
e l'affidamento

1. L'organismo riconosciuto, per essere autorizzato ai sensi dell'articolo 4 ovvero affidato ai sensi dell'articolo 5, deve:
a) redigere ed aggiornare, in lingua italiana o inglese, le norme e le procedure applicabili, di cui all'articolo 2, lettera l), nonche' le istruzioni e i modelli di rapporto;
b) avere una rappresentanza con personalita' giuridica nel territorio dello Stato italiano.
2. L'organismo riconosciuto che intende chiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 4 o l'affidamento di cui all'articolo 5, presenta, in duplice copia, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita istanza corredata da:
a) testo in lingua italiana o inglese delle norme, con le relative interpretazioni, regolamenti, istruzioni e modelli di rapporto, emanate ed applicate ai fini dello svolgimento delle attivita' per le quali sono chiesti l'autorizzazione o l'affidamento;
b) documentazione comprovante l'istituzione di una rappresentanza con personalita' giuridica nel territorio dello Stato italiano.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i profili di competenza, adotta i provvedimenti di autorizzazione e di affidamento entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricevimento delle istanze.
 
Art. 9
Verifiche

1. L'Amministrazione verifica che gli organismi che agiscono per suo conto in autorizzazione o in affidamento svolgano efficacemente le funzioni per le quali sono stati delegati, a soddisfazione dell'Amministrazione stessa.
2. Ai fini delle verifiche di cui al comma 1, l'Amministrazione puo' effettuare le ispezioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), e valuta le informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 10.
3. L'Amministrazione effettua le verifiche di cui al comma 1 periodicamente e almeno ogni due anni e trasmette alla Commissione europea e agli altri Stati membri una relazione sui risultati delle verifiche effettuate, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui queste sono state effettuate.
4. L'Amministrazione, nell'ambito degli adempimenti degli obblighi in materia di ispezioni quale Stato di approdo, comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri i casi in cui ha accertato il rilascio di certificati statutari validi, da parte di organismi riconosciuti operanti per conto di uno Stato di bandiera a navi non conformi ai requisiti pertinenti delle convenzioni internazionali, oppure i casi di eventuali difetti di navi aventi un certificato di classe valido, relativi ad elementi oggetto del certificato, e ne informa lo Stato di bandiera interessato. Le predette comunicazioni sono effettuate solo per i casi di navi che rappresentano una minaccia grave per la sicurezza e per l'ambiente o che rivelano un comportamento particolarmente negligente da parte degli organismi riconosciuti. L'organismo riconosciuto e' informato in merito ai casi in questione al momento dell'ispezione iniziale, in modo che esso possa adottare immediatamente appropriate misure di adeguamento.
5. L'Amministrazione verifica che le navi battenti bandiera italiana siano costruite e mantenute in efficienza conformemente ai requisiti in materia di scafo, macchinari e impianti elettrici e di controllo fissati da un organismo riconosciuto.
6. L'Amministrazione coopera con gli organismi riconosciuti autorizzati ed affidati nello sviluppo di norme e procedure degli organismi stessi. Gli organismi riconosciuti autorizzati ed affidati sono consultati dall'Amministrazione ai fini di un'interpretazione coerente delle convenzioni internazionali.
 
Art. 10
Informazioni

1. Al fine di consentire all'Amministrazione le opportune verifiche ai sensi dell'articolo 9, l'organismo riconosciuto che sia stato autorizzato o affidato, entro i termini stabiliti negli accordi di cui all'articolo 7, informa l'Amministrazione del lavoro svolto per suo conto ed in particolare:
a) trasmette una copia di ogni certificato rilasciato e, in caso di ispezione iniziale, il rapporto di ispezione;
b) trasmette tutte le informazioni relative alle assegnazioni, ai trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni o alle revoche di classe;
c) informa su deficienze o inadeguatezze riscontrate nelle navi certificate;
d) fornisce un elenco recante le date e i luoghi delle visite periodiche e di rinnovo;
e) garantisce l'accesso, su richiesta, a tutti i piani e i documenti inclusi i rapporti d'ispezione per il rilascio dei certificati;
f) comunica, anche attraverso la pubblicazione sul proprio sito web, tutte le informazioni pertinenti in merito alla flotta iscritta nella sua classe, ai trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni o alle revoche di classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi. Tali informazioni sono inviate anche alla Commissione europea;
g) comunica elettronicamente alla banca dati comune delle ispezioni utilizzata dagli Stati membri per l'attuazione della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo, e pubblica sul proprio sito web le seguenti informazioni relative alla propria flotta classificata: trasferimenti, modifiche, sospensioni e revoche della classe, comprese informazioni sulle visite scadute ma non effettuate, mancata applicazione delle raccomandazioni, prescrizioni di classe, condizioni o restrizioni operative relative alle navi della loro classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi;
h) invia gli aggiornamenti relativi alla documentazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a);
i) fornisce l'elenco degli ispettori autorizzati che svolgono i servizi di certificazione statutaria e prestano la loro attivita' alle esclusive dipendenze dell'organismo;
l) fornisce, su richiesta, ogni altra informazione utile ai fini della valutazione del lavoro svolto per conto dell'Amministrazione.
2. L'Amministrazione puo' richiedere le informazioni di cui al comma 1 anche in formato elettronico.



Note all'art. 10:
- La direttiva 2009/16/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
28 maggio 2009, n. L 131.



 
Art. 11
Sospensione e revoca dell'autorizzazione
o dell'affidamento

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quando ritiene che un organismo riconosciuto non possa piu' essere affidato o autorizzato a svolgere per suo conto i compiti ad esso delegati, sospende, con decreto, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i profili di competenza, l'autorizzazione o l'affidamento, previa contestazione all'organismo dei relativi motivi e fissando un termine di trenta giorni per ricevere eventuali elementi giustificativi e controdeduzioni.
2. La sospensione puo' essere giustificata anche da motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente. In tale caso, l'Amministrazione adotta il provvedimento di sospensione, prescindendo dalla contestazione di cui al comma 1.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione proceda alla sospensione di cui al comma 1 perche' ritiene che l'organismo autorizzato o affidato non svolga piu' con efficacia ed in modo soddisfacente le funzioni ad esso delegate, essa indica nel provvedimento di sospensione i modi e i termini entro i quali l'organismo dovra' ottemperare per risolvere le carenze contestate nel provvedimento stesso. Decorso inutilmente il termine stabilito nel provvedimento di sospensione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i profili di competenza, revoca l'autorizzazione o l'affidamento.
4. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti, con decreto di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, revoca l'autorizzazione ovvero l'affidamento in caso di revoca del riconoscimento di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 391/2009.
5. L'Amministrazione comunica immediatamente alla Commissione europea e agli altri Stati membri i provvedimenti di sospensione e di revoca di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, indicandone le motivazioni.



Note all'art. 11:
- Il testo dell'art. 7 del regolamento (CE) n.
391/2009, citato nelle note alle premesse, cosi' recita:
«Art. 7 - 1. La Commissione revoca il riconoscimento di
un organismo:
a) se il mancato rispetto in forma ripetuta e grave
dei criteri minimi fissati nell'allegato I o dei suoi
obblighi a norma del presente regolamento e' tale da
costituire una minaccia inaccettabile per la sicurezza o
per l'ambiente;
b) se le mancate prestazioni in materia di sicurezza
e di prevenzione dell'inquinamento sono, in forma ripetuta
e grave, tali da costituire una minaccia inaccettabile per
la sicurezza o per l'ambiente;
c) se impedisce o ostacola ripetutamente la
valutazione da parte della Commissione;
d) se non paga le ammende e/o le penalita' di mora di
cui all'art. 6, paragrafi 1 e 2; o
e) se cerca di ottenere la copertura finanziaria o il
rimborso delle ammende inflittegli ai sensi dell'art. 6.
2. Ai fini delle lettere a) e b) del paragrafo 1, la
Commissione decide sulla base di tutte le informazioni
disponibili, ed in particolare in base:
a) ai risultati della propria valutazione
dell'organismo riconosciuto interessato, a norma dell'art.
8, paragrafo 1;
b) alle relazioni presentate dagli Stati membri a
norma dell'art. 10 della direttiva 2009/15/CE;
c) alle analisi dei sinistri in cui sono state
coinvolte navi classificate dagli organismi riconosciuti;
d) ad ogni eventuale ripetersi delle deficienze di
cui all'art. 6, paragrafo 1, lettera a);
e) alla misura in cui e' colpita la flotta
classificata dall'organismo riconosciuto; e
f) all'inefficacia dei provvedimenti di cui all'art.
6, paragrafo 2.
3. La revoca del riconoscimento e' decisa dalla
Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno
Stato membro, secondo la procedura di regolamentazione di
cui all'art. 12, paragrafo 3, e dopo aver dato
all'organismo riconosciuto interessato la possibilita' di
presentare le proprie osservazioni.».



 
Art. 12
Spese per il rilascio dell'autorizzazione
e per l'affidamento

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate, sulla base del costo effettivo del servizio reso, le tariffe a carico degli organismi richiedenti per la copertura delle spese connesse con le procedure di autorizzazione o affidamento, ivi comprese le verifiche presso gli organismi istanti, nonche' quelle per il rilascio dei certificati. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' di versamento delle tariffe medesime.
 
Art. 13
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni;
b) il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 1° dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000, recante determinazione delle modalita' di presentazione delle istanze di autorizzazione e di affidamento da parte degli organismi riconosciuti.



Note all'art. 13:
- Per il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, si
vedano le note alle premesse.



 
Art. 14
Disposizioni transitorie e finali

1. Fermo l'obbligo di conformarsi al presente decreto, gli organismi riconosciuti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano autorizzati e affidati dall'Amministrazione, mantengono l'autorizzazione e l'affidamento gia' rilasciati.
2. Gli organismi riconosciuti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano autorizzati e affidati dall'Amministrazione, continuano ad operare sulle navi di bandiera italiana non rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali limitatamente a quelle gia' da essi certificate alla suddetta data.
3. L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, non si applica alle navi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), relativamente alle convenzioni internazionali di cui dello stesso articolo 2, comma 1, lettera d).



Note all'art. 14:
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340
(Riordinamento del Registro Italiano navale), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 1947, n. 116, e
ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, cosi'
recita:
«Art. 3. L'Amministrazione statale puo', con decreto
del Ministro per la marina mercantile, per le navi e i
galleggianti destinati alla navigazione marittima, e del
Ministro per i trasporti per le navi ed i galleggianti
destinati alla navigazione interna, affidare agli istituti
autorizzati a norma dell'art. 1 le operazioni o funzioni
attinenti all'accertamento e al controllo delle condizioni
di navigabilita', all'assegnazione della linea di massimo
carico, alla stazzatura delle navi, alla sicurezza delle
navi mercantili e della vita umana in mare, alla
prevenzione ed estinzione degli incendi a bordo, e, in
genere, al controllo tecnico sulle costruzioni navali e
all'esercizio della navigazione.».



 
Art. 15
Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione provvede all'esecuzione dei compiti affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblca italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 giugno 2011

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del
mare

Romani, Ministro dello sviluppo
economico
Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
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