Gazzetta n. 159 del 11 luglio 2011 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 14 giugno 2011, n. 104 |
Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime (rifusione); Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare gli articoli da 1 a 5, e l'allegato A; Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (rifusione); Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, attuativo della direttiva 94/57/CE e della direttiva 97/58/CE, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169; Visto il decreto legislativo 11 agosto 2003, n. 275, che ha modificato il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, in attuazione della direttiva 2001/105/CE, che ha emendato la direttiva 94/57/CE; Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616; Visto il regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Oggetto
1. Il presente decreto legislativo disciplina il rapporto tra l'Amministrazione e gli organismi da questa preposti all'ispezione, al controllo ed alla certificazione delle navi battenti bandiera italiana, ai fini della conformita' alle convenzioni internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione dell'inquinamento marino, perseguendo inoltre l'obiettivo della libera prestazione dei servizi. 2. Il presente decreto fissa le condizioni in base alle quali l'Amministrazione, nel rispetto dei principi della non discriminazione e dell'efficacia dell'azione amministrativa: a) autorizza un organismo riconosciuto al rilascio dei certificati statutari per proprio conto, nonche' ad eseguire le ispezioni e i relativi controlli; b) affida in tutto o in parte ad un organismo riconosciuto le ispezioni e i controlli di cui al comma 1, riservandosi il potere di rilascio dei relativi certificati.
Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La direttiva 2009/15/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 28 maggio 2009, n. L 131. - Il testo degli articoli da 1 a 5 e dell'allegato A della legge 4 giugno 2010, n. 96, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O., cosi' recita: «Capo I - Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari. - Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1.Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive. Per le direttive elencate negli allegati A e B, il cui termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6. 6. I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11. 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che da' conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee, ogni sei mesi, informa altresi' la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalita' di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere. Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e III, e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali: a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi; b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione; c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravita'. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni; d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183; e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive gia' attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata; f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; g) nella predisposizione dei decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, si tiene conto delle esigenze di coordinamento tra le norme previste nelle direttive medesime e quanto stabilito dalla legislazione vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di lavoro e politiche sociali, per la cui revisione e' assicurato il coinvolgimento delle parti sociali interessate, ai fini della definizione di eventuali specifici avvisi comuni e dell'acquisizione, ove richiesto dalla complessita' della materia, di un parere delle stesse parti sociali sui relativi schemi di decreto legislativo; h) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque sono coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili; i) quando non sono di ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi. Art. 3 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono gia' previste sanzioni penali o amministrative. 2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c). 3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'art. 1. Art. 4 (Oneri relativi a prestazioni e a controlli). - 1. In relazione agli oneri per prestazioni e per controlli, si applicano le disposizioni dell'art. 9, commi 2 e 2-bis, della legge 4 febbraio 2005, n. 11. Art. 5 (Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalita' e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie. Qualora i testi unici o i codici di settore riguardino principi fondamentali nelle materie di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione o in altre materie di interesse delle regioni, i relativi schemi di decreto legislativo sono sottoposti al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonche' al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali. 2. I testi unici e i codici di settore di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici o nei codici di settore non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.». «Allegato A (Art. 1, commi 1 e 3). 2007/33/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CE. 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (Versione codificata). 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione). 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata). 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata). 2008/124/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate "sementi di base" o "sementi certificate" (Versione codificata). 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime (rifusione). 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (rifusione). 2009/143/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, che modifica la direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda la delega dei compiti di analisi di laboratorio. 2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che prevede talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varieta' vegetali tradizionalmente coltivati in particolari localita' e regioni e minacciati dall'erosione genetica, nonche' di varieta' vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varieta'.». - Il regolamento (CE) n. 391/2009 e' pubblicato nella G.U.U.E. 28 maggio 2009, n. L 131. - Il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 1998, n. 201. - Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2000, n. 145. - Il decreto legislativo 11 agosto 2003, n. 275, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2003, n. 234. - La legge 5 giugno 1962, n. 616 (Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1962, n. 168. - Il regolamento (CE) n. 2099/2002 e' pubblicato nella G.U.C.E. 29 novembre 2002, n. L 324.
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| Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) nave: la nave di bandiera italiana che rientri nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali; b) nave battente bandiera di uno Stato membro: una nave registrata in uno Stato membro e battente bandiera di uno Stato membro conformemente alla legislazione di quest'ultimo. Le navi che non corrispondono a questa definizione sono equiparate alle navi battenti bandiera di un Paese terzo; c) ispezioni e controlli: ispezioni e controlli che sono obbligatori in forza delle convenzioni internazionali; d) convenzioni internazionali: le convenzioni di seguito indicate, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti e relativi codici obbligatori: 1) la Convenzione internazionale del 1° novembre 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e con legge 4 giugno 1982, n. 488, che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978, ad eccezione del capo XI-2 del relativo allegato; 2) la Convenzione internazionale del 5 aprile 1966 sulla linea di carico (LL66), resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, entrato in vigore il 21 luglio 1968, e successivi emendamenti del 1971 e 1979, resi esecutivi in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1984, n. 968; 3) la Convenzione internazionale del 2 novembre 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78), ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662, e, per quanto riguarda il protocollo del 1978, con legge 4 giugno 1982, n. 438, entrata in vigore in Italia il 2 ottobre 1983; e) organismo: un soggetto giuridico ed i soggetti da esso controllati e collegati, che svolgono compiti rientranti nel campo di applicazione del presente decreto; f) organismo riconosciuto: qualsiasi organismo riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 391/2009; g) autorizzazione: l'atto con il quale, ai sensi del presente decreto, l'Amministrazione delega ad un organismo riconosciuto il rilascio dei certificati statutari delle navi, nonche' ad eseguire le ispezioni ed i relativi controlli; h) affidamento: l'atto con il quale, ai sensi del presente decreto, l'Amministrazione delega in tutto o in parte ad un organismo riconosciuto l'effettuazione dei controlli e delle ispezioni finalizzati al rilascio dei certificati statutari delle navi, riservandosi il potere di rilascio dei relativi certificati; i) certificato statutario: il certificato rilasciato dallo Stato o, per suo conto, da un organismo riconosciuto conformemente alle convenzioni internazionali; l) norme e procedure: le prescrizioni fissate da un organismo riconosciuto per la progettazione, la costruzione, l'equipaggiamento, la manutenzione e il controllo tecnico delle navi; m) certificato di classe: il documento rilasciato da un organismo riconosciuto che certifica l'idoneita' delle navi a determinati impieghi o servizi secondo le norme e procedure fissate e rese pubbliche dall'organismo stesso; n) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con riferimento alla convenzione sulla salvaguardia della vita umana in mare ed alla convenzione sulla linea di carico, ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con riferimento alla convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento del mare da navi; o) autorita' marittime locali: gli uffici locali in conformita' alle attribuzioni loro conferite dall'articolo 17 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; p) certificato di sicurezza radio per navi da carico: il certificato introdotto dal protocollo del 1988 che modifica la convenzione sulla salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO).
Note all'art. 2: - La legge 23 maggio 1980, n. 313 (Adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777 (Esecuzione della convenzione internazionale sulla linea di massimo carico, adottata a Londra il 5 aprile 1966), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 1968, n. 176, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1984, n. 968, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1985, n. 24. - La legge 29 settembre 1980, n. 662, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1980, n. 292, S.O. - La legge 4 giugno 1982, n. 438, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1982, n. 193, S.O. - Per il regolamento (CE) n. 391/2009 si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'art. 17 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93, ed. speciale, e aggiornato dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2007, n. 279, S.O. cosi' recita: «Cod. nav. Art. 17 (Attribuzioni degli uffici locali). - Il direttore marittimo esercita le attribuzioni conferitegli dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti. Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti, oltre le attribuzioni conferite a ciascuno di essi dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti, esercitano, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, tutte le attribuzioni amministrative relative alla navigazione e al traffico marittimo, che non siano specificatamente conferite a determinate autorita'.».
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| Art. 3 Adempimento degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali
1. L'Amministrazione, nell'esercizio delle proprie responsabilita' e nell'adempimento degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali, da' adeguata esecuzione alle norme riguardanti le ispezioni ed i controlli delle navi ed il rilascio dei certificati statutari, nonche' dei certificati di esenzione a norma delle suddette convenzioni internazionali. 2. L'Amministrazione opera secondo le pertinenti disposizioni dell'allegato e dell'appendice della risoluzione A.847 (20) dell'IMO, relativa alle Linee guida per assistere gli Stati di bandiera nell'attuazione degli strumenti IMO. |
| Art. 4 Autorizzazione
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i profili di competenza, ove non provveda direttamente al rilascio e al rinnovo dei certificati statutari, autorizza gli organismi riconosciuti che ne fanno domanda e che sono in possesso dei requisiti fissati in materia dal presente decreto, al rilascio ed al rinnovo dei certificati statutari e ad eseguire le ispezioni ed i relativi controlli. |
| Art. 5 Affidamento
1. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i profili di competenza, ove non provveda ad effettuare direttamente le ispezioni e i controlli relativi al rilascio dei certificati statutari, affida i suddetti compiti di ispezione e controllo ai fini del rilascio dei certificati statutari agli organismi riconosciuti che ne fanno domanda e che sono in possesso dei requisiti fissati in materia dal presente decreto, riservandosi il potere di rilascio dei certificati stessi. 2. Il Ministero dello sviluppo economico effettua le ispezioni ed i controlli ai fini del rilascio del certificato di sicurezza radioelettrica per navi da carico e, per quanto di competenza, ai fini del rilascio del certificato di sicurezza passeggeri. 3. I certificati statutari per i quali i compiti di ispezione e controllo sono stati dati in affidamento ai sensi del comma 1 sono rilasciati in Italia direttamente dall'Amministrazione, per il tramite delle autorita' marittime locali e, all'estero, per il tramite delle autorita' consolari. 4. L'organismo riconosciuto affidato ai sensi del comma 1 fornisce i dati relativi agli accertamenti tecnici effettuati all'Amministrazione che, ai sensi del comma 3, provvede al rilascio dei relativi certificati statutari, previa verifica delle risultanze degli accertamenti stessi e ferma restando la possibilita' di ispezione. |
| Art. 6 Limitazione del numero degli organismi e trattamento reciproco
1. L'Amministrazione, quando agisce in applicazione degli articoli 4 e 5, autorizza o affida ad un organismo riconosciuto, che presenti istanza ai sensi dell'articolo 8, lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 4 e 5, fatte salve le disposizioni degli articoli 7 e 9. L'amministrazione puo', in funzione di motivate esigenze, limitare il numero degli organismi da essa autorizzati o affidati. |
| Art. 7 Accordi di autorizzazione e di affidamento
1. L'Amministrazione, prima di autorizzare gli organismi riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 o di affidare ad essi i compiti di ispezione e controllo ai sensi dell'articolo 5, stipula un accordo scritto con i suddetti organismi che definisce gli specifici compiti e funzioni dell'organismo stesso e che contiene: a) le disposizioni dell'appendice II della risoluzione A.739 (18) dell'IMO, come emendata dalla risoluzione MSC.280 (81) dell'IMO sulle linee guida per il rilascio delle autorizzazioni a favore di organismi che agiscono per conto dell'Amministrazione, sulla base dell' allegato, alle appendici e agli altri elementi del documento dell'IMO MSC/Circular 710 e MEPC/Circular 307 sul modello di accordo per il rilascio di autorizzazioni a favore di organismi che operano per conto dell'Amministrazione; b) la disposizione secondo cui l'Amministrazione, condannata da un organo giurisdizionale a seguito di sentenza definitiva o di giudizio arbitrale a risarcire il danno derivante da dolo o colpa imputabile ai servizi dell'organismo, ha diritto a un indennizzo da parte dell'organismo nella misura pari ai danni ad esso imputabili; c) le disposizioni per un controllo periodico da parte dell'Amministrazione o di un ente imparziale designato da quest'ultima sull'attivita' che l'organismo riconosciuto ed autorizzato svolge per suo conto, come stabilito dall'articolo 9; d) le disposizioni relative alla possibilita' di ispezioni dettagliate a campione delle navi; e) le disposizioni per la comunicazione obbligatoria e per la pubblicazione sul sito web dell'organismo delle informazioni pertinenti sulla propria flotta classificata, su trasferimenti, modifiche, sospensioni e ritiri della classe, come stabilito dall'articolo 10. 2. Il primo rilascio, da parte dell'organismo riconosciuto ed autorizzato, dei certificati di esenzione e' soggetto all'approvazione dell'Amministrazione. 3. L'Amministrazione fornisce alla Commissione europea informazioni dettagliate sul rapporto funzionale instaurato ai sensi del comma 1 con gli organismi riconosciuti. |
| Art. 8 Modalita' e condizioni per l'autorizzazione e l'affidamento
1. L'organismo riconosciuto, per essere autorizzato ai sensi dell'articolo 4 ovvero affidato ai sensi dell'articolo 5, deve: a) redigere ed aggiornare, in lingua italiana o inglese, le norme e le procedure applicabili, di cui all'articolo 2, lettera l), nonche' le istruzioni e i modelli di rapporto; b) avere una rappresentanza con personalita' giuridica nel territorio dello Stato italiano. 2. L'organismo riconosciuto che intende chiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 4 o l'affidamento di cui all'articolo 5, presenta, in duplice copia, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita istanza corredata da: a) testo in lingua italiana o inglese delle norme, con le relative interpretazioni, regolamenti, istruzioni e modelli di rapporto, emanate ed applicate ai fini dello svolgimento delle attivita' per le quali sono chiesti l'autorizzazione o l'affidamento; b) documentazione comprovante l'istituzione di una rappresentanza con personalita' giuridica nel territorio dello Stato italiano. 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i profili di competenza, adotta i provvedimenti di autorizzazione e di affidamento entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricevimento delle istanze. |
| Art. 9 Verifiche
1. L'Amministrazione verifica che gli organismi che agiscono per suo conto in autorizzazione o in affidamento svolgano efficacemente le funzioni per le quali sono stati delegati, a soddisfazione dell'Amministrazione stessa. 2. Ai fini delle verifiche di cui al comma 1, l'Amministrazione puo' effettuare le ispezioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), e valuta le informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 10. 3. L'Amministrazione effettua le verifiche di cui al comma 1 periodicamente e almeno ogni due anni e trasmette alla Commissione europea e agli altri Stati membri una relazione sui risultati delle verifiche effettuate, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui queste sono state effettuate. 4. L'Amministrazione, nell'ambito degli adempimenti degli obblighi in materia di ispezioni quale Stato di approdo, comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri i casi in cui ha accertato il rilascio di certificati statutari validi, da parte di organismi riconosciuti operanti per conto di uno Stato di bandiera a navi non conformi ai requisiti pertinenti delle convenzioni internazionali, oppure i casi di eventuali difetti di navi aventi un certificato di classe valido, relativi ad elementi oggetto del certificato, e ne informa lo Stato di bandiera interessato. Le predette comunicazioni sono effettuate solo per i casi di navi che rappresentano una minaccia grave per la sicurezza e per l'ambiente o che rivelano un comportamento particolarmente negligente da parte degli organismi riconosciuti. L'organismo riconosciuto e' informato in merito ai casi in questione al momento dell'ispezione iniziale, in modo che esso possa adottare immediatamente appropriate misure di adeguamento. 5. L'Amministrazione verifica che le navi battenti bandiera italiana siano costruite e mantenute in efficienza conformemente ai requisiti in materia di scafo, macchinari e impianti elettrici e di controllo fissati da un organismo riconosciuto. 6. L'Amministrazione coopera con gli organismi riconosciuti autorizzati ed affidati nello sviluppo di norme e procedure degli organismi stessi. Gli organismi riconosciuti autorizzati ed affidati sono consultati dall'Amministrazione ai fini di un'interpretazione coerente delle convenzioni internazionali. |
| Art. 10 Informazioni
1. Al fine di consentire all'Amministrazione le opportune verifiche ai sensi dell'articolo 9, l'organismo riconosciuto che sia stato autorizzato o affidato, entro i termini stabiliti negli accordi di cui all'articolo 7, informa l'Amministrazione del lavoro svolto per suo conto ed in particolare: a) trasmette una copia di ogni certificato rilasciato e, in caso di ispezione iniziale, il rapporto di ispezione; b) trasmette tutte le informazioni relative alle assegnazioni, ai trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni o alle revoche di classe; c) informa su deficienze o inadeguatezze riscontrate nelle navi certificate; d) fornisce un elenco recante le date e i luoghi delle visite periodiche e di rinnovo; e) garantisce l'accesso, su richiesta, a tutti i piani e i documenti inclusi i rapporti d'ispezione per il rilascio dei certificati; f) comunica, anche attraverso la pubblicazione sul proprio sito web, tutte le informazioni pertinenti in merito alla flotta iscritta nella sua classe, ai trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni o alle revoche di classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi. Tali informazioni sono inviate anche alla Commissione europea; g) comunica elettronicamente alla banca dati comune delle ispezioni utilizzata dagli Stati membri per l'attuazione della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo, e pubblica sul proprio sito web le seguenti informazioni relative alla propria flotta classificata: trasferimenti, modifiche, sospensioni e revoche della classe, comprese informazioni sulle visite scadute ma non effettuate, mancata applicazione delle raccomandazioni, prescrizioni di classe, condizioni o restrizioni operative relative alle navi della loro classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi; h) invia gli aggiornamenti relativi alla documentazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a); i) fornisce l'elenco degli ispettori autorizzati che svolgono i servizi di certificazione statutaria e prestano la loro attivita' alle esclusive dipendenze dell'organismo; l) fornisce, su richiesta, ogni altra informazione utile ai fini della valutazione del lavoro svolto per conto dell'Amministrazione. 2. L'Amministrazione puo' richiedere le informazioni di cui al comma 1 anche in formato elettronico.
Note all'art. 10: - La direttiva 2009/16/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 28 maggio 2009, n. L 131.
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| Art. 11 Sospensione e revoca dell'autorizzazione o dell'affidamento
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quando ritiene che un organismo riconosciuto non possa piu' essere affidato o autorizzato a svolgere per suo conto i compiti ad esso delegati, sospende, con decreto, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i profili di competenza, l'autorizzazione o l'affidamento, previa contestazione all'organismo dei relativi motivi e fissando un termine di trenta giorni per ricevere eventuali elementi giustificativi e controdeduzioni. 2. La sospensione puo' essere giustificata anche da motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente. In tale caso, l'Amministrazione adotta il provvedimento di sospensione, prescindendo dalla contestazione di cui al comma 1. 3. Nel caso in cui l'Amministrazione proceda alla sospensione di cui al comma 1 perche' ritiene che l'organismo autorizzato o affidato non svolga piu' con efficacia ed in modo soddisfacente le funzioni ad esso delegate, essa indica nel provvedimento di sospensione i modi e i termini entro i quali l'organismo dovra' ottemperare per risolvere le carenze contestate nel provvedimento stesso. Decorso inutilmente il termine stabilito nel provvedimento di sospensione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i profili di competenza, revoca l'autorizzazione o l'affidamento. 4. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti, con decreto di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, revoca l'autorizzazione ovvero l'affidamento in caso di revoca del riconoscimento di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 391/2009. 5. L'Amministrazione comunica immediatamente alla Commissione europea e agli altri Stati membri i provvedimenti di sospensione e di revoca di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, indicandone le motivazioni.
Note all'art. 11: - Il testo dell'art. 7 del regolamento (CE) n. 391/2009, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: «Art. 7 - 1. La Commissione revoca il riconoscimento di un organismo: a) se il mancato rispetto in forma ripetuta e grave dei criteri minimi fissati nell'allegato I o dei suoi obblighi a norma del presente regolamento e' tale da costituire una minaccia inaccettabile per la sicurezza o per l'ambiente; b) se le mancate prestazioni in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento sono, in forma ripetuta e grave, tali da costituire una minaccia inaccettabile per la sicurezza o per l'ambiente; c) se impedisce o ostacola ripetutamente la valutazione da parte della Commissione; d) se non paga le ammende e/o le penalita' di mora di cui all'art. 6, paragrafi 1 e 2; o e) se cerca di ottenere la copertura finanziaria o il rimborso delle ammende inflittegli ai sensi dell'art. 6. 2. Ai fini delle lettere a) e b) del paragrafo 1, la Commissione decide sulla base di tutte le informazioni disponibili, ed in particolare in base: a) ai risultati della propria valutazione dell'organismo riconosciuto interessato, a norma dell'art. 8, paragrafo 1; b) alle relazioni presentate dagli Stati membri a norma dell'art. 10 della direttiva 2009/15/CE; c) alle analisi dei sinistri in cui sono state coinvolte navi classificate dagli organismi riconosciuti; d) ad ogni eventuale ripetersi delle deficienze di cui all'art. 6, paragrafo 1, lettera a); e) alla misura in cui e' colpita la flotta classificata dall'organismo riconosciuto; e f) all'inefficacia dei provvedimenti di cui all'art. 6, paragrafo 2. 3. La revoca del riconoscimento e' decisa dalla Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'art. 12, paragrafo 3, e dopo aver dato all'organismo riconosciuto interessato la possibilita' di presentare le proprie osservazioni.».
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| Art. 12 Spese per il rilascio dell'autorizzazione e per l'affidamento
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate, sulla base del costo effettivo del servizio reso, le tariffe a carico degli organismi richiedenti per la copertura delle spese connesse con le procedure di autorizzazione o affidamento, ivi comprese le verifiche presso gli organismi istanti, nonche' quelle per il rilascio dei certificati. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' di versamento delle tariffe medesime. |
| Art. 13 Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a) il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni; b) il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 1° dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000, recante determinazione delle modalita' di presentazione delle istanze di autorizzazione e di affidamento da parte degli organismi riconosciuti.
Note all'art. 13: - Per il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 14 Disposizioni transitorie e finali
1. Fermo l'obbligo di conformarsi al presente decreto, gli organismi riconosciuti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano autorizzati e affidati dall'Amministrazione, mantengono l'autorizzazione e l'affidamento gia' rilasciati. 2. Gli organismi riconosciuti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano autorizzati e affidati dall'Amministrazione, continuano ad operare sulle navi di bandiera italiana non rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali limitatamente a quelle gia' da essi certificate alla suddetta data. 3. L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, non si applica alle navi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), relativamente alle convenzioni internazionali di cui dello stesso articolo 2, comma 1, lettera d).
Note all'art. 14: - Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340 (Riordinamento del Registro Italiano navale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 1947, n. 116, e ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, cosi' recita: «Art. 3. L'Amministrazione statale puo', con decreto del Ministro per la marina mercantile, per le navi e i galleggianti destinati alla navigazione marittima, e del Ministro per i trasporti per le navi ed i galleggianti destinati alla navigazione interna, affidare agli istituti autorizzati a norma dell'art. 1 le operazioni o funzioni attinenti all'accertamento e al controllo delle condizioni di navigabilita', all'assegnazione della linea di massimo carico, alla stazzatura delle navi, alla sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare, alla prevenzione ed estinzione degli incendi a bordo, e, in genere, al controllo tecnico sulle costruzioni navali e all'esercizio della navigazione.».
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| Art. 15 Clausola di invarianza
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione provvede all'esecuzione dei compiti affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblca italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 giugno 2011
NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Romani, Ministro dello sviluppo economico Visto, il Guardasigilli: Alfano |
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