Gazzetta n. 158 del 9 luglio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 6 giugno 2011 |
Revoca del commissario liquidatore della societa' cooperativa «Cooperativa agricola Aurora societa' cooperativa a r.l.», in Zeddiani. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi
Visti gli articoli 2545-septiesdecies del codice civile e 223-septiesdecies disp. att. al codice civile; Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002; Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1986 con il quale la societa' cooperativa «Cooperativa agricola Aurora societa' cooperativa a r.l.» con sede in Zeddiani (Oristano) e' stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 c.c. (oggi art. 2545-septiesdecies c.c.) e il dott. Giovanni Antonio Enna ne e' stato nominato commissario liquidatore; Considerato che il dott. Giovanni Antonio Enna con nota del 14 novembre 2009 ha presentato formale rinuncia all'incarico; Visto che l'ultimo bilancio approvato dall'ente risale all'esercizio 1971 e che lo stesso presenta poste di bilancio con un attivo pari a £. 42.258.802, di cui crediti per £. 33.470.519 ed e' privo di beni immobiliari; Tenuto conto che il succitato documento contabile presenta crediti e debiti ormai prescritti per legge; Ritenuto che non vi siano prospettive di realizzo di attivo per soddisfare creditori; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies c.c. senza che si proceda alla nomina del liquidatore; Rilevata la necessita' di revocare il dott. Giovanni Antonio Enna dall'incarico di commissario liquidatore, senza procedere alla sua sostituzione, per le ragioni sopra esposte;
Decreta:
Art. 1
Il dott. Giovanni Antonio Enna, nominato commissario liquidatore della societa' cooperativa «Cooperativa agricola Aurora societa' cooperativa a r.l.» con decreto ministeriale 2 agosto 1986 e' revocato dall'incarico, senza sostituzione. |
|
Art. 2
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
|
Art. 3
I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorita' governativa, intesa ad ottenere la prosecuzione della liquidazione con nuova nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
|
Art. 4
Qualora nei termini sopra indicati, non pervengano osservazioni o richieste motivate ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, la societa' cooperativa «Cooperativa agricola Aurora societa' cooperativa a r.l.» con sede in Zeddiani (Oristano), gia' sciolta con decreto ministeriale 2 agosto 1986, sara' cancellata senza ulteriori formalita' dal registro delle imprese. Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 6 giugno 2011
Il direttore generale: Esposito |
|